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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/10/2024, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6531/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c.
nella causa civile di I° grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza del 3.10.2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. EMANUELE Parte_1 C.F._1
RINDORI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
resistente contumace
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile
Conclusioni: per parte ricorrente: accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo del signor Parte_2 relativamente all'immobile di proprietà dell'odierno ricorrente e posto in Reggello, Loc. Tosi, Via IV
Novembre, 65 (già 8/a) e, per l'effetto, condannare il signor all'immediato rilascio CP_1
dello stesso libero da persone e cose di sua proprietà; condannare il signor Parte_3
corrispondere in favore del signor la somma di euro 1.201,00 o quella diversa che Parte_1
risulterà di giustizia, quale risarcimento per la mancata perdita derivante concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, detratti gli acconti già versati, oltre interessi come per legge;
condannare il signor
a rimborsare al signor la somma di euro 1.013,59 quale quota parte CP_1 Parte_1
delle utenze relative alla porzione di immobile occupato per il periodo di cui in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari sia del presente giudizio.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il signor ha chiesto l'accertamento Parte_1 dell'illegittimità dell'occupazione del proprio immobile sito in Reggello, Loc. Tosi, Via IV Novembre,
65 (già 8/a) da parte del signor la condanna dello stesso alla immediata restituzione CP_1
di detto appartamento, libero e vacuo da persone e cose, oltre al risarcimento dei danni e al rimborso delle utenze, con vittoria delle spese di lite.
2. A sostegno della domanda il signor assumeva di essere proprietario di detto Pt_1
appartamento; che nel marzo 2023 decideva di concedere in locazione una porzione del proprio immobile, il primo piano, continuando ad abitare il secondo piano. Entrava in contattato con il signor che si diceva intenzionato ad assumere in locazione la porzione della proprietà del ricorrente CP_1
posta al primo piano. Veniva quindi immesso nella disponibilità di detta porzione e già i giorni successivi veniva invitato a sottoscrivere il contratto di locazione. Il signor opponeva un CP_1
perdurante rifiuto a formalizzare il contratto di locazione, anche a fronte degli inviti formalizzati a mezzo raccomandata dal difensore del signor (doc. 5), pagando al contempo solo piccole Pt_1
somme in maniera non continuativa.
3. Alla prima udienza del 3.10.2024 il resistente, non costituito, è comparso personalmente e non ha contestato l'occupazione senza titolo né l'importo richiesto per le utenze (€ 1.013,59) che si è impegnato a pagare, precisando che da giugno 2024 ha attivato un'utenza autonoma per l'elettricità e che l'immobile non ha il gas. Si è inoltre dichiarato disponibile a rilasciare l'immobile entro il
15.2.2025, pagando nel frattempo l'indennità di occupazione pari ad € 300.00 al mese e il ricorrente ha accettato.
4. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
*********
5. Giova preliminarmente anteporre all'esame del merito alcune considerazioni in relazione alla qualificazione della domanda del ricorrente volte ad ottenere la condanna del resistente alla immediata, da lui illegittimamente occupato.
Il rilascio di un immobile nella materiale disponibilità di altri è risultato conseguibile sia attraverso un'azione di rivendica sia attraverso un'azione di restituzione.
L'azione di rivendica è un'azione a carattere reale che ha quale causa petendi il diritto di proprietà
e che impone all'attore la c.d. probatio diabolica della proprietà medesima, dimostrando un acquisto avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che solitamente deriva dall'usucapione, eventualmente maturata mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). pagina 2 di 4 L'azione di restituzione, invece, di natura personale, ha quale causa petendi il diritto di ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza trasmessa dall'attore al convenuto a qualunque titolo e onera l'attore di provare il venir meno del titolo in base al quale era stata conseguita la detenzione del bene.
6. Nella specie, il ricorrente ha esercitato un'azione di restituzione e la stessa è risultata fondata, anche alla luce di quanto dichiarato dal signor in udienza. CP_1
Quest'ultimo, infatti, è entrato nell'appartamento del ricorrente con la promessa di formalizzare un contratto di locazione, concordando il canone mensile pari ad € 300,00 senza tuttavia mai sottoscrivere il contratto che pure il ricorrente gli ha inviato più volte. Poiché l'art. 1, comma 4, L. 431/1998, per la stipula di validi contratti di locazione, impone la forma scritta e l'art. 1, comma 346, L. 311/2004 prescrive la registrazione del contratto a pena di nullità, in assenza di dette formalità deve concludersi che il signor etiene l'appartamento senza alcun titolo e deve pertanto essere condannato al CP_1 suo rilascio in favore del ricorrente, libero da persone e cose di sua proprietà, fissando per l'esecuzione del rilascio, sull'accordo delle parti, la data del 15.2.2025.
7. Del pari fondata è la domanda volta ad ottenere la condanna del signor alla CP_1
corresponsione di una indennità di occupazione, a titolo risarcitorio, alla luce del più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità con la sentenza n. 33645/2022, trattandosi di un bene immobile che avrebbe potuto essere concesso in godimento ad altri dietro corrispettivo.
Circa l'ammontare di detta indennità, la somma richiesta di € 300,00 al mese, appare congrua in relazione alle caratteristiche dell'immobile, alle quotazioni dei valori OMI e al fatto che quello era il prezzo concordato col convenuto quale canone per il contratto di locazione che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere, come confermato anche dal resistente in udienza. Per il periodo fino al maggio
2024 compreso, detratti gli acconti già versati, il eve dunque versare, a titolo di indennità di CP_1 occupazione, la somma di € 1.201,00, oltre ad € 300 al mese da giugno 2024 fino al rilascio dell'immobile.
8. Il signor deve essere altresì condannato a restituire al ricorrente quanto da CP_1 quest'ultimo ha pagato per le utenze dell'appartamento occupato dal primo, che fino a marzo 2024 ammontano a complessivi € 1.013,59, come da bollette depositate (doc. 4) e a corrispondere gli importi per i suoi consumi per il periodo successivo, fino al rilascio.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022, per le cause da € 1.100,01 ad € 5.200,00, tenuto conto della semplicità della causa che si è esaurita in un'unica udienza.
pagina 3 di 4 10. Deve, infine, essere dichiarata la contumacia del resistente in quanto lo stesso, pur essendo comparso in udienza non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
CONDANNA a rilasciare nella disponibilità di la porzione di CP_1 Parte_1
immobile da lui occupato, sita in Reggello, Loc. Tosi, Via IV Novembre, 65 (già 8/a), libero da persone e cose, fissando per l'esecuzione la data del 15.2.2025;
CONDANNA a pagare a l'importo di € 1013,59 per bollette CP_1 Parte_1 scadute fino a marzo 2024, di € 1.201,00 per indennità di occupazione fino a maggio 2024 compreso e di € 300,00 al mese da giugno 2024 fino al rilascio, sempre a titolo di indennità di occupazione;
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 125,00 per esborsi e in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 15 ottobre 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c.
nella causa civile di I° grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza del 3.10.2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. EMANUELE Parte_1 C.F._1
RINDORI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
resistente contumace
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile
Conclusioni: per parte ricorrente: accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo del signor Parte_2 relativamente all'immobile di proprietà dell'odierno ricorrente e posto in Reggello, Loc. Tosi, Via IV
Novembre, 65 (già 8/a) e, per l'effetto, condannare il signor all'immediato rilascio CP_1
dello stesso libero da persone e cose di sua proprietà; condannare il signor Parte_3
corrispondere in favore del signor la somma di euro 1.201,00 o quella diversa che Parte_1
risulterà di giustizia, quale risarcimento per la mancata perdita derivante concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, detratti gli acconti già versati, oltre interessi come per legge;
condannare il signor
a rimborsare al signor la somma di euro 1.013,59 quale quota parte CP_1 Parte_1
delle utenze relative alla porzione di immobile occupato per il periodo di cui in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari sia del presente giudizio.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il signor ha chiesto l'accertamento Parte_1 dell'illegittimità dell'occupazione del proprio immobile sito in Reggello, Loc. Tosi, Via IV Novembre,
65 (già 8/a) da parte del signor la condanna dello stesso alla immediata restituzione CP_1
di detto appartamento, libero e vacuo da persone e cose, oltre al risarcimento dei danni e al rimborso delle utenze, con vittoria delle spese di lite.
2. A sostegno della domanda il signor assumeva di essere proprietario di detto Pt_1
appartamento; che nel marzo 2023 decideva di concedere in locazione una porzione del proprio immobile, il primo piano, continuando ad abitare il secondo piano. Entrava in contattato con il signor che si diceva intenzionato ad assumere in locazione la porzione della proprietà del ricorrente CP_1
posta al primo piano. Veniva quindi immesso nella disponibilità di detta porzione e già i giorni successivi veniva invitato a sottoscrivere il contratto di locazione. Il signor opponeva un CP_1
perdurante rifiuto a formalizzare il contratto di locazione, anche a fronte degli inviti formalizzati a mezzo raccomandata dal difensore del signor (doc. 5), pagando al contempo solo piccole Pt_1
somme in maniera non continuativa.
3. Alla prima udienza del 3.10.2024 il resistente, non costituito, è comparso personalmente e non ha contestato l'occupazione senza titolo né l'importo richiesto per le utenze (€ 1.013,59) che si è impegnato a pagare, precisando che da giugno 2024 ha attivato un'utenza autonoma per l'elettricità e che l'immobile non ha il gas. Si è inoltre dichiarato disponibile a rilasciare l'immobile entro il
15.2.2025, pagando nel frattempo l'indennità di occupazione pari ad € 300.00 al mese e il ricorrente ha accettato.
4. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
*********
5. Giova preliminarmente anteporre all'esame del merito alcune considerazioni in relazione alla qualificazione della domanda del ricorrente volte ad ottenere la condanna del resistente alla immediata, da lui illegittimamente occupato.
Il rilascio di un immobile nella materiale disponibilità di altri è risultato conseguibile sia attraverso un'azione di rivendica sia attraverso un'azione di restituzione.
L'azione di rivendica è un'azione a carattere reale che ha quale causa petendi il diritto di proprietà
e che impone all'attore la c.d. probatio diabolica della proprietà medesima, dimostrando un acquisto avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che solitamente deriva dall'usucapione, eventualmente maturata mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). pagina 2 di 4 L'azione di restituzione, invece, di natura personale, ha quale causa petendi il diritto di ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza trasmessa dall'attore al convenuto a qualunque titolo e onera l'attore di provare il venir meno del titolo in base al quale era stata conseguita la detenzione del bene.
6. Nella specie, il ricorrente ha esercitato un'azione di restituzione e la stessa è risultata fondata, anche alla luce di quanto dichiarato dal signor in udienza. CP_1
Quest'ultimo, infatti, è entrato nell'appartamento del ricorrente con la promessa di formalizzare un contratto di locazione, concordando il canone mensile pari ad € 300,00 senza tuttavia mai sottoscrivere il contratto che pure il ricorrente gli ha inviato più volte. Poiché l'art. 1, comma 4, L. 431/1998, per la stipula di validi contratti di locazione, impone la forma scritta e l'art. 1, comma 346, L. 311/2004 prescrive la registrazione del contratto a pena di nullità, in assenza di dette formalità deve concludersi che il signor etiene l'appartamento senza alcun titolo e deve pertanto essere condannato al CP_1 suo rilascio in favore del ricorrente, libero da persone e cose di sua proprietà, fissando per l'esecuzione del rilascio, sull'accordo delle parti, la data del 15.2.2025.
7. Del pari fondata è la domanda volta ad ottenere la condanna del signor alla CP_1
corresponsione di una indennità di occupazione, a titolo risarcitorio, alla luce del più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità con la sentenza n. 33645/2022, trattandosi di un bene immobile che avrebbe potuto essere concesso in godimento ad altri dietro corrispettivo.
Circa l'ammontare di detta indennità, la somma richiesta di € 300,00 al mese, appare congrua in relazione alle caratteristiche dell'immobile, alle quotazioni dei valori OMI e al fatto che quello era il prezzo concordato col convenuto quale canone per il contratto di locazione che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere, come confermato anche dal resistente in udienza. Per il periodo fino al maggio
2024 compreso, detratti gli acconti già versati, il eve dunque versare, a titolo di indennità di CP_1 occupazione, la somma di € 1.201,00, oltre ad € 300 al mese da giugno 2024 fino al rilascio dell'immobile.
8. Il signor deve essere altresì condannato a restituire al ricorrente quanto da CP_1 quest'ultimo ha pagato per le utenze dell'appartamento occupato dal primo, che fino a marzo 2024 ammontano a complessivi € 1.013,59, come da bollette depositate (doc. 4) e a corrispondere gli importi per i suoi consumi per il periodo successivo, fino al rilascio.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori di cui al paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022, per le cause da € 1.100,01 ad € 5.200,00, tenuto conto della semplicità della causa che si è esaurita in un'unica udienza.
pagina 3 di 4 10. Deve, infine, essere dichiarata la contumacia del resistente in quanto lo stesso, pur essendo comparso in udienza non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
CONDANNA a rilasciare nella disponibilità di la porzione di CP_1 Parte_1
immobile da lui occupato, sita in Reggello, Loc. Tosi, Via IV Novembre, 65 (già 8/a), libero da persone e cose, fissando per l'esecuzione la data del 15.2.2025;
CONDANNA a pagare a l'importo di € 1013,59 per bollette CP_1 Parte_1 scadute fino a marzo 2024, di € 1.201,00 per indennità di occupazione fino a maggio 2024 compreso e di € 300,00 al mese da giugno 2024 fino al rilascio, sempre a titolo di indennità di occupazione;
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi € 125,00 per esborsi e in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 15 ottobre 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 4 di 4