TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/10/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG Procedimento Unitario N. 1133/2025 riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario per apertura di liquidazione giudiziale RG PU N. 1133/2025 promosso su ricorso depositato in via telematica in data 15.9.2025;
[...] ato a RE (CR) il 14.10.1964 residente a [...]
Residenza Le Querce, Milano 2, C.F. elettivamente domiciliato in Milano, CodiceFiscale_1 viale Abruzzi n. 81, presso lo studio professionale dell'Avv. Mara Avancini (C.F.
) del Foro di Milano, dal quale è rappresentato e difeso, in forza di procura C.F._2 alle liti allegata al ricorso, difensore che dichiara ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c. il di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche alla seguente pec:
Email_1 nei confronti di
1 con sede legale a MILANO (MI) VIA GAETANO NEGRI 8 cap 20123, Controparte_1
Numero REA MI – 1628087, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA
; P.IVA_1
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
OSSERVA
• Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIA GAETANO NEGRI 8 cap 20123;
• la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio ex articoli 40-41 CCII, in quanto la notifica di ricorso, delega al relatore e decreto di fissazione udienza si è perfezionata a cura della cancelleria mediante comunicazione PEC in data 16.9.2025, nel rispetto del termine di quindici giorni anteriori all'udienza fissata il 21.10.2025;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: è sufficiente evidenziare che dal bilancio al 31.12.2023 il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è superiore ad € 300.000 ed in particolare pari ad € 966.472,00;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono superiori a 30.000 euro, risultando dall'elenco debiti scaduti al 31.8.2025 un importo superiore (vedi elenco in allegato alla nota di deposito del
14.10.2025);
• la società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39 comma 1 del codice della crisi e ha dimostrato di essere una impresa che esercita la seguente attività commerciale ex art. 2195 c.c.: “SERVIZI DI CONSULENZA AD AZIENDE ESTERE PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLE VENDITE DI APPARECCHIATURE HARDWARE DI
TELECOMUNICAZIONI PER RETI INFORMATICHE E DI PROGRAMMI PER LA
GESTIONE DELLE SUDDETTE RETI INFORMATICHE.”;
2 • quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
• è da opinarsi come nel caso di specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, ex art. 121 ccii, desumibile dalla perdita di esercizio di circa € (1.003.857) emergente nella bozza/progetto di bilancio al 31.12.2024 (circa € 220.000 nella situazione contabile aggiornata al 31.8.2025) e dal patrimonio netto negativo sempre al 31.12.2024 di € (314.545);
• dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause dell'insolvenza (pagine
4-5), che evidenzia l'impossibilità di prosecuzione dell'attività commerciale per generare flussi a servizio del pagamento dei debiti: “La società svolgeva attività di assistenza alla società per l'organizzazione delle vendite in Italia e nel territorio denominato EMEA CP_2
(Europa, Medio Oriente e Africa), nonché, assistenza post-vendita ai clienti della stessa CP_2
[...
, con fatturazione delle prestazioni direttamente in capo a questa ultima;
pertanto unico cliente della resistente è la società controllante. Alla data del 31.12.2024 Controparte_1 vantava crediti di natura commerciale verso la controllante per €. 905.741,00, di cui €. 2.823
a titolo di fatture da emettere. In data 14.03.2025, avanti il Tribunale Fallimentare degli Stati
Uniti d'America, Distretto Orientale del Texas, la società (società controllante) ha CP_2 presentato istanza di fallimento ai sensi del Chapter 7 con protocollo 25-40712. In data
25.03.2025 il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti d'America, Distretto Orientale del
Texas, ha avviato il processo di vendita della accludendovi anche le entità CP_2 controllate (tra cui la ). In data del 26.03.2025 veniva notificata alla la CP_1 CP_1
c.d. “Electronic Bankruptcy Noticing” con protocollo n. 001825 – 57706001826026 equivalente americano delle procedure concorsuali (all. n. 14). In data 05.05.2025 l'azienda
Zhone Technologies Inc., società tecnologica canadese, tramite l'esercizio di un'opzione, ha acquistato la società riservandosi l'opzione di acquisizione delle partecipate CP_2 detenute dalla stessa, tra cui la resistente, con termine fissato entro il 30.05.2025. CP_2
Entro la scadenza del termine del 30.05.2025 nessuna acquisizione è stata formalizzata nei confronti della società resistente. In forza del “fallimento” dell'unico socio-cliente ed a
3 seguito del mancato esercizio dell'opzione d'acquisto della in data Controparte_1
03.06.2025, nel Bilancio 2024 della medesima società si è provveduto l'integrale svalutazione dei crediti commerciali verso pari a €. 905.741 a seguito della quale è emersa una CP_2 perdita d'esercizio, al 31.12.2024, pari a €. 1.003.857, circostanza che ha generato l'attuale squilibrio finanziario. Inoltre, la mancata opzione da parte della Zhone Technologies Inc. ha definitivamente fatto venir meno ogni possibilità di sopravvivenza della che, Controparte_1 con il fallimento della controllante, aveva perso anche l'unico cliente. Proprio a seguito di tale situazione (fallimento controllante e unico cliente), la società ha subito un Controparte_1 improvviso e irreversibile azzeramento del fatturato. Per tale motivazioni in data 30.05.2025
è stata inviata ai dipendenti lettera di risoluzione del rapporto lavorativo per giustificato motivo oggettivo (all. n. 15) per sopraggiunta cessazione dell'attività della società. In forza di quanto sopra esposto appare evidente che la società resistente si trova in stato di crisi finanziaria irreversibile e non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e questo a seguito del fallimento della controllante che ha comportato lo stato
d'insolvenza della resistente.”;
• sussiste inoltre la legittimazione attiva di parte ricorrente, essendo investito il consigliere delegato e membro del consiglio di amministrazione, nell'inerzia Parte_1 degli altri membri dell'organo gestorio, del relativo potere di presentare l'istanza di accesso alla liquidazione giudiziale in proprio: sul punto si veda il consolidato orientamento della
S.C.: Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 2957 del 03/02/2017 conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n.
19983 del 16/09/2009; in termini per il caso concreto Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10523 del
15/04/2019 (Rv. 653470 - 01) “La legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio, ex art. 6 l.fall., nel caso di società di capitali posta in liquidazione spetta direttamente al suo liquidatore, il quale è investito, ai sensi dell'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, senza che detta legittimazione possa essere avocata dall'assemblea o dai singoli soci.)”;
• infatti, il consigliere delegato REGONESI nel rispetto dell' dell'art. 40 comma 2 CCII ultimo periodo, nel testo aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 ha sottoscritto la procura alle liti telematica, materialmente congiunta e connessa alla domanda di apertura e quindi al ricorso per liquidazione giudiziale;
• in ogni caso il ricorrente è anche legittimato attivo anche quale creditore di , CP_1 dell'importo di €. 3.750,00 per il pagamento del compenso quale amministratore delegato per
4 il primo semestre 2025 come da verbale di assemblea in data 07.07.2023 (che riconosceva un compenso per la carica pari ad € 7.500,00 in ragione annua) e nota pro forma n. 11 del
25.07.2025 (all. n. 1 e 2 al ricorso); il credito di parte ricorrente, pur in assenza di decreto ingiuntivo o sentenza, risulta qui accertabile incidentalmente quanto al fumus di sua fondatezza e pienamente documentato;
secondo il consolidato orientamento della S.C., vedi
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16853 del 25/05/2022 (Rv. 664955 - 01), conforme Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 23494 del 27/10/2020 , conforme Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del
28/11/2018 “In tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione”;
• ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi;
deve designarsi quale Curatore della L.G. ai sensi degli artt. 356-358 ccii, un professionista che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale a Controparte_1
MILANO (MI) VIA GAETANO NEGRI 8 cap 20123, Numero REA MI – 1628087, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , quale procedura principale di P.IVA_1 insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore la dott.ssa soggetto che ha i requisiti di cui agli Persona_1 articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25 febbraio 2026 ore 10.00 in modalità da remoto mediante il programma autorizzato Microsoft Teams al seguente link di collegamento ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thr ead.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_3
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo
6 utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 23 ottobre
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
7
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG Procedimento Unitario N. 1133/2025 riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario per apertura di liquidazione giudiziale RG PU N. 1133/2025 promosso su ricorso depositato in via telematica in data 15.9.2025;
[...] ato a RE (CR) il 14.10.1964 residente a [...]
Residenza Le Querce, Milano 2, C.F. elettivamente domiciliato in Milano, CodiceFiscale_1 viale Abruzzi n. 81, presso lo studio professionale dell'Avv. Mara Avancini (C.F.
) del Foro di Milano, dal quale è rappresentato e difeso, in forza di procura C.F._2 alle liti allegata al ricorso, difensore che dichiara ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c. il di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche alla seguente pec:
Email_1 nei confronti di
1 con sede legale a MILANO (MI) VIA GAETANO NEGRI 8 cap 20123, Controparte_1
Numero REA MI – 1628087, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA
; P.IVA_1
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
OSSERVA
• Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIA GAETANO NEGRI 8 cap 20123;
• la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio ex articoli 40-41 CCII, in quanto la notifica di ricorso, delega al relatore e decreto di fissazione udienza si è perfezionata a cura della cancelleria mediante comunicazione PEC in data 16.9.2025, nel rispetto del termine di quindici giorni anteriori all'udienza fissata il 21.10.2025;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: è sufficiente evidenziare che dal bilancio al 31.12.2023 il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è superiore ad € 300.000 ed in particolare pari ad € 966.472,00;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono superiori a 30.000 euro, risultando dall'elenco debiti scaduti al 31.8.2025 un importo superiore (vedi elenco in allegato alla nota di deposito del
14.10.2025);
• la società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39 comma 1 del codice della crisi e ha dimostrato di essere una impresa che esercita la seguente attività commerciale ex art. 2195 c.c.: “SERVIZI DI CONSULENZA AD AZIENDE ESTERE PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLE VENDITE DI APPARECCHIATURE HARDWARE DI
TELECOMUNICAZIONI PER RETI INFORMATICHE E DI PROGRAMMI PER LA
GESTIONE DELLE SUDDETTE RETI INFORMATICHE.”;
2 • quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
• è da opinarsi come nel caso di specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, ex art. 121 ccii, desumibile dalla perdita di esercizio di circa € (1.003.857) emergente nella bozza/progetto di bilancio al 31.12.2024 (circa € 220.000 nella situazione contabile aggiornata al 31.8.2025) e dal patrimonio netto negativo sempre al 31.12.2024 di € (314.545);
• dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause dell'insolvenza (pagine
4-5), che evidenzia l'impossibilità di prosecuzione dell'attività commerciale per generare flussi a servizio del pagamento dei debiti: “La società svolgeva attività di assistenza alla società per l'organizzazione delle vendite in Italia e nel territorio denominato EMEA CP_2
(Europa, Medio Oriente e Africa), nonché, assistenza post-vendita ai clienti della stessa CP_2
[...
, con fatturazione delle prestazioni direttamente in capo a questa ultima;
pertanto unico cliente della resistente è la società controllante. Alla data del 31.12.2024 Controparte_1 vantava crediti di natura commerciale verso la controllante per €. 905.741,00, di cui €. 2.823
a titolo di fatture da emettere. In data 14.03.2025, avanti il Tribunale Fallimentare degli Stati
Uniti d'America, Distretto Orientale del Texas, la società (società controllante) ha CP_2 presentato istanza di fallimento ai sensi del Chapter 7 con protocollo 25-40712. In data
25.03.2025 il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti d'America, Distretto Orientale del
Texas, ha avviato il processo di vendita della accludendovi anche le entità CP_2 controllate (tra cui la ). In data del 26.03.2025 veniva notificata alla la CP_1 CP_1
c.d. “Electronic Bankruptcy Noticing” con protocollo n. 001825 – 57706001826026 equivalente americano delle procedure concorsuali (all. n. 14). In data 05.05.2025 l'azienda
Zhone Technologies Inc., società tecnologica canadese, tramite l'esercizio di un'opzione, ha acquistato la società riservandosi l'opzione di acquisizione delle partecipate CP_2 detenute dalla stessa, tra cui la resistente, con termine fissato entro il 30.05.2025. CP_2
Entro la scadenza del termine del 30.05.2025 nessuna acquisizione è stata formalizzata nei confronti della società resistente. In forza del “fallimento” dell'unico socio-cliente ed a
3 seguito del mancato esercizio dell'opzione d'acquisto della in data Controparte_1
03.06.2025, nel Bilancio 2024 della medesima società si è provveduto l'integrale svalutazione dei crediti commerciali verso pari a €. 905.741 a seguito della quale è emersa una CP_2 perdita d'esercizio, al 31.12.2024, pari a €. 1.003.857, circostanza che ha generato l'attuale squilibrio finanziario. Inoltre, la mancata opzione da parte della Zhone Technologies Inc. ha definitivamente fatto venir meno ogni possibilità di sopravvivenza della che, Controparte_1 con il fallimento della controllante, aveva perso anche l'unico cliente. Proprio a seguito di tale situazione (fallimento controllante e unico cliente), la società ha subito un Controparte_1 improvviso e irreversibile azzeramento del fatturato. Per tale motivazioni in data 30.05.2025
è stata inviata ai dipendenti lettera di risoluzione del rapporto lavorativo per giustificato motivo oggettivo (all. n. 15) per sopraggiunta cessazione dell'attività della società. In forza di quanto sopra esposto appare evidente che la società resistente si trova in stato di crisi finanziaria irreversibile e non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e questo a seguito del fallimento della controllante che ha comportato lo stato
d'insolvenza della resistente.”;
• sussiste inoltre la legittimazione attiva di parte ricorrente, essendo investito il consigliere delegato e membro del consiglio di amministrazione, nell'inerzia Parte_1 degli altri membri dell'organo gestorio, del relativo potere di presentare l'istanza di accesso alla liquidazione giudiziale in proprio: sul punto si veda il consolidato orientamento della
S.C.: Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 2957 del 03/02/2017 conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n.
19983 del 16/09/2009; in termini per il caso concreto Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10523 del
15/04/2019 (Rv. 653470 - 01) “La legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio, ex art. 6 l.fall., nel caso di società di capitali posta in liquidazione spetta direttamente al suo liquidatore, il quale è investito, ai sensi dell'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, senza che detta legittimazione possa essere avocata dall'assemblea o dai singoli soci.)”;
• infatti, il consigliere delegato REGONESI nel rispetto dell' dell'art. 40 comma 2 CCII ultimo periodo, nel testo aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 ha sottoscritto la procura alle liti telematica, materialmente congiunta e connessa alla domanda di apertura e quindi al ricorso per liquidazione giudiziale;
• in ogni caso il ricorrente è anche legittimato attivo anche quale creditore di , CP_1 dell'importo di €. 3.750,00 per il pagamento del compenso quale amministratore delegato per
4 il primo semestre 2025 come da verbale di assemblea in data 07.07.2023 (che riconosceva un compenso per la carica pari ad € 7.500,00 in ragione annua) e nota pro forma n. 11 del
25.07.2025 (all. n. 1 e 2 al ricorso); il credito di parte ricorrente, pur in assenza di decreto ingiuntivo o sentenza, risulta qui accertabile incidentalmente quanto al fumus di sua fondatezza e pienamente documentato;
secondo il consolidato orientamento della S.C., vedi
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16853 del 25/05/2022 (Rv. 664955 - 01), conforme Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 23494 del 27/10/2020 , conforme Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del
28/11/2018 “In tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione”;
• ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi;
deve designarsi quale Curatore della L.G. ai sensi degli artt. 356-358 ccii, un professionista che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale a Controparte_1
MILANO (MI) VIA GAETANO NEGRI 8 cap 20123, Numero REA MI – 1628087, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , quale procedura principale di P.IVA_1 insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore la dott.ssa soggetto che ha i requisiti di cui agli Persona_1 articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25 febbraio 2026 ore 10.00 in modalità da remoto mediante il programma autorizzato Microsoft Teams al seguente link di collegamento ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thr ead.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_3
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo
6 utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 23 ottobre
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
7