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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/07/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 10.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4785/2021 R. G. Aff. CO. Lavoro, vertente T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Dibitonto come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro COroparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE avente ad oggetto: esecuzione di giudicato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.06.2021 , premetteva che in data 10.04.2018, Parte_1 con sentenza n. 2374/2018 emessa da ques in funzione di Giudice del Lavoro, veniva dichiarato il suo diritto alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, con condanna del (oggi COroparte_2 COroparte_1
) al pa reme
[...] collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, nei limiti della prescrizione quinquennale ossia dal 3.07.2017; che la sentenza, resa esecutiva in data 18.04.2018 era stata notificata al resistente in data 07.05.2018; che la predetta sentenza passava in giudicato in CP_1 data 26.05.2018, ttestazione della Cancelleria di questo Tribunale di Foggia Sezione Lavoro, del 06.06.2018; che dalla data di notifica, avvenuta il 07.05.2018, decorrevano i 120 giorni previsti per legge e il CO
corrispondeva la somma di € 521,77 ma senza apportare alcun miglioramento in termini di fascia stipendiale, dunque dando esecuzione parziale al giudicato. Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. condanni il in persona del COroparte_4
Ministro pro tempore, legale rappresentante, co
- a) a corrispondere al ricorrente la somma di €. 4.541,12 quale differenza tra gli stipendi di un docente di pari grado di ruolo e gli stipendi effettivamente ricevuti dal ricorrente ed appartenenti alla fascia “0” con decorrenza giuridica ed economica dal 15.06.2012 (somma calcolata sino al 31.08.2019 – data di redazione dei conteggi), oltre accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo,
pagina 1 di 3 - b) a collocare il ricorrente nella raggiunta spettante fascia stipendiale 15/20 con decorrenza temporale dal 01.09.2017 di cui ai CCNL ratione temporis con ogni conseguenza stipendiale;
…”. Vinte le spese di lite. CO Costituitosi in giudizio, il eccepiva che la sentenza n. 2374/2018 veniva eseguita dall'
[...]
mediante l'adozione di due decreti di ricostruzione della carri COroparte_5 in particolare, relativamente al servizio svolto nella scuola secondaria di I grado (dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2014/2015) veniva emesso il decreto n. 1340 del 16.07.2018 e, in pari data, relativamente al servizio svolto nell'anno scolastico 2015/2016 veniva emesso il decreto n. 1341 con il quale il ricorrente, dall'01.09.2017, veniva inquadrato nella fascia stipendiale 15/20; che entrambi i decreti riconoscevano le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente al 15.06.2017; che i predetti decreti ottenevano positivo riscontro preventivo amministrativo dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato e venivano registrati in data 12.09.2018 ai nn. 2967 e 2968. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso. Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
2. Preliminarmente deve dichiararsi cessata materia del contendere sul capo b) della domanda, essendo avvenuto il collocamento nella fascia stipendiale 15/20 mediante i decreti nn. 1340 e 1341 emessi dal in data 16.07.2018. COroparte_1
pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1625. In senso conforme, v. Cassazione civile 04/08/2017 n. 19568).
2.1 Nel resto, il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte. Va opportunamente premesso che i decreti di ricostruzione versati in atti dal , ancorché CP_1 produttivi di effetti giuridici (essendo stati sottoposti, con esito positivo, al prescritt i regolarità amministrativa e contabile), non possono dirsi integralmente satisfattivi della pretesa attorea. Difatti, nei predetti decreti si riconoscono al ricorrente le differenze retributive quantificate a ritroso dal 15.06.2017 (conformemente al dictum giudiziale), laddove, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha calcolato tali differenze anche per l'ulteriore periodo sino al 31.08.2019. A quest'ultimo proposito si osserva che, non ponendo la statuizione della sentenza alcuna limitazione in tal senso e vertendosi in ipotesi di rapporto di durata, una siffatta estensione s'appalesa ammissibile, siccome in linea con il principio secondo cui l'autorità del giudicato - se impedisce il riesame e la deduzione di questioni, tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo - esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto di fronte ad una sopravvenienza, di fatto o di diritto (nella specie assente), che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 3230/2001; Cass. n. 5131/1999; Cass. Sez. Un. n. 383/1999; vedi anche Cass. n. 5108/2002). Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve emettersi apposita statuizione di condanna del al pagamento, in favore di , degli aumenti stipendiali correlati alla CP_1 Parte_1 disposta ricostruzione della carriera. In ordine alla misura del credito, si evidenzia che i conteggi analitici predisposti nel ricorso introduttivo del giudizio, non sono stati contestati sotto alcun profilo contabile e vengono, pertanto, integralmente recepiti (sull'onere di contestazione nel processo del lavoro, cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. n. 761/2002). Ne deriva la condanna del al pagamento, in favore di , della complessiva CP_1 Parte_1 somma di euro 4.541,12, a ifferenza tra quanto perce .2012 al 31.8.2019 e quanto effettivamente spettante alla predetta parte in virtù degli incrementi che i contratti collettivi succedutisi nel tempo collegano all'anzianità di servizio. Su detto importo spettano gli accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo. pagina 2 di 3 3. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 4785/2021, proposto da CO
, nei confronti del , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 difesa, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere per quanto inerente il collocamento del ricorrente nella fascia stipendiale 15/20; b) accoglie nel resto il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore COroparte_1 di , della somma di euro 4.541,12 per i titoli di cui in parte motiva, oltre accessori Parte_1 di;
c) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.314, 00, oltre CP_1 contributo unifi ad € 49,00 nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Dibitonto, per dichiarato anticipo. Foggia, all'esito dell'udienza del 10.6.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO (Lilia Maria Ricucci)
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