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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 29/05/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 19-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata nelle forme della procedura familiare prevista dall'art. 66 CCII presentato in proprio da (c.f. Parte_1
, residente in [...]) e da (c.f. C.F._1 Pt_2
, residente a [...]), entrambi rappresentati e C.F._2
difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso d.d. 26.03.2025, dall'Avv. Francesca Quartana;
- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che
• e hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione Parte_1 Pt_2
controllata dei propri beni, secondo la procedura familiare prevista dall'art. 66 CCII;
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., dott.ssa , che, Persona_1
nella versione depositata dopo le richieste di integrazioni in data 21.05.2025, espone la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo;
pagina 1 di 7 • non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale dei ricorrenti è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
➢ da un punto di vista soggettivo, i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
➢ da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione ed in particolare:
(a) per quanto riguarda la massa passiva ammonta ad Euro Parte_1
767.720,52, derivante prevalentemente dal pregresso esercizio di attività
imprenditoriale (da ultimo con la società dichiarata fallita con sentenza Parte_3
del Tribunale di Bolzano n. 63/2009), nonché in parte da credito al consumo (in parte per spese mediche, cfr. doc. 17 e all.11 depositato il 21.05.2025– debito nei confronti di Banco PM per € 5.000,00 circa, risalente al 2021; cfr. altresì il debito con EX per € 23.000,00 circa risalente al 2022 e quello con OF per €
4.000,00 del 2024) e non è proprietario di beni mobili registrati, né di beni immobili;
il conto corrente al 19.03.2025 ha un saldo di Euro 226,13 (cfr. doc. 9, pag. 9); il reddito netto mensile da lavoro subordinato, derivante da contratto di lavoro a tempo indeterminato, ammonta ad Euro 2.594 per il mese di Gennaio 2025 (cfr. relazione
OCC, pag. 12), mentre la media dell'anno 2024 è stata di € 3.265,00 (cfr. doc. 7
allegato al ricorso e relazione OCC pag. 6);
pagina 2 di 7 (b) per quanto riguarda la massa passiva ammonta ad Euro 209.865,69 e Pt_2
deriva per lo più dal pregresso esercizio di attività imprenditoriale (da ultimo con la società dichiarata fallita con sentenza n. 63/2009), nonché per esigenze Parte_3
personali (ad esempio, per lavori sull'immobile in cui la famiglia abitava in comodato, vi è un debito di Euro 18.566,16 nei confronti dell' Controparte_1
di cui alla fattura n.18/2021, oggetto di contestazione tra le parti, cfr.
[...]
ricorso pag. 5 nonché doc. 17 ad esso allegato, cfr. inoltre relazione OCC pag. 18 ed all.14; v. inoltre debito verso per spese sanitarie per € 2.300 circa – Parte_4
cfr. all. 12 a relazione occ;
v. ancora per € 56.357,00 e relativa CP_2
illustrazione a pag. 18 della relazione OCC), non è proprietaria di beni immobili ed è
proprietaria di due beni mobili registrati di valore non rilevante (motociclo Yamaha
4TX immatricolato in data 7/7/2000, acquistato nel 2023 per Euro 1.750,00;
autovettura Toyota RI immatricolata in data 22/07/2009, acquistata nel 2023 per €
€ 4.500,00); il conto corrente al 19.03.2025 ha un saldo di Euro 1.665,07 (cfr. doc.
10 ricorso, pag. 222); il reddito netto mensile da lavoro subordinato, derivante da contratto di lavoro a tempo indeterminato, ammonta ad Euro 2.174 a Febbraio 2025
(cfr. relazione OCC, pag. 7), mentre la media dell'anno 2024 è stata di Euro 2.640
(cfr. relazione OCC, pag. 7 e doc. 8 allegato al ricorso);
• sussistono le condizioni per l'apertura della procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII: i debitori hanno sia dimostrato di essere conviventi (cfr. doc. 1, 2, 5 e 15 allegati al ricorso), che il sovraindebitamento ha un'origine in comune (i debiti derivano infatti prevalentemente dal pregresso esercizio dell'attività imprenditoriale, da ultimo con la società Parte_3
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bolzano n. 63/2009; cfr. ricorso, pag.
2-7 e gli allegati al ricorso doc. 16 - sentenza e doc. 17 - elenco debiti, nonché relazione OCC pag. 11-
19)
• la somma che appare necessaria per il sostentamento dei debitori, in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata, la cui congruità è stata attestata dal gestore della crisi,
pagina 3 di 7 e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in € 2.900,00 mensili, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, considerata la possibilità dei debitori di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 282 CCII;
infatti, le spese indicate come necessarie dall'OCC (pari a € 3.354,50), in assenza di documentazione a supporto, paiono eccessive;
nel dettaglio: sono del tutto indimostrate (in mancanza di animali domestici) e quindi da decurtare le spese indicate
“per eventuali animali” (€ 100,00); inoltre, in considerazione del numero di componenti della famiglia, sono eccessive quelle per tassa rifiuti (pari a € 90,00 mensili, ossia € 1.080,00 annui;
la spesa ragionevole, è da stimarsi nell'ordine di € 25,00 mensili) e per alimentari (pari a €
1.100,00 mensili;
la spesa ragionevole è da stimarsi nell'ordine di € 800,00 mensili); inoltre, i ricorrenti metteranno a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel loro patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione;
si precisa che ogni cessione del quinto della pensione e pignoramento del quinto dello stipendio attualmente in essere a carico dei debitori è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269, 270, 150 e 151 CCII,
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata di (c.f. e Parte_1 C.F._1
(c.f. , entrambi residenti a [...]; Pt_2 C.F._2
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
pagina 4 di 7 Liquidatrice della procedura la dott.ssa , già nominata gestore della crisi Persona_1
dall'O.C.C.;
ordina
ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
dispone
che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata sui beni compresi nella procedura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge;
dispone
che, qualora un contratto fosse ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l'esecuzione dello stesso rimanga sospesa fino a quado la Liquidatrice,
sentiti i debitori, dichiari di subentrare nel contratto in luogo dei predetti debitori o di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura della Liquidatrice
secondo le disposizioni di cui all'art. 216 co. 2 CCII;
dispone
che la Liquidatrice provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui i debitori svolgano attività d'impresa;
pagina 5 di 7 ordina
la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
dispone
• che la Liquidatrice entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII;
• che la Liquidatrice, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma,
CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
• che la Liquidatrice, scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda;
in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;
• che la Liquidatrice depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione; il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
• che la Liquidatrice, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori ammessi al passivo una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
pagina 6 di 7 • che la Liquidatrice esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
dispone
la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Bolzano, il 22/05/2025.
La Giudice est. La Presidente
Cristina Longhi Francesca Bortolotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata nelle forme della procedura familiare prevista dall'art. 66 CCII presentato in proprio da (c.f. Parte_1
, residente in [...]) e da (c.f. C.F._1 Pt_2
, residente a [...]), entrambi rappresentati e C.F._2
difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso d.d. 26.03.2025, dall'Avv. Francesca Quartana;
- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che
• e hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione Parte_1 Pt_2
controllata dei propri beni, secondo la procedura familiare prevista dall'art. 66 CCII;
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., dott.ssa , che, Persona_1
nella versione depositata dopo le richieste di integrazioni in data 21.05.2025, espone la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo;
pagina 1 di 7 • non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale dei ricorrenti è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
➢ da un punto di vista soggettivo, i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
➢ da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione ed in particolare:
(a) per quanto riguarda la massa passiva ammonta ad Euro Parte_1
767.720,52, derivante prevalentemente dal pregresso esercizio di attività
imprenditoriale (da ultimo con la società dichiarata fallita con sentenza Parte_3
del Tribunale di Bolzano n. 63/2009), nonché in parte da credito al consumo (in parte per spese mediche, cfr. doc. 17 e all.11 depositato il 21.05.2025– debito nei confronti di Banco PM per € 5.000,00 circa, risalente al 2021; cfr. altresì il debito con EX per € 23.000,00 circa risalente al 2022 e quello con OF per €
4.000,00 del 2024) e non è proprietario di beni mobili registrati, né di beni immobili;
il conto corrente al 19.03.2025 ha un saldo di Euro 226,13 (cfr. doc. 9, pag. 9); il reddito netto mensile da lavoro subordinato, derivante da contratto di lavoro a tempo indeterminato, ammonta ad Euro 2.594 per il mese di Gennaio 2025 (cfr. relazione
OCC, pag. 12), mentre la media dell'anno 2024 è stata di € 3.265,00 (cfr. doc. 7
allegato al ricorso e relazione OCC pag. 6);
pagina 2 di 7 (b) per quanto riguarda la massa passiva ammonta ad Euro 209.865,69 e Pt_2
deriva per lo più dal pregresso esercizio di attività imprenditoriale (da ultimo con la società dichiarata fallita con sentenza n. 63/2009), nonché per esigenze Parte_3
personali (ad esempio, per lavori sull'immobile in cui la famiglia abitava in comodato, vi è un debito di Euro 18.566,16 nei confronti dell' Controparte_1
di cui alla fattura n.18/2021, oggetto di contestazione tra le parti, cfr.
[...]
ricorso pag. 5 nonché doc. 17 ad esso allegato, cfr. inoltre relazione OCC pag. 18 ed all.14; v. inoltre debito verso per spese sanitarie per € 2.300 circa – Parte_4
cfr. all. 12 a relazione occ;
v. ancora per € 56.357,00 e relativa CP_2
illustrazione a pag. 18 della relazione OCC), non è proprietaria di beni immobili ed è
proprietaria di due beni mobili registrati di valore non rilevante (motociclo Yamaha
4TX immatricolato in data 7/7/2000, acquistato nel 2023 per Euro 1.750,00;
autovettura Toyota RI immatricolata in data 22/07/2009, acquistata nel 2023 per €
€ 4.500,00); il conto corrente al 19.03.2025 ha un saldo di Euro 1.665,07 (cfr. doc.
10 ricorso, pag. 222); il reddito netto mensile da lavoro subordinato, derivante da contratto di lavoro a tempo indeterminato, ammonta ad Euro 2.174 a Febbraio 2025
(cfr. relazione OCC, pag. 7), mentre la media dell'anno 2024 è stata di Euro 2.640
(cfr. relazione OCC, pag. 7 e doc. 8 allegato al ricorso);
• sussistono le condizioni per l'apertura della procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII: i debitori hanno sia dimostrato di essere conviventi (cfr. doc. 1, 2, 5 e 15 allegati al ricorso), che il sovraindebitamento ha un'origine in comune (i debiti derivano infatti prevalentemente dal pregresso esercizio dell'attività imprenditoriale, da ultimo con la società Parte_3
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bolzano n. 63/2009; cfr. ricorso, pag.
2-7 e gli allegati al ricorso doc. 16 - sentenza e doc. 17 - elenco debiti, nonché relazione OCC pag. 11-
19)
• la somma che appare necessaria per il sostentamento dei debitori, in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata, la cui congruità è stata attestata dal gestore della crisi,
pagina 3 di 7 e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in € 2.900,00 mensili, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, considerata la possibilità dei debitori di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 282 CCII;
infatti, le spese indicate come necessarie dall'OCC (pari a € 3.354,50), in assenza di documentazione a supporto, paiono eccessive;
nel dettaglio: sono del tutto indimostrate (in mancanza di animali domestici) e quindi da decurtare le spese indicate
“per eventuali animali” (€ 100,00); inoltre, in considerazione del numero di componenti della famiglia, sono eccessive quelle per tassa rifiuti (pari a € 90,00 mensili, ossia € 1.080,00 annui;
la spesa ragionevole, è da stimarsi nell'ordine di € 25,00 mensili) e per alimentari (pari a €
1.100,00 mensili;
la spesa ragionevole è da stimarsi nell'ordine di € 800,00 mensili); inoltre, i ricorrenti metteranno a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel loro patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione;
si precisa che ogni cessione del quinto della pensione e pignoramento del quinto dello stipendio attualmente in essere a carico dei debitori è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269, 270, 150 e 151 CCII,
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata di (c.f. e Parte_1 C.F._1
(c.f. , entrambi residenti a [...]; Pt_2 C.F._2
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
pagina 4 di 7 Liquidatrice della procedura la dott.ssa , già nominata gestore della crisi Persona_1
dall'O.C.C.;
ordina
ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
dispone
che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata sui beni compresi nella procedura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge;
dispone
che, qualora un contratto fosse ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l'esecuzione dello stesso rimanga sospesa fino a quado la Liquidatrice,
sentiti i debitori, dichiari di subentrare nel contratto in luogo dei predetti debitori o di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura della Liquidatrice
secondo le disposizioni di cui all'art. 216 co. 2 CCII;
dispone
che la Liquidatrice provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui i debitori svolgano attività d'impresa;
pagina 5 di 7 ordina
la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
dispone
• che la Liquidatrice entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII;
• che la Liquidatrice, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma,
CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
• che la Liquidatrice, scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda;
in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;
• che la Liquidatrice depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione; il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
• che la Liquidatrice, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori ammessi al passivo una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
pagina 6 di 7 • che la Liquidatrice esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
dispone
la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Bolzano, il 22/05/2025.
La Giudice est. La Presidente
Cristina Longhi Francesca Bortolotti
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