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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1211/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1211/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. VRICELLA MATTEO, dall'avv. GIUDICI MATTIA e dall'avv.
SANCHEZ CODONI JACOBO ricorrente contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUNNI ALESSANDRO e dall'avv.
CONSOLI MICHELANGELO resistente
OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
e ha allegato:
- di essere stato assunto da il 27.10.2022 con contratto a tempo CP_1
determinato sino al 31.1.2023 e orario full time, con qualifica di operaio e mansioni di addetto al magazzino, con inquadramento al livello 6junior del CCNL Logistica;
Pag. 1 di 13 - che, con lettera del 25.1.2023, il rapporto è stato convertito a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.2.2023;
- di avere lavorato sino al 31.10.2023, come emerge anche dai cedolini paga;
- di avere quindi complessivamente lavorato per un anno e 4 giorni;
- di avere sempre lavorato presso il magazzino di Controparte_2
, nell'ambito dell'appalto intercorso
[...] Controparte_3
dalla predetta società con CP_1
- di avere sempre svolto attività di picking con l'utilizzo di transpallet elettrico a forche lunghe con uomo a bordo e con l'utilizzo di dispositivi muniti di cuffie grazie ai quali riceveva gli ordini da raccogliere;
- che l'attività di picking rientra nel superiore V livello del CCNL
; CP_4
- che i suoi responsabili gli hanno detto di “non presentarsi più al lavoro” dal 31.10.2023 in avanti per l'intervenuta “scadenza del contratto”;
- che, a seguito di verifiche presso il Centro per l'impiego, è risultato che la datrice di lavoro ha comunicato, il 31.1.2023, la proroga del precedente contratto a termine sino al 31.7.2023, ulteriormente prorogato al
31.10.2023;
- di non avere invece mai sottoscritto alcuna proroga del contratto a termine;
- che la retribuzione utile ai fini del TFR è pari ad € 1.862,95 (se calcolata sul V livello) o comunque ad € 1.740,99 (se calcolata sul livello 6junior).
Ha quindi concluso chiedendo: l'accertamento del diritto all'inquadramento al V livello del CCNL Logistica e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive per € 4.267,26 lordi;
l'avvenuta trasformazione del contratto da tempo determinato in indeterminato con decorrenza dal 1.2.2023 con riammissione in servizio e condanna al pagamento di tutte le mensilità medio tempore maturate;
in subordine, previo accertamento della nullità delle proroghe del contratto a termine in violazione dell'art. 22 d.lgs. 81/2015, dichiarare
Pag. 2 di 13 costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 3.3.2023 o dal
20.9.2023 (o in ulteriore subordine dal 28.10.2023) con riammissione in servizio e pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 28 d.lgs. 81/2015 tra 2,5 e 12 mensilità e della somma di € 4.976,97 (o in subordine € 2.003,90) quale maggiorazione ex art. 22 d.lgs. 81/2015, con vittoria di spese.
Si è ritualmente costituita in giudizio che nel contestare il ricorso CP_1
avversario ha dedotto:
- che il ricorrente effettuava presso il magazzino di Calcio mera attività di picking, con l'utilizzo del commissionatore a forche lunghe che consente il sollevamento della merce di pochi centimetri, senza effettuare il carico e scarico dai camion con i muletti, mansione svolta da altro personale;
- che pertanto l'inquadramento al VI livello del CCNL è corretto;
- di non avere mai redatto la lettera di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato prodotta come doc. 3 dalla parte ricorrente, che è stata quindi formalmente disconosciuta;
- che le proroghe del contratto a termine sono state regolarmente inviate con modello AV;
- che la proroga in forma scritta è prevista solo nei casi di somministrazione ex art. 34 d.lgs. 81/2015;
- che le proroghe non sono state impugnate entro il termine di 180 gg con conseguente decadenza dall'impugnazione;
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita solo documentalmente ed è stata discussa e decisa all'udienza del 20.3.2025 dando lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
2.1.- Quanto diritto del ricorrente al riconoscimento del superiore inquadramento, ossia al V livello del CCNL Logistica, basti osservare quanto di seguito.
La giurisprudenza di legittimità da tempo ha espresso il principio secondo cui, per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori o del diritto all'attribuzione
Pag. 3 di 13 di un diverso inquadramento, nella domanda introduttiva del giudizio debbano essere specificate le mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza ad una determinata qualifica e a un determinato livello, come definiti dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro;
non è sufficiente affermare di aver svolto mansioni corrispondenti ad una diversa qualifica, ma devono essere indicate le mansioni specificamente svolte al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata (Cass. Civ.
Sez. Lav. sent. n. 14088 del 13.11.2001). Il giudice deve inoltre seguire un procedimento articolato in tre fasi (tra le molte: Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. n.
20272 del 27.9.2010): individuazione dei criteri generali ed astratti previsti dal contratto collettivo (declaratoria); accertamento delle attività svolte in concreto dal lavoratore in modo stabile e continuativo (Cass. Civ. Sez, Lav. sent. n. 4200 del 6.4.1992); raffronto di tali mansioni con le caratteristiche fondamentali della declaratoria relativa al livello di inquadramento rivendicato dal lavoratore (Cass.
Civ. sez. Lav. sent. n. 4508 del 26.3.2003). Inoltre, al fine di riconoscere la qualifica superiore al lavoratore che ne fa richiesta, è necessaria la prova (e ancor prima, l'allegazione) circa la stabilità, continuatività e prevalenza dei compiti svolti rispetto a quelli riferibili alla qualifica e livello superiori, con la precisazione che (ad esempio anche in caso di mansioni promiscue) la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica o occasionale
(Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 2969 del 8.2.2021). Grava sul lavoratore l'onere rigoroso di provare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica rivendicata (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7300 del 13.4.2006).
È utile a questo punto riportare la declaratoria del V livello e del VI livello junior del CCNL Trasporto Merci e Logistica indicato da entrambe le parti e comunque pacificamente applicabile al rapporto di lavoro in essere: “Livello VI: appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali; le attività previste in questo livello
Pag. 4 di 13 non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici. Profili esemplificativi Operai: attività manuali di scarico e carico merci, facchino (…) VI livello junior: appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello senior dopo 24 mesi; i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello senior dopo 30 mesi”.
Con riguardo al V livello rivendicato dal ricorrente, il citato CCNL sancisce invece che: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Profili esemplificativi Operai: (…) attività di addetto al magazzino; (…) attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici; (…) attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.) e di reggettatura (…)”.
Le due figure professionali si distinguono in quanto, per il VI livello, le conoscenze professionali sono “limitate” e “non comportano responsabilità o autonomia”, tant'è che appartengono a questo livello gli addetti alla movimentazione merci che utilizzano “mezzi di sollevamento semplici” e quali, ad esempio, gli operai che svolgono attività di carico e scarico “manuale” o di
“facchino”. Al contrario, nel V livello le conoscenze sono “adeguate” e le mansioni sono svolte sulla base di “disposizioni o procedure predeterminate” che
Pag. 5 di 13 comportano una responsabilità seppure “limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”, tant'è che appartengono a questo livello gli addetti alla movimentazione merci e magazzini che utilizzano ”mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità” che richiedono una capacità esecutiva “normale” quali, come profilo esemplificativo, chi si occupa delle attività di carico e scarico “con transpallet manuali ed elettrici” o dell'attività di preparazione degli ordini, ossia il “picking”. In sostanza, l'elemento distintivo risiede, da un lato, nella totale assenza di responsabilità caratterizzante il livello VI, che si sostanzia in un lavoro di sola fatica (attività di carico e scarico “manuale” o con l'utilizzo di mezzi di sollevamento “semplici” ossia, appunto, manuali, poiché né “meccanici”, né
“elettrici”) e privo persino di una pur minima autonomia esecutiva;
il livello V invece, pur essendo anch'esso di natura prettamente operativa, si caratterizza per la sussistenza di una minimale autonomia in capo al lavoratore a livello esecutivo, sebbene sempre “nell'ambito di procedure predeterminate” e per una
(sebbene molto limitata) responsabilità per la “corretta esecuzione del lavoro”, tant'è che in questo livello è previsto l'utilizzo di mezzi “meccanici” o “elettrici” di complessità “limitata” (a differenza dei livelli ancora superiori ove, invece, i mezzi utilizzati diventano via via più complessi).
Ebbene, nel caso di specie la datrice di lavoro ha espressamente ammesso che il ricorrente ha sempre svolto attività di c.d. picking, ossia di preparazione degli ordini, da effettuarsi grazie a comunicazioni che giungevano al lavoratore tramite le cuffie date loro in dotazione e con l'utilizzo, per la raccolta e lo spostamento delle merci via via prelevate, del “commissionatore a forche lunghe ECE 225”
(vedasi la descrizione delle mansioni del ricorrente effettuate dalla società convenuta nella memoria difensiva, pag. 2).
La circostanza pertanto è da considerarsi pacifica per tutto il periodo in cui il ricorrente ha lavorato per CP_1
Ciò detto, premesso che l'attività di picking è espressamente indicata tra i profili esemplificativi del V livello, il “commissionatore a forche lunghe”, che consente il sollevamento della merce di pochi centimetri da terra, è certamente
Pag. 6 di 13 annoverabile tra i mezzi “meccanici o elettrici di limitata complessità” che richiedono una capacità esecutiva “normale”, come indicato nella declaratoria del livello (certamente non trattandosi di mezzo “complesso” il cui utilizzo darebbe invece diritto all'inquadramento a livelli ancora superiori rispetto al quinto). E ancora, il fatto che la merce da prelevare venga indicata ai pickeristi grazie a un sistema di cuffie e microfono in dotazione agli stessi, richiama le mansioni svolte
“sulla base di disposizioni o procedure predeterminate” e costituisce concretizzazione di quella autonomia “limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro” che è richiesta dalla declaratoria del livello in commento. Vi è poi da aggiungere che, dalla stessa prospettazione contenuta nella memoria difensiva, emerge inequivocabilmente che, una volta prelevata manualmente la merce e posizionata sulla pedana del commissionatore, il ricorrente deve sposarsi con tale mezzo nella corsia successiva e deve ripetere le operazioni sino al suo completo carico, sicché il picking è finalizzato al riempimento della pedana del commissionatore, che pertanto è lo strumento senza il quale tale attività non potrebbe essere svolta con la stessa efficacia;
il commissionatore a forche lunghe
è pertanto adoperato stabilmente per l'operazione di raccolta e trasporto delle merci in altra postazione, sicché non può dubitarsi della continuatività dell'utilizzo di tale strumento di lavoro per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
Peraltro, la spettanza dell'inquadramento al citato V livello di tutti quei lavoratori che, nell'ambito della logistica, svolgono mansioni di c.d. picking con utilizzo del commissionatore a forche lunghe è orientamento ormai consolidato del
Tribunale di Bergamo, confermato anche dalla Corte d'Appello di IA (tra le molte, da ultimo, C. App. IA n. 28/2024).
In definitiva, deve essere dichiarato il diritto, del ricorrente e per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di al riconoscimento del V livello CP_1
del CCNL Logistica.
2.2.- Quale conseguenza del riconoscimento del superiore inquadramento, al ricorrente spettano le differenze retributive calcolate come da conteggi depositati
Pag. 7 di 13 con il ricorso, per € 4.267,26; le differenze sono comprensive anche dell'incidenza sul TFR per € 294,29. I menzionati conteggi non sono stati contestati in modo specifico dalla convenuta;
essi sono comunque esenti da errori di calcolo e sono stati correttamente elaborati sulla base del V livello del CCNL applicabile al rapporto di lavoro in oggetto, sicché la domanda formulata dal ricorrente deve essere accolta in tali termini.
3.- Sulla domanda di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato si osserva quanto di seguito.
3.1.- Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione (formulata per il vero molto genericamente nella memoria difensiva) in ordine alla asserita decadenza del ricorrente per non avere impugnato entro il termine di 180 giorni.
L'eccezione è infondata poiché parte ricorrente ha inviato a mezzo PEC
l'impugnazione della cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 31.10.2023) in data 10.4.2024 (ossia, entro 180 giorni) ed entro i successivi 180 giorni ha poi depositato il ricorso giudiziale (introdotto il 22.5.2024).
3.2.- La domanda di accertamento dell'avvenuta trasformazione del contratto da tempo determinato a contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal
1.2.2023 non può essere accolta.
La parte convenuta ha infatti disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al documento 3 prodotto dal ricorrente, ossia alla lettera con la quale avrebbe CP_1
trasformato il contratto, inizialmente a tempo determinato, in indeterminato.
Parte ricorrente, a fronte del disconoscimento, non ha formulato istanza di verificazione a norma dell'art. 216 c.p.c. sicché, in assenza, la scrittura privata non può essere ritenuta riconducibile alla società convenuta.
3.3.- Il rapporto di lavoro deve tuttavia essere trasformato in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 3.3.2023.
Come noto, il termine apposto al contratto di lavoro necessita di forma scritta ad substantiam; in mancanza, l'apposizione del termine è priva di effetti e il rapporto si intende a tempo indeterminato sin dalla data di assunzione (art. 19 comma 4 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81). Il termine del contratto può altresì essere
Pag. 8 di 13 prorogato, con il consenso del lavoratore, quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi (art. 21 comma 1 d.lgs. 81/2015 cit.).
Sulla necessità di forma scritta ad substantiam anche per la proroga non vi è unanimità di vedute: a fronte di un orientamento che ne afferma la necessità (alla luce della regola generale stabilita dall'art. 19 d.lgs. 81/2015), ve ne è un altro che la esclude, in quanto (sebbene in riferimento al precedente d.lgs. 368/2001) non vi sarebbe espressa previsione normativa in tal senso e “la mancata previsione della forma scritta per la proroga [è] oggi bilanciata dai nuovi e più flessibili meccanismi sanzionatori descritti, comportanti maggiorazioni retributive per la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza iniziale, oltre alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato qualora tale prosecuzione superi i detti limiti (…)” (Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 10870 del
23.4.2021).
Ebbene, questo Giudice ritiene necessaria la forma scritta anche in caso di proroga del contratto a termine, per evidenti ragioni di coerenza sistematica e poiché sarebbe del tutto irragionevole imporre la forma scritta per l'apposizione del primo termine ma non dei termini successivamente differiti: a norma dell'art. 1 del d.lgs. 81/2015 “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” e tale finalità orienta tutta la disciplina sul contratto a termine;
di conseguenza, il termine, apposto all'origine o successivamente differito, non può che risultare da atto scritto a fronte di una espressa pattuizione delle parti.
In ogni caso, a prescindere dall'adesione all'una o all'altra tesi, il dato testuale dell'art. 21 d.lgs. 81/2015 vigente rende tuttavia indubitabile che la proroga possa essere disposta solo “con il consenso del lavoratore” e non certo per atto unilaterale del datore di lavoro (cfr. art. 21 cit.: “il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi …”). È altrettanto indubitabile che, a norma dell'art. 22 d.lgs. 81/2015, se il rapporto di lavoro prosegue “di fatto” dopo la scadenza del termine inizialmente fissato (o
Pag. 9 di 13 validamente prorogato), il datore è tenuto a corrispondere una maggiorazione retributiva e se continua oltre il trentesimo (o il cinquantesimo giorno se il contratto superava i sei mesi) il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. In altri termini, anche volendo accedere alla tesi secondo cui non sarebbe necessaria la forma scritta per prorogare validamente il contratto a termine, non si può comunque prescindere dal consenso del lavoratore (la cui prova non può che gravare sul datore di lavoro). In assenza di consenso, la proroga non è valida e determina una prosecuzione di fatto del rapporto che, oltre un certo lasso di tempo, si trasforma a tempo indeterminato, ferme le maggiorazioni retributive.
Ebbene, nel caso di specie la datrice di lavoro non ha prodotto alcuna proroga redatta in forma scritta ed anzi, nel rivendicare la correttezza del proprio operato, si è limitata ad affermare di aver semplicemente prorogato il termine apposto al contratto, differendolo prima al 31.7.2023 e poi al 31.10.2023. Tuttavia, non vi è alcuna prova (né allegazione) in ordine al consenso manifestato dal lavoratore per il differimento del termine. La convenuta si è limitata a produrre una mail inviata allo studio del proprio commercialista e il modello AV (doc. 2 e doc. 3 fascicolo ricorrente) dai quali, tuttavia, non solo non emerge alcuna volontà espressa del lavoratore sul punto, ma nemmeno che la circostanza gli sia stata comunicata;
anche la prova orale articolata dal resistente (vedasi il capitolo di prova formulato in calce alla memora difensiva) non era volta alla dimostrazione dell'eventuale “consenso” manifestato dal ricorrente, ma solo che tale proroga gli fosse stata “comunicata”; ma, come sopra evidenziato, non vi può essere decisione unilaterale del datore di lavoro, sicché la mera comunicazione dell'avvenuta proroga, in assenza di prova sulla preventiva pattuizione della stessa, è del tutto irrilevante.
In altri termini, il contratto a termine stipulato tra il ricorrente e la società convenuta è scaduto il 31.1.2023 (ossia, alla scadenza del termine originariamente fissato al momento dell'assunzione) perché non validamente prorogato. Pertanto, considerato che il ricorrente ha pacificamente continuato a
Pag. 10 di 13 lavorare per sino al 31.10.2023 (vedasi le buste paga in atti), deve ritenersi CP_1
che, dopo il 31.1.2023, vi sia stata una prosecuzione “di fatto” del rapporto di lavoro, previsione che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 22 del dlgs.
81/2015.
Le conseguenze della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la scadenza pattuita sono due: in primo luogo, sorge il diritto del lavoratore a percepire la maggiorazione sulla retribuzione per ogni giorno di continuazione, pari al 20% fino al decimo giorno e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Nel caso di specie, il ricorrente ha quantificato le differenze nella somma di € 4.976,97, conteggio correttamente elaborato sulla base dei cedolini paga (in atti) e del livello di inquadramento spettante e comunque non specificamente contestato dalla resistente. In secondo luogo, vi è trasformazione in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla scadenza (e ciò in quanto il contratto originario aveva durata inferiore a sei mesi – dal
27.10.2022 al 31.1.2023), ossia, nel caso di specie, con decorrenza dal 3.3.2023 tenuto conto della scadenza del 31.1.2023. Deve quindi essere contestualmente ordinata a la ricostituzione del rapporto di lavoro con riammissione in CP_1
servizio del ricorrente nel posto di lavoro originariamente occupato o in mansioni equivalenti (ossia, orario full time e con qualifica di operaio addetto al magazzino e, alla luce dell'accoglimento della domanda di accertamento della mansione superiore, con inquadramento al livello V del CCNL Logistica).
Ulteriore conseguenza della trasformazione in contratto a tempo indeterminato è senz'altro la tutela prevista dall'art. 28 del d.lgs. 81/2015 laddove si prevede che
“nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”. Nel caso di specie, si ritiene congruo quantificare l'indennità dovuta nella misura di sei
Pag. 11 di 13 mensilità, tenuto conto del minimo edittale, del numero dei lavoratori occupati
(164) e delle dimensioni dell'impresa (vedasi visura camerale in atti) nonché del comportamento delle parti e segnatamente del fatto che il rapporto è stato correttamente instaurato per soli tre mesi (dal 27.10.2022 al 31.1.2023) mentre i successivi nove mesi di lavoro sono proseguiti “di fatto” oltre la regolare scadenza. Parte ricorrente ha quantificato la citata indennità nella somma mensile di € 1.862,95, cifra non contestata dalla resistente e da considerarsi correttamente indicata al lordo delle trattenute, parametrata al V livello spettante al ricorrente.
Sull'importo indicato decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'illecito, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro (31.10.2023).
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi per lo scaglione di valore di riferimento e quindi:
€ 911,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 809,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi) per complessivi €
2.109,00 oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di al V Livello del CCNL CP_1
Logistica Trasporto Merci e Spedizioni;
2) condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 4.267,26 (di cui € 294,29 per incidenza sul TFR) a titolo di differenze retributive da sotto inquadramento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;
Pag. 12 di 13 3) dichiara la trasformazione del contratto a termine intercorso tra Pt_1
e n contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal
[...] CP_1
3/3/2023, orario full time e con qualifica di operaio addetto al magazzino e inquadramento al livello V del CCNL Logistica e per l'effetto, ordina a
[...]
di ricostituire il rapporto di lavoro con immediata riammissione in CP_1
servizio del ricorrente nel posto di lavoro originariamente occupato o in mansioni equivalenti;
4) condanna a corrispondere a un'indennità CP_1 Parte_1
risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad € 1.862,95 mensili) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
5) condanna a corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
4.976,97 quale maggiorazione ex art. 22 d.lgs 81/2015;
6) respinge nel resto;
7) condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite CP_1 che liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 20/3/2025
Il Giudice
Francesca Possenti
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1211/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. VRICELLA MATTEO, dall'avv. GIUDICI MATTIA e dall'avv.
SANCHEZ CODONI JACOBO ricorrente contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUNNI ALESSANDRO e dall'avv.
CONSOLI MICHELANGELO resistente
OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
e ha allegato:
- di essere stato assunto da il 27.10.2022 con contratto a tempo CP_1
determinato sino al 31.1.2023 e orario full time, con qualifica di operaio e mansioni di addetto al magazzino, con inquadramento al livello 6junior del CCNL Logistica;
Pag. 1 di 13 - che, con lettera del 25.1.2023, il rapporto è stato convertito a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.2.2023;
- di avere lavorato sino al 31.10.2023, come emerge anche dai cedolini paga;
- di avere quindi complessivamente lavorato per un anno e 4 giorni;
- di avere sempre lavorato presso il magazzino di Controparte_2
, nell'ambito dell'appalto intercorso
[...] Controparte_3
dalla predetta società con CP_1
- di avere sempre svolto attività di picking con l'utilizzo di transpallet elettrico a forche lunghe con uomo a bordo e con l'utilizzo di dispositivi muniti di cuffie grazie ai quali riceveva gli ordini da raccogliere;
- che l'attività di picking rientra nel superiore V livello del CCNL
; CP_4
- che i suoi responsabili gli hanno detto di “non presentarsi più al lavoro” dal 31.10.2023 in avanti per l'intervenuta “scadenza del contratto”;
- che, a seguito di verifiche presso il Centro per l'impiego, è risultato che la datrice di lavoro ha comunicato, il 31.1.2023, la proroga del precedente contratto a termine sino al 31.7.2023, ulteriormente prorogato al
31.10.2023;
- di non avere invece mai sottoscritto alcuna proroga del contratto a termine;
- che la retribuzione utile ai fini del TFR è pari ad € 1.862,95 (se calcolata sul V livello) o comunque ad € 1.740,99 (se calcolata sul livello 6junior).
Ha quindi concluso chiedendo: l'accertamento del diritto all'inquadramento al V livello del CCNL Logistica e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive per € 4.267,26 lordi;
l'avvenuta trasformazione del contratto da tempo determinato in indeterminato con decorrenza dal 1.2.2023 con riammissione in servizio e condanna al pagamento di tutte le mensilità medio tempore maturate;
in subordine, previo accertamento della nullità delle proroghe del contratto a termine in violazione dell'art. 22 d.lgs. 81/2015, dichiarare
Pag. 2 di 13 costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 3.3.2023 o dal
20.9.2023 (o in ulteriore subordine dal 28.10.2023) con riammissione in servizio e pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 28 d.lgs. 81/2015 tra 2,5 e 12 mensilità e della somma di € 4.976,97 (o in subordine € 2.003,90) quale maggiorazione ex art. 22 d.lgs. 81/2015, con vittoria di spese.
Si è ritualmente costituita in giudizio che nel contestare il ricorso CP_1
avversario ha dedotto:
- che il ricorrente effettuava presso il magazzino di Calcio mera attività di picking, con l'utilizzo del commissionatore a forche lunghe che consente il sollevamento della merce di pochi centimetri, senza effettuare il carico e scarico dai camion con i muletti, mansione svolta da altro personale;
- che pertanto l'inquadramento al VI livello del CCNL è corretto;
- di non avere mai redatto la lettera di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato prodotta come doc. 3 dalla parte ricorrente, che è stata quindi formalmente disconosciuta;
- che le proroghe del contratto a termine sono state regolarmente inviate con modello AV;
- che la proroga in forma scritta è prevista solo nei casi di somministrazione ex art. 34 d.lgs. 81/2015;
- che le proroghe non sono state impugnate entro il termine di 180 gg con conseguente decadenza dall'impugnazione;
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita solo documentalmente ed è stata discussa e decisa all'udienza del 20.3.2025 dando lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
2.1.- Quanto diritto del ricorrente al riconoscimento del superiore inquadramento, ossia al V livello del CCNL Logistica, basti osservare quanto di seguito.
La giurisprudenza di legittimità da tempo ha espresso il principio secondo cui, per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori o del diritto all'attribuzione
Pag. 3 di 13 di un diverso inquadramento, nella domanda introduttiva del giudizio debbano essere specificate le mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza ad una determinata qualifica e a un determinato livello, come definiti dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro;
non è sufficiente affermare di aver svolto mansioni corrispondenti ad una diversa qualifica, ma devono essere indicate le mansioni specificamente svolte al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata (Cass. Civ.
Sez. Lav. sent. n. 14088 del 13.11.2001). Il giudice deve inoltre seguire un procedimento articolato in tre fasi (tra le molte: Cass. Civ. Sez. Lav. Sent. n.
20272 del 27.9.2010): individuazione dei criteri generali ed astratti previsti dal contratto collettivo (declaratoria); accertamento delle attività svolte in concreto dal lavoratore in modo stabile e continuativo (Cass. Civ. Sez, Lav. sent. n. 4200 del 6.4.1992); raffronto di tali mansioni con le caratteristiche fondamentali della declaratoria relativa al livello di inquadramento rivendicato dal lavoratore (Cass.
Civ. sez. Lav. sent. n. 4508 del 26.3.2003). Inoltre, al fine di riconoscere la qualifica superiore al lavoratore che ne fa richiesta, è necessaria la prova (e ancor prima, l'allegazione) circa la stabilità, continuatività e prevalenza dei compiti svolti rispetto a quelli riferibili alla qualifica e livello superiori, con la precisazione che (ad esempio anche in caso di mansioni promiscue) la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica o occasionale
(Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 2969 del 8.2.2021). Grava sul lavoratore l'onere rigoroso di provare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica rivendicata (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7300 del 13.4.2006).
È utile a questo punto riportare la declaratoria del V livello e del VI livello junior del CCNL Trasporto Merci e Logistica indicato da entrambe le parti e comunque pacificamente applicabile al rapporto di lavoro in essere: “Livello VI: appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali; le attività previste in questo livello
Pag. 4 di 13 non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici. Profili esemplificativi Operai: attività manuali di scarico e carico merci, facchino (…) VI livello junior: appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello senior dopo 24 mesi; i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello senior dopo 30 mesi”.
Con riguardo al V livello rivendicato dal ricorrente, il citato CCNL sancisce invece che: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Profili esemplificativi Operai: (…) attività di addetto al magazzino; (…) attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici; (…) attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.) e di reggettatura (…)”.
Le due figure professionali si distinguono in quanto, per il VI livello, le conoscenze professionali sono “limitate” e “non comportano responsabilità o autonomia”, tant'è che appartengono a questo livello gli addetti alla movimentazione merci che utilizzano “mezzi di sollevamento semplici” e quali, ad esempio, gli operai che svolgono attività di carico e scarico “manuale” o di
“facchino”. Al contrario, nel V livello le conoscenze sono “adeguate” e le mansioni sono svolte sulla base di “disposizioni o procedure predeterminate” che
Pag. 5 di 13 comportano una responsabilità seppure “limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”, tant'è che appartengono a questo livello gli addetti alla movimentazione merci e magazzini che utilizzano ”mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità” che richiedono una capacità esecutiva “normale” quali, come profilo esemplificativo, chi si occupa delle attività di carico e scarico “con transpallet manuali ed elettrici” o dell'attività di preparazione degli ordini, ossia il “picking”. In sostanza, l'elemento distintivo risiede, da un lato, nella totale assenza di responsabilità caratterizzante il livello VI, che si sostanzia in un lavoro di sola fatica (attività di carico e scarico “manuale” o con l'utilizzo di mezzi di sollevamento “semplici” ossia, appunto, manuali, poiché né “meccanici”, né
“elettrici”) e privo persino di una pur minima autonomia esecutiva;
il livello V invece, pur essendo anch'esso di natura prettamente operativa, si caratterizza per la sussistenza di una minimale autonomia in capo al lavoratore a livello esecutivo, sebbene sempre “nell'ambito di procedure predeterminate” e per una
(sebbene molto limitata) responsabilità per la “corretta esecuzione del lavoro”, tant'è che in questo livello è previsto l'utilizzo di mezzi “meccanici” o “elettrici” di complessità “limitata” (a differenza dei livelli ancora superiori ove, invece, i mezzi utilizzati diventano via via più complessi).
Ebbene, nel caso di specie la datrice di lavoro ha espressamente ammesso che il ricorrente ha sempre svolto attività di c.d. picking, ossia di preparazione degli ordini, da effettuarsi grazie a comunicazioni che giungevano al lavoratore tramite le cuffie date loro in dotazione e con l'utilizzo, per la raccolta e lo spostamento delle merci via via prelevate, del “commissionatore a forche lunghe ECE 225”
(vedasi la descrizione delle mansioni del ricorrente effettuate dalla società convenuta nella memoria difensiva, pag. 2).
La circostanza pertanto è da considerarsi pacifica per tutto il periodo in cui il ricorrente ha lavorato per CP_1
Ciò detto, premesso che l'attività di picking è espressamente indicata tra i profili esemplificativi del V livello, il “commissionatore a forche lunghe”, che consente il sollevamento della merce di pochi centimetri da terra, è certamente
Pag. 6 di 13 annoverabile tra i mezzi “meccanici o elettrici di limitata complessità” che richiedono una capacità esecutiva “normale”, come indicato nella declaratoria del livello (certamente non trattandosi di mezzo “complesso” il cui utilizzo darebbe invece diritto all'inquadramento a livelli ancora superiori rispetto al quinto). E ancora, il fatto che la merce da prelevare venga indicata ai pickeristi grazie a un sistema di cuffie e microfono in dotazione agli stessi, richiama le mansioni svolte
“sulla base di disposizioni o procedure predeterminate” e costituisce concretizzazione di quella autonomia “limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro” che è richiesta dalla declaratoria del livello in commento. Vi è poi da aggiungere che, dalla stessa prospettazione contenuta nella memoria difensiva, emerge inequivocabilmente che, una volta prelevata manualmente la merce e posizionata sulla pedana del commissionatore, il ricorrente deve sposarsi con tale mezzo nella corsia successiva e deve ripetere le operazioni sino al suo completo carico, sicché il picking è finalizzato al riempimento della pedana del commissionatore, che pertanto è lo strumento senza il quale tale attività non potrebbe essere svolta con la stessa efficacia;
il commissionatore a forche lunghe
è pertanto adoperato stabilmente per l'operazione di raccolta e trasporto delle merci in altra postazione, sicché non può dubitarsi della continuatività dell'utilizzo di tale strumento di lavoro per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
Peraltro, la spettanza dell'inquadramento al citato V livello di tutti quei lavoratori che, nell'ambito della logistica, svolgono mansioni di c.d. picking con utilizzo del commissionatore a forche lunghe è orientamento ormai consolidato del
Tribunale di Bergamo, confermato anche dalla Corte d'Appello di IA (tra le molte, da ultimo, C. App. IA n. 28/2024).
In definitiva, deve essere dichiarato il diritto, del ricorrente e per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di al riconoscimento del V livello CP_1
del CCNL Logistica.
2.2.- Quale conseguenza del riconoscimento del superiore inquadramento, al ricorrente spettano le differenze retributive calcolate come da conteggi depositati
Pag. 7 di 13 con il ricorso, per € 4.267,26; le differenze sono comprensive anche dell'incidenza sul TFR per € 294,29. I menzionati conteggi non sono stati contestati in modo specifico dalla convenuta;
essi sono comunque esenti da errori di calcolo e sono stati correttamente elaborati sulla base del V livello del CCNL applicabile al rapporto di lavoro in oggetto, sicché la domanda formulata dal ricorrente deve essere accolta in tali termini.
3.- Sulla domanda di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato si osserva quanto di seguito.
3.1.- Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione (formulata per il vero molto genericamente nella memoria difensiva) in ordine alla asserita decadenza del ricorrente per non avere impugnato entro il termine di 180 giorni.
L'eccezione è infondata poiché parte ricorrente ha inviato a mezzo PEC
l'impugnazione della cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 31.10.2023) in data 10.4.2024 (ossia, entro 180 giorni) ed entro i successivi 180 giorni ha poi depositato il ricorso giudiziale (introdotto il 22.5.2024).
3.2.- La domanda di accertamento dell'avvenuta trasformazione del contratto da tempo determinato a contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal
1.2.2023 non può essere accolta.
La parte convenuta ha infatti disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al documento 3 prodotto dal ricorrente, ossia alla lettera con la quale avrebbe CP_1
trasformato il contratto, inizialmente a tempo determinato, in indeterminato.
Parte ricorrente, a fronte del disconoscimento, non ha formulato istanza di verificazione a norma dell'art. 216 c.p.c. sicché, in assenza, la scrittura privata non può essere ritenuta riconducibile alla società convenuta.
3.3.- Il rapporto di lavoro deve tuttavia essere trasformato in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 3.3.2023.
Come noto, il termine apposto al contratto di lavoro necessita di forma scritta ad substantiam; in mancanza, l'apposizione del termine è priva di effetti e il rapporto si intende a tempo indeterminato sin dalla data di assunzione (art. 19 comma 4 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81). Il termine del contratto può altresì essere
Pag. 8 di 13 prorogato, con il consenso del lavoratore, quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi (art. 21 comma 1 d.lgs. 81/2015 cit.).
Sulla necessità di forma scritta ad substantiam anche per la proroga non vi è unanimità di vedute: a fronte di un orientamento che ne afferma la necessità (alla luce della regola generale stabilita dall'art. 19 d.lgs. 81/2015), ve ne è un altro che la esclude, in quanto (sebbene in riferimento al precedente d.lgs. 368/2001) non vi sarebbe espressa previsione normativa in tal senso e “la mancata previsione della forma scritta per la proroga [è] oggi bilanciata dai nuovi e più flessibili meccanismi sanzionatori descritti, comportanti maggiorazioni retributive per la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza iniziale, oltre alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato qualora tale prosecuzione superi i detti limiti (…)” (Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 10870 del
23.4.2021).
Ebbene, questo Giudice ritiene necessaria la forma scritta anche in caso di proroga del contratto a termine, per evidenti ragioni di coerenza sistematica e poiché sarebbe del tutto irragionevole imporre la forma scritta per l'apposizione del primo termine ma non dei termini successivamente differiti: a norma dell'art. 1 del d.lgs. 81/2015 “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” e tale finalità orienta tutta la disciplina sul contratto a termine;
di conseguenza, il termine, apposto all'origine o successivamente differito, non può che risultare da atto scritto a fronte di una espressa pattuizione delle parti.
In ogni caso, a prescindere dall'adesione all'una o all'altra tesi, il dato testuale dell'art. 21 d.lgs. 81/2015 vigente rende tuttavia indubitabile che la proroga possa essere disposta solo “con il consenso del lavoratore” e non certo per atto unilaterale del datore di lavoro (cfr. art. 21 cit.: “il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi …”). È altrettanto indubitabile che, a norma dell'art. 22 d.lgs. 81/2015, se il rapporto di lavoro prosegue “di fatto” dopo la scadenza del termine inizialmente fissato (o
Pag. 9 di 13 validamente prorogato), il datore è tenuto a corrispondere una maggiorazione retributiva e se continua oltre il trentesimo (o il cinquantesimo giorno se il contratto superava i sei mesi) il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. In altri termini, anche volendo accedere alla tesi secondo cui non sarebbe necessaria la forma scritta per prorogare validamente il contratto a termine, non si può comunque prescindere dal consenso del lavoratore (la cui prova non può che gravare sul datore di lavoro). In assenza di consenso, la proroga non è valida e determina una prosecuzione di fatto del rapporto che, oltre un certo lasso di tempo, si trasforma a tempo indeterminato, ferme le maggiorazioni retributive.
Ebbene, nel caso di specie la datrice di lavoro non ha prodotto alcuna proroga redatta in forma scritta ed anzi, nel rivendicare la correttezza del proprio operato, si è limitata ad affermare di aver semplicemente prorogato il termine apposto al contratto, differendolo prima al 31.7.2023 e poi al 31.10.2023. Tuttavia, non vi è alcuna prova (né allegazione) in ordine al consenso manifestato dal lavoratore per il differimento del termine. La convenuta si è limitata a produrre una mail inviata allo studio del proprio commercialista e il modello AV (doc. 2 e doc. 3 fascicolo ricorrente) dai quali, tuttavia, non solo non emerge alcuna volontà espressa del lavoratore sul punto, ma nemmeno che la circostanza gli sia stata comunicata;
anche la prova orale articolata dal resistente (vedasi il capitolo di prova formulato in calce alla memora difensiva) non era volta alla dimostrazione dell'eventuale “consenso” manifestato dal ricorrente, ma solo che tale proroga gli fosse stata “comunicata”; ma, come sopra evidenziato, non vi può essere decisione unilaterale del datore di lavoro, sicché la mera comunicazione dell'avvenuta proroga, in assenza di prova sulla preventiva pattuizione della stessa, è del tutto irrilevante.
In altri termini, il contratto a termine stipulato tra il ricorrente e la società convenuta è scaduto il 31.1.2023 (ossia, alla scadenza del termine originariamente fissato al momento dell'assunzione) perché non validamente prorogato. Pertanto, considerato che il ricorrente ha pacificamente continuato a
Pag. 10 di 13 lavorare per sino al 31.10.2023 (vedasi le buste paga in atti), deve ritenersi CP_1
che, dopo il 31.1.2023, vi sia stata una prosecuzione “di fatto” del rapporto di lavoro, previsione che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 22 del dlgs.
81/2015.
Le conseguenze della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la scadenza pattuita sono due: in primo luogo, sorge il diritto del lavoratore a percepire la maggiorazione sulla retribuzione per ogni giorno di continuazione, pari al 20% fino al decimo giorno e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Nel caso di specie, il ricorrente ha quantificato le differenze nella somma di € 4.976,97, conteggio correttamente elaborato sulla base dei cedolini paga (in atti) e del livello di inquadramento spettante e comunque non specificamente contestato dalla resistente. In secondo luogo, vi è trasformazione in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla scadenza (e ciò in quanto il contratto originario aveva durata inferiore a sei mesi – dal
27.10.2022 al 31.1.2023), ossia, nel caso di specie, con decorrenza dal 3.3.2023 tenuto conto della scadenza del 31.1.2023. Deve quindi essere contestualmente ordinata a la ricostituzione del rapporto di lavoro con riammissione in CP_1
servizio del ricorrente nel posto di lavoro originariamente occupato o in mansioni equivalenti (ossia, orario full time e con qualifica di operaio addetto al magazzino e, alla luce dell'accoglimento della domanda di accertamento della mansione superiore, con inquadramento al livello V del CCNL Logistica).
Ulteriore conseguenza della trasformazione in contratto a tempo indeterminato è senz'altro la tutela prevista dall'art. 28 del d.lgs. 81/2015 laddove si prevede che
“nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”. Nel caso di specie, si ritiene congruo quantificare l'indennità dovuta nella misura di sei
Pag. 11 di 13 mensilità, tenuto conto del minimo edittale, del numero dei lavoratori occupati
(164) e delle dimensioni dell'impresa (vedasi visura camerale in atti) nonché del comportamento delle parti e segnatamente del fatto che il rapporto è stato correttamente instaurato per soli tre mesi (dal 27.10.2022 al 31.1.2023) mentre i successivi nove mesi di lavoro sono proseguiti “di fatto” oltre la regolare scadenza. Parte ricorrente ha quantificato la citata indennità nella somma mensile di € 1.862,95, cifra non contestata dalla resistente e da considerarsi correttamente indicata al lordo delle trattenute, parametrata al V livello spettante al ricorrente.
Sull'importo indicato decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dell'illecito, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro (31.10.2023).
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi per lo scaglione di valore di riferimento e quindi:
€ 911,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 809,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi) per complessivi €
2.109,00 oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di al V Livello del CCNL CP_1
Logistica Trasporto Merci e Spedizioni;
2) condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 4.267,26 (di cui € 294,29 per incidenza sul TFR) a titolo di differenze retributive da sotto inquadramento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo;
Pag. 12 di 13 3) dichiara la trasformazione del contratto a termine intercorso tra Pt_1
e n contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal
[...] CP_1
3/3/2023, orario full time e con qualifica di operaio addetto al magazzino e inquadramento al livello V del CCNL Logistica e per l'effetto, ordina a
[...]
di ricostituire il rapporto di lavoro con immediata riammissione in CP_1
servizio del ricorrente nel posto di lavoro originariamente occupato o in mansioni equivalenti;
4) condanna a corrispondere a un'indennità CP_1 Parte_1
risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad € 1.862,95 mensili) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
5) condanna a corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
4.976,97 quale maggiorazione ex art. 22 d.lgs 81/2015;
6) respinge nel resto;
7) condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite CP_1 che liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 20/3/2025
Il Giudice
Francesca Possenti
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