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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 10/02/2025, RGC n. 2693/2017 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio, e sono comparsi:
L'avv. OLIVERIO CARMELO, per delega dell'avv. MARSICO ROSINA CANDIDA per parte attrice, il quale preliminarmente insiste nella richiesta di CTU;
in subordine precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita la parte a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09.45 nessun altro compare
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.02.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2693 del R.G.A.C. 2017, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosina Parte_1 C.F._1
Candida Marsico e nel cui studio in Cosenza alla Via G Mancini, n. 248, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
, in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Anargiri Controparte_1
Rossano;
-convenuto contumace-
Conclusioni e Discussione: come da verbale d'udienza del 10.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi". Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore evocava in giudizio l'ente convenuto identificato in epigrafe al fine di “….sentire condannare l'ente convenuto al risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore così come dettagliatamente indicati in narrativa per un totale di euro
25.228,08 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese e competenze di
giudizio”.
Assumeva che “……la notte tra il 31 luglio 2016 e il 01 agosto 2016 alle ore 01.30 circa il sig. IO mentre
attraversava il parco comunale adiacente l'Anfiteatro, sito in Viale Mediterraneo (Lungomare) , cadeva CP_1
rovinosamente in terra a causa di una buca presente nel manto erboso procurandosi trauma distorsivo al ginocchio
destro….”. Ritenendo che la causazione del sinistro fosse da ascrivere a responsabilità dell'ente convenuto adiva a Codesto Tribunale per il risarcimento di ogni danno subito. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Seppur regolarmente evocato in giudizio nessuno si costituiva per l'ente comunale di cui ne andrà
dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testi e all'udienza del 10.02.2025
il giudice invitava le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa all'esito della camera di consiglio le parti oramai assenti.
La scrivente è intervenuta nella fase decisoria.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
Preliminarmente andrà dichiarata la contumacia del che seppur Controparte_1
regolarmente evocato in giudizio non ha inteso costituirsi.
La domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
1. La fattispecie oggetto di causa va inquadrata in termini di responsabilità per cosa in custodia,
rientrando senz'altro la strada teatro del sinistro rientrante nell'ambito dei beni sui quali il
[...]
è titolare di una signoria di fatto qualificata ed è tenuta ad esercitare una custodia Controparte_1
e una manutenzione diffusa, volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi.
Com'è noto, nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., evocata dall'attore quale primario titolo di responsabilità della parte convenuta, il danneggiato è onerato di allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie, che, consistono: nel danno-evento ingiusto, nel nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, nel rapporto di custodia, e nelle conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e/o non, che dall'evento dannoso conseguono, ossia il danno-conseguenza. Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è
tenuto a fornire la prova del caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, che può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr. ex multis, in tema di demanio, Cass. n. 12895/2016; Cass. n.
18317/2015).
2. Operato tale preliminare inquadramento normativo-giurisprudenziale, venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio, nel senso della reiezione della azionata domanda risarcitoria - la circostanza che la prospettazione fattuale operata dall'odierno attore nell'atto di citazione non abbia trovato il necessario riscontro probatorio.
Il teste , escussa all'udienza del 20.05.2021 ha riferito di non aver visto la caduta Testimone_1
ma girandosi ha visto a terra l'attore (“…mentre camminavamo io mi sono girata e l'ho visto praticamente a
terra…”). Nella medesima direzione le dichiarazioni del teste escusso all'udienza del Tes_2
12.04.2023 che riferisce “….io ho visto inciampare e cadere a terra…..Ricordo che dopo che Pt_1 Pt_1
è caduto ho visto la buca che era coperta dal manto erboso…”.
In definitiva la prova testimoniale ha consentito di accertare esclusivamente che il sig. IO sia caduto, ma non ha in alcun modo fornito elementi tali da ricollegare causalmente l'evento caduta all'insidia stradale (buca) derivante da asserita cattiva manutenzione della strada con conseguente responsabilità del ex art. 2051 c.c.. Controparte_1 In conclusione, sulla scorta del compendio probatorio risultante all'esito della espletata istruttoria, si può concludere che la prospettazione attorea in ordine al sinistro per cui è causa non sia stata affatto provata.
Ne consegue che la domanda attorea è sguarnita di prova sufficiente in quanto non può ritenersi raggiunta prova adeguata sul fatto storico, sulla sua dinamica e sul nesso eziologico e del danno e va pertanto rigettata sotto tutti i titoli di responsabilità dedotti da parte attrice, ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 c.c.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
3. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- rigetta la domanda attorea;
- nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, il 10 febbraio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio