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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12449 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.14224 /2025 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via INDIRIZZO TELEMATICO presso lo studio dell'Avv. PARISI CONCETTA che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via VIA CESARE BECCARIA, 29
presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all' esito dell'udienza del 27.11.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.4.2025 Parte_1
proponeva opposizione all'a.t.p. RG 33909/2024 con cui era stata negata la sussistenza delle condizioni sanitarie ex art. 1 l. n. 18/80 ; pertanto, affermato di possedere tutti i requisiti di legge, chiedeva la concessione giudiziale della provvidenza di cui alla legge indicata anche oltre il periodo riconosciuto. L' si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. CP_1
All'udienza del 27.11.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che parte ricorrente, nel costituirsi in giudizio, ha criticato le risultanze dell'a.t.p. in modo del tutto generico e senza il supporto di conferenti riscontri documentali, limitandosi a descrivere la sintomatologia e l'andamento delle patologie riscontrate dal ctu, senza però indicare, in maniera esaustiva le specifiche ragioni medico legali per le quali il consulente avrebbe errato nell'addivenire alla conclusioni tratte. Si rileva, infatti, che la parte ricorrente si è limitata ad osservare che
“l'esame del quadro clinico è stato svolto operando una sottovalutazione della gravità delle patologie dalle quali è affetto il ricorrente e non tenendo in debita considerazione l'insieme delle patologie sofferte e l'impatto che il quadro morboso complessivo ha sulla capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita che ne viene inevitabilmente e considerevolmente intaccata”. In tale contesto non vi sono quindi elementi univoci e riscontrabili oggettivamente per affermare che le conclusioni cui è giunto il ctu non siano corrette. Tale carenza appare ancor più censurabile se si tiene conto l'atto di contestazione non ha espresso rilievi ponderati. Ritiene, invece, questo Giudice che le valutazioni formulate dal c.t.u. sono esaustive e condivisibili in quanto traggono origine da una meditata considerazione degli elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali. In particolare il ctu ha ritenuto che “Non presentando crisi quotidiane o plurisettimanali, il soggetto non presenta neanche il prerequisito della totale inabilità (100%), utile per l'accesso al beneficio dell'indennità di accompagnamento.” Ne consegue che va confermata la carenza in capo all'istante del requisito sanitario utile per il riconoscimento della provvidenza sopra indicata, con conseguente rigetto del ricorso, rimanendo assorbita la necessità di verificare il possesso da parte del ricorrente dei concorrenti requisiti socio-economici di legge. Le spese del giudizio, comprese quelle della fase precedente, vengono compensate tra le parti stante la natura della controversia e la sussistenza, comunque, di patologie invalidanti
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate
IL GIUDICE IA MA