Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 248
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Sentenza 20 marzo 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Bergamo, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, riguarda una controversia tra un lavoratore e la sua datrice di lavoro in merito all'inquadramento contrattuale e alla trasformazione del contratto a termine in indeterminato. Il ricorrente ha richiesto il riconoscimento del V livello del CCNL Logistica, sostenendo di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle del VI livello, e ha chiesto il pagamento delle differenze retributive. La parte resistente ha contestato le pretese, affermando la correttezza dell'inquadramento al VI livello e disconoscendo la validità della lettera di trasformazione del contratto.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto del lavoratore al V livello, basandosi su una dettagliata analisi delle mansioni svolte e della loro corrispondenza con le previsioni contrattuali. Ha stabilito che l'attività di picking rientra nel V livello, confermando le differenze retributive richieste. Tuttavia, ha respinto la richiesta di trasformazione del contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.2.2023, poiché la datrice di lavoro aveva disconosciuto la lettera di trasformazione e il ricorrente non aveva chiesto la verifica della scrittura. Tuttavia, ha dichiarato la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dal 3.3.2023, in quanto il termine non era stato validamente prorogato. Il giudice ha infine condannato la parte resistente al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 248
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 248
    Data del deposito : 20 marzo 2025

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