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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITA LIANO
TR IBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del giorno 29/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12352/2022 R.G.L., avente ad oggetto: retribuzione;
ripetizione indebito
PROMOSSA DA
, nato ad [...], l'[...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Ferrarotto e C.F._1 dall'avv. Gelsomina Scivoli, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, C.F. P.IVA_1
e
Controparte_2
(CT), in persona del Dirigente e
[...] legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. (come introdotto dall'art. 42 D.lg. 31 marzo 1998 n. 80, e successive modifiche), dal dott.
Alessio Mario Riccobene;
- Resistenti -
CONTRO
, in persona del NT
Ministro e legale rappresentante pro tempore, C.F. , elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Catania, via Dusmet n. 17 - CO
, rappresentato dalla dott.ssa Santa Strano, , e
[...] CodiceFiscale_2 difeso dai funzionari delegati dott.ssa e dott.ssa , CP_5 Controparte_6 giusta delega allegata del 26/01/2023 del Direttore dell'Ufficio;
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., corredato da istanza cautelare (di inibitoria), depositato in data 19/12/2022, , docente di ruolo alle dipendenze Parte_1 del , in servizio presso l' Controparte_1 [...]
” (in Controparte_2 prosieguo ”) di GI (CT), adiva l'Intestato Tribunale CP_2 CP_2
1 avverso il provvedimento di recupero di somme disposto dalla
[...]
, in relazione a somme dal medesimo percepite durante il CO periodo di congedo per assistenza a familiari con handicap in situazioni di gravità ex art. 42, comma 5, D.L. 151/2001 e asseritamente non dovute;
contestando il disposto recupero integrale dell'indennità erogata durante il periodo di congedo, e per di più al lordo, agiva - proponendo anche domanda cautelare per l'urgente necessità di essere reintegrato nella pienezza della sua retribuzione - per la declaratoria dell'illegittimità del recupero dell'indennità di congedo (ove occorra previa sospensione degli eventuali atti amministrativi presupposti), con conseguente condanna delle amministrazioni convenute alla restituzione di quanto già nelle more trattenuto dallo stipendio;
concludeva chiedendo: “- In via cautelare e d'urgenza: ordinarsi con qualunque formula alle Amministrazioni convenute l'immediata cessazione e/o sospensione della ritenuta stipendiale mensile di € 381,94 e della ritenuta pari ad € 328,46;
- Nel merito:
- Riconoscersi e dichiararsi, previa disapplicazione ove necessario degli atti amministrativi presupposti, il diritto del ricorrente all'indennità di congedo già allo stesso erogata e contestualmente riconoscersi e dichiararsi l'illegittimità della ritenuta stipendiale operata in danno dello stesso ricorrente, mese per mese dall'agosto 2022, a titolo di recupero della suddetta indennità;
- Riconoscersi e dichiararsi, in ogni caso, l'illegittimità del recupero dell'indennità di congedo al lordo delle ritenute fiscali e contributive di legge già a suo tempo effettuate;
- Conseguentemente condannarsi il , in Controparte_1 persona del suo e legale rappresentante pro tempore;
l' CP_7 [...]
Controparte_8
in persona del suo dirigente e legale rappresentante pro
[...] tempore;
il , in persona del suo Ministro e NT legale rappresentante pro tempore e la CO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ciascuno per
[...] quanto di competenza, alla restituzione e/o al pagamento in favore del ricorrente, se del caso e in subordine a titolo risarcitorio, degli importi che nelle more del giudizio siano stati complessivamente ritenuti mensilmente, dal mese di agosto
2022, dallo stipendio dello stesso ricorrente a titolo di illegittimo recupero dell'indennità di congedo già fruita, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge.
- Con vittoria di spese e compensi di lite, ivi compresi i costi del contributo unificato, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari…”; nello specifico, allegava il ricorrente: di avere presentato richieste di congedo ex art. 42, comma 5, d. lgs. 151/2001, accolte dalla dirigente scolastica, prof.ssa con Decreto n. 8991 del 12/10/2017 per il periodo dal Controparte_9
18/10/2017 al 18/12/2017, e con Decreto n. 9948 del 26/02/2020 per il periodo dal
2/03/2020 al 31/03/2020, per un totale di n. 93 giorni di congedo;
che la predetta dirigente, soltanto nel febbraio 2022, trasmetteva alla i CO
2 decreti con cui aveva collocato il docente in congedo per i provvedimenti di competenza;
che con decreto prot. n. 0009893, del 14/07/2022, la dirigente scolastica chiedeva alla di procedere CO alla “ripetizione dell'indebito retributivo risultante dalla comparazione tra il trattamento ordinario goduto dal dipendente negli indicati periodi di congedo ex art. 42 d. lgs. 151/2001 e le minori somme allo stesso effettivamente spettanti”, tramite ritenuta c.d. diretta, senza tuttavia quantificare gli importi (avendo allo scopo demandato gli Uffici della Ragioneria), né indicare quali titoli retributivi fossero - in ipotesi - indebiti;
che la procedeva, invece, a decurtare un CP_4 importo lordo prima di € 251,89 (mese di agosto 2022) e poi di € 381,94 a far data dal mese di settembre 2022 e con indicazione di scadenza al marzo 2024 e che l'importo totale di tale piano di rateizzazione corrisponde all'importo integrale percepito dal ricorrente durante i periodi di congedo;
che tale trattenuta stipendiale era del tutto illegittima essendo stato il ricorrente autorizzato dalla dirigente scolastica ed avendo percepito durante il periodo di congedo le somme dovute per legge, avendo diritto a ricevere un'indennità per tutto il periodo del congedo, di importo pari all'ultima retribuzione, sì come quella effettivamente percepita;
che l'intervenuta decadenza dell'Istituto scolastico dalla procedura di controllo contabile era irrilevante ai fini del diritto del lavoratore all'indennità di congedo, peraltro conservando un mero rilievo interno ai rapporti fra le pubbliche amministrazioni;
che erroneamente la procedeva al recupero CP_4 dell'indennità al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, dovendosi semmai operare sempre al netto;
sosteneva, dunque la sussistenza del fumus boni iuris dell'azione spiegata;
quanto al periculum deduceva che tale trattenuta alla luce della condizione economica prospettata determinava un pregiudizio grave ed irreparabile;
le difficoltà economiche cui era stato esposto a causa del disposto recupero con pregiudizio delle esigenze primarie proprie e di quelle concernenti il mantenimento dei tre figli ( due dei quali studenti universitari e l'altro minore) oltre alle costose spese per cure mediche necessarie in ragione della malattia da cui è affetto, tali da non consentirgli l'attesa della definizione di un ordinario giudizio di merito.
Instauratosi il contraddittorio, resisteva alle domande l'Amministrazione scolastica convenuta, con memoria depositata il 14/03/2023, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell' , e del medesimo , stante la Controparte_10 CP_1 non riferibilità all'Amministrazione scolastica del procedimento relativo al recupero dell'intero; nel merito l'infondatezza della domanda spiegata avendo il ricorrente percepito durante il periodo di congedo somme eccedenti rispetto a quelle spettanti per legge, né essendo addotti motivi per ritenere illegittima alcuna decretazione adottata dall'Amministrazione scolastica;
e precisando che l'attività Cont di recupero erariale era stata disposta dal in aperta contraddizione con CP_11 il vincolo imposto dall'Amministrazione scolastica quale ordinatore primario della spesa;
e non essendo il ritardo dell'Amministrazione scolastica, il fondamento giuridico del recupero dell'indebito dedotto in causa, quanto piuttosto Contr l'accertamento delle assenze dal luogo di lavoro, accertamento che il aveva
3 compiuto in autonomia;
quanto al periculum, lo stesso era insussistente vertendosi su questioni patrimoniali ed in assenza di deduzioni idonee ad integrarlo.
Con comparsa di risposta depositata il 15/02/2023 si costituiva il
[...] instando per il rigetto della Controparte_13 domanda, anche cautelare, deducendo che le somme corrisposte al dipendente, durante il periodo di congedo, erano state indebitamente percepite in quanto corrisposte in forza di un provvedimento, quello di autorizzazione al congedo, del tutto inefficace poichè privo del visto di regolarità contabile non avendo la dirigente trasmesso il decreto entro la scadenza dell'esercizio finanziario, conseguendo da ciò, quindi, che l'assenza del ricorrente nei periodi indicati integrasse soltanto una mera astensione non autorizzata dall'ufficio, per cui l'indebito, contrariamente a quanto asserito dalla dirigente dell' , non potesse essere Controparte_14 limitato ai soli ratei di 13^ e tfr, bensì all'intera retribuzione, peraltro correttamente operando il recupero al lordo;
quanto al periculum, era insussistente, l'importo della ritenuta rispettando il limite di 1/5 dell'ammontare stipendiale come per legge. Contr All'udienza del 4/04/2023 le parti insistevano in atti e il evidenziava che la trattenuta era stata effettuata in entità pari al quinto dello stipendio, con possibilità di maggiore dilazione e trattenuta inferiore ed inoltre che la trattenuta per pignoramento era cessata il giorno 1 marzo 2023; indi, assegnato alle parti termine per note, si rinviava per discussione sull'istanza cautelare;
a seguito della successiva udienza del 2 maggio 2023, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, sulla scorta della comunicazione da parte della Ragioneria di procedere, a far data dalla rata di maggio 2023, alla rimodulazione della trattenuta operata decurtando non più l'importo lordo, bensì quello netto, veniva disposto rinvio per consentire su di essa il contraddittorio delle parti;
all'udienza del 25/05/2023 parte ricorrente ribadiva l'interesse alla misura cautelare;
le parti dunque si riportavano alle richieste ed eccezioni già spiegate in atti e in esito alla discussione dei difensori delle parti presenti, questo giudice, in relazione all'istanza cautelare articolata in ricorso, la decideva, accogliendola nei termini ivi esposti ed ordinando: “… la sospensione della trattenuta mensile di cui in parte motiva operata sullo stipendio del ricorrente”.
In particolare, con specifico riferimento alla sussistenza del necessario requisito del fumus, rilevava il decidente testualmente quanto segue:
“Ritenuto che: la domanda – sulla scorta della summaria cognitio tipica della presente sede ed impregiudicato il merito - appare fondata per i motivi appresso specificati;
al riguardo, ad una valutazione prima facie propria di questa fase, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedente pronuncia di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, ai sensi dell'art. 118 delle disp. di att. al c.p.c., può farsi riferimento recependole come di seguito riportato in modo quasi testuale venendo in considerazione caso del tutto analogo (in tal senso, cfr. ordinanza n.
8716/2023 del 06/03/2023 nel procedimento n. 364/2023 -1 RG, estens dott.ssa
Elisa Milazzo).
4 Invero, come evidenziato nel richiamato precedente di questo ufficio, quanto al fumus boni iuris “… Il requisito in esame si sostanzia nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie.
Nel caso di specie l'indagine sulla sussistenza di tale requisito, si riverbera specularmente nella fondatezza o meno del diritto della ragioneria territoriale a ripetere le somme ritenute indebitamente versate.
Così inquadrato il thema decidendum, si osserva che ai sensi dell'art. 2033 c.c. un pagamento, per poter dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi asserisce di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto, l'accipiens in difetto di un'idonea causa giustificativa.
Nel caso di specie alla luce della documentazione in atti e alla valutazione sommaria effettuata dal giudice ai fini della delibazione della domanda cautelare, si ritiene che l'indebito possa ritenersi sussistente in relazione alle sole differenze retributive tra quanto effettivamente percepito dal ricorrente e le minori somme a lui spettanti negli indicati periodi di congedo ex art. 42 d. lgs. 151/2001, così come era stato evidenziato dalla dirigente con decreto prot. n. 9890 del 14.07.2022 con la quale richiedeva alla ragioneria la rettifica in tal senso.
Non può invece considerarsi indebito il restante versamento, atteso che la mancanza del visto di regolarità contabile, causato dalla tardiva trasmissione del provvedimento della dirigente scolastica, non può avere l'effetto di considerare non dovute le somme che spettano invece al dipendente ai sensi della disciplina de quo….”; con riferimento alla prospettazione della Ragioneria secondo cui il visto, debba considerarsi quale condizione sospensiva di efficacia del provvedimento autorizzativo della dirigente, sempre richiamando il predetto precedente
(ordinanza n. 8716/2023 del 06/03/2023 cit.), si è rilevato “Negli stessi provvedimenti autorizzativi della dirigente, con cui il ricorrente è stato collocato in congedo per assistenza ai familiari con handicap in situazione di gravità, nulla
è invero inserito al riguardo, se non la prevista comunicazione alla ragioneria senza però che risulti necessaria ai fini della efficacia del decreto, alcun controllo da parte dell'ente territoriale.
La tardiva trasmissione da parte della dirigente del provvedimento autorizzativo non può incidere sul diritto del lavoratore alla percezione dell'indennità di congedo, risultando pertanto illegittima la pretesa restitutoria della ragioneria. CP_1 Cont Si evidenzia altresì che la circolare prodotta dalla prevede quale unica ipotesi di versamento indebito quella relativa all'illegittima fruizione del congedo per non veridicità delle dichiarazioni dei dipendenti sui requisiti necessari per
l'ottenimento: “Ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000, l' CP_2 provvederà ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle situazioni dichiarate dai dipendenti che hanno richiesto il congedo in argomento;
qualora dagli accertamenti effettuati risultasse l'illegittima fruizione del congedo
5 straordinario in esame, gli uffici competenti provvederanno a revocare
l'autorizzazione, a recuperare l'eventuale indebito e ad attivare le conseguenti iniziative ai fini disciplinare ( cfr. art.
1.6 della circolare prodotta)
Estranea a tale ipotesi è la fattispecie in esame nella quale al ricorrente non è contestata l'assenza dei requisiti per il godimento del congedo, né risulta a lui attribuibile alcun altra condotta che giustificherebbe la trattenuta stipendiale da considerarsi pertanto illegittima per le ragioni sopra evidenziate….” (così ordinanza n. 8716/2023 del 06/03/2023 citata)” (Ordinanza n. 28609/2023 del
20/07/2023).
Proseguito il procedimento ordinario di merito e constatata l'infruttuosità del tentativo volto ad addivenire ad un bonario componimento della lite intrapresa, la causa è stata istruita esclusivamente mediante la produzione documentale in atti.
Quindi, autorizzato il deposito di memorie, l'udienza del 29/05/2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note, come in atti e, a seguito della stessa, la causa, ritenuta matura per la decisione, è definita con la presente sentenza.
****
Venendo dunque ad un esame più approfondito del merito della questione, il ricorso appare fondato per i medesimi motivi già espressi in sede di accoglimento della domanda cautelare contestualmente proposta dall'istante e richiamati pedissequamente supra.
Parte ricorrente ha chiesto ed ottenuto dal Dirigente Scolastico dell'istituto presso cui prestava servizio all'epoca dei fatti un congedo per assistenza a familiare disabile grave ex art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001, e ne ha anche fruito, con assenza dal lavoro, nei giorni e nel periodo specificamente supra indicati (cfr. doc.ti nn. 1 e 2 allegati al ricorso: Decreto n. 8991 del 12/10/2017 per il periodo dal
18/10/2017 al 18/12/2017 e Decreto n. 9948 del 26/02/2020 per il periodo dal
2/03/2020 al 31/03/2020, per un totale di n. 93 giorni).
Successivamente, a seguito di controlli amministrativi sollecitati dalla stessa dirigenza scolastica, anche se per motivazioni completamente differenti rispetto a quelle che hanno indotto il ad operare il provvedimento di ripetizione CP_16 integrale dell'indebito contestato (cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso), sarebbe risultato che essa non avesse neppure diritto a fruire della predetta indennità di congedo, stante la rilevata mancanza dell'apposizione da parte della CO
competente del visto di conformità ai decreti autorizzativi del congedo
[...] retribuito richiesto (cfr. doc. n. 11 allegato al ricorso).
Come già evidenziato in sede d'esame della domanda cautelare contestualmente proposta, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si ritiene che l'indebito, tutt'al più, possa ritenersi sussistente in relazione alle sole differenze retributive, peraltro rimaste indimostrate, tra quanto effettivamente percepito dal ricorrente a titolo di indennità retributiva contestata e le minori somme a lui spettanti negli indicati periodi di congedo ex art. 42 d. lgs. 151/2001, così come era stato genericamente evidenziato (ma non provato) dalla dirigenza scolastica con
6 decreto prot. n. 9890 del 14.07.2022, con il quale richiedeva alla Ragioneria di procedere ad una rettifica in tal senso (cfr. doc. n.5 anzidetto).
Non può, invece, considerarsi indebito il restante versamento, atteso che la mancanza del visto di regolarità contabile, causato dalla tardiva trasmissione del provvedimento della dirigente scolastica all'Ufficio della RTS competente
(avvenuto solamente il 15/02/2022; cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso), non può avere l'effetto di considerare come non dovute le somme che spettano invece al dipendente ai sensi della disciplina in questione.
L'insegnante è stato autorizzato ad assentarsi dal lavoro e a non rendere la prestazione lavorativa nel periodo meglio specificato nella parte in fatto in virtù degli appositi decreti emessi dalla Dirigenza dell'Istituzione Scolastica presso cui prestava servizio in quel medesimo periodo e tanto basta per riconoscergli come impregiudicato il diritto alla percezione dell'indennità retributiva corrispondentemente attribuitagli.
Del resto, negli stessi provvedimenti autorizzativi della Dirigente, con cui il ricorrente è stato collocato in congedo per assistenza ai familiari con handicap in situazione di gravità, nulla è invero inserito al riguardo, se non la prevista comunicazione alla Ragioneria, senza però che risulti necessaria ai fini della efficacia del decreto, l'effettuazione di alcun controllo di regolarità contabile da parte dell'ente territoriale competente (cfr. doc.ti nn. 1 e 2 allegati al ricorso).
La tardiva trasmissione da parte della Dirigente a chi di competenza, del provvedimento autorizzativo non può, quindi, incidere sul diritto del lavoratore alla percezione dell'indennità di congedo, risultando pertanto illegittima la pretesa restitutoria della . CP_4
Di conseguenza, gli emolumenti corrisposti al ricorrente nel periodo di congedo non possono considerarsi come corrisposti senza titolo, e dunque indebiti, sicché la fattispecie de qua non è sussumibile nell'art. 2033 c.c.
Si ritiene di condividere al riguardo le argomentazioni della sentenza n. 1407/2018 del 7/11/2018 resa dalla Corte d'Appello di Milano, fatte proprie anche dalla sentenza n. 241/2023 del 27/04/2023 del Tribunale di Paola, in fattispecie che ben si attaglia alla presente.
Anche nel caso in esame, il titolo del pagamento della indennità retributiva - erogata anche per i mesi in cui il dipendente ha usufruito del congedo per assistenza a familiari disabili gravi - è costituito pur sempre dal rapporto di lavoro in essere tra le parti.
Non viene, perciò, in rilievo un'ipotesi di indebito oggettivo, né può di conseguenza trovare applicazione l'art. 2033 c.c.; la fattispecie va, invece, ricostruita in termini di esonero del lavoratore dall'obbligo di rendere la prestazione, pacificamente concesso dal datore di lavoro ed a prescindere dall'omissione di ulteriori incombenti da parte dello stesso (aventi carattere meramente endoprocedimentale, come la trasmissione del relativo provvedimento autorizzativo all'Ufficio competente per l'apposizione del visto di regolarità contabile), fermo ed impregiudicato restando l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere la retribuzione.
7 Il dipendente, infatti, è stato espressamente autorizzato ad usufruire del congedo e delle corrispondente indennità retributiva prevista per legge, né nell'iter che ha condotto all'emissione di tale provvedimento è ravvisabile alcuna responsabilità dello stesso, il quale ha reso dichiarazioni veritiere e corrette (e, comunque, mai contestate) e non ha posto in essere condotte ingannevoli idonee a trarre in errore il proprio datore di lavoro.
Avendo concesso al ricorrente di beneficiare comunque del congedo retribuito, la
Dirigenza Scolastica della scuola presso cui il docente prestava all'epoca servizio, quindi, nella sostanza, lo ha di fatto esonerato dall'obbligo di rendere in quei giorni interessati dal provvedimento autorizzativo la prestazione lavorativa, ferme restando tutte quante le altre obbligazioni discendenti dal rapporto, tra cui l'obbligazione retributiva rimasta immutata in capo al datore di lavoro. Contr Ne consegue che le trattenute operate dal sulle retribuzioni del ricorrente a decorrere dal mese di agosto 2022 e sino alla data di emissione del provvedimento cautelare che ne ha disposto la sospensione (20.07.2023) devono ritenersi illegittime ed i relativi importi devono essere ad esso prontamente restituiti, nei limiti di quanto effettivamente spettante al docente a titolo di trattamento ordinario negli indicati periodi di congedo ex art. 42 d. lgs. n. 151/2001, e tenuto conto, altresì, Contr dei superiori importi altrettanto illegittimamente trattenuti dal per il fatto di avere operato, quanto meno sino al mese di aprile 2023 (infatti, all'udienza del 2 maggio 2023, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la comunicava che a far data dalla rata di maggio 2023 avrebbe proceduto CP_4 alla rimodulazione della trattenuta operata decurtando non più l'importo lordo, bensì quello netto), il recupero delle somme che ha reputato come indebitamente erogate al ricorrente al lordo piuttosto che al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. Su tali somme sono dovuti gli accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994
Invero, l'azione di recupero da parte del avente ad NT oggetto, se non altro sino alla rata del mese di aprile 2023, i maggiori importi percepiti al lordo delle ritenute si manifesta vieppiù illegittima per i seguenti motivi.
Nella specie trovano applicazione i principi affermati dalla Corte di Cassazione in materia di recupero di somme indebitamente versate al lavoratore dal datore di lavoro.
Al riguardo è stato sostenuto che “quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto
d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (Cass. 02/02/2012 n. 1464 in motivazione).
Quanto al diritto al rimborso di somme indebitamente percepite dal lavoratore, la
Corte di Cassazione ha osservato che “il diritto al rimborso dell'imposta che si assume indebita, riscossa in tutto o in parte mediante ritenuta alla fonte, spetta in prima istanza al sostituito, il quale, ai fini della ripetizione della stessa, deve fornire la prova di aver subito detta ritenuta, senza dovere, altresì, dimostrare che
8 l'imposta è stata effettivamente incassata dall'erario, ma anche il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, ha facoltà di richiedere il rimborso dell'indebito, ed in questo caso dal calcolo di quanto il prestatore di lavoro dovrà restituirgli per importi retribuitivi indebitamente percepiti dovrà essere esclusa la ritenuta
d'imposta già versata all'amministrazione finanziaria” (cfr. Cass. 11.12006 n.
239).
Si legge in Cass. 2012 n. 1464 sopra citata: “Tale orientamento si fonda sulla considerazione che, nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, il primo versa al secondo la retribuzione al netto delle ritenute fiscali. Ciò si verifica anche quando siano erogate al lavoratore, per errore, somme maggiori di quelle dovute: anche in tal caso il datore opera, sulle somme erroneamente erogate in eccesso, le ritenute fiscali, a loro volta erronee per eccesso. La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto, pertanto, che le somme da quest'ultimo "percepite", ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto. Il datore di lavoro non può, invece, pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (in tali termini, cfr. anche Consiglio di Stato, sez. 6, 2.3.2009 n. 1164, con riguardo al rapporto tra amministrazione e dipendente).Quanto, poi, alle ritenute e versamenti fiscali erroneamente disposti dall'amministrazione quale sostituto di imposta,
l'amministrazione può provvedere alla richiesta di rimborso direttamente nei confronti del fisco, allorché ne sussistano le condizioni (in termini, Cons. Stato,
Comm. Spec, 5 febbraio 2001).
Tali principi valgono nel caso di specie in cui il resistente pretenda di CP_1 recuperare somme che non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente per essere state versate direttamente all'erario mediante il meccanismo della trattenuta alla fonte. Contr Da tanto discende che il non poteva ripetere dal ricorrente, siccome viceversa ha fatto sino alla rata del mese di aprile 2023, l'importo (al lordo) delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali sugli emolumenti retributivi corrisposti per il periodo in contestazione.
Va dunque dichiarata anche l'illegittimità del recupero delle ritenute fiscali sugli stipendi del ricorrente pacificamente operata dalla a partire da agosto CP_4
2022 e sino ad aprile 2023.
Per tutti i motivi esposti, dunque, il ricorso proposto deve essere accolto nei termini anzidetti.
Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza ex art. 91
c.p.c., tenuto anche conto che nel corso del processo è stato proposto un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; per tali ragioni, entrambi i CP_17 convenuti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese della fase di merito e quelle della fase cautelare in corso di causa, spese che si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 10.03.2014, n. 55, secondo i parametri previsti per i procedimenti in materia di lavoro, valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00, ai minimi tariffari,
9 disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12352/2022 R.G. Lavoro, così statuisce: dichiara il diritto del ricorrente all'indennità retributiva per i periodi di congedo straordinario retribuito per motivi familiari già autorizzati con apposito provvedimento della Dirigenza Scolastica dell'istituto in cui prestava servizio e dunque alle retribuzioni stipendiali a tale titolo erogate al ricorrente nel periodo in contestazione, nei limiti di quanto allo stesso effettivamente spettante a titolo di trattamento ordinario negli indicati periodi di congedo ex art. 42 d. lgs. 151/2001, in dipendenza dei congedi straordinari per motivi familiari, concessi con decreti del
Dirigente Scolastico;
dichiara l'illegittimità della ritenuta stipendiale operata in danno del ricorrente, mese per mese dall'agosto 2022, a titolo di recupero della detta indennità; condanna il ed il Controparte_1 NT
, in persona dei rispettivi Ministri e legali rappresentanti pro tempore,
[...] alla restituzione in favore di delle somme illegittimamente Parte_1 trattenute dalle retribuzioni del ricorrente a decorrere dal mese di agosto 2022 e sino al mese di luglio 2023, nei limiti di quanto effettivamente spettante al docente a titolo di trattamento ordinario negli indicati periodi di congedo ex art. 42 d. lgs.
151/2001, e tenuto conto, altresì, dei maggiori importi illegittimamente trattenuti fino alla rata relativa al mese di aprile 2023 per il fatto di avere operato in quel frangente il recupero delle somme che ha reputato indebitamente erogate al lordo piuttosto che al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, oltre accessori come in parte motiva;
condanna, in solido tra loro, il ed il NT
, in persona dei rispettivi Ministri e legali Controparte_1 rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di , delle spese Parte_1 di lite, che si liquidano, per compenso professionale, relativamente alla fase cautelare in complessivi € 1.149,50 e per quanto riguarda il presente procedimento di merito in complessivi € 2.108,00, oltre al 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Concetto Ferrarotto e Gelsomina Scivoli, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Catania in data 30 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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