Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Tribunale, dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
,avente ad oggetto: Risarcimento Nella causa civile iscritta al n. R.G. 171/2021 danni per occupazione illegittima, promossa da:
Parte_1 C.F. 1
- e Parte_2
" entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Preiti ed C.F._2 elettivamente domiciliati in Vibo Valentia alla via A. Manzoni n. 24, presso e nello studio dello stesso,
- ATTORI -
,in persona del legale rappresentante pro
Contro
: Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Colomba Eccellente ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa a Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 263
- CONVENUTA –
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. - I signori Parte_1 e Parte_2 citavano in giudizio, innanzi al
Controparte_2 in persona del Tribunale Civile di Vibo Valentia, la legale rappresentante pro tempore, per ivi sentirla condannare previa verifica della sussistenza dell' occupazione illegittima di suolo privato ed arbitrarieta'
1515, 1517, 1518, 1520 e 1521, adibito alla coltivazione di piante di ulivo alla
-
rimessione in pristino del terreno di loro proprietà ed al pagamento dell'indennità di occupazione, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti in virtu' della predetta occupazione, quantificati in euro 5.000,00 ovvero in quella differente, maggiore o minore somma, da quantificarsi in corso di causa, o anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell' indebita occupazione al soddisfo;
in via subordinata chiedeva condannarsi la convenuta allo spostamento dei pali infissi sul terreno, previo accordo con essi attori di nuovo posizionamento, oltre pagamento dell'indennità di occupazione e risarcimento danni.
1.1.- Con comparsa del 4 marzo 2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1
[...] che chiedeva rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto e non provata, non essendo provata neanche la legittimazione attiva degli attori.
1.2. – La causa veniva poi istruita a mezzo prove documentali e prova per testi (teste entrambi escussi all'udienza del 12 settembre Testimone_1 e Testimone_2
2023); quindi, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa veniva discussa all'udienza del 16 giugno 2025 ed in pari data trattenuta in decisione.
2. La domanda proposta dagli attori e' fondata, e merita accoglimento, per le motivazioni che seguono.
3. — In via preliminare, è da respingere la richiesta, da ultimo formulata dal procuratore
-
di parte convenuta solo con le note autorizzate del 24 febbraio 2025, di cessazione della materia del contendere, in virtù dell'atto di cessione di ramo d'azienda del 29 marzo
2021 intervenuto tra la e la tardivamente ed Controparte_1 Parte_3
, irritualmente prodotto in giudizio, poiché, a parte ogni condivisibile considerazione giuridica in ordine all'automaticità della successione ex lege del cessionario nel diritto controverso, che comporta la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c., vi è che nell' art. 3 del contratto di cessione e nell'allegato "A" allo stesso, è esattamente indicato ciò che costituisce oggetto della cessione del ramo d'azienda, e precisamente " beni, attività e passività, e rapporti giuridici organizzati funzionalmente per la fornitura di servizio di accessi passivi in rame o fibra, ad uso di Contr mediante la c.d. rete secondaria". CP_3 e 3.1. Tale specifica descrizione di ciò che ha costituito oggetto del ceduto ramo
- d'azienda da Parte_3 esclude che possa assumere rilevanza, CP_5 a nel presente giudizio, l'intervenuta cessione, non risultando, peraltro, gli odierni attori, utilizzatori dei servizi di telefonia, attraverso la rete ed i fili posti sui pali in legno dei quali si chiede la rimozione, come risulta dagli atti di parte e dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 12 settembre 2023 (testi Testimone_3 e [...]
Tes_2
4. Nel merito, ed in via di principio, è da evidenziare che il proprietario del terreno ha l' obbligo di consentire l'installazione ed il passaggio sui suoi fondi di quanto necessario per la realizzazione degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico o ad uso privato dichiarati di pubblica utilita'.
4.1. Tuttavia, affinche' il gestore del servizio possa installare sui fondi altrui le apparecchiature di trasmissione, quindi affinche' possa ricorrere l' ipotesi di legittima costituzione di servitu' di passaggio di pali, fili o cavi da parte della societa' di servizi, questa dovra' acquisire un titolo idoneo che legittimi l'occupazione, ai sensi del d.lgs n. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che ha riordinato ed aggiornato la disciplina contenuta nel regio decreto n. 1775/1993 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici). E tale titolo autorizzativo che legittima il gestore del servizio di comunicazione elettronica ad esercitare sulle proprieta' private le facolta' elencate dall' art. 121 del r.d. 1775/1933, puo' consistere in un atto negoziale, quindi in un accordo intercorso con il proprietario del fondo, ovvero in uno specifico atto dell' autorita' amministrativa, sia questo un atto autorizzativo all' installazione dell' impianto o un decreto espropriativo (d.p.r. 327/01).
4.2. Nel caso di specie non risulta in alcun modo l' esistenza di un titolo in base al quale i manufatti insistono sul terreno di proprieta' degli odierni attori: non appare che vi sia stato alcun accordo tra la CP_1 ed i signori Parte_1 e Pt_2
[...] con il quale questi ultimi hanno consentito l' installazione sul proprio fondo
,
dei pali di sostegno per le condutture della linea telefonica, poiche' allo stesso non fanno riferimento le parti, ne' risulta altrimenti l'esistenza di un atto che sia frutto di un incontro delle volonta'.
4.3. - Parimenti, la CP_2 convenuta non ha provato in giudizio l' esistenza del necessario presupposto dell'occupazione, costituito dall' adozione dei provvedimenti ablativi o autorizzativi: dalle risultanze istruttorie emerge, quindi, che l'installazione dei pali della CP_1 sia avvenuta sul fondo degli attori in modo illegittimo ab origine, e cio' comporta, ex parte debitoris, che nessun diritto di servitu' si sia mai costituito in capo alla Societa' convenuta, mentre, ex parte creditoris, che sia invece sorto, in capo ai signori Parte_1 e Pt_2
[...] il diritto ad ottenere la rimozione dei pali - che, intanto, medio tempore, e nel
,
corso del giudizio, sono stati rimossi, come dichiarato dagli attori con note autorizzate del 3 marzo 2025 -, nonché il diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione e l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a seguito dell' illegittima occupazione, che devono essere provati ed allegati secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'ordinamento.
5.- L'indennità di occupazione dovuta agli attori, nel caso di specie, dovra' essere quantificata sulla base delle condivisibili risultanze cui e' pervenuto l'Architetto Testimone_3 che ha redatto una perizia tecnica di parte, in data 28 febbraio 2022, unitamente al geometra Persona_1 , confermata, nella provenienza e nel contenuto, all'udienza del 12 settembre 2023.
-5. 1. Il nominato Consulente, dopo aver verificato, all' interno della proprieta' degli attori, l'esistenza ed il posizionamento dei tre pali in legno, evidenziando, peraltro, che alcuni di questi sono ammalorati e pericolosi per coloro che utilizzano il fondo agricolo, destinato ad uliveto, ha poi, tenendo conto dell'area occupata dai pali, pari a 6,59 mq. e del valore di mercato del terreno, determinato in euro 3.687,88 il valore della svalutazione del terreno, e quindi l'indennità complessiva spettante ai signori
Parte_1 e Parte_2
5.2. Sul danno quantificato dal Perito, e comprendente il capitale dovuto alla data
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della perizia, dovra' essere liquidata anche la rivalutazione monetaria sino alla data di deposito della sentenza,- atteso che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione del danno avviene con la sentenza che condanna al suo risarcimento nonche' gli
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و
interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
5.3. - Nulla sarà invece dovuto a titolo di risarcimento del danno, non avendo, gli attori, allegato, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta, e quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito dall'illegittima occupazione
(Cass. SS.UU. n. 33645/2022)
6. - In ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza ed in applicazione dei parametri forensi in materia civile, secondo lo scaglione considerato (da euro 1.101 a euro 5.200), nel loro valore medio, tenendo in considerazione il valore della causa, l' attivita' svolta in concreto dalle parti ed il comportamento processuale di parte convenuta, le stesse devono essere liquidate in favore degli attori, ed a carico della società convenuta, come in dispositivo, ponendo a carico della società soccombente anche le spese del procedimento di mediazione, alla quale la stessa non ha inteso partecipare.
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai signori Parte_1 e Pt_2
[...] , nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, cosi' provvede:
1) Dichiara illegittima l'occupazione di suolo privato di proprietà degli attori sito nel Comune di San Calogero (VV) località "Catarinella”, distinto al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio di mappa 4, particelle
39, 1515, 1517, 1518, 1520 e 1521, adibito alla coltivazione di piante di sul terreno di ulivo da parte della Controparte_2 proprieta' di Parte 1 e come motivato;
Parte_2
,
convenuta al pagamento dell'indennità 2) Per l'effetto, condanna la CP_2 di occupazione, in favore degli attori, nella misura di euro 3.687,88 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al soddisfo, come disposto in parte motiva;
3) Condanna altresi' la CP_2 convenuta alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, in favore degli attori, nella misura di euro 125,00 per spese di giudizio ed euro 190,32 per mancata partecipazione alla mediazione, nonchè euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario come per legge, iva e cassa Avvocati.
Cosi' deciso in Vibo Valentia il 18 giugno 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
( dott.ssa Loredana Surace )