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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/02/2024, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2738 /2023 promossa da:
elett.te dom.to in Sassari presso il proc.avv.to Parte_1
PAOLETTI GAETANO GASPARE che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo
ATTORE/I contro elett.te dom.to presso il proc.avv.to che lo rappresenta a Controparte_1 difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte CONVENUTO/I
OGGETTO :Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI : come da verbale di udienza fissata per la precisazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ritualmente notificato, l'avv.to Parte_1 conveniva in giudizio e, premesso di essere stato nominato dal Controparte_1
Tribunale Penale di Sassari difensore di ufficio del nel processo penale a suo CP_1 carico con reato contestato di guida in stato di ebbrezza, esponeva di avere provveduto alla difesa dell'imputato già dal momento dell'avviso di chiusura delle indagini, e a seguito del provvedimento di rinvio a giudizio partecipando alle udienze, procedimento che si è concluso con la condanna del lamentava di avere inutilmente richiesto il CP_1 pagamento delle sue competenze e di avere ricevuto la somma di € 200,00, concludeva perché il Giudice provvedesse a determinare il compenso a lui dovuto.
Il Fiori ritualmente citato non si costituiva con conseguente dichiarazione di contumacia.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e presa in decisione sulle conclusioni assunte dal ricorrente.
pagina 1 di 2 La domanda è fondata e deve essere accolta.
E' risultato provato dalla documentazione allegata al ricorso che l'avv.to Pt_1 ha prestato la propria attività professionale in favore di nel
[...] Controparte_1 processo penale a suo carico per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Il compenso deve essere determinato sulla base del DM 147/2022 per i procedimenti davanti al Tribunale con applicazione dei minimi previsti per tutte le fasi, ciò avuto riguardo all'imputazione ( guida in stato di ebbrezza) alla esiguità dell'istruttoria ( audizione degli agenti e produzione documentali) quanto al numero di udienza le stesse sono state connotate per la maggior parte da meri rinvii ( rinnovo della citazione a giudizio e tre richiesti dalla difesa ), con determinazione complessiva di € 1.797,00 ( € 237 per la fase di studio, € 284 per la fase introduttiva, € 567 per istruttoria dibattimentale e € 709 per la decisione ) su detta somma sono dovuti gli accessori di legge.
Avuto riguardo al fatto che il ha corrisposto all'avv.to la somma di € 200 CP_1 Pt_1 egli di conseguenza è tenuto al pagamento della somma di 1.597,00.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna a corrispondere in favore dell'avv.to Controparte_1 Parte_1 la somma di € 1.597,00 oltre gli accessori nella misura dovuta per legge.
2) Condanna il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 850,00 ( scaglione tra 1.000 e 5.000 euro, valore medio per la fase di studio e introduttiva, assenza della fase istruttoria, e valore minimo per la fase decisionale in assenza di memorie ) oltre accessori nella misura di legge
Sassari 12/02/2024
Il Giudice
dott. Maria Giuseppa Sanna
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