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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 912/2022 R.G. promossa
DA
), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. G. Spada
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. M. Anastasi
Appellato
E
), già Controparte_2 P.IVA_2
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...]
dagli avv. L. Gaezza e C. Giordano
Appellato – appellante incidentale
OGGETTO: pubblico impiego – stabilizzazione ex art. 1 comma 558 l. n. 296/2006 e art. 3 commi 90 e ss. l. n. 244/2007 – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.04.2017, adiva il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi e dichiararsi di aver lavorato alle dipendenze dell dal 2002 al Controparte_4
30.06.2005 e per diversi periodi tra l'1.01.2007 e il 30.06.2008 con la qualifica di caporedattore a tempo determinato e con vincolo di subordinazione – come già riconosciuto e accertato in sede di conciliazione esperita innanzi l' Controparte_5
– e condannarsi il alla stabilizzazione con la qualifica
[...] Controparte_1
di caporedattore, con rientro nella pianta organica quale addetto alle pubbliche relazioni e stampa a far data dall'inizio del rapporto di lavoro, e per l'effetto, al pagamento delle differenze retributive, del TFR, del lavoro straordinario, delle ferie non godute, del mancato riconoscimento del contratto lavorativo, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per le occasioni lavorative perse e al versamento dei relativi oneri previdenziali;
in subordine, chiedeva la condanna del al risarcimento del danno subito per mancata stabilizzazione e Controparte_1
mancato rientro nella pianta organica.
Deduceva, infatti, che con delibera n. 676 del 30.12.2008 la Giunta comunale aveva approvato il piano di Rideterminazione Organica del Personale del CP_1
disponendo la stabilizzazione del rapporto in oggetto;
adduceva, inoltre, che in sede di conciliazione in data 26.01.2009, l'amministrazione aveva espresso la propria intenzione di procedere a tale stabilizzazione entro il 31.12.2009, ma che non aveva adempiuto a tale impegno.
Con sentenza n. 1379 del 12.04.2022, il giudice adito – respinta la richiesta di prove orali formulata dal ricorrente in quanto inammissibili ed irrilevanti ed istruita la causa documentalmente – rigettava il ricorso, compensando integralmente le spese di lite, stante la complessità e la peculiarità della fattispecie, nonché l'estraneità al merito della controversia dell' CP_3 In particolare – richiamati i precedenti del medesimo ufficio su questioni analoghe ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – accertava che la sussistenza del rapporto di lavoro per i periodi oggetto di causa trovava parziale riscontro probatorio nella documentazione versata in atti, dalla quale emergeva che era Parte_1
stato destinatario dal 2002 al 2008 di diversi contratti di collaborazione giornalistica presso l' Ciò premesso, riteneva insussistente il diritto Controparte_4
del ricorrente alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 558 l. n. 296/2006 e dell'art. 3 commi 90 e ss. l. n. 244/2007, atteso che le suddette disposizioni attribuivano all'amministrazione la mera facoltà di procedere alla stabilizzazione di personale non dirigenziale assunto a tempo determinato, alla ricorrenza di determinati requisiti. Quindi, osservava che la decisione dell'amministrazione, lungi dal costituire un obbligo, era il risultato di valutazioni discrezionali, non sindacabili dall'autorità giudiziaria, che dovevano tenere conto del fabbisogno effettivo del personale e della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di merito e contabile.
Ribadito che dalle disposizioni citate non discendeva automaticamente un diritto all'assunzione o alla stabilizzazione, statuiva che per il ricorrente non sussistevano, comunque, i requisiti necessari per la stabilizzazione, consistenti nel possesso dell'anzianità di servizio e nella titolarità di un rapporto di lavoro stipulato previo superamento di prove selettive di natura concorsuale, in quanto gli incarichi di collaborazione giornalistica avevano carattere fiduciario ed erano stati conferiti al di fuori di qualsiasi procedura selettiva. Affermava, altresì, che i contratti stipulati successivamente all'agosto 2006 dovevano dirsi illegittimi per violazione dell'art. 7 comma 6 e 6 bis d.lgs. 165/2001, in quanto conclusi in difetto delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
Per altro profilo, escludeva che l'obbligo di stabilizzare il ricorrente potesse trovare fondamento nel fatto che il aveva espresso in sede conciliativa la CP_1
volontà di procedere alla stabilizzazione, sia perchè a tale dichiarazione doveva riconoscersi natura di mera dichiarazione di intenti, sia in quanto nessun obbligo poteva essere assunto da una pubblica amministrazione in violazione di disposizioni di legge, tra cui il principio di accesso al pubblico impiego previo concorso ex art. 97 comma 3 Cost.
Infine, rilevato che il conferimento di incarichi di collaborazione giornalistica da parte del a soggetti esterni era stato oggetto di attività istruttoria Controparte_1
da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti – volta all'accertamento del danno erariale per illegittima assunzione – ribadiva che il rifiuto di procedere alla stabilizzazione non era solo legittimo, ma atto doveroso dell'amministrazione, in quanto diretto ad evitare ulteriori danni all'erario.
Rigettava, inoltre, la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente in assenza di un comportamento illegittimo dell'ente e considerato che il ricorrente non aveva compiutamente allegato e provato gli elementi costitutivi di un danno risarcibile.
Con riferimento al riconoscimento delle differenze retributive e dei contributi previdenziali inerenti al periodo tra il 2002 e il 30.06.2008, discendenti dall'applicazione del CCNL FNSI-FIEG e dal riconoscimento del lavoro straordinario non compensato nonché dalle altre allegazioni formulate dal ricorrente, dichiarava maturata la prescrizione quinquennale, sia quanto ai contributi ex l. n.
335/1995, sia quanto ai crediti retributivi, non potendo riconoscersi efficacia interruttiva alla nota del 2.11.2007 e a quella del 7.5.2013, concernenti solamente la richiesta di stabilizzazione.
In ogni caso, secondo il tribunale, le allegazioni a supporto della domanda volta ad ottenere le differenze retributive erano generiche e non supportate da sufficienti elementi di prova.
In conseguenza del mancato accoglimento del ricorso principale, rigettava la domanda riconvenzionale dell' volta ad ottenere il versamento ad opera del CP_3
dei contributi assicurativi e previdenziali inerenti al rapporto di Controparte_1
lavoro tra e l'amministrazione comunale e, per l'effetto, il diritto dell'INPGI Pt_1
al pagamento delle sanzioni civili come previsto dalla legge. Con atto del 12.10.2022, appellava la sentenza. Parte_1
Instauratosi il contradditorio, il resisteva al gravame, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Si costituiva in giudizio anche l' succeduta all' CP_2 Controparte_6
, proponendo a sua volta appello incidentale
[...]
avverso la sentenza impugnata.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha negato la sussistenza dei requisiti necessari per accedere alla stabilizzazione. Evidenzia, in particolare, che era in possesso del titolo di studio richiesto, essendo laureato in scienze della comunicazione – relazioni pubbliche all'Università di Catania e che la stessa sentenza della Corte dei Conti (Corte dei
Conti, Lombardia, Sez. giurisd., n. 97/2017) richiamata dal tribunale, escludeva la rilevanza della procedura selettiva, in presenza dei requisiti culturali e professionali per il conferimento degli incarichi
, altresì, la statuizione del tribunale secondo cui in capo al non Pt_2 CP_1
vi sarebbe stato alcun obbligo di stabilizzazione, data l'espressa accettazione della domanda in sede conciliativa e l'impegno assunto nella stessa sede di procedere alla stabilizzazione entro il 31.12.2009, senza condizioni di alcun genere. Afferma che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, non vi sarebbe stata alcuna violazione delle disposizioni di legge, essendosi il impegnato a CP_1
procedere alla stabilizzazione secondo le procedure di legge.
Per altro verso, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione;
ed infatti, rappresenta che già dal 14.08.2007 aveva chiesto la regolarizzazione retributiva e previdenziale oltre alle mensilità ancora dovute, che il 3.10.2008 aveva dichiarato di agire in giudizio contro il Comune al fine di ottenere la condanna alla regolarizzazione, che il 3.05.2013 aveva insistito nella richiesta di stabilizzazione e di condanna alla corresponsione degli emolumenti a far data dall'inizio del rapporto, interessi e rivalutazione monetaria e, dunque, che tra le varie richieste di regolarizzazione contributiva era intercorso un lasso di tempo inferiore a 5 anni.
2. L' – premesso di essere succeduto all' limitatamente alla gestione CP_2 CP_3
sostitutiva dell'AGO, ai sensi dell'art. 1, comma 103 l. n. 234/2021 – propone appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, riproponendo le domande di versamento die contributi già avanzate in primo grado.
3. L'appello è inammissibile.
Il tribunale ha escluso il diritto dell'appellante alla stabilizzazione richiamando le norme di legge in materia (art. 1 commi 519 e 558 l. n. 296/2006, art. 3 comma 90 e ss. l. n. 244/2007) e rilevando che dalle stesse non emerge alcun obbligo di attivare le procedure di stabilizzazione, ma soltanto una facoltà per le amministrazioni pubbliche, da attivare o meno sulla base dei reali fabbisogni organici di personale stabile, dei vincoli di bilancio, della effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, della loro capienza. Aggiunge che il ricorrente non avrebbe avuto neppure i requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione, poiché gli incarichi di collaborazione giornalistica sono stati conferiti al di fuori di qualunque procedura selettiva.
L'appellante con la censura assume che la procedura selettiva era superflua in presenza del titolo di studio e dei requisiti professionali richiesti per l'incarico.
Al di là della condivisibilità o meno dell'assunto (basato sulla sentenza della
Corte dei Conti citata dal tribunale, che afferma, invece, la necessità di rispettare i requisiti procedurali di selezione), l'altra motivazione riguardante l'insussistenza dell'obbligo dell'ente di procedere alla stabilizzazione in virtù della normativa che la regola, non è stata criticata ed è sufficiente da sola a sostenere la pronuncia di rigetto.
Le stesse considerazioni valgono per l'altra doglianza, riguardante l'irrilevanza dell'impegno assunto dall'ente con il verbale di conciliazione del 26.1.2009, “e ciò sia perché si tratta di una mera manifestazione di intenti, sia perché nessun obbligo può essere assunto da una pubblica amministrazione in violazione delle disposizioni di legge”. Si legge, ancora, in merito nella sentenza che “in considerazione del generico contenuto di tale verbale – nel quale l'Ente si limitava ad affermare un
“intendimento di procedere alla stabilizzazione” - si deve escludere che in detta sede fu raggiunto un accordo conciliativo e che, in particolare, l'Amministrazione assunse un obbligo di stabilizzazione cui specularmente corrispondesse un diritto soggettivo all'assunzione a tempo indeterminato”. Ravvisa, ancora, il giudicante che un impegno di tal genere si sarebbe esposto a contrarietà alle norme imperative che regolano l'accesso al pubblico impiego e, principalmente, all'art. 97 Cost.
L'appellante si limita a rilevare che nessuna violazione dell'art. 97 Cost. vi sarebbe stata in quanto il Comune aveva assunto dell'impegno di procedere alla stabilizzazione secondo le procedure di legge.
Non viene, invece, criticata la motivazione secondo la quale nel verbale di conciliazione vi era solo sul punto una manifestazione di intenti e non l'assunzione di un obbligo.
Infine, l'appellante si duole dell'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione ma non impugna l'ulteriore motivazione con la quale il giudice di primo grado ha affrontato, comunque, la questione dell'onere di provare la sussistenza in fatto di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte dei un contratto di collaborazione giornalistica, e il fondamento delle pretese retributive avanzate (lavoro ordinario e straordinario, e ferie non godute), onere, secondo il tribunale, non assolto dal ricorrente, anche in considerazione della inammissibilità degli articolati di prova.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro
1.000.000,00 in favore del e per le cause di valore compreso tra euro CP_1
52.001,00 ed euro 260.000,00 in favore dell' . CP_2
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado che liquida in euro 13.078,00 in favore del Comune appellato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge ed in euro 7.160,00 in favore dell' , oltre spese CP_2
generali; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi