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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1060/2024 avente ad oggetto: prestazione: indennità -rendita vitalizia o CP_1 equivalente - altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Michele
Napoletano, presso il cui studio in Barletta, alla via F. D'Aragona n.
79, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Danila Villasmunta e con questi elettivamente domiciliato in Barletta, alla via Vespucci n. 1, presso la sede CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 2 aprile 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 7.02.2024, ha agito in giudizio per ottenere il Parte_1 riconoscimento dell'indennizzo subito per infortunio sul lavoro in misura superiore a quanto riconosciuto dall' . CP_1
Più specificamente, dopo aver premesso di essere dipendente della
[...] con qualifica di operaio addetto all'iniezione nella fabbricazione di Parte_2 calzature, ha dedotto: che l'1.06.2022, mentre espletava le proprie mansioni lavorative, riportava un “trauma da schiacciamento della mano sinistra nel macchinario a stampo con frattura pluriframmentata della falange del IV e V dito mano sinistra”; che era quindi ricoverato presso l'Ospedale R. Dimiccoli di Barletta ed era sottoposto ad intervento chirurgico;
che a seguito di guarigione biologica, lamentava una importante limitazione funzionale del II e III dito mano sinistra nonché insufficienza dell'apparato tendineo flessore ed estensore con conseguente rigidità articolare del IV e V dito della mano sinistra;
che a seguito di denuncia dell'infortunio, con certificato medico del 7.06.2022, l' definiva la pratica CP_1 riconoscendo un danno biologico pari al 12%; che il 18.07.2023 presentava ricorso amministrativo rispetto alla stima operata, in quanto il danno era pari al 16%; che
l' confermava il provvedimento. CP_1
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti il danno biologico subito per effetto dell'infortunio sul lavoro nella misura del 16% o nella diversa misura accertata, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire
l'indennizzo dovuto e con condanna dell' al pagamento della relativa rendita;
CP_1 con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando CP_1 che il danno deve ritenersi pari alla misura riconosciuta ed osservando che le richieste di parte ricorrente non sono mai state supportate da nuovi elementi clinico- documentali. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che la domanda è procedibile, essendo documentata la certificazione di avvenuto infortunio sul lavoro del 7.06.2022.
2 2. Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, deve premettersi che non è contestato il nesso di causalità e la natura infortunistica delle lesioni subite dal ricorrente a seguito dell'incidente avvenuto il 01.06.2022 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, tant'è che l' ha quantificato il relativo danno biologico nella misura del 12%, CP_1 oggetto del contendere è la quantificazione di tali postumi permanenti.
A tal fine nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, espletata dalla dott.ssa , specializzata in medicina del lavoro, Persona_1 che, in primo luogo, ha riscontrato la condizione medica del ricorrente, osservando che “Esiti di politrauma fratturativo della mano sin da schiacciamento con frattura esposta e lesione tendinea esposta volare e dorsale della falange prossimale del IV e V dito, frattura chiusa della falange prossimale del III dito, trattate con tenoraffie tendini estensori e osteosintesi della frattura di F1 del IV dito, evoluta in pseudoartrosi del IV raggio e rigidità completa IV e V dito, cicatrice dorsale e volare IV e V dito;
disturbo post traumatico da stress”.
Passando più specificamente a quantificare il grado di invalidità derivante dall'evento infortunistico, la consulente d'ufficio ha osservato che “(…) al nostro esame obiettivo si è apprezzato un quadro disfunzionale completo della mano sin
(trattasi di soggetto mancino) con perdita della figura a pugno, essendo invece reliquata una pinza ipovalida sempre a sin. Atteso quanto sopra, facendo riferimento alle tabelle delle menomazioni del danno biologico di cui al DM CP_1
12/07/2000, e precisamente ed esclusivamente per via analogica ai codici 246,
247, 264, 180, si reputa corretto un riconoscimento del danno biologico nella misura del 14%”.
Inoltre, nel rispondere specificamente alle osservazioni di parte, la consulente d'ufficio ha osservato che, con riferimento alla stima operata dall'Istituto, quest'ultimo non ha correttamente considerato il quadro patologico del ricorrente,
“avendo omesso di considerare l'evoluzione pseudoartrosica del quadro fratturativo, riguardante il IV raggio, così come documentato nel referto RM mano sinistra del 11.05.2023”; si tratta di una puntualizzazione condivisibile perché in linea con i criteri medico legali di riferimento e tesa a riconoscere quanto risultante specificamente da un referto medico.
3 Analogamente è a dirsi con riferimento al riscontrato “disturbo post traumatico da stress”, anch'esso certificato da documentazione medica e causalmente riconducibile all'evento traumatico, anche con riferimento ai criteri che governano l'accertamento della causalità medica (in particolare con il criterio cronologico e della continuità fenomenica).
Infine, la consulente d'ufficio, nel rispondere alle osservazioni del difensore di parte ricorrente, ha osservato che i codici richiamati - “codici 246 (perdita totale dell'anulare → 6%), 247 (perdita totale del mignolo→ 8%), 264 (anchilosi rettilinea del medio → 5%) - prevedano la perdita completa di qualsiasi articolarità del distretto interessato”, mentre, “come facilmente ricavabile dal quadro clinico riportato, le limitazioni funzionali del sono “rapportabili” ad un quadro di Pt_1 perdita totale/anchilosi”, dal che consegue la correttezza della stima operata dalla consulente d'ufficio anche sotto questo profilo.
La stima operata dal consulente d'ufficio è condivisibile perché frutto di un'attenta analisi della documentazione medica in atti e dell'esame diretto del ricorrente e dei parametri medico legali di riferimento.
Alla luce di ciò, deve quindi ritenersi che il complessivo quadro clinico del ricorrente (“Esiti di politrauma fratturativo della mano sin da schiacciamento con frattura esposta e lesione tendinea esposta volare e dorsale della falange prossimale del IV e V dito, frattura chiusa della falange prossimale del III dito, trattate con tenoraffie tendini estensori e osteosintesi della frattura di F1 del IV dito, evoluta in pseudoartrosi del IV raggio e rigidità completa IV e V dito, cicatrice dorsale e volare IV e V dito;
disturbo post traumatico da stress”) deriva dall'infortunio sul lavoro occorsogli e, conseguentemente, l' deve essere CP_1 condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo previsto dal
D.Lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico del 14%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla denuncia di infortunio del
7.06.2022 al saldo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza processuale, atteso che pur in misura inferiore a quello richiesto in ricorso, è stato comunque riconosciuto un danno biologico in misura significativamente superiore (di due punti percentuali) rispetto a quella quantificata dall' ; esse sono liquidate d'ufficio ai sensi del CP_1
4 D.M. n. 55/14, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della limitata attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Michele Napoletano che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.
1060/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il complessivo quadro clinico del ricorrente (“Esiti di politrauma fratturativo della mano sin da schiacciamento con frattura esposta e lesione tendinea esposta volare e dorsale della falange prossimale del IV e V dito, frattura chiusa della falange prossimale del III dito, trattate con tenoraffie tendini estensori e osteosintesi della frattura di F1 del IV dito, evoluta in pseudoartrosi del IV raggio e rigidità completa IV e V dito, cicatrice dorsale e volare IV e V dito;
disturbo post traumatico da stress”) deriva dall'infortunio sul lavoro occorsogli;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico del 14%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla denuncia di infortunio del 7.06.2022 al saldo;
3. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali di , che liquida in € 2.697,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Michele Napoletano;
4. pone le spese relative alla espletata CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 2.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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