CA
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/12/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO –
n.42/2025RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott.ssa Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 42 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Capaldi
Appellante
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Alessandro Capursi e Marialuigia Drago
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.06.2024, – premesso di Controparte_1 essere stata assunta presso la in data 3.9.2018 con mansioni di Parte_1 addetta all'ufficio commerciale, qualifica professionale 2 livello contrattuale, con contratto a termine successivamente trasformato a tempo indeterminato - adiva il
Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato con nota del 4/3/2024 in quanto ritorsivo e, per l'effetto condannare la a reintegrarla nel posto di lavoro Parte_1 precedentemente occupato nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista per legge, a far data dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (art.2 comma 2 D.Lgs.
23/2015) con vittoria di spese.
In via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare,
l'illegittimità/ingiustificatezza/inefficacia del licenziamento intimato con nota del 4/3/2024, e, per l'effetto, condannare la società convenuta, al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di legge prevista (art.9 comma 1 D.Lgs. 23/2015) con vittoria di spese.
La ricorrente deduceva che in data 12.1.2024, era stata aggredita verbalmente ed ingiustificatamente dal coniuge della legale rappresentante della società datrice di lavoro, persona totalmente estranea alla compagine aziendale e che a causa dell'accaduto, si era allontanata dal lavoro e recata al Punto di Primo Intervento di
Bitonto, dove le era stato diagnosticato uno stato d'ansia reattivo, “con prognosi di un giorno … successivamente prorogata sino al 31 gennaio”.
Riferiva che lo stesso 12 gennaio 2024, appena rientrata a casa, aveva ricevuto a mani una lettera di licenziamento “con cessazione immediata del rapporto di lavoro” per abbandono ingiustificato del posto di lavoro in data 12 gennaio 2024 alle ore 10,30 circa, prontamente impugnata sul rilievo di essersi allontanata dal luogo di lavoro per motivi di salute e che con nota della società datrice di lavoro, datata 19 gennaio 2024, il licenziamento era stato revocato ed il rapporto lavorativo ripristinato senza soluzione di continuità.
Esponeva che, parallelamente alla revoca in data 19 gennaio 2024 del recesso datoriale, seguiva in allegato comunicazione ricevuta il 24 gennaio 2024, con la quale le veniva mossa formale contestazione disciplinare per abbandono ingiustificato del posto di lavoro in data 12 gennaio 2024, con sospensione dal servizio a seguito della quale, con nota del 29.1.2024, stante la legittimità dell'assenza contestata, aveva nuovamente ribadito i chiarimenti richiesti.
Affermava che in data 23 febbraio 2024 era seguita una nuova contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal posto di lavoro (questa volta però a far data dal giorno 5 febbraio 2024 successivo alla scadenza dei 5 giorni dalle giustificazioni rese alla precedente contestazione), nonostante la stessa società la avesse sospesa dal servizio con precedente provvedimento mai revocato, che ella aveva prontamente contestato in data 27 febbraio 2024.
Aggiungeva che tale vicenda era proseguita con un nuovo provvedimento di licenziamento, comminato in data 4 marzo 2024 anch'esso prontamente impugnato in data 19.3.2024, in via stragiudiziale.
Sosteneva, poi, che nell'attesa di riscontro da parte della società sui nuovi chiarimenti forniti a giustificazione dell'assenza, era venuta a conoscenza del fatto che la società avesse cessato il rapporto di lavoro in essere in conseguenza del primo provvedimento disciplinare comminato (giustificato motivo soggettivo), nonostante lo avesse ufficialmente revocato.
pag. 2/13 Rilevava, dunque, che, aldilà della ragione formalmente addotta, la volontà della era quella di espellerla per “frizioni personali” da ricollegarsi Parte_1 alla immotivata aggressione verbale perpetrata da , sicché vi era alla Persona_1 base del licenziamento un motivo ritorsivo determinante.
Deduceva, quali ulteriori vizi del licenziamento: la mancata affissione nei locali aziendali del codice disciplinare;
la genericità della lettera di licenziamento del 4 marzo
2023, per omessa esposizione degli “aspetti essenziali dei fatti addebitati, disciplinarmente rilevanti, nella loro materialità”; la sproporzione tra fatti addebitati e sanzione irrogata;
l'insussistenza del fatto contestato.
Alla stregua di ciò concludeva chiedendo in via principale: Accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni innanzi esplicitate, la nullità del licenziamento intimato alla sig.ra con nota del 4/3/2024 in quanto ritorsivo;
per Controparte_1
l'effetto condannare la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, corrente in Bitonto alla via V. Vitone n.29/C, a reintegrare la sig.ra nel posto di lavoro precedentemente occupato;
condannare altresì la Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante, corrente in Parte_1
Bitonto alla via V. Vitone n.29C, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità risarcitoria prevista per legge, a far data dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (art.2 comma 2 D.Lgs. 23/2015); condannare altresì la
[...] in persona del suo legale rappresentante, corrente in Bitonto alla via Parte_1
V. Vitone n.29/C, al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge;
in via subordinata: accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni innanzi esplicitate, l'illegittimità/ingiustificatezza/inefficacia del licenziamento intimato alla sig.ra con nota del 4/3/2024; per l'effetto condannare la Controparte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante, corrente in Bitonto alla via Parte_1
V. Vitone n.29/C, al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di legge prevista
(art.9 comma 1 D.Lgs. 23/2015); condannare altresì la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante, corrente in Bitonto alla via V. Vitone n.29/C, al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Resisteva la con memoria del 29.07.2024, chiedendo il Parte_1 rigetto del ricorso poiché del tutto destituito di fondamento.
La società, affermata l'infondatezza delle eccezioni formali di mancata affissione del codice disciplinare e mancata specificazione della contestazione, sosteneva la legittimità del licenziamento comminato asserendo sussistente il fatto contestato dall'assenza ingiustificata, tanto grave da giustificare il licenziamento in tronco. Al riguardo assumeva che era assodato che dal 5 febbraio 2024 in poi la pag. 3/13 ricorrente non si era presentata al lavoro e non aveva addotto alcuna giustificazione dopo i certificati di malattia fino al 31 gennaio 2024. Evidenziava che la società aveva fatto decadere la prima contestazione del 12/24 gennaio 2024 (per abbandono del posto di lavoro) in quanto successivamente giustificata con la malattia protrattasi sino al 31 gennaio 2024.
Con riferimento all'abbandono della contestazione disciplinare citava il disposto dell'art. 74 del Ccnl applicato, nel capo rubricato prevedeva che: trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2' e 5' comma della procedura di contestazione (5 giorni per le giustificazioni e altri 5 per l'adozione del provvedimento, n.d.r.) senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intendono accolte> sicchè, alla scadenza dei suddetti termini la lavoratrice avrebbe dovuto riprendere il lavoro.
2.Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4948/2024 pubblicata l'11.12.2024 accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condannava il datore di lavoro a riassumere entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcirle il Controparte_1 danno versandole un'indennità di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonché al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, ripercorsi sul piano cronologico gli eventi che avevano condotto al licenziamento della perveniva alla decisione deducendo in primo CP_1 luogo che non risultavano sussistenti elementi idonei per giudicare il recesso datoriale nullo ex art. 1345 c.c. atteso che, se pure era stata prospettata una ritorsione rispetto alla reazione serbata dalla lavoratrice in occasione delle interlocuzioni con il sig. , Per_1 non era risultato affatto chiaro, già dal punto di vista delle allegazioni attoree, perché quest'ultimo avesse assunto l'iniziativa di interferire con il lavoro della ricorrente ed in cosa si fosse concretamente tradotta la denunciata aggressione verbale.
Reputava, tuttavia, che proprio il quadro complessivo degli eventi consentiva di ritenere illegittimo il licenziamento a causa della applicazione formalistica delle previsioni del contratto collettivo da parte della società convenuta.
Nello specifico, affermava che, sebbene nella contrattazione collettiva non fosse espressamente previsto l'obbligo del datore di lavoro di comunicare la volontà di abdicare all'esercizio del potere disciplinare, nel caso di specie le particolari circostanze imponevano alla società di tenere un comportamento collaborativo, in attuazione dei canoni di buona fede e di correttezza.
Sottolineava che la dopo il primo licenziamento aveva già fornito alla CP_1 società le proprie deduzioni difensive con le quali aveva immediatamente rappresentato di essersi allontanata dal luogo di lavoro in ragione delle proprie condizioni emotive e pag. 4/13 di salute scaturenti dagli accadimenti del 12.1.2024, ma, nonostante ciò, reiterava il medesimo addebito, tramite una apposita contestazione disciplinare.
Aggiungeva che, anche se vi fosse stato un ripensamento della società, questa avrebbe dovuto segnalare alla lavoratrice l'archiviazione del licenziamento a seguito della ricezione delle sue difese.
Affermava che lo stesso ragionamento riguardava la sospensione cautelare per la quale, sebbene la contrattazione collettiva non imponesse al datore di lavoro di comunicare al lavoratore la sua cessazione, comunque, date le circostanze del caso in esame, vi era l'obbligo di dare notizia della ripresa del lavoro e delle modalità con le quali essa avrebbe dovuto attuarsi.
Ciò posto, rilevava un vizio di legittimità del recesso datoriale essendo lo scioglimento unilaterale del rapporto datoriale del tutto sproporzionato, avendo la società contribuito ai fatti con la propria condotta.
Riteneva, poi, assorbite le altre deduzioni difensive della essendo CP_1 astrattamente idonee a produrre, quale conseguenza, il riconoscimento delle medesime tutele a fronte dell'accertato difetto di proporzione.
Rilevata l'insussistenza del requisito dimensionale previsto dall'art. 18, co. 8 l.
300/1970, affermava che l'unica possibile tutela da accordare in via analogica era quella prevista dall'art. 8 l. 604/1966 per i lavoratori assunti anteriormente al 7 marzo 2025, a causa della mancata novella legislativa dell'art 9 d.lgs. 23/2015 e del fatto che la stessa
Consulta aveva escluso la possibilità di un intervento manipolativo in ragione degli ampi margini di discrezionalità del legislatore.
Infine, regolava le spese secondo soccombenza.
3. Avverso detta decisione, con ricorso del 16.01.2025, la Parte_1 ha interposto appello, chiedendo, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, di rigettare la domanda di impugnativa del licenziamento e, per l'effetto, condannare la al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione. CP_1
4. Con memoria dell'11.04.2024 si è costituita chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello poiché del tutto destituito di fondamento.
5. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo di ufficio relativo al primo grado di giudizio, tentata invano la conciliazione della lite, all'udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo trascritto in calce alla sentenza.
**********************
6. Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta la nullità della sentenza per vizio di extra – petizione avendo il giudicante annullato il licenziamento sulla base pag. 5/13 di un “presunto” motivo di invalidità individuato d'ufficio e mai sollevato dalla lavoratrice.
Nello specifico sostiene che il giudicante ha sollevato d'ufficio il motivo di impugnazione richiamando il contenuto delle giustificazioni della lavoratrice rese il 29 febbraio 2024 alla contestazione disciplinare del 27 febbraio 2024, ove aveva affermato che l'assenza era giustificata poiché era rimasta “in attesa di conoscere le determinazioni di merito, atteso che a fronte di una sospensione seppur illegittima, mai avrebbe potuto decidere di presentarsi al lavoro senza una preventiva comunicazione in tal senso”.
Tuttavia, rileva che la stessa lavoratrice ha abbandonato detta difesa nella successiva impugnazione stragiudiziale e giudiziale ritenendo corretta la tesi del datore di lavoro secondo la quale il Ccnl non prevede alcuna forma di comunicazione aziendale al decadimento del procedimento disciplinare previsto automaticamente oltre un certo termine.
7. Nel secondo motivo di gravame sostiene l'errore del giudicante nel ritenere che la società si sarebbe comportata in malafede omettendo di preavvisare la lavoratrice della decadenza del procedimento disciplinare, contribuendo a determinare l'assenza contestata.
Sostiene di aver appreso della malattia solo a seguito della contestazione disciplinare e di non aver avuto mai alcun ripensamento in ordine alle circostanze di fatto avendo ritenuto accoglibili le giustificazioni della sulla bese dei CP_1 certificati medici sopravvenuti alla suddetta contestazione.
Aggiunge che è altresì errata l'argomentazione secondo cui lo stato di malattia non avrebbe impedito l'esercizio del potere disciplinare ma lo avrebbe solo posticipato alla cessazione della stessa rendendo possibile il recesso sin dal primo procedimento disciplinare poiché il giudicante ha confuso il licenziamento per giusta causa con quello per giustificato motivo oggettivo (ove si applica lo spostamento temporale dell'effetto del licenziamento alla cessazione della regione di sospensione del rapporto per malattia).
8.Nel terzo motivo afferma l'erroneità della valutazione del primo giudice nell'affermare che il comportamento in malafede della società avrebbe reso sproporzionato il licenziamento.
Afferma che il giudicante ha fatto confusione tra i concetti di anti giuridicità e sproporzione, che sono nettamente distinti e contrastanti, poiché se vi è sproporzione la condotta è giuridicamente rilevante e quindi sanzionabile mentre se si richiama la assenza di antigiuridicità la condotta non è sanzionabile e non vi è sproporzione.
pag. 6/13 Sostiene dunque, che la valutazione del fatto va verificata nella dimensione oggettiva senza eccedere la valutazione di proporzionalità che attiene alla fase di individuazione della sanzione applicabile.
9. Nell'ultimo motivo di gravame sostiene l'errore del giudicante nella quantificazione della indennità risarcitoria.
Lamenta che il primo giudice non ha valutato una serie di circostanza (quali la bassa anzianità della poco più di tre anni, l'assenza della stessa riconosciuta CP_1 come fatto pacifico dallo stesso giudicante, la valutazione di illegittimità data sulla base del mero giudizio di sproporzionalità e la valutazione della condotta datoriale solo concorrente al verificarsi del fatto), che avrebbero indotto a una quantificazione dell'indennità risarcitoria più vicina alla soglia minima che alla massima.
10. L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza impugnata seppure sulla base delle più ampie argomentazioni di seguito esposte.
11.Va preliminarmente rilevato che deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame per manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c., eccepita dall'appellata, occorrendo procedere, ai fini di una ponderata decisione, al vaglio delle doglianze attoree e ad una accurata rivisitazione dei fatti di causa e delle ragioni poste a fondamento della impugnata decisione.
12. E' infondata la censura con la quale parte appellante sostiene la nullità della sentenza per vizio di extra – petizione per avere il giudicante annullato il licenziamento sulla base di un “presunto” motivo di invalidità individuato d'ufficio e mai sollevato dalla lavoratrice.
Al riguardo occorre osservare, con riferimento alle doglianze avanzate dall'appellante sul vizio di extra – petizione in cui sarebbe incorso il tribunale che, come chiarito in plurime occasioni dalla Suprema Corte, il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti
(cfr. Cass. n. 17897 del 2019); dunque, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di
“ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) oppure attribuisca o neghi un bene della vita pag. 7/13 diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass. n. 8048 del 2019).
Va altresì aggiunto che, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del "petitum" e delle eccezioni "hinc ed inde" dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. n. 21745/2006)
Nella fattispecie in esame – in cui il Tribunale ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento, intimato con nota del 4.3.2024 poiché la si era assentata per più CP_1 di quattro giorni non ricorre certamente la lamentata violazione, dovendosi al contrario rilevare che nelle conclusioni del ricorso introduttivo, l'odierna appellata, aveva richiesto, in via subordinata di “accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni innanzi esplicitate, l'illegittimità/ingiustificatezza/inefficacia del licenziamento intimato alla sig.ra con nota del 4/3/2024”, sicché il contenuto di detta Controparte_1 comunicazione del 4 marzo 2024 e della contestazione del 23 febbraio 2024 che la aveva preceduta non solo rientrava nelle acquisizioni processuali ma, anzi, era stato fatto oggetto di specifici argomenti di difesa da parte della stessa società convenuta che aveva propugnato la piena “legittimità del recesso per sussistenza del fatto integrante la giusta causa” (cfr. argomentazioni sub C) della memoria di costituzione della
[...] alle pag. 4 e 5). Parte_1
Dunque il primo giudice non poteva certo esimersi dal valutare le argomentazioni addotte dalla stessa società ai fini della legittimità o meno del recesso con la conseguenza che alcuna alterazione degli elementi oggettivi dell'azione è dato ravvisare nel presente giudizio, dovendo il giudicante valutare il licenziamento oggetto di giudizio nella sua interezza per verificare la sussistenza della dedotta illegittimità, con la conseguenza di dover escludere, nel caso in esame, l'esistenza del vizio denunciato dalla ricorrente e contestato invece dalla convenuta.
Va peraltro osservato che il primo giudice ha valutato le ragioni poste alla base dell'illegittimità del licenziamento, procedendo all'esame delle risultanze processuali, comprendenti senz'altro anche le giustificazioni rese dalla il 27.2.2024 alla CP_1 contestazione disciplinare del 23.2.2024 ove la stessa aveva affermato che l'assenza era pag. 8/13 giustificata essendo rimasta “in attesa di conoscere le Vostre determinazioni di merito, atteso che, a fronte di una sospensione, seppur illegittima, mai avrebbe potuto decidere di presentarsi al lavoro senza una preventiva comunicazione in tal senso”, le doglianze contenute nella parte introduttiva del ricorso di primo grado (segnatamente a pagina 2) ove la aveva affermato che in data 23.2.2024 vi era stata una nuova CP_1 contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal posto di lavoro “nonostante la stessa ditta resistente avesse già sospeso la ricorrente dal servizio con provvedimento mai revocato” alla quale aveva fatto seguito un nuovo provvedimento di licenziamento in data 4.3.2024 e, giova ripeterlo, le stesse e diffuse difese della parte convenuta a sostegno di detto provvedimento.
13. Anche la seconda e la terza censura non possono trovare accoglimento.
In proposito, va osservato che è vero che ai sensi dell'art 74 del ccnl applicato
“la contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni ... tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi (comma 2),
l'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni (comma 5), trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2°
e 5° comma della Procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte del lavoratore si intendono accolte
(comma 6), fermo restando l'espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato (comma
7)”.
Tuttavia, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, seppure le previsioni della contrattazione collettiva fossero silenti circa l'obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro della volontà di abdicare all'esercizio del potere disciplinare, “proprio le circostanze risalenti al mese di gennaio 2024 imponevano alla di tenere un comportamento collaborativo con la lavoratrice e, Parte_1 soprattutto, di esplicitare le proprie determinazioni di accettazione delle argomentazioni addotte da controparte …. poichè nel caso di specie, una normale evoluzione dei fatti, improntata a buona fede, obbligava la datrice di lavoro di dare notizia della ripresa del lavoro e delle modalità con le quali essa avrebbe dovuto attuarsi, anche in un'ottica di sereno ed ordinato svolgimento delle prestazioni future”.
Al riguardo giova sottolineare che il principio di buona fede che riveste non solo una funzione valutativa della condotta delle parti bensì anche integrativa delle pag. 9/13 obbligazioni, costituisce un corollario di quello di solidarietà sociale disciplinato dall' art. 2 Cost, imponendo alle parti di tenere una condotta collaborativa volta a preservare anche gli interessi della controparte pur sempre nei limiti della tollerabilità e senza un'eccessiva compromissione dei propri diritti.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, inoltre, ha da tempo chiarito che i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti.
Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del
18/09/2009; conf., ex multis, Cass. n. 20106/2009).
Con un angolo d'incidenza peculiare, si è ulteriormente chiarito che il generale principio etico-giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto, che ne è un'espressione, svolge una funzione integrativa dell'obbligazione quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, avendo ciascuna delle parti contrattuali il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori (Sez. 1, n. 17642, 15/10/2012, Rv.
624747).
Ed ancora, la clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge;
in virtù di tale principio ciascuna parte è tenuta da un lato ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse (Cass. n. 656/2025).
Ciò è tanto più doveroso, a parere del Collegio, nell'ambito di un rapporto di lavoro avente una forte caratterizzazione personale delle reciproche obbligazioni ed una tendenziale attitudine alla continuità e conservazione del rapporto medesimo.
Nella fattispecie in esame, di contro, non è stata in alcun modo adottata una condotta collaborativa da parte della società che proprio con il suo silenzio ha creato o pag. 10/13 quanto meno contribuito a creare il presupposto delle assenze ingiustificate alla base del licenziamento intimato con nota del 4.3.2024.
Al riguardo non può omettersi di considerare che la lavoratrice, attinta in un primo momento da un licenziamento “istantaneo” comminato il giorno stesso del presunto abbandono del posto di lavoro (il 12 gennaio 2024), successivamente revocato ma contestualmente seguito, per i medesimi fatti, da contestazione disciplinare accompagnata ad una sospensione cautelare dal lavoro potesse comprensibilmente ritenersi in attesa di determinazioni datoriali soprattutto per quanto riguardava la rimozione delle sospensione cautelare dal lavoro comminatale.
Né una comunicazione di abbandono del procedimento disciplinare o un invito alla ripresa dell'attività lavorativa da parte datoriale costituiva un particolare aggravio né tantomeno una compromissione degli interessi della società ove la stessa avesse realmente intenzione di ritenere superato l'episodio del 12 gennaio e riprendere il rapporto lavorativo con la ricorrente.
Dunque, è del tutto condivisibile quanto ritenuto dal primo giudice vale a dire che, pur sussistendo la oggettiva assenza dal lavoro contestata dalla società a far data dal 5 febbraio 2024, tale fatto, per le circostanze che lo avevano determinato rendeva sproporzionata la reazione datoriale.
Ne consegue che, pur essendo il licenziamento basato su di un “fatto” (le assenze dal 5 febbraio 2024) “sussistente”, correttamente il tribunale ha ritenuto lo stesso illegittimo in quanto sproporzionato e basato su di un comportamento inosservante della buona fede contrattuale che aveva quantomeno concorso a determinare le assenze stesse.
14. Ciò posto, va poi osservato che anche la censura relativa alla sproporzione dell'indennità risarcitoria riconosciuta dal tribunale deve ritenersi priva di pregio.
Al riguardo occorre premettere che la società appellante non si duole dell'applicazione effettuata dal primo giudice “in via analogica” dell'art.8 l.n.604/1966 in luogo di quella ex art. 9 d.lgs. n.23/2015 correttamente invocata anche da parte ricorrente, ma solo della asserita erroneità della quantificazione dell'indennità risarcitoria che, valutate “una serie di altre circostanze quali: la bassa anzianità della ricorrente (poco più di 3 anni); la sussistenza dell'assenza, riconosciuto come fatto pacifico dallo stesso Giudice;
la valutazione di illegittimità data sulla base di un mero giudizio di sproporzionalità; la valutazione della condotta datoriale soltanto concorrente, avrebbero indotto ad una quantificazione più vicina alla soglia minima piuttosto che a quella massima” (così a pag.16 dell'atto di appello).
pag. 11/13 Ebbene, rileva al contrario il Collegio che la lavoratrice era stata assunta fin dal
3.9.2018 con contratto a termine successivamente trasformato a tempo indeterminato sicchè aveva una anzianità di oltre cinque anni.
Tale circostanza, coniugata al comportamento datoriale ritenuto dal primo giudice di “pervicace volontà espulsiva” e comunque considerati i comportamenti reciprocamente serbati dalle parti quali emersi dagli atti di causa nonchè le rispettive condizioni delle stesse, fa sì che la corresponsione di cinque mensilità quali indennità risarcitoria sia del tutto congrua sia con riferimento alla norma applicata dal primo giudice (verso la quale, si ribadisce, non è stata mossa alcuna censura nell'atto di gravame) sia facendo applicazione della più appropriata disciplina dell'art.9 d.lgs.
n..23/2015 come riformulato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 118.
15. In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
16. Resta assorbita ogni altra questione.
17. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche
(sostituite, da ultimo, con il d.m. n. 147 del 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
18. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, co-me modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari - Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 16 gennaio 2025 da Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t avverso la sentenza n.4948/2024 resa dal
[...]
Tribunale di Bari l'11 dicembre 2024 nei confronti di , così provvede: Controparte_1 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 spese del presente giudizio di appello, liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP, come per legge;
pag. 12/13 dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 27 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 13/13
- SEZIONE LAVORO –
n.42/2025RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott.ssa Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 42 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Capaldi
Appellante
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Alessandro Capursi e Marialuigia Drago
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.06.2024, – premesso di Controparte_1 essere stata assunta presso la in data 3.9.2018 con mansioni di Parte_1 addetta all'ufficio commerciale, qualifica professionale 2 livello contrattuale, con contratto a termine successivamente trasformato a tempo indeterminato - adiva il
Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato con nota del 4/3/2024 in quanto ritorsivo e, per l'effetto condannare la a reintegrarla nel posto di lavoro Parte_1 precedentemente occupato nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista per legge, a far data dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (art.2 comma 2 D.Lgs.
23/2015) con vittoria di spese.
In via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare,
l'illegittimità/ingiustificatezza/inefficacia del licenziamento intimato con nota del 4/3/2024, e, per l'effetto, condannare la società convenuta, al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di legge prevista (art.9 comma 1 D.Lgs. 23/2015) con vittoria di spese.
La ricorrente deduceva che in data 12.1.2024, era stata aggredita verbalmente ed ingiustificatamente dal coniuge della legale rappresentante della società datrice di lavoro, persona totalmente estranea alla compagine aziendale e che a causa dell'accaduto, si era allontanata dal lavoro e recata al Punto di Primo Intervento di
Bitonto, dove le era stato diagnosticato uno stato d'ansia reattivo, “con prognosi di un giorno … successivamente prorogata sino al 31 gennaio”.
Riferiva che lo stesso 12 gennaio 2024, appena rientrata a casa, aveva ricevuto a mani una lettera di licenziamento “con cessazione immediata del rapporto di lavoro” per abbandono ingiustificato del posto di lavoro in data 12 gennaio 2024 alle ore 10,30 circa, prontamente impugnata sul rilievo di essersi allontanata dal luogo di lavoro per motivi di salute e che con nota della società datrice di lavoro, datata 19 gennaio 2024, il licenziamento era stato revocato ed il rapporto lavorativo ripristinato senza soluzione di continuità.
Esponeva che, parallelamente alla revoca in data 19 gennaio 2024 del recesso datoriale, seguiva in allegato comunicazione ricevuta il 24 gennaio 2024, con la quale le veniva mossa formale contestazione disciplinare per abbandono ingiustificato del posto di lavoro in data 12 gennaio 2024, con sospensione dal servizio a seguito della quale, con nota del 29.1.2024, stante la legittimità dell'assenza contestata, aveva nuovamente ribadito i chiarimenti richiesti.
Affermava che in data 23 febbraio 2024 era seguita una nuova contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal posto di lavoro (questa volta però a far data dal giorno 5 febbraio 2024 successivo alla scadenza dei 5 giorni dalle giustificazioni rese alla precedente contestazione), nonostante la stessa società la avesse sospesa dal servizio con precedente provvedimento mai revocato, che ella aveva prontamente contestato in data 27 febbraio 2024.
Aggiungeva che tale vicenda era proseguita con un nuovo provvedimento di licenziamento, comminato in data 4 marzo 2024 anch'esso prontamente impugnato in data 19.3.2024, in via stragiudiziale.
Sosteneva, poi, che nell'attesa di riscontro da parte della società sui nuovi chiarimenti forniti a giustificazione dell'assenza, era venuta a conoscenza del fatto che la società avesse cessato il rapporto di lavoro in essere in conseguenza del primo provvedimento disciplinare comminato (giustificato motivo soggettivo), nonostante lo avesse ufficialmente revocato.
pag. 2/13 Rilevava, dunque, che, aldilà della ragione formalmente addotta, la volontà della era quella di espellerla per “frizioni personali” da ricollegarsi Parte_1 alla immotivata aggressione verbale perpetrata da , sicché vi era alla Persona_1 base del licenziamento un motivo ritorsivo determinante.
Deduceva, quali ulteriori vizi del licenziamento: la mancata affissione nei locali aziendali del codice disciplinare;
la genericità della lettera di licenziamento del 4 marzo
2023, per omessa esposizione degli “aspetti essenziali dei fatti addebitati, disciplinarmente rilevanti, nella loro materialità”; la sproporzione tra fatti addebitati e sanzione irrogata;
l'insussistenza del fatto contestato.
Alla stregua di ciò concludeva chiedendo in via principale: Accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni innanzi esplicitate, la nullità del licenziamento intimato alla sig.ra con nota del 4/3/2024 in quanto ritorsivo;
per Controparte_1
l'effetto condannare la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante, corrente in Bitonto alla via V. Vitone n.29/C, a reintegrare la sig.ra nel posto di lavoro precedentemente occupato;
condannare altresì la Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante, corrente in Parte_1
Bitonto alla via V. Vitone n.29C, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità risarcitoria prevista per legge, a far data dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (art.2 comma 2 D.Lgs. 23/2015); condannare altresì la
[...] in persona del suo legale rappresentante, corrente in Bitonto alla via Parte_1
V. Vitone n.29/C, al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge;
in via subordinata: accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni innanzi esplicitate, l'illegittimità/ingiustificatezza/inefficacia del licenziamento intimato alla sig.ra con nota del 4/3/2024; per l'effetto condannare la Controparte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante, corrente in Bitonto alla via Parte_1
V. Vitone n.29/C, al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di legge prevista
(art.9 comma 1 D.Lgs. 23/2015); condannare altresì la in Parte_1 persona del suo legale rappresentante, corrente in Bitonto alla via V. Vitone n.29/C, al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Resisteva la con memoria del 29.07.2024, chiedendo il Parte_1 rigetto del ricorso poiché del tutto destituito di fondamento.
La società, affermata l'infondatezza delle eccezioni formali di mancata affissione del codice disciplinare e mancata specificazione della contestazione, sosteneva la legittimità del licenziamento comminato asserendo sussistente il fatto contestato dall'assenza ingiustificata, tanto grave da giustificare il licenziamento in tronco. Al riguardo assumeva che era assodato che dal 5 febbraio 2024 in poi la pag. 3/13 ricorrente non si era presentata al lavoro e non aveva addotto alcuna giustificazione dopo i certificati di malattia fino al 31 gennaio 2024. Evidenziava che la società aveva fatto decadere la prima contestazione del 12/24 gennaio 2024 (per abbandono del posto di lavoro) in quanto successivamente giustificata con la malattia protrattasi sino al 31 gennaio 2024.
Con riferimento all'abbandono della contestazione disciplinare citava il disposto dell'art. 74 del Ccnl applicato, nel capo rubricato prevedeva che: trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2' e 5' comma della procedura di contestazione (5 giorni per le giustificazioni e altri 5 per l'adozione del provvedimento, n.d.r.) senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intendono accolte> sicchè, alla scadenza dei suddetti termini la lavoratrice avrebbe dovuto riprendere il lavoro.
2.Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4948/2024 pubblicata l'11.12.2024 accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condannava il datore di lavoro a riassumere entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcirle il Controparte_1 danno versandole un'indennità di importo pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonché al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, ripercorsi sul piano cronologico gli eventi che avevano condotto al licenziamento della perveniva alla decisione deducendo in primo CP_1 luogo che non risultavano sussistenti elementi idonei per giudicare il recesso datoriale nullo ex art. 1345 c.c. atteso che, se pure era stata prospettata una ritorsione rispetto alla reazione serbata dalla lavoratrice in occasione delle interlocuzioni con il sig. , Per_1 non era risultato affatto chiaro, già dal punto di vista delle allegazioni attoree, perché quest'ultimo avesse assunto l'iniziativa di interferire con il lavoro della ricorrente ed in cosa si fosse concretamente tradotta la denunciata aggressione verbale.
Reputava, tuttavia, che proprio il quadro complessivo degli eventi consentiva di ritenere illegittimo il licenziamento a causa della applicazione formalistica delle previsioni del contratto collettivo da parte della società convenuta.
Nello specifico, affermava che, sebbene nella contrattazione collettiva non fosse espressamente previsto l'obbligo del datore di lavoro di comunicare la volontà di abdicare all'esercizio del potere disciplinare, nel caso di specie le particolari circostanze imponevano alla società di tenere un comportamento collaborativo, in attuazione dei canoni di buona fede e di correttezza.
Sottolineava che la dopo il primo licenziamento aveva già fornito alla CP_1 società le proprie deduzioni difensive con le quali aveva immediatamente rappresentato di essersi allontanata dal luogo di lavoro in ragione delle proprie condizioni emotive e pag. 4/13 di salute scaturenti dagli accadimenti del 12.1.2024, ma, nonostante ciò, reiterava il medesimo addebito, tramite una apposita contestazione disciplinare.
Aggiungeva che, anche se vi fosse stato un ripensamento della società, questa avrebbe dovuto segnalare alla lavoratrice l'archiviazione del licenziamento a seguito della ricezione delle sue difese.
Affermava che lo stesso ragionamento riguardava la sospensione cautelare per la quale, sebbene la contrattazione collettiva non imponesse al datore di lavoro di comunicare al lavoratore la sua cessazione, comunque, date le circostanze del caso in esame, vi era l'obbligo di dare notizia della ripresa del lavoro e delle modalità con le quali essa avrebbe dovuto attuarsi.
Ciò posto, rilevava un vizio di legittimità del recesso datoriale essendo lo scioglimento unilaterale del rapporto datoriale del tutto sproporzionato, avendo la società contribuito ai fatti con la propria condotta.
Riteneva, poi, assorbite le altre deduzioni difensive della essendo CP_1 astrattamente idonee a produrre, quale conseguenza, il riconoscimento delle medesime tutele a fronte dell'accertato difetto di proporzione.
Rilevata l'insussistenza del requisito dimensionale previsto dall'art. 18, co. 8 l.
300/1970, affermava che l'unica possibile tutela da accordare in via analogica era quella prevista dall'art. 8 l. 604/1966 per i lavoratori assunti anteriormente al 7 marzo 2025, a causa della mancata novella legislativa dell'art 9 d.lgs. 23/2015 e del fatto che la stessa
Consulta aveva escluso la possibilità di un intervento manipolativo in ragione degli ampi margini di discrezionalità del legislatore.
Infine, regolava le spese secondo soccombenza.
3. Avverso detta decisione, con ricorso del 16.01.2025, la Parte_1 ha interposto appello, chiedendo, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, di rigettare la domanda di impugnativa del licenziamento e, per l'effetto, condannare la al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione. CP_1
4. Con memoria dell'11.04.2024 si è costituita chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello poiché del tutto destituito di fondamento.
5. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo di ufficio relativo al primo grado di giudizio, tentata invano la conciliazione della lite, all'udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo trascritto in calce alla sentenza.
**********************
6. Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta la nullità della sentenza per vizio di extra – petizione avendo il giudicante annullato il licenziamento sulla base pag. 5/13 di un “presunto” motivo di invalidità individuato d'ufficio e mai sollevato dalla lavoratrice.
Nello specifico sostiene che il giudicante ha sollevato d'ufficio il motivo di impugnazione richiamando il contenuto delle giustificazioni della lavoratrice rese il 29 febbraio 2024 alla contestazione disciplinare del 27 febbraio 2024, ove aveva affermato che l'assenza era giustificata poiché era rimasta “in attesa di conoscere le determinazioni di merito, atteso che a fronte di una sospensione seppur illegittima, mai avrebbe potuto decidere di presentarsi al lavoro senza una preventiva comunicazione in tal senso”.
Tuttavia, rileva che la stessa lavoratrice ha abbandonato detta difesa nella successiva impugnazione stragiudiziale e giudiziale ritenendo corretta la tesi del datore di lavoro secondo la quale il Ccnl non prevede alcuna forma di comunicazione aziendale al decadimento del procedimento disciplinare previsto automaticamente oltre un certo termine.
7. Nel secondo motivo di gravame sostiene l'errore del giudicante nel ritenere che la società si sarebbe comportata in malafede omettendo di preavvisare la lavoratrice della decadenza del procedimento disciplinare, contribuendo a determinare l'assenza contestata.
Sostiene di aver appreso della malattia solo a seguito della contestazione disciplinare e di non aver avuto mai alcun ripensamento in ordine alle circostanze di fatto avendo ritenuto accoglibili le giustificazioni della sulla bese dei CP_1 certificati medici sopravvenuti alla suddetta contestazione.
Aggiunge che è altresì errata l'argomentazione secondo cui lo stato di malattia non avrebbe impedito l'esercizio del potere disciplinare ma lo avrebbe solo posticipato alla cessazione della stessa rendendo possibile il recesso sin dal primo procedimento disciplinare poiché il giudicante ha confuso il licenziamento per giusta causa con quello per giustificato motivo oggettivo (ove si applica lo spostamento temporale dell'effetto del licenziamento alla cessazione della regione di sospensione del rapporto per malattia).
8.Nel terzo motivo afferma l'erroneità della valutazione del primo giudice nell'affermare che il comportamento in malafede della società avrebbe reso sproporzionato il licenziamento.
Afferma che il giudicante ha fatto confusione tra i concetti di anti giuridicità e sproporzione, che sono nettamente distinti e contrastanti, poiché se vi è sproporzione la condotta è giuridicamente rilevante e quindi sanzionabile mentre se si richiama la assenza di antigiuridicità la condotta non è sanzionabile e non vi è sproporzione.
pag. 6/13 Sostiene dunque, che la valutazione del fatto va verificata nella dimensione oggettiva senza eccedere la valutazione di proporzionalità che attiene alla fase di individuazione della sanzione applicabile.
9. Nell'ultimo motivo di gravame sostiene l'errore del giudicante nella quantificazione della indennità risarcitoria.
Lamenta che il primo giudice non ha valutato una serie di circostanza (quali la bassa anzianità della poco più di tre anni, l'assenza della stessa riconosciuta CP_1 come fatto pacifico dallo stesso giudicante, la valutazione di illegittimità data sulla base del mero giudizio di sproporzionalità e la valutazione della condotta datoriale solo concorrente al verificarsi del fatto), che avrebbero indotto a una quantificazione dell'indennità risarcitoria più vicina alla soglia minima che alla massima.
10. L'appello è infondato, dovendosi confermare la sentenza impugnata seppure sulla base delle più ampie argomentazioni di seguito esposte.
11.Va preliminarmente rilevato che deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame per manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c., eccepita dall'appellata, occorrendo procedere, ai fini di una ponderata decisione, al vaglio delle doglianze attoree e ad una accurata rivisitazione dei fatti di causa e delle ragioni poste a fondamento della impugnata decisione.
12. E' infondata la censura con la quale parte appellante sostiene la nullità della sentenza per vizio di extra – petizione per avere il giudicante annullato il licenziamento sulla base di un “presunto” motivo di invalidità individuato d'ufficio e mai sollevato dalla lavoratrice.
Al riguardo occorre osservare, con riferimento alle doglianze avanzate dall'appellante sul vizio di extra – petizione in cui sarebbe incorso il tribunale che, come chiarito in plurime occasioni dalla Suprema Corte, il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti
(cfr. Cass. n. 17897 del 2019); dunque, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di
“ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) oppure attribuisca o neghi un bene della vita pag. 7/13 diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr. Cass. n. 8048 del 2019).
Va altresì aggiunto che, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del "petitum" e delle eccezioni "hinc ed inde" dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. Ne consegue che tale vizio deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. n. 21745/2006)
Nella fattispecie in esame – in cui il Tribunale ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento, intimato con nota del 4.3.2024 poiché la si era assentata per più CP_1 di quattro giorni non ricorre certamente la lamentata violazione, dovendosi al contrario rilevare che nelle conclusioni del ricorso introduttivo, l'odierna appellata, aveva richiesto, in via subordinata di “accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni innanzi esplicitate, l'illegittimità/ingiustificatezza/inefficacia del licenziamento intimato alla sig.ra con nota del 4/3/2024”, sicché il contenuto di detta Controparte_1 comunicazione del 4 marzo 2024 e della contestazione del 23 febbraio 2024 che la aveva preceduta non solo rientrava nelle acquisizioni processuali ma, anzi, era stato fatto oggetto di specifici argomenti di difesa da parte della stessa società convenuta che aveva propugnato la piena “legittimità del recesso per sussistenza del fatto integrante la giusta causa” (cfr. argomentazioni sub C) della memoria di costituzione della
[...] alle pag. 4 e 5). Parte_1
Dunque il primo giudice non poteva certo esimersi dal valutare le argomentazioni addotte dalla stessa società ai fini della legittimità o meno del recesso con la conseguenza che alcuna alterazione degli elementi oggettivi dell'azione è dato ravvisare nel presente giudizio, dovendo il giudicante valutare il licenziamento oggetto di giudizio nella sua interezza per verificare la sussistenza della dedotta illegittimità, con la conseguenza di dover escludere, nel caso in esame, l'esistenza del vizio denunciato dalla ricorrente e contestato invece dalla convenuta.
Va peraltro osservato che il primo giudice ha valutato le ragioni poste alla base dell'illegittimità del licenziamento, procedendo all'esame delle risultanze processuali, comprendenti senz'altro anche le giustificazioni rese dalla il 27.2.2024 alla CP_1 contestazione disciplinare del 23.2.2024 ove la stessa aveva affermato che l'assenza era pag. 8/13 giustificata essendo rimasta “in attesa di conoscere le Vostre determinazioni di merito, atteso che, a fronte di una sospensione, seppur illegittima, mai avrebbe potuto decidere di presentarsi al lavoro senza una preventiva comunicazione in tal senso”, le doglianze contenute nella parte introduttiva del ricorso di primo grado (segnatamente a pagina 2) ove la aveva affermato che in data 23.2.2024 vi era stata una nuova CP_1 contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal posto di lavoro “nonostante la stessa ditta resistente avesse già sospeso la ricorrente dal servizio con provvedimento mai revocato” alla quale aveva fatto seguito un nuovo provvedimento di licenziamento in data 4.3.2024 e, giova ripeterlo, le stesse e diffuse difese della parte convenuta a sostegno di detto provvedimento.
13. Anche la seconda e la terza censura non possono trovare accoglimento.
In proposito, va osservato che è vero che ai sensi dell'art 74 del ccnl applicato
“la contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni ... tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi (comma 2),
l'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni (comma 5), trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2°
e 5° comma della Procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte del lavoratore si intendono accolte
(comma 6), fermo restando l'espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato (comma
7)”.
Tuttavia, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, seppure le previsioni della contrattazione collettiva fossero silenti circa l'obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro della volontà di abdicare all'esercizio del potere disciplinare, “proprio le circostanze risalenti al mese di gennaio 2024 imponevano alla di tenere un comportamento collaborativo con la lavoratrice e, Parte_1 soprattutto, di esplicitare le proprie determinazioni di accettazione delle argomentazioni addotte da controparte …. poichè nel caso di specie, una normale evoluzione dei fatti, improntata a buona fede, obbligava la datrice di lavoro di dare notizia della ripresa del lavoro e delle modalità con le quali essa avrebbe dovuto attuarsi, anche in un'ottica di sereno ed ordinato svolgimento delle prestazioni future”.
Al riguardo giova sottolineare che il principio di buona fede che riveste non solo una funzione valutativa della condotta delle parti bensì anche integrativa delle pag. 9/13 obbligazioni, costituisce un corollario di quello di solidarietà sociale disciplinato dall' art. 2 Cost, imponendo alle parti di tenere una condotta collaborativa volta a preservare anche gli interessi della controparte pur sempre nei limiti della tollerabilità e senza un'eccessiva compromissione dei propri diritti.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, inoltre, ha da tempo chiarito che i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti.
Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del
18/09/2009; conf., ex multis, Cass. n. 20106/2009).
Con un angolo d'incidenza peculiare, si è ulteriormente chiarito che il generale principio etico-giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto, che ne è un'espressione, svolge una funzione integrativa dell'obbligazione quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, avendo ciascuna delle parti contrattuali il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori (Sez. 1, n. 17642, 15/10/2012, Rv.
624747).
Ed ancora, la clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge;
in virtù di tale principio ciascuna parte è tenuta da un lato ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse (Cass. n. 656/2025).
Ciò è tanto più doveroso, a parere del Collegio, nell'ambito di un rapporto di lavoro avente una forte caratterizzazione personale delle reciproche obbligazioni ed una tendenziale attitudine alla continuità e conservazione del rapporto medesimo.
Nella fattispecie in esame, di contro, non è stata in alcun modo adottata una condotta collaborativa da parte della società che proprio con il suo silenzio ha creato o pag. 10/13 quanto meno contribuito a creare il presupposto delle assenze ingiustificate alla base del licenziamento intimato con nota del 4.3.2024.
Al riguardo non può omettersi di considerare che la lavoratrice, attinta in un primo momento da un licenziamento “istantaneo” comminato il giorno stesso del presunto abbandono del posto di lavoro (il 12 gennaio 2024), successivamente revocato ma contestualmente seguito, per i medesimi fatti, da contestazione disciplinare accompagnata ad una sospensione cautelare dal lavoro potesse comprensibilmente ritenersi in attesa di determinazioni datoriali soprattutto per quanto riguardava la rimozione delle sospensione cautelare dal lavoro comminatale.
Né una comunicazione di abbandono del procedimento disciplinare o un invito alla ripresa dell'attività lavorativa da parte datoriale costituiva un particolare aggravio né tantomeno una compromissione degli interessi della società ove la stessa avesse realmente intenzione di ritenere superato l'episodio del 12 gennaio e riprendere il rapporto lavorativo con la ricorrente.
Dunque, è del tutto condivisibile quanto ritenuto dal primo giudice vale a dire che, pur sussistendo la oggettiva assenza dal lavoro contestata dalla società a far data dal 5 febbraio 2024, tale fatto, per le circostanze che lo avevano determinato rendeva sproporzionata la reazione datoriale.
Ne consegue che, pur essendo il licenziamento basato su di un “fatto” (le assenze dal 5 febbraio 2024) “sussistente”, correttamente il tribunale ha ritenuto lo stesso illegittimo in quanto sproporzionato e basato su di un comportamento inosservante della buona fede contrattuale che aveva quantomeno concorso a determinare le assenze stesse.
14. Ciò posto, va poi osservato che anche la censura relativa alla sproporzione dell'indennità risarcitoria riconosciuta dal tribunale deve ritenersi priva di pregio.
Al riguardo occorre premettere che la società appellante non si duole dell'applicazione effettuata dal primo giudice “in via analogica” dell'art.8 l.n.604/1966 in luogo di quella ex art. 9 d.lgs. n.23/2015 correttamente invocata anche da parte ricorrente, ma solo della asserita erroneità della quantificazione dell'indennità risarcitoria che, valutate “una serie di altre circostanze quali: la bassa anzianità della ricorrente (poco più di 3 anni); la sussistenza dell'assenza, riconosciuto come fatto pacifico dallo stesso Giudice;
la valutazione di illegittimità data sulla base di un mero giudizio di sproporzionalità; la valutazione della condotta datoriale soltanto concorrente, avrebbero indotto ad una quantificazione più vicina alla soglia minima piuttosto che a quella massima” (così a pag.16 dell'atto di appello).
pag. 11/13 Ebbene, rileva al contrario il Collegio che la lavoratrice era stata assunta fin dal
3.9.2018 con contratto a termine successivamente trasformato a tempo indeterminato sicchè aveva una anzianità di oltre cinque anni.
Tale circostanza, coniugata al comportamento datoriale ritenuto dal primo giudice di “pervicace volontà espulsiva” e comunque considerati i comportamenti reciprocamente serbati dalle parti quali emersi dagli atti di causa nonchè le rispettive condizioni delle stesse, fa sì che la corresponsione di cinque mensilità quali indennità risarcitoria sia del tutto congrua sia con riferimento alla norma applicata dal primo giudice (verso la quale, si ribadisce, non è stata mossa alcuna censura nell'atto di gravame) sia facendo applicazione della più appropriata disciplina dell'art.9 d.lgs.
n..23/2015 come riformulato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 118.
15. In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata.
16. Resta assorbita ogni altra questione.
17. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche
(sostituite, da ultimo, con il d.m. n. 147 del 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
18. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, co-me modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari - Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 16 gennaio 2025 da Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t avverso la sentenza n.4948/2024 resa dal
[...]
Tribunale di Bari l'11 dicembre 2024 nei confronti di , così provvede: Controparte_1 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 spese del presente giudizio di appello, liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP, come per legge;
pag. 12/13 dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 27 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 13/13