Art. 2.
Il progetto di Consorzio coi relativi documenti dev'essere presentato dalla provincia che lo promuove in altrettante copie quante sono le altre provincie interessate al Ministero dei Lavori Pubblici, il quale ne comunichera' contemporaneamente una per ciascuna alle provincie medesime, prefiggendo loro un termine per deliberare se intendono di aderirvi e per esercitare e presentare le loro osservazioni od opposizioni.
Trascorso questo termine, il Ministero, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, statuira' sulla domanda di costituzione del Consorzio, decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni delle provincie e ritenendo aderenti quelle che nel termine fissato non ne avessero fatta alcuna.
Il progetto di Consorzio coi relativi documenti dev'essere presentato dalla provincia che lo promuove in altrettante copie quante sono le altre provincie interessate al Ministero dei Lavori Pubblici, il quale ne comunichera' contemporaneamente una per ciascuna alle provincie medesime, prefiggendo loro un termine per deliberare se intendono di aderirvi e per esercitare e presentare le loro osservazioni od opposizioni.
Trascorso questo termine, il Ministero, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, statuira' sulla domanda di costituzione del Consorzio, decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni delle provincie e ritenendo aderenti quelle che nel termine fissato non ne avessero fatta alcuna.