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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/12/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
N. 3/2025 R.G.
Oggi 18 dicembre 2025, innanzi al dott. RC OT, sono comparsi per parte attrice l'avv. Misiano
e per parte convenuta l'avv. Cerrato in sostituzione dell'avv. Frascino.
L'avv. Cerrato dichiara che l'attore è deceduto nello scorso mese di settembre e Persona_1 chiede che se ne tenga conto in punto spese di lite.
L'avv. Misiano osserva che la circostanza sopra dedotta dalla convenuta non è provata e che in ogni caso, trattandosi di parte costituita, l'eventuale decesso ai fini dell'interruzione potrebbe essere dichiarato esclusivamente dal suo procuratore.
Il giudice, visto l'art. 300 c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Misiano precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e insistendo nell'istanza ex art. 96 c.p.c. nonché per la condanna alle spese di giudizio tenuto conto della pluralità di parti rappresentate.
L'avv. Cerrato precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Le parti richiamano le difese in atti.
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza in assenza delle parti:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI in composizione monocratica, in persona del dott. RC OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
e , elettivamente domiciliati in Asti, corso Vittorio Alfieri n. Persona_1 Parte_1
310, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Misiano e Arianna Rinaldi che li rappresentano e difendono come da procura in atti
- parte attrice -
CONTRO
rappresentata dalla procuratrice speciale in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Asti, via Verdi n. 18, presso lo studio dell'avv. Enrica Cerrato e rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Frascino,
AM CO e ES LA come da procura in atti
- parte convenuta –
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e hanno proposto opposizione avverso il decreto Persona_1 Parte_1 ingiuntivo n. 980/2024 emesso dal Tribunale di Asti in data 29.10.2024 con cui è stato loro ingiunto di pagare alla la somma di € 31.711,45, oltre interessi e spese, a titolo di residuo debito Controparte_1 derivante dal contratto di finanziamento n. 10273013018090 asseritamente stipulato in data
18.12.2006 con la Controparte_3
Gli attori opponenti hanno in particolare contestato la pretesa creditoria eccependo: i) la carenza di legittimazione attiva della per mancanza di prova dei vari atti di cessione del credito Controparte_1 che si sarebbero susseguiti a partire dall'originario soggetto finanziatore e fino alla Controparte_3 società convenuta opposta;
ii) la falsità del contratto di finanziamento da cui sarebbe derivato il credito azionato nei loro confronti, disconoscendo espressamente le firme da essi apparentemente apposte su detto contratto.
La si è tardivamente costituita in giudizio senza contestare la falsità del contratto di Controparte_1 finanziamento in questione, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo a seguito della notifica dell'atto di citazione in opposizione, e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere rinunciando formalmente al decreto ingiuntivo opposto.
Ciò premesso, si osserva che la dichiarazione di rinuncia al decreto ingiuntivo effettuata dalla parte convenuta a seguito dell'opposizione, per riconosciuta fondatezza dell'eccezione di falsità del titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria, integra una rinuncia alla domanda, la quale comporta per univoco orientamento giurisprudenziale la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno il contrasto tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in giudizio.
Diversa è invece l'ipotesi dell'estinzione del giudizio, parimenti invocata dalla parte opposta, prevista dall'art. 306, 3° comma, c.p.c., che ricorre allorquando vi sia stata la rinuncia agli atti del giudizio, la quale nel caso di specie non è ravvisabile, anche perché, trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto essere dichiarata dalla parte opponente ossia da quella che ha promosso il giudizio.
Il processo deve pertanto essere definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Nel caso in cui tale situazione si verifichi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la cessazione della materia del contendere travolge peraltro anche il medesimo decreto che deve essere revocato (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008).
L'unica questione che rimane controversa attiene alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la parte attrice ha insistito per la condanna della convenuta alla rifusione delle stesse in proprio favore.
Com'è noto, in caso di cessazione della materia del contendere la regolamentazione delle spese deve essere effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, in base al quale il giudice deve pagina 2 di 4 valutare se la domanda proposta sarebbe stata accolta o rigettata (cfr., ex multis, Cass. civ.,
11.1.2006 n. 271).
