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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/08/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2329/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
GALATONE (LE), il 29/07/1969 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via I.
Frugoni 1/3 presso e nello studio dell'Avv. SOLARI ELENA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Nei confronti di
, C.F. nata a [...], Controparte_1 C.F._3 il 10/08/1982 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Merano 3A/4 presso e nello studio dell'Avv. BOCCHI CRISTIANA (C.F. ) che C.F._4
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 03/07/2025
PREMESSO CHE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2606/2023 (R.G.
5188/2023) emessa dal Tribunale di Genova in data 26/10/2023;
Vista la costituzione di ; Controparte_1
Rilevato che con verbale di udienza del 03/07/2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate;
Ritenuto che, per quanto riguarda le modifiche alle condizioni concordate dalle parti e formalizzate dalle stesse con verbale d'udienza del 03/07/2025 che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis. 29, a parziale modifica ed integrazione della sentenza di divorzio n. 2606/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 26/10/2023 (R.G.
5188/2023);
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate da:
Parte_1
e
Controparte_1
relative al regime di mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“a) Il sig. verserà alla sig.ra un Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento della figlia , nata [...], di Euro Per_1
200,00 mensili entro il giorno 11 di ciascun mese a decorrere dal giugno 2025 e con rivalutazione Istat dal giugno 2026;
b) L'assegno unico per il figlio non viene più percepito;
Per_2
c) Vengono confermate le altre condizioni di divorzio ed in particolare tutte le clausole riguardanti gli aspetti economici a parte quella modificata sull'assegno nonché sulla frequentazione tra e il padre;
Per_1
d) Le parti rinunciano reciprocamente agli arretrati relative all'assegno di mantenimento per i figli e al rimborso per l'assegno unico;
e) Spese di lite compensate”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 LUGLIO 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio promosso da:
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
GALATONE (LE), il 29/07/1969 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via I.
Frugoni 1/3 presso e nello studio dell'Avv. SOLARI ELENA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Nei confronti di
, C.F. nata a [...], Controparte_1 C.F._3 il 10/08/1982 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Merano 3A/4 presso e nello studio dell'Avv. BOCCHI CRISTIANA (C.F. ) che C.F._4
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 03/07/2025
PREMESSO CHE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2606/2023 (R.G.
5188/2023) emessa dal Tribunale di Genova in data 26/10/2023;
Vista la costituzione di ; Controparte_1
Rilevato che con verbale di udienza del 03/07/2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate;
Ritenuto che, per quanto riguarda le modifiche alle condizioni concordate dalle parti e formalizzate dalle stesse con verbale d'udienza del 03/07/2025 che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis. 29, a parziale modifica ed integrazione della sentenza di divorzio n. 2606/2023 emessa dal Tribunale di Genova in data 26/10/2023 (R.G.
5188/2023);
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate da:
Parte_1
e
Controparte_1
relative al regime di mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“a) Il sig. verserà alla sig.ra un Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento della figlia , nata [...], di Euro Per_1
200,00 mensili entro il giorno 11 di ciascun mese a decorrere dal giugno 2025 e con rivalutazione Istat dal giugno 2026;
b) L'assegno unico per il figlio non viene più percepito;
Per_2
c) Vengono confermate le altre condizioni di divorzio ed in particolare tutte le clausole riguardanti gli aspetti economici a parte quella modificata sull'assegno nonché sulla frequentazione tra e il padre;
Per_1
d) Le parti rinunciano reciprocamente agli arretrati relative all'assegno di mantenimento per i figli e al rimborso per l'assegno unico;
e) Spese di lite compensate”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 LUGLIO 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Pagina 4