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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5669 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Consigliere rel. Dott. Maria Delle Donne
Papoff Consigliere Dott. Lilia
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3449 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza cartolare del 7 ottobre 2025 e vertente tra
TRA
Parte 1 (C.F. e Partita IVA n. P.IVA 1 ) rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dall'Avv. Stefano Vinti e dall'Avv. Benedetto Giovanni Carbone;
APPELLANTE ed APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
P.IVA 3 ) rappresentata e difesa, giusta procura IN (C.F. P.IVA 2 e P.IVA CP 1
ATTI, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Lara Giovane, Valeria Graziosi, Nicoletta
LA e AN LA
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la società Parte 2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale, l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di € 205.355.382,44, in accoglimento delle pretese di cui alle riserve nn. 22, 24, 25, 28, 35, 37, 41, 43, A, B, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi ed IVA, se dovuta per legge, con vittoria delle spese di lite.
L'attrice esponeva:
- che, a seguito dell'esperimento di procedura ad evidenza pubblica, con contratto rep. n. 56717 del 9/3/2005 erano stati affidati dall' CP 1 11' Controparte_2
[...] i lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle
Norme CNR/80 dal km 423+300 (svincolo di Pt 1 incluso) al km 442+920 - DG 87/03 - VI
Macrolotto dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria;
- che, con atto rep. n. 123228, racc. n. 6986 del 14/3/2005, l'ATI aggiudicataria aveva costituito, ai sensi degli artt. 2615-ter c.c. e 9, comma 10 D.Lgs. n. 190/2002, come previsto dall'art. 176
D.Lgs. n. 163/2006, la società di progetto denominata Reggio Calabria - Scilla S.c.p.a. (RC
SC), che era subentrata nel contratto;
- che il 21/4/2005 era stato emesso dall' CP 1 'ordine di servizio per l'inizio delle attività di progettazione esecutiva, il progetto esecutivo era stato approvato dall' CP_1 con delibere n. 35 dell'8/3/2007 e n. 70 del 10/5/2007 e i lavori erano stati consegnati il 10/10/2007, con termine di ultimazione inizialmente fissato all'1/2/2011;
- che, in corso d'opera, si erano manifestati numerosi ostacoli al regolare andamento dei lavori, tra cui l'incapacità dei siti di deposito originariamente individuati dalla committente in sede di progetto definitivo di ricevere il materiale proveniente dagli scavi necessari alla realizzazione dell'opera ed anche il sito alternativo individuato, denominato sito di RI, ubicato in Comune di
Villa S. Giovanni, località Torre Grimaldi, all'interno dell'area ZPS IT9350300 "Costa Viola" e individuato al catasto terreni del Comune di Villa San Giovanni al foglio di mappa 12, part. nn.
375, 400, 380, 379, 370, 399 e 401, era risultato inutilizzabile, pertanto il contraente generale aveva dovuto provvedere al conferimento di materiali in siti alternativi, a distanza di molti chilometri dal cantiere;
- in data 29/4/2020-5/5/2010 era stato firmato tra l' CP_1 e la RC SC l'Atto aggiuntivo n.
1, che recepiva le perizie di variante n. 11 e 22, con cui era stato sancito lo stralcio dall'oggetto del contratto dei lavori relativi alla tratta terminale dell'opera, compresa tra lo svincolo di Campo Calabro (escluso) e Parte 1 - S. TE da prog. 433+750 alla prog. 442+920, nonché
l'esecuzione dei lavori residui;
- che, per effetto delle variazioni apportate con la perizia di variante n. 2 e a seguito della rimodulazione dei lavori residui, l'importo complessivo dei lavori, originariamente pari ad €
496.438.358,80, era stato rideterminato in complessivi € 415.566.458,38, la data di ultimazione era stata fissata all'8/3/2013 ed in seguito si era resa necessaria la redazione di altre tre perizie di variante (PVT n. 3, 4 e 5);
- che, in ordine alla perizia n. 3, a seguito della sopravvenuta interferenza tra la sede autostradale in costruzione e la futura rampa di accesso al ponte sullo Stretto di Messina prevista nel relativo progetto definitivo nel frattempo approvato, l' CP 1 con nota n. 2171 del 27/5/2011, aveva ordinato al contraente generale la predisposizione di apposita perizia di variante da inquadrarsi nell'ambito dell'art.
7-quater, comma 4 del C.S.A.;
- che la perizia n. 4 concerneva, invece, i lavori nella ER IA, interessata da fenomeni franosi che avevano reso necessario adottare particolari cautele per evitare danneggiamenti al sovrastante abitato di Borgo IA;
- che le sopravvenienze in corso d'opera erano consistite, in particolare, per la parte di galleria scavata dagli imbocchi sud, nella zona a bassa copertura sotto l'abitato di Borgo IA, nella necessità di eseguire attraverso nuove tecniche di intervento uno "scudo protettivo" e, per la parte di galleria scavata dagli imbocchi nord, nei maggiori e diversi consolidamenti, resi necessari dall'imprevista complessità della natura geotecnica dei terreni attraversati, riscontrata nel corso degli scavi;
- che la perizia n. 5 concerneva la c.d. ER AC, rispetto alla quale si era resa necessaria l'adozione di sezioni di scavo maggiormente consolidate a causa dell'imprevista complessità della natura geotecnica e del regime idrogeologico dei terreni attraversati riscontrata nel corso degli scavi ed era stato necessario rendere fruibile via Acquavecchia di IA quale viabilità alternativa al tratto di Strada Provinciale attraversata dagli scavi della ER IA;
- che le perizie di variante nn. 3, 4 e 5 avevano inciso sul regolare andamento dei lavori affidati al C.G., con la conseguente necessità di un nuovo cronoprogramma e con la fissazione di una nuova data di ultimazione dell'opera;
- che i lavori erano stati caratterizzati da numerose sospensioni, con maggiori oneri diretti e indiretti;
- che le parti avevano pertanto ritenuto necessario formalizzare le variazioni contrattuali di cui alle PV 3, 4 e 5 a seguito dell'approvazione delle tre perizie da parte dell' CP_1 che erano, tuttavia, intervenute con notevole ritardo, rispettivamente il 20/2/2013 la PV n. 3 e il 2/8/2013 le altre due, peraltro, come avvenuto per la perizia n. 4, senza il riconoscimento di tutti gli oneri spettanti al C.G.;
- che, in relazione alle perizie di variante nn. 3, 4 e 5, il 27/3/2014 era stato stipulato tra l' CP_1
e la RC SC l'Atto Aggiuntivo n. 2, con la rideterminazione dell'importo dei lavori in €
457.311.716,60, con la rimodulazione dei tempi di esecuzione dell'opera, con fissazione delle tempistiche della sua apertura al traffico per tratte funzionali e con la fissazione della data di ultimazione dei lavori al 31/10/2014;
- che, ai sensi dell'art. 10 dell'Atto Aggiuntivo n. 2, il contraente generale aveva rinunciato alle riserve nn. 21, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40 e 42, ma non aveva rinunciato alle riserve nn. 22, 24, 25, 28, 31, 35, 37, 41 e 43 e, a seguito di impedimenti registratisi nel corso dei lavori, l' CP_1 con nota prot. 800 del 25/5/2016, aveva disposto la proroga delle attività, fissando il nuovo termine di ultimazione lavori al 24/3/2015;
- che il 5/6/2017 le parti avevano sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 3, che recepiva la perizia n.
63, approvata dall' CP 1 con disposizione CDG-0092957 del 21/2/2017, con cui erano stati introdotti nuovi prezzi e un maggior tempo utile di esecuzione di 570 giorni, individuando la data di ultimazione dei lavori al 14/10/2016, a meno del monitoraggio post operam riferito alle inalveazioni dei corsi d'acqua, che su specifica richiesta del Controparte_3 doveva iniziare dopo la data di ultimazione dei lavori principali per la durata di due anni e delle opere di rinaturalizzazione del in quanto strettamente legate alle attività di Parte 3 monitoraggio post operam delle inalveazioni, che su richiesta del Controparte 3 sarebbe dovuto iniziare dopo la data di ultimazione dei lavori principali e durare due anni e delle opere di rinaturalizzazione del in quanto strettamente legate alle attività Parte 3 di monitoraggio post operam delle inalveazioni;
- che, con la sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo n. 3 del 5/6/2017, rep. n. 4888, racc. n.2575, il contraente generale, secondo quanto previsto all'art. 6 "Riserve e Rinunce", aveva rinunciato alle riserve nn. 44-45-46-47 e 48, senza rinuncia alle riserve nn. 22-24-25-28-31-35-37-41-43, che non avevano ad oggetto pretese definite nel suddetto atto;
- di aver rispettato il termine previsto per l'ultimazione dei lavori principali, ultimati il
14/10/2016, come certificato dalla direzione dei lavori e che le attività di monitoraggio post operam erano state ultimate il 14/10/2018, in conformità dell'Atto Aggiuntivo n. 3 (art. 4), quindi, il 31/7/2018, il direttore dei lavori aveva redatto lo stato finale dei lavori;
- che i lavori avevano avuto un andamento anomalo per cause non imputabili al contraente generale, che era stato peraltro esposto ad una rilevante esposizione finanziaria a causa principalmente delle maggiori prestazioni rispetto a quelle previste e dei ritardi della committente nell'adempimento delle obbligazioni di sua competenza;
- che, contestualmente alla sottoscrizione del conto finale dei lavori, il contraente generale aveva firmato il registro di contabilità con riserva, confermando e aggiornando le riserve iscritte in occasione della sottoscrizione del SAL n. 45 (riserve nn. 22-24-25-28-31-35-37-41-43) e iscrivendo due nuove riserve (a e b), afferenti ad una rilevante detrazione applicata dalla committente e ai ritardi nell'emissione del certificato di collaudo, per l'importo complessivo di €
205.355.382,44, come da schema che segue:
Riserva n. 22 - Sito di Deposito "RI” e problematiche connesse alla gestione dei siti di deposito € 36.759.509,74
Riserva n. 24 - Maggiori oneri esecuzione lavori ER Naturale IA € 14.043.637,57
Riserva n. 25 - Sospensione dei lavori per interferenza con opere del Ponte sullo
Stretto di Messina € 11.100.000,00
Riserva n. 28 - Ritardo emissione - provvedimenti autorizzativi per deviazioni ed accessi autostradali
Riserva n. 31 - Maggiori oneri derivanti dallo sciopero degli autotrasportatori e dalle condizioni meteorologiche avverse.
Riserva n. 35: Andamento anomalo dei lavori - sottoproduzione. € 114.883.295,76
Riserva n. 37: Maggiori oneri per sorveglianza e presidi h 24/24 lungo la tratta autostradale €
5.876.892,78
Riserva n. 41: Maggiori oneri per esposizione economico-finanziaria a causa dei ritardati pagamenti
€ 407.514,62
Riserva n. 43: Maggiori oneri Affidatari per recupero tempi esecutivi ed in particolare per la ER
AC. € 18.070.566,86
-Riserva a): Prove sui materiali – Rapporto di N.C. n. 2549 del 16/12/2016; € 2.485.024,72 Riserva b): Ritardo nell'emissione del Certificato di Collaudo € 1.728.940,39
TOTALE € 205.355.382,44
- che, nonostante l'ultimazione dei lavori risalente al 14/10/2016 e l'apertura all'esercizio della autostrada il 22/12/2014, solo il 13/12/2018 era stato emesso il certificato di collaudo dei lavori, da cui risultava la conformità delle opere realizzate alle previsioni contrattuali, nonostante il termine di sei mesi per il collaudo dell'opera, decorso dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori risalente il 14/10/2016, scaduto quindi il 12/4/2017;
- che dal collaudo risultava il saldo finale del corrispettivo da riconoscere alla RC Pt 1 di €
4.235.171,05, poiché dallo stato finale risultavano eseguiti lavori per € 466.550.323,35, con acconti corrisposti dall' CP 1 pari ad € 463.339.139,13, con un credito per RC Pt 1 di €
3.211.184,22, oltre ad € 81.617,15 relativi alle attività di monitoraggio post operam e al credito per le attività espropriative;
-che la convenuta era rimasta inerte in ordine alle riserve formulate dall'appaltatrice, tanto che quest'ultima aveva sollecitato la controparte ad attivarsi con nota del 18/3/2019, prot. 39406.
Tanto premesso, l'attrice evidenziava che la causa petendi era fondata sulle proprie pretese di pagamento di maggiori oneri, indennizzi e corrispettivi che riteneva dovuti alla data del collaudo dei lavori, compendiate nelle riserve nn. 22, 24, 25, 28, 31, 35, 37, 41, 43, a) e b).
Riserva n. 22: iscritta per la prima volta contestualmente al SAL n. 4 del 31/1/2011 e aggiornata in occasione dell'approvazione dei SAL successivi, la cui quantificazione è stata esposta all'atto del conto finale e confermata in sede di collaudo, concerne la rivendicazione per maggiori oneri derivanti dalla impossibilità di utilizzare il sito di deposito di RI, che avrebbe dovuto ricevere circa 1.000.000 mc di materiale secondo le previsioni dell'Atto Aggiuntivo, a seguito del parere negativo del Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali, con conseguente necessità per il C.G. di individuare aree di stoccaggio temporaneo dei materiali di scavo prossime alle aree di lavoro.
L'attrice deduceva che il corrispettivo di cui all'art. 10 dell'Atto Aggiuntivo era stato convenuto tra le parti sul presupposto che il materiale sarebbe stato trasportato al sito di RI (ad una distanza di 6,3 km dal lotto) e dunque non era adeguato a remunerare i maggiori oneri per i trasporti a distanze maggiori che si sono dovute percorrere per raggiungere ulteriori siti.
Rispetto al riconoscimento previsto per i trasporti ai siti di deposito dei materiali di scavo di cui all'art. 10 dell'Atto Aggiuntivo n. 1, pari ad € 3.847.082,00 (ossia € 2.900.000,00 + adeguamento contrattuale del 32,66% pari al coefficiente di incremento di cui all'art. 4 dell'Atto
Aggiuntivo), l'importo complessivo dei maggiori oneri diretti sostenuti dal C.G. e riferiti alla situazione finale dei lavori ammontava, secondo la prospettazione attorea, ad € 36.759.509,74 (€
40.606.591,74 - € 3.847.082,00).
Riserva n. 24: maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori della ER Naturale IA (€
14.043.637,57). La pretesa attorea traeva origine dalla presenza di lesioni strutturali su alcuni edifici dell'abitato di IA soprastante il tracciato della galleria in questione rilevata in corso d'opera, in ragione della quale il Comune di Villa San Giovanni aveva emesso ordinanze di evacuazione nei confronti degli abitanti degli edifici lesionati e, con nota dell'1/4/2011, aveva invitato l'impresa, in via precauzionale, a sospendere con effetto immediato ogni attività nell'area interessata dai cedimenti, richiesta recepita con nota CG prot. n. 10409 del 4/4/2011, con limitazione delle attività al solo prosieguo delle attività di messa in sicurezza dei fronti della galleria. In seguito, nel corso di una riunione tenutasi il 5/4/2011 tra il Controparte 4 [...] l' CP 1 e il C.G., era stata evidenziata la necessità, al fine di risolvere la questione, di procedere all'occupazione temporanea ex art. 49 del D.P.R. 327/2001 delle aree soprastanti gli scavi della galleria, riconoscendo agli aventi diritto le relative indennità da concordarsi, quindi era stato espressamente convenuto che il Sindaco del Controparte_4 avrebbe provveduto ad inoltrare all' CP_1 la richiesta di emissione dei citati provvedimenti di occupazione temporanea.
Erano stati poi previsti vari obblighi:
- l'attività di monitoraggio delle preesistenze superficiali e degli edifici dell'abitato di IA fino alla stabilizzazione dei cedimenti;
- il servizio di piantonamento e sorveglianza armata degli immobili oggetto delle ordinanze di sgombero;
- l'attività di trasloco degli abitanti e l'individuazione di nuove abitazioni con oneri connessi;
- l'istituzione di presidio medico per assistenza psicologica e sociale;
- gli interventi di sistemazione nell'abitato di IA nonché demolizione di fabbricati;
- l'istituzione di un pool tecnico, composto da tecnici e consulenti indicati dall'Amministrazione comunale con il compito di monitorare fino al termine dei lavori l'evolversi della situazione strutturale degli edifici e delle infrastrutture (strade, opere d'arte, sottoservizi, ecc.) e di effettuare una valutazione tecnica sulla stabilità del costone finalizzata al suo consolidamento, nonché a fine lavori una valutazione statica degli edifici allo scopo di certificare l'idoneità ovvero prevedere interventi strutturali o di demolizione e ricostruzione con relativa progettazione esecutiva.
L'attrice esponeva che il 3/5/2011 il Comune di Villa San Giovanni aveva, quindi, inviato all' CP_1 a richiesta di emissione di ordinanza di occupazione temporanea degli immobili per i quali era stata emessa ordinanza di sgombero e di tutti gli altri per i quali fosse stato necessario, pertanto la committenza, con nota prot. 1845 del 6/5/2011, aveva chiesto al
C.G. di predisporre e trasmettere gli atti necessari e propedeutici alla successiva emissione dei provvedimenti necessari. Con ordinanza n. 15 del 6/5/2011 il Sindaco di Villa S. Giovanni aveva, quindi, disposto la sospensione dei lavori relativi alla realizzazione della suddetta galleria fino alla definizione delle procedure e dei provvedimenti da adottare per garantire la pubblica e privata incolumità, con ordine di adottare ogni opportuno provvedimento per la messa in sicurezza dell'area interessata, con divieto assoluto dalle ore 20:00 alle ore 6:00 di procedere alle attività di cantiere non strettamente connesse ad imprevedibili emergenze per la tutela della collettività e dei beni pubblici e privati. A seguito della citata ordinanza, in data 9/5/2011 il DL aveva disposto la sospensione parziale, a decorrere dal 6/5/2011, dei lavori relativi alla ER
Naturale IA, carreggiate nord e sud da imbocchi sud.
L'attrice esponeva che il 4/7/2011 il Sindaco di Villa S. Giovanni, con ordinanza n. 23, aveva revocato la precedente ordinanza n. 15, sicché il DL, in data 6/7/2011, aveva disposto la ripresa delle attività, previa adozione di opportuni accorgimenti tecnici ed amministrativi da parte del
C.G. volti a garantire la pubblica e privata incolumità, ma i lavori erano stati di fatto sospesi nuovamente il 4/8/2011 a seguito dell'ordine di servizio n. 194 della D.L. emesso su disposizione dell' CP 1 con nota n. 3438 in pari data per il verificarsi di alcune criticità rilevate nell'abitato di IA principalmente in danno della strada provinciale e di alcuni ruderi, nel corso dell'esecuzione degli interventi di consolidamento nella galleria sottostante. La ER IA si era rilevata problematica anche in corrispondenza degli imbocchi nord a causa delle caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso scadenti e repentinamente variabili rispetto al previsto profilo geomeccanico, tanto che era stato necessario adottare delle sezioni consolidate del tipo B2, più conservative, rispetto alla prevista sezione tipo BO, che avevano condizionato l'avanzamento dei lavori, penalizzando la produzione preventivata.
Si era quindi resa necessaria la redazione della perizia di variante n. 4, ai sensi dell'art. 7 quater, comma 3 del C.S.A., che la DL aveva approvato e, con nota prot. n. 004-U-07/05/12 - DL del
7/5/2012, era stata trasmessa all' CP 1 unitamente alla relativa istruttoria tecnico-economica per la definitiva approvazione, ma l'attrice dava atto che la perizia era stata approvata dall' CP_1 con ritardo, segnatamente con disposizione prot. CDG0104953-P del 2/8/2013 dell' [...]
CP 1 in attuazione della determinazione n. 358 del 25/7/2013.
Nelle more dell'approvazione della suddetta variante, a far tempo da ottobre 2012 alcuni edifici dell'abitato di IA, in particolare quelli contraddistinti dai numeri 789 e 821, avevano manifestato anomali cedimenti, che avevano superato i valori di soglia individuati nell'analisi di vulnerabilità redatta dal consulente incaricato, sicché si era resa necessaria l'esecuzione di interventi aggiuntivi, consistenti in attività di consolidamento in galleria con l'adozione di campi di scavo più corti, che avevano ulteriormente ritardato l'esecuzione dei lavori e, per il tratto di galleria scavata dagli imbocchi sud, nella parte a bassa copertura sotto l'abitato di Borgo IA, era emersa la necessità di eseguire attraverso nuove tecniche di consolidamento un vero e proprio scudo protettivo in fase di avanzamento.
L'attrice esponeva che, a causa di ulteriori episodi di cedimenti del terreno, era stata nuovamente disposta la sospensione dei lavori e le ulteriori indagini condotte in corrispondenza del sottoattraversamento dell'abitato di IA avevano confermato il modello geologico proposto in
PVT2, evidenziando anomalie puntuali del terreno, da considerarsi come la principale causa delle anomale deformazioni verificatesi in superficie e della conseguente necessità di integrazione dei consolidamenti. Da ciò era derivata l'opportunità, adottata dal C.G. nel corso degli scavi, di eseguire, prima del jet grouting, un intervento di consolidamento con iniezioni a bassa pressione (il c.d. "guscio protettivo") in grado di conferire al terreno la capacità di sopperire ad anomalie e contenere, confinandola, l'azione del jet grouting.
Con la suddetta riserva la Parte 4 chiedeva il riconoscimento dei maggiori costi ed oneri diretti nonché dei lavori eseguiti e non contabilizzati per complessivi € 14.043.637,57 (11.220.271,37 + 2.823.366,20), oltre agli accessori di legge.
Riserva n. 25 - Sospensione dei lavori per interferenza delle opere del Ponte sullo Stretto di
Messina con l'autostrada A3 (€ 11.100.000,00)
Con la presente riserva il Contraente Generale si doleva della maggiore onerosità, economica e temporale, dei lavori a causa delle vicende che avevano interessato la paratia OPM5A ed in particolare la sua interferenza con la rampa D di accesso al Ponte sullo Stretto di Messina, le cui attività erano state sospese con ordine di servizio n. 134 del DL del 7/4/2011 e riprese con ritardo imputabile all' CP_1
L'attrice esponeva che soltanto il 20/2/2013, con dispositivo dell' CP 1 n. CDG-0024377-P, a seguito della determinazione n. 297 del 13/2/2013, era stata approvata la perizia di variante PV
3, con ritardo imputabile all' CP 1 che prevedeva la modifica plano-altimetrica del tratto autostradale interessato e della carreggiata per la Sicilia, compreso il viadotto Solaro, per consentire la realizzazione di due nuove rampe di ingresso/uscita dall'autostrada per il collegamento con Villa San Giovanni, nonché l'adeguamento di opere minori, oltre alla necessità di aggiornare il piano particellare di esproprio a causa di nuove e diverse aree da occupare rispetto al progetto originario ed estensione della dichiarazione di pubblica utilità. I maggiori e variati lavori erano stati affidati al C.G. nel rispetto dei patti e condizioni contrattuali, salvo la rideterminazione del tempo di appalto successivamente definita nell'Atto Aggiuntivo.
Con l'approvazione della suddetta perizia, l' CP_1 aveva riconosciuto al C.G. solo l'importo delle nuove e variate opere da eseguire, non anche gli oneri connessi subiti dal C.G., pari ad €
11.100.000,00, la cui quantificazione, oggetto di specifica richiesta da parte di CP_1 era stata trasmessa dal C.G. unitamente agli elaborati di perizia. La RC Scilla esponeva, invero, che il ritardo nell'approvazione della perizia di variante aveva determinato il fermo dei lavori ed il conseguente differimento dei tempi di realizzazione dell'intera tratta.
Il Contraente Generale si doleva, quindi, del ritardo dell' CP_1 nella approvazione da parte della
Committente della progettazione di dettaglio dei lavori di realizzazione della paratia di pali
OPM5A trasmessa con nota prot. 10492 dell'8/4/2011 e nella approvazione della PVT3, ordinata dalla Committente con nota prot. 2171 del 27/5/2011, i cui elaborati erano stati trasmessi dal CG con nota prot. 12337 del 9/8/2011 e approvata il 20/2/2013.
Riserva n. 28 - Ritardo nell'emissione dei provvedimenti autorizzativi per deviazioni ed accessi autostradali. Con la presente riserva il C.G. aveva denunciato che, nell'ambito delle attività previste nel cronoprogramma dei lavori, si erano verificati diversi ritardi nell'emissione da parte dell' CP 1 di provvedimenti autorizzativi necessari all'esecuzione di deviazioni stradali e aperture di varchi di accesso in autostrada, che avevano condizionato l'avvio di alcune opere.
In particolare, l'attrice deduceva che, con nota prot. n. 7482 del 15/06/2010, aveva richiesto, come previsto dal programma lavori di dettaglio approvato:
_la deviazione del traffico ordinario sulla carreggiata Sud a doppio senso di circolazione (1+1) dal km 423+300 al km 430+000;
- la chiusura della carreggiata Nord dal km 423+300 al km 430+000;
- la chiusura e la dismissione della rampa di uscita in carreggiata Nord dello Svincolo di S. Pt_3 al km 427+300;
- l'apertura di n. 6 varchi in carreggiata Nord;
- l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di adeguamento dell'intervia esistente al km
427+000.
Il provvedimento di autorizzazione dell' CP_1 come previsto dal Programma Lavori di Dettaglio approvato, sarebbe dovuto intervenire entro il 06/07/2010, invece le autorizzazioni erano state rilasciate con ordinanze n.194/2010 del 6/8/2010 e n. 196/2010 del 3/9/2010, pertanto le autorizzazioni nel loro complesso erano state conseguite con cinquantanove giorni di ritardo rispetto alla data prevista del 6/7/2010 e tale ritardo aveva condizionato i lavori compresi tra lo svincolo di Pt 1 e la GN IA imbocchi nord (tratte omogenee 1 e 3), nonché l'adeguamento dell'intervia al km 427+000, la cui ultimazione era propedeutica alla successiva deviazione del traffico autostradale.
L'attrice rappresentava che ulteriori ritardi si erano verificati nell'autorizzazione della parzializzazione del traffico ordinario dal km 423+300 al km 434+500, dell'intervia esistente al km 427+000 e dell'apertura di n. 24 varchi di cantiere, poiché i provvedimenti di autorizzazione dell' CP_1 che, come previsto dal programma lavori di dettaglio approvato, avrebbero dovuto essere emessi entro il 27/10/2010 (15 giorni dalla richiesta), erano intervenuti invece con ordinanza n. 260/2010 del 10/11/2010 e con disciplinare del 29/11/2010.
Riserva n. 31 - Maggiori oneri derivanti dallo sciopero degli autotrasportatori e dalle condizioni meteorologiche avverse.
Con la presente riserva il Contraente Generale chiedeva in primis il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dallo sciopero nazionale degli autotrasportatori, che aveva avuto luogo dalle ore 24:00 del 22/1/2012 alle ore 24:00 del 27/1/2012, con conseguenti straordinarie difficoltà organizzative ed esecutive, attesi gli inevitabili riflessi dello sciopero suddetto sull'approvvigionamento e sulla consegna delle materie prime (cemento, gasolio, acciaio, etc...) necessarie per la regolare prosecuzione dei lavori di realizzazione dell'Opera di che trattasi. A fronte delle criticità indotte dalla manifestazione di protesta degli autotrasportatori, la
DL aveva disposto la sospensione dei lavori a far tempo dal 24/1/2012, con verbale di sospensione lavori emesso in pari data, sospensione protrattasi fino al 30/1/2012, quando veniva emesso dalla D.L., con apposito verbale, l'ordine di ripresa dei lavori.
L'attrice si doleva anche delle ripercussioni negative sull'andamento dei lavori che avevano avuto gli eccezionali eventi meteorologici ed in particolare le eccezionali e violente precipitazioni verificatesi in modo continuativo, per le quali molte attività non erano state eseguite ovvero erano state fortemente limitate fino al 12/02/2012.
-Riserva n. 35 - Anomalo andamento dei lavori – sottoproduzione (€ 114.883.295,76) a causa degli eventi denunciati nelle riserve nn. 24, 25, 28 e 31.
Oltre a quanto esposto con le suddette riserve, la RC Pt 1 evidenziava le problematiche insorte in corso di realizzazione della ER AC, nel corso dei quali era stato riscontrato un contesto geomeccanico scadente del tutto imprevedibile, soprattutto in corrispondenza della carreggiata nord, con conseguente necessità di adottare sezioni tipo più pesanti rispetto a quelle previste in progetto. In galleria era stato evidenziato, inoltre, un regime idrico anomalo, caratterizzato da cospicue venute d'acqua, che aveva condizionato l'avanzamento dei lavori.
In tale contesto geomeccanico scadente, si era verificato, altresì, in data 26/06/2012 un rilascio di materiale sciolto, al fronte di avanzamento della galleria in carreggiata nord, di circa 900 mc, con caratteristiche riconducibili ad un fluido-viscoso, che ha invaso repentinamente il cavo della galleria con evidenti conseguenze sull'andamento dei lavori che hanno portato a un fermo delle attività pari a 86 giorni.
Per quanto sopra esposto, l'attrice deduceva che era stato necessario redigere la perizia di variante PV 5, che la DL, all'esito della fase istruttoria, con nota n. 007 del 23/11/2012, aveva trasmesso all' CP 1 per quanto di sua competenza.
La RC Scilla rappresentava, inoltre, che il 26/05/2012 si era verificato un incidente mortale in danno di un operaio impegnato nei lavori, in conseguenza del quale le aree interessate della galleria, in carreggiata nord da imbocco nord, erano state sottoposte a sequestro in attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria, con inevitabili ripercussioni e ritardi sulle attività lavorative pari a cinquantasei giorni. Le suddette criticità avevano reso necessaria la predisposizione delle
Perizie di Variante PVT3, PVT4 e PVT5, il cui iter approvativo aveva subito notevoli ritardi per l'approvazione definitiva da parte dell' CP_1 -Riserva n. 37 – Maggiori oneri per sorveglianza e presidi h 24/24 lungo la tratta autostradale
(€5.876.892,78).
L'appaltatrice esponeva di aver dovuto eseguire attività, con conseguenti maggiori oneri, consistenti nel dover assicurare la costante presenza di personale incaricato per lo svolgimento di prestazioni estranee allo stesso Contraente Generale, quali attività di sorveglianza e presidio dei punti di interferenza tra i cantieri e la viabilità in esercizio nonché continua manutenzione della segnaletica sull'autostrada esistente, intervento in caso di necessità
e di emergenza ai fini della sicurezza della circolazione etc..
Per quanto sopra esposto, il CG chiedeva, con la riserva in oggetto, formulata fin dal SAL 13, il riconoscimento di tutti i maggiori oneri e costi, per complessivi € 5.478.377,32, che il CG aveva subito dal 20/3/2012, (data di decorrenza di tali oneri richiesti in sede di SAL 13) fino al
20/10/2015, SAL 40 in conseguenza della segnalata vicenda, tenuto conto anche dei pagamenti eseguiti in favore dell' Parte 5
Riserva n. 41 - Maggiori oneri per esposizione economico-finanziaria a causa dei ritardati pagamenti (€ 407.514,62).
Riserva n. 43 - Maggiori oneri Affidatari per recupero tempi esecutivi ed in particolare per la
ER AC (€ 18.070.566,86).
Riserva a) - Prove sui materiali - Rapporto di N.C. n. 2549 del 16/12/2016 (€ 2.485.024,72).
Con la riserva in esame, il Contraente Generale contestava la detrazione contabile applicata sull'importo dello Stato Finale dei Lavori per alcune presunte non conformità concernenti l'esecuzione delle prove sui materiali da costruzione.
Riserva b) Pt_6
- nell'emissione del Certificato di Collaudo (€ 1.728.940,39).
Con questa riserva il Contraente Generale reclamava i maggiori oneri in ragione del ritardo nel collaudo delle opere di cui all'Affidamento in oggetto a dispetto dei termini di legge e di contratto.
L'attrice chiedeva, infine, sugli importi sopra indicati la maggiorazione dovuta per interessi ex
D.Lgs. 231/02, o subordinatamente interessi moratori ai sensi della normativa sugli appalti di opere pubbliche o, in via ulteriormente gradata, gli interessi legali sulle somme a titolo di corrispettivo, oltre all'IVA se dovuta ed alla rivalutazione monetaria per i debiti di valore.
Con comparsa del 26/9/2019 si costituiva in giudizio l' CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo preliminarmente la tardività dell'avversa azione, intrapresa con atto di citazione notificato il 13/05/2019, oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla redazione del certificato di collaudo, risalente al 13/12/2018, protocollo CP 1 del
18/12/2018, richiamando all'uopo il disposto degli articoli 32 e 33 del D.M. 145/2000, nonché
l'inammissibilità delle riserve per cui è causa, in quanto non confermate nello stato finale dei lavori, in violazione dell'art. 31, comma II, del Capitolato generale, Allegato NG10 al Contratto, secondo cui "Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate", conformemente al disposto degli artt. 201 D.P.R. n. 207/2010 e 64 R.D. n.
350/1895, poi trasfuso nell'art. 174 D.P.R. n. 554/99, evidenziando che il Contraente Generale aveva sottoscritto in data 18/10/2018 lo Stato finale senza apporvi alcuna riserva e senza confermare quelle precedentemente iscritte.
Nel merito, l' CP_1 deduceva la infondatezza delle riserve formulate dalla controparte, evidenziando che, in mancanza di inadempimento contrattuale imputabile alla committente, i presunti maggiori oneri richiesti dal C.G. rientravano nel suo rischio d'impresa, derivando dagli obblighi dallo stesso assunti;
in subordine, l'attrice riteneva che detti maggiori oneri fossero imputabili alla condotta colposa del contraente generale, oppure a circostanze non ascrivibili alle parti e risolte con le PVT ed con gli Atti Aggiuntivi sottoscritti nel corso dell'affidamento.
Con particolare riferimento alle riserve formulate dal CG, la convenuta esponeva:
- che, quanto alla riserva n. 22, afferente alla impossibilità di utilizzare il sito di deposito RI,
1' CP_1 nell'ambito del dovere di cooperazione con l'appaltatrice, a seguito di proposta del nuovo Sito di RI proveniente dal CG con nota prot. 7014 10/AP/ag del 5/1/2010, con nota prot.
CDG 0007080 P del 19/01/2010 aveva confermato al C.G. la presenza, nel territorio comunale di
Villa San Giovanni, di un “potenziale sito di deposito", fatta salva ogni iniziativa assunta o da assumere da parte del CG, dando atto che, con la prima versione della Perizia di Variante
Stralcio trasmessa in data 05/01/2010 dal C.G. con nota prot. n. 7014 10/AP/ag, il C.G. aveva formulato l'ipotesi di utilizzare due nuovi siti di deposito: il sito di ANi della CO, già attivo per il contiguo Macrolotto 5 ed il nuovo sito denominato RI. In data 29/04-05/05/2010 le parti siglavano l'atto aggiuntivo n. 1, il cui art. 10 era dedicato ai siti di deposito, con l'indicazione delle modalità proposte dal C.G., a seguito di proprie valutazioni e considerazioni, per lo smaltimento dei materiali di risulta degli scavi dell'intero lotto, stimati in circa 3.300.000 mc ed era stato previsto che sarebbero stati ad esclusivo carico del C.G., fra gli altri, "gli oneri ed i costiper l'individuazione dei siti di deposito indicati e degli ulteriori siti, nel caso dovessero risultare necessari, per il completo conferimento dei materiali di risulta", con onere a carico dell'appaltatrice di predisporre i documenti necessari ad ottenere le autorizzazioni amministrative e con la previsione, a fronte dell'attività di smaltimento dei materiali di risulta degli scavi dell'intero lotto, di un compenso forfetario ed omnicomprensivo di € 6.590.000,00 sancito dall'N.P. 133. L' CP_1 riteneva pertanto che, alla luce della citata regolamentazione pattizia, l'attrice non potesse pretendere alcun compenso aggiuntivo per effetto della impossibilità di utilizzare il sito RI, eccependo che la mancata autorizzazione era dipesa anche da carenze progettuali imputabili al CG. La convenuta eccepiva, inoltre, che la inammissibilità della riserva per espressa rinuncia, evidenziando che il C.G. si era impegnato a sostenere tutti gli oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta (art. 3, Primo Atto Aggiuntivo sottoscritto dall' CP_1 in data 07/05/2010 e divenuto efficace con la sottoscrizione del Primo atto aggiuntivo avvenuta il 16/12/2010) e che, con la sottoscrizione di quest'ultimo atto in data 16/12/2010, si era realizzata la condizione sospensiva dell'efficacia dell'atto aggiuntivo in precedenza sottoscritto a maggio 2010 e che le parti, cioè CP_1 e Controparte_5 avevano espressamente pattuito che dalla data di efficacia (cioè dal 16/12/2010) era definitivamente risolta ogni questione o controversia tra le stesse, per cui nessuna parte avrebbe potuto avanzare ulteriore pretese nei confronti dell'altra in relazione a fatti e/o atti verificatisi fino alla data di efficacia del citato Atto (art. 11, Att o aggiuntivo, intitolato Rinunce").
- che, quanto alla riserva n. 24, i lavori non avevano subito sospensioni, se non per cause legittimamente disposte dal DL ex artt. 24 D.M. 145/2000 e 159 D.P.R. 207/2010, pertanto, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 24 e dell'art. 59 DPR n. 207/2010), non spettava all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Esponeva, inoltre, che, con la sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo n. 2, per l'esecuzione dei lavori in variante della galleria IA, il C.G. era stato integralmente ristorato, ove dovuto, dei maggiori oneri connessi alle problematiche sorte durante lo scavo della suddetta galleria;
- l'inammissibilità della riserva n. 25 in quanto il Contraente generale non aveva iscritto riserva né sull'ordine di sospensione delle attività del 7/4/2011, né sull'ordine di ripresa del 15/9/2011, in spregio del disposto dell'art. 31, comma 2 del Contratto (DM 145/2000, Allegato NG10) per cui le riserve devono essere iscritte “a pena di decadenza” sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle. In ogni caso, l' CP_1 riteneva inammissibile la riserva in esame in quanto non confermata dall'esecutore in sede di sottoscrizione dello Stato finale dei lavori. Nel merito, la convenuta osservava che il contraente generale era stato ristorato dei maggiori oneri per le nuove e variate opere da eseguire nell'ambito della perizia di variante tecnica numero 3;
- che la riserva n. 28 era inammissibile, oltre che perché tardiva, anche per la sua omessa quantificazione da parte del C.G., in violazione dell'art. 31, comma 3 Capitolato Generale di appalto. La convenuta contestava anche nel merito le pretese attoree, che riteneva frutto di una errata valutazione del cronoprogramma;
- che la riserva n. 31 era inammissibile per non avere il C.G. sottoscritto con riserva il verbale di sospensione dei lavori del 24/1/2012, con conseguente decadenza dello stesso dalla relativa pretesa, ai sensi dell'art. 158, comma 8 DPR 207/2010 (già art. 133 DPR 554/1999) ed in quanto non risultava che la riserva fosse stata esplicata nei successivi 15 giorni dalla prima iscrizione, avvenuta in sede di sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori il 31/1/2012, come pure imposto a pena di decadenza dall'art. 191 DPR 207/2010 nonché dall'art. 165, comma 3 DPR
554/1999 e art. 31, comma 3 DM 145/2000. Eccepiva che la riserva in esame era inammissibile, anche perché non confermata dall'esecutore in sede di sottoscrizione dello Stato finale dei lavori e, nel merito, evidenziava l'infondatezza dell'altrui pretesa, evidenziando che il contratto stipulato con un Contraente Generale comporta l'assunzione, a carico di questi, dei rischi connessi al tipo di eventi sottesi all'odierna pretesa (maltempo e sciopero dei trasportatori).
L CP 1 esponeva che il D.L., anche a seguito della consultazione degli annali idrologici, aveva ritenuto che gli stessi non potessero essere presi in esame in quanto in linea con gli andamenti pluviometrici della zona verificatisi negli ultimi anni e quindi facilmente prevedibili;
- che la riserva n. 35 era intempestiva, oltre che infondata nel merito, al pari della riserva n. 37;
- che la riserva n. 41, oltre che inammissibile, era infondata nell'an e nel quantum debeatur, in quanto sfornita di prova ed inammissibile perché genericamente proposta, senza riferimento ai certificati di pagamento oggetto di istanza e contabili bancarie anche per somme evidentemente pagate entro i canonici 30 gg previsti ex lege non consente alcuna difesa nel merito della riserva.
L CP 1 contestava le ulteriori riserve, eccependo, in particolare, che, quanto alla decurtazione del 100% dell'importo delle prove sui materiali (€ 2.485.024,71), queste ultime, non obbligatorie, erano a totale carico del CG, ai sensi dell'art.
8-bis n. 6) del contratto nella versione conforme all'art. 167, commi 7 e 8, DPR 207/2010 e dell'art. 15, co. 7, DM n. 145/2000, oltre che dell'art. 15 dell'Allegato NG10 al C.S.A.. Dava atto che le prove c.d. obbligatorie, eseguite dai laboratori certificati, erano poste ex lege a carico dell' CP_1 ed il C.G. era stato remunerato con i prezzi di contratto mediante la specifica previsione e quantificazione di detto onere all'interno del quadro economico dell'appalto, sicchè null'altro era dovuto dall' CP 1 a favore del C.G. a tale titolo, evidenziando che le prove eseguite da laboratori non autorizzati né ufficiali non erano comunque suscettibili di alcun ristoro da parte dell' CP 1 dando atto che le prove c.d. ulteriori non risultano nemmeno richieste dal D.L., eccependo la nullità di clausole che ponessero a carico dell' CP 1 spese non dovute per legge.
Quanto alle avverse doglianze per il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, l' CP_1 evidenziava che era imputabile alla controparte il ritardo nella trasmissione dei report dell'ultimo semestre (maggio - ottobre 2018) e di conclusione delle attività di monitoraggio post operam delle inalveazioni, avvenute rispettivamente in data 15/10/2018, prot. n. 39261 e n. 39362 e in data 16/10/2018 con nota prot. 39263; evidenziava, inoltre, la mancata conclusione delle attività di esproprio poste a carico del C.G. ai sensi dell'art. 9 del C.S.A. A., avvenuta solo nello scorso mese a luglio 2019.
§ 1.1 Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche per mezzo di CT, ha così deciso:
"DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA l' CP 1 al pagamento in favore di [...]
Parte 1
- della somma di € 4.133.072,11, oltre agli interessi come previsti dalla normativa speciale sugli appalti dalla data dei singoli esborsi fino al 2/8/2018 ed agli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dal
2/8/2018 al saldo;
- della somma di € 269.299,91, oltre agli interessi come per legge dal 2/8/2018 al saldo;
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall' CP 1 avverso la [...]
Parte 1 in liquidazione
COMPENSA tra le parti le spese processuali e le spese di c.t.u., queste ultime liquidate con separato decreto"
_ A fondamento della decisione, il primo giudice- esclusa la decadenza di parte attrice
§ 1.2 dall'azione perché il termine decorre solo dalla decisione della committente in ordine alle riserve proposte ha posto le seguenti considerazioni:
-
Con riguardo alla eccezione di decadenza per non essere state le riserve riproposte nello stato finale dei lavori e, quindi, per essere state le stesse rinunciate: "Giova premettere che, in tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 64 del R.D. n. 350/1895, nel prevedere che, se l'appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine fissatogli, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato, si limita a prevedere una presunzione di accettazione del conto che ha natura relativa ed
è quindi superabile con la prova di una positiva volontà dell'appaltatore di non accettare il conto finale (cfr. Cass. civ. n. 12207 del 17/07/2012; Cass. civ. n. 24825 del 24/11/2005).
Nella specie, come osservato dal c.t.u., il CG ha sottoscritto con riserva il registro di contabilità relativo all'ultimo SAL, portante n. 44, contenente il conto finale, esplicitando tutte le riserve oggetto della presente causa ed ha contestualmente firmato senza riserva il documento denominato "Stato finale dei lavori". Orbene, il conto finale a cui si riferisce l'art. 64 del R.D. n. 350/1895, trasfuso nell'art. 174 del D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della L. n. 109/1994), applicabile ratione temporis nel caso in esame, successivamente sostituito dal D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006) e poi dall'art. 14, co. I, lett. e) D.M. n. 49/2018, queste ultime due norme non applicabili ratione temporis nella fattispecie, coincide con l'ultima compilazione del registro di contabilità contestuale all'ultimo SAL, mentre il c.d. stato finale equivale all'ultimo SAL, sicché la mancata conferma delle riserve su tale documento non determina alcuna decadenza del CG dalle pretese creditorie formulate con le riserve. Ad abundantiam, la presunzione relativa di abbandono delle riserve è superata dalla circostanza oggettiva della loro riproposizione nel registro di contabilità sottoscritto contestualmente allo stato finale, condotta da cui si evince inequivocabilmente la volontà dell'appaltatrice di insistere nelle riserve già formulate ed espresse nel corso del rapporto”.»
Affrontando, poi, il merito della controversia, il Collegio di primo grado - dopo aver ricostruito l'appalto ed il suo andamento, alla luce sia delle emergenze documentali, sia della articolata CT espletata (v. pagg. 19/28 della sentenza) – si è espresso come segue.
Quanto alla riserva n. 35- andamento anomalo dei lavori- sottoproduzione:
"Giova a tale riguardo ripercorrere le vicende relative all'appalto:
• 10/10/07 inizio effettivo dei lavori con decorrenza dell'originario termine di 1215 giorni per l'ultimazione dei lavori (al 01/02/2011);
• 22/02/08 trasmissione da parte del CG ad CP 1 della PVT1 (Viadotto Livorno e ER
IA);
• 30/07/08 approvazione della PVT1, con importo lavori rettificato a € 496.438.358,80 e fissazione del termine di ultimazione a 1.170 giorni dalla data di notifica dell'Ordine di Servizio per l'esecuzione delle opere di perizia;
•15/09/08 O.d.S. n. 26 con ordine al CG di dare corso ai lavori della PVT1 fissando il nuovo termine contrattuale al 29/11/2011;
• 02/07/08 sospensione lavori per variante da apportare al tratto terminale compreso tra lo svincolo di Campo AB (escluso) e Parte 1 / Santa Caterina;
• 17/11/08 il CG presenta ad CP 1 gli elaborati della PVT2, che riguarda il nuovo assetto del conferimento a discarica dei materiali di risulta dagli scavi (sito di RI), ed alcuni interventi di adeguamento dello scavo della ER IA, fino alla sua formulazione finale del 30/03/2010;
• 29/04/2010 CP 1 approva la PVT2;
• 29/04-05/05/2010 firma dell'Atto Aggiuntivo n. 1 con il quale vengono affidate le PVT1 e
PVT2
• 06/07/2010 il D.L. consegna i lavori della PVT2, e fissa il nuovo termine di ultimazione al
08/03/2013;
• 26/05/2011 CP 1 richiede la redazione della PVT3 per il superamento delle interferenze con i lavori previsti nel progetto del Ponte sullo Stretto;
• 06/02/2012 il CG redige la PVT4 per le opere in variante da realizzare nella ER IA;
17/04/2012 il CG redige la PVT5 relativa alle modifiche da apportare nello scavo della ER
•
AC;
⚫11/10/2012 il D.L. trasmette la PVT5 ad CP 1
• 13/02/2013 CP 1 ha approvato la PVT3 per l'importo di € 419.682.728,89;
• 02/08/2013 CP 1 approva la PVT5 il per l'importo di € 457.311.716,60
• 27/03/2014 firma del 2° Atto Aggiuntivo per ratifica delle PVT3, PVT4, e PVT5.
• 08/05/2014 CP 1 richiede la redazione della PVT6; 17/07/2014 il CG chiede una proroga al termine di ultimazione di 203 giorni, fissato al
•
31/10/2014;
• 14/10/2016 ultimazione dei lavori.
Orbene, si rileva che, quanto alle circostanze ostative al regolare avanzamento dei lavori antecedenti alla sottoscrizione della PVT2 ed all'Atto aggiuntivo n. 1, il CG ha rinunciato a tutte le pretese fino a quel momento formulate, ad eccezione della riserva n. 1, non oggetto del presente giudizio. Devono essere quindi esaminate soltanto le circostanze insorte dopo la metà del 2010 e gli effetti delle stesse sull'andamento del cantiere, fino all'8/3/2013, data di ultimazione dei lavori (poi prorogata) indicata nella PVT2, così come espressamente riferito nel
II Atto aggiuntivo del 27/03/2014 per ratifica delle PVT3, PVT4, e PVT5 e confermato nell'ultimo aggiornamento della riserva in esame.
Relativamente alle circostanze sottese alle riserve nn. 28 e 31 (sciopero autotrasportatori, condizioni meteo avverse e ritardata concessione dell'apertura dei varchi autostradali), il C.T.U. osserva che si tratta di circostanze emerse a gennaio e febbraio 2012 e poi nel corso dello stesso anno, ma che hanno avuto un impatto modesto sullo svolgimento generale dei lavori: lo sciopero degli autotrasportatori ha avuto un impatto di circa una settimana - dieci giorni ed è stato oggetto di verbale di sospensione dei lavori da parte del D.L. alla fine di gennaio 2012 per cause impreviste ed imprevedibili, pertanto, sempre ai sensi del CSA e del D.M. 145/2000, la stessa sospensione non può dare adito ad alcuna richiesta da parte del CG.
Le condizioni meteorologiche avverse non possono costituire il presupposto per una pretesa risarcitoria da parte dell'appaltatore, trattandosi di un evento imprevisto non imputabile alla stazione appaltante, potendo soltanto giustificare il ritardo nell'esecuzione dei lavori senza l'applicazione di penali. Si rileva peraltro che le avverse condizioni meteorologiche non sono un fatto imprevedibile nell'economia generale di un cantiere, la cui durata era stata inizialmente fissata in circa quattro anni, per opere da realizzare in massima parte all'aperto o in galleria.
Le avverse condizioni meteorologiche avrebbero peraltro colpito la Pt 1 solo nella prima metà di febbraio 2012 e non è sufficiente indicare le giornate di pioggia in un mese per giungere alla valutazione di condizioni di maltempo eccezionalmente avverse, dovendosi verificare se la pioggia abbia realmente impedito i lavori, ovvero se le precipitazioni si siano verificate fuori dell'orario di lavoro, oppure non in quantità tale da dover interrompere le opere all'esterno (le opere in galleria non sono soggette a pregiudizio per pioggia).
I fenomeni atmosferici, così come rappresentati dal CG, non hanno avuto un impatto tale da essere valutati come eccezionali e comunque tali da pregiudicare la produzione del cantiere per un lungo periodo. Quanto alle doglianze relative al presunto ritardo nell'emissione delle autorizzazioni di chiusura degli svincoli, si rileva che due delle circostanze riferite nella riserva n. 28 (il punto "a" ed il punto "c") riguardano chiusure che sarebbero state notevolmente impattanti sul traffico autostradale in pieno periodo estivo (se rilasciate secondo i tempi richiesti Co dal ), quindi anche in contrasto con la previsione del CSA che prescrive al punto 19) dell'art. 8 bis del C.S.A.: "[il CG] è tenuto ad assicurare la percorribilità dell'autostrada o di piste alternative su almeno due corsie per senso di marcia in occasione dell'esodo estivo (dall'ultimo fine settimana di luglio al primo fine settimana di settembre di ogni anno)”. Il punto “b” della riserva n. 28 riguarda invece il ritardo nel rilascio di autorizzazioni, da parte dell' CP_1 all'apertura di varchi e deviazioni del traffico, che avrebbe cagionato un ritardo di circa n. 33 giorni: trattasi, tuttavia, di un elemento secondario rispetto a circostanze di maggiore rilievo per la produzione del cantiere.
Per quanto riguarda l'interruzione dei lavori della paratia OPM5A per l'interferenza della stessa con le opere previste nel progetto del Ponte sullo Stretto, la circostanza è emersa ad aprile del
2011; come rilevato dal C.T.U., tale interruzione parziale delle opere si configura come una sospensione "legittima” dei lavori, rispetto alla quale la norma vigente prevede che l'esecutore dei lavori non possa reclamare alcun danno, ma solo una proroga del termine di ultimazione dei lavori, circostanza verificatasi nella fattispecie.
Come evidenziato dall'ausiliario del Tribunale, gli unici motivi che possono aver provocato un anomalo andamento dei lavori, rectius una modesta "ridotta produzione" del cantiere per fatti non imputabili direttamente al CG, sono quelli relativi all'imprevisto geologico verificatosi negli imbocchi sud e nord della ER IA (tra maggio 2011 e la data “limite” del 08/03/2013 della riserva n. 35) e nel corso dello scavo della ER AC (dall'inizio del 2012 fino all'8/3/2013).
Il periodo di ridotta produzione del cantiere per cause non riconducibili al CG, limitatamente alle richieste di cui alla riserva n. 35, è compreso, quindi, tra maggio 2011 e marzo 2013.
Nondimeno, trattandosi di ridotta produzione causata da c.d. sorprese geologiche, non può ritenersi configurabile l'andamento anomalo dell'appalto per causa imputabile all' CP_1
Non vi è prova, inoltre, che il ritardo nell'approvazione della PVT4, su cui si è espressa anche la
Commissione di collaudo, che, in occasione della visita di cantiere del 26/7/2012, ha dato atto che non risultavano ancora approvate le perizie PVT3 e PVT4, nonostante il tempo trascorso e le raccomandazioni già rese in sede della precedente visita in corso d'opera in data 20/4/2012, abbia cagionato al CG un danno da andamento anomalo dell'appalto.
Si rileva, inoltre, che, in relazione a detti ritardi, l' CP 1 ha dedotto che il 3/2/2013, durante la fase di scavo della galleria dagli imbocchi sud, si è verificato un fornello con conseguente crollo di parte di un vecchio fabbricato. Tale evento, verificatosi successivamente sia alla presentazione della proposta di perizia di variante da parte del C.G. ed approvata dal D.L., che all'adozione delle soluzioni tecniche ivi contenute ed il carattere sperimentale di tali soluzioni hanno imposto al RUP un'attenzione particolare nella valutazione della citata perizia di variante. Da ciò sarebbero scaturiti i tempi (non brevi) di approvazione della PVT4.
Ne consegue il rigetto delle pretese attoree sottese alla riserva n. 35" (pagg. 41/44).
Sulla riserva lettera b) (ritardata emissione del certificato di collaudo) .
La pretesa attorea riguarda anche il riconoscimento del danno per mancata disponibilità della rata di saldo, risultante dal collaudo, il Collegio di primo grado si è così espresso: 66La pretesa attorea riguarda anche il riconoscimento del danno per mancata disponibilità della rata di saldo, risultante dal collaudo finale nella misura di € 4.235.171,05, a titolo di interessi corrispettivi dovuti ex D.Lgs. 231/02 o comunque interessi moratori o subordinatamente interessi legali.
Le parti, dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori del 14/10/2016, con la sottoscrizione del
3° Atto Aggiuntivo del 05/06/2017, avevano pattuito che le attività di collaudo avrebbero potuto essere concluse anche se vi fosse stato ancora in corso il monitoraggio post operam delle inalveazioni (una delle attività che si prevedeva di dover svolge anche dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori, in quanto scaturiva da una specifica richiesta del [...]
'CP 3 unitamente alle opere di ri-naturalizzazione del Campo Base di Santa Trada, i cui lavori sono stati peraltro sospesi dal 17/11/2016 al 27/03/2017).
La conclusione dei monitoraggi sulle inalveazioni non ha quindi contrattualmente incidenza sulla data di emissione del certificato di collaudo. Così come i lavori del campo base di Santa Trada, essendo stati, detti lavori, sospesi per 4 mesi e mezzo, oltre che essere conclusi prima della data di emissione del certificato di collaudo.
Anche per quanto riguarda l'eccezione di CP 1 relativa al mancato completamento delle attività espropriative, come rilevato anche dal c.t.u., si ritiene che le stesse non fossero ostative al rilascio del certificato di collaudo, in quanto, a causa dei tempi necessaria all'espletamento di dette pratiche da parte degli uffici amministrativi competenti, la Commissione di collaudo ha stralciato dalle attività poste a carico del CG le ultime espropriazioni che non potevano essere definite per fatti indipendenti dalla volontà dello stesso CG, senza che sia stato rilevato alcun Co inadempimento a carico del
Si ritiene tuttavia infondata la presente riserva del CG, in mancanza di prova specifica dei maggiori costi sopportati da quest'ultimo a causa del ritardo nella emissione del certificato di collaudo. Ed Co invero, a prescindere dalle attività di collaudo, il era impegnato in cantiere per le attività di monitoraggio delle inalveazioni, di esproprio e di rinaturalizzazione del campo base di Santa Trada, per le quali era contrattualmente impegnato nel 2017 e nel 2018 con personale, attrezzature, servizi amministrativi e quanto altro necessario (spese correnti, affitti, noleggi, utenze) per lo svolgimento di queste attività. Ebbene, il c.t.u. ha riscontrato l'impossibilità di individuare le risorse dedicate alle attività connesse al "ritardato collaudo" rispetto alle altre attività eseguite dal CG, poiché i documenti versati in atti non consentono questa distinzione.
Ne consegue l'infondatezza della riserva per mancanza di prova specifica dei danni subiti dall'attrice a causa del ritardo nella emissione del certificato di collaudo" (pagg. 47/48).
Con riguardo alla riserva n. 22, il Tribunale ha così motivato:
"la riserva n. 22, riguardante il sito di deposito "RI” e le problematiche connesse alla gestione dei siti di deposito, è stata formulata per la prima volta sul registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n. 4 per lavori fino al 31/01/2011. L'iscrizione della riserva 22 è avvenuta subito dopo che il C.G. è venuto a conoscenza della richiesta da parte dell' CP_1 con nota prot. 2221 del 9/12/2010, di individuare siti di deposito del materiale differenti dal "RI", con l'attribuzione in capo al C.G. di ogni onere conseguente alla modifica del sito di deposito RI già individuato. La riserva risulta tempestiva, in quanto formulata sul primo atto utile dell'appalto successivo al verificarsi del fatto che ha determinato la situazione pregiudizievole per il C.G.; la riserva è stata poi confermata in occasione dei successivi S.A.L..
Nel merito, la riserva ha ad oggetto le pretese attoree consequenziali alla indisponibilità del sito di conferimento in discarica del materiale di risulta degli scavi relativi alle opere da realizzare.
A fronte della indisponibilità di alcuni siti di conferimento, l' CP 1 si è attivata, individuando il sito di RI, svolgendo, altresì, le attività preliminari di verifica di fattibilità dello sfruttamento di tale sito Co per la collocazione dei materiali di risulta dagli scavi. L CP 1 invitava, quindi, il ad attivarsi per quanto di sua competenza per ottenere le necessarie autorizzazioni. I contraenti hanno poi sottoscritto (disgiuntamente) l'Atto aggiuntivo del 29/4-5/5/2010, con cui hanno precisato i termini tecnici ed economici del nuovo assetto del conferimento a discarica dei materiali di risulta dagli scavi, fissando i siti (tra cui quello di RI), le distanze da percorrere e i compensi aggiuntivi da riconoscere a causa della maggiore onerosità del conferimento a discarica, in conseguenza delle nuove destinazioni dei materiali.
Nondimeno, il Controparte 3 ha espresso il parere n. 520 del 16/09/2010 contrario all'utilizzazione del sito di RI per il conferimento dei materiali di scavo per cause derivanti non da eventuali inadeguatezze dalla progettazione dell'intervento da parte del CG, ma da una valutazione complessiva dell'impatto generato dalla soluzione proposta. Il citato parere non pregiudicava l'approvazione del progetto, previo svolgimento di un'istruttoria complessa relativa a tutti gli aspetti ambientali, a fronte di un approfondimento progettuale, che per il parere preventivo di cui sopra non era necessaria, ma detta istruttoria presso il CP_3 dell'Ambiente, finalizzata ad ottenere un nuovo decreto VIA per la variante in esame, avrebbe richiesto un tempo almeno pari ad un anno, incompatibile con il cronoprogramma dei lavori. Co Il c.t.u. ha ritenuto, quindi, che la scelta del di servirsi di siti più lontani, ma immediatamente disponibili, sia stata necessaria per poter procedere ai lavori di scavo delle gallerie e a cielo aperto in tutte le zone in cui si richiedeva di conferire a discarica i materiali di risulta dagli scavi, altrimenti il cantiere avrebbe chiuso.
Ritiene, tuttavia, il collegio infondata la riserva.
Risulta per tabulas che il C.G., effettuate le proprie valutazioni, ha sviluppato gli elaborati progettuali del nuovo deposito “RI”, poi inoltrati dall' CP_1 agli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del sito come deposito definitivo.
Nelle more, in data 29/04 - 05/05/2010 le parti sottoscrivevano l'Atto aggiuntivo n. 1, il cui art. 10, con specifico riferimento ai siti di deposito riportava le modalità proposte dal C.G., a seguito di proprie valutazioni e considerazioni, con cui si sarebbero smaltiti i materiali di risulta degli scavi dell'intero lotto, stimati in circa 3.300.000 mc, disponeva che sarebbero rimasti ad esclusivo carico del C.G., fra gli altri, "gli oneri ed i costi per l'individuazione dei siti di deposito indicati e degli ulteriori siti, nel caso dovessero risultare necessari, per il completo conferimento dei materiali di risulta" nonché "la predisposizione, nei tempi necessari per il regolare sviluppo del programma lavori, di tutta la documentazione occorrente per l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per l'acquisizione dei siti indicati, nonché per l'acquisizione all'utilizzo di ogni sito alternativo che dovesse rendersi necessario nel corso dei lavori;
nella documentazione si intende inclusa quella necessaria per la relativa istanza al Controparte_3 sino all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni" e che "Restano esclusivamente a carico dell' CP 1 il rimborso dei costi sopportati dal Contraente Pt 7 per l'acquisizione e/o l'occupazione delle aree nonché l'obbligo a presentare, con la massima sollecitudine, agli Enti competenti la documentazione predisposta dal Contraente
Generale nei casi previsti nel punto b. precedente”. Stabiliva, a fronte dell'attività di smaltimento dei materiali di risulta degli scavi dell'intero lotto, un compenso forfetario ed omnicomprensivo di €
6.590.000,00. Co E' pertanto evidente che la progettazione relativa ai siti di scarico era a carico del , il cui compenso era stato determinato in misura forfettaria e non in proporzione alle spese sostenute per i viaggi in discarica. Si rileva, inoltre, che l'impossibilità di utilizzazione del sito di RI non è imputabile alla stazione appaltante, la quale, in chiave collaborativa e in ossequio alla buona fede nell'esecuzione del contratto, ha individuato tale sito ai fini del conferimento dei materiali di risulta degli scavi, senza assumere al riguardo alcun obbligo aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal contratto e dagli atti aggiuntivi sottoscritti dalle parti.
Ad abundantiam, come rilevato dal c.t.u., l'attrice non fornito idonea prova della sua pretesa creditoria.
Relativamente al quantum debeatur, emerge dagli atti la richiesta dell'appaltatrice fondata sul documento contabile "Stato Finale" emesso dal CG in favore del in cui si riporta CP 7 "
un totale per le prestazioni di trasporto a deposito e rimodellamento a verde, con una serie di voci di sommario (non di dettaglio) riguardanti i trasferimenti di materiali da depositi p1, p2, p3, ecc. fino al deposito NG (previsto nell'Atto Aggiuntivo n. 1 e che non risulta abbia subito modificazioni rispetto a tale previsione) e sovrapprezzi per il trasporto al deposito AN CO.
Nondimeno, il c.t.u. non ha rinvenuto i documenti necessari per procedere ad una verifica autonoma, oggettiva e di dettaglio degli effettivi quantitativi conferiti a ciascun sito di discarica e i conseguenti chilometraggi percorsi in occasione di ciascun viaggio al fine del calcolo degli effettivi maggiori oneri derivanti dal trasferimento "fuori lotto" (o in altri siti a distanza pari a circa 20 km dai lavori) dei materiali di risulta dagli scavi, rispetto alle precedenti previsioni dell'Atto aggiuntivo n. 1, che prevedevano il trasferimento di circa 1.000.000 mc di materiale nel sito di RI (molto prossimo ai lavori, circa 1,6 km), poi rivelatosi non utilizzabile secondo le tempistiche del cantiere. Co Il ha prodotto copiosa documentazione afferente ai pagamenti eseguiti in favore del CP 7
[...] e sulla seconda perizia di variante, ma non ha prodotto i documenti utili ai fini della verifica della congruità della somma richiesta.
I documenti versati in atti si riferiscono al totale delle prestazioni che sarebbero state effettuate, ma non consentono di verificare l'origine di ciascuna prestazione, sotto il profilo quantitativo (volumi di materiale trasferito, distanze percorse) e qualitativo della prestazione asseritamente erogata (doppio scarico e carico del materiale presso le piattaforme "temporanee").
CP 7I vari contratti di affidamento del CG in favore del non consentono di stabilire quali dei prezzi in essi indicati siano riferibili a prestazioni comprese nel progetto originario e/o nella perizia di variante n. 2 e quali, invece, si riferiscano ai maggiori oneri derivanti dalla necessità di trasferire i materiali di risulta in un luogo più distante rispetto al sito di RI.
Ebbene, come evidenziato dal c.t.u., i documenti prodotti non consentono una dettagliata analisi delle Co somme richieste dal a fronte dei (soli) maggiori oneri che avrebbe sostenuto, dovendosi Co distinguere i maggiori costi sostenuti rispetto a quelli che lo stesso avrebbe dovuto sopportare alla luce del progetto originario e dell'Atto Aggiuntivo n. 1." (pagg. 28/31).
Prosegue il Collegio con riguardo alla riserva n. 24:
"... è stata iscritta per la prima volta in occasione dell'emissione del verbale di sospensione parziale dei lavori del 9/5/2011 e successivamente, alla prima occasione utile, è stata richiamata e confermata sul registro di contabilità afferente al SAL n. 5 per lavori fino al 5/5/2011, sottoscritto con riserva il
27/5/2011. La riserva è stata, quindi, iscritta ed esplicitata non appena si sono manifestate le cause che hanno determinato situazioni pregiudizievoli, nonché l'insorgenza di maggiori oneri di carattere economico. La riserva è poi stata ribadita in calce al verbale di ripresa dei lavori ed è stata richiamata e confermata nei successivi atti contabili, pertanto è tempestiva.
Nel merito, si rileva che, in sede di progetto definitivo, sono stati effettuati n. 4 sondaggi lungo il tracciato della galleria IA e in base ai risultati di detti sondaggi sono stati determinati i profili geologici e le sezioni tipologiche di scavo e consolidamento, rapportate alle caratteristiche dei terreni che si ipotizzava esistenti in loco.
Le sezioni tipo A1 e A2 si riferivano agli avanzamenti nei terreni sabbiosi e ghiaiosi, con tipologia di scavi secondo una previsione "leggera" (sezione tipo A1) ed una più "pesante" (sezione tipo A2). La sezione tipo A2 era stata prevista per il tratto sottostante l'abitato, unitamente ad un infittimento delle sezioni per il controllo tensio-deformativo del cavo, essendo richiesta a tale riguardo la costante osservazione del complesso degli edifici ricadenti nell'area di influenza della galleria. Le sezioni tipo
B1 e B2, invece, si riferivano agli avanzamenti nelle rocce granitiche. Nella variante al progetto definitivo proposta in gara dal CG (2004) rimanevano valide le previsioni del progetto posto a base di gara relativamente alla geologia, alla caratterizzazione geomeccanica e geotecnica e alla progettazione delle opere d'imbocco, non essendo peraltro consentito, in fase di partecipazione alla gara, ai partecipanti di effettuare indagini aggiuntive.
Per la parte innaturale della galleria si passava all'adozione del metodo A.DE.CO. R-S, con Co l'introduzione di nuove sezioni che sostituivano le A1, A2, B1 e B2 di Le nuove sezioni tipologiche venivano rappresentate dalle sigle B0, B1, B2, C2, C1 e Clbis. In particolare, la sezione
Clbis, particolarmente indicata nei terreni “a fronte instabile” da applicarsi a partire dagli imbocchi
RC, sotto il centro abitato esistente, nei tratti in sottoattraversamento a basse e medie coperture, eventualmente in presenza di falda idrica libera. La scelta di questa sezione così "pesante" era stata dettata dalla necessità di assicurare le condizioni di stabilità del cavo e del fronte in presenza di basse coperture, con sufficienti margini di sicurezza.
Dopo lo scambio di una fitta corrispondenza, nel corso della quale il CG presentava un progetto di variante planimetrica della canna sud per by-passare l'abitato di IA, si è giunti alla determinazione, sentiti anche i progettisti dell' CP 1 che avevano confermato la fattibilità del progetto definitivo a fronte di un modesto abbassamento della livelletta, di modificare il solo tracciato altimetrico della
ER IA per evitare di incorrere in una nuova procedura di approvazione del progetto e per aumentare la "copertura” della galleria nella misura massima possibile (spessore di terreno tra la quota più alta dello scavo e il piano di campagna sulla sua verticale), sebbene questo abbassamento non potesse raggiungere una quota troppo depressa a causa dell'interferenza con le previste opere di allaccio (svincoli sotterranei) del progetto delle opere relative al Ponte sullo Stretto. Co L CP 1 quindi, con nota del 27/06/2006, invitava il a consegnare il progetto esecutivo della galleria IA in sola variante altimetrica rispetto al definitivo offerto”: il progetto esecutivo è stato redatto (e firmato) dal CG secondo le indicazioni di CP 1 che l'ha approvato. Nel progetto esecutivo del CG (2006) il nuovo tracciato (altimetrico) proposto presenta un numero ridotto di criticità interferenti;
le maggiori coperture tra piano calotta e piano fondazioni, rispetto alle previsioni del PD, variano tra 12 m circa fino ad un massimo di circa 25 m e per l'attraversamento del centro abitato IA, inoltre, nel progetto esecutivo (PE) sono state previste sezioni tipo ad hoc, al fine di garantire la stabilità degli scavi e ridurre al minimo i cedimenti in superficie.
La ricostruzione del modello geologico di cui al PE redatto dal CG si è basata sulla documentazione geologica del progetto definitivo (PD), sulle attività di rilevamento geologicostrutturale di dettaglio in scala da 1:1000 a 1:5000 effettuate nel 2005 ed integrate nel 2006, su una campagna di indagini geognostiche realizzate nel 2005 e su una campagna di indagini geognostiche realizzate nel 2006 nell'ambito della progettazione esecutiva della già citata prima variante planimetrica del tracciato, non accolta da CP_1
Nel PE di sola "variante altimetrica" sono stati eseguiti due ulteriori sondaggi geognostici (SG11bis
e SG12bis), una prova in foro di discesa, due prove pressiometriche, prove SPT e il prelievo di sei campioni di terreno, in seguito sottoposto a prove di laboratorio geotecnico, oltre alle indagini geognostiche realizzate nell'ambito del PE di "variante planimetrica", poi abbandonata, consistite in sette sondaggi meccanici a carotaggio continuo (S3, S4, S5, S6, S7, S8 e SVAR1), tre stese di sismica a rifrazione (SRI, SR2 e SR3), una prova cross-hole, una prova down-hole, una serie di prove SPT, una serie di prove pressiometriche e prelievo di una serie di campioni di terreno sottoposto in seguito a prove di laboratorio. Il progetto esecutivo conteneva poi l'analisi delle interferenze tra lo scavo delle gallerie e i fabbricati preesistenti. I lavori degli imbocchi sud sono iniziati nel 2009, le attività di scavo sono rimasti sospesi per circa un anno per la necessità di redazione ed approvazione della PVT2 (perizia di variante n. 2), il cui modello geologico ha confermato quanto previsto dal C.G. con il progetto esecutivo. A seguito dell'approvazione della PVT2 nel 2011 gli scavi sono ripresi, dopo circa un anno di sospensione, sia Pa da imbocchi sia da imbocchi RC.
Dopo un modesto sviluppo degli scavi, si sono verificati dissesti sugli imbocchi sud a far tempo da aprile 2011 durante l'attraversamento dell'abitato di IA, che poi hanno portato alla sospensione dei lavori decretata dal D.L. all'inizio di maggio 2011. Con la redazione della PVT4 il C.G. ha rappresentato un nuovo modello geologico-geomeccanico della galleria IA, diverso da quello individuato nel PD e nel PE. In particolare, le indagini geoelettriche e i sondaggi successivi hanno rilevato, nel sottosuolo dell'abitato, un ammasso di difficile caratterizzazione rispetto al modello di
PE, a causa della presenza al suo interno di dislocazioni tettoniche e neotettoniche con disposizione poco prevedibile nello spazio. La differenza di quota del rinvenimento del tetto dei Trubi in due sondaggi praticamente vicini, ubicati in corrispondenza della canna nord e della canna sud, ha indotto il C.G. a ritenere che la stessa sia da attribuire ad una faglia che corre parallelamente all'asse delle gallerie.
L CP 1 ha allegato la relazione istruttoria sulla perizia di variante n. 4 redatta il 22/02/2013 dall'ufficio tecnico di CP_1 (geol. Persona 1 in cui sulle vicende della Galleria Piale sono riassunte le previsioni del progetto definitivo, le previsioni del progetto esecutivo e le posizioni espresse dal CG, dal D.L. e dall' CP 1 e sono state riportate anche numerose informazioni tecniche sulla materia del contendere. Nella relazione si riferisce che in corso d'opera sono state riscontrate sostanziali differenze con quanto previsto in progetto esecutivo.
Il PD e il PE prevedevano lo scavo della galleria all'interno di una formazione rocciosa più o meno alterata e fratturata (plutoniti alterate di basamento), ma all'atto dello scavo sono stati rinvenuti blocchi e clasti di origine granitoide, anche di grandi dimensioni (2-3 mc), distribuiti irregolarmente all'interno di una matrice sabbiosa scarsamente cementata, con frequenti variazioni della loro distribuzione anche all'interno del singolo campo di scavo. In luogo delle sezioni di scavo tipo B0, sono state, quindi, adottate sezioni di scavo tipo B2.
Orbene, con la sottoscrizione del II Atto aggiuntivo il CG e l' CP 1 hanno affrontato anche la questione dei danneggiamenti provocati sui manufatti dell'abitato di IA nel corso dei lavori di sotto-attraversamento della galleria. In particolare, l'art. 9 del suddetto atto dispone: "Resta totalmente a carico del Contraente Generale il risarcimento dei danni cagionati ai fabbricati del
Borgo IA, relativi e conseguenti alle attività di scavo della sottostante galleria IA, per le quali, in sede di progetto esecutivo, era stata ipotizzata, in via preventiva, una classe di danno effettivamente riscontrata in sede di operazioni di scavo della galleria, nonché il rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti ai danni medesimi, mentre il Contraente Generale, per consentire il regolare avanzamento dei lavori, si fa carico, fermo restando le richieste dirette e quelle consequenziali richiamate nella riserva n. 24 (ventiquattro), di provvedere direttamente al risarcimento dei danni cagionati ai fabbricati del Borgo IA, sotto attraversato nel corso dello scavo condotto dagli imbocchi sud, verificatisi dall'inizio dell'attività di scavo fino all'avvio della realizzazione del "guscio protettivo", nonché il rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti ai danni medesimi. Resta a carico di CP 1 il rimborso al Contraente Generale dei danni, di seguito indicati, verificatisi ai fabbricati del Borgo IA, attraversato nel corso dello scavo della ER:
a) i danni conseguenti alle attività eseguite dall'imbocco nord della ER IA, per i quali, in sede di progetto esecutivo, non era stata ipotizzata, in via preventiva, una classe di danno a seguito delle operazioni di scavo, secondo quanto riportato negli elaborati tecnico/estimativi allegati al citato Atto aggiuntivo, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché il rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti ai danni medesimi;
b) i danni conseguenti alle attività svolte dall'imbocco sud della ER IA non presenti nel progetto esecutivo, nonché quelli cagionati ai fabbricati già previsti nel progetto esecutivo, attraversati nel corso dello scavo successivamente all'inizio della realizzazione del "guscio protettivo", per i quali si sia riscontrata una classe di danno superiore rispetto a quella inizialmente prevista, riconoscendo l'importo differenziale rispetto a quanto preventivato, nonché il rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti ai danni medesimi.
Nel 2007 1' CP 1 e il CG pervenivano alla determinazione di un progetto esecutivo "condiviso" e sottoscritto da entrambe le parti, senza variante planimetrica, ma con la sola variante altimetrica. Il
CG, quando fu presa la decisione di procedere solo ad una variante altimetrica, con abbassamento della livelletta, peraltro limitato dall'interferenza con le future rampe di accesso al "Ponte sullo
Stretto", ha svolto in fase di progetto esecutivo una serie di indagini geologiche integrative, al precipuo scopo di approfondire la conoscenza delle caratteristiche geo-meccaniche dei terreni sottoposti ad attraversamenti e delle caratteristiche dei fabbricati soprastanti il tracciato della galleria.
In quella sede furono stimati i danni (certamente non trascurabili) che si sarebbero potuti provocare alle abitazioni ed ai manufatti soprastanti, attraverso un criterio tecnicamente riconosciuto come valido ed attendibile. Sia in sede di redazione del progetto esecutivo, sia in sede di redazione della Co PVT2 il ha potuto sviluppare il progetto delle sezioni di scavo dall'imbocco Sud lato RC, avendo ben chiara la situazione delle preesistenze nell'abitato di IA, del modesto spessore di ricopertura dello scavo, delle caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso da scavare e di quello sovrastante, giungendo a determinare una serie di sezioni particolarmente rinforzate e consolidate, il cui scopo era proprio quello di evitare deformazioni e cedimenti in galleria e di salvaguardare i manufatti esistenti sopra il tracciato dello scavo. Si pervenne, quindi, alle sezioni di scavo Clbis e ClbisIA, che avevano questo scopo specifico, unitamente alla modellazione del comportamento dei manufatti soprastanti e della classificazione del livello di rischio al quale gli stessi erano assoggettati (livello 2 lesioni fino a 0,5 cm, livello 3 lesioni fino a 1,5 cm).
Come osservato dal c.t.u., il quadro dei possibili danni ai manufatti esistenti riportato nel progetto esecutivo era di non trascurabile gravità, che, sebbene si sia esteso e si sia aggravato in corso d'opera, era comunque un fatto noto ancor prima di iniziare i lavori, le cui conseguenze sarebbero comunque ricadute in capo al CG, come confermato dal II Atto aggiuntivo.
La criticità dell'attraversamento dell'abitato di IA era nota al CG già in sede di progetto esecutivo, tanto che lo stesso aveva proposto una variante planimetrica del tracciato per evitare "rischi” nel corso del detto sotto-attraversamento, stante la notevole quantità di manufatti e il modesto livello di ricopertura dello scavo in galleria.
Nel momento in cui è stato deciso, nel corso della redazione del progetto esecutivo, di procedere con la sola variante altimetrica, con la limitazione di abbassamento determinata dall'interferenza con le rampe di approccio al “Ponte sullo Stretto", sarebbe stata prudenziale la scelta del progettista ed in generale del CG di non limitare le indagini geologiche suppletive a soli sondaggi tradizionali (n. 2 sondaggi geognostici, una prova in foro down-hole, n. 2 prove pressiometriche, prove SPT e prelievo di 6 campioni di terreno), ma di estendere gli accertamenti ai terreni e alle aree da attraversare con tutti i mezzi possibili, anche (ad esempio) con indagini geoelettriche, così come fatto nella metà del
2011. Ciò avrebbe consentito di acquisire maggiori informazioni e conoscenze sui terreni, che avrebbero forse consentito di gestire meglio la fase di scavo e le conseguenze sui manufatti esistenti, riducendone gli effetti. Si ritiene pertanto che, come ribadito dal II Atto aggiuntivo, con l'approvazione del progetto esecutivo il CG ha assunto la responsabilità tecnica delle conseguenze degli scavi della ER IA, in particolare per quanto riguarda gli effetti dell'attraversamento dei manufatti esistenti nell'abitato di IA. La porzione di riserva relativa alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti a seguito dei dissesti verificatisi sui manufatti esistenti nell'abitato di IA è quindi infondata per la parte relativa ai danni verificatisi prima dell'adozione del "guscio protettivo", come stabilito in dettaglio nel II Atto aggiuntivo, mentre i danni successivi a detta adozione sono stati sopportati principalmente dall' CP_1
Per quanto riguarda le tecnologie e le sezioni di scavo adottate, le attività di costruzione della galleria hanno generato conseguenze solo sui manufatti esistenti e non sullo scavo stesso, che non ha subito deformazioni, rilevanti rilasci di materiale, crolli, o altro. Ai fini della sicurezza dello scavo, quindi, il progetto dello scavo della galleria in se stessa, si è rivelato efficace.
La necessità di adottare la tecnica del “guscio protettivo" prima del jet-grouting è emersa in corso d'opera, dopo una serie di verifiche e prove che hanno consentito, solo in quel momento, di apprezzare il possibile impatto generato dal jet-grouting sui manufatti esistenti, stante la moltitudine di elementi, che sovrapposti tra loro, hanno portato al dissesto di numerosi manufatti soprastanti in tracciato della galleria IA.
E ciò al pari di una “sorpresa geologica", come quella riconosciuta dall' CP 1 nel caso delle difficoltà
- e maggiori onerosità - riscontrate nel corso degli scavi dagli imbocchi nord lato SA della stessa
ER IA.
Conformemente all'opinione espressa dal c.t.u., la riserva del CG è parzialmente fondata, limitatamente alla parte relativa alla richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per la realizzazione del "guscio protettivo" ante jet-grouting. Per quanto riguarda i costi di realizzazione del "guscio protettivo", il CG ha prodotto il computo metrico estimativo degli interventi eseguiti in sotterraneo propedeutici al jet-grouting presentato con la PVT4 ad CP 1 e da quest'ultima non approvato (poiché questi oneri furono ritenuti a carico totale del CG). Sui documenti prodotti dal CG a giustificazione delle spese sostenute per il “guscio protettivo” si rileva quanto segue:
•dal computo metrico estimativo (di previsione) della PVT4 emerge un totale di lavori di cui al
NP145 pari a 7.533+3.615 = 11.148 ml;
• il prezzo unitario indicato è pari a €/m 141,06 (al netto di spese generali, percentuale del CG, maggiorazione contrattuale, ecc.). il prezzo unitario sopra riportato deriva dalla descrizione del CG.
Conformemente alle conclusioni del c.t.u., si ritiene, quindi, riconoscibile in favore del CG il ristoro dei maggiori costi sostenuti per la realizzazione del "guscio protettivo", ai sensi dell'art.
7-quater, comma 3, del C.S.A., secondo cui: “saranno invece riconosciuti gli eventuali maggiori costi, anche progettuali, nonché gli eventuali maggiori tempi conseguenti all'adozione di varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge".
La stima dell'importo per la riserva n. 24 da parte del c.t.u. si fonda sul nuovo prezzo contrattuale
NP145 e sulle quantità “a consuntivo" riconosciute al CP_7 (lievemente inferiori a quelle previste nel computo metrico estimativo di previsione nella PVT4).
A detto importo devono essere aggiunte le percentuali contrattuali per oneri della sicurezza, direzione lavori, progettazione ed incremento dei prezzi, quest'ultimo conformemente all'art. 4 dell'Atto aggiuntivo n. 1, calcolate secondo le percentuali deducibili dal quadro economico dell'Atto aggiuntivo n. 1, pagine 14 e 15, in quanto tutti i prezzi contrattuali conseguenti a detto Atto sono assoggettati a questi incrementi:
➤ oneri della sicurezza: € 20.259.617,15, pari al 7,269% di € 278.705.081,35;
➤ direzione lavori € 8.301.247,18, pari al 2,77% di € 298.964.698,50
➤ progettazione 1.636.600,20 rispetto ad € 298.964.698,50
➤ maggiorazione da contratto (art. 4 comma 1 Atto Agg. n. 1) 32,658%
Ciò premesso, il valore economico contrattuale dell'opera eseguita si calcola come segue:
.• esecuzione di canne metalliche valvolate a manchettes in sotterraneo per "guscio protettivo":
➤ 8.010 ml x 141,06 €/ml = € 1.129.890,60
➤ Incremento oneri della sicurezza 7,269%: 7,269% sommano € 1.212.022,35
➤ direzione lavori 2,77%: € 33.573,02
➤ progettazione 0,547%: € 6.629,76
➤ incremento prezzi contrattuale 32,658%: € 395.822,26
Totale riserva n. 24 € 1.648.047,39" (pagg. 31/38).
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Con riguardo alla riserva n. 25, il Collegio di primo grado formulava le seguenti argomentazioni:
"La riserva n. 25, afferente alla sospensione dei lavori per interferenza delle opere del Ponte sullo
Stretto di Messina con l'autostrada A3, è stata iscritta in calce all'ultimo Registro di Contabilità.
Si rileva al riguardo che, con nota del 23/08/10, il CG ha trasmesso all' CP 1 il resoconto dell'esame del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina con le opere appaltate del
Macrolotto 6, tra cui l'esame delle interferenze tra le opere dei due progetti, comprese quelle con la paratia di pali tirantata in carreggiata nord intorno al km 431+100.
Non vi è prova che prima della stipulazione del contratto il CG potesse verificare le suddette interferenze tra le opere dei due progetti, emergendo dagli atti che tale circostanza è intervenuta solo ad agosto del 2010.
In particolare, con nota del 19/11/10 il CG scriveva all' CP 1 per confermare l'esistenza delle interferenze già comunicate con la precedente nota del 23/08/2010, concludendo che, in caso di mancanza di riscontro specifico da parte dell' CP 1 avrebbe proceduto secondo quanto contemplato dalla perizia di variante. Co "In data 22/03/2011 e 04/04/2011 si svolgevano due riunioni tra CP 1 e la Società Eurolink
(C.G. per i lavori del Ponte sullo Stretto), in cui era esaminata nel dettaglio l'interferenza delle rampe di accesso al Ponte con la paratia OPM5A, che impediva la realizzazione della rampa.
Dalla nota dell' CP 1 del 21/04/2011, emergeva la necessità di superare l'interferenza attraverso la realizzazione di un'opera che rispettasse entrambi i progetti.
Il 07/04/2011 il D.L. emetteva l'O.d.S. n. 134, con cui riferiva che erano in corso i lavori relativi ai pali della paratia OPM5A, il CG con nota del 05/04/2011 comunicava che l'opera sarebbe stata realizzata secondo le previsioni del progetto esecutivo approvato, ma il responsabile del procedimento contestava l'esecuzione dei lavori in assenza della consegna ed approvazione del progetto esecutivo di dettaglio come previsto dalla procedura contrattuale. Il D.L., come da prescrizione del RUP di CP 1 ordinava di sospendere i lavori fino all'approvazione del progetto di dettaglio. Co L'8/4/2011 il trasmetteva il progetto esecutivo di dettaglio della paratia OPM5A ed il
13/04/2011, considerato che il progetto esecutivo di dettaglio della paratia era corrispondente al Co progetto esecutivo approvato della paratia stessa, il comunicava ad CP 1 l'intenzione di riprendere i lavori il 14/04/2011.
In data 21/04/2011 CP 1 comunicava al CG che il progetto esecutivo di dettaglio non poteva essere approvato perché non teneva conto dell'interferenza tra la paratia OPM5A e la futura rampa del Ponte sullo Stretto di Messina e, con nota del 27/05/2011, 1' CP 1 ha ordinato al C.G. la predisposizione di apposita perizia di variante PVT3 da inquadrarsi nell'ambito dell'art. 10 quater, comma 4, del C.S.A., precisando che i maggiori oneri diretti ed indiretti sarebbero stati posti a carico della società Parte_9
Con l'O.d.S. n. 181 del 14.07.2011 il D.L. ordinava al C.G. di dare corso all'esecuzione degli interventi de quibus secondo gli elaborati progettuali approvati ed allegati all'Ordine di Servizio.
Il 9/8/2011 il CG consegnava gli elaborati della terza perizia di variante, tra cui quelli della paratia di pali OPM5A e sulla viabilità locale denominata Per 2 per le cui opere il progetto di variante prevedeva un aumento di spesa di circa € 1.871.000,00, dovuto esclusivamente all'aumento dello sviluppo della paratia, alla maggiore altezza e, conseguentemente, al maggior numero di tiranti ed alla maggior quantità degli interventi di completamento e finitura.
Nella relazione tecnica illustrativa, della PVT3, il CG evidenziava che i maggiori importi dovuti ai lavori (a corpo ed a misura), agli oneri di sicurezza, alle spettanze tecniche (progettazione e
Direzione Lavori), al riconoscimento del coefficiente di incremento erano pari al 32,658%, per complessivi € 4.116.270.00 circa, indicando i maggiori oneri diretti ed indiretti che l' CP_1 intendeva porre a carico della Parte 10
L'appaltatrice esponeva che l'incidenza del 12% per spese generali ed oneri a suo carico doveva essere ripartita per un terzo sui costi fissi e due terzi su quelli dipendenti dal tempo, pertanto la percentuale produttiva di oneri per la protrazione era pari all'8%, sicché, applicando tale aliquota all'importo contrattuale dei lavori, depurato di utile e spese generali d'impresa, rapportandolo ai
287 giorni di protrazione rispetto ai 976 giorni originariamente previsti, l'importo complessivo per maggiori oneri indiretti del C.G. era pari ad € 8.000.000,00.
Con l'O.d.S. n. 211 del 15/09/2011, i lavori lungo la tratta oggetto di perizia venivano ripresi.
Il CG ha versato in atti il contratto sottoscritto con la ditta RI OT in data 17/11/2010 e la successiva integrazione del 22/09/2011, quest'ultima relativa ad un verbale di accordo e concordamento di nuovi prezzi, in cui dava atto che la stessa ditta rinunciava alla riserva n. 4, a fronte della sottoscrizione di detto accordo, in cui erano fissati i nuovi prezzi relativi ad attività di perforazione di pali e paratie.
Tanto esposto, sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. circa l'infondatezza della riserva. Ed invero, l'O.d.S. n. 134 del D.L. di sospensione dei lavori è legittimo, perché interrompeva l'esecuzione dei lavori per i quali il CG non aveva presentato il progetto esecutivo di dettaglio, come previsto dal contratto. Co Si rileva, inoltre, che lo stesso relativamente alla paratia OPM5A, aveva segnalato all' CP 1 l'interferenza della suddetta paratia con le opere del progetto del Ponte sullo Stretto ed aveva partecipato alle riunioni con l' CP 1 e la società Ponte sullo Stretto il 22/03/2011 e il
4/4/2011, giorni immediatamente antecedenti al 5/4/2011, data di avvio dei lavori della paratia
OPM5A, per addivenire ad una soluzione condivisa per il superamento delle interferenze.
L'inizio dei lavori della paratia OPM5A da parte del CG proprio il 05/04/2011, peraltro senza rispettare la procedura di redazione e la successiva approvazione, da parte dell' CP_1 del progetto esecutivo di dettaglio, si configura pertanto come un'azione inidonea a fondare una legittima rivendicazione. Inoltre, posto che la sospensione dei lavori del 07/04/2011 è legittima, la successiva richiesta di redazione della perizia di variante n. 3 è sussumibile negli articoli 10, comma 4 del CSA e 10 del D.M. 145/2000, vigente ratione temporis.
La presente riserva si configura pertanto come una duplicazione della riserva n. 35, con l'ulteriore osservazione che i maggiori oneri che il CG avrebbe sostenuto nei confronti dell'Impresa RI OT non sono stati adeguatamente documentati" (pagg. 38/40).
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Con riguardo alla riserva n. 43, il Tribunale ha osservato quanto segue:
6 ... è stata iscritta al SAL n. 20 per lavori al 20/1/2013 ed è stata confermata fino al 66
Co conto finale. Nondimeno, trattasi di riserva che richiama i maggiori costi sopportati dal nei rapporti con le imprese affidatarie per lavori afferenti agli eventi relativi alle opere da realizzarsi in relazione alla ER IA ed alla ER AC ed all'interferenza con il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Trattasi, quindi, di circostanze intervenute nel periodo 2011-2012, pertanto l'iscrizione della riserva in occasione del SAL n. 20 è tardiva.
Non varrebbe in contrario osservare che l'impossibilità per il giudice di predicare un diverso profilo di intempestività della riserva rispetto a quello fatto valere dalla parte interessata.
Si rileva al riguardo che, in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d'inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo, l'Amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la P.A., attiene a diritti patrimoniali disponibili (cfr. Cass. civ. n. 1637 del 26/01/2006).
L'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto (cfr. Cass. civ. n. 27451 del
20/09/2022).
Nella specie, l' CP_1 ha eccepito la inammissibilità per la tardività di tutte le riserve formulate dall'attrice, quindi il collegio ha il potere-dovere di verificare la tempestività di tutte le riserve.
Ad abundantiam, la riserva è infondata, essendo stata formulata per i maggiori oneri sostenuti a fronte di "premi di acceleramento" in favore delle imprese subappaltatrici. Ed invero, premesso che il CG era responsabile della programmazione dell'opera, non vi è prova delle ragioni che hanno reso necessari i suddetti premi, né delle ragioni specifiche del cantiere che li hanno resi necessari" (pagg. 45/46).
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Sulla Riserva "A": prove sui materiali - rapporto di non conformità n. 2549 del 16/12/2016, il
Collegio di primo grado si è così espresso:
"L'art. 6 dell'Atto di sottomissione sottoscritto a febbraio 2007, richiamato dall'Atto aggiuntivo sottoscritto ad aprile/maggio 2010, prevede, in deroga ai punti 6 e 10 dell'art.
8-bis del CSA, che
“tutte le prove obbligatorie previste dalla normativa vigente nonché le ulteriori prove ed analisi, ancorché non previste dal CSA ma ritenute tecnicamente necessarie, quindi a tal uopo motivate, dalla D.L., dall'organo di Collaudo, dall'Alta Sorveglianza" davano origine ad un compenso in favore del Contraente Generale come previsto dagli artt.
6.4 e 6.5 dell'Atto di sottomissione, da quantificare nel corso dei lavori in funzione del numero di prove effettivamente svolte mediante i nuovi prezzi indicati nell'Atto.
Questa previsione è stata confermata nelle successive perizie di variante approvate anche dall' CP 1 fino alla PVT6 del 15/9/2016, recepita con il III Atto Aggiuntivo del 5/6/2017, in cui l'importo per queste prove è previsto in misura pari a complessivi € 7.407.894,66.
Dalla lettera dell' CP_1 del 05/10/2017 non risultano contestazioni sulla concreta esecuzione di dette prove, né che esse siano derivate da attività gestite direttamente dal D.L., essendo contestato soltanto che dette prove siano suscettibili di riconoscimento contabile in quanto eseguite in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla normativa, peraltro presso un laboratorio
(di cantiere) non certificato.
Orbene, la detrazione contabile apportata dall' CP_1 non è conforme alle previsioni contrattuali, pertanto la riserva del CG è fondata. Si richiama all'uopo il parere espresso dal D.L., secondo cui
è legittimo "... riconoscere al C.G. l'importo derivante dalla applicazione dei prezzi unitari, decurtati dell'onere dello stesso CG pari al 6%, al numero di prove effettivamente eseguite e, pertanto, € 2.344.362,93".
A tale riguardo non è, tuttavia, condivisibile quanto rilevato dal C.T.U. in ordine alla detrazione del 6% per oneri a carico del CG, come risultava dal parere del D.L., ma si ritiene che la riserva del CG sia integralmente fondata per l'importo richiesto di € 2.485.024,72, dovendosi considerare integralmente i costi sopportati dall'appaltatrice per le prove dei materiali.
L'attività del CG di cui alla riserva “A” è documentalmente provata attraverso la redazione di tutti i S.A.L. fino al n. 41, che attestano l'esecuzione delle prove nel laboratorio di cantiere, nonché dagli allegati alla lettera dell' CP_1 del 5/10/2017, in cui si evidenziano i dettagli delle prove del laboratorio di cantiere oggetto di detrazione dalla contabilità e da cui emerge che le stesse siano derivate da richieste del D.L., come previsto dall'art. 6 dell'Atto di sottomissione, che siano state utili alla verifica “speditiva” sulla qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere (rilevati e calcestruzzi) come riferito dal nuovo D.L. ed anche dal RUP stesso di CP_1 e che pertanto, fino al momento dell'applicazione della detrazione contabile da parte di CP 1 tutte le attività erano state svolte e contabilizzate in conformità agli atti contrattuali ed agli atti aggiuntivi ad essi conseguenti” (pagg. 46/47).
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Sulle somme riconosciute per quota capitale, il Tribunale ha poi riconosciuto gli accessori con questa motivazione:
""""Sulle somme di cui alle riserve n. 24 e A decorrono gli interessi come previsti dalla normativa speciale sugli appalti dalla data dei singoli esborsi fino alla notificazione dell'atto di citazione e gli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Si rileva al riguardo che, con il D.Lgs. 9/11/2012, n. 192, l'ambito applicativo della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» di cui al D.Lgs. n. 9/10/2002, n. 231, è stato ampliato sino a ricomprendere anche gli appalti dei lavori disciplinati dal codice dei contratti pubblici ex D.Lgs. n. 163/2006, quindi il sistema generale dei pagamenti e gli interessi da ritardato pagamento previsti dal codice stesso e dal relativo regolamento di attuazione, con conseguente superamento della regolamentazione degli interessi per ritardato pagamento ivi contemplata, in quanto meno favorevoli al creditore.
Tale estensione, più in particolare, è stata disposta con l'art. 24, co. I, della legge 30/10/2014, n. 161, norma di interpretazione autentica dell'art. 2, co. I, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002, come sostituito dal
D.Lgs. n. 192/2012, preceduta dalla circolare interpretativa del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture del 23/1/2013, n. 1293, contenente alcune essenziali linee interpretative operative in merito al raccordo fra la normativa codicistica - regolamentare e la
-
disciplina ex D.Lgs. n. 231/2002, s.m.i..
La nuova regolamentazione, anche relativamente agli appalti di lavori, si applica, tuttavia, ai contratti stipulati a far tempo dal 1°/1/2013, giusta il disposto dell'art. 3, co. I, D.Lgs. n. 192/2012, pertanto non rileva nella fattispecie in esame.
Sugli importi di cui alla riserva n. 41 decorrono, invece, gli interessi come per legge dalla domanda giudiziale al saldo" (pagg. 49/50).
§ 2 - Ha proposto appello Parte 1 66contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo in riforma parziale della
Sentenza impugnata, previa occorrenda rinnovazione/integrazione della CT, accogliere le domande proposte da RC SC in primo grado e pertanto, previa occorrenda declaratoria di inammissibilità
e infondatezza delle avverse eccezioni:
1) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 22; per le ragioni esposte in detta riserva e nel relativo motivo di appello condannare l' CP_1 al pagamento in favore della Parte 1 dell'importo di € 36.759.509,74 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, o in via subordinata per l'importo ritenuto corretto dal CT di € 5.754.889,76; 2) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 24; per le ragioni esposte in detta riserva e nel relativo motivo di appello condannare l' CP_1 al pagamento in favore della Parte 1
,
oltre quanto già riconosciuto dalla Sentenza impugnata di € 1.648.047,39, per € 11.220.271,37 o per la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 25; per le ragioni esposte in detta riserva e nel relativo motivo di appello condannare l' CP_1 al pagamento in favore della Parte 1 dell'importo di € 11.100.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
4) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 35 per le ragioni esposte in detta riserva nonché nelle riserve nn. 22, 24 e 25 e nei relativi motivi di appello e condannare l' CP_1 al pagamento in favore della dell'importo ivi richiesto di € 114.883.295,76, o della maggioreParte 1
o minore somma ritenuta di giustizia o subordinatamente di € 34.334.177,74 o ancora subordinatamente comunque dell'importo indicato dal CT di € 11.273.263,13;
5) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 43; per le ragioni esposte in detta riserva e nei relativi motivi di appello condannare l' CP_1 al pagamento in favore della Parte 1 dell'importo di € 18.070.566,86 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
6) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva b); per le ragioni esposte in detta riserva e nel relativo motivo di appello condannare l' CP_1 al pagamento in favore della Parte 1 dell'importo di € 1.728.940,39 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, subordinatamente nella somma riconosciuta dal CT di € 432.235,10; condannare altresì l' CP_1 sempre per le ragioni esposte in detta riserva a pagare all'attrice i maggiori oneri sopportati per il ritardo nelle operazioni di collaudo per il periodo da agosto 2018 al 13.12.2018, quantificati in €
184.410,33;
7) condannare CP 1 a pagare sui predetti importi e su quelli riconosciuti dalla Sentenza impugnata gli interessi ex D.Lgs. 231/02, come richiesto nel 10° motivo di appello, e subordinatamente gli interessi moratori previsti dalla normativa sugli appalti pubblici o ancora subordinatamente gli interessi legali, dal dì del dovuto al soddisfo;
nonché la rivalutazione monetaria e l'IVA se dovuta;
condannare inoltre CP 1 1 pagamento in favore della attrice sulle somme riconosciute anche degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; in ogni caso condannare CP_1 a corrispondere sulle somme riconosciute a parte attrice l'interesse previsto dall'art. 1284 penultimo comma c.c. a seguito della proposizione della domanda giudiziale di primo grado;
8) condannare infine CP 1 lla integrale refusione delle spese di lite e di CT di entrambi i gradi di giudizio, compresa la refusione del contributo unificato, come richiesto anche nell'11° motivo di appello". Ha resistito CP 1 chiedendo il rigetto dell'appello principale e svolgendo, a sua volta, appello incidentale con il quale ha chiesto in via incidentale, riformare la sentenza n.64/2023 emessa dal 66
Tribunale Civile di Roma e, per l'effetto, rigettare tutte le domande attoree per intervenuta decadenza o, in subordine, perchè inammissibili ed infondate, condannando la Controparte 9
a restituire quanto già percepito da CP 1 in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre accessori dalla data del pagamento alla restituzione, pari ad € 5.925.367,63;
- ancora in via incidentale ed in via subordinata, accogliere il quinto motivo di appello incidentale e, per l'effetto, dichiarare che, sulle somme dovute da CP 1 gli interessi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici spettano dalla data della domanda giudiziale (13/5/2019) o, in subordine, dalla data di redazione dello Stato Finale (18/10/2018) e fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, nonchè gli ulteriori interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo, con conseguente condanna della società CP 9 a restituire ad CP 1 l'eccedenza già percepita, oltre accessori dal pagamento alla restituzione;
―§ 2.1 All'udienza indicata in epigrafe come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale, composto di 81 pagine, è articolato in undici motivi.
§ 3.
§3.1 Col primo motivo (pagg. 8/20) la società appellante principale lamenta, con riguardo alla
― riserva n. 35: "Anomalo andamento dei lavori sottoproduzione", violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, dell'art. 176, comma 5, lett. a) del D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 1664 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 quater, comma 3, del CSA e dell'art. 1362 c.p.c.; vizio di carenza, genericità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.; vizio di difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; vizio di omessa pronuncia ex art. 112
c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c..
Deduce che per tale voce principale l'importo richiesto era di € 114.883.295,76, che il CT aveva formulato la quantificazione di E 11.273.263,13 e che il Tribunale nulla ha riconosciuto, perché, dopo aver riepilogato le vicende occorse a partire dalla consegna dei lavori, così come accertate dal
CT, e riconosciuto la rilevanza degli imprevisti geologici nelle gallerie da scavare, ha ritenuto che nulla sarebbe riconoscibile alla RC SC in assenza di una responsabilità di CP 1 discostandosi così dagli esiti della perizia.
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare la fondatezza di detta riserva condannando conseguentemente l' CP_1 a corrisponderne l'importo richiesto in riserva.
-§ 3.2 Col secondo motivo riferito anch'esso alla riserva n. 35 (pagg. 20/27) "Anomalo andamento dei lavori sottoproduzione" l'appellante principale si duole di “Vizio di omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e dell'art. 1363 c.c. in relazione agli artt. 10 e 11, e correlati art. 9 e 15, dell'Atto
Aggiuntivo n. 1; Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 della L. 109/1994 e dell'art. 10 e 24 del D.M. 145/2000; Vizio di difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e
116; Vizio di carenza, genericità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c." deducendo che la questione deve essere valutata anche sotto un differente profilo: la mancata considerazione delle altre circostanze dedotte in giudizio quali ulteriori cause di anomalo andamento dei lavori e di sottoproduzione, con conseguenze omessa considerazione di un maggior periodo di anomalo andamento, con particolare riguardo anche a quanto elaborato nella CT.
Chiede, quindi, l'esame delle predette cause di anomalo andamento e sottoproduzione non correttamente esaminate dal Tribunale e conseguentemente di voler accertare e dichiarare anche sulla base di esse, denunciate con le riserve nn. 22 e 25, fondata la riserva n. 35, condannando l' CP_1 previa occorrenda rinnovazione/integrazione della CT, al pagamento del relativo importo come quantificato nella medesima riserva in € 114.883.295,76 o della maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
§ 3.3- Col terzo motivo (pagg. 27/31), sempre riferito alla riserva n. 35, l'appellante principale denuncia "Vizio di omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; Vizio di difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116" con specifico riferimento alla quantificazione, deducendo che, a fronte di una richiesta di € 114.883.295,76, il perito del
Tribunale ha ritenuto riconoscibile per la presente riserva l'importo di € 11.279.263,13.
Riportata, quindi, la comparsa conclusionale con riguardo a tale profilo, così afferma: a fronte di 66
una quantificazione della sottoproduzione da parte del perito di € 11.273.263,13, i maggiori oneri da riconoscere alla RC SC, anche solo per il ristretto periodo considerato dal CT (da maggio
2011 a marzo 2013), erano ben maggiori e pari ad almeno € 34.334.177,74 (€ 2.563.828,40 +
4.127.041,76 + 4.622.263,65 + 35.734,74 + 7.861.710,76 + 15.123.598,43). Peraltro, utilizzando i medesimi criteri di calcolo anche per il maggior periodo di anomalo andamento e sottoproduzione rivendicato nel secondo motivo di appello, l'importo da riconoscere sarebbe stato ancora superiore come correttamente esposto nei conteggi contenuti all'interno della riserva de qua"
Chiede, quindi, in accoglimento della riserva n. 35, la condanna di CP_1 al pagamento dell'importo rivendicato in riserva di € 114.883.295,76 o della maggiore o minore misura ritenuta di giustizia
(tenuto conto anche di quanto dedotto nel secondo motivo di appello con riferimento al maggior periodo di anomalo andamento e sottoproduzione da prendere in considerazione) o subordinatamente di € 34.334.177,74 o ancora subordinatamente comunque dell'importo indicato dal CT di €
11.279.263,13.
§3.4 Col quarto motivo (pagg. 31/37) l'appellante principale denuncia - con riguardo alla riserva lett. b) - "Ritardo nell'emissione del Certificato di Collaudo;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1228 c.c.; Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; Vizio di carenza, apparenza, genericità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 132
c.p.c.; Vizio di difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.", rilevando che l'importo richiesto per la riserva era pari ad € 1.728.940,39, che il CT lo aveva quantificato in € 432.235,10 e che il Tribunale nulla aveva riconosciuto per questa voce economica.
Chiede alla Corte di condannare l' CP 1. in accoglimento della riserva lett. b), al pagamento dell'importo richiesto in primo grado (€ 1.728.940,39 + € 184.410,33) o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia ovvero ancora, in via subordinata, in quello determinato dal CT in primo grado (€ 432.235,10). §3.5 Con il quinto motivo (pagg. 37/48) la società appellante in via principale, con riguardo alla riserva n. 22 (sito di Deposito “RI” e problematiche connesse alla gestione dei siti di deposito), lamenta “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 10 dell'Atto Aggiuntivo n. 1;
Carenza di istruttoria con violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; Carenza e insufficienza di motivazione con violazione dell'art. 132 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.", deducendo che l'importo richiesto per la riserva ammontava ad € 36.759.509,74, che la quantificazione del CT era pari ad € 5.754.889,76, mentre il Tribunale aveva respinto totalmente tale domanda.
Richiamato il passo della sentenza sul punto e rilevati gli errori che il Tribunale avrebbe commesso come sopra indicati - chiede di riconoscere la fondatezza della riserva n. 22 condannando l' CP 1 al pagamento degli importi indicati in riserva (€ 36.759.509,74) o subordinatamente nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia o ancora in via subordinata nella misura quantificata dal CT di
€ 5.754.889,76.
§3.6 - Col sesto motivo (pagg. 48/57) - relativo alla riserva n. 24 (maggiori oneri esecuzione lavori della ER Naturale IA) - l'appellante principale lamenta Violazione e falsa applicazione 66
dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 9 dell'Atto Aggiuntivo n. 2; Carenza di istruttoria con violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché carenza e insufficienza di motivazione con violazione dell'art. 132 c.p.c." deducendo che l'importo richiesto per la riserva era pari ad € 14.043.637,57, che la quantificazione del CT era pari ad € 1.648.047,39 e che il Tribunale aveva riconosciuto l'importo di € 1.648.047,39.
Riprodotti i fatti e la parte della sentenza sul punto, esposte le doglianze sopra indicate, chiede di riconoscere la fondatezza della riserva n. 24 condannando l' CP 1 al pagamento degli importi indicati in riserva, oltre quanto già riconosciuto dalla Sentenza impugnata di € 1.648.047,39, per €
11.220.271,37 o la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
§3.7 Con il settimo motivo (pagg. 57/63) – relativo alla riserva n. 25 (sospensione dei lavori per interferenza delle opere del Ponte sullo Stretto di Messina con l'autostrada A3) - la parte appellante principale si duole di “Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 della L. 109/1994 e dell'art. 10 e
24 del D.M. 145/2000; Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 10 comma 4 del CSA;
Difetto di istruttoria, con violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c.; Insufficienza di motivazione, con violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.", deducendo che l'importo richiesto per la riserva era pari ad € 11.100.000,00 e che sia il CT sia il
Tribunale nulla avevano riconosciuto per questa voce.
Riportati i fatti e il passo della sentenza sul punto, richiamate le doglianze sopra indicate, chiede il riconoscimento per l'intero di detta riserva o l'importo ritenuto di giustizia.
§3.8 Con l'ottavo motivo (pagg. 63/67) - relativo alla riserva n. 43 (maggiori oneri Parte 11 per recupero tempi esecutivi ed in particolare per la ER AC ) – la doglianza dell'appellante è per
"Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 167 c.p.c. Erroneità della motivazione", con la deduzione che l'importo richiesto per la riserva era parti ad € 18.070.566,86 e che né il CT né il Tribunale avevano riconosciuto la fondatezza di tale richiesta che, quindi, viene riformulata per l'accoglimento integrale o comunque per l'importo ritenuto di giustizia. §3.9-Con il nono motivo (pagg. 67/70) – ancora relativo alla riserva n. 43 (Maggiori oneri Parte 11 per recupero tempi esecutivi ed in particolare per la ER AC) – l'appellante principale denuncia
Insufficienza, carenza e apparenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 66
c.p.c." rispetto a tale profilo, richiamando quanto già dedotto nel motivo precedente e con specifico riguardo ai premi di acceleramento.
Richiamati, poi, molteplici documenti, l'appellante afferma che a fronte della predetta prova documentale, il Tribunale non avrebbe dovuto richiedere alcuna ulteriore prova essendo evidente che il pagamento dei predetti importi aveva l'unico fine di consentire il completamento dei lavori affidati da CP 1 recuperando ritardi non imputabili al Contraente Generale (riconosciuti anche dal CT con riferimento alla riserva n. 35) sicché la riserva avrebbe dovuto essere interamente riconosciuta quale Co maggior danno sostenuto dal per il completamento dell'opera, a dispetto di quanto disinvoltamente statuito dal Tribunale.
§3.10 Con il decimo motivo (pag. 70/76) - relativo agli interessi ex D.Lgs. 231/02 - la società appellante in via principale denuncia Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 231/02, e in 66
particolare dei suoi artt. 1, 2, 3 e 7, e s.m.i. nonché dell'art. 24 della L. 161/2014 nonché dell'art. 3 del D.Lgs.192/2012; Violazione e falsa applicazione degli art. 3 lett. d) e 6 della Direttiva n.
2000/35/CE; Difetto di istruttoria e di motivazione con violazione dell'art. 132 c.p.c." deducendo che RC SC aveva chiesto in giudizio di condannare CP 1 a pagare sugli importi riconosciuti gli interessi ex D.Lgs. 231/02 e subordinatamente gli interessi moratori previsti dalla normativa sugli appalti pubblici, che il Tribunale ha liquidato gli accessori predetti riconoscendo invece gli interessi moratori previsti dalla normativa speciale fino alla data della domanda giudiziale e successivamente gli interessi ex art. 1284, co. IV, c.c., ritenendo inapplicabile la disciplina di cui al
D.Lgs. 231/02 in quanto il contratto per cui è causa è stato stipulato prima del 1.1.2013 e che, alla luce dell'erronea delibazione in sentenza, ha diritto a quanto originariamente richiesto, invocando anche giurisprudenza di legittimità in materia.
§3.11 Con l'undicesimo motivo (pagg. 76/78) - relativo a spese legali e di CT – l'appellante principale si duole di "Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.; Insufficienza e/o carenza di motivazione, con conseguente violazione anche dell'art. 132 c.p.c." deducendo “La compensazione delle spese, ivi compresi la ripartizione al 50% dei compensi del CT, disposta nelle parti della
Sentenza sopra trascritte non appare corretta perché rispetto alle domande accolte l' CP 1 è rimasta certamente soccombente ex art. 92 c.p.c. e dunque doveva essere condannata alla refusione delle spese di primo grado, con addebito anche del pagamento dell'onorario del CT, ai sensi della medesima disposizione.
Tale condanna avrebbe dovuto tener conto peraltro che il Tribunale ha rigettato tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali di CP_1 (pg. 18-20 della Sentenza e che il CT ha riconosciuto fondate la maggior parte delle 11 riserve in giudizio, ancorché il Tribunale ha poi limitato (erroneamente) i riconoscimenti solo ad alcune di esse.
• Al più il Tribunale avrebbe potuto limitare la refusione delle spese di lite in favore di RC SC, ma non escluderla in toto disponendone la integrale compensazione che l'art. 92 c.p.c. ammette nel solo caso di soccombenza "reciproca" laddove nel caso di specie RC SC non è rimasta soccombente rispetto ad alcuna domanda avversaria, neppure in relazione alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. espressamente rigettata dal Tribunale, e dunque non sussiste affatto detta soccombenza reciproca.
• Peraltro tale compensazione è avvenuta senza alcuna reale motivazione, essendo insufficiente, carente e comunque meramente apparente la affermazione della sussistenza di “giusti motivi"
(neanche esplicitati) per disporne la compensazione delle spese di lite".
§4 - L'appello incidentale è svolto da CP_1 nella comparsa di costituzione (composta di 77 pagine) con l'articolazione di sette motivi.
§4.1 - Con il primo motivo (pagg. 57/61) CP_1 devolve la questione della decadenza dalle riserve per mancata sottoscrizione del Conto Finale, lamentando l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il
Tribunale in quanto il Conto finale dei lavori coincide con lo Stato finale dei lavori e non già con il distinto Registro di Contabilità, e quest'ultimo documento contabile, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non contiene affatto lo stato finale dei lavori e aggiungendo che neppure può ritenersi superata la presunzione di rinuncia sulla base di quanto indicato in sentenza.
Chiede, pertanto, che la Corte accerti e dichiari che:
a) La CP_9 non ha sottoscritto con riserva il Conto/Stato finale dei lavori;
b) La CP 9 è pertanto decaduta, ai sensi di legge, da tutte le riserve iscritte negli atti contabili, che sono state abbandonate giacché non confermate espressamente nè sul Conto/Stato finale dei lavori, nè sul Certificato di collaudo, come imposto per legge a pena di decadenza;
c) Le domande proposte sono inammissibili ed infondate, e vanno integralmente rigettate;
d) La CP_9 è tenuta a restituire ad CP_1 quanto già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre accessori dalla data del pagamento e fino alla restituzione.
§4.2 Con il secondo motivo (pagg. 61/62) CP 1 devolve la questione della tardività della riserva n.35 e periodo dell'anomalo andamento deducendo che il Tribunale non avrebbe esaminato l'eccezione di decadenza - acclarata anche dal CT - e chiede che la riserva n.35 sia rigettata anche per intervenuta decadenza. In subordine, che il periodo del possibile anomalo andamento sia ridotto al solo periodo che va da aprile 2012 a febbraio 2013, per come eccepito nel corso del primo grado di giudizio, con conseguente riduzione proporzionale di ogni ipotetico pregiudizio.
§4.3 Con il terzo motivo (pagg. 62/63) CP 1 devolve la questione della rinuncia degli oneri
-
connessi al sito di deposito RI, lamentando che la sentenza non si sarebbe pronunciata su tale CP eccezione e chiedendo che ogni questione afferente al sito di deposito sia per oneri diretti che و
indiretti (anomalo andamento), sia dichiarata inammissibile e/o infondata per rinuncia da parte del
C.G.
§4.4- Con il quarto motivo (pagg. 63/70) - relativo alla riserva n. 24 ( maggiori oneri esecuzione lavori della ER Naturale IA) - CP 1 lamenta l'errore nel quale sarebbero incorsi sia il CT sia il Tribunale nel ritenere perfezionato l'imprevisto geologico per entrambi gli imbocchi e non un errore progettuale. Chiede che la Corte dichiari che per gli imbocchi sud non vi è stata una sorpresa geologica, ma vi è stato un errore progettuale da parte del C.G. e, pertanto, anche alla luce delle pattuizioni intercorse, nulla è dovuto da parte di CP 1 condannando, per l'effetto, il C.G. alla restituzione degli importi già corrisposti da CP_1 con relativi interessi dal pagamento alla effettiva restituzione.
§4.5 Con il quinto motivo (pagg. 70/73) - relativo alle prove di laboratorio- Riserva A Pt 12 riporta tutti gli scritti difensivi sul punto, deducendo l'erroneità della pronuncia sulla prova fornita da
RC Calabria e chiede dichiararsi legittima la detrazione contabile sulle prove di laboratorio effettuate in assenza di autorizzazione CP 1 ed in difformità alla previsioni contrattuali con conseguente rigetto della richiesta di rimborso degli oneri per le prove di laboratorio ed condanna del a restituire ad CP 1 quanto già percepito, oltre accessori dal pagamento all'effettiva restituzione.
§4.6 Con il sesto motivo (pagg. 73/76) - relativo alla decorrenza degli interessi CP 1 lamenta
l'erroneità della pronuncia deducendo che le riserve rappresentano una mera quantificazione di pretese che non comportano e non possono comportare per legge un immediato riconoscimento, in quanto devono essere assoggettate ad una verifica attraverso un procedimento extragiudiziale
(accordo bonario) o giudiziale sicchè gli eventuali interessi legali sulle somme verificate e riconosciute non possono che decorrere dalla domanda giudiziale.
Aggiunge CP 1 che vi sarebbe un chiaro errore materiale nella sentenza, in quanto la data finale del 2/8/2018, riportata nel dispositivo di condanna quale notifica della citazione e termine ultimo per il calcolo degli interessi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici, è stata erroneamente intesa come data della citazione, mentre nella premessa e nella parte motiva lo stesso Tribunale attesta chiaramente ed il fatto è noto ed incontestabile - che la citazione è stata notificata ad CP 1 alla data del 13/5/2019 ed altrettanto chiaramente il Tribunale, sempre nella parte motiva, precisa che gli interessi (nella natura indicata in sentenza) siano dovuti, rispettivamente, fino alla data della citazione, nonché dalla citazione al saldo, precisando altresì di aver ritenuto, nelle more che sia definito il giudizio di appello e siano, perciò, chiariti il dies a quo e ad quem, di dare prevalenza alla parte motiva della pronuncia ed, in senso più favorevole al , ed ha calcolato gli accessori previsti dalla legislazione speciale fino al 13/5/2019 e non già, per come riportato erroneamente in dispositivo, fino alla data del 2/8/2018. Conclude CP_1 che qualora all'esito del gravame dovesse essere confermata qualsivoglia pronuncia di condanna al pagamento di somme a favore del C.G., la Corte dichiari che su dette somme spettano gli interessi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici dalla data della domanda giudiziale (13/5/2019) o, in subordine, dalla data di redazione dello Stato Pt 13 (18/10/2018) e fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, nonché gli ulteriori interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo, nonché dichiari l'obbligo del CG di restituire ad
CP 1 le eventuali somme eccedenti già incassate.
- CP 1 chiede la riforma della statuizione sulle spese legali,
§4.7 Con l'ultimo motivo (pag. 76) chiedendo che l'appellante principale venga condannata al pagamento delle spese processuali dell'intero giudizio oltre che a quelle di CT, in ragione del rigetto dell'appello principale nonché di accoglimento dell'appello incidentale. § 5- Le questioni devolute per mezzo dei gravami principale ed incidentale devono essere esaminate secondo la priorità logica.
,§5.1 Ancor prima di esaminare l'appello incidentale di CP 1 va affrontata la eccezione di inammissibilità dello stesso, come formulata dall'appellante principale, perché tardivo ma relativo - per molte questioni a profili che erano di per sé idonei ad essere oggetto di interesse all'impugnazione autonoma da parte di CP 1 sicchè avrebbe dovuto formulare un appello, appunto, autonomo a prescindere dall'appello principale.
Rileva la Corte che se in astratto tale principio può essere condiviso, va anche dato atto come la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 10477/24) ha evidenziato come sia sufficiente, per far maturare l'interesse della parte già soccombente, che il gravame della controparte sia finalizzato a rivedere quell'assetto di interessi al quale si era sostanzialmente prestato acquiescenza non proponendo appello principale.
Nel caso in esame, in effetti, l'appello principale è finalizzato ad ottenere il riconoscimento di voci/riserve ulteriori rispetto a quelle già riconosciute nella sentenza impugnata nonché di una maggior somma per quelle già riconosciute in sentenza;
è evidente, allora, che la sola possibilità che quell'assetto dettato dal Tribunale possa essere rivisto “in peius” per CP_1 ha generato, in capo a quest'ultima società, l'interesse a sua volta, a rivedere alcuni profili per i quali è rimasta "
soccombente in primo grado.
Di qui la ammissibilità del gravame incidentale.
Da quest'ultimo,peraltro, deve iniziare la delibazione delle questioni devolute e, segnatamente, del primo motivo di appello incidentale svolto da CP_1 con il quale viene riproposta la eccezione و
decadenza dell'appaltatore per non aver confermato le proprie riserve al momento della di sottoscrizione dello Stato finale dei lavori e ciò in violazione delle disposizioni normative e contrattuali (cfr. art.31, comma 2, del Capitolato generale, Allegato NG10 al Contratto, che ribadisce quanto previsto dall'art. 201 d.P.R. 207/2010 e, prima ancora, dall'art. 64 RD 350/1895, poi trasfuso nell'art. 174 del Regolamento di cui DPR 554/99; vd. ora art. 14, comma 1, lett. a) DM 49/2018) secondo cui "Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate", con conseguente decadenza dalle relative pretese (cfr. Cass. Civile, Sez. I, 17/09/2008 n.23783; Cass.
n.11852/2007; n.24825/2005; n. 17906/2004; Lodo arbitrale 20/12/2010, n.163; Tribunale di Potenza,
29/3/2017, n.375).
A tal fine CP 1 richiama quanto già detto in primo grado: le norme sulla contabilità dei lavori chiaramente distinguono il documento denominato "registro di contabilità" (vd art.174 C.G.A. DM
145/2000) dal documento definito "Conto Finale dei Lavori" (art. 191, c.2) che, nella prassi, è solitamente denominato "Stato finale dei Lavori”: in altri termini, da un lato vi è il registro di contabilità, dall'altro lato lo Stato finale o Conto finale dei lavori, che vanno nettamente distinti.
Ed è quest'ultimo documento che è stato sottoscritto da parte attrice in data 18.10.2018 senza alcuna riserva e, soprattutto, senza la conferma delle riserve precedentemente iscritte (la circostanza è pacifica tra le parti e confermata dalla sentenza appellata).
Aggiunge di aver eccepito che il C.G., al momento della sottoscrizione del Certificato di collaudo avvenuta in data 13/12/2018, in calce allo stesso (pag.79) ha espressamente dichiarato di voler confermare le riserve iscritte in Conto Finale dei Lavori", riserve che, tuttavia, non ha mai iscritto nel Conto Finale/Stato Finale dei Lavori, sicché, è stato evidenziato, la conferma dell'inesistente equivale a conferma della decadenza in cui era già incorsa controparte.
Si duole dell'errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso in quanto il Conto finale dei lavori coincide con lo Stato finale dei lavori e non già con il distinto Registro di Contabilità, e quest'ultimo documento contabile, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non contiene affatto lo stato finale dei lavori: tanto è vero che le previsioni contrattuali e normative impongono, a pena di decadenza, di confermare nel (successivo) Conto-Stato Finale dei lavori le riserve già iscritte nel
(precedente e comunque separato) Registro di Contabilità. Il fatto che il Conto finale non corrisponda al Registro di contabilità è confermato anche dalla stessa norma di legge evocata a sostegno della decadenza dell'appaltatore, ossia l'art. 174 DPR 554/1999 (assunta a riferimento dal primo Giudice)
a mente della quale "Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato" (enfasi dello scrivente). Il tenore letterale della norma conferma che il registro di contabilità ed il conto finale sono due documenti distinti.
Di conseguenza, quanto sostenuto dal primo Giudice sarebbe errato e rappresenterebbe una vera e propria interpretatio abrogans della normativa applicabile ratione temporis, perché finisce per affermare che la firma con riserva del solo Registro di Contabilità sarebbe sempre sufficiente per confermare la volontà di non accettazione del Conto-Stato finale, laddove quest'ultimo come nel caso di specie non dovesse contenere l'espressa conferma delle riserve iscritte nel registro di contabilità Anche la seconda parte della motivazione è irragionevole, oltre ad essere affettata da errore di diritto e di fatto, e ciò in quanto la presunzione relativa di non accettazione non può ritenersi superata nel caso di specie.
Innanzitutto perchè il CG ha firmato soltanto il Registro di contabilità, che tuttavia è un atto contabile presupposto del successivo Conto/Stato finale dei lavori non firmato: ragion per cui detta presunzione avrebbe potuto, semmai, essere superata soltanto in forza di atti o fatti concludenti coevi o successivi al documento non firmato, non già in relazione ad atti presupposti, qual'è il Registro di contabilità, da sottoscrivere prima del Conto/Stato finale dei lavori.
In secondo luogo - e la circostanza non sarebbe stata esaminata in sentenza la motivazione si scontra con la circostanza di fatto che il C.G., al momento della sottoscrizione del Certificato di collaudo avvenuta in data 13/12/2018, alla pag.79 ha espressamente confermato soltanto le riserve iscritte in Conto Finale dei Lavori” ovvero nello Stato finale dei lavori, peraltro senza alcuna dichiarazione espressa in merito alla conferma delle riserve iscritte sul Registro di contabilità.
Conseguentemente, non avendo mai iscritto o confermato le riserve sul Conto Finale/Stato Finale dei
Lavori, la conferma dell'inesistente, contenuta nel Certificato di collaudo, equivale, in definitiva, a conferma della decadenza in cui era già incorsa l'appaltatrice.
Con le note illustrative relative alla udienza di prima comparizione, l'appellante principale ha replicato eccependo la non ammissibilità del motivo di impugnazione incidentale nella parte in cui pone una questione non sollevata in primo grado concernente la presunta mancata sottoscrizione del certificato di collaudo (circostanza peraltro riconosciuta non veritiera nello stesso motivo di appello); ha, poi, rilevato l'infondatezza e la temerarietà del medesimo motivo in quanto “…..non è affatto vero 66
che non è stato sottoscritto il Conto finale: la questione verte unicamente sulla mancata sottoscrizione con riserva del documento denominato da CP 1 "Stato finale dei Lavori", documento che non è previsto dalla legge e che non è vero che sarebbe "nella prassi” denominato “Conto Finale”. Come chiarito dal CT (pg. 38-40 della perizia) e dalla Sentenza, detto "Stato Finale" non è altro che l'ultimo SAL (il n. 44) emesso a conclusione dei lavori laddove il Capitolato e la legge non richiedono che le riserve siano iscritte sui vari SAL (tant'è che la stessa CP 1 non lo ha mai preteso né dedotto), ma sempre e solamente sul Registro di Contabilità ad essi relativo. Il Conto finale è invece cosa diversa ed è proprio l'ultima compilazione del Registro di Contabilità che il CG ha invece sempre regolarmente sottoscritto, anche in relazione ai lavori dell'ultimo SAL, senza decadere da alcunchè.
Dall'esame delle colonne che compongono il Registro di Contabilità peraltro si evince che quest'ultimo contiene molte più informazioni e dati essenziali per il Conto Finale dell'opera, con la conseguenza che non può assimilarsi lo "Stato Finale” al "Conto Finale” né tantomeno affermarsi che la firma del solo Registro di contabilità possa intendersi come abbandono delle riserve.
Non ha pregio neanche il tentativo di controparte di invocare l'art. 174 del D.P.R. 554/1999 in quanto esso, chiaramente e al netto delle strumentalizzazioni avversarie, richiama semplicemente le precedenti iscrizioni sul registro di contabilità ("già formulate”) e non un diverso documento;
è pretestuoso che CP_1 continui a contestare la circostanza perché il Conto Finale e lo Stato Finale sono stati firmati nella stessa data e occasione (18.10.2018) per cui non può certamente e ragionevolmente ritenersi che vi sia stato un abbandono delle riserve o una loro rinuncia, ricordandosi peraltro che il Registro di Contabilità è stato sottoscritto, oltre che dal D.L. e dall'impresa, anche dal
RUP di CP 1 (a differenza dello Stato Finale), che lo ha siglato in ogni pagina, addirittura in tutte le singole pagine che riportano le riserve;
anche nel corso del rapporto, lo stesso D.L. e l' CP_1 non hanno sollevato mai dubbi o eccezioni sulla corretta sottoscrizione del Conto Finale, con conseguente inammissibilità dell'eccezione sollevata solo in giudizio, tanto che in data 9.4.2019 (prot.
19/007/DL/MB) il Direttore dei Lavori ha trasmesso la propria relazione riservata sulle riserve
"iscritte dal CG in calce al Parte 14 ; la giurisprudenza ha sempre riconosciuto che la presunzione di abbandono delle riserve ("si intendono abbandonate") non confermate sul Conto
Finale è di tipo relativo (Cass. n. 11852/2007 e n. 15937/2017) e superabile con la prova contraria: nel caso di specie la prova della volontà di non abbandonare le riserve è evidente risultando dal fatto che nel medesimo giorno – 18.12.2018 - il CG ha provveduto a confermare sul Registro di Contabilità tutte le riserve richiamandole poi anche nel certificato di collaudo".
CP 1 nelle sue note illustrative di prima comparizione, ha dedotto che la questione della mancata sottoscrizione del collaudo finale era stata oggetto di devoluzione con le memorie ex art. 183 CPC e si è riportata al motivo di gravame. Nelle memorie conclusionali anticipate le parti hanno sostanzialmente riproposto le rispettive difese sul punto.
Orbene, l'appello incidentale è fondato - sostanzialmente- sull'asserito errore del Tribunale che non avrebbe tenuto conto della differenza tra stato finale e conto finale.
A questo proposito – ed ad integrazione della sentenza impugnata che qui si conferma va chiarito che la principale differenza è la seguente: lo stato finale dei Lavori è il conto finale (o «stato finale dei lavori») documento contabile riepilogativo che sintetizza l'intera storia contabile dell'appalto, inclusi tutti i pagamenti emessi, mentre l'ultimo stato di Avanzamento Lavori (SAL) è un documento che attesta solo l'esecuzione di una porzione dei lavori e serve a emettere un singolo certificato di pagamento, non a chiudere definitivamente l'appalto. Quindi: il conto finale chiude l'appalto e riassume la storia contabile mentre l'ultimo SAL è una sorta di "SAL "che racchiude i lavori fino alla data di fine, ma non contiene il riepilogo di tutti i pagamenti intermedi come fa il conto finale. Quest'ultimo è un atto contabile, al pari del registro di contabilità così come del SAL.
Quello che il Tribunale ha voluto significare (senza che invero, abbia colto questo CP_1 "
specifico profilo di argomentazione) è che nella pratica il conto finale rappresenta l'ultimo stato di avanzamento dei lavori con il riepilogo di tutti i certificati di pagamento emessi;
pertanto il conto finale è solitamente denominato "stato finale dei lavori”. In particolare, il conto finale è accompagnato dalla relazione sul conto finale e da una serie di allegati, che forniscono un quadro completo su tutto lo svolgimento dell'appalto e sull'esecuzione dei lavori e la prima parte dello stato finale riporta la situazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, con lavori a misura, lavori a corpo, ecc.
In sostanza, il Collegio di primo grado ha ritenuto (del tutto condivisibilmente) che l'ultimo SAL – che contiene pacificamente le riserve già annotate nel registro contabilità - è parte integrante del conto/stato finale, con la conseguenza che alcuna rinuncia può dirsi verificatasi atteso che quelle riserve sono entrate automaticamente nel detto conto finale;
la contestualità è stata valorizzata dal
Tribunale che ha escluso qualsivoglia dubbio circa la volontà della parte appaltatrice di rinunciare a dette riserve, ritenendole invece sia confermate in quegli atti contabili, sia nella condotta successivamente tenuta sì da superare qualsivoglia presunzione.
Il "formalismo" con il quale CP_1 propone, dunque, il motivo di doglianza non è conferente rispetto al più ampio ragionamento del Tribunale che, quindi, non viene attaccato in un punto ben preciso e decisivo, con conseguente reiezione dello stesso.
§ 4.2
- Passando all'appello principale, la Corte rileva come i primi tre motivi di impugnazione attengono tutti alla riserva n. 35 - quanto all'an ed al quantum - oggetto, però, anche di impugnazione incidentale sotto il duplice profilo della tardività e della eventuale delimitazione temporale ai fini della quantificazione.
Come già evidenziato, la riserva attiene all'anomalo andamento dei lavori ed alla rivendicazione da parte dell'appaltatrice della somma, a titolo di sottoproduzione, di € 114.883.295,76) a causa degli eventi denunciati nelle riserve nn. 24, 25, 28 e 31.
Orbene, come si evince dalla sopra riportata sentenza oggi impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, in primo luogo, fatti come PVT2 e atto aggiuntivo 1 fossero discriminanti così da imporre un limite temporale alla verifica che va da metà 2010 al 8 marzo 2013 (fine lavori secondo PVT2); è poi intervenuto spiegando che cause impreviste ed imprevedibili non erano imputabili ad CP 1 sicchè gli unici rilievi utili come già indicato dal CT – era la ridotta produzione per l'imprevisto
-
geologico, indicando come visto, un periodo temporale limitato (maggio 2011/8 marzo 2013) ed aggiungendo lo scavo per la galleria 1 con gli eventi improvvisi, ha escluso qualsivoglia nesso tra gli eventuali danni occorsi all'appaltatrice ed il ritardo nell'approvazione del PVT4 di cui pure ha dato una giustificazione, sempre per causa sopravvenuta non imputabile ad CP_1
Di qui la reiezione totale della domanda per tale riserva.
-Ebbene, i motivi di impugnazione che sostanzialmente ripropongono tesi di primo grado e/o osservazioni alla CT – non tengono conto del fatto che il Tribunale ha individuato una situazione
-
ben precisa, vale a dire un onere economico irrilevante nel complesso dell'appalto a carico del soggetto imprenditore che, come tale, si è assunto alcuni rischi per fatti non imputabili a sé ma neppure alla committenza, sicchè era questo l'aspetto da attaccare, mentre il mero richiamo alle norme primarie o contrattuali non è così specifico. E comunque sulla “irrilevanza” nulla viene specificamente
contro
-argomentato se non sotto il profilo meramente quantitativo, anche richiamando l'accertamento peritale.
In ordine, poi, Ai documenti PVT da tenere in considerazione ai fini di un presunto
"riconoscimento" da parte di CP_1 di andamento anomalo a sé imputabile o comunque riconoscibile in favore della appaltatrice, va evidenziato che l'appellante principale non tiene in alcun conto la delimitazione temporale che il Tribunale ha effettuato all'8 marzo 2013 (fine lavori concordato sulla base del documento PVT2) con la conseguenza che di qualsivoglia ulteriore e successivo atto intercorso tra le parti non può tenersi conto. Né parte appellante principale spiega il motivo per il quale va rivisto tale periodo temporale, visto che – in modo contraddittorio si può dire - invoca la
CT che così ha delimitato i fatti rilevanti.
Non coglie nel segno, poi, l'argomentazione che poggia sulla riserva n. 24 come riconosciuta con riguardo però ai costi diretti atteso che, appunto, il profilo valutato positivamente dal Tribunale è
-
di altra natura, riguardando le spese affrontate dalla appaltatrice, mentre non viene dimostrato affatto che a tale situazione si possa “agganciare” anche una sottoproduzione con conseguente danno di entità effettivamente rilevante sì da poter essere considerato risarcibile.
Neppure conferente è la doglianza che attacca la motivazione del Tribunale (lì ove giustifica il ritardo per il documento PVT4) solo perché utilizza una linea difensiva di CP 1 ciò che rileva, invece, sono i fatti (che non sembrano adeguatamente contestati) sui quali è fondata, sicchè aver fatto richiamo a tale ricostruzione non è di per sé segno né di contraddizione né di insufficiente motivazione, vista la sua completezza e conformità ai dati riscontrabili in giudizio. Nessun inversione dell'onere probatorio, poi, vi è stata atteso che il Collegio di primo grado lungi dal porre a carico dell'odierna appellante (che oggi, invero, è gravata dell'onere di specificità ex art. 342 CPC, sotto il profilo allegatorio e probatorio) alcun onere e che, invece, ha ritenuto che lo svolgimento degli eventi
(improvvisi ed imprevedibili indicati) ha giustificato quel ritardo. Peraltro, dalle argomentazioni svolte dal Tribunale si evince, chiaramente, l'esclusione della configurabilità di un “andamento anomalo", con conseguente collocazione di quegli irrilevanti fenomeni di calo della produzione come
"fisiologici" e non "patologici". Su questo preciso aspetto, invero, non si assiste ad una
contro
- argomentazione logico-giuridica, bensì ad una riproduzione di posizioni già spese in primo grado, anche avverso la CT, con la conseguenza che non può dirsi neppure appieno rispettato il disposto di cui al citato art. 342 CPC. E in tutto ciò,parte appellante principale neppure pare tener conto dei contenuti delle perizie di variante e dei loro contenuti anche economici, con la conseguenza che avrebbe dovuto spiegare perché vi fossero ancora “spazi” risarcitori.
Quanto esaminato attiene a profili che il CT aveva valutato riconoscendo una somma (seppur inferiore) a titolo risarcitorio per l'andamento anomalo.
Ma l'appellante principale invoca la valutazione di ulteriori elementi al fine di superare anche la CT lì ove ha escluso (per gli ulteriori profili) qualsivoglia maggior onere economico a carico dell'appaltatrice e segnatamente: a) “le problematiche legate al sito di deposito RI nonché quelle connesse alla gestione dei siti di deposito (oggetto della riserva n.22);
b) le problematiche legate alla sospensione dei lavori per interferenza delle opere del ponte sullo stretto di Messina con l'autostrada A3 (oggetto della riserva n.25);".
Invero, si tratta di osservazioni all'elaborato peritale per non aver tenuto conto di questi aspetti, sicchè viene richiesto un riesame della Corte su profili che lo stesso perito non ha ritenuto rilevanti ai fini della detta riserva n. 35. In particolare, non vi sarebbe potuta essere rinuncia della appaltatrice (a rivendicazioni) quanto alla problematica dei siti per il deposito dei materiali di risulta perché circostanza sopravvenuta e quanto al ponte sullo stretto, eventi che secondo l'appellante incidentale avrebbe avuto una valenza autonoma nel provocare un andamento anomalo con conseguente sotto produzione.
Per il primo aspetto, la doglianza è che l'argomentazione del Tribunale sarebbe stata tratta dall'elaborato peritale, nel quale, a dire di controparte erroneamente, le questioni dei siti di deposito non sarebbero state affatto rinunciate con l'Atto Aggiuntivo, poichè alla data di stipula del 29.04.2010 non era ancora emersa la indisponibilità del sito.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che è stato il C.G. che per primo propose il nuovo sito di RI dapprima con nota prot.7014-10/AP/ag del 5/01/2010 e poi con nota prot. CDG-0007080-P del 19/01/2010, che perciò segue - e non precede – la prima versione della Perizia di Variante Stralcio trasmessa con la nota del 05/01/2010, in cui il C.G. introduceva l'ipotesi di utilizzare due nuovi siti di deposito: il sito di ANi della CO già attivo per il contiguo Macrolotto 5 e, appunto, il nuovo sito denominato RI e le problematiche connesse alla gestione dei siti di deposito e del sito di RI in particolare risultano invero note prima della stipula dell'atto aggiuntivo, in quanto la relativa riserva, che è la n.22, è stata formulata per la prima volta sul registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n.4 per lavori fino al 31/01/2011.
Questo il ragionamento operato dal Tribunale – anche implicitamente e con evidente richiamo per relationem alla CT – senza che vi siano elementi idonei (nel gravame) a scardinarlo. Vi è stato, poi, negli accordi un rimborso forfettario proprio con riguardo alla individuazione dei siti per l'incombente, sicchè anche per questo ulteriore elemento grave, preciso e concordante bene ha fatto il Tribunale a ritenere assorbito questo profilo nelle dette rinunce.
Per il secondo aspetto contenuto nella doglianza, l'appellante principale controparte si concentra sul fatto che il Tribunale si sarebbe limitato ad accogliere le risultanze della CT (pag.164), adeguandosi alle conclusioni cui è pervenuto il perito, mentre, a suo dire, la sospensione dei lavori nell'occorso generata "giammai avrebbe potuto ritenersi legittima" (pag.24 atto di appello).
Giova, allora, ricordare che, per come rilevato dal CT, il comportamento del CG appare ancora una volta "indecifrabile” in quanto la sospensione dei lavori disposta da CP_1 (cfr. OdS n.134) era legittima perché “interrompeva l'esecuzione dei lavori per i quali il CG non aveva presentato il
Progetto esecutivo di Dettaglio prima dell'esecuzione dei lavori stessi, come previsto dalla procedura organizzativa contrattuale” (cfr. pag.131 CT).
L'interruzione, in aggiunta, aveva “riguardato la sola opera della paratia di pali OPM5A (e non certo tutto il cantiere come sostiene il CG nei suoi conteggi) per un periodo di tempo modesto, rispetto all'entità e durata di tutti i lavori (circa tre mesi, in parte necessari anche per sanare il mancato rispetto della procedura di approvazione del Progetto esecutivo di dettaglio). Inoltre, gli aspetti del Có prolungamento dei lavori e del cantiere sono stati ripresi e riproposti dal nell'ambito della riserva
n. 35 per anomalo andamento dei lavori e ridotta produzione.
La presente richiesta si configura pertanto come una duplicazione della riserva n.35 con l'ulteriore osservazione che i maggiori oneri che il CG avrebbe sostenuto nei confronti dell'Impresa RI
OT non sono neanche adeguatamente documentati, come risulta dalla disamina sopra riportata”.
La conclusione del CT, peraltro, derivava dalla ricostruzione dei fatti storici: le problematiche connesse alla realizzazione delle rampe d'accesso al futuro Ponte sullo Stretto di Messina dal Km.
428+315 al Km. 431+799 erano emerse già durante la redazione della progettazione esecutiva dell'opera. Nell'ampia ricostruzione operata in premessa, si è dedotto che gli interventi oggetto della
Perizia di Variante n.3 del 11/01/2013 dell'importo di € 634.222.313,47 hanno riguardato le opere comprese tra il km 430+968 ed il km 431+637 che risultavano interferite da quelle previste nell'ambito del Progetto Definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, nonché le modifiche da apportare al progetto dell' Parte 15 per renderlo compatibile con le previsioni del Progetto
Definitivo medesimo.
Con la determinazione n.297 del 13/02/2013, alla quale ha fatto seguito il dispositivo n.24377 del
20/02/2013, è stato inoltre stabilito che “...la formalizzazione delle variazioni contrattuali derivanti dalla presente perizia avverrà con stipula di Atto Aggiuntivo all'approvazione delle successive perizie di variante n.4 e 5 in corso d'istruttoria...".
Si conferma, pertanto, quanto già espresso condivisibilmente dal collegio di primo grado, in conformità anche con i rilievi tecnici dell'elaborato peritale sul tema.
La reiezione della doglianza contenuta nell'appello principale ha carattere assorbente ed esime il
Collegio dal dover delibare sui motivi di appello incidentale relativi sia alla tardività della riserva n.
35 (secondo motivo) sia sulla diversa motivazione che viene richiesta per il rigetto della domanda su di essa fondata (terzo motivo), atteso che non si evince l'interesse ad ottenere per la medesima pronuncia di rigetto (e quindi con vittoria di CP_1 una diversa motivazione.
Egualmente, resta assorbito il terzo motivo di appello principale, attinente al solo “quantum”, profilo superato come detto - dal rigetto integrale della domanda che qui si conferma.
§4.3 - Infondato è il quarto motivo di appello principale relativo al ritardo nel rilascio del collaudo.
Rispetto alla CT, invero, il Tribunale non si è affatto discostato (se non per la ricaduta della quantificazione che comunque il perito ha ritenuto di effettuare), bensì ne ha tratto un elemento che ha ritenuto significativo, vale a dire la non verificabilità di effettive e concrete spese (per il personale in particolare) strettamente correlate a quel ritardo e ciò in ragione del fatto che le attività organizzative e di gestione del personale erano già esistenti per tuti gli altri incombenti ed adempimenti in capo all'appaltatore che, quindi, avrebbe dovuto dimostrare con precisione quel "quid pluris" direttamente collegato all'evento imputato ad CP_1
Dunque, il Tribunale ha motivato sul punto facendo riferimento alla carenza di nesso eziologico e, quindi, di prova della stesso.
Nessuna inversione dell'onere probatorio, dunque, ha commesso il primo collegio giudicante atteso che ha ritenuto che, pur volendo dare per certo 1""an", in ogni caso non vi è prova concreta e sufficiente di un danno effettivo ricollegabile;
tanto meno può parlarsi di un danno "in re ipsa" (come sembra prospettare l'appellante principale a pag. 37 del gravame), potendosi al più considerare possibile un ragionamento presuntivo per il quale, però, andavano specificamente indicati elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, onere che non pare ossequiato dalla odierna appellante principale.
§4.4 Non merita accoglimento il quinto motivo di appello principale, relativo alla riserva n. 22 che riguarda il sito di deposito "RI” e le problematiche connesse alla gestione dei siti di deposito.
Premesso che risulta assorbente l'esclusione della prova circa un effettivo maggior onere sostenuto per queste ragioni da parte dell'appaltatrice e la sentenza è chiara nell'escludere una imputabilità dei fatti ad CP 1 per il mancato utilizzo del luogo originariamente individuato – è certo che nel dettaglio, come rilevato dal CT in primo grado, manca la possibilità di collocare specifiche spese in correlazione con quella non utilizzabilità del sito originario, vista la genericità delle indicazioni contabili.
Né, peraltro, può darsi attuazione al disposto di cui all'art. 115 CPC - come invoca parte appellante principale atteso che, come evidenziato dal primo giudice, i documenti attestanti gli esborsi
-
riguardano i rapporti tra l'odierna appellante principale ed un terzo (che ha eseguito i trasporti ecc.), sicchè è difficile configurabilità una contestazione di detta documentazione non attinente direttamente ai rapporti tra le parti in causa. Né l'appellante principale spiega specificamente la ragione per la quale la Corte dovrebbe pervenire a diverso ragionamento: in sostanza, anche a voler ritenere che quelle spese sono state effettuate, non è possibile collegarle eziologicamente al fatto posto a fondamento della richiesta.
Di qui la reiezione del motivo.
§4.6 - Il sesto motivo di gravame principale attiene alla riserva n. 24.
Il Tribunale, nell'evidenziare l'esistenza di una cd sorpresa geologica per la galleria IA, ha pure sottolineato come vi fossero differenze tra le operazioni realizzate dall'appaltatrice e il progetto esecutivo, individuando con precisione all'interno dell'atto aggiuntivo le ripartizioni degli oneri tra quest'ultima appaltatrice e la committente CP 1 quest'ultima certamente onerata di alcuni danni, in particolari quelli relativi al periodo successivo alla realizzazione del c.d. guscio protettivo.
La interpretazione proposta dall'appellante principale, invero, appare parziale e non frutto di una lettura complessiva della ricostruzione operata dal Tribunale, che, appunto ha utilizzato tutto l'atto aggiuntivo leggendolo alla luce dei fatti che pure ha narrato, con dettagli squisitamente tecnici acquisiti dalla espletata CT. Ma su questi che pure costituiscono il presupposto dell'atto aggiuntivo e, quindi, anche una chiave di lettura e di interpretazione dello stesso – nulla dice il motivo
-
di gravame, rivendicando solo le maggiori somme, senza alcun collegamento eziologico con la ripartizione degli oneri in funzione di quanto, fino all'accordo, era avvenuto nello svolgimento dei lavori, ivi comprese le scelte (non del tutto corrette) nel progetto esecutivo.
Quindi, ritiene la Corte che la statuizione che limita il riconoscimento della riserva è del tutto condivisibile, non essendo oggetto di specifica
contro
-argomentazione. Quanto, poi, al quarto motivo di appello incidentale proposto da CP_1 avverso la detta riserva si osserva quanto segue.
La tesi di CP 1 - già spesa attraverso le osservazioni alla CT - è di escludere la c.d. sorpresa geologica per la parte riconosciuta dal Tribunale e ciò in ragione della carenza di progettazione esecutiva addebitabile alla appaltatrice, individuata solo per gli imbocchi nord.
In realtà, i rilievi formulati non sembrano poter integrare
contro
-argomentazioni valide, atteso che
CP 1 contesta la utilizzabilità – ai fini di un ragionamento presuntivo - di una sua stessa condotta
-
quale è stata la proroga nell'esecuzione dei lavori, avvenuta senza contestare specificamente un inadempimento della appaltatrice, quale - appunto ― un errore nella progettazione esecutiva.
Quindi, quella condotta è stata utilizzata dal CT e di conseguenza dal Tribunale come uno degli elementi che hanno condotto ad affermare la sussistenza della sorpresa geologica, meglio spiegata in termini appunto tecnici che, invero, non risultano con specificità devoluti.
In ordine, poi, alla quantificazione, vengono riportate nel motivo di gravame contestazioni relative a singole voci di prezzo o di quantificazione dei danni e/o dei lavori, senza tener conto che il CT ha formulato, in modo logico e preciso, un ragionamento probabilistico (il più probabile che non ) e di congruità, del tutto legittimo, sicchè dolersi apoditticamente di ciò non è di certo sufficiente ex art. 342 CPC.
Di qui la reiezione anche del motivo di appello incidentale e la conferma della statuizione relativa alla riserva n. 24.
§4.7 Anche il settimo motivo di appello principale non può trovare accoglimento.
Le argomentazioni svolte dal Tribunale - con riferimento sia a dati temporali, sia a dati squisitamente tecnici, sia alla duplicazione della voce rispetto alla riserva n. 35 – sono precise e molto lineari.
A fronte di ciò, invero, il motivo di impugnazione - che fa richiamo alle norme primarie e contrattuali non coglie nel segno: il primo Collegio ha evidenziato come, nella sequenza dei fatti, è stata
-
rilevante la condotta dell'appaltatrice che, seppur consapevole (per averlo significato alla committente) delle interferenze a partire da una certa data, ha poi continuato ad operare nonostante questa consapevolezza, con conseguenze quindi che sono state ricondotte a sé imputabili. Su questo preciso passaggio logico non vi è motivo di impugnazione. Così come non coglie nel segno l'appellante principale ove contesta sia la duplicazione con la riserva 35 sia l'assenza di prova, richiamando i documenti intercorsi con il terzo esecutore RI. Sfugge, infatti, a questi argomenti il nesso eziologico: vale a dire che la prova da fornire non riguardava solo e soltanto i lavori e l'impegno economico, quanto la ricollegabilità di questi due elementi a quel preciso fatto, cioè
l'interferenza con la realizzazione del Ponte dello Stretto. Nulla viene speso in questo senso nel motivo di gravame, che si rende quindi non idoneo neppure ai sensi dell'art. 342 CPC.
Tali considerazioni sono pure assorbenti rispetto alle eccezioni formulate da CP_1 nella comparsa di costituzione.
§4.8 - Deve rilevarsi la palese inammissibilità dell'ottavo motivo di appello principale.
In primo luogo perché riguardo alla tardività della riserva (dichiarata dal Tribunale) quest'ultimo non si è espresso ultra petitum, alla luce della generale ed ampia eccezione di tardività (appunto) da parte di CP 1 con riguardo a tutte le riserve;
piuttosto, era onere della parte oggi appellante principale indicare con specificità i motivi per i quali sarebbe tempestiva detta riserva, visto che il Collegio di primo grado ha ben indicato con precisione i fatti ed i tempi della vicenda.
In secondo luogo, il motivo di gravame ignora - consapevolmente – il secondo profilo di motivazione che attiene al merito e segnatamente al nesso eziologico tra le somme richieste (per premi di acceleramento erogati ad aziende esecutrici dei lavori) e la vicenda, appunto, cui la riserva si rivolge
(galleria AC ecc.).
In presenza di una duplice motivazione ed in mancanza di specifica impugnazione per questo secondo profilo di decisione, il motivo non può che essere carente ex art. 342 CPC.
-§4.9 Il nono motivo di appello principale è ancora rivolto alla riserva n. 43 e riguarda proprio quel secondo profilo di motivazione di cui si è detto.
Ma gli argomenti – sostanzialmente un elenco con le spese effettuate e i documenti che le comprovano non sono di certo idonei a condurre ad un diverso convincimento, in quanto il Tribunale ha posto un problema di nesso eziologico (a cosa sono dovuti i premi di acceleramento erogati dall'appaltatrice a terzi) che viene, invece, risolto in modo apodittico e generico in gravame. Si dice infatti che in questo modo - cioè con l'erogazione dei detti premi – CP 1 ha potuto usufruire delle opere nei tempi stabiliti, senza tener conto che il rispetto dei tempi era un obbligo contrattuale a carico dell'appaltatrice, le cui scelte imprenditoriali (cioè come raggiungere quel risultato) non possono di certo essere poste a carico della committenza.
Di qui la reiezione del punto di impugnazione.
-§4.10 Il quinto motivo di appello incidentale - relativo alla riserva A. non risponde appieno al dettato dell'art. 342 CPC.
Ebbene, il Tribunale ha indicato esattamente il ragionamento per il quale quegli oneri – obbligatori o meno sono stati posti, per volontà delle parti medesime e sulla base di precisi atti intercorsi e successivi nel tempo, a carico di CP_1 ma quest'ultimo non indica in alcun modo quali siano detti oneri, facendo rilievi di carattere generico ed apodittico ed invocando - a sostegno della illegittimità della richiesta - l'esistenza di un procedimento penale a carico di un laboratorio, senza spiegare per quale motivo, anche ex art. 116 CPC, questa vicenda penale avrebbe una diretta incidenza su questa controversia.
Anche la richiesta di “nullità” di clausole contrattuali andava spiegata con riferimento esattamente a norme imperative così come andava spiegato l'eventuale meccanismo sostitutivo ex art. 1419 C.C.
Nulla di tutto ciò è stato argomentato, sicchè il motivo è ai limiti dell'ammissibilità.
§4.10 – Va, a questo punto, delibato l'appello incidentale di CP 1 per i motivi non ancora esaminati e segnatamente il sesto motivo che, però, è strettamente correlato all'appello principale e segnatamente al decimo motivo che attiene alla misura degli interessi moratori, rivendicati secondo il parametro delle c.d. transazioni commerciali.
La questione, come detto, viene pure devoluta nell'appello incidentale di CP 1 (sesto motivo) con riguardo alla data di decorrenza, individuata per le riserve di contenuto non contrattuale ma risarcitorio così qualificate dall'appellante incidentale - la data dello stato finale del 18.10.18 e poi dalla domanda giudiziale del 13.5.19. Lamenta anche CP_1 che nel dispositivo è indicata la data del
2.8.18 come fosse quella della citazione, così evidente essendo un errore materiale.
L'appellante principale, invece, come già sopra riportato invoca una misura di interessi diversa da quella riconosciuta dal primo giudice (dettata dalla normativa speciale, come indicato dalla stessa parte appellante principale); nulla viene detto, invece, a proposito di rivalutazione, sicchè stante il mancato riconoscimento di tale voce in sede di sentenza impugnata, l'assenza di specifico motivo di impugnazione non consente alcuna delibazione al riguardo
Quanto allora alla questione di diritto va ricordato che l'art. 24 L. n. 161/2014 “ Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR" prevede "1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". Pare evidente alla Corte - condivisibilmente con quanto affermato già dal Tribunale – che la norma interpretativa (la cui retroattività è pure da riconoscere) fa riferimento proprio alla disciplina del 2012, pacificamente applicabile solo ai contratti successivi alla data già individuata dal primo giudice.
Giova ricordare che la Corte Costituzionale (v. sentenza n. 271/11) ha affermato che «il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore» (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010,
n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007). Al riguardo «non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere interpretativo, e sia perciò retroattiva, ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Invero, in entrambi i casi si tratta di accertare se la retroattività della norma, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo il disposto dell'art. 25, secondo comma, Cost., trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti» (ex plurimis: sentenze n. 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002).
Nella decisione la Corte richiama quindi i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi individuati nella propria giurisprudenza: limiti attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, tra cui il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento;
la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo stato di diritto;
la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico;
il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del
1994).
Quindi, va riconosciuto - come del resto si evince dal testo della norma stessa - il valore interpretativo del citato art. 24 da applicarsi anche ai casi verificatisi prima della sua entrata in vigore ma non antecedenti alla disciplina del 2012 di cui è strumento chiarificatore.
Quanto alla decorrenza, anche a non voler applicare la nuova disciplina, in ogni caso il Tribunale ha, in primo luogo, distinto tra le riserve riconducendo a rivendicazioni per maggiori esborsi (e non risarcimenti) le riserve 24 ed A, indicando la decorrenza dalla data degli esborsi medesimi quale pregiudizio economico. Nessun rilievo, quindi, assume lo stato finale dei lavori (18.10.18) a decorrere dal quale, poi, CP 1 afferma di aver calcolato quanto già corrisposto alla appellante principale in forza della sentenza di primo grado. Non rappresenta, infatti, la condizione di "esigibilità" del credito.
Per la riserva n. 41, poi, è chiaramente indicata come decorrenza la notifica della citazione, sicchè il pagamento effettuato da CP 1 è altrettanto in linea e non in misura maggiore con la sentenza.
Resta da evidenziare che effettivamente la data del "2.8.18" indicata in dispositivo come fosse, dunque, quella di notifica della citazione - risulta errata e va, pertanto, corretta in "13.5.19", questione appunto sollevata da CP 1 e non contestata in alcun modo, neppure nelle note finali, dall'appellante principale che su quel riferimento contenuto in sentenza (vale a dire la domanda giudiziale) non ha formulato impugnazione.
Nessuna domanda restitutoria può, pertanto, essere accolta così come formulata da CP 1 – in assenza di modifiche in ordine alla sorte capitale, sicchè la questione può essere, al più, sollevata in sede di effettivo pagamento dell'intero importo come qui liquidato e confermato e, poi, in sede di eventuale esecuzione forzata. §5 Residua, a questo punto, il motivo di impugnazione principale nonché incidentale relativo alle spese di lite e di CT.
Il Tribunale ha ben applicato, con la discrezionalità di cui aveva il potere di esercizio, il principio della soccombenza reciproca, tenendo conto che parte attrice aveva visto accolte solo in parte le domande e le richieste economiche, con conseguente soccombenza per quella parte di “petitum” non meritevole di accoglimento.
Stesso principio vale per le spese di CT, da ripartirsi secondo lo stesso principio. In sostanza è stato l'esito del giudizio a giustificare l'applicazione della norma, sicchè il motivo di gravame va respinto.
-§ 6 - Per le spese del grado, persistendo il medesimo esito del giudizio ad eccezione della irrilevante modifica della data della domanda giudiziale rispetto a tale equilibrio
-non può che pervenirsi ad una integrale compensazione.
Trattandosi di procedimento di appello principale introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 64/23 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. In parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata
- confermata nel resto dispone che in luogo della data della domanda giudiziale indicata in 662.8.18" leggasi " 13.5.2019";
3. Compensa tra le parti le spese del grado;
4. Dichiara l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Consigliere rel. Dott. Maria Delle Donne
Papoff Consigliere Dott. Lilia
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3449 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza cartolare del 7 ottobre 2025 e vertente tra
TRA
Parte 1 (C.F. e Partita IVA n. P.IVA 1 ) rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dall'Avv. Stefano Vinti e dall'Avv. Benedetto Giovanni Carbone;
APPELLANTE ed APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
P.IVA 3 ) rappresentata e difesa, giusta procura IN (C.F. P.IVA 2 e P.IVA CP 1
ATTI, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Lara Giovane, Valeria Graziosi, Nicoletta
LA e AN LA
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. la società Parte 2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale, l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di € 205.355.382,44, in accoglimento delle pretese di cui alle riserve nn. 22, 24, 25, 28, 35, 37, 41, 43, A, B, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi ed IVA, se dovuta per legge, con vittoria delle spese di lite.
L'attrice esponeva:
- che, a seguito dell'esperimento di procedura ad evidenza pubblica, con contratto rep. n. 56717 del 9/3/2005 erano stati affidati dall' CP 1 11' Controparte_2
[...] i lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle
Norme CNR/80 dal km 423+300 (svincolo di Pt 1 incluso) al km 442+920 - DG 87/03 - VI
Macrolotto dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria;
- che, con atto rep. n. 123228, racc. n. 6986 del 14/3/2005, l'ATI aggiudicataria aveva costituito, ai sensi degli artt. 2615-ter c.c. e 9, comma 10 D.Lgs. n. 190/2002, come previsto dall'art. 176
D.Lgs. n. 163/2006, la società di progetto denominata Reggio Calabria - Scilla S.c.p.a. (RC
SC), che era subentrata nel contratto;
- che il 21/4/2005 era stato emesso dall' CP 1 'ordine di servizio per l'inizio delle attività di progettazione esecutiva, il progetto esecutivo era stato approvato dall' CP_1 con delibere n. 35 dell'8/3/2007 e n. 70 del 10/5/2007 e i lavori erano stati consegnati il 10/10/2007, con termine di ultimazione inizialmente fissato all'1/2/2011;
- che, in corso d'opera, si erano manifestati numerosi ostacoli al regolare andamento dei lavori, tra cui l'incapacità dei siti di deposito originariamente individuati dalla committente in sede di progetto definitivo di ricevere il materiale proveniente dagli scavi necessari alla realizzazione dell'opera ed anche il sito alternativo individuato, denominato sito di RI, ubicato in Comune di
Villa S. Giovanni, località Torre Grimaldi, all'interno dell'area ZPS IT9350300 "Costa Viola" e individuato al catasto terreni del Comune di Villa San Giovanni al foglio di mappa 12, part. nn.
375, 400, 380, 379, 370, 399 e 401, era risultato inutilizzabile, pertanto il contraente generale aveva dovuto provvedere al conferimento di materiali in siti alternativi, a distanza di molti chilometri dal cantiere;
- in data 29/4/2020-5/5/2010 era stato firmato tra l' CP_1 e la RC SC l'Atto aggiuntivo n.
1, che recepiva le perizie di variante n. 11 e 22, con cui era stato sancito lo stralcio dall'oggetto del contratto dei lavori relativi alla tratta terminale dell'opera, compresa tra lo svincolo di Campo Calabro (escluso) e Parte 1 - S. TE da prog. 433+750 alla prog. 442+920, nonché
l'esecuzione dei lavori residui;
- che, per effetto delle variazioni apportate con la perizia di variante n. 2 e a seguito della rimodulazione dei lavori residui, l'importo complessivo dei lavori, originariamente pari ad €
496.438.358,80, era stato rideterminato in complessivi € 415.566.458,38, la data di ultimazione era stata fissata all'8/3/2013 ed in seguito si era resa necessaria la redazione di altre tre perizie di variante (PVT n. 3, 4 e 5);
- che, in ordine alla perizia n. 3, a seguito della sopravvenuta interferenza tra la sede autostradale in costruzione e la futura rampa di accesso al ponte sullo Stretto di Messina prevista nel relativo progetto definitivo nel frattempo approvato, l' CP 1 con nota n. 2171 del 27/5/2011, aveva ordinato al contraente generale la predisposizione di apposita perizia di variante da inquadrarsi nell'ambito dell'art.
7-quater, comma 4 del C.S.A.;
- che la perizia n. 4 concerneva, invece, i lavori nella ER IA, interessata da fenomeni franosi che avevano reso necessario adottare particolari cautele per evitare danneggiamenti al sovrastante abitato di Borgo IA;
- che le sopravvenienze in corso d'opera erano consistite, in particolare, per la parte di galleria scavata dagli imbocchi sud, nella zona a bassa copertura sotto l'abitato di Borgo IA, nella necessità di eseguire attraverso nuove tecniche di intervento uno "scudo protettivo" e, per la parte di galleria scavata dagli imbocchi nord, nei maggiori e diversi consolidamenti, resi necessari dall'imprevista complessità della natura geotecnica dei terreni attraversati, riscontrata nel corso degli scavi;
- che la perizia n. 5 concerneva la c.d. ER AC, rispetto alla quale si era resa necessaria l'adozione di sezioni di scavo maggiormente consolidate a causa dell'imprevista complessità della natura geotecnica e del regime idrogeologico dei terreni attraversati riscontrata nel corso degli scavi ed era stato necessario rendere fruibile via Acquavecchia di IA quale viabilità alternativa al tratto di Strada Provinciale attraversata dagli scavi della ER IA;
- che le perizie di variante nn. 3, 4 e 5 avevano inciso sul regolare andamento dei lavori affidati al C.G., con la conseguente necessità di un nuovo cronoprogramma e con la fissazione di una nuova data di ultimazione dell'opera;
- che i lavori erano stati caratterizzati da numerose sospensioni, con maggiori oneri diretti e indiretti;
- che le parti avevano pertanto ritenuto necessario formalizzare le variazioni contrattuali di cui alle PV 3, 4 e 5 a seguito dell'approvazione delle tre perizie da parte dell' CP_1 che erano, tuttavia, intervenute con notevole ritardo, rispettivamente il 20/2/2013 la PV n. 3 e il 2/8/2013 le altre due, peraltro, come avvenuto per la perizia n. 4, senza il riconoscimento di tutti gli oneri spettanti al C.G.;
- che, in relazione alle perizie di variante nn. 3, 4 e 5, il 27/3/2014 era stato stipulato tra l' CP_1
e la RC SC l'Atto Aggiuntivo n. 2, con la rideterminazione dell'importo dei lavori in €
457.311.716,60, con la rimodulazione dei tempi di esecuzione dell'opera, con fissazione delle tempistiche della sua apertura al traffico per tratte funzionali e con la fissazione della data di ultimazione dei lavori al 31/10/2014;
- che, ai sensi dell'art. 10 dell'Atto Aggiuntivo n. 2, il contraente generale aveva rinunciato alle riserve nn. 21, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40 e 42, ma non aveva rinunciato alle riserve nn. 22, 24, 25, 28, 31, 35, 37, 41 e 43 e, a seguito di impedimenti registratisi nel corso dei lavori, l' CP_1 con nota prot. 800 del 25/5/2016, aveva disposto la proroga delle attività, fissando il nuovo termine di ultimazione lavori al 24/3/2015;
- che il 5/6/2017 le parti avevano sottoscritto l'Atto Aggiuntivo n. 3, che recepiva la perizia n.
63, approvata dall' CP 1 con disposizione CDG-0092957 del 21/2/2017, con cui erano stati introdotti nuovi prezzi e un maggior tempo utile di esecuzione di 570 giorni, individuando la data di ultimazione dei lavori al 14/10/2016, a meno del monitoraggio post operam riferito alle inalveazioni dei corsi d'acqua, che su specifica richiesta del Controparte_3 doveva iniziare dopo la data di ultimazione dei lavori principali per la durata di due anni e delle opere di rinaturalizzazione del in quanto strettamente legate alle attività di Parte 3 monitoraggio post operam delle inalveazioni, che su richiesta del Controparte 3 sarebbe dovuto iniziare dopo la data di ultimazione dei lavori principali e durare due anni e delle opere di rinaturalizzazione del in quanto strettamente legate alle attività Parte 3 di monitoraggio post operam delle inalveazioni;
- che, con la sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo n. 3 del 5/6/2017, rep. n. 4888, racc. n.2575, il contraente generale, secondo quanto previsto all'art. 6 "Riserve e Rinunce", aveva rinunciato alle riserve nn. 44-45-46-47 e 48, senza rinuncia alle riserve nn. 22-24-25-28-31-35-37-41-43, che non avevano ad oggetto pretese definite nel suddetto atto;
- di aver rispettato il termine previsto per l'ultimazione dei lavori principali, ultimati il
14/10/2016, come certificato dalla direzione dei lavori e che le attività di monitoraggio post operam erano state ultimate il 14/10/2018, in conformità dell'Atto Aggiuntivo n. 3 (art. 4), quindi, il 31/7/2018, il direttore dei lavori aveva redatto lo stato finale dei lavori;
- che i lavori avevano avuto un andamento anomalo per cause non imputabili al contraente generale, che era stato peraltro esposto ad una rilevante esposizione finanziaria a causa principalmente delle maggiori prestazioni rispetto a quelle previste e dei ritardi della committente nell'adempimento delle obbligazioni di sua competenza;
- che, contestualmente alla sottoscrizione del conto finale dei lavori, il contraente generale aveva firmato il registro di contabilità con riserva, confermando e aggiornando le riserve iscritte in occasione della sottoscrizione del SAL n. 45 (riserve nn. 22-24-25-28-31-35-37-41-43) e iscrivendo due nuove riserve (a e b), afferenti ad una rilevante detrazione applicata dalla committente e ai ritardi nell'emissione del certificato di collaudo, per l'importo complessivo di €
205.355.382,44, come da schema che segue:
Riserva n. 22 - Sito di Deposito "RI” e problematiche connesse alla gestione dei siti di deposito € 36.759.509,74
Riserva n. 24 - Maggiori oneri esecuzione lavori ER Naturale IA € 14.043.637,57
Riserva n. 25 - Sospensione dei lavori per interferenza con opere del Ponte sullo
Stretto di Messina € 11.100.000,00
Riserva n. 28 - Ritardo emissione - provvedimenti autorizzativi per deviazioni ed accessi autostradali
Riserva n. 31 - Maggiori oneri derivanti dallo sciopero degli autotrasportatori e dalle condizioni meteorologiche avverse.
Riserva n. 35: Andamento anomalo dei lavori - sottoproduzione. € 114.883.295,76
Riserva n. 37: Maggiori oneri per sorveglianza e presidi h 24/24 lungo la tratta autostradale €
5.876.892,78
Riserva n. 41: Maggiori oneri per esposizione economico-finanziaria a causa dei ritardati pagamenti
€ 407.514,62
Riserva n. 43: Maggiori oneri Affidatari per recupero tempi esecutivi ed in particolare per la ER
AC. € 18.070.566,86
-Riserva a): Prove sui materiali – Rapporto di N.C. n. 2549 del 16/12/2016; € 2.485.024,72 Riserva b): Ritardo nell'emissione del Certificato di Collaudo € 1.728.940,39
TOTALE € 205.355.382,44
- che, nonostante l'ultimazione dei lavori risalente al 14/10/2016 e l'apertura all'esercizio della autostrada il 22/12/2014, solo il 13/12/2018 era stato emesso il certificato di collaudo dei lavori, da cui risultava la conformità delle opere realizzate alle previsioni contrattuali, nonostante il termine di sei mesi per il collaudo dell'opera, decorso dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori risalente il 14/10/2016, scaduto quindi il 12/4/2017;
- che dal collaudo risultava il saldo finale del corrispettivo da riconoscere alla RC Pt 1 di €
4.235.171,05, poiché dallo stato finale risultavano eseguiti lavori per € 466.550.323,35, con acconti corrisposti dall' CP 1 pari ad € 463.339.139,13, con un credito per RC Pt 1 di €
3.211.184,22, oltre ad € 81.617,15 relativi alle attività di monitoraggio post operam e al credito per le attività espropriative;
-che la convenuta era rimasta inerte in ordine alle riserve formulate dall'appaltatrice, tanto che quest'ultima aveva sollecitato la controparte ad attivarsi con nota del 18/3/2019, prot. 39406.
Tanto premesso, l'attrice evidenziava che la causa petendi era fondata sulle proprie pretese di pagamento di maggiori oneri, indennizzi e corrispettivi che riteneva dovuti alla data del collaudo dei lavori, compendiate nelle riserve nn. 22, 24, 25, 28, 31, 35, 37, 41, 43, a) e b).
Riserva n. 22: iscritta per la prima volta contestualmente al SAL n. 4 del 31/1/2011 e aggiornata in occasione dell'approvazione dei SAL successivi, la cui quantificazione è stata esposta all'atto del conto finale e confermata in sede di collaudo, concerne la rivendicazione per maggiori oneri derivanti dalla impossibilità di utilizzare il sito di deposito di RI, che avrebbe dovuto ricevere circa 1.000.000 mc di materiale secondo le previsioni dell'Atto Aggiuntivo, a seguito del parere negativo del Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali, con conseguente necessità per il C.G. di individuare aree di stoccaggio temporaneo dei materiali di scavo prossime alle aree di lavoro.
L'attrice deduceva che il corrispettivo di cui all'art. 10 dell'Atto Aggiuntivo era stato convenuto tra le parti sul presupposto che il materiale sarebbe stato trasportato al sito di RI (ad una distanza di 6,3 km dal lotto) e dunque non era adeguato a remunerare i maggiori oneri per i trasporti a distanze maggiori che si sono dovute percorrere per raggiungere ulteriori siti.
Rispetto al riconoscimento previsto per i trasporti ai siti di deposito dei materiali di scavo di cui all'art. 10 dell'Atto Aggiuntivo n. 1, pari ad € 3.847.082,00 (ossia € 2.900.000,00 + adeguamento contrattuale del 32,66% pari al coefficiente di incremento di cui all'art. 4 dell'Atto
Aggiuntivo), l'importo complessivo dei maggiori oneri diretti sostenuti dal C.G. e riferiti alla situazione finale dei lavori ammontava, secondo la prospettazione attorea, ad € 36.759.509,74 (€
40.606.591,74 - € 3.847.082,00).
Riserva n. 24: maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori della ER Naturale IA (€
14.043.637,57). La pretesa attorea traeva origine dalla presenza di lesioni strutturali su alcuni edifici dell'abitato di IA soprastante il tracciato della galleria in questione rilevata in corso d'opera, in ragione della quale il Comune di Villa San Giovanni aveva emesso ordinanze di evacuazione nei confronti degli abitanti degli edifici lesionati e, con nota dell'1/4/2011, aveva invitato l'impresa, in via precauzionale, a sospendere con effetto immediato ogni attività nell'area interessata dai cedimenti, richiesta recepita con nota CG prot. n. 10409 del 4/4/2011, con limitazione delle attività al solo prosieguo delle attività di messa in sicurezza dei fronti della galleria. In seguito, nel corso di una riunione tenutasi il 5/4/2011 tra il Controparte 4 [...] l' CP 1 e il C.G., era stata evidenziata la necessità, al fine di risolvere la questione, di procedere all'occupazione temporanea ex art. 49 del D.P.R. 327/2001 delle aree soprastanti gli scavi della galleria, riconoscendo agli aventi diritto le relative indennità da concordarsi, quindi era stato espressamente convenuto che il Sindaco del Controparte_4 avrebbe provveduto ad inoltrare all' CP_1 la richiesta di emissione dei citati provvedimenti di occupazione temporanea.
Erano stati poi previsti vari obblighi:
- l'attività di monitoraggio delle preesistenze superficiali e degli edifici dell'abitato di IA fino alla stabilizzazione dei cedimenti;
- il servizio di piantonamento e sorveglianza armata degli immobili oggetto delle ordinanze di sgombero;
- l'attività di trasloco degli abitanti e l'individuazione di nuove abitazioni con oneri connessi;
- l'istituzione di presidio medico per assistenza psicologica e sociale;
- gli interventi di sistemazione nell'abitato di IA nonché demolizione di fabbricati;
- l'istituzione di un pool tecnico, composto da tecnici e consulenti indicati dall'Amministrazione comunale con il compito di monitorare fino al termine dei lavori l'evolversi della situazione strutturale degli edifici e delle infrastrutture (strade, opere d'arte, sottoservizi, ecc.) e di effettuare una valutazione tecnica sulla stabilità del costone finalizzata al suo consolidamento, nonché a fine lavori una valutazione statica degli edifici allo scopo di certificare l'idoneità ovvero prevedere interventi strutturali o di demolizione e ricostruzione con relativa progettazione esecutiva.
L'attrice esponeva che il 3/5/2011 il Comune di Villa San Giovanni aveva, quindi, inviato all' CP_1 a richiesta di emissione di ordinanza di occupazione temporanea degli immobili per i quali era stata emessa ordinanza di sgombero e di tutti gli altri per i quali fosse stato necessario, pertanto la committenza, con nota prot. 1845 del 6/5/2011, aveva chiesto al
C.G. di predisporre e trasmettere gli atti necessari e propedeutici alla successiva emissione dei provvedimenti necessari. Con ordinanza n. 15 del 6/5/2011 il Sindaco di Villa S. Giovanni aveva, quindi, disposto la sospensione dei lavori relativi alla realizzazione della suddetta galleria fino alla definizione delle procedure e dei provvedimenti da adottare per garantire la pubblica e privata incolumità, con ordine di adottare ogni opportuno provvedimento per la messa in sicurezza dell'area interessata, con divieto assoluto dalle ore 20:00 alle ore 6:00 di procedere alle attività di cantiere non strettamente connesse ad imprevedibili emergenze per la tutela della collettività e dei beni pubblici e privati. A seguito della citata ordinanza, in data 9/5/2011 il DL aveva disposto la sospensione parziale, a decorrere dal 6/5/2011, dei lavori relativi alla ER
Naturale IA, carreggiate nord e sud da imbocchi sud.
L'attrice esponeva che il 4/7/2011 il Sindaco di Villa S. Giovanni, con ordinanza n. 23, aveva revocato la precedente ordinanza n. 15, sicché il DL, in data 6/7/2011, aveva disposto la ripresa delle attività, previa adozione di opportuni accorgimenti tecnici ed amministrativi da parte del
C.G. volti a garantire la pubblica e privata incolumità, ma i lavori erano stati di fatto sospesi nuovamente il 4/8/2011 a seguito dell'ordine di servizio n. 194 della D.L. emesso su disposizione dell' CP 1 con nota n. 3438 in pari data per il verificarsi di alcune criticità rilevate nell'abitato di IA principalmente in danno della strada provinciale e di alcuni ruderi, nel corso dell'esecuzione degli interventi di consolidamento nella galleria sottostante. La ER IA si era rilevata problematica anche in corrispondenza degli imbocchi nord a causa delle caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso scadenti e repentinamente variabili rispetto al previsto profilo geomeccanico, tanto che era stato necessario adottare delle sezioni consolidate del tipo B2, più conservative, rispetto alla prevista sezione tipo BO, che avevano condizionato l'avanzamento dei lavori, penalizzando la produzione preventivata.
Si era quindi resa necessaria la redazione della perizia di variante n. 4, ai sensi dell'art. 7 quater, comma 3 del C.S.A., che la DL aveva approvato e, con nota prot. n. 004-U-07/05/12 - DL del
7/5/2012, era stata trasmessa all' CP 1 unitamente alla relativa istruttoria tecnico-economica per la definitiva approvazione, ma l'attrice dava atto che la perizia era stata approvata dall' CP_1 con ritardo, segnatamente con disposizione prot. CDG0104953-P del 2/8/2013 dell' [...]
CP 1 in attuazione della determinazione n. 358 del 25/7/2013.
Nelle more dell'approvazione della suddetta variante, a far tempo da ottobre 2012 alcuni edifici dell'abitato di IA, in particolare quelli contraddistinti dai numeri 789 e 821, avevano manifestato anomali cedimenti, che avevano superato i valori di soglia individuati nell'analisi di vulnerabilità redatta dal consulente incaricato, sicché si era resa necessaria l'esecuzione di interventi aggiuntivi, consistenti in attività di consolidamento in galleria con l'adozione di campi di scavo più corti, che avevano ulteriormente ritardato l'esecuzione dei lavori e, per il tratto di galleria scavata dagli imbocchi sud, nella parte a bassa copertura sotto l'abitato di Borgo IA, era emersa la necessità di eseguire attraverso nuove tecniche di consolidamento un vero e proprio scudo protettivo in fase di avanzamento.
L'attrice esponeva che, a causa di ulteriori episodi di cedimenti del terreno, era stata nuovamente disposta la sospensione dei lavori e le ulteriori indagini condotte in corrispondenza del sottoattraversamento dell'abitato di IA avevano confermato il modello geologico proposto in
PVT2, evidenziando anomalie puntuali del terreno, da considerarsi come la principale causa delle anomale deformazioni verificatesi in superficie e della conseguente necessità di integrazione dei consolidamenti. Da ciò era derivata l'opportunità, adottata dal C.G. nel corso degli scavi, di eseguire, prima del jet grouting, un intervento di consolidamento con iniezioni a bassa pressione (il c.d. "guscio protettivo") in grado di conferire al terreno la capacità di sopperire ad anomalie e contenere, confinandola, l'azione del jet grouting.
Con la suddetta riserva la Parte 4 chiedeva il riconoscimento dei maggiori costi ed oneri diretti nonché dei lavori eseguiti e non contabilizzati per complessivi € 14.043.637,57 (11.220.271,37 + 2.823.366,20), oltre agli accessori di legge.
Riserva n. 25 - Sospensione dei lavori per interferenza delle opere del Ponte sullo Stretto di
Messina con l'autostrada A3 (€ 11.100.000,00)
Con la presente riserva il Contraente Generale si doleva della maggiore onerosità, economica e temporale, dei lavori a causa delle vicende che avevano interessato la paratia OPM5A ed in particolare la sua interferenza con la rampa D di accesso al Ponte sullo Stretto di Messina, le cui attività erano state sospese con ordine di servizio n. 134 del DL del 7/4/2011 e riprese con ritardo imputabile all' CP_1
L'attrice esponeva che soltanto il 20/2/2013, con dispositivo dell' CP 1 n. CDG-0024377-P, a seguito della determinazione n. 297 del 13/2/2013, era stata approvata la perizia di variante PV
3, con ritardo imputabile all' CP 1 che prevedeva la modifica plano-altimetrica del tratto autostradale interessato e della carreggiata per la Sicilia, compreso il viadotto Solaro, per consentire la realizzazione di due nuove rampe di ingresso/uscita dall'autostrada per il collegamento con Villa San Giovanni, nonché l'adeguamento di opere minori, oltre alla necessità di aggiornare il piano particellare di esproprio a causa di nuove e diverse aree da occupare rispetto al progetto originario ed estensione della dichiarazione di pubblica utilità. I maggiori e variati lavori erano stati affidati al C.G. nel rispetto dei patti e condizioni contrattuali, salvo la rideterminazione del tempo di appalto successivamente definita nell'Atto Aggiuntivo.
Con l'approvazione della suddetta perizia, l' CP_1 aveva riconosciuto al C.G. solo l'importo delle nuove e variate opere da eseguire, non anche gli oneri connessi subiti dal C.G., pari ad €
11.100.000,00, la cui quantificazione, oggetto di specifica richiesta da parte di CP_1 era stata trasmessa dal C.G. unitamente agli elaborati di perizia. La RC Scilla esponeva, invero, che il ritardo nell'approvazione della perizia di variante aveva determinato il fermo dei lavori ed il conseguente differimento dei tempi di realizzazione dell'intera tratta.
Il Contraente Generale si doleva, quindi, del ritardo dell' CP_1 nella approvazione da parte della
Committente della progettazione di dettaglio dei lavori di realizzazione della paratia di pali
OPM5A trasmessa con nota prot. 10492 dell'8/4/2011 e nella approvazione della PVT3, ordinata dalla Committente con nota prot. 2171 del 27/5/2011, i cui elaborati erano stati trasmessi dal CG con nota prot. 12337 del 9/8/2011 e approvata il 20/2/2013.
Riserva n. 28 - Ritardo nell'emissione dei provvedimenti autorizzativi per deviazioni ed accessi autostradali. Con la presente riserva il C.G. aveva denunciato che, nell'ambito delle attività previste nel cronoprogramma dei lavori, si erano verificati diversi ritardi nell'emissione da parte dell' CP 1 di provvedimenti autorizzativi necessari all'esecuzione di deviazioni stradali e aperture di varchi di accesso in autostrada, che avevano condizionato l'avvio di alcune opere.
In particolare, l'attrice deduceva che, con nota prot. n. 7482 del 15/06/2010, aveva richiesto, come previsto dal programma lavori di dettaglio approvato:
_la deviazione del traffico ordinario sulla carreggiata Sud a doppio senso di circolazione (1+1) dal km 423+300 al km 430+000;
- la chiusura della carreggiata Nord dal km 423+300 al km 430+000;
- la chiusura e la dismissione della rampa di uscita in carreggiata Nord dello Svincolo di S. Pt_3 al km 427+300;
- l'apertura di n. 6 varchi in carreggiata Nord;
- l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di adeguamento dell'intervia esistente al km
427+000.
Il provvedimento di autorizzazione dell' CP_1 come previsto dal Programma Lavori di Dettaglio approvato, sarebbe dovuto intervenire entro il 06/07/2010, invece le autorizzazioni erano state rilasciate con ordinanze n.194/2010 del 6/8/2010 e n. 196/2010 del 3/9/2010, pertanto le autorizzazioni nel loro complesso erano state conseguite con cinquantanove giorni di ritardo rispetto alla data prevista del 6/7/2010 e tale ritardo aveva condizionato i lavori compresi tra lo svincolo di Pt 1 e la GN IA imbocchi nord (tratte omogenee 1 e 3), nonché l'adeguamento dell'intervia al km 427+000, la cui ultimazione era propedeutica alla successiva deviazione del traffico autostradale.
L'attrice rappresentava che ulteriori ritardi si erano verificati nell'autorizzazione della parzializzazione del traffico ordinario dal km 423+300 al km 434+500, dell'intervia esistente al km 427+000 e dell'apertura di n. 24 varchi di cantiere, poiché i provvedimenti di autorizzazione dell' CP_1 che, come previsto dal programma lavori di dettaglio approvato, avrebbero dovuto essere emessi entro il 27/10/2010 (15 giorni dalla richiesta), erano intervenuti invece con ordinanza n. 260/2010 del 10/11/2010 e con disciplinare del 29/11/2010.
Riserva n. 31 - Maggiori oneri derivanti dallo sciopero degli autotrasportatori e dalle condizioni meteorologiche avverse.
Con la presente riserva il Contraente Generale chiedeva in primis il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dallo sciopero nazionale degli autotrasportatori, che aveva avuto luogo dalle ore 24:00 del 22/1/2012 alle ore 24:00 del 27/1/2012, con conseguenti straordinarie difficoltà organizzative ed esecutive, attesi gli inevitabili riflessi dello sciopero suddetto sull'approvvigionamento e sulla consegna delle materie prime (cemento, gasolio, acciaio, etc...) necessarie per la regolare prosecuzione dei lavori di realizzazione dell'Opera di che trattasi. A fronte delle criticità indotte dalla manifestazione di protesta degli autotrasportatori, la
DL aveva disposto la sospensione dei lavori a far tempo dal 24/1/2012, con verbale di sospensione lavori emesso in pari data, sospensione protrattasi fino al 30/1/2012, quando veniva emesso dalla D.L., con apposito verbale, l'ordine di ripresa dei lavori.
L'attrice si doleva anche delle ripercussioni negative sull'andamento dei lavori che avevano avuto gli eccezionali eventi meteorologici ed in particolare le eccezionali e violente precipitazioni verificatesi in modo continuativo, per le quali molte attività non erano state eseguite ovvero erano state fortemente limitate fino al 12/02/2012.
-Riserva n. 35 - Anomalo andamento dei lavori – sottoproduzione (€ 114.883.295,76) a causa degli eventi denunciati nelle riserve nn. 24, 25, 28 e 31.
Oltre a quanto esposto con le suddette riserve, la RC Pt 1 evidenziava le problematiche insorte in corso di realizzazione della ER AC, nel corso dei quali era stato riscontrato un contesto geomeccanico scadente del tutto imprevedibile, soprattutto in corrispondenza della carreggiata nord, con conseguente necessità di adottare sezioni tipo più pesanti rispetto a quelle previste in progetto. In galleria era stato evidenziato, inoltre, un regime idrico anomalo, caratterizzato da cospicue venute d'acqua, che aveva condizionato l'avanzamento dei lavori.
In tale contesto geomeccanico scadente, si era verificato, altresì, in data 26/06/2012 un rilascio di materiale sciolto, al fronte di avanzamento della galleria in carreggiata nord, di circa 900 mc, con caratteristiche riconducibili ad un fluido-viscoso, che ha invaso repentinamente il cavo della galleria con evidenti conseguenze sull'andamento dei lavori che hanno portato a un fermo delle attività pari a 86 giorni.
Per quanto sopra esposto, l'attrice deduceva che era stato necessario redigere la perizia di variante PV 5, che la DL, all'esito della fase istruttoria, con nota n. 007 del 23/11/2012, aveva trasmesso all' CP 1 per quanto di sua competenza.
La RC Scilla rappresentava, inoltre, che il 26/05/2012 si era verificato un incidente mortale in danno di un operaio impegnato nei lavori, in conseguenza del quale le aree interessate della galleria, in carreggiata nord da imbocco nord, erano state sottoposte a sequestro in attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria, con inevitabili ripercussioni e ritardi sulle attività lavorative pari a cinquantasei giorni. Le suddette criticità avevano reso necessaria la predisposizione delle
Perizie di Variante PVT3, PVT4 e PVT5, il cui iter approvativo aveva subito notevoli ritardi per l'approvazione definitiva da parte dell' CP_1 -Riserva n. 37 – Maggiori oneri per sorveglianza e presidi h 24/24 lungo la tratta autostradale
(€5.876.892,78).
L'appaltatrice esponeva di aver dovuto eseguire attività, con conseguenti maggiori oneri, consistenti nel dover assicurare la costante presenza di personale incaricato per lo svolgimento di prestazioni estranee allo stesso Contraente Generale, quali attività di sorveglianza e presidio dei punti di interferenza tra i cantieri e la viabilità in esercizio nonché continua manutenzione della segnaletica sull'autostrada esistente, intervento in caso di necessità
e di emergenza ai fini della sicurezza della circolazione etc..
Per quanto sopra esposto, il CG chiedeva, con la riserva in oggetto, formulata fin dal SAL 13, il riconoscimento di tutti i maggiori oneri e costi, per complessivi € 5.478.377,32, che il CG aveva subito dal 20/3/2012, (data di decorrenza di tali oneri richiesti in sede di SAL 13) fino al
20/10/2015, SAL 40 in conseguenza della segnalata vicenda, tenuto conto anche dei pagamenti eseguiti in favore dell' Parte 5
Riserva n. 41 - Maggiori oneri per esposizione economico-finanziaria a causa dei ritardati pagamenti (€ 407.514,62).
Riserva n. 43 - Maggiori oneri Affidatari per recupero tempi esecutivi ed in particolare per la
ER AC (€ 18.070.566,86).
Riserva a) - Prove sui materiali - Rapporto di N.C. n. 2549 del 16/12/2016 (€ 2.485.024,72).
Con la riserva in esame, il Contraente Generale contestava la detrazione contabile applicata sull'importo dello Stato Finale dei Lavori per alcune presunte non conformità concernenti l'esecuzione delle prove sui materiali da costruzione.
Riserva b) Pt_6
- nell'emissione del Certificato di Collaudo (€ 1.728.940,39).
Con questa riserva il Contraente Generale reclamava i maggiori oneri in ragione del ritardo nel collaudo delle opere di cui all'Affidamento in oggetto a dispetto dei termini di legge e di contratto.
L'attrice chiedeva, infine, sugli importi sopra indicati la maggiorazione dovuta per interessi ex
D.Lgs. 231/02, o subordinatamente interessi moratori ai sensi della normativa sugli appalti di opere pubbliche o, in via ulteriormente gradata, gli interessi legali sulle somme a titolo di corrispettivo, oltre all'IVA se dovuta ed alla rivalutazione monetaria per i debiti di valore.
Con comparsa del 26/9/2019 si costituiva in giudizio l' CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo preliminarmente la tardività dell'avversa azione, intrapresa con atto di citazione notificato il 13/05/2019, oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla redazione del certificato di collaudo, risalente al 13/12/2018, protocollo CP 1 del
18/12/2018, richiamando all'uopo il disposto degli articoli 32 e 33 del D.M. 145/2000, nonché
l'inammissibilità delle riserve per cui è causa, in quanto non confermate nello stato finale dei lavori, in violazione dell'art. 31, comma II, del Capitolato generale, Allegato NG10 al Contratto, secondo cui "Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate", conformemente al disposto degli artt. 201 D.P.R. n. 207/2010 e 64 R.D. n.
350/1895, poi trasfuso nell'art. 174 D.P.R. n. 554/99, evidenziando che il Contraente Generale aveva sottoscritto in data 18/10/2018 lo Stato finale senza apporvi alcuna riserva e senza confermare quelle precedentemente iscritte.
Nel merito, l' CP_1 deduceva la infondatezza delle riserve formulate dalla controparte, evidenziando che, in mancanza di inadempimento contrattuale imputabile alla committente, i presunti maggiori oneri richiesti dal C.G. rientravano nel suo rischio d'impresa, derivando dagli obblighi dallo stesso assunti;
in subordine, l'attrice riteneva che detti maggiori oneri fossero imputabili alla condotta colposa del contraente generale, oppure a circostanze non ascrivibili alle parti e risolte con le PVT ed con gli Atti Aggiuntivi sottoscritti nel corso dell'affidamento.
Con particolare riferimento alle riserve formulate dal CG, la convenuta esponeva:
- che, quanto alla riserva n. 22, afferente alla impossibilità di utilizzare il sito di deposito RI,
1' CP_1 nell'ambito del dovere di cooperazione con l'appaltatrice, a seguito di proposta del nuovo Sito di RI proveniente dal CG con nota prot. 7014 10/AP/ag del 5/1/2010, con nota prot.
CDG 0007080 P del 19/01/2010 aveva confermato al C.G. la presenza, nel territorio comunale di
Villa San Giovanni, di un “potenziale sito di deposito", fatta salva ogni iniziativa assunta o da assumere da parte del CG, dando atto che, con la prima versione della Perizia di Variante
Stralcio trasmessa in data 05/01/2010 dal C.G. con nota prot. n. 7014 10/AP/ag, il C.G. aveva formulato l'ipotesi di utilizzare due nuovi siti di deposito: il sito di ANi della CO, già attivo per il contiguo Macrolotto 5 ed il nuovo sito denominato RI. In data 29/04-05/05/2010 le parti siglavano l'atto aggiuntivo n. 1, il cui art. 10 era dedicato ai siti di deposito, con l'indicazione delle modalità proposte dal C.G., a seguito di proprie valutazioni e considerazioni, per lo smaltimento dei materiali di risulta degli scavi dell'intero lotto, stimati in circa 3.300.000 mc ed era stato previsto che sarebbero stati ad esclusivo carico del C.G., fra gli altri, "gli oneri ed i costiper l'individuazione dei siti di deposito indicati e degli ulteriori siti, nel caso dovessero risultare necessari, per il completo conferimento dei materiali di risulta", con onere a carico dell'appaltatrice di predisporre i documenti necessari ad ottenere le autorizzazioni amministrative e con la previsione, a fronte dell'attività di smaltimento dei materiali di risulta degli scavi dell'intero lotto, di un compenso forfetario ed omnicomprensivo di € 6.590.000,00 sancito dall'N.P. 133. L' CP_1 riteneva pertanto che, alla luce della citata regolamentazione pattizia, l'attrice non potesse pretendere alcun compenso aggiuntivo per effetto della impossibilità di utilizzare il sito RI, eccependo che la mancata autorizzazione era dipesa anche da carenze progettuali imputabili al CG. La convenuta eccepiva, inoltre, che la inammissibilità della riserva per espressa rinuncia, evidenziando che il C.G. si era impegnato a sostenere tutti gli oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta (art. 3, Primo Atto Aggiuntivo sottoscritto dall' CP_1 in data 07/05/2010 e divenuto efficace con la sottoscrizione del Primo atto aggiuntivo avvenuta il 16/12/2010) e che, con la sottoscrizione di quest'ultimo atto in data 16/12/2010, si era realizzata la condizione sospensiva dell'efficacia dell'atto aggiuntivo in precedenza sottoscritto a maggio 2010 e che le parti, cioè CP_1 e Controparte_5 avevano espressamente pattuito che dalla data di efficacia (cioè dal 16/12/2010) era definitivamente risolta ogni questione o controversia tra le stesse, per cui nessuna parte avrebbe potuto avanzare ulteriore pretese nei confronti dell'altra in relazione a fatti e/o atti verificatisi fino alla data di efficacia del citato Atto (art. 11, Att o aggiuntivo, intitolato Rinunce").
- che, quanto alla riserva n. 24, i lavori non avevano subito sospensioni, se non per cause legittimamente disposte dal DL ex artt. 24 D.M. 145/2000 e 159 D.P.R. 207/2010, pertanto, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 24 e dell'art. 59 DPR n. 207/2010), non spettava all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Esponeva, inoltre, che, con la sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo n. 2, per l'esecuzione dei lavori in variante della galleria IA, il C.G. era stato integralmente ristorato, ove dovuto, dei maggiori oneri connessi alle problematiche sorte durante lo scavo della suddetta galleria;
- l'inammissibilità della riserva n. 25 in quanto il Contraente generale non aveva iscritto riserva né sull'ordine di sospensione delle attività del 7/4/2011, né sull'ordine di ripresa del 15/9/2011, in spregio del disposto dell'art. 31, comma 2 del Contratto (DM 145/2000, Allegato NG10) per cui le riserve devono essere iscritte “a pena di decadenza” sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle. In ogni caso, l' CP_1 riteneva inammissibile la riserva in esame in quanto non confermata dall'esecutore in sede di sottoscrizione dello Stato finale dei lavori. Nel merito, la convenuta osservava che il contraente generale era stato ristorato dei maggiori oneri per le nuove e variate opere da eseguire nell'ambito della perizia di variante tecnica numero 3;
- che la riserva n. 28 era inammissibile, oltre che perché tardiva, anche per la sua omessa quantificazione da parte del C.G., in violazione dell'art. 31, comma 3 Capitolato Generale di appalto. La convenuta contestava anche nel merito le pretese attoree, che riteneva frutto di una errata valutazione del cronoprogramma;
- che la riserva n. 31 era inammissibile per non avere il C.G. sottoscritto con riserva il verbale di sospensione dei lavori del 24/1/2012, con conseguente decadenza dello stesso dalla relativa pretesa, ai sensi dell'art. 158, comma 8 DPR 207/2010 (già art. 133 DPR 554/1999) ed in quanto non risultava che la riserva fosse stata esplicata nei successivi 15 giorni dalla prima iscrizione, avvenuta in sede di sottoscrizione del verbale di ripresa dei lavori il 31/1/2012, come pure imposto a pena di decadenza dall'art. 191 DPR 207/2010 nonché dall'art. 165, comma 3 DPR
554/1999 e art. 31, comma 3 DM 145/2000. Eccepiva che la riserva in esame era inammissibile, anche perché non confermata dall'esecutore in sede di sottoscrizione dello Stato finale dei lavori e, nel merito, evidenziava l'infondatezza dell'altrui pretesa, evidenziando che il contratto stipulato con un Contraente Generale comporta l'assunzione, a carico di questi, dei rischi connessi al tipo di eventi sottesi all'odierna pretesa (maltempo e sciopero dei trasportatori).
L CP 1 esponeva che il D.L., anche a seguito della consultazione degli annali idrologici, aveva ritenuto che gli stessi non potessero essere presi in esame in quanto in linea con gli andamenti pluviometrici della zona verificatisi negli ultimi anni e quindi facilmente prevedibili;
- che la riserva n. 35 era intempestiva, oltre che infondata nel merito, al pari della riserva n. 37;
- che la riserva n. 41, oltre che inammissibile, era infondata nell'an e nel quantum debeatur, in quanto sfornita di prova ed inammissibile perché genericamente proposta, senza riferimento ai certificati di pagamento oggetto di istanza e contabili bancarie anche per somme evidentemente pagate entro i canonici 30 gg previsti ex lege non consente alcuna difesa nel merito della riserva.
L CP 1 contestava le ulteriori riserve, eccependo, in particolare, che, quanto alla decurtazione del 100% dell'importo delle prove sui materiali (€ 2.485.024,71), queste ultime, non obbligatorie, erano a totale carico del CG, ai sensi dell'art.
8-bis n. 6) del contratto nella versione conforme all'art. 167, commi 7 e 8, DPR 207/2010 e dell'art. 15, co. 7, DM n. 145/2000, oltre che dell'art. 15 dell'Allegato NG10 al C.S.A.. Dava atto che le prove c.d. obbligatorie, eseguite dai laboratori certificati, erano poste ex lege a carico dell' CP_1 ed il C.G. era stato remunerato con i prezzi di contratto mediante la specifica previsione e quantificazione di detto onere all'interno del quadro economico dell'appalto, sicchè null'altro era dovuto dall' CP 1 a favore del C.G. a tale titolo, evidenziando che le prove eseguite da laboratori non autorizzati né ufficiali non erano comunque suscettibili di alcun ristoro da parte dell' CP 1 dando atto che le prove c.d. ulteriori non risultano nemmeno richieste dal D.L., eccependo la nullità di clausole che ponessero a carico dell' CP 1 spese non dovute per legge.
Quanto alle avverse doglianze per il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, l' CP_1 evidenziava che era imputabile alla controparte il ritardo nella trasmissione dei report dell'ultimo semestre (maggio - ottobre 2018) e di conclusione delle attività di monitoraggio post operam delle inalveazioni, avvenute rispettivamente in data 15/10/2018, prot. n. 39261 e n. 39362 e in data 16/10/2018 con nota prot. 39263; evidenziava, inoltre, la mancata conclusione delle attività di esproprio poste a carico del C.G. ai sensi dell'art. 9 del C.S.A. A., avvenuta solo nello scorso mese a luglio 2019.
§ 1.1 Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche per mezzo di CT, ha così deciso:
"DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA l' CP 1 al pagamento in favore di [...]
Parte 1
- della somma di € 4.133.072,11, oltre agli interessi come previsti dalla normativa speciale sugli appalti dalla data dei singoli esborsi fino al 2/8/2018 ed agli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dal
2/8/2018 al saldo;
- della somma di € 269.299,91, oltre agli interessi come per legge dal 2/8/2018 al saldo;
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall' CP 1 avverso la [...]
Parte 1 in liquidazione
COMPENSA tra le parti le spese processuali e le spese di c.t.u., queste ultime liquidate con separato decreto"
_ A fondamento della decisione, il primo giudice- esclusa la decadenza di parte attrice
§ 1.2 dall'azione perché il termine decorre solo dalla decisione della committente in ordine alle riserve proposte ha posto le seguenti considerazioni:
-
Con riguardo alla eccezione di decadenza per non essere state le riserve riproposte nello stato finale dei lavori e, quindi, per essere state le stesse rinunciate: "Giova premettere che, in tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 64 del R.D. n. 350/1895, nel prevedere che, se l'appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine fissatogli, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato, si limita a prevedere una presunzione di accettazione del conto che ha natura relativa ed
è quindi superabile con la prova di una positiva volontà dell'appaltatore di non accettare il conto finale (cfr. Cass. civ. n. 12207 del 17/07/2012; Cass. civ. n. 24825 del 24/11/2005).
Nella specie, come osservato dal c.t.u., il CG ha sottoscritto con riserva il registro di contabilità relativo all'ultimo SAL, portante n. 44, contenente il conto finale, esplicitando tutte le riserve oggetto della presente causa ed ha contestualmente firmato senza riserva il documento denominato "Stato finale dei lavori". Orbene, il conto finale a cui si riferisce l'art. 64 del R.D. n. 350/1895, trasfuso nell'art. 174 del D.P.R. n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della L. n. 109/1994), applicabile ratione temporis nel caso in esame, successivamente sostituito dal D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006) e poi dall'art. 14, co. I, lett. e) D.M. n. 49/2018, queste ultime due norme non applicabili ratione temporis nella fattispecie, coincide con l'ultima compilazione del registro di contabilità contestuale all'ultimo SAL, mentre il c.d. stato finale equivale all'ultimo SAL, sicché la mancata conferma delle riserve su tale documento non determina alcuna decadenza del CG dalle pretese creditorie formulate con le riserve. Ad abundantiam, la presunzione relativa di abbandono delle riserve è superata dalla circostanza oggettiva della loro riproposizione nel registro di contabilità sottoscritto contestualmente allo stato finale, condotta da cui si evince inequivocabilmente la volontà dell'appaltatrice di insistere nelle riserve già formulate ed espresse nel corso del rapporto”.»
Affrontando, poi, il merito della controversia, il Collegio di primo grado - dopo aver ricostruito l'appalto ed il suo andamento, alla luce sia delle emergenze documentali, sia della articolata CT espletata (v. pagg. 19/28 della sentenza) – si è espresso come segue.
Quanto alla riserva n. 35- andamento anomalo dei lavori- sottoproduzione:
"Giova a tale riguardo ripercorrere le vicende relative all'appalto:
• 10/10/07 inizio effettivo dei lavori con decorrenza dell'originario termine di 1215 giorni per l'ultimazione dei lavori (al 01/02/2011);
• 22/02/08 trasmissione da parte del CG ad CP 1 della PVT1 (Viadotto Livorno e ER
IA);
• 30/07/08 approvazione della PVT1, con importo lavori rettificato a € 496.438.358,80 e fissazione del termine di ultimazione a 1.170 giorni dalla data di notifica dell'Ordine di Servizio per l'esecuzione delle opere di perizia;
•15/09/08 O.d.S. n. 26 con ordine al CG di dare corso ai lavori della PVT1 fissando il nuovo termine contrattuale al 29/11/2011;
• 02/07/08 sospensione lavori per variante da apportare al tratto terminale compreso tra lo svincolo di Campo AB (escluso) e Parte 1 / Santa Caterina;
• 17/11/08 il CG presenta ad CP 1 gli elaborati della PVT2, che riguarda il nuovo assetto del conferimento a discarica dei materiali di risulta dagli scavi (sito di RI), ed alcuni interventi di adeguamento dello scavo della ER IA, fino alla sua formulazione finale del 30/03/2010;
• 29/04/2010 CP 1 approva la PVT2;
• 29/04-05/05/2010 firma dell'Atto Aggiuntivo n. 1 con il quale vengono affidate le PVT1 e
PVT2
• 06/07/2010 il D.L. consegna i lavori della PVT2, e fissa il nuovo termine di ultimazione al
08/03/2013;
• 26/05/2011 CP 1 richiede la redazione della PVT3 per il superamento delle interferenze con i lavori previsti nel progetto del Ponte sullo Stretto;
• 06/02/2012 il CG redige la PVT4 per le opere in variante da realizzare nella ER IA;
17/04/2012 il CG redige la PVT5 relativa alle modifiche da apportare nello scavo della ER
•
AC;
⚫11/10/2012 il D.L. trasmette la PVT5 ad CP 1
• 13/02/2013 CP 1 ha approvato la PVT3 per l'importo di € 419.682.728,89;
• 02/08/2013 CP 1 approva la PVT5 il per l'importo di € 457.311.716,60
• 27/03/2014 firma del 2° Atto Aggiuntivo per ratifica delle PVT3, PVT4, e PVT5.
• 08/05/2014 CP 1 richiede la redazione della PVT6; 17/07/2014 il CG chiede una proroga al termine di ultimazione di 203 giorni, fissato al
•
31/10/2014;
• 14/10/2016 ultimazione dei lavori.
Orbene, si rileva che, quanto alle circostanze ostative al regolare avanzamento dei lavori antecedenti alla sottoscrizione della PVT2 ed all'Atto aggiuntivo n. 1, il CG ha rinunciato a tutte le pretese fino a quel momento formulate, ad eccezione della riserva n. 1, non oggetto del presente giudizio. Devono essere quindi esaminate soltanto le circostanze insorte dopo la metà del 2010 e gli effetti delle stesse sull'andamento del cantiere, fino all'8/3/2013, data di ultimazione dei lavori (poi prorogata) indicata nella PVT2, così come espressamente riferito nel
II Atto aggiuntivo del 27/03/2014 per ratifica delle PVT3, PVT4, e PVT5 e confermato nell'ultimo aggiornamento della riserva in esame.
Relativamente alle circostanze sottese alle riserve nn. 28 e 31 (sciopero autotrasportatori, condizioni meteo avverse e ritardata concessione dell'apertura dei varchi autostradali), il C.T.U. osserva che si tratta di circostanze emerse a gennaio e febbraio 2012 e poi nel corso dello stesso anno, ma che hanno avuto un impatto modesto sullo svolgimento generale dei lavori: lo sciopero degli autotrasportatori ha avuto un impatto di circa una settimana - dieci giorni ed è stato oggetto di verbale di sospensione dei lavori da parte del D.L. alla fine di gennaio 2012 per cause impreviste ed imprevedibili, pertanto, sempre ai sensi del CSA e del D.M. 145/2000, la stessa sospensione non può dare adito ad alcuna richiesta da parte del CG.
Le condizioni meteorologiche avverse non possono costituire il presupposto per una pretesa risarcitoria da parte dell'appaltatore, trattandosi di un evento imprevisto non imputabile alla stazione appaltante, potendo soltanto giustificare il ritardo nell'esecuzione dei lavori senza l'applicazione di penali. Si rileva peraltro che le avverse condizioni meteorologiche non sono un fatto imprevedibile nell'economia generale di un cantiere, la cui durata era stata inizialmente fissata in circa quattro anni, per opere da realizzare in massima parte all'aperto o in galleria.
Le avverse condizioni meteorologiche avrebbero peraltro colpito la Pt 1 solo nella prima metà di febbraio 2012 e non è sufficiente indicare le giornate di pioggia in un mese per giungere alla valutazione di condizioni di maltempo eccezionalmente avverse, dovendosi verificare se la pioggia abbia realmente impedito i lavori, ovvero se le precipitazioni si siano verificate fuori dell'orario di lavoro, oppure non in quantità tale da dover interrompere le opere all'esterno (le opere in galleria non sono soggette a pregiudizio per pioggia).
I fenomeni atmosferici, così come rappresentati dal CG, non hanno avuto un impatto tale da essere valutati come eccezionali e comunque tali da pregiudicare la produzione del cantiere per un lungo periodo. Quanto alle doglianze relative al presunto ritardo nell'emissione delle autorizzazioni di chiusura degli svincoli, si rileva che due delle circostanze riferite nella riserva n. 28 (il punto "a" ed il punto "c") riguardano chiusure che sarebbero state notevolmente impattanti sul traffico autostradale in pieno periodo estivo (se rilasciate secondo i tempi richiesti Co dal ), quindi anche in contrasto con la previsione del CSA che prescrive al punto 19) dell'art. 8 bis del C.S.A.: "[il CG] è tenuto ad assicurare la percorribilità dell'autostrada o di piste alternative su almeno due corsie per senso di marcia in occasione dell'esodo estivo (dall'ultimo fine settimana di luglio al primo fine settimana di settembre di ogni anno)”. Il punto “b” della riserva n. 28 riguarda invece il ritardo nel rilascio di autorizzazioni, da parte dell' CP_1 all'apertura di varchi e deviazioni del traffico, che avrebbe cagionato un ritardo di circa n. 33 giorni: trattasi, tuttavia, di un elemento secondario rispetto a circostanze di maggiore rilievo per la produzione del cantiere.
Per quanto riguarda l'interruzione dei lavori della paratia OPM5A per l'interferenza della stessa con le opere previste nel progetto del Ponte sullo Stretto, la circostanza è emersa ad aprile del
2011; come rilevato dal C.T.U., tale interruzione parziale delle opere si configura come una sospensione "legittima” dei lavori, rispetto alla quale la norma vigente prevede che l'esecutore dei lavori non possa reclamare alcun danno, ma solo una proroga del termine di ultimazione dei lavori, circostanza verificatasi nella fattispecie.
Come evidenziato dall'ausiliario del Tribunale, gli unici motivi che possono aver provocato un anomalo andamento dei lavori, rectius una modesta "ridotta produzione" del cantiere per fatti non imputabili direttamente al CG, sono quelli relativi all'imprevisto geologico verificatosi negli imbocchi sud e nord della ER IA (tra maggio 2011 e la data “limite” del 08/03/2013 della riserva n. 35) e nel corso dello scavo della ER AC (dall'inizio del 2012 fino all'8/3/2013).
Il periodo di ridotta produzione del cantiere per cause non riconducibili al CG, limitatamente alle richieste di cui alla riserva n. 35, è compreso, quindi, tra maggio 2011 e marzo 2013.
Nondimeno, trattandosi di ridotta produzione causata da c.d. sorprese geologiche, non può ritenersi configurabile l'andamento anomalo dell'appalto per causa imputabile all' CP_1
Non vi è prova, inoltre, che il ritardo nell'approvazione della PVT4, su cui si è espressa anche la
Commissione di collaudo, che, in occasione della visita di cantiere del 26/7/2012, ha dato atto che non risultavano ancora approvate le perizie PVT3 e PVT4, nonostante il tempo trascorso e le raccomandazioni già rese in sede della precedente visita in corso d'opera in data 20/4/2012, abbia cagionato al CG un danno da andamento anomalo dell'appalto.
Si rileva, inoltre, che, in relazione a detti ritardi, l' CP 1 ha dedotto che il 3/2/2013, durante la fase di scavo della galleria dagli imbocchi sud, si è verificato un fornello con conseguente crollo di parte di un vecchio fabbricato. Tale evento, verificatosi successivamente sia alla presentazione della proposta di perizia di variante da parte del C.G. ed approvata dal D.L., che all'adozione delle soluzioni tecniche ivi contenute ed il carattere sperimentale di tali soluzioni hanno imposto al RUP un'attenzione particolare nella valutazione della citata perizia di variante. Da ciò sarebbero scaturiti i tempi (non brevi) di approvazione della PVT4.
Ne consegue il rigetto delle pretese attoree sottese alla riserva n. 35" (pagg. 41/44).
Sulla riserva lettera b) (ritardata emissione del certificato di collaudo) .
La pretesa attorea riguarda anche il riconoscimento del danno per mancata disponibilità della rata di saldo, risultante dal collaudo, il Collegio di primo grado si è così espresso: 66La pretesa attorea riguarda anche il riconoscimento del danno per mancata disponibilità della rata di saldo, risultante dal collaudo finale nella misura di € 4.235.171,05, a titolo di interessi corrispettivi dovuti ex D.Lgs. 231/02 o comunque interessi moratori o subordinatamente interessi legali.
Le parti, dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori del 14/10/2016, con la sottoscrizione del
3° Atto Aggiuntivo del 05/06/2017, avevano pattuito che le attività di collaudo avrebbero potuto essere concluse anche se vi fosse stato ancora in corso il monitoraggio post operam delle inalveazioni (una delle attività che si prevedeva di dover svolge anche dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori, in quanto scaturiva da una specifica richiesta del [...]
'CP 3 unitamente alle opere di ri-naturalizzazione del Campo Base di Santa Trada, i cui lavori sono stati peraltro sospesi dal 17/11/2016 al 27/03/2017).
La conclusione dei monitoraggi sulle inalveazioni non ha quindi contrattualmente incidenza sulla data di emissione del certificato di collaudo. Così come i lavori del campo base di Santa Trada, essendo stati, detti lavori, sospesi per 4 mesi e mezzo, oltre che essere conclusi prima della data di emissione del certificato di collaudo.
Anche per quanto riguarda l'eccezione di CP 1 relativa al mancato completamento delle attività espropriative, come rilevato anche dal c.t.u., si ritiene che le stesse non fossero ostative al rilascio del certificato di collaudo, in quanto, a causa dei tempi necessaria all'espletamento di dette pratiche da parte degli uffici amministrativi competenti, la Commissione di collaudo ha stralciato dalle attività poste a carico del CG le ultime espropriazioni che non potevano essere definite per fatti indipendenti dalla volontà dello stesso CG, senza che sia stato rilevato alcun Co inadempimento a carico del
Si ritiene tuttavia infondata la presente riserva del CG, in mancanza di prova specifica dei maggiori costi sopportati da quest'ultimo a causa del ritardo nella emissione del certificato di collaudo. Ed Co invero, a prescindere dalle attività di collaudo, il era impegnato in cantiere per le attività di monitoraggio delle inalveazioni, di esproprio e di rinaturalizzazione del campo base di Santa Trada, per le quali era contrattualmente impegnato nel 2017 e nel 2018 con personale, attrezzature, servizi amministrativi e quanto altro necessario (spese correnti, affitti, noleggi, utenze) per lo svolgimento di queste attività. Ebbene, il c.t.u. ha riscontrato l'impossibilità di individuare le risorse dedicate alle attività connesse al "ritardato collaudo" rispetto alle altre attività eseguite dal CG, poiché i documenti versati in atti non consentono questa distinzione.
Ne consegue l'infondatezza della riserva per mancanza di prova specifica dei danni subiti dall'attrice a causa del ritardo nella emissione del certificato di collaudo" (pagg. 47/48).
Con riguardo alla riserva n. 22, il Tribunale ha così motivato:
"la riserva n. 22, riguardante il sito di deposito "RI” e le problematiche connesse alla gestione dei siti di deposito, è stata formulata per la prima volta sul registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n. 4 per lavori fino al 31/01/2011. L'iscrizione della riserva 22 è avvenuta subito dopo che il C.G. è venuto a conoscenza della richiesta da parte dell' CP_1 con nota prot. 2221 del 9/12/2010, di individuare siti di deposito del materiale differenti dal "RI", con l'attribuzione in capo al C.G. di ogni onere conseguente alla modifica del sito di deposito RI già individuato. La riserva risulta tempestiva, in quanto formulata sul primo atto utile dell'appalto successivo al verificarsi del fatto che ha determinato la situazione pregiudizievole per il C.G.; la riserva è stata poi confermata in occasione dei successivi S.A.L..
Nel merito, la riserva ha ad oggetto le pretese attoree consequenziali alla indisponibilità del sito di conferimento in discarica del materiale di risulta degli scavi relativi alle opere da realizzare.
A fronte della indisponibilità di alcuni siti di conferimento, l' CP 1 si è attivata, individuando il sito di RI, svolgendo, altresì, le attività preliminari di verifica di fattibilità dello sfruttamento di tale sito Co per la collocazione dei materiali di risulta dagli scavi. L CP 1 invitava, quindi, il ad attivarsi per quanto di sua competenza per ottenere le necessarie autorizzazioni. I contraenti hanno poi sottoscritto (disgiuntamente) l'Atto aggiuntivo del 29/4-5/5/2010, con cui hanno precisato i termini tecnici ed economici del nuovo assetto del conferimento a discarica dei materiali di risulta dagli scavi, fissando i siti (tra cui quello di RI), le distanze da percorrere e i compensi aggiuntivi da riconoscere a causa della maggiore onerosità del conferimento a discarica, in conseguenza delle nuove destinazioni dei materiali.
Nondimeno, il Controparte 3 ha espresso il parere n. 520 del 16/09/2010 contrario all'utilizzazione del sito di RI per il conferimento dei materiali di scavo per cause derivanti non da eventuali inadeguatezze dalla progettazione dell'intervento da parte del CG, ma da una valutazione complessiva dell'impatto generato dalla soluzione proposta. Il citato parere non pregiudicava l'approvazione del progetto, previo svolgimento di un'istruttoria complessa relativa a tutti gli aspetti ambientali, a fronte di un approfondimento progettuale, che per il parere preventivo di cui sopra non era necessaria, ma detta istruttoria presso il CP_3 dell'Ambiente, finalizzata ad ottenere un nuovo decreto VIA per la variante in esame, avrebbe richiesto un tempo almeno pari ad un anno, incompatibile con il cronoprogramma dei lavori. Co Il c.t.u. ha ritenuto, quindi, che la scelta del di servirsi di siti più lontani, ma immediatamente disponibili, sia stata necessaria per poter procedere ai lavori di scavo delle gallerie e a cielo aperto in tutte le zone in cui si richiedeva di conferire a discarica i materiali di risulta dagli scavi, altrimenti il cantiere avrebbe chiuso.
Ritiene, tuttavia, il collegio infondata la riserva.
Risulta per tabulas che il C.G., effettuate le proprie valutazioni, ha sviluppato gli elaborati progettuali del nuovo deposito “RI”, poi inoltrati dall' CP_1 agli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del sito come deposito definitivo.
Nelle more, in data 29/04 - 05/05/2010 le parti sottoscrivevano l'Atto aggiuntivo n. 1, il cui art. 10, con specifico riferimento ai siti di deposito riportava le modalità proposte dal C.G., a seguito di proprie valutazioni e considerazioni, con cui si sarebbero smaltiti i materiali di risulta degli scavi dell'intero lotto, stimati in circa 3.300.000 mc, disponeva che sarebbero rimasti ad esclusivo carico del C.G., fra gli altri, "gli oneri ed i costi per l'individuazione dei siti di deposito indicati e degli ulteriori siti, nel caso dovessero risultare necessari, per il completo conferimento dei materiali di risulta" nonché "la predisposizione, nei tempi necessari per il regolare sviluppo del programma lavori, di tutta la documentazione occorrente per l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per l'acquisizione dei siti indicati, nonché per l'acquisizione all'utilizzo di ogni sito alternativo che dovesse rendersi necessario nel corso dei lavori;
nella documentazione si intende inclusa quella necessaria per la relativa istanza al Controparte_3 sino all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni" e che "Restano esclusivamente a carico dell' CP 1 il rimborso dei costi sopportati dal Contraente Pt 7 per l'acquisizione e/o l'occupazione delle aree nonché l'obbligo a presentare, con la massima sollecitudine, agli Enti competenti la documentazione predisposta dal Contraente
Generale nei casi previsti nel punto b. precedente”. Stabiliva, a fronte dell'attività di smaltimento dei materiali di risulta degli scavi dell'intero lotto, un compenso forfetario ed omnicomprensivo di €
6.590.000,00. Co E' pertanto evidente che la progettazione relativa ai siti di scarico era a carico del , il cui compenso era stato determinato in misura forfettaria e non in proporzione alle spese sostenute per i viaggi in discarica. Si rileva, inoltre, che l'impossibilità di utilizzazione del sito di RI non è imputabile alla stazione appaltante, la quale, in chiave collaborativa e in ossequio alla buona fede nell'esecuzione del contratto, ha individuato tale sito ai fini del conferimento dei materiali di risulta degli scavi, senza assumere al riguardo alcun obbligo aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal contratto e dagli atti aggiuntivi sottoscritti dalle parti.
Ad abundantiam, come rilevato dal c.t.u., l'attrice non fornito idonea prova della sua pretesa creditoria.
Relativamente al quantum debeatur, emerge dagli atti la richiesta dell'appaltatrice fondata sul documento contabile "Stato Finale" emesso dal CG in favore del in cui si riporta CP 7 "
un totale per le prestazioni di trasporto a deposito e rimodellamento a verde, con una serie di voci di sommario (non di dettaglio) riguardanti i trasferimenti di materiali da depositi p1, p2, p3, ecc. fino al deposito NG (previsto nell'Atto Aggiuntivo n. 1 e che non risulta abbia subito modificazioni rispetto a tale previsione) e sovrapprezzi per il trasporto al deposito AN CO.
Nondimeno, il c.t.u. non ha rinvenuto i documenti necessari per procedere ad una verifica autonoma, oggettiva e di dettaglio degli effettivi quantitativi conferiti a ciascun sito di discarica e i conseguenti chilometraggi percorsi in occasione di ciascun viaggio al fine del calcolo degli effettivi maggiori oneri derivanti dal trasferimento "fuori lotto" (o in altri siti a distanza pari a circa 20 km dai lavori) dei materiali di risulta dagli scavi, rispetto alle precedenti previsioni dell'Atto aggiuntivo n. 1, che prevedevano il trasferimento di circa 1.000.000 mc di materiale nel sito di RI (molto prossimo ai lavori, circa 1,6 km), poi rivelatosi non utilizzabile secondo le tempistiche del cantiere. Co Il ha prodotto copiosa documentazione afferente ai pagamenti eseguiti in favore del CP 7
[...] e sulla seconda perizia di variante, ma non ha prodotto i documenti utili ai fini della verifica della congruità della somma richiesta.
I documenti versati in atti si riferiscono al totale delle prestazioni che sarebbero state effettuate, ma non consentono di verificare l'origine di ciascuna prestazione, sotto il profilo quantitativo (volumi di materiale trasferito, distanze percorse) e qualitativo della prestazione asseritamente erogata (doppio scarico e carico del materiale presso le piattaforme "temporanee").
CP 7I vari contratti di affidamento del CG in favore del non consentono di stabilire quali dei prezzi in essi indicati siano riferibili a prestazioni comprese nel progetto originario e/o nella perizia di variante n. 2 e quali, invece, si riferiscano ai maggiori oneri derivanti dalla necessità di trasferire i materiali di risulta in un luogo più distante rispetto al sito di RI.
Ebbene, come evidenziato dal c.t.u., i documenti prodotti non consentono una dettagliata analisi delle Co somme richieste dal a fronte dei (soli) maggiori oneri che avrebbe sostenuto, dovendosi Co distinguere i maggiori costi sostenuti rispetto a quelli che lo stesso avrebbe dovuto sopportare alla luce del progetto originario e dell'Atto Aggiuntivo n. 1." (pagg. 28/31).
Prosegue il Collegio con riguardo alla riserva n. 24:
"... è stata iscritta per la prima volta in occasione dell'emissione del verbale di sospensione parziale dei lavori del 9/5/2011 e successivamente, alla prima occasione utile, è stata richiamata e confermata sul registro di contabilità afferente al SAL n. 5 per lavori fino al 5/5/2011, sottoscritto con riserva il
27/5/2011. La riserva è stata, quindi, iscritta ed esplicitata non appena si sono manifestate le cause che hanno determinato situazioni pregiudizievoli, nonché l'insorgenza di maggiori oneri di carattere economico. La riserva è poi stata ribadita in calce al verbale di ripresa dei lavori ed è stata richiamata e confermata nei successivi atti contabili, pertanto è tempestiva.
Nel merito, si rileva che, in sede di progetto definitivo, sono stati effettuati n. 4 sondaggi lungo il tracciato della galleria IA e in base ai risultati di detti sondaggi sono stati determinati i profili geologici e le sezioni tipologiche di scavo e consolidamento, rapportate alle caratteristiche dei terreni che si ipotizzava esistenti in loco.
Le sezioni tipo A1 e A2 si riferivano agli avanzamenti nei terreni sabbiosi e ghiaiosi, con tipologia di scavi secondo una previsione "leggera" (sezione tipo A1) ed una più "pesante" (sezione tipo A2). La sezione tipo A2 era stata prevista per il tratto sottostante l'abitato, unitamente ad un infittimento delle sezioni per il controllo tensio-deformativo del cavo, essendo richiesta a tale riguardo la costante osservazione del complesso degli edifici ricadenti nell'area di influenza della galleria. Le sezioni tipo
B1 e B2, invece, si riferivano agli avanzamenti nelle rocce granitiche. Nella variante al progetto definitivo proposta in gara dal CG (2004) rimanevano valide le previsioni del progetto posto a base di gara relativamente alla geologia, alla caratterizzazione geomeccanica e geotecnica e alla progettazione delle opere d'imbocco, non essendo peraltro consentito, in fase di partecipazione alla gara, ai partecipanti di effettuare indagini aggiuntive.
Per la parte innaturale della galleria si passava all'adozione del metodo A.DE.CO. R-S, con Co l'introduzione di nuove sezioni che sostituivano le A1, A2, B1 e B2 di Le nuove sezioni tipologiche venivano rappresentate dalle sigle B0, B1, B2, C2, C1 e Clbis. In particolare, la sezione
Clbis, particolarmente indicata nei terreni “a fronte instabile” da applicarsi a partire dagli imbocchi
RC, sotto il centro abitato esistente, nei tratti in sottoattraversamento a basse e medie coperture, eventualmente in presenza di falda idrica libera. La scelta di questa sezione così "pesante" era stata dettata dalla necessità di assicurare le condizioni di stabilità del cavo e del fronte in presenza di basse coperture, con sufficienti margini di sicurezza.
Dopo lo scambio di una fitta corrispondenza, nel corso della quale il CG presentava un progetto di variante planimetrica della canna sud per by-passare l'abitato di IA, si è giunti alla determinazione, sentiti anche i progettisti dell' CP 1 che avevano confermato la fattibilità del progetto definitivo a fronte di un modesto abbassamento della livelletta, di modificare il solo tracciato altimetrico della
ER IA per evitare di incorrere in una nuova procedura di approvazione del progetto e per aumentare la "copertura” della galleria nella misura massima possibile (spessore di terreno tra la quota più alta dello scavo e il piano di campagna sulla sua verticale), sebbene questo abbassamento non potesse raggiungere una quota troppo depressa a causa dell'interferenza con le previste opere di allaccio (svincoli sotterranei) del progetto delle opere relative al Ponte sullo Stretto. Co L CP 1 quindi, con nota del 27/06/2006, invitava il a consegnare il progetto esecutivo della galleria IA in sola variante altimetrica rispetto al definitivo offerto”: il progetto esecutivo è stato redatto (e firmato) dal CG secondo le indicazioni di CP 1 che l'ha approvato. Nel progetto esecutivo del CG (2006) il nuovo tracciato (altimetrico) proposto presenta un numero ridotto di criticità interferenti;
le maggiori coperture tra piano calotta e piano fondazioni, rispetto alle previsioni del PD, variano tra 12 m circa fino ad un massimo di circa 25 m e per l'attraversamento del centro abitato IA, inoltre, nel progetto esecutivo (PE) sono state previste sezioni tipo ad hoc, al fine di garantire la stabilità degli scavi e ridurre al minimo i cedimenti in superficie.
La ricostruzione del modello geologico di cui al PE redatto dal CG si è basata sulla documentazione geologica del progetto definitivo (PD), sulle attività di rilevamento geologicostrutturale di dettaglio in scala da 1:1000 a 1:5000 effettuate nel 2005 ed integrate nel 2006, su una campagna di indagini geognostiche realizzate nel 2005 e su una campagna di indagini geognostiche realizzate nel 2006 nell'ambito della progettazione esecutiva della già citata prima variante planimetrica del tracciato, non accolta da CP_1
Nel PE di sola "variante altimetrica" sono stati eseguiti due ulteriori sondaggi geognostici (SG11bis
e SG12bis), una prova in foro di discesa, due prove pressiometriche, prove SPT e il prelievo di sei campioni di terreno, in seguito sottoposto a prove di laboratorio geotecnico, oltre alle indagini geognostiche realizzate nell'ambito del PE di "variante planimetrica", poi abbandonata, consistite in sette sondaggi meccanici a carotaggio continuo (S3, S4, S5, S6, S7, S8 e SVAR1), tre stese di sismica a rifrazione (SRI, SR2 e SR3), una prova cross-hole, una prova down-hole, una serie di prove SPT, una serie di prove pressiometriche e prelievo di una serie di campioni di terreno sottoposto in seguito a prove di laboratorio. Il progetto esecutivo conteneva poi l'analisi delle interferenze tra lo scavo delle gallerie e i fabbricati preesistenti. I lavori degli imbocchi sud sono iniziati nel 2009, le attività di scavo sono rimasti sospesi per circa un anno per la necessità di redazione ed approvazione della PVT2 (perizia di variante n. 2), il cui modello geologico ha confermato quanto previsto dal C.G. con il progetto esecutivo. A seguito dell'approvazione della PVT2 nel 2011 gli scavi sono ripresi, dopo circa un anno di sospensione, sia Pa da imbocchi sia da imbocchi RC.
Dopo un modesto sviluppo degli scavi, si sono verificati dissesti sugli imbocchi sud a far tempo da aprile 2011 durante l'attraversamento dell'abitato di IA, che poi hanno portato alla sospensione dei lavori decretata dal D.L. all'inizio di maggio 2011. Con la redazione della PVT4 il C.G. ha rappresentato un nuovo modello geologico-geomeccanico della galleria IA, diverso da quello individuato nel PD e nel PE. In particolare, le indagini geoelettriche e i sondaggi successivi hanno rilevato, nel sottosuolo dell'abitato, un ammasso di difficile caratterizzazione rispetto al modello di
PE, a causa della presenza al suo interno di dislocazioni tettoniche e neotettoniche con disposizione poco prevedibile nello spazio. La differenza di quota del rinvenimento del tetto dei Trubi in due sondaggi praticamente vicini, ubicati in corrispondenza della canna nord e della canna sud, ha indotto il C.G. a ritenere che la stessa sia da attribuire ad una faglia che corre parallelamente all'asse delle gallerie.
L CP 1 ha allegato la relazione istruttoria sulla perizia di variante n. 4 redatta il 22/02/2013 dall'ufficio tecnico di CP_1 (geol. Persona 1 in cui sulle vicende della Galleria Piale sono riassunte le previsioni del progetto definitivo, le previsioni del progetto esecutivo e le posizioni espresse dal CG, dal D.L. e dall' CP 1 e sono state riportate anche numerose informazioni tecniche sulla materia del contendere. Nella relazione si riferisce che in corso d'opera sono state riscontrate sostanziali differenze con quanto previsto in progetto esecutivo.
Il PD e il PE prevedevano lo scavo della galleria all'interno di una formazione rocciosa più o meno alterata e fratturata (plutoniti alterate di basamento), ma all'atto dello scavo sono stati rinvenuti blocchi e clasti di origine granitoide, anche di grandi dimensioni (2-3 mc), distribuiti irregolarmente all'interno di una matrice sabbiosa scarsamente cementata, con frequenti variazioni della loro distribuzione anche all'interno del singolo campo di scavo. In luogo delle sezioni di scavo tipo B0, sono state, quindi, adottate sezioni di scavo tipo B2.
Orbene, con la sottoscrizione del II Atto aggiuntivo il CG e l' CP 1 hanno affrontato anche la questione dei danneggiamenti provocati sui manufatti dell'abitato di IA nel corso dei lavori di sotto-attraversamento della galleria. In particolare, l'art. 9 del suddetto atto dispone: "Resta totalmente a carico del Contraente Generale il risarcimento dei danni cagionati ai fabbricati del
Borgo IA, relativi e conseguenti alle attività di scavo della sottostante galleria IA, per le quali, in sede di progetto esecutivo, era stata ipotizzata, in via preventiva, una classe di danno effettivamente riscontrata in sede di operazioni di scavo della galleria, nonché il rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti ai danni medesimi, mentre il Contraente Generale, per consentire il regolare avanzamento dei lavori, si fa carico, fermo restando le richieste dirette e quelle consequenziali richiamate nella riserva n. 24 (ventiquattro), di provvedere direttamente al risarcimento dei danni cagionati ai fabbricati del Borgo IA, sotto attraversato nel corso dello scavo condotto dagli imbocchi sud, verificatisi dall'inizio dell'attività di scavo fino all'avvio della realizzazione del "guscio protettivo", nonché il rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti ai danni medesimi. Resta a carico di CP 1 il rimborso al Contraente Generale dei danni, di seguito indicati, verificatisi ai fabbricati del Borgo IA, attraversato nel corso dello scavo della ER:
a) i danni conseguenti alle attività eseguite dall'imbocco nord della ER IA, per i quali, in sede di progetto esecutivo, non era stata ipotizzata, in via preventiva, una classe di danno a seguito delle operazioni di scavo, secondo quanto riportato negli elaborati tecnico/estimativi allegati al citato Atto aggiuntivo, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché il rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti ai danni medesimi;
b) i danni conseguenti alle attività svolte dall'imbocco sud della ER IA non presenti nel progetto esecutivo, nonché quelli cagionati ai fabbricati già previsti nel progetto esecutivo, attraversati nel corso dello scavo successivamente all'inizio della realizzazione del "guscio protettivo", per i quali si sia riscontrata una classe di danno superiore rispetto a quella inizialmente prevista, riconoscendo l'importo differenziale rispetto a quanto preventivato, nonché il rimborso di tutte le spese sostenute conseguenti ai danni medesimi.
Nel 2007 1' CP 1 e il CG pervenivano alla determinazione di un progetto esecutivo "condiviso" e sottoscritto da entrambe le parti, senza variante planimetrica, ma con la sola variante altimetrica. Il
CG, quando fu presa la decisione di procedere solo ad una variante altimetrica, con abbassamento della livelletta, peraltro limitato dall'interferenza con le future rampe di accesso al "Ponte sullo
Stretto", ha svolto in fase di progetto esecutivo una serie di indagini geologiche integrative, al precipuo scopo di approfondire la conoscenza delle caratteristiche geo-meccaniche dei terreni sottoposti ad attraversamenti e delle caratteristiche dei fabbricati soprastanti il tracciato della galleria.
In quella sede furono stimati i danni (certamente non trascurabili) che si sarebbero potuti provocare alle abitazioni ed ai manufatti soprastanti, attraverso un criterio tecnicamente riconosciuto come valido ed attendibile. Sia in sede di redazione del progetto esecutivo, sia in sede di redazione della Co PVT2 il ha potuto sviluppare il progetto delle sezioni di scavo dall'imbocco Sud lato RC, avendo ben chiara la situazione delle preesistenze nell'abitato di IA, del modesto spessore di ricopertura dello scavo, delle caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso da scavare e di quello sovrastante, giungendo a determinare una serie di sezioni particolarmente rinforzate e consolidate, il cui scopo era proprio quello di evitare deformazioni e cedimenti in galleria e di salvaguardare i manufatti esistenti sopra il tracciato dello scavo. Si pervenne, quindi, alle sezioni di scavo Clbis e ClbisIA, che avevano questo scopo specifico, unitamente alla modellazione del comportamento dei manufatti soprastanti e della classificazione del livello di rischio al quale gli stessi erano assoggettati (livello 2 lesioni fino a 0,5 cm, livello 3 lesioni fino a 1,5 cm).
Come osservato dal c.t.u., il quadro dei possibili danni ai manufatti esistenti riportato nel progetto esecutivo era di non trascurabile gravità, che, sebbene si sia esteso e si sia aggravato in corso d'opera, era comunque un fatto noto ancor prima di iniziare i lavori, le cui conseguenze sarebbero comunque ricadute in capo al CG, come confermato dal II Atto aggiuntivo.
La criticità dell'attraversamento dell'abitato di IA era nota al CG già in sede di progetto esecutivo, tanto che lo stesso aveva proposto una variante planimetrica del tracciato per evitare "rischi” nel corso del detto sotto-attraversamento, stante la notevole quantità di manufatti e il modesto livello di ricopertura dello scavo in galleria.
Nel momento in cui è stato deciso, nel corso della redazione del progetto esecutivo, di procedere con la sola variante altimetrica, con la limitazione di abbassamento determinata dall'interferenza con le rampe di approccio al “Ponte sullo Stretto", sarebbe stata prudenziale la scelta del progettista ed in generale del CG di non limitare le indagini geologiche suppletive a soli sondaggi tradizionali (n. 2 sondaggi geognostici, una prova in foro down-hole, n. 2 prove pressiometriche, prove SPT e prelievo di 6 campioni di terreno), ma di estendere gli accertamenti ai terreni e alle aree da attraversare con tutti i mezzi possibili, anche (ad esempio) con indagini geoelettriche, così come fatto nella metà del
2011. Ciò avrebbe consentito di acquisire maggiori informazioni e conoscenze sui terreni, che avrebbero forse consentito di gestire meglio la fase di scavo e le conseguenze sui manufatti esistenti, riducendone gli effetti. Si ritiene pertanto che, come ribadito dal II Atto aggiuntivo, con l'approvazione del progetto esecutivo il CG ha assunto la responsabilità tecnica delle conseguenze degli scavi della ER IA, in particolare per quanto riguarda gli effetti dell'attraversamento dei manufatti esistenti nell'abitato di IA. La porzione di riserva relativa alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti a seguito dei dissesti verificatisi sui manufatti esistenti nell'abitato di IA è quindi infondata per la parte relativa ai danni verificatisi prima dell'adozione del "guscio protettivo", come stabilito in dettaglio nel II Atto aggiuntivo, mentre i danni successivi a detta adozione sono stati sopportati principalmente dall' CP_1
Per quanto riguarda le tecnologie e le sezioni di scavo adottate, le attività di costruzione della galleria hanno generato conseguenze solo sui manufatti esistenti e non sullo scavo stesso, che non ha subito deformazioni, rilevanti rilasci di materiale, crolli, o altro. Ai fini della sicurezza dello scavo, quindi, il progetto dello scavo della galleria in se stessa, si è rivelato efficace.
La necessità di adottare la tecnica del “guscio protettivo" prima del jet-grouting è emersa in corso d'opera, dopo una serie di verifiche e prove che hanno consentito, solo in quel momento, di apprezzare il possibile impatto generato dal jet-grouting sui manufatti esistenti, stante la moltitudine di elementi, che sovrapposti tra loro, hanno portato al dissesto di numerosi manufatti soprastanti in tracciato della galleria IA.
E ciò al pari di una “sorpresa geologica", come quella riconosciuta dall' CP 1 nel caso delle difficoltà
- e maggiori onerosità - riscontrate nel corso degli scavi dagli imbocchi nord lato SA della stessa
ER IA.
Conformemente all'opinione espressa dal c.t.u., la riserva del CG è parzialmente fondata, limitatamente alla parte relativa alla richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per la realizzazione del "guscio protettivo" ante jet-grouting. Per quanto riguarda i costi di realizzazione del "guscio protettivo", il CG ha prodotto il computo metrico estimativo degli interventi eseguiti in sotterraneo propedeutici al jet-grouting presentato con la PVT4 ad CP 1 e da quest'ultima non approvato (poiché questi oneri furono ritenuti a carico totale del CG). Sui documenti prodotti dal CG a giustificazione delle spese sostenute per il “guscio protettivo” si rileva quanto segue:
•dal computo metrico estimativo (di previsione) della PVT4 emerge un totale di lavori di cui al
NP145 pari a 7.533+3.615 = 11.148 ml;
• il prezzo unitario indicato è pari a €/m 141,06 (al netto di spese generali, percentuale del CG, maggiorazione contrattuale, ecc.). il prezzo unitario sopra riportato deriva dalla descrizione del CG.
Conformemente alle conclusioni del c.t.u., si ritiene, quindi, riconoscibile in favore del CG il ristoro dei maggiori costi sostenuti per la realizzazione del "guscio protettivo", ai sensi dell'art.
7-quater, comma 3, del C.S.A., secondo cui: “saranno invece riconosciuti gli eventuali maggiori costi, anche progettuali, nonché gli eventuali maggiori tempi conseguenti all'adozione di varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge".
La stima dell'importo per la riserva n. 24 da parte del c.t.u. si fonda sul nuovo prezzo contrattuale
NP145 e sulle quantità “a consuntivo" riconosciute al CP_7 (lievemente inferiori a quelle previste nel computo metrico estimativo di previsione nella PVT4).
A detto importo devono essere aggiunte le percentuali contrattuali per oneri della sicurezza, direzione lavori, progettazione ed incremento dei prezzi, quest'ultimo conformemente all'art. 4 dell'Atto aggiuntivo n. 1, calcolate secondo le percentuali deducibili dal quadro economico dell'Atto aggiuntivo n. 1, pagine 14 e 15, in quanto tutti i prezzi contrattuali conseguenti a detto Atto sono assoggettati a questi incrementi:
➤ oneri della sicurezza: € 20.259.617,15, pari al 7,269% di € 278.705.081,35;
➤ direzione lavori € 8.301.247,18, pari al 2,77% di € 298.964.698,50
➤ progettazione 1.636.600,20 rispetto ad € 298.964.698,50
➤ maggiorazione da contratto (art. 4 comma 1 Atto Agg. n. 1) 32,658%
Ciò premesso, il valore economico contrattuale dell'opera eseguita si calcola come segue:
.• esecuzione di canne metalliche valvolate a manchettes in sotterraneo per "guscio protettivo":
➤ 8.010 ml x 141,06 €/ml = € 1.129.890,60
➤ Incremento oneri della sicurezza 7,269%: 7,269% sommano € 1.212.022,35
➤ direzione lavori 2,77%: € 33.573,02
➤ progettazione 0,547%: € 6.629,76
➤ incremento prezzi contrattuale 32,658%: € 395.822,26
Totale riserva n. 24 € 1.648.047,39" (pagg. 31/38).
********
Con riguardo alla riserva n. 25, il Collegio di primo grado formulava le seguenti argomentazioni:
"La riserva n. 25, afferente alla sospensione dei lavori per interferenza delle opere del Ponte sullo
Stretto di Messina con l'autostrada A3, è stata iscritta in calce all'ultimo Registro di Contabilità.
Si rileva al riguardo che, con nota del 23/08/10, il CG ha trasmesso all' CP 1 il resoconto dell'esame del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina con le opere appaltate del
Macrolotto 6, tra cui l'esame delle interferenze tra le opere dei due progetti, comprese quelle con la paratia di pali tirantata in carreggiata nord intorno al km 431+100.
Non vi è prova che prima della stipulazione del contratto il CG potesse verificare le suddette interferenze tra le opere dei due progetti, emergendo dagli atti che tale circostanza è intervenuta solo ad agosto del 2010.
In particolare, con nota del 19/11/10 il CG scriveva all' CP 1 per confermare l'esistenza delle interferenze già comunicate con la precedente nota del 23/08/2010, concludendo che, in caso di mancanza di riscontro specifico da parte dell' CP 1 avrebbe proceduto secondo quanto contemplato dalla perizia di variante. Co "In data 22/03/2011 e 04/04/2011 si svolgevano due riunioni tra CP 1 e la Società Eurolink
(C.G. per i lavori del Ponte sullo Stretto), in cui era esaminata nel dettaglio l'interferenza delle rampe di accesso al Ponte con la paratia OPM5A, che impediva la realizzazione della rampa.
Dalla nota dell' CP 1 del 21/04/2011, emergeva la necessità di superare l'interferenza attraverso la realizzazione di un'opera che rispettasse entrambi i progetti.
Il 07/04/2011 il D.L. emetteva l'O.d.S. n. 134, con cui riferiva che erano in corso i lavori relativi ai pali della paratia OPM5A, il CG con nota del 05/04/2011 comunicava che l'opera sarebbe stata realizzata secondo le previsioni del progetto esecutivo approvato, ma il responsabile del procedimento contestava l'esecuzione dei lavori in assenza della consegna ed approvazione del progetto esecutivo di dettaglio come previsto dalla procedura contrattuale. Il D.L., come da prescrizione del RUP di CP 1 ordinava di sospendere i lavori fino all'approvazione del progetto di dettaglio. Co L'8/4/2011 il trasmetteva il progetto esecutivo di dettaglio della paratia OPM5A ed il
13/04/2011, considerato che il progetto esecutivo di dettaglio della paratia era corrispondente al Co progetto esecutivo approvato della paratia stessa, il comunicava ad CP 1 l'intenzione di riprendere i lavori il 14/04/2011.
In data 21/04/2011 CP 1 comunicava al CG che il progetto esecutivo di dettaglio non poteva essere approvato perché non teneva conto dell'interferenza tra la paratia OPM5A e la futura rampa del Ponte sullo Stretto di Messina e, con nota del 27/05/2011, 1' CP 1 ha ordinato al C.G. la predisposizione di apposita perizia di variante PVT3 da inquadrarsi nell'ambito dell'art. 10 quater, comma 4, del C.S.A., precisando che i maggiori oneri diretti ed indiretti sarebbero stati posti a carico della società Parte_9
Con l'O.d.S. n. 181 del 14.07.2011 il D.L. ordinava al C.G. di dare corso all'esecuzione degli interventi de quibus secondo gli elaborati progettuali approvati ed allegati all'Ordine di Servizio.
Il 9/8/2011 il CG consegnava gli elaborati della terza perizia di variante, tra cui quelli della paratia di pali OPM5A e sulla viabilità locale denominata Per 2 per le cui opere il progetto di variante prevedeva un aumento di spesa di circa € 1.871.000,00, dovuto esclusivamente all'aumento dello sviluppo della paratia, alla maggiore altezza e, conseguentemente, al maggior numero di tiranti ed alla maggior quantità degli interventi di completamento e finitura.
Nella relazione tecnica illustrativa, della PVT3, il CG evidenziava che i maggiori importi dovuti ai lavori (a corpo ed a misura), agli oneri di sicurezza, alle spettanze tecniche (progettazione e
Direzione Lavori), al riconoscimento del coefficiente di incremento erano pari al 32,658%, per complessivi € 4.116.270.00 circa, indicando i maggiori oneri diretti ed indiretti che l' CP_1 intendeva porre a carico della Parte 10
L'appaltatrice esponeva che l'incidenza del 12% per spese generali ed oneri a suo carico doveva essere ripartita per un terzo sui costi fissi e due terzi su quelli dipendenti dal tempo, pertanto la percentuale produttiva di oneri per la protrazione era pari all'8%, sicché, applicando tale aliquota all'importo contrattuale dei lavori, depurato di utile e spese generali d'impresa, rapportandolo ai
287 giorni di protrazione rispetto ai 976 giorni originariamente previsti, l'importo complessivo per maggiori oneri indiretti del C.G. era pari ad € 8.000.000,00.
Con l'O.d.S. n. 211 del 15/09/2011, i lavori lungo la tratta oggetto di perizia venivano ripresi.
Il CG ha versato in atti il contratto sottoscritto con la ditta RI OT in data 17/11/2010 e la successiva integrazione del 22/09/2011, quest'ultima relativa ad un verbale di accordo e concordamento di nuovi prezzi, in cui dava atto che la stessa ditta rinunciava alla riserva n. 4, a fronte della sottoscrizione di detto accordo, in cui erano fissati i nuovi prezzi relativi ad attività di perforazione di pali e paratie.
Tanto esposto, sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. circa l'infondatezza della riserva. Ed invero, l'O.d.S. n. 134 del D.L. di sospensione dei lavori è legittimo, perché interrompeva l'esecuzione dei lavori per i quali il CG non aveva presentato il progetto esecutivo di dettaglio, come previsto dal contratto. Co Si rileva, inoltre, che lo stesso relativamente alla paratia OPM5A, aveva segnalato all' CP 1 l'interferenza della suddetta paratia con le opere del progetto del Ponte sullo Stretto ed aveva partecipato alle riunioni con l' CP 1 e la società Ponte sullo Stretto il 22/03/2011 e il
4/4/2011, giorni immediatamente antecedenti al 5/4/2011, data di avvio dei lavori della paratia
OPM5A, per addivenire ad una soluzione condivisa per il superamento delle interferenze.
L'inizio dei lavori della paratia OPM5A da parte del CG proprio il 05/04/2011, peraltro senza rispettare la procedura di redazione e la successiva approvazione, da parte dell' CP_1 del progetto esecutivo di dettaglio, si configura pertanto come un'azione inidonea a fondare una legittima rivendicazione. Inoltre, posto che la sospensione dei lavori del 07/04/2011 è legittima, la successiva richiesta di redazione della perizia di variante n. 3 è sussumibile negli articoli 10, comma 4 del CSA e 10 del D.M. 145/2000, vigente ratione temporis.
La presente riserva si configura pertanto come una duplicazione della riserva n. 35, con l'ulteriore osservazione che i maggiori oneri che il CG avrebbe sostenuto nei confronti dell'Impresa RI OT non sono stati adeguatamente documentati" (pagg. 38/40).
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Con riguardo alla riserva n. 43, il Tribunale ha osservato quanto segue:
6 ... è stata iscritta al SAL n. 20 per lavori al 20/1/2013 ed è stata confermata fino al 66
Co conto finale. Nondimeno, trattasi di riserva che richiama i maggiori costi sopportati dal nei rapporti con le imprese affidatarie per lavori afferenti agli eventi relativi alle opere da realizzarsi in relazione alla ER IA ed alla ER AC ed all'interferenza con il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Trattasi, quindi, di circostanze intervenute nel periodo 2011-2012, pertanto l'iscrizione della riserva in occasione del SAL n. 20 è tardiva.
Non varrebbe in contrario osservare che l'impossibilità per il giudice di predicare un diverso profilo di intempestività della riserva rispetto a quello fatto valere dalla parte interessata.
Si rileva al riguardo che, in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni che disciplinano la materia, opera nel senso che, in caso d'inosservanza, l'esercizio del diritto a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la mancanza della tempestiva iscrizione, ed abbia quindi, nel processo, eccepito la decadenza in tal modo verificatasi. Qualora, invece, il direttore dei lavori abbia contestato nel merito la fondatezza delle riserve, omettendo però di rilevarne l'intempestività, e nel giudizio instaurato per il pagamento dei maggiori compensi l'eccezione di decadenza sia stata formulata solo negli atti successivi a quelli in cui sarebbe stato consentito di farlo, l'Amministrazione dev'essere dichiarata decaduta dal diritto di sollevare la relativa questione, in quanto la stessa, avendo riguardo al momento contrattuale del rapporto tra l'appaltatore e la P.A., attiene a diritti patrimoniali disponibili (cfr. Cass. civ. n. 1637 del 26/01/2006).
L'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto (cfr. Cass. civ. n. 27451 del
20/09/2022).
Nella specie, l' CP_1 ha eccepito la inammissibilità per la tardività di tutte le riserve formulate dall'attrice, quindi il collegio ha il potere-dovere di verificare la tempestività di tutte le riserve.
Ad abundantiam, la riserva è infondata, essendo stata formulata per i maggiori oneri sostenuti a fronte di "premi di acceleramento" in favore delle imprese subappaltatrici. Ed invero, premesso che il CG era responsabile della programmazione dell'opera, non vi è prova delle ragioni che hanno reso necessari i suddetti premi, né delle ragioni specifiche del cantiere che li hanno resi necessari" (pagg. 45/46).
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Sulla Riserva "A": prove sui materiali - rapporto di non conformità n. 2549 del 16/12/2016, il
Collegio di primo grado si è così espresso:
"L'art. 6 dell'Atto di sottomissione sottoscritto a febbraio 2007, richiamato dall'Atto aggiuntivo sottoscritto ad aprile/maggio 2010, prevede, in deroga ai punti 6 e 10 dell'art.
8-bis del CSA, che
“tutte le prove obbligatorie previste dalla normativa vigente nonché le ulteriori prove ed analisi, ancorché non previste dal CSA ma ritenute tecnicamente necessarie, quindi a tal uopo motivate, dalla D.L., dall'organo di Collaudo, dall'Alta Sorveglianza" davano origine ad un compenso in favore del Contraente Generale come previsto dagli artt.
6.4 e 6.5 dell'Atto di sottomissione, da quantificare nel corso dei lavori in funzione del numero di prove effettivamente svolte mediante i nuovi prezzi indicati nell'Atto.
Questa previsione è stata confermata nelle successive perizie di variante approvate anche dall' CP 1 fino alla PVT6 del 15/9/2016, recepita con il III Atto Aggiuntivo del 5/6/2017, in cui l'importo per queste prove è previsto in misura pari a complessivi € 7.407.894,66.
Dalla lettera dell' CP_1 del 05/10/2017 non risultano contestazioni sulla concreta esecuzione di dette prove, né che esse siano derivate da attività gestite direttamente dal D.L., essendo contestato soltanto che dette prove siano suscettibili di riconoscimento contabile in quanto eseguite in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla normativa, peraltro presso un laboratorio
(di cantiere) non certificato.
Orbene, la detrazione contabile apportata dall' CP_1 non è conforme alle previsioni contrattuali, pertanto la riserva del CG è fondata. Si richiama all'uopo il parere espresso dal D.L., secondo cui
è legittimo "... riconoscere al C.G. l'importo derivante dalla applicazione dei prezzi unitari, decurtati dell'onere dello stesso CG pari al 6%, al numero di prove effettivamente eseguite e, pertanto, € 2.344.362,93".
A tale riguardo non è, tuttavia, condivisibile quanto rilevato dal C.T.U. in ordine alla detrazione del 6% per oneri a carico del CG, come risultava dal parere del D.L., ma si ritiene che la riserva del CG sia integralmente fondata per l'importo richiesto di € 2.485.024,72, dovendosi considerare integralmente i costi sopportati dall'appaltatrice per le prove dei materiali.
L'attività del CG di cui alla riserva “A” è documentalmente provata attraverso la redazione di tutti i S.A.L. fino al n. 41, che attestano l'esecuzione delle prove nel laboratorio di cantiere, nonché dagli allegati alla lettera dell' CP_1 del 5/10/2017, in cui si evidenziano i dettagli delle prove del laboratorio di cantiere oggetto di detrazione dalla contabilità e da cui emerge che le stesse siano derivate da richieste del D.L., come previsto dall'art. 6 dell'Atto di sottomissione, che siano state utili alla verifica “speditiva” sulla qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere (rilevati e calcestruzzi) come riferito dal nuovo D.L. ed anche dal RUP stesso di CP_1 e che pertanto, fino al momento dell'applicazione della detrazione contabile da parte di CP 1 tutte le attività erano state svolte e contabilizzate in conformità agli atti contrattuali ed agli atti aggiuntivi ad essi conseguenti” (pagg. 46/47).
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Sulle somme riconosciute per quota capitale, il Tribunale ha poi riconosciuto gli accessori con questa motivazione:
""""Sulle somme di cui alle riserve n. 24 e A decorrono gli interessi come previsti dalla normativa speciale sugli appalti dalla data dei singoli esborsi fino alla notificazione dell'atto di citazione e gli interessi ex art. 1284, co. IV c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Si rileva al riguardo che, con il D.Lgs. 9/11/2012, n. 192, l'ambito applicativo della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» di cui al D.Lgs. n. 9/10/2002, n. 231, è stato ampliato sino a ricomprendere anche gli appalti dei lavori disciplinati dal codice dei contratti pubblici ex D.Lgs. n. 163/2006, quindi il sistema generale dei pagamenti e gli interessi da ritardato pagamento previsti dal codice stesso e dal relativo regolamento di attuazione, con conseguente superamento della regolamentazione degli interessi per ritardato pagamento ivi contemplata, in quanto meno favorevoli al creditore.
Tale estensione, più in particolare, è stata disposta con l'art. 24, co. I, della legge 30/10/2014, n. 161, norma di interpretazione autentica dell'art. 2, co. I, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002, come sostituito dal
D.Lgs. n. 192/2012, preceduta dalla circolare interpretativa del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture del 23/1/2013, n. 1293, contenente alcune essenziali linee interpretative operative in merito al raccordo fra la normativa codicistica - regolamentare e la
-
disciplina ex D.Lgs. n. 231/2002, s.m.i..
La nuova regolamentazione, anche relativamente agli appalti di lavori, si applica, tuttavia, ai contratti stipulati a far tempo dal 1°/1/2013, giusta il disposto dell'art. 3, co. I, D.Lgs. n. 192/2012, pertanto non rileva nella fattispecie in esame.
Sugli importi di cui alla riserva n. 41 decorrono, invece, gli interessi come per legge dalla domanda giudiziale al saldo" (pagg. 49/50).
§ 2 - Ha proposto appello Parte 1 66contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo in riforma parziale della
Sentenza impugnata, previa occorrenda rinnovazione/integrazione della CT, accogliere le domande proposte da RC SC in primo grado e pertanto, previa occorrenda declaratoria di inammissibilità
e infondatezza delle avverse eccezioni:
1) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 22; per le ragioni esposte in detta riserva e nel relativo motivo di appello condannare l' CP_1 al pagamento in favore della Parte 1 dell'importo di € 36.759.509,74 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, o in via subordinata per l'importo ritenuto corretto dal CT di € 5.754.889,76; 2) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 24; per le ragioni esposte in detta riserva e nel relativo motivo di appello condannare l' CP_1 al pagamento in favore della Parte 1
,
oltre quanto già riconosciuto dalla Sentenza impugnata di € 1.648.047,39, per € 11.220.271,37 o per la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 25; per le ragioni esposte in detta riserva e nel relativo motivo di appello condannare l' CP_1 al pagamento in favore della Parte 1 dell'importo di € 11.100.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
4) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 35 per le ragioni esposte in detta riserva nonché nelle riserve nn. 22, 24 e 25 e nei relativi motivi di appello e condannare l' CP_1 al pagamento in favore della dell'importo ivi richiesto di € 114.883.295,76, o della maggioreParte 1
o minore somma ritenuta di giustizia o subordinatamente di € 34.334.177,74 o ancora subordinatamente comunque dell'importo indicato dal CT di € 11.273.263,13;
5) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 43; per le ragioni esposte in detta riserva e nei relativi motivi di appello condannare l' CP_1 al pagamento in favore della Parte 1 dell'importo di € 18.070.566,86 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
6) accertare e dichiarare la fondatezza della riserva b); per le ragioni esposte in detta riserva e nel relativo motivo di appello condannare l' CP_1 al pagamento in favore della Parte 1 dell'importo di € 1.728.940,39 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, subordinatamente nella somma riconosciuta dal CT di € 432.235,10; condannare altresì l' CP_1 sempre per le ragioni esposte in detta riserva a pagare all'attrice i maggiori oneri sopportati per il ritardo nelle operazioni di collaudo per il periodo da agosto 2018 al 13.12.2018, quantificati in €
184.410,33;
7) condannare CP 1 a pagare sui predetti importi e su quelli riconosciuti dalla Sentenza impugnata gli interessi ex D.Lgs. 231/02, come richiesto nel 10° motivo di appello, e subordinatamente gli interessi moratori previsti dalla normativa sugli appalti pubblici o ancora subordinatamente gli interessi legali, dal dì del dovuto al soddisfo;
nonché la rivalutazione monetaria e l'IVA se dovuta;
condannare inoltre CP 1 1 pagamento in favore della attrice sulle somme riconosciute anche degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; in ogni caso condannare CP_1 a corrispondere sulle somme riconosciute a parte attrice l'interesse previsto dall'art. 1284 penultimo comma c.c. a seguito della proposizione della domanda giudiziale di primo grado;
8) condannare infine CP 1 lla integrale refusione delle spese di lite e di CT di entrambi i gradi di giudizio, compresa la refusione del contributo unificato, come richiesto anche nell'11° motivo di appello". Ha resistito CP 1 chiedendo il rigetto dell'appello principale e svolgendo, a sua volta, appello incidentale con il quale ha chiesto in via incidentale, riformare la sentenza n.64/2023 emessa dal 66
Tribunale Civile di Roma e, per l'effetto, rigettare tutte le domande attoree per intervenuta decadenza o, in subordine, perchè inammissibili ed infondate, condannando la Controparte 9
a restituire quanto già percepito da CP 1 in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre accessori dalla data del pagamento alla restituzione, pari ad € 5.925.367,63;
- ancora in via incidentale ed in via subordinata, accogliere il quinto motivo di appello incidentale e, per l'effetto, dichiarare che, sulle somme dovute da CP 1 gli interessi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici spettano dalla data della domanda giudiziale (13/5/2019) o, in subordine, dalla data di redazione dello Stato Finale (18/10/2018) e fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, nonchè gli ulteriori interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo, con conseguente condanna della società CP 9 a restituire ad CP 1 l'eccedenza già percepita, oltre accessori dal pagamento alla restituzione;
―§ 2.1 All'udienza indicata in epigrafe come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale, composto di 81 pagine, è articolato in undici motivi.
§ 3.
§3.1 Col primo motivo (pagg. 8/20) la società appellante principale lamenta, con riguardo alla
― riserva n. 35: "Anomalo andamento dei lavori sottoproduzione", violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, dell'art. 176, comma 5, lett. a) del D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 1664 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 quater, comma 3, del CSA e dell'art. 1362 c.p.c.; vizio di carenza, genericità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.; vizio di difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; vizio di omessa pronuncia ex art. 112
c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c..
Deduce che per tale voce principale l'importo richiesto era di € 114.883.295,76, che il CT aveva formulato la quantificazione di E 11.273.263,13 e che il Tribunale nulla ha riconosciuto, perché, dopo aver riepilogato le vicende occorse a partire dalla consegna dei lavori, così come accertate dal
CT, e riconosciuto la rilevanza degli imprevisti geologici nelle gallerie da scavare, ha ritenuto che nulla sarebbe riconoscibile alla RC SC in assenza di una responsabilità di CP 1 discostandosi così dagli esiti della perizia.
Chiede, pertanto, di accertare e dichiarare la fondatezza di detta riserva condannando conseguentemente l' CP_1 a corrisponderne l'importo richiesto in riserva.
-§ 3.2 Col secondo motivo riferito anch'esso alla riserva n. 35 (pagg. 20/27) "Anomalo andamento dei lavori sottoproduzione" l'appellante principale si duole di “Vizio di omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e dell'art. 1363 c.c. in relazione agli artt. 10 e 11, e correlati art. 9 e 15, dell'Atto
Aggiuntivo n. 1; Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 della L. 109/1994 e dell'art. 10 e 24 del D.M. 145/2000; Vizio di difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e
116; Vizio di carenza, genericità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c." deducendo che la questione deve essere valutata anche sotto un differente profilo: la mancata considerazione delle altre circostanze dedotte in giudizio quali ulteriori cause di anomalo andamento dei lavori e di sottoproduzione, con conseguenze omessa considerazione di un maggior periodo di anomalo andamento, con particolare riguardo anche a quanto elaborato nella CT.
Chiede, quindi, l'esame delle predette cause di anomalo andamento e sottoproduzione non correttamente esaminate dal Tribunale e conseguentemente di voler accertare e dichiarare anche sulla base di esse, denunciate con le riserve nn. 22 e 25, fondata la riserva n. 35, condannando l' CP_1 previa occorrenda rinnovazione/integrazione della CT, al pagamento del relativo importo come quantificato nella medesima riserva in € 114.883.295,76 o della maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
§ 3.3- Col terzo motivo (pagg. 27/31), sempre riferito alla riserva n. 35, l'appellante principale denuncia "Vizio di omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; Vizio di difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116" con specifico riferimento alla quantificazione, deducendo che, a fronte di una richiesta di € 114.883.295,76, il perito del
Tribunale ha ritenuto riconoscibile per la presente riserva l'importo di € 11.279.263,13.
Riportata, quindi, la comparsa conclusionale con riguardo a tale profilo, così afferma: a fronte di 66
una quantificazione della sottoproduzione da parte del perito di € 11.273.263,13, i maggiori oneri da riconoscere alla RC SC, anche solo per il ristretto periodo considerato dal CT (da maggio
2011 a marzo 2013), erano ben maggiori e pari ad almeno € 34.334.177,74 (€ 2.563.828,40 +
4.127.041,76 + 4.622.263,65 + 35.734,74 + 7.861.710,76 + 15.123.598,43). Peraltro, utilizzando i medesimi criteri di calcolo anche per il maggior periodo di anomalo andamento e sottoproduzione rivendicato nel secondo motivo di appello, l'importo da riconoscere sarebbe stato ancora superiore come correttamente esposto nei conteggi contenuti all'interno della riserva de qua"
Chiede, quindi, in accoglimento della riserva n. 35, la condanna di CP_1 al pagamento dell'importo rivendicato in riserva di € 114.883.295,76 o della maggiore o minore misura ritenuta di giustizia
(tenuto conto anche di quanto dedotto nel secondo motivo di appello con riferimento al maggior periodo di anomalo andamento e sottoproduzione da prendere in considerazione) o subordinatamente di € 34.334.177,74 o ancora subordinatamente comunque dell'importo indicato dal CT di €
11.279.263,13.
§3.4 Col quarto motivo (pagg. 31/37) l'appellante principale denuncia - con riguardo alla riserva lett. b) - "Ritardo nell'emissione del Certificato di Collaudo;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1228 c.c.; Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; Vizio di carenza, apparenza, genericità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 132
c.p.c.; Vizio di difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.", rilevando che l'importo richiesto per la riserva era pari ad € 1.728.940,39, che il CT lo aveva quantificato in € 432.235,10 e che il Tribunale nulla aveva riconosciuto per questa voce economica.
Chiede alla Corte di condannare l' CP 1. in accoglimento della riserva lett. b), al pagamento dell'importo richiesto in primo grado (€ 1.728.940,39 + € 184.410,33) o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia ovvero ancora, in via subordinata, in quello determinato dal CT in primo grado (€ 432.235,10). §3.5 Con il quinto motivo (pagg. 37/48) la società appellante in via principale, con riguardo alla riserva n. 22 (sito di Deposito “RI” e problematiche connesse alla gestione dei siti di deposito), lamenta “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 10 dell'Atto Aggiuntivo n. 1;
Carenza di istruttoria con violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; Carenza e insufficienza di motivazione con violazione dell'art. 132 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.", deducendo che l'importo richiesto per la riserva ammontava ad € 36.759.509,74, che la quantificazione del CT era pari ad € 5.754.889,76, mentre il Tribunale aveva respinto totalmente tale domanda.
Richiamato il passo della sentenza sul punto e rilevati gli errori che il Tribunale avrebbe commesso come sopra indicati - chiede di riconoscere la fondatezza della riserva n. 22 condannando l' CP 1 al pagamento degli importi indicati in riserva (€ 36.759.509,74) o subordinatamente nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia o ancora in via subordinata nella misura quantificata dal CT di
€ 5.754.889,76.
§3.6 - Col sesto motivo (pagg. 48/57) - relativo alla riserva n. 24 (maggiori oneri esecuzione lavori della ER Naturale IA) - l'appellante principale lamenta Violazione e falsa applicazione 66
dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 9 dell'Atto Aggiuntivo n. 2; Carenza di istruttoria con violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché carenza e insufficienza di motivazione con violazione dell'art. 132 c.p.c." deducendo che l'importo richiesto per la riserva era pari ad € 14.043.637,57, che la quantificazione del CT era pari ad € 1.648.047,39 e che il Tribunale aveva riconosciuto l'importo di € 1.648.047,39.
Riprodotti i fatti e la parte della sentenza sul punto, esposte le doglianze sopra indicate, chiede di riconoscere la fondatezza della riserva n. 24 condannando l' CP 1 al pagamento degli importi indicati in riserva, oltre quanto già riconosciuto dalla Sentenza impugnata di € 1.648.047,39, per €
11.220.271,37 o la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
§3.7 Con il settimo motivo (pagg. 57/63) – relativo alla riserva n. 25 (sospensione dei lavori per interferenza delle opere del Ponte sullo Stretto di Messina con l'autostrada A3) - la parte appellante principale si duole di “Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 della L. 109/1994 e dell'art. 10 e
24 del D.M. 145/2000; Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 10 comma 4 del CSA;
Difetto di istruttoria, con violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c.; Insufficienza di motivazione, con violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.", deducendo che l'importo richiesto per la riserva era pari ad € 11.100.000,00 e che sia il CT sia il
Tribunale nulla avevano riconosciuto per questa voce.
Riportati i fatti e il passo della sentenza sul punto, richiamate le doglianze sopra indicate, chiede il riconoscimento per l'intero di detta riserva o l'importo ritenuto di giustizia.
§3.8 Con l'ottavo motivo (pagg. 63/67) - relativo alla riserva n. 43 (maggiori oneri Parte 11 per recupero tempi esecutivi ed in particolare per la ER AC ) – la doglianza dell'appellante è per
"Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 167 c.p.c. Erroneità della motivazione", con la deduzione che l'importo richiesto per la riserva era parti ad € 18.070.566,86 e che né il CT né il Tribunale avevano riconosciuto la fondatezza di tale richiesta che, quindi, viene riformulata per l'accoglimento integrale o comunque per l'importo ritenuto di giustizia. §3.9-Con il nono motivo (pagg. 67/70) – ancora relativo alla riserva n. 43 (Maggiori oneri Parte 11 per recupero tempi esecutivi ed in particolare per la ER AC) – l'appellante principale denuncia
Insufficienza, carenza e apparenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 66
c.p.c." rispetto a tale profilo, richiamando quanto già dedotto nel motivo precedente e con specifico riguardo ai premi di acceleramento.
Richiamati, poi, molteplici documenti, l'appellante afferma che a fronte della predetta prova documentale, il Tribunale non avrebbe dovuto richiedere alcuna ulteriore prova essendo evidente che il pagamento dei predetti importi aveva l'unico fine di consentire il completamento dei lavori affidati da CP 1 recuperando ritardi non imputabili al Contraente Generale (riconosciuti anche dal CT con riferimento alla riserva n. 35) sicché la riserva avrebbe dovuto essere interamente riconosciuta quale Co maggior danno sostenuto dal per il completamento dell'opera, a dispetto di quanto disinvoltamente statuito dal Tribunale.
§3.10 Con il decimo motivo (pag. 70/76) - relativo agli interessi ex D.Lgs. 231/02 - la società appellante in via principale denuncia Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 231/02, e in 66
particolare dei suoi artt. 1, 2, 3 e 7, e s.m.i. nonché dell'art. 24 della L. 161/2014 nonché dell'art. 3 del D.Lgs.192/2012; Violazione e falsa applicazione degli art. 3 lett. d) e 6 della Direttiva n.
2000/35/CE; Difetto di istruttoria e di motivazione con violazione dell'art. 132 c.p.c." deducendo che RC SC aveva chiesto in giudizio di condannare CP 1 a pagare sugli importi riconosciuti gli interessi ex D.Lgs. 231/02 e subordinatamente gli interessi moratori previsti dalla normativa sugli appalti pubblici, che il Tribunale ha liquidato gli accessori predetti riconoscendo invece gli interessi moratori previsti dalla normativa speciale fino alla data della domanda giudiziale e successivamente gli interessi ex art. 1284, co. IV, c.c., ritenendo inapplicabile la disciplina di cui al
D.Lgs. 231/02 in quanto il contratto per cui è causa è stato stipulato prima del 1.1.2013 e che, alla luce dell'erronea delibazione in sentenza, ha diritto a quanto originariamente richiesto, invocando anche giurisprudenza di legittimità in materia.
§3.11 Con l'undicesimo motivo (pagg. 76/78) - relativo a spese legali e di CT – l'appellante principale si duole di "Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.; Insufficienza e/o carenza di motivazione, con conseguente violazione anche dell'art. 132 c.p.c." deducendo “La compensazione delle spese, ivi compresi la ripartizione al 50% dei compensi del CT, disposta nelle parti della
Sentenza sopra trascritte non appare corretta perché rispetto alle domande accolte l' CP 1 è rimasta certamente soccombente ex art. 92 c.p.c. e dunque doveva essere condannata alla refusione delle spese di primo grado, con addebito anche del pagamento dell'onorario del CT, ai sensi della medesima disposizione.
Tale condanna avrebbe dovuto tener conto peraltro che il Tribunale ha rigettato tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali di CP_1 (pg. 18-20 della Sentenza e che il CT ha riconosciuto fondate la maggior parte delle 11 riserve in giudizio, ancorché il Tribunale ha poi limitato (erroneamente) i riconoscimenti solo ad alcune di esse.
• Al più il Tribunale avrebbe potuto limitare la refusione delle spese di lite in favore di RC SC, ma non escluderla in toto disponendone la integrale compensazione che l'art. 92 c.p.c. ammette nel solo caso di soccombenza "reciproca" laddove nel caso di specie RC SC non è rimasta soccombente rispetto ad alcuna domanda avversaria, neppure in relazione alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. espressamente rigettata dal Tribunale, e dunque non sussiste affatto detta soccombenza reciproca.
• Peraltro tale compensazione è avvenuta senza alcuna reale motivazione, essendo insufficiente, carente e comunque meramente apparente la affermazione della sussistenza di “giusti motivi"
(neanche esplicitati) per disporne la compensazione delle spese di lite".
§4 - L'appello incidentale è svolto da CP_1 nella comparsa di costituzione (composta di 77 pagine) con l'articolazione di sette motivi.
§4.1 - Con il primo motivo (pagg. 57/61) CP_1 devolve la questione della decadenza dalle riserve per mancata sottoscrizione del Conto Finale, lamentando l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il
Tribunale in quanto il Conto finale dei lavori coincide con lo Stato finale dei lavori e non già con il distinto Registro di Contabilità, e quest'ultimo documento contabile, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non contiene affatto lo stato finale dei lavori e aggiungendo che neppure può ritenersi superata la presunzione di rinuncia sulla base di quanto indicato in sentenza.
Chiede, pertanto, che la Corte accerti e dichiari che:
a) La CP_9 non ha sottoscritto con riserva il Conto/Stato finale dei lavori;
b) La CP 9 è pertanto decaduta, ai sensi di legge, da tutte le riserve iscritte negli atti contabili, che sono state abbandonate giacché non confermate espressamente nè sul Conto/Stato finale dei lavori, nè sul Certificato di collaudo, come imposto per legge a pena di decadenza;
c) Le domande proposte sono inammissibili ed infondate, e vanno integralmente rigettate;
d) La CP_9 è tenuta a restituire ad CP_1 quanto già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre accessori dalla data del pagamento e fino alla restituzione.
§4.2 Con il secondo motivo (pagg. 61/62) CP 1 devolve la questione della tardività della riserva n.35 e periodo dell'anomalo andamento deducendo che il Tribunale non avrebbe esaminato l'eccezione di decadenza - acclarata anche dal CT - e chiede che la riserva n.35 sia rigettata anche per intervenuta decadenza. In subordine, che il periodo del possibile anomalo andamento sia ridotto al solo periodo che va da aprile 2012 a febbraio 2013, per come eccepito nel corso del primo grado di giudizio, con conseguente riduzione proporzionale di ogni ipotetico pregiudizio.
§4.3 Con il terzo motivo (pagg. 62/63) CP 1 devolve la questione della rinuncia degli oneri
-
connessi al sito di deposito RI, lamentando che la sentenza non si sarebbe pronunciata su tale CP eccezione e chiedendo che ogni questione afferente al sito di deposito sia per oneri diretti che و
indiretti (anomalo andamento), sia dichiarata inammissibile e/o infondata per rinuncia da parte del
C.G.
§4.4- Con il quarto motivo (pagg. 63/70) - relativo alla riserva n. 24 ( maggiori oneri esecuzione lavori della ER Naturale IA) - CP 1 lamenta l'errore nel quale sarebbero incorsi sia il CT sia il Tribunale nel ritenere perfezionato l'imprevisto geologico per entrambi gli imbocchi e non un errore progettuale. Chiede che la Corte dichiari che per gli imbocchi sud non vi è stata una sorpresa geologica, ma vi è stato un errore progettuale da parte del C.G. e, pertanto, anche alla luce delle pattuizioni intercorse, nulla è dovuto da parte di CP 1 condannando, per l'effetto, il C.G. alla restituzione degli importi già corrisposti da CP_1 con relativi interessi dal pagamento alla effettiva restituzione.
§4.5 Con il quinto motivo (pagg. 70/73) - relativo alle prove di laboratorio- Riserva A Pt 12 riporta tutti gli scritti difensivi sul punto, deducendo l'erroneità della pronuncia sulla prova fornita da
RC Calabria e chiede dichiararsi legittima la detrazione contabile sulle prove di laboratorio effettuate in assenza di autorizzazione CP 1 ed in difformità alla previsioni contrattuali con conseguente rigetto della richiesta di rimborso degli oneri per le prove di laboratorio ed condanna del a restituire ad CP 1 quanto già percepito, oltre accessori dal pagamento all'effettiva restituzione.
§4.6 Con il sesto motivo (pagg. 73/76) - relativo alla decorrenza degli interessi CP 1 lamenta
l'erroneità della pronuncia deducendo che le riserve rappresentano una mera quantificazione di pretese che non comportano e non possono comportare per legge un immediato riconoscimento, in quanto devono essere assoggettate ad una verifica attraverso un procedimento extragiudiziale
(accordo bonario) o giudiziale sicchè gli eventuali interessi legali sulle somme verificate e riconosciute non possono che decorrere dalla domanda giudiziale.
Aggiunge CP 1 che vi sarebbe un chiaro errore materiale nella sentenza, in quanto la data finale del 2/8/2018, riportata nel dispositivo di condanna quale notifica della citazione e termine ultimo per il calcolo degli interessi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici, è stata erroneamente intesa come data della citazione, mentre nella premessa e nella parte motiva lo stesso Tribunale attesta chiaramente ed il fatto è noto ed incontestabile - che la citazione è stata notificata ad CP 1 alla data del 13/5/2019 ed altrettanto chiaramente il Tribunale, sempre nella parte motiva, precisa che gli interessi (nella natura indicata in sentenza) siano dovuti, rispettivamente, fino alla data della citazione, nonché dalla citazione al saldo, precisando altresì di aver ritenuto, nelle more che sia definito il giudizio di appello e siano, perciò, chiariti il dies a quo e ad quem, di dare prevalenza alla parte motiva della pronuncia ed, in senso più favorevole al , ed ha calcolato gli accessori previsti dalla legislazione speciale fino al 13/5/2019 e non già, per come riportato erroneamente in dispositivo, fino alla data del 2/8/2018. Conclude CP_1 che qualora all'esito del gravame dovesse essere confermata qualsivoglia pronuncia di condanna al pagamento di somme a favore del C.G., la Corte dichiari che su dette somme spettano gli interessi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici dalla data della domanda giudiziale (13/5/2019) o, in subordine, dalla data di redazione dello Stato Pt 13 (18/10/2018) e fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, nonché gli ulteriori interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo, nonché dichiari l'obbligo del CG di restituire ad
CP 1 le eventuali somme eccedenti già incassate.
- CP 1 chiede la riforma della statuizione sulle spese legali,
§4.7 Con l'ultimo motivo (pag. 76) chiedendo che l'appellante principale venga condannata al pagamento delle spese processuali dell'intero giudizio oltre che a quelle di CT, in ragione del rigetto dell'appello principale nonché di accoglimento dell'appello incidentale. § 5- Le questioni devolute per mezzo dei gravami principale ed incidentale devono essere esaminate secondo la priorità logica.
,§5.1 Ancor prima di esaminare l'appello incidentale di CP 1 va affrontata la eccezione di inammissibilità dello stesso, come formulata dall'appellante principale, perché tardivo ma relativo - per molte questioni a profili che erano di per sé idonei ad essere oggetto di interesse all'impugnazione autonoma da parte di CP 1 sicchè avrebbe dovuto formulare un appello, appunto, autonomo a prescindere dall'appello principale.
Rileva la Corte che se in astratto tale principio può essere condiviso, va anche dato atto come la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 10477/24) ha evidenziato come sia sufficiente, per far maturare l'interesse della parte già soccombente, che il gravame della controparte sia finalizzato a rivedere quell'assetto di interessi al quale si era sostanzialmente prestato acquiescenza non proponendo appello principale.
Nel caso in esame, in effetti, l'appello principale è finalizzato ad ottenere il riconoscimento di voci/riserve ulteriori rispetto a quelle già riconosciute nella sentenza impugnata nonché di una maggior somma per quelle già riconosciute in sentenza;
è evidente, allora, che la sola possibilità che quell'assetto dettato dal Tribunale possa essere rivisto “in peius” per CP_1 ha generato, in capo a quest'ultima società, l'interesse a sua volta, a rivedere alcuni profili per i quali è rimasta "
soccombente in primo grado.
Di qui la ammissibilità del gravame incidentale.
Da quest'ultimo,peraltro, deve iniziare la delibazione delle questioni devolute e, segnatamente, del primo motivo di appello incidentale svolto da CP_1 con il quale viene riproposta la eccezione و
decadenza dell'appaltatore per non aver confermato le proprie riserve al momento della di sottoscrizione dello Stato finale dei lavori e ciò in violazione delle disposizioni normative e contrattuali (cfr. art.31, comma 2, del Capitolato generale, Allegato NG10 al Contratto, che ribadisce quanto previsto dall'art. 201 d.P.R. 207/2010 e, prima ancora, dall'art. 64 RD 350/1895, poi trasfuso nell'art. 174 del Regolamento di cui DPR 554/99; vd. ora art. 14, comma 1, lett. a) DM 49/2018) secondo cui "Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate", con conseguente decadenza dalle relative pretese (cfr. Cass. Civile, Sez. I, 17/09/2008 n.23783; Cass.
n.11852/2007; n.24825/2005; n. 17906/2004; Lodo arbitrale 20/12/2010, n.163; Tribunale di Potenza,
29/3/2017, n.375).
A tal fine CP 1 richiama quanto già detto in primo grado: le norme sulla contabilità dei lavori chiaramente distinguono il documento denominato "registro di contabilità" (vd art.174 C.G.A. DM
145/2000) dal documento definito "Conto Finale dei Lavori" (art. 191, c.2) che, nella prassi, è solitamente denominato "Stato finale dei Lavori”: in altri termini, da un lato vi è il registro di contabilità, dall'altro lato lo Stato finale o Conto finale dei lavori, che vanno nettamente distinti.
Ed è quest'ultimo documento che è stato sottoscritto da parte attrice in data 18.10.2018 senza alcuna riserva e, soprattutto, senza la conferma delle riserve precedentemente iscritte (la circostanza è pacifica tra le parti e confermata dalla sentenza appellata).
Aggiunge di aver eccepito che il C.G., al momento della sottoscrizione del Certificato di collaudo avvenuta in data 13/12/2018, in calce allo stesso (pag.79) ha espressamente dichiarato di voler confermare le riserve iscritte in Conto Finale dei Lavori", riserve che, tuttavia, non ha mai iscritto nel Conto Finale/Stato Finale dei Lavori, sicché, è stato evidenziato, la conferma dell'inesistente equivale a conferma della decadenza in cui era già incorsa controparte.
Si duole dell'errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso in quanto il Conto finale dei lavori coincide con lo Stato finale dei lavori e non già con il distinto Registro di Contabilità, e quest'ultimo documento contabile, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non contiene affatto lo stato finale dei lavori: tanto è vero che le previsioni contrattuali e normative impongono, a pena di decadenza, di confermare nel (successivo) Conto-Stato Finale dei lavori le riserve già iscritte nel
(precedente e comunque separato) Registro di Contabilità. Il fatto che il Conto finale non corrisponda al Registro di contabilità è confermato anche dalla stessa norma di legge evocata a sostegno della decadenza dell'appaltatore, ossia l'art. 174 DPR 554/1999 (assunta a riferimento dal primo Giudice)
a mente della quale "Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato" (enfasi dello scrivente). Il tenore letterale della norma conferma che il registro di contabilità ed il conto finale sono due documenti distinti.
Di conseguenza, quanto sostenuto dal primo Giudice sarebbe errato e rappresenterebbe una vera e propria interpretatio abrogans della normativa applicabile ratione temporis, perché finisce per affermare che la firma con riserva del solo Registro di Contabilità sarebbe sempre sufficiente per confermare la volontà di non accettazione del Conto-Stato finale, laddove quest'ultimo come nel caso di specie non dovesse contenere l'espressa conferma delle riserve iscritte nel registro di contabilità Anche la seconda parte della motivazione è irragionevole, oltre ad essere affettata da errore di diritto e di fatto, e ciò in quanto la presunzione relativa di non accettazione non può ritenersi superata nel caso di specie.
Innanzitutto perchè il CG ha firmato soltanto il Registro di contabilità, che tuttavia è un atto contabile presupposto del successivo Conto/Stato finale dei lavori non firmato: ragion per cui detta presunzione avrebbe potuto, semmai, essere superata soltanto in forza di atti o fatti concludenti coevi o successivi al documento non firmato, non già in relazione ad atti presupposti, qual'è il Registro di contabilità, da sottoscrivere prima del Conto/Stato finale dei lavori.
In secondo luogo - e la circostanza non sarebbe stata esaminata in sentenza la motivazione si scontra con la circostanza di fatto che il C.G., al momento della sottoscrizione del Certificato di collaudo avvenuta in data 13/12/2018, alla pag.79 ha espressamente confermato soltanto le riserve iscritte in Conto Finale dei Lavori” ovvero nello Stato finale dei lavori, peraltro senza alcuna dichiarazione espressa in merito alla conferma delle riserve iscritte sul Registro di contabilità.
Conseguentemente, non avendo mai iscritto o confermato le riserve sul Conto Finale/Stato Finale dei
Lavori, la conferma dell'inesistente, contenuta nel Certificato di collaudo, equivale, in definitiva, a conferma della decadenza in cui era già incorsa l'appaltatrice.
Con le note illustrative relative alla udienza di prima comparizione, l'appellante principale ha replicato eccependo la non ammissibilità del motivo di impugnazione incidentale nella parte in cui pone una questione non sollevata in primo grado concernente la presunta mancata sottoscrizione del certificato di collaudo (circostanza peraltro riconosciuta non veritiera nello stesso motivo di appello); ha, poi, rilevato l'infondatezza e la temerarietà del medesimo motivo in quanto “…..non è affatto vero 66
che non è stato sottoscritto il Conto finale: la questione verte unicamente sulla mancata sottoscrizione con riserva del documento denominato da CP 1 "Stato finale dei Lavori", documento che non è previsto dalla legge e che non è vero che sarebbe "nella prassi” denominato “Conto Finale”. Come chiarito dal CT (pg. 38-40 della perizia) e dalla Sentenza, detto "Stato Finale" non è altro che l'ultimo SAL (il n. 44) emesso a conclusione dei lavori laddove il Capitolato e la legge non richiedono che le riserve siano iscritte sui vari SAL (tant'è che la stessa CP 1 non lo ha mai preteso né dedotto), ma sempre e solamente sul Registro di Contabilità ad essi relativo. Il Conto finale è invece cosa diversa ed è proprio l'ultima compilazione del Registro di Contabilità che il CG ha invece sempre regolarmente sottoscritto, anche in relazione ai lavori dell'ultimo SAL, senza decadere da alcunchè.
Dall'esame delle colonne che compongono il Registro di Contabilità peraltro si evince che quest'ultimo contiene molte più informazioni e dati essenziali per il Conto Finale dell'opera, con la conseguenza che non può assimilarsi lo "Stato Finale” al "Conto Finale” né tantomeno affermarsi che la firma del solo Registro di contabilità possa intendersi come abbandono delle riserve.
Non ha pregio neanche il tentativo di controparte di invocare l'art. 174 del D.P.R. 554/1999 in quanto esso, chiaramente e al netto delle strumentalizzazioni avversarie, richiama semplicemente le precedenti iscrizioni sul registro di contabilità ("già formulate”) e non un diverso documento;
è pretestuoso che CP_1 continui a contestare la circostanza perché il Conto Finale e lo Stato Finale sono stati firmati nella stessa data e occasione (18.10.2018) per cui non può certamente e ragionevolmente ritenersi che vi sia stato un abbandono delle riserve o una loro rinuncia, ricordandosi peraltro che il Registro di Contabilità è stato sottoscritto, oltre che dal D.L. e dall'impresa, anche dal
RUP di CP 1 (a differenza dello Stato Finale), che lo ha siglato in ogni pagina, addirittura in tutte le singole pagine che riportano le riserve;
anche nel corso del rapporto, lo stesso D.L. e l' CP_1 non hanno sollevato mai dubbi o eccezioni sulla corretta sottoscrizione del Conto Finale, con conseguente inammissibilità dell'eccezione sollevata solo in giudizio, tanto che in data 9.4.2019 (prot.
19/007/DL/MB) il Direttore dei Lavori ha trasmesso la propria relazione riservata sulle riserve
"iscritte dal CG in calce al Parte 14 ; la giurisprudenza ha sempre riconosciuto che la presunzione di abbandono delle riserve ("si intendono abbandonate") non confermate sul Conto
Finale è di tipo relativo (Cass. n. 11852/2007 e n. 15937/2017) e superabile con la prova contraria: nel caso di specie la prova della volontà di non abbandonare le riserve è evidente risultando dal fatto che nel medesimo giorno – 18.12.2018 - il CG ha provveduto a confermare sul Registro di Contabilità tutte le riserve richiamandole poi anche nel certificato di collaudo".
CP 1 nelle sue note illustrative di prima comparizione, ha dedotto che la questione della mancata sottoscrizione del collaudo finale era stata oggetto di devoluzione con le memorie ex art. 183 CPC e si è riportata al motivo di gravame. Nelle memorie conclusionali anticipate le parti hanno sostanzialmente riproposto le rispettive difese sul punto.
Orbene, l'appello incidentale è fondato - sostanzialmente- sull'asserito errore del Tribunale che non avrebbe tenuto conto della differenza tra stato finale e conto finale.
A questo proposito – ed ad integrazione della sentenza impugnata che qui si conferma va chiarito che la principale differenza è la seguente: lo stato finale dei Lavori è il conto finale (o «stato finale dei lavori») documento contabile riepilogativo che sintetizza l'intera storia contabile dell'appalto, inclusi tutti i pagamenti emessi, mentre l'ultimo stato di Avanzamento Lavori (SAL) è un documento che attesta solo l'esecuzione di una porzione dei lavori e serve a emettere un singolo certificato di pagamento, non a chiudere definitivamente l'appalto. Quindi: il conto finale chiude l'appalto e riassume la storia contabile mentre l'ultimo SAL è una sorta di "SAL "che racchiude i lavori fino alla data di fine, ma non contiene il riepilogo di tutti i pagamenti intermedi come fa il conto finale. Quest'ultimo è un atto contabile, al pari del registro di contabilità così come del SAL.
Quello che il Tribunale ha voluto significare (senza che invero, abbia colto questo CP_1 "
specifico profilo di argomentazione) è che nella pratica il conto finale rappresenta l'ultimo stato di avanzamento dei lavori con il riepilogo di tutti i certificati di pagamento emessi;
pertanto il conto finale è solitamente denominato "stato finale dei lavori”. In particolare, il conto finale è accompagnato dalla relazione sul conto finale e da una serie di allegati, che forniscono un quadro completo su tutto lo svolgimento dell'appalto e sull'esecuzione dei lavori e la prima parte dello stato finale riporta la situazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, con lavori a misura, lavori a corpo, ecc.
In sostanza, il Collegio di primo grado ha ritenuto (del tutto condivisibilmente) che l'ultimo SAL – che contiene pacificamente le riserve già annotate nel registro contabilità - è parte integrante del conto/stato finale, con la conseguenza che alcuna rinuncia può dirsi verificatasi atteso che quelle riserve sono entrate automaticamente nel detto conto finale;
la contestualità è stata valorizzata dal
Tribunale che ha escluso qualsivoglia dubbio circa la volontà della parte appaltatrice di rinunciare a dette riserve, ritenendole invece sia confermate in quegli atti contabili, sia nella condotta successivamente tenuta sì da superare qualsivoglia presunzione.
Il "formalismo" con il quale CP_1 propone, dunque, il motivo di doglianza non è conferente rispetto al più ampio ragionamento del Tribunale che, quindi, non viene attaccato in un punto ben preciso e decisivo, con conseguente reiezione dello stesso.
§ 4.2
- Passando all'appello principale, la Corte rileva come i primi tre motivi di impugnazione attengono tutti alla riserva n. 35 - quanto all'an ed al quantum - oggetto, però, anche di impugnazione incidentale sotto il duplice profilo della tardività e della eventuale delimitazione temporale ai fini della quantificazione.
Come già evidenziato, la riserva attiene all'anomalo andamento dei lavori ed alla rivendicazione da parte dell'appaltatrice della somma, a titolo di sottoproduzione, di € 114.883.295,76) a causa degli eventi denunciati nelle riserve nn. 24, 25, 28 e 31.
Orbene, come si evince dalla sopra riportata sentenza oggi impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, in primo luogo, fatti come PVT2 e atto aggiuntivo 1 fossero discriminanti così da imporre un limite temporale alla verifica che va da metà 2010 al 8 marzo 2013 (fine lavori secondo PVT2); è poi intervenuto spiegando che cause impreviste ed imprevedibili non erano imputabili ad CP 1 sicchè gli unici rilievi utili come già indicato dal CT – era la ridotta produzione per l'imprevisto
-
geologico, indicando come visto, un periodo temporale limitato (maggio 2011/8 marzo 2013) ed aggiungendo lo scavo per la galleria 1 con gli eventi improvvisi, ha escluso qualsivoglia nesso tra gli eventuali danni occorsi all'appaltatrice ed il ritardo nell'approvazione del PVT4 di cui pure ha dato una giustificazione, sempre per causa sopravvenuta non imputabile ad CP_1
Di qui la reiezione totale della domanda per tale riserva.
-Ebbene, i motivi di impugnazione che sostanzialmente ripropongono tesi di primo grado e/o osservazioni alla CT – non tengono conto del fatto che il Tribunale ha individuato una situazione
-
ben precisa, vale a dire un onere economico irrilevante nel complesso dell'appalto a carico del soggetto imprenditore che, come tale, si è assunto alcuni rischi per fatti non imputabili a sé ma neppure alla committenza, sicchè era questo l'aspetto da attaccare, mentre il mero richiamo alle norme primarie o contrattuali non è così specifico. E comunque sulla “irrilevanza” nulla viene specificamente
contro
-argomentato se non sotto il profilo meramente quantitativo, anche richiamando l'accertamento peritale.
In ordine, poi, Ai documenti PVT da tenere in considerazione ai fini di un presunto
"riconoscimento" da parte di CP_1 di andamento anomalo a sé imputabile o comunque riconoscibile in favore della appaltatrice, va evidenziato che l'appellante principale non tiene in alcun conto la delimitazione temporale che il Tribunale ha effettuato all'8 marzo 2013 (fine lavori concordato sulla base del documento PVT2) con la conseguenza che di qualsivoglia ulteriore e successivo atto intercorso tra le parti non può tenersi conto. Né parte appellante principale spiega il motivo per il quale va rivisto tale periodo temporale, visto che – in modo contraddittorio si può dire - invoca la
CT che così ha delimitato i fatti rilevanti.
Non coglie nel segno, poi, l'argomentazione che poggia sulla riserva n. 24 come riconosciuta con riguardo però ai costi diretti atteso che, appunto, il profilo valutato positivamente dal Tribunale è
-
di altra natura, riguardando le spese affrontate dalla appaltatrice, mentre non viene dimostrato affatto che a tale situazione si possa “agganciare” anche una sottoproduzione con conseguente danno di entità effettivamente rilevante sì da poter essere considerato risarcibile.
Neppure conferente è la doglianza che attacca la motivazione del Tribunale (lì ove giustifica il ritardo per il documento PVT4) solo perché utilizza una linea difensiva di CP 1 ciò che rileva, invece, sono i fatti (che non sembrano adeguatamente contestati) sui quali è fondata, sicchè aver fatto richiamo a tale ricostruzione non è di per sé segno né di contraddizione né di insufficiente motivazione, vista la sua completezza e conformità ai dati riscontrabili in giudizio. Nessun inversione dell'onere probatorio, poi, vi è stata atteso che il Collegio di primo grado lungi dal porre a carico dell'odierna appellante (che oggi, invero, è gravata dell'onere di specificità ex art. 342 CPC, sotto il profilo allegatorio e probatorio) alcun onere e che, invece, ha ritenuto che lo svolgimento degli eventi
(improvvisi ed imprevedibili indicati) ha giustificato quel ritardo. Peraltro, dalle argomentazioni svolte dal Tribunale si evince, chiaramente, l'esclusione della configurabilità di un “andamento anomalo", con conseguente collocazione di quegli irrilevanti fenomeni di calo della produzione come
"fisiologici" e non "patologici". Su questo preciso aspetto, invero, non si assiste ad una
contro
- argomentazione logico-giuridica, bensì ad una riproduzione di posizioni già spese in primo grado, anche avverso la CT, con la conseguenza che non può dirsi neppure appieno rispettato il disposto di cui al citato art. 342 CPC. E in tutto ciò,parte appellante principale neppure pare tener conto dei contenuti delle perizie di variante e dei loro contenuti anche economici, con la conseguenza che avrebbe dovuto spiegare perché vi fossero ancora “spazi” risarcitori.
Quanto esaminato attiene a profili che il CT aveva valutato riconoscendo una somma (seppur inferiore) a titolo risarcitorio per l'andamento anomalo.
Ma l'appellante principale invoca la valutazione di ulteriori elementi al fine di superare anche la CT lì ove ha escluso (per gli ulteriori profili) qualsivoglia maggior onere economico a carico dell'appaltatrice e segnatamente: a) “le problematiche legate al sito di deposito RI nonché quelle connesse alla gestione dei siti di deposito (oggetto della riserva n.22);
b) le problematiche legate alla sospensione dei lavori per interferenza delle opere del ponte sullo stretto di Messina con l'autostrada A3 (oggetto della riserva n.25);".
Invero, si tratta di osservazioni all'elaborato peritale per non aver tenuto conto di questi aspetti, sicchè viene richiesto un riesame della Corte su profili che lo stesso perito non ha ritenuto rilevanti ai fini della detta riserva n. 35. In particolare, non vi sarebbe potuta essere rinuncia della appaltatrice (a rivendicazioni) quanto alla problematica dei siti per il deposito dei materiali di risulta perché circostanza sopravvenuta e quanto al ponte sullo stretto, eventi che secondo l'appellante incidentale avrebbe avuto una valenza autonoma nel provocare un andamento anomalo con conseguente sotto produzione.
Per il primo aspetto, la doglianza è che l'argomentazione del Tribunale sarebbe stata tratta dall'elaborato peritale, nel quale, a dire di controparte erroneamente, le questioni dei siti di deposito non sarebbero state affatto rinunciate con l'Atto Aggiuntivo, poichè alla data di stipula del 29.04.2010 non era ancora emersa la indisponibilità del sito.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che è stato il C.G. che per primo propose il nuovo sito di RI dapprima con nota prot.7014-10/AP/ag del 5/01/2010 e poi con nota prot. CDG-0007080-P del 19/01/2010, che perciò segue - e non precede – la prima versione della Perizia di Variante Stralcio trasmessa con la nota del 05/01/2010, in cui il C.G. introduceva l'ipotesi di utilizzare due nuovi siti di deposito: il sito di ANi della CO già attivo per il contiguo Macrolotto 5 e, appunto, il nuovo sito denominato RI e le problematiche connesse alla gestione dei siti di deposito e del sito di RI in particolare risultano invero note prima della stipula dell'atto aggiuntivo, in quanto la relativa riserva, che è la n.22, è stata formulata per la prima volta sul registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n.4 per lavori fino al 31/01/2011.
Questo il ragionamento operato dal Tribunale – anche implicitamente e con evidente richiamo per relationem alla CT – senza che vi siano elementi idonei (nel gravame) a scardinarlo. Vi è stato, poi, negli accordi un rimborso forfettario proprio con riguardo alla individuazione dei siti per l'incombente, sicchè anche per questo ulteriore elemento grave, preciso e concordante bene ha fatto il Tribunale a ritenere assorbito questo profilo nelle dette rinunce.
Per il secondo aspetto contenuto nella doglianza, l'appellante principale controparte si concentra sul fatto che il Tribunale si sarebbe limitato ad accogliere le risultanze della CT (pag.164), adeguandosi alle conclusioni cui è pervenuto il perito, mentre, a suo dire, la sospensione dei lavori nell'occorso generata "giammai avrebbe potuto ritenersi legittima" (pag.24 atto di appello).
Giova, allora, ricordare che, per come rilevato dal CT, il comportamento del CG appare ancora una volta "indecifrabile” in quanto la sospensione dei lavori disposta da CP_1 (cfr. OdS n.134) era legittima perché “interrompeva l'esecuzione dei lavori per i quali il CG non aveva presentato il
Progetto esecutivo di Dettaglio prima dell'esecuzione dei lavori stessi, come previsto dalla procedura organizzativa contrattuale” (cfr. pag.131 CT).
L'interruzione, in aggiunta, aveva “riguardato la sola opera della paratia di pali OPM5A (e non certo tutto il cantiere come sostiene il CG nei suoi conteggi) per un periodo di tempo modesto, rispetto all'entità e durata di tutti i lavori (circa tre mesi, in parte necessari anche per sanare il mancato rispetto della procedura di approvazione del Progetto esecutivo di dettaglio). Inoltre, gli aspetti del Có prolungamento dei lavori e del cantiere sono stati ripresi e riproposti dal nell'ambito della riserva
n. 35 per anomalo andamento dei lavori e ridotta produzione.
La presente richiesta si configura pertanto come una duplicazione della riserva n.35 con l'ulteriore osservazione che i maggiori oneri che il CG avrebbe sostenuto nei confronti dell'Impresa RI
OT non sono neanche adeguatamente documentati, come risulta dalla disamina sopra riportata”.
La conclusione del CT, peraltro, derivava dalla ricostruzione dei fatti storici: le problematiche connesse alla realizzazione delle rampe d'accesso al futuro Ponte sullo Stretto di Messina dal Km.
428+315 al Km. 431+799 erano emerse già durante la redazione della progettazione esecutiva dell'opera. Nell'ampia ricostruzione operata in premessa, si è dedotto che gli interventi oggetto della
Perizia di Variante n.3 del 11/01/2013 dell'importo di € 634.222.313,47 hanno riguardato le opere comprese tra il km 430+968 ed il km 431+637 che risultavano interferite da quelle previste nell'ambito del Progetto Definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, nonché le modifiche da apportare al progetto dell' Parte 15 per renderlo compatibile con le previsioni del Progetto
Definitivo medesimo.
Con la determinazione n.297 del 13/02/2013, alla quale ha fatto seguito il dispositivo n.24377 del
20/02/2013, è stato inoltre stabilito che “...la formalizzazione delle variazioni contrattuali derivanti dalla presente perizia avverrà con stipula di Atto Aggiuntivo all'approvazione delle successive perizie di variante n.4 e 5 in corso d'istruttoria...".
Si conferma, pertanto, quanto già espresso condivisibilmente dal collegio di primo grado, in conformità anche con i rilievi tecnici dell'elaborato peritale sul tema.
La reiezione della doglianza contenuta nell'appello principale ha carattere assorbente ed esime il
Collegio dal dover delibare sui motivi di appello incidentale relativi sia alla tardività della riserva n.
35 (secondo motivo) sia sulla diversa motivazione che viene richiesta per il rigetto della domanda su di essa fondata (terzo motivo), atteso che non si evince l'interesse ad ottenere per la medesima pronuncia di rigetto (e quindi con vittoria di CP_1 una diversa motivazione.
Egualmente, resta assorbito il terzo motivo di appello principale, attinente al solo “quantum”, profilo superato come detto - dal rigetto integrale della domanda che qui si conferma.
§4.3 - Infondato è il quarto motivo di appello principale relativo al ritardo nel rilascio del collaudo.
Rispetto alla CT, invero, il Tribunale non si è affatto discostato (se non per la ricaduta della quantificazione che comunque il perito ha ritenuto di effettuare), bensì ne ha tratto un elemento che ha ritenuto significativo, vale a dire la non verificabilità di effettive e concrete spese (per il personale in particolare) strettamente correlate a quel ritardo e ciò in ragione del fatto che le attività organizzative e di gestione del personale erano già esistenti per tuti gli altri incombenti ed adempimenti in capo all'appaltatore che, quindi, avrebbe dovuto dimostrare con precisione quel "quid pluris" direttamente collegato all'evento imputato ad CP_1
Dunque, il Tribunale ha motivato sul punto facendo riferimento alla carenza di nesso eziologico e, quindi, di prova della stesso.
Nessuna inversione dell'onere probatorio, dunque, ha commesso il primo collegio giudicante atteso che ha ritenuto che, pur volendo dare per certo 1""an", in ogni caso non vi è prova concreta e sufficiente di un danno effettivo ricollegabile;
tanto meno può parlarsi di un danno "in re ipsa" (come sembra prospettare l'appellante principale a pag. 37 del gravame), potendosi al più considerare possibile un ragionamento presuntivo per il quale, però, andavano specificamente indicati elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, onere che non pare ossequiato dalla odierna appellante principale.
§4.4 Non merita accoglimento il quinto motivo di appello principale, relativo alla riserva n. 22 che riguarda il sito di deposito "RI” e le problematiche connesse alla gestione dei siti di deposito.
Premesso che risulta assorbente l'esclusione della prova circa un effettivo maggior onere sostenuto per queste ragioni da parte dell'appaltatrice e la sentenza è chiara nell'escludere una imputabilità dei fatti ad CP 1 per il mancato utilizzo del luogo originariamente individuato – è certo che nel dettaglio, come rilevato dal CT in primo grado, manca la possibilità di collocare specifiche spese in correlazione con quella non utilizzabilità del sito originario, vista la genericità delle indicazioni contabili.
Né, peraltro, può darsi attuazione al disposto di cui all'art. 115 CPC - come invoca parte appellante principale atteso che, come evidenziato dal primo giudice, i documenti attestanti gli esborsi
-
riguardano i rapporti tra l'odierna appellante principale ed un terzo (che ha eseguito i trasporti ecc.), sicchè è difficile configurabilità una contestazione di detta documentazione non attinente direttamente ai rapporti tra le parti in causa. Né l'appellante principale spiega specificamente la ragione per la quale la Corte dovrebbe pervenire a diverso ragionamento: in sostanza, anche a voler ritenere che quelle spese sono state effettuate, non è possibile collegarle eziologicamente al fatto posto a fondamento della richiesta.
Di qui la reiezione del motivo.
§4.6 - Il sesto motivo di gravame principale attiene alla riserva n. 24.
Il Tribunale, nell'evidenziare l'esistenza di una cd sorpresa geologica per la galleria IA, ha pure sottolineato come vi fossero differenze tra le operazioni realizzate dall'appaltatrice e il progetto esecutivo, individuando con precisione all'interno dell'atto aggiuntivo le ripartizioni degli oneri tra quest'ultima appaltatrice e la committente CP 1 quest'ultima certamente onerata di alcuni danni, in particolari quelli relativi al periodo successivo alla realizzazione del c.d. guscio protettivo.
La interpretazione proposta dall'appellante principale, invero, appare parziale e non frutto di una lettura complessiva della ricostruzione operata dal Tribunale, che, appunto ha utilizzato tutto l'atto aggiuntivo leggendolo alla luce dei fatti che pure ha narrato, con dettagli squisitamente tecnici acquisiti dalla espletata CT. Ma su questi che pure costituiscono il presupposto dell'atto aggiuntivo e, quindi, anche una chiave di lettura e di interpretazione dello stesso – nulla dice il motivo
-
di gravame, rivendicando solo le maggiori somme, senza alcun collegamento eziologico con la ripartizione degli oneri in funzione di quanto, fino all'accordo, era avvenuto nello svolgimento dei lavori, ivi comprese le scelte (non del tutto corrette) nel progetto esecutivo.
Quindi, ritiene la Corte che la statuizione che limita il riconoscimento della riserva è del tutto condivisibile, non essendo oggetto di specifica
contro
-argomentazione. Quanto, poi, al quarto motivo di appello incidentale proposto da CP_1 avverso la detta riserva si osserva quanto segue.
La tesi di CP 1 - già spesa attraverso le osservazioni alla CT - è di escludere la c.d. sorpresa geologica per la parte riconosciuta dal Tribunale e ciò in ragione della carenza di progettazione esecutiva addebitabile alla appaltatrice, individuata solo per gli imbocchi nord.
In realtà, i rilievi formulati non sembrano poter integrare
contro
-argomentazioni valide, atteso che
CP 1 contesta la utilizzabilità – ai fini di un ragionamento presuntivo - di una sua stessa condotta
-
quale è stata la proroga nell'esecuzione dei lavori, avvenuta senza contestare specificamente un inadempimento della appaltatrice, quale - appunto ― un errore nella progettazione esecutiva.
Quindi, quella condotta è stata utilizzata dal CT e di conseguenza dal Tribunale come uno degli elementi che hanno condotto ad affermare la sussistenza della sorpresa geologica, meglio spiegata in termini appunto tecnici che, invero, non risultano con specificità devoluti.
In ordine, poi, alla quantificazione, vengono riportate nel motivo di gravame contestazioni relative a singole voci di prezzo o di quantificazione dei danni e/o dei lavori, senza tener conto che il CT ha formulato, in modo logico e preciso, un ragionamento probabilistico (il più probabile che non ) e di congruità, del tutto legittimo, sicchè dolersi apoditticamente di ciò non è di certo sufficiente ex art. 342 CPC.
Di qui la reiezione anche del motivo di appello incidentale e la conferma della statuizione relativa alla riserva n. 24.
§4.7 Anche il settimo motivo di appello principale non può trovare accoglimento.
Le argomentazioni svolte dal Tribunale - con riferimento sia a dati temporali, sia a dati squisitamente tecnici, sia alla duplicazione della voce rispetto alla riserva n. 35 – sono precise e molto lineari.
A fronte di ciò, invero, il motivo di impugnazione - che fa richiamo alle norme primarie e contrattuali non coglie nel segno: il primo Collegio ha evidenziato come, nella sequenza dei fatti, è stata
-
rilevante la condotta dell'appaltatrice che, seppur consapevole (per averlo significato alla committente) delle interferenze a partire da una certa data, ha poi continuato ad operare nonostante questa consapevolezza, con conseguenze quindi che sono state ricondotte a sé imputabili. Su questo preciso passaggio logico non vi è motivo di impugnazione. Così come non coglie nel segno l'appellante principale ove contesta sia la duplicazione con la riserva 35 sia l'assenza di prova, richiamando i documenti intercorsi con il terzo esecutore RI. Sfugge, infatti, a questi argomenti il nesso eziologico: vale a dire che la prova da fornire non riguardava solo e soltanto i lavori e l'impegno economico, quanto la ricollegabilità di questi due elementi a quel preciso fatto, cioè
l'interferenza con la realizzazione del Ponte dello Stretto. Nulla viene speso in questo senso nel motivo di gravame, che si rende quindi non idoneo neppure ai sensi dell'art. 342 CPC.
Tali considerazioni sono pure assorbenti rispetto alle eccezioni formulate da CP_1 nella comparsa di costituzione.
§4.8 - Deve rilevarsi la palese inammissibilità dell'ottavo motivo di appello principale.
In primo luogo perché riguardo alla tardività della riserva (dichiarata dal Tribunale) quest'ultimo non si è espresso ultra petitum, alla luce della generale ed ampia eccezione di tardività (appunto) da parte di CP 1 con riguardo a tutte le riserve;
piuttosto, era onere della parte oggi appellante principale indicare con specificità i motivi per i quali sarebbe tempestiva detta riserva, visto che il Collegio di primo grado ha ben indicato con precisione i fatti ed i tempi della vicenda.
In secondo luogo, il motivo di gravame ignora - consapevolmente – il secondo profilo di motivazione che attiene al merito e segnatamente al nesso eziologico tra le somme richieste (per premi di acceleramento erogati ad aziende esecutrici dei lavori) e la vicenda, appunto, cui la riserva si rivolge
(galleria AC ecc.).
In presenza di una duplice motivazione ed in mancanza di specifica impugnazione per questo secondo profilo di decisione, il motivo non può che essere carente ex art. 342 CPC.
-§4.9 Il nono motivo di appello principale è ancora rivolto alla riserva n. 43 e riguarda proprio quel secondo profilo di motivazione di cui si è detto.
Ma gli argomenti – sostanzialmente un elenco con le spese effettuate e i documenti che le comprovano non sono di certo idonei a condurre ad un diverso convincimento, in quanto il Tribunale ha posto un problema di nesso eziologico (a cosa sono dovuti i premi di acceleramento erogati dall'appaltatrice a terzi) che viene, invece, risolto in modo apodittico e generico in gravame. Si dice infatti che in questo modo - cioè con l'erogazione dei detti premi – CP 1 ha potuto usufruire delle opere nei tempi stabiliti, senza tener conto che il rispetto dei tempi era un obbligo contrattuale a carico dell'appaltatrice, le cui scelte imprenditoriali (cioè come raggiungere quel risultato) non possono di certo essere poste a carico della committenza.
Di qui la reiezione del punto di impugnazione.
-§4.10 Il quinto motivo di appello incidentale - relativo alla riserva A. non risponde appieno al dettato dell'art. 342 CPC.
Ebbene, il Tribunale ha indicato esattamente il ragionamento per il quale quegli oneri – obbligatori o meno sono stati posti, per volontà delle parti medesime e sulla base di precisi atti intercorsi e successivi nel tempo, a carico di CP_1 ma quest'ultimo non indica in alcun modo quali siano detti oneri, facendo rilievi di carattere generico ed apodittico ed invocando - a sostegno della illegittimità della richiesta - l'esistenza di un procedimento penale a carico di un laboratorio, senza spiegare per quale motivo, anche ex art. 116 CPC, questa vicenda penale avrebbe una diretta incidenza su questa controversia.
Anche la richiesta di “nullità” di clausole contrattuali andava spiegata con riferimento esattamente a norme imperative così come andava spiegato l'eventuale meccanismo sostitutivo ex art. 1419 C.C.
Nulla di tutto ciò è stato argomentato, sicchè il motivo è ai limiti dell'ammissibilità.
§4.10 – Va, a questo punto, delibato l'appello incidentale di CP 1 per i motivi non ancora esaminati e segnatamente il sesto motivo che, però, è strettamente correlato all'appello principale e segnatamente al decimo motivo che attiene alla misura degli interessi moratori, rivendicati secondo il parametro delle c.d. transazioni commerciali.
La questione, come detto, viene pure devoluta nell'appello incidentale di CP 1 (sesto motivo) con riguardo alla data di decorrenza, individuata per le riserve di contenuto non contrattuale ma risarcitorio così qualificate dall'appellante incidentale - la data dello stato finale del 18.10.18 e poi dalla domanda giudiziale del 13.5.19. Lamenta anche CP_1 che nel dispositivo è indicata la data del
2.8.18 come fosse quella della citazione, così evidente essendo un errore materiale.
L'appellante principale, invece, come già sopra riportato invoca una misura di interessi diversa da quella riconosciuta dal primo giudice (dettata dalla normativa speciale, come indicato dalla stessa parte appellante principale); nulla viene detto, invece, a proposito di rivalutazione, sicchè stante il mancato riconoscimento di tale voce in sede di sentenza impugnata, l'assenza di specifico motivo di impugnazione non consente alcuna delibazione al riguardo
Quanto allora alla questione di diritto va ricordato che l'art. 24 L. n. 161/2014 “ Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR" prevede "1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". Pare evidente alla Corte - condivisibilmente con quanto affermato già dal Tribunale – che la norma interpretativa (la cui retroattività è pure da riconoscere) fa riferimento proprio alla disciplina del 2012, pacificamente applicabile solo ai contratti successivi alla data già individuata dal primo giudice.
Giova ricordare che la Corte Costituzionale (v. sentenza n. 271/11) ha affermato che «il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore» (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010,
n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007). Al riguardo «non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere interpretativo, e sia perciò retroattiva, ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Invero, in entrambi i casi si tratta di accertare se la retroattività della norma, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo il disposto dell'art. 25, secondo comma, Cost., trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti» (ex plurimis: sentenze n. 93 del 2011, n. 234 del 2007 e n. 374 del 2002).
Nella decisione la Corte richiama quindi i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi individuati nella propria giurisprudenza: limiti attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, tra cui il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento;
la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo stato di diritto;
la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico;
il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ex plurimis: sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del
1994).
Quindi, va riconosciuto - come del resto si evince dal testo della norma stessa - il valore interpretativo del citato art. 24 da applicarsi anche ai casi verificatisi prima della sua entrata in vigore ma non antecedenti alla disciplina del 2012 di cui è strumento chiarificatore.
Quanto alla decorrenza, anche a non voler applicare la nuova disciplina, in ogni caso il Tribunale ha, in primo luogo, distinto tra le riserve riconducendo a rivendicazioni per maggiori esborsi (e non risarcimenti) le riserve 24 ed A, indicando la decorrenza dalla data degli esborsi medesimi quale pregiudizio economico. Nessun rilievo, quindi, assume lo stato finale dei lavori (18.10.18) a decorrere dal quale, poi, CP 1 afferma di aver calcolato quanto già corrisposto alla appellante principale in forza della sentenza di primo grado. Non rappresenta, infatti, la condizione di "esigibilità" del credito.
Per la riserva n. 41, poi, è chiaramente indicata come decorrenza la notifica della citazione, sicchè il pagamento effettuato da CP 1 è altrettanto in linea e non in misura maggiore con la sentenza.
Resta da evidenziare che effettivamente la data del "2.8.18" indicata in dispositivo come fosse, dunque, quella di notifica della citazione - risulta errata e va, pertanto, corretta in "13.5.19", questione appunto sollevata da CP 1 e non contestata in alcun modo, neppure nelle note finali, dall'appellante principale che su quel riferimento contenuto in sentenza (vale a dire la domanda giudiziale) non ha formulato impugnazione.
Nessuna domanda restitutoria può, pertanto, essere accolta così come formulata da CP 1 – in assenza di modifiche in ordine alla sorte capitale, sicchè la questione può essere, al più, sollevata in sede di effettivo pagamento dell'intero importo come qui liquidato e confermato e, poi, in sede di eventuale esecuzione forzata. §5 Residua, a questo punto, il motivo di impugnazione principale nonché incidentale relativo alle spese di lite e di CT.
Il Tribunale ha ben applicato, con la discrezionalità di cui aveva il potere di esercizio, il principio della soccombenza reciproca, tenendo conto che parte attrice aveva visto accolte solo in parte le domande e le richieste economiche, con conseguente soccombenza per quella parte di “petitum” non meritevole di accoglimento.
Stesso principio vale per le spese di CT, da ripartirsi secondo lo stesso principio. In sostanza è stato l'esito del giudizio a giustificare l'applicazione della norma, sicchè il motivo di gravame va respinto.
-§ 6 - Per le spese del grado, persistendo il medesimo esito del giudizio ad eccezione della irrilevante modifica della data della domanda giudiziale rispetto a tale equilibrio
-non può che pervenirsi ad una integrale compensazione.
Trattandosi di procedimento di appello principale introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 64/23 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. In parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata
- confermata nel resto dispone che in luogo della data della domanda giudiziale indicata in 662.8.18" leggasi " 13.5.2019";
3. Compensa tra le parti le spese del grado;
4. Dichiara l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore