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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/02/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4980/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4980/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EGIDIO FERRI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Corso Italia n.100 – Taranto, presso il difensore avv. EGIDIO FERRI
ATTORE contro
(c.f. ), in proprio e quale legale Controparte_1 C.F._2 rappresentante della con il patrocinio degli Avv.ti Alfonso Favatà e Massimo Favatà, CP_2 elettivamente domiciliato in via Berardi n.89 – Taranto, presso i difensori Avv.ti Alfonso Favatà e Massimo
Favatà
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 condannare in proprio e quale legale rappresentante della al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali e morali subìti a causa della condotta calunniosa posta in essere da quest'ultimo nell'ambito del procedimento penale iscritto al R.G.N.R. 5062/12 R.DIB. 8175/14 che aveva visto l'odierno attore (insieme alla moglie ) imputato del reato di cui agli artt. 110 e 646 c.p. perché, CP_3 avendo avuto la disponibilità in qualità di amministratore unico f.f. della di due autovetture CP_2 aziendali tg DL767KM ed Opel Corsa tg CA733RH, si era appropriato della prima, omettendone la CP_4 restituzione nonostante le reiterate richieste della società proprietaria.
Deduceva che in data 09.05.2012 aveva presentato nei suoi confronti querela per Controparte_1 sottrazione di autovetture aziendali;
a seguito di ciò, era stato avviato un giudizio penale nei suoi confronti che si concludeva con sentenza di assoluzione n. 2618/2018 “perché il fatto non sussiste”.
pagina 1 di 5 Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. in proprio Controparte_1
e quale legale rappresentante della evidenziandone l'intento calunnioso o, comunque, la CP_2 sussistenza del presupposto della colpa grave durante il processo di primo e secondo grado.
Concludeva per la condanna al pagamento del danno di natura non patrimoniale, quantificato in euro 80.000,00 per aver affrontato ingiustamente due gradi di giudizio, e del danno di natura patrimoniale pari ad euro
6.134,00 per le spese legali sostenute innanzi al Giudice Penale.
Si costituiva dapprima in proprio e, successivamente, in data 06.04.2021, con Controparte_1 memoria ex art. 183 6 co. n.3 cpc, anche in qualità di legale rappresentante della per impugnare e CP_2 contestare tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attore.
Istruita la causa con la sola documentazione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del
07.11.2024 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda può trovare accoglimento, seppur nei limiti qui di seguito esposti.
In punto di diritto, secondo la costante giurisprudenza, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte (come nel caso di specie) possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (in tal senso Cassazione sentenza n. 11898/2016 che espressamente equipara le due ipotesi di reato perseguibile d'ufficio o su querela di parte).
Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato (cfr. Cass. n.
6554/14, n. 27756/13, n. 15646/13, n. 1542/10, n. 13531/09, n. 560/05, n. 10033/04, n. 15646/03, n. 3536/00, n.
262/91, n. 2869/79, n. 2201/65, n. 126/63, n. 2725/62).
Seguendo questo ragionamento, il risarcimento spetta solo nel caso in cui ricorrano gli estremi della calunnia ossia quando un soggetto, per mezzo di denuncia, querela, richiesta o istanza, incolpi di un reato una persona di cui conosce l'innocenza o simuli a carico di quest'ultima le tracce di un reato. Al fine della qualifica di detto comportamento quale calunnia è sempre necessario il dolo dell'agente e non la semplice colpa determinata da leggerezza o avventatezza della denuncia.
Dai principi sopra menzionati, emerge la necessità dell'accertamento in via incidentale da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia.
Difatti la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato che si condivide, afferma che "nell'ipotesi - come nel caso di specie – di sentenza penale di condanna non definitiva e di sentenza definitiva di non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione - che non hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno ai sensi degli artt. 651 e 654 c.p.p. - il giudice civile deve interamente rivalutare il fatto ma può tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale e non gli
pagina 2 di 5 è vietato ripercorrere lo stesso "iter " argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni.
Ai fini di questa rivalutazione delle prove raccolte in sede penale, il giudice ben può tener conto del contenuto di tali prove quale risulta dalla sentenza penale, se in merito non vi sono contestazioni tra le parti" (cfr. Cass. sent. n. 24475/2014 che richiama Cass. n. 16559/2005 e Cass. Sez. Unite n. 1768/2011; Cass. n. 5009/2009).
Né il giudice, specifica la Suprema Corte (Cass. n. 22200/2010 e n. 10055/2010) che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale, è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del processo penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza”.
Ciò detto, occorre premettere che la vicenda in esame trae origine da una situazione conflittuale esistente tra le parti, alimentata ancor più allorquando l'odierno convenuto richiedeva al - che aveva Parte_1 precedentemente assunto la qualità di amministratore unico della la restituzione di due CP_2 autovetture, una Saab tg DL767KM, nella disponibilità del ed una Opel Corsa tg CA733RH, nella Pt_1 disponibilità della moglie. CP_ Pertanto, circoscrivendo la vicenda alla mancata restituzione del veicolo -e senza considerare ogni altro contenzioso pendente tra le stesse parti che, in questa sede, non rileva-, alla luce delle risultanze dibattimentali riepilogate nella sentenza di assoluzione, ritiene il Tribunale la sussistenza della responsabilità del in CP_1 ordine al reato di cui all'art. 368 c.p.
Difatti, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, risulta provato in questa sede da parte attrice la ricorrenza sia dell'elemento oggettivo (innocenza dell'incolpato) che di quello soggettivo (dolo di calunnia in capo al denunciante) del reato di calunnia.
In particolare, tali elementi si possono trarre in modo inequivocabile dalla sentenza di assoluzione n.
2618/2018, resa dal Tribunale di Taranto in data 07.11.2018, ove con riferimento alla contestata CP_ appropriazione indebita dell'autovettura da parte del si legge “il ha Parte_1 CP_1 specificato, così come confermato dai testi della parte civile, da quello della difesa e dalla documentazione in atti (in particolare lo scambio cartolare tra l'imputato e la che la predetta autovettura veniva CP_2 restituita alla società dal nel mese di maggio 2011 prima e, pertanto, in epoca precedente Parte_1 alla denuncia del Appare dunque evidente che in ordine all'autovettura Saab targata dl 767KM non CP_1 risultano assolutamente configurati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita.”
Dagli atti di causa emerge inoltre che il dopo aver dichiarato dinanzi al Giudice penale che CP_1
l'automobile Saab era stata restituita prima della proposizione della querela (vd pag. 7 verbale del 31.10.2016:
“la lettura della denuncia-querela non (era) stata felice, io ho denunciato la per la mancata CP_3 CP_ restituzione dell e ho dichiarato che la era già stata restituita dal CP_5 Pt_1 CP_ nell'introduzione della denuncia si parla di anche, oltre che di , ma se si legge con attenzione CP_6 CP_ io ho scritto che soltanto la non era stata più restituita” “la è stata restituita nel 2011”), ha CP_6 comunque inteso proseguire penalmente nei confronti del chiedendo peraltro la Parte_1 contestazione dell'aggravante della circostanza di cui all'art. 61 n. 11 c.p.
pagina 3 di 5 Quanto detto è sufficiente per ritenere che le circostanze narrate dal convenuto rappresentano un doloso disegno preordinato a calunniare l'attore nella consapevolezza della sua innocenza, in ragione di quanto detto sopra e del contenuto assolutorio della sentenza penale n. 2618/2018.
Passando alla quantificazione del danno c.d. morale, inteso come sofferenza soggettiva patita in conseguenza della gravità della calunnia, si ritiene che siffatto pregiudizio possa reputarsi sussistente in capo all'attore in via presuntiva, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit.
Sul punto è bene ricordare che non vi è dubbio che il soggetto danneggiato da una condotta illecita costituente reato abbia diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali a norma del combinato disposto degli artt. 2043
c.c e 2059 c.c da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto.
Tanto premesso, si osserva che il reato di calunnia provoca un danno di natura morale alla vittima poiché
l'illecito cagiona sicuramente delle sofferenze dovute alla lesione dell'onore e della reputazione, diritti della persona costituzionalmente garantiti, pertanto è fonte di risarcimento da liquidarsi, equitativamente, a norma dell'art.1226 c.c.
Ai fini di una corretta quantificazione del danno occorre tenere conto delle effettive sofferenze patite dal soggetto leso in relazione alla gravità dell'illecito penale, alle circostanze in cui il fatto è stato commesso, alla personalità della vittima e alla sua posizione sociale, all'entità delle sofferenze psichiche e morali e del patema d'animo a cui l'offeso è stato soggetto, rapportati anche alla loro dimensione temporale.
Nel caso di specie il procedimento penale ha avuto una durata di circa 6 anni atteso che la denuncia è stata depositata in data 09.05.2012 e si è concluso con sentenza del 07.11.2018 n. 2618; quindi tenuto conto della non particolare gravità del reato (appropriazione indebita), della durata del procedimento penale sorto a seguito della querela, il danno può essere stimato in una somma pari ad euro 6.000,00.
Trattandosi di un debito di valore devono riconoscersi, oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della querela sino all'attualità. Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Tenuto al risarcimento è il convenuto nella sua qualità di legale rappresentante della società in quanto è in tale veste che ha agito al fine di ottenere la restituzione dell'auto aziendale (cfr denuncia – querela) mentre nessuna condanna può essere disposta in capo al in proprio. CP_1
Quanto invece al danno patrimoniale, deve evidenziarsi che non è sufficiente l'allegazione delle fatture relative all'onorario corrisposto al difensore, essendo necessario che la fattura sia quietanzata o che vi sia la prova dell'avvenuto bonifico o della consegna dell'assegno: solo questi elementi potrebbero convincere che vi sia stato l'effettivo esborso monetario di cui si chiede la restituzione (cfr. Cass. 11093/2020).
Ad ogni modo, la condanna alle spese doveva essere espressamente richiesta al giudice penale in sede dibattimentale. Ciò trova conferma in una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha affermato in modo chiaro e incontrovertibile che l'imputato assolto può chiedere il danno economico conseguente alla necessità di difendersi in giudizio soltanto al giudice penale: “La condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dal querelato deve essere richiesta davanti al giudice del procedimento penale, in quanto
l'onere economico sostenuto dalla persona querelata per difendersi in giudizio non può essere considerato pagina 4 di 5 danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., ed è soggetto alla disciplina prevista per la regolamentazione delle spese del giudizio dagli art. 91 e 92 c.p.c., applicabile anche nel processo penale” (Cass. n. 20313 del 9.10.2015).
L'accoglimento della domanda in misura notevolmente ridotta rispetto a quella richiesta consente di compensare al 50 % le spese di lite tra le parti in causa;
la restante parte viene liquidata secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e succ. mod.
Le spese tra attore e convenuto in proprio possono invece essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie in parte la domanda formulata da e condanna Parte_1 [...]
, quale legale rappresentante della al pagamento in suo favore, a Controparte_1 CP_2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 6.000,00 oltre interessi come in motivazione;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna altresì quale legale rappresentante della a Controparte_1 CP_2 rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano già ridotte al 50%, in euro 398,32 per spese ed in euro 2.538,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, da versarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- spese per la restante parte compensate;
- spese tra attore e in proprio integralmente compensate. Controparte_1
Taranto, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Perrone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4980/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EGIDIO FERRI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Corso Italia n.100 – Taranto, presso il difensore avv. EGIDIO FERRI
ATTORE contro
(c.f. ), in proprio e quale legale Controparte_1 C.F._2 rappresentante della con il patrocinio degli Avv.ti Alfonso Favatà e Massimo Favatà, CP_2 elettivamente domiciliato in via Berardi n.89 – Taranto, presso i difensori Avv.ti Alfonso Favatà e Massimo
Favatà
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 condannare in proprio e quale legale rappresentante della al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali e morali subìti a causa della condotta calunniosa posta in essere da quest'ultimo nell'ambito del procedimento penale iscritto al R.G.N.R. 5062/12 R.DIB. 8175/14 che aveva visto l'odierno attore (insieme alla moglie ) imputato del reato di cui agli artt. 110 e 646 c.p. perché, CP_3 avendo avuto la disponibilità in qualità di amministratore unico f.f. della di due autovetture CP_2 aziendali tg DL767KM ed Opel Corsa tg CA733RH, si era appropriato della prima, omettendone la CP_4 restituzione nonostante le reiterate richieste della società proprietaria.
Deduceva che in data 09.05.2012 aveva presentato nei suoi confronti querela per Controparte_1 sottrazione di autovetture aziendali;
a seguito di ciò, era stato avviato un giudizio penale nei suoi confronti che si concludeva con sentenza di assoluzione n. 2618/2018 “perché il fatto non sussiste”.
pagina 1 di 5 Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. in proprio Controparte_1
e quale legale rappresentante della evidenziandone l'intento calunnioso o, comunque, la CP_2 sussistenza del presupposto della colpa grave durante il processo di primo e secondo grado.
Concludeva per la condanna al pagamento del danno di natura non patrimoniale, quantificato in euro 80.000,00 per aver affrontato ingiustamente due gradi di giudizio, e del danno di natura patrimoniale pari ad euro
6.134,00 per le spese legali sostenute innanzi al Giudice Penale.
Si costituiva dapprima in proprio e, successivamente, in data 06.04.2021, con Controparte_1 memoria ex art. 183 6 co. n.3 cpc, anche in qualità di legale rappresentante della per impugnare e CP_2 contestare tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attore.
Istruita la causa con la sola documentazione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del
07.11.2024 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda può trovare accoglimento, seppur nei limiti qui di seguito esposti.
In punto di diritto, secondo la costante giurisprudenza, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte (come nel caso di specie) possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (in tal senso Cassazione sentenza n. 11898/2016 che espressamente equipara le due ipotesi di reato perseguibile d'ufficio o su querela di parte).
Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato (cfr. Cass. n.
6554/14, n. 27756/13, n. 15646/13, n. 1542/10, n. 13531/09, n. 560/05, n. 10033/04, n. 15646/03, n. 3536/00, n.
262/91, n. 2869/79, n. 2201/65, n. 126/63, n. 2725/62).
Seguendo questo ragionamento, il risarcimento spetta solo nel caso in cui ricorrano gli estremi della calunnia ossia quando un soggetto, per mezzo di denuncia, querela, richiesta o istanza, incolpi di un reato una persona di cui conosce l'innocenza o simuli a carico di quest'ultima le tracce di un reato. Al fine della qualifica di detto comportamento quale calunnia è sempre necessario il dolo dell'agente e non la semplice colpa determinata da leggerezza o avventatezza della denuncia.
Dai principi sopra menzionati, emerge la necessità dell'accertamento in via incidentale da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia.
Difatti la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato che si condivide, afferma che "nell'ipotesi - come nel caso di specie – di sentenza penale di condanna non definitiva e di sentenza definitiva di non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione - che non hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno ai sensi degli artt. 651 e 654 c.p.p. - il giudice civile deve interamente rivalutare il fatto ma può tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale e non gli
pagina 2 di 5 è vietato ripercorrere lo stesso "iter " argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni.
Ai fini di questa rivalutazione delle prove raccolte in sede penale, il giudice ben può tener conto del contenuto di tali prove quale risulta dalla sentenza penale, se in merito non vi sono contestazioni tra le parti" (cfr. Cass. sent. n. 24475/2014 che richiama Cass. n. 16559/2005 e Cass. Sez. Unite n. 1768/2011; Cass. n. 5009/2009).
Né il giudice, specifica la Suprema Corte (Cass. n. 22200/2010 e n. 10055/2010) che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale, è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del processo penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza”.
Ciò detto, occorre premettere che la vicenda in esame trae origine da una situazione conflittuale esistente tra le parti, alimentata ancor più allorquando l'odierno convenuto richiedeva al - che aveva Parte_1 precedentemente assunto la qualità di amministratore unico della la restituzione di due CP_2 autovetture, una Saab tg DL767KM, nella disponibilità del ed una Opel Corsa tg CA733RH, nella Pt_1 disponibilità della moglie. CP_ Pertanto, circoscrivendo la vicenda alla mancata restituzione del veicolo -e senza considerare ogni altro contenzioso pendente tra le stesse parti che, in questa sede, non rileva-, alla luce delle risultanze dibattimentali riepilogate nella sentenza di assoluzione, ritiene il Tribunale la sussistenza della responsabilità del in CP_1 ordine al reato di cui all'art. 368 c.p.
Difatti, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, risulta provato in questa sede da parte attrice la ricorrenza sia dell'elemento oggettivo (innocenza dell'incolpato) che di quello soggettivo (dolo di calunnia in capo al denunciante) del reato di calunnia.
In particolare, tali elementi si possono trarre in modo inequivocabile dalla sentenza di assoluzione n.
2618/2018, resa dal Tribunale di Taranto in data 07.11.2018, ove con riferimento alla contestata CP_ appropriazione indebita dell'autovettura da parte del si legge “il ha Parte_1 CP_1 specificato, così come confermato dai testi della parte civile, da quello della difesa e dalla documentazione in atti (in particolare lo scambio cartolare tra l'imputato e la che la predetta autovettura veniva CP_2 restituita alla società dal nel mese di maggio 2011 prima e, pertanto, in epoca precedente Parte_1 alla denuncia del Appare dunque evidente che in ordine all'autovettura Saab targata dl 767KM non CP_1 risultano assolutamente configurati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita.”
Dagli atti di causa emerge inoltre che il dopo aver dichiarato dinanzi al Giudice penale che CP_1
l'automobile Saab era stata restituita prima della proposizione della querela (vd pag. 7 verbale del 31.10.2016:
“la lettura della denuncia-querela non (era) stata felice, io ho denunciato la per la mancata CP_3 CP_ restituzione dell e ho dichiarato che la era già stata restituita dal CP_5 Pt_1 CP_ nell'introduzione della denuncia si parla di anche, oltre che di , ma se si legge con attenzione CP_6 CP_ io ho scritto che soltanto la non era stata più restituita” “la è stata restituita nel 2011”), ha CP_6 comunque inteso proseguire penalmente nei confronti del chiedendo peraltro la Parte_1 contestazione dell'aggravante della circostanza di cui all'art. 61 n. 11 c.p.
pagina 3 di 5 Quanto detto è sufficiente per ritenere che le circostanze narrate dal convenuto rappresentano un doloso disegno preordinato a calunniare l'attore nella consapevolezza della sua innocenza, in ragione di quanto detto sopra e del contenuto assolutorio della sentenza penale n. 2618/2018.
Passando alla quantificazione del danno c.d. morale, inteso come sofferenza soggettiva patita in conseguenza della gravità della calunnia, si ritiene che siffatto pregiudizio possa reputarsi sussistente in capo all'attore in via presuntiva, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit.
Sul punto è bene ricordare che non vi è dubbio che il soggetto danneggiato da una condotta illecita costituente reato abbia diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali a norma del combinato disposto degli artt. 2043
c.c e 2059 c.c da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto.
Tanto premesso, si osserva che il reato di calunnia provoca un danno di natura morale alla vittima poiché
l'illecito cagiona sicuramente delle sofferenze dovute alla lesione dell'onore e della reputazione, diritti della persona costituzionalmente garantiti, pertanto è fonte di risarcimento da liquidarsi, equitativamente, a norma dell'art.1226 c.c.
Ai fini di una corretta quantificazione del danno occorre tenere conto delle effettive sofferenze patite dal soggetto leso in relazione alla gravità dell'illecito penale, alle circostanze in cui il fatto è stato commesso, alla personalità della vittima e alla sua posizione sociale, all'entità delle sofferenze psichiche e morali e del patema d'animo a cui l'offeso è stato soggetto, rapportati anche alla loro dimensione temporale.
Nel caso di specie il procedimento penale ha avuto una durata di circa 6 anni atteso che la denuncia è stata depositata in data 09.05.2012 e si è concluso con sentenza del 07.11.2018 n. 2618; quindi tenuto conto della non particolare gravità del reato (appropriazione indebita), della durata del procedimento penale sorto a seguito della querela, il danno può essere stimato in una somma pari ad euro 6.000,00.
Trattandosi di un debito di valore devono riconoscersi, oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della querela sino all'attualità. Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Tenuto al risarcimento è il convenuto nella sua qualità di legale rappresentante della società in quanto è in tale veste che ha agito al fine di ottenere la restituzione dell'auto aziendale (cfr denuncia – querela) mentre nessuna condanna può essere disposta in capo al in proprio. CP_1
Quanto invece al danno patrimoniale, deve evidenziarsi che non è sufficiente l'allegazione delle fatture relative all'onorario corrisposto al difensore, essendo necessario che la fattura sia quietanzata o che vi sia la prova dell'avvenuto bonifico o della consegna dell'assegno: solo questi elementi potrebbero convincere che vi sia stato l'effettivo esborso monetario di cui si chiede la restituzione (cfr. Cass. 11093/2020).
Ad ogni modo, la condanna alle spese doveva essere espressamente richiesta al giudice penale in sede dibattimentale. Ciò trova conferma in una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha affermato in modo chiaro e incontrovertibile che l'imputato assolto può chiedere il danno economico conseguente alla necessità di difendersi in giudizio soltanto al giudice penale: “La condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dal querelato deve essere richiesta davanti al giudice del procedimento penale, in quanto
l'onere economico sostenuto dalla persona querelata per difendersi in giudizio non può essere considerato pagina 4 di 5 danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., ed è soggetto alla disciplina prevista per la regolamentazione delle spese del giudizio dagli art. 91 e 92 c.p.c., applicabile anche nel processo penale” (Cass. n. 20313 del 9.10.2015).
L'accoglimento della domanda in misura notevolmente ridotta rispetto a quella richiesta consente di compensare al 50 % le spese di lite tra le parti in causa;
la restante parte viene liquidata secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e succ. mod.
Le spese tra attore e convenuto in proprio possono invece essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie in parte la domanda formulata da e condanna Parte_1 [...]
, quale legale rappresentante della al pagamento in suo favore, a Controparte_1 CP_2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 6.000,00 oltre interessi come in motivazione;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna altresì quale legale rappresentante della a Controparte_1 CP_2 rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano già ridotte al 50%, in euro 398,32 per spese ed in euro 2.538,50 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, da versarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- spese per la restante parte compensate;
- spese tra attore e in proprio integralmente compensate. Controparte_1
Taranto, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Perrone
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