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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 181/2023 RGAC vertente
Tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Tatiana Parte_1 C.F._1
Domenica Novello ed elettivamente domiciliato nel suo studio in in Rossano (Cs) alla Via
Luca De Rosis n. 18 appellante
e
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Marco De Rosis e Matteo Policastri ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avvocato De Rosis in Corigliano-Rossano alla Via dell'Agrifoglio 6
Appellato
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ogni Parte_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - in via preliminare: concedere la
immediata sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi
esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; - in via principale, in
accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 160/2022 RG
Sent. pronunciata dal Tribunale di AS, depositata in data 05.07.2022, resa nella
causa iscritta al n. 643/2010 R.G. Tribunale di AS (ex Tribunale di Rossano) e, per
l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o annullare il D.I. n. 33/2010
emesso dal Tribunale di Rossano, nei confronti di Con vittoria di spese, Parte_1
competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio”. Per l'appellato : “Per tutti i fatti sopra narrati ed i motivi esposti si Controparte_1
chiede all'On.le Tribunale di AS, di volere, contrariis rejectis, accogliere le seguenti
conclusioni: 1) in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione formulata da controparte;
2) rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
3) condannare l'appellante al
pagamento delle spese e competenze tutte di lite onorari difensivi inclusi in favore del
procuratore antistatario”.
In fatto e diritto.
Con atto di citazione del 20.01.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n 160/2022 del 04.07.2022 – pubblicata il 05.07.2022 - con cui il tribunale di
AS ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 33/2010 emesso, su istanza di , per il pagamento di € 53.000,00, oltre interessi, spese, Controparte_1
competenze ed onorari della procedura. La pretesa creditoria si fondava su un titolo cambiario nonché su una scrittura privata di ricognizione di debito con cui Parte_1
aveva dichiarato di avere ricevuto in prestito dall'opposto la somma ingiunta.
La causa è stata iscritta al n. 181/2023 RGAC di questa corte.
Con comparsa del 12.05.2023, si è costituito in giudizio che ha Controparte_1
contestato l'avverso appello e ne ha chiesto la reiezione.
Alla prima udienza di trattazione del 23.05.2023, il collegio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante e rinviato per la precisazione delle conclusioni al 10.11.2026.
In data 17.02.2025 ha depositato rinuncia agli atti del giudizio a cui è Parte_1
seguita, in data 28.02.2025, dichiarazione di accettazione di . Controparte_1
Pertanto, preso atto di quanto sopra, con ordinanza del 25.03.25 la corte ha disposto l'anticipazione dell'udienza al 08.04.2025; alla predetta udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nessuna delle parti ha depositato note di trattazione e pertanto la corte ha trattenuto la causa in decisione senza concessione dei termini ex art. Reputa la corte che in virtù della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e della relativa accettazione, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio. Dalla disamina dei suddetti atti emerge infatti che le parti hanno raggiunto un accordo sull'oggetto della controversia e, dunque, non hanno più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Attesa la richiesta di compensazione delle spese formulata dall'appellante nella dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e l'accettazione dell'appellato, appare giusto disporre la compensazione delle stesse.
PQM
La corte d'appello di Catanzaro – sez. I civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 160/2022 del 04.07.2022 – pubblicata Parte_1
il 05.07.2022 - del tribunale di AS, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2) Spese compensate.
Catanzaro, 22.4.2025.
Il presidente estensore
dott. Alberto Nicola Filardo
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190 c.p.c.
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 181/2023 RGAC vertente
Tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Tatiana Parte_1 C.F._1
Domenica Novello ed elettivamente domiciliato nel suo studio in in Rossano (Cs) alla Via
Luca De Rosis n. 18 appellante
e
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Marco De Rosis e Matteo Policastri ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avvocato De Rosis in Corigliano-Rossano alla Via dell'Agrifoglio 6
Appellato
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ogni Parte_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - in via preliminare: concedere la
immediata sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per i motivi
esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; - in via principale, in
accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 160/2022 RG
Sent. pronunciata dal Tribunale di AS, depositata in data 05.07.2022, resa nella
causa iscritta al n. 643/2010 R.G. Tribunale di AS (ex Tribunale di Rossano) e, per
l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, revocare e/o annullare il D.I. n. 33/2010
emesso dal Tribunale di Rossano, nei confronti di Con vittoria di spese, Parte_1
competenze ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio”. Per l'appellato : “Per tutti i fatti sopra narrati ed i motivi esposti si Controparte_1
chiede all'On.le Tribunale di AS, di volere, contrariis rejectis, accogliere le seguenti
conclusioni: 1) in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione formulata da controparte;
2) rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
3) condannare l'appellante al
pagamento delle spese e competenze tutte di lite onorari difensivi inclusi in favore del
procuratore antistatario”.
In fatto e diritto.
Con atto di citazione del 20.01.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n 160/2022 del 04.07.2022 – pubblicata il 05.07.2022 - con cui il tribunale di
AS ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 33/2010 emesso, su istanza di , per il pagamento di € 53.000,00, oltre interessi, spese, Controparte_1
competenze ed onorari della procedura. La pretesa creditoria si fondava su un titolo cambiario nonché su una scrittura privata di ricognizione di debito con cui Parte_1
aveva dichiarato di avere ricevuto in prestito dall'opposto la somma ingiunta.
La causa è stata iscritta al n. 181/2023 RGAC di questa corte.
Con comparsa del 12.05.2023, si è costituito in giudizio che ha Controparte_1
contestato l'avverso appello e ne ha chiesto la reiezione.
Alla prima udienza di trattazione del 23.05.2023, il collegio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante e rinviato per la precisazione delle conclusioni al 10.11.2026.
In data 17.02.2025 ha depositato rinuncia agli atti del giudizio a cui è Parte_1
seguita, in data 28.02.2025, dichiarazione di accettazione di . Controparte_1
Pertanto, preso atto di quanto sopra, con ordinanza del 25.03.25 la corte ha disposto l'anticipazione dell'udienza al 08.04.2025; alla predetta udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nessuna delle parti ha depositato note di trattazione e pertanto la corte ha trattenuto la causa in decisione senza concessione dei termini ex art. Reputa la corte che in virtù della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e della relativa accettazione, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio. Dalla disamina dei suddetti atti emerge infatti che le parti hanno raggiunto un accordo sull'oggetto della controversia e, dunque, non hanno più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Attesa la richiesta di compensazione delle spese formulata dall'appellante nella dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e l'accettazione dell'appellato, appare giusto disporre la compensazione delle stesse.
PQM
La corte d'appello di Catanzaro – sez. I civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 160/2022 del 04.07.2022 – pubblicata Parte_1
il 05.07.2022 - del tribunale di AS, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2) Spese compensate.
Catanzaro, 22.4.2025.
Il presidente estensore
dott. Alberto Nicola Filardo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
190 c.p.c.