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16 giugno 2023
16 giugno 2023
Art. 45-novies. (( (Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata) )) (( 1. L'IVASS puo' autorizzare l'applicazione del sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui ai commi 3 e 4 da parte dell'impresa di assicurazione che esercita l'attivita' nei rami vita, che fornisca:
a) attivita' nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o
b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano dato luogo ad una deduzione fiscale per i contraenti, in conformita' alla legislazione italiana.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata dall'IVASS quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti alle attivita' siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attivita' dell'impresa e non siano trasferibili;
2) le attivita' dell'impresa di cui al comma 1, lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al presente articolo, sono svolte solo nel territorio della Repubblica;
3) la durata relativa (duration) media delle passivita' corrispondenti alle attivita' detenute dall'impresa superi i dodici anni.
3. Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui al comma 1 e' calibrato, utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che e' in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa, con un livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello previsto all'articolo 45-ter, se il metodo di cui al presente articolo e' utilizzato solo in relazione alle attivita' e passivita' di cui al comma 2, numero 1).
4. L'impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' tiene pienamente conto delle attivita' e passivita' di cui al comma 2, numero 1), al fine di valutare gli effetti di diversificazione, fatta salva la necessita' di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri.
5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 qualora la solvibilita' e la liquidita' nonche' le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell'impresa in relazione alla gestione integrata di attivo e passivo sono tali da assicurare, nel continuo, che l'impresa e' in grado di detenere investimenti azionari per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa.
6. L'impresa, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, dimostra altresi' all'IVASS che il rispetto della condizione di cui al comma 5 e' verificato con il livello di confidenza necessario per offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello stabilito all'articolo 45-ter.
7. L'impresa che applichi il sottomodulo del rischio azionario ai sensi del comma 1 non puo' tornare ad applicare il metodo di cui all'articolo 45-septies, salvo che ricorrano adeguate giustificazioni e previa autorizzazione dell'IVASS. ))
a) attivita' nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o
b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano dato luogo ad una deduzione fiscale per i contraenti, in conformita' alla legislazione italiana.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata dall'IVASS quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti alle attivita' siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attivita' dell'impresa e non siano trasferibili;
2) le attivita' dell'impresa di cui al comma 1, lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al presente articolo, sono svolte solo nel territorio della Repubblica;
3) la durata relativa (duration) media delle passivita' corrispondenti alle attivita' detenute dall'impresa superi i dodici anni.
3. Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui al comma 1 e' calibrato, utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che e' in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa, con un livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello previsto all'articolo 45-ter, se il metodo di cui al presente articolo e' utilizzato solo in relazione alle attivita' e passivita' di cui al comma 2, numero 1).
4. L'impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' tiene pienamente conto delle attivita' e passivita' di cui al comma 2, numero 1), al fine di valutare gli effetti di diversificazione, fatta salva la necessita' di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri.
5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 qualora la solvibilita' e la liquidita' nonche' le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell'impresa in relazione alla gestione integrata di attivo e passivo sono tali da assicurare, nel continuo, che l'impresa e' in grado di detenere investimenti azionari per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa.
6. L'impresa, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, dimostra altresi' all'IVASS che il rispetto della condizione di cui al comma 5 e' verificato con il livello di confidenza necessario per offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello stabilito all'articolo 45-ter.
7. L'impresa che applichi il sottomodulo del rischio azionario ai sensi del comma 1 non puo' tornare ad applicare il metodo di cui all'articolo 45-septies, salvo che ricorrano adeguate giustificazioni e previa autorizzazione dell'IVASS. ))
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- 1. Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilitàhttps://www.brocardi.it/ · 1
1. In deroga agli articoli 45 bis, 45 ter, comma 3, e 45 sexies, il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è effettuato secondo le disposizioni seguenti: a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo per le concentrazioni del rischio di mercato e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard per le esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro sono gli stessi rispetto a quelli che sarebbero applicati alle esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale; b) nel 2018 i parametri standard da utilizzare …
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