Nel caso di specie non è contestato che il contratto di finanziamento posto a base della domanda monitoria fosse stato falsificato da terzi, nell'ambito di un'attività di vendita di automobili esercitata con modalità illecite volte alla truffa, e non sia pertanto mai stato sottoscritto dagli odierni opponenti.
La falsità di detto contratto deve, pertanto, ritenersi accertata in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Ne consegue che la domanda svolta in sede monitoria era infondata, poiché proposta sulla base di un contratto falso e quindi nullo ex art. 1418 c.c., e l'opposizione sarebbe stata pertanto senz'altro accolta.
Alla luce di quanto precede, sulla base del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite – liquidate come da dispositivo in assenza di nota spese, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale espletata e dei criteri di cui al d.m. 55/2014, con applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1-bis (nella misura del 10%) per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione (collegamenti ipertestuali ai documenti) e dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 2 per la pluralità di parti assistite – devono essere poste a carico della parte convenuta. Con particolare riguardo all'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m.
55/2014 per l'assistenza di più soggetti da parte dello stesso avvocato si osserva come non possa avere alcuna rilevanza la dichiarazione di decesso di uno degli attori effettuata all'udienza odierna dal difensore della parte convenuta, atteso che solo il procuratore della parte interessata dall'eventuale evento interruttivo è legittimato a dichiararlo ai sensi dell'art. 300 c.p.c., restando dunque esclusa qualsiasi valenza processuale della dichiarazione in tal senso effettuata dalla controparte. Non appare, invece, dovuto il rimborso delle spese per la procedura di mediazione in assenza di prova dell'attività che sarebbe stata svolta in tale sede dalla parte attrice.
Si ritiene, infine, che non sussistano i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emersi elementi di malafede o colpa grave nell'esercizio dell'azione.
La parte attrice ha dedotto al riguardo che la parte convenuta aveva promosso nel 2019, con l'assistenza del medesimo difensore, un altro ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti degli stessi odierni opponenti, sulla base di un diverso contratto di finanziamento che si era tuttavia rivelato affetto da profili di falsità analoghi a quelli dedotti nel presente giudizio, in relazione ai quali era stato tra l'altro promosso un procedimento penale per una pluralità di reati di falsità in scrittura privata e truffa avvinti dal vincolo della continuazione, che aveva riguardato numerosi contratti di finanziamento, tra cui anche quello all'origine della domanda monitoria oggetto del presente giudizio;
tant'è che il precedente giudizio di opposizione tra le stesse parti era stato definito in via transattiva, con rinuncia anche in quell'occasione della al decreto ingiuntivo. La parte attrice sostiene, in CP_1
pagina 3 di 4 particolare, che la convenuta, essendo a conoscenza della vicenda processuale precedente, avrebbe dovuto accorgersi della falsità anche del secondo contratto, che avrebbe quindi azionato in giudizio quantomeno con colpa grave.
Il Tribunale ritiene che, sebbene la domanda monitoria sia all'evidenza infondata, non sia tuttavia ravvisabile la colpa grave (né tantomeno la malafede) nell'esercizio dell'azione, tenuto conto del tempo trascorso tra i due ricorsi monitori (cinque anni circa), dell'elevato numero di posizioni creditorie trattate dalla società convenuta operante nel settore della cessione massiva dei crediti (c.d. cartolarizzazione), del fatto che il precedente giudizio aveva comunque avuto ad oggetto un diverso contratto e che la falsità di entrambi i contratti non è stata compiutamente accertata in sede penale atteso che il procedimento richiamato dalla parte attrice si concluse con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. che, tra l'altro, ai sensi dell'art. 445 c.p.p. non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili. Inoltre, la parte opposta non ha contestato le difese dell'opponente e ha rinunciato al decreto ingiuntivo sin dall'atto di costituzione nella presente fase di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la convenuta opposta alla rifusione in favore della parte opponente delle spese di causa, liquidandole complessivamente in € 7.150,00 per compenso professionale ed € 286,00 per spese, oltre pesi e accessori di legge.
Il Giudice
RC OT
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