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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° 80/2023 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1
rappresentato e difeso dallo Studio Legale in Controparte_1 persona dei soci avv. Nicola Giuliano, avv. Andrea Merler e avv. Nicola Tomasi
PARTE ATTRICE
C O N T R O
con sede legale in Trento, via Muredei n° 10/A Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Radice
PARTE CONVENUTA
OGGETTO:
pagamento somma
CONCLUSIONI
così conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
1) In via principale: per i fatti, motivi, ragioni e causali di cui in narrativa della comparsa di riassunzione dd. 03/01/2023 e della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. dd. 16/06/2023, dichiarare illegittimo, ingiustificato, nullo e/o disporre l'annullamento
e/o dichiarare inefficace e comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il recesso unilaterale di attivato con la lettera raccomandata 21-27.05.2020, Controparte_2 anche come emendato con lettera raccomandata 20.07.2020, in quanto infondato in fatto
e in diritto;
pagina 1 di 25 2) In via principale: per l'effetto dell'accertamento di cui al punto 1), per i fatti, motivi, ragioni e causali di cui in narrativa della comparsa di riassunzione dd. 03/01/2023 e della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. dd. 16/06/2023, accertarsi e dichiararsi che il rapporto è cessato alla sua annuale scadenza in data 11/01/2021, con ogni conseguente statuizione;
3) In via principale: per i fatti, motivi, ragioni e causali di cui in narrativa della comparsa di riassunzione dd. 03/01/2023 e della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. dd. 16/06/2023, per l'effetto dell'accertamento di cui al punto 1), accertare e dichiarare la sussistenza di un credito del Sig. nei confronti della società Parte_1 [...]
a titolo di provvigioni relative alle mensilità intercorse tra la comunicazione CP_2 di recesso ed il termine naturale del contratto, pari a n. 6 mensilità, e/o di risarcimento del danno da lucro cessante per il medesimo periodo, nonché di indennità di risoluzione del rapporto, di indennità suppletiva di clientela e di bonus, nella misura di Euro
28.215,15 oltre IVA e contributi previdenziali, o nella diversa maggiore o minore misura accertata in giudizio o che il Giudice riterrà di giustizia anche in via equitativa, e per
l'effetto, condannare al pagamento in favore del Sig. Controparte_2 Parte_1 della suddetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
4) In ogni caso: per i fatti, motivi, ragioni e causali di cui in narrativa della comparsa di riassunzione dd. 03/01/2023 e della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. dd. 16/06/2023, accertarsi e dichiararsi che è debitrice del Sig. delle Controparte_2 Parte_1 provvigioni dirette ed indirette dovute per le trattative concluse dal preponente nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, oltre IVA e contributi previdenziali, per le quali la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento del contratto di agenzia, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, e conseguentemente condannarsi al pagamento in favore del Sig. di tali provvigioni, oltre Controparte_2 Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
5) In ogni caso: per i fatti, motivi, ragioni e causali di cui in narrativa della comparsa di riassunzione dd. 03/01/2023 e della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. dd. 16/06/2023, accertarsi e dichiararsi che è altresì debitrice nei confronti del Sig. Controparte_2
delle provvigioni dirette ed indirette dovute per i contratti conclusi e/o Parte_1 procurati dal Sig. nel periodo post recesso, oltre IVA e contributi Parte_1 previdenziali, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
6) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e competenze professionali di giudizio ex
D.M. 55/2014 anche a seguito della riassunzione, oltre al rimborso forfettario spese generali, CNPA ed IVA come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive tutte occorrende;
pagina 2 di 25 7) In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. dd. 17/07/2023 di parte attrice e non ammesse, e nello specifico:
a. ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante
[...]
e per testi, senza inversione dell'onere della prova ove non spettante, sui Parte_2 capitoli nn. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51, formulati in memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. dd. 17/07/2023 di parte attrice, a mezzo dei testi ivi indicati.
b. ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, di esibire gli estratti conto provvigionali, nonché copia del registro IVA, fatture di vendita e ricevute versamento Enasarco, oltre ogni altro documento utile ai fini di determinare le provvigioni e le indennità dovute al Sig. , a partire dal Parte_1
18/01/2018 fino a sei mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro ovvero sino al
18/07/2021 assunto il termine di cessazione del contratto al 18/01/2021, relativi alle operazioni concluse da con i clienti individuati negli estratti conto Controparte_2 provvigionali (docc. 28, 29, 30) e nell'elenco dei contratti intermediati nel periodo post recesso (doc. 10).
c. disporsi CTU volta ad accertare e quantificare le provvigioni e le indennità, ed in particolare l'indennità di risoluzione del rapporto e l'indennità suppletiva di clientela, spettanti al Sig. in forza del rapporto contrattuale intercorso con Parte_1 [...]
e da quest'ultima non corrisposte.” CP_2
così conclude: Controparte_2
“1) in via preliminare: accertato che in sede di riassunzione della presente causa l'attore ha proposto nuove domande rispetto a quelle formulate in sede di ricorso introduttivo del giudizio, in particolare quelle di richiesta di condanna al pagamento di somme, a qualsivoglia titolo indicate, dichiarare inammissibili le nuove domande o, in subordine, infondate. Si dichiara altresì di non accettare il contraddittorio anche su eventuali nuove domande formulate ex adverso in sede di precisazione delle conclusioni;
2) nel merito: rigettare le domande tutte di accertamento e, se ammesse, di condanna al pagamento di somme perché infondate o, in subordine, ridurne l'entità;
3) in via subordinata riconvenzionale: accertarsi che i recessi del maggio e luglio 2020 di sono a tutti gli effetti validi quantomeno come recesso ad nutum con CP_2 conseguente cessazione del rapporto all'11 gennaio 2021;
4) in via istruttoria, ove ritenute rilevanti, ed a modifica delle ordinanze istruttorie, si insiste per l'eventuale ulteriore prova orale sui capitoli non ammessi indicati in memoria istruttoria dd. 14.07.2023 da 1 a 9, 13, 18, 19, 20, 21, 24 e 29 e precisamente: Sulle iniziative del gruppo ( , e ) Parte_3 Pt_1 Pt_4 Pt_5 Pt_6
pagina 3 di 25 1) , all'epoca dei fatti (2020), si avvaleva di circa 200 collaboratori (cd. CP_2
organizzati con distinte reti vendite a cui capo vi erano dei capistruttura, fra Pt_7
i quali , e Parte_1 Parte_8 Persona_1 Parte_9
2) ogni rete vendita è composta da svariati collaboratori reperiti dai componenti della stessa rete e/o da , con la quale i nuovi collaboratori, a prescindere dalla CP_2 rete vendita cui sarebbero stati affidati, stipulavano autonomi contratti;
3) le strutture con a capo , e contribuivano al fatturato Pt_1 Pt_4 Pt_6 Pt_5 della convenuta per più del 50%;
4) , principalmente in persona del legale rappresentante , CP_2 Persona_2 organizzava incontri mensili con i capi delle varie reti a Trento o in città del Nord Italia al fine di discutere le strategie aziendali e proposte operative;
5) in dette riunioni, a far data dal 2019, da una parte e i quattro capirete CP_2 dall'altra ( , e ) si trovavano spesso in contrasto (ad Pt_1 Pt_4 Pt_5 Pt_6 esempio sulla scontistica alla clientela, operazioni di marketing, entità della quota di accesso per i nuovi collaboratori, richieste di maggiore autonomia di azione dei quattro capi area ecc.);
6) oltre a detti incontri interni ne venivano organizzati altri, denominati EVENTI, presso la sede di o altrove, estesi a tutti i partner delle varie reti vendite e/o a potenziali CP_2 clienti e/o collaboratori futuri (Gli EVENTI sono descritti in doc. 4, pagg. 11-12- pp. 1-2-
3-5-6-9 del Manuale operativo);
7) detti eventi, spesso proposti da singole reti vendite, venivano gestiti e diretti personalmente da o propri delegati e dovevano essere "segnalati in Persona_2 tempo utile ed autorizzati dalla sede..." e, ove autorizzati, provvedeva: "ad CP_2 inserire data e tipologia dell'evento nella lista delle manifestazioni ufficiali in modo da renderla visibile a tutti gli altri Partner"." (v. doc. 4 pag.11, p.2 e p.12 punto 9);
8) in particolare dopo la propria approvazione di detti eventi li pubblicava sia sul CP_2 sito EM.net, accessibile dai soli partner di tutte la reti vendita, sia su altro sito ufficiale di (www.italia.bemergroup.com/it) alla voce EVENTI accessibile da CP_2 chiunque ed ove i partner potevano iscriversi e iscrivere eventuali loro interessati;
9) seguiva, a cura di , la realizzazione di una locandina dell'evento (si CP_2 rammostrino le 5 locandine per altrettanti eventi organizzati per il 3-17-19-26 e 27
Febbraio 2020- doc. 18);
13) dette iniziative ed incontri vennero effettuate all'insaputa e senza autorizzazione di
senza pubblicizzazione sul sito ufficiale della convenuta, impedendo così la CP_2 partecipazione alle altre reti vendita e a potenziali clienti o nuovi collaboratori;
Sul noleggio
18) i partner come convenuto, devono contattare il cliente, proporre l'acquisto CP_2 dell'apparecchiatura medica o, in alternativa, l'utilizzo per 30 giorni mediante noleggio
pagina 4 di 25 del costo di € 450 (ed €.
1.050 a titolo di cauzione), somme da versare a e poi CP_2 detratte in caso di successivo acquisto;
19) terminato il noleggio, il cliente, ove decida di non acquistare l'apparecchiatura, la restituisce ricevendo solo la cauzione di € 1.050;
20) in occasione del rinnovo del contratto fra e del 2018, Pt_1 CP_2 Pt_1 richiese a l'acquisto di apparecchiature, nuove a mezzo leasing e usate pagandone CP_2 il prezzo (v. doc.3 , sostenendo di dover soddisfare le richieste di numerosi centri Pt_1 medici e fisioterapici di far provare gratuitamente dette apparecchiature ai propri pazienti, quale alternativa al noleggio diretto alla propria clientela;
21) venne poi a sapere che utilizzava invece le apparecchiature per CP_2 Pt_1 noleggiarle direttamente alla propria clientela incassando il costo di noleggio, senza riferire alla clientela del meccanismo sopra descritto ai capp. 16-17;
24) i clienti cui noleggiava il macchinario in suo possesso, ottenevano l'acquisto Pt_1 di un macchinario nuovo da , sempre tramite senza ottenere la CP_2 Pt_1 detrazione del costo di noleggio ritenendo trattarsi di un acquisto CP_2 immediato, ignara del noleggio.
29) il portale EM.net è sempre stato aperto, anche nel marzo-aprile-maggio 2020
(lockdown per Covid-19).
Testi: , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, ,
[...] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 dott. di Polpenazze (Bs), , , Testimone_10 Testimone_11 Testimone_12
. Testimone_13
Si chiede ordine di esibizione ex art. 210 C.p.c. al ricorrente nonché ai collaboratori
(anche quale titolare di A.P.M. di Alessandro Penzo) e Testimone_11 Tes_12
titolare dell'omonima impresa individuale, di esibire estratto autentico del
[...] registro fatture e Iva dal gennaio 2018 in poi al fine di quantificare l'esatto volume di noleggi.
Ferma la richiesta da subito verso avendo egli ammesso l'attività di noleggio in Pt_1 proprio (si discute solo se fosse consentita o meno).
Ove ritenuto opportuno si richiede c.t.u. al fine di meglio quantificare l'entità del fenomeno di noleggio in proprio e quindi valutare la gravità dell'asserito inadempimento.
5) Spese di lite rifuse, oltre accessori di legge, sia in relazione al principio di soccombenza, sia ex art. 306 Cpc avendo controparte rinunciato ad alcune domande o ove rinunciasse ad altre in sede di precisazione delle conclusioni.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata a seguito della sentenza n°
515/2022 dd. 4.10.2022, con cui il Tribunale di Padova aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore di quest'ufficio, agiva in giudizio per Parte_1 pagina 5 di 25 chiedere, in via principale, di “dichiarare illegittimo, ingiustificato, nullo e/o disporre l'annullamento e/o dichiarare inefficace e comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il recesso unilaterale di attivato con la lettera attivato con la Controparte_2 lettera raccomandata 21-27.05.2020, anche come emendato con lettera raccomandata
20.07.2020, in quanto infondato in fatto e in diritto”; per l'effetto, sempre in via principale, chiedeva di accertare e dichiarare che, in assenza di disdetta dell'automatico rinnovo, era “ancora validamente in essere il contratto di agenzia di cui alla scrittura privata 11.01.2018, con ogni conseguente statuizione”, nonché di accertare la sussistenza di un proprio credito € 98.122,32 a titolo di provvigioni e/o di risarcimento del danno,
“oltre se dovute alle indennità di fine rapporto e bonus per € 6.410,19, oltre alle indennità di fine rapporto da quantificarsi in corso di causa, oltre IVA e contributi previdenziali, o nella diversa maggiore o minore misura accertata in giudizio”, e di condannare al pagamento delle suddette somme, oltre accessori;
in via Controparte_2 subordinata chiedeva di accertare la cessazione del rapporto con la in data Controparte_2
11.1.2021 e la sussistenza di un proprio credito di € 28.215,15, “oltre alle indennità di fine rapporto da quantificarsi in corso di causa, oltre IVA e contributi previdenziali, o nella diversa maggiore o minore misura accertata in giudizio”, nonché di condannare al pagamento della suddetta somma, oltre accessori;
chiedeva in ogni
Controparte_2 caso di dichiarare che era debitrice nei suoi confronti per “provvigioni
Controparte_2 dirette ed indirette dovute per le trattative concluse dal preponente nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, oltre IVA e contributi previdenziali, per le quali la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento del contratto di agenzia, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa” e, per l'effetto, di condannare al
Controparte_2 pagamento di tali provvigioni, oltre accessori;
chiedeva, infine, di accertare e dichiarare che era debitrice nei suoi confronti “delle provvigioni dirette ed
Controparte_2 indirette dovute per i contratti conclusi e/o procurati” da esso attore nel periodo post recesso, oltre accessori.
Premesso, fra l'altro, (i) che la aveva per oggetto sociale la Controparte_2 vendita di apparecchiature medicali di terapia fisica vascolare “attraverso un sistema di multivel marketing in forza del quale ciascun affiliato al network è remunerato sia attraverso provvigioni dirette, per gli affari da questi direttamente intermediati, sia attraverso e provvigioni indirette, date da una percentuale degli affari intermediati dai partecipanti inseriti su indicazione dell'affiliato già strutturato nell'organizzazione”; (ii) che era entrato a far parte del network con la Parte_1 Controparte_2 sottoscrizione di un contratto di incarico di vendita diretta a domicilio, in forza del quale, aveva sviluppato “una fitta rete di rapporti d'affari sulla piazza di Padova, in particolare con Centri medici e fisioterapici interessati alle apparecchiature medicali ; (iii) CP_2 che il 18.1.2018 le parti avevano sottoscritto un contratto di agenzia;
(iv) che nel corso degli anni aveva conseguito la qualifica di “Business Partner Plus” e nel Parte_1
2018 aveva iniziato a svolgere, su autorizzazione della anche l'attività di Controparte_2
pagina 6 di 25 noleggio delle apparecchiature medicali a sostegno delle domande proposte in CP_2 comparsa di riassunzione si esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ in data 21/27.5.2020 aveva ricevuto lettera raccomandata della Parte_1
recante dichiarazione di recesso dal contratto di agenzia senza Controparte_2 preavviso e “con una motivazione singolare e cioè in conseguenza delle 'vicende accadute di cui Lei è a conoscenza'”;
➢ con lettera del proprio legale del successivo 1° giugno il aveva Pt_1 impugnato detto recesso per genericità della motivazione, per insussistenza della giusta causa e per violazione del periodo di ripensamento previsto in contratto;
➢ con missiva dd.
5.6.2020 la senza offrire alcuna spiegazione Controparte_2 sul recesso, si era resa disponibile a riattivare il codice del fino alla Pt_1 scadenza naturale del rapporto;
➢ ciò nonostante, il 20.7.2020 era pervenuta al nuova lettera della Pt_1 [...]
recante “una larga e analitica motivazione…sul recesso di maggio CP_2
2020”;
➢ nel periodo post recesso il aveva concluso vari contratti;
Pt_1
➢ la aveva comunicato il recesso dal contratto di agenzia anche a Controparte_2 tutti gli affiliati del offrendosi di pagare, con riguardo alle Pt_1 intermediazioni post recesso, le sole provvigioni dirette, con esclusione di quelle indirette o di struttura;
➢ il recesso del 21 maggio 2020 era illegittimo per difetto di preavviso e di motivazione;
➢ le successive contestazioni del 20 luglio 2020 erano tardive e infondate, comunque inidonee a integrare gli estremi della “giusta causa” (tanto più che in seguito era stata autorizzata la prosecuzione dell'attività di intermediazione, con riconoscimento delle relative provvigioni dirette per gli affari intermediati) anche per l'inosservanza dell'obbligo di rispettare il periodo di ripensamento, onde consentire all'agente di porre rimedio agli inadempimenti contestati;
➢ il aveva diritto alle provvigioni relative alle mensilità intercorse tra la Pt_1 comunicazione di recesso e la data della comparsa di riassunzione e/o il risarcimento da lucro cessante per lo stesso periodo, da quantificarsi sulla base della media delle provvigioni percepite in corso di rapporto;
➢ in caso di qualificazione del recesso contenuto nella lettera dd. 20.7.2020 come diniego alla tacita proroga del contratto, con conseguente cessazione del rapporto in data 11.1.2021, il aveva diritto alle provvigioni relative alle Pt_1 mensilità intercorse tra il recesso e la scadenza del detto termