Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice rel.–est. dott. Davide Palmieri – giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 639/2024 r.g.a.c. proposto da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Viterbo, c.so Italia n. Parte_1 C.F._1
68, presso lo studio dell'avv. Marco Floresta, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
- ricorrente contro
(c.f. , elettivamente domiciliata in Orte, c.so Garibaldi Controparte_1 C.F._2
n. 158, presso lo studio dell'avv. Anna Fabiani, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis e segg. cpc. ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1
divorzio da , disposte con sentenza n. 6167/2020, adottata dalla Corte d'appello Controparte_1
di Roma, con riduzione dell'assegno da € 400 a € 100 ovvero € 200 mensili.
In particolare, allegava di aver contratto matrimonio in data 29.9.1984 a San Cipriano D'Aversa con
; che dalla cui unione sono nati due figli, e ora maggiorenni ed Controparte_1 Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
che l'intestato tribunale, con decreto n. 1851/2008, ha omologato la separazione consensuale tra le parti, ove è stato previsto un assegno di mantenimento in favore della pari ad € 250, oltre rivalutazione;
che con sentenza non definitiva n. 738/2012 è stata CP_1
dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre con sentenza definitiva n.
450. Ha dedotto inoltre che per il miglioramento delle condizioni patrimoniali della controparte, che a partire dal giugno 2023 ha percepito in continuità con la pensione d'invalidità anche la pensione
Inps con conseguente tredicesima mensilità, e per il peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali a seguito di prestiti inoculati accordati da AS (rata da € 467 mensili), OS (rata da € 214,12 mensili) e IN (rata da € 205,20), al netto della pensione percepita pari a € 2.500, era necessario un riequilibrio degli oneri sostenuti, alla luce dell'esplicito riconoscimento della funzione solo assistenziale dell'assegno da parte della Corte d'appello.
Ha resistito in giudizio premettendo il costante sostegno nei confronti del Controparte_1
ricorrente, inquadrato nel ruolo di comandate nell'Arma dei carabinieri, ora in pensione. Ha allegato l'avvio da parte del ricorrente di alcune attività agricole, intestate formalmente all'attuale compagna
– – e che i richiamati prestiti, per oltre € 60.000, genericamente descritti nel ricorso, Persona_3
erano successivi alla sentenza della Corte d'appello e irrilevanti sul dovere di mantenimento, oltre che intenzionalmente precostituiti per aggravare la posizione economica del ricorrente e, di riflesso, quella della resistente. Ha allegato inoltre la sua invalidità civile al momento del riconoscimento dell'assegno divorzile, l'inabilità al lavoro e la mancanza di ulteriori risorse, nemmeno potenziali, trovandosi in un alloggio acquistato per circa € 15.000, al cui prestito sta facendo fronte col rimborso di circa € 80 mensili.
Sentite le parti personalmente e onerate, con ordinanza riservata del 22.9.2024, dell'integrazione della relativa documentazione economica e reddituale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2024.
La domanda è fondata nei limiti di seguito specificati;
come è noto la revisione dei provvedimenti adottati in materia di contributi economici è subordinata alla sopravvenienza di giustificati motivi.
Invero, la Corte di appello aveva stabilito in € 400, oggi pari a € 450 per effetto della rivalutazione, la misura dell'assegno dovuto all'ex coniuge per il divario economico tra le parti e per il fatto che il reddito della , derivante all'epoca da un assegno di invalidità pari a circa € 250, non era CP_1
adeguato al soddisfacimento delle sue esigenze primarie, riconoscendo così all'assegno natura assistenziale.
Attualmente le condizioni patrimoniali della sono migliorate, avendo avuto un CP_1
incremento della pensione INPS di € 120, dovuto al raggiungimento del 67esimo anno d'età, così che oggi essa è pari a € 435,22, tuttavia non può dirsi sufficiente a soddisfare le esigenze di vita che peraltro, con l'approssimarsi della vecchiaia, incrementano in ragione della necessità di cure mediche maggiori. D'altronde, il ricorrente ha chiesto la modifica adducendo la necessità di far fronte a finanziamenti contratti per ripianare un'esposizione debitoria derivante da investimenti sbagliati, tuttavia la volontaria assunzione di finanziamenti non è ragione idonea a determinare il venir meno degli obblighi giuridici derivanti dai vincoli di solidarietà familiare, che, a propria volta, costituiscono il presupposto dell'erogazione dell'assegno divorzile riconosciuto alla resistente nella sua valenza assistenziale. Ciò è tanto più vero ove si consideri la capacità economica dell' , che ha un Pt_1
reddito di circa € 45.000 (€ 2.500) e prestiti per circa € 880.
Pertanto, considerato l'incremento della pensione della , ma anche l'andare avanti con CP_1
l'età che comporta inevitabili maggiori esigenze di accudimento, anche sanitario, l'assegno va ridotto a € 350 mensili.
La natura del giudizio e della decisione, con accoglimento solo parziale della domanda a fronte della natura assistenziale dell'assegno, che ha imposto la resistenza in giudizio, costituiscono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in via definitiva, così provvede:
1. riduce l'assegno divorzile dovuto da a ad € 350, Parte_1 Controparte_1
rivalutazione Istat;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 31.1.25
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo - Sez. Civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice rel.-est. dott. Paolo Bonofiglio - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G., posta in deliberazione all'udienza del tra ricorrente
e
Resistente-contumace e con l'intervento del P.M presso il Tribunale di Viterbo
OGGETTO: