Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 2 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3869/2023 R.G.
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Filippo Alessi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Michela Foti e dall'Avv.
Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 13 luglio 2023 esponeva: Parte_1
- di avere ha presentato domanda alla competente commissione medica per l'accertamento delle invalidità civile e delle condizioni visive e della sordità, per l'ottenimento della pensione di inabilità;
- a seguito di giudizio negativo aveva proceduto a ricorrere giudizialmente ottenendo in suo favore il decreto di omologa del 9 dicembre 2019 in cui era stato indicato che era invalida nella misura del 77 %;
- era stata sottoposta a visita di revisione in data 28 novembre 2021 e la commissione l'aveva ritenuta non più invalida;
2021;
- aveva espresso dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando di essere continuamente monitorata dal reparto di oncologia per Ka follicolare di tiroidectomia e con pregresso trauma condilo mandibolare e che ciò aveva comportato una sindrome ansioso depressiva con disturbo dell'umore.
Rilevava che il ctu aveva sottovalutato il disturbo psichiatrico o disturbo mentale da cui era affetta.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato che era invalida civile totale e/o parziale e che, conseguentemente, l' venisse condannato alla costituzione ed all'erogazione in suo CP_1 favore, dell'invocato beneficio dal mese successivo alla data di proposizione della domanda amministrativa, o da quella diversa decorrenza ritenuta di giustizia, ivi compresi i ratei maturati, gli interessi e la rivalutazione, come per legge, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di CP_1
accertamento del diritto e condanna alla liquidazione e pagamento delle prestazioni.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 2 aprile 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento dell'invalidità totale e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e successivamente limitato all'accertamento delle condizioni sanitarie utile al conseguimento dell'assegno di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 266/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, ha ritenuto la ricorrente invalida nella misura del 47% dal novembre 2021 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Il presente giudizio va, dunque, limitato all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità così come anche dichiarato da parte ricorrente all'udienza del 18 settembre 2024.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma suindicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Parte ricorrente, in ricorso, contesta le conclusioni del ctu, rilevando di essere continuamente monitorata dal reparto di oncologia per Ka follicolare di tiroidectomia e con pregresso trauma condilo mandibolare e che ciò ha comportato una sindrome ansioso depressiva con disturbo dell'umore; lamenta, poi, che il ctu ha sottovalutato il disturbo psichiatrico o disturbo mentale da cui era affetta.
.Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel procedimento per atp ha ritenuto la ricorrente affetta da “
1- Pregressa tiroidectomia per K follicolare PT1 (2017) in attuale follow-up negativo”, “2- Sindrome depressiva”, “3- Disfunzione post traumatica temporo-mandibolare”
e dopo avere indicato i codici da applicare e le relative percentuali di invalidità, ha concluso ritenendo la ricorrente invalida nella misura del 47% dal novembre 2021.
In seguito ai rilievi di parte ricorrente, il ctu ha precisato che le patologie “Pregressa tiroidectomia per K follicolare PT1 (2017) in attuale follow-up negativo;
sindrome depressiva in soggetto con disfunzione post traumatica temporo-mandibolare” “ sono state correttamente valutate, con criterio analogico come “Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale. Cod.9322. Sindrome depressiva endoreattiva media.Cod.2205.
Lussazione abituale della articolazione temporo-mandibolare.Cod.6705, attribuendo una percentuale di invalidità complessiva, essendo infermità coesistenti, pari al 47 %. Per quanto concerne la patologia psichiatrica … la documentazione sanitaria in atti e la sintomatologia riscontrata all'atto della visita medico-legale, non sono in grado di giustificare l'attribuzione di un codice tabellare che prevede una percentuale d'invalidità superiore a quella riconosciuta .. Infatti, proprio in ragione delle ripercussioni funzionali obiettivate in sede di consulenza …, non appare condivisibile riconoscere una percentuale superiore al 25%”.
Il ctu ha concluso confermando le conclusioni rese.
Ora, il giudizio espresso dal Ctu non viene, affatto, scalfito dalle argomentazioni contenute nel presente ricorso.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti dunque con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
4.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va, pertanto, rigettato.
5.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede :
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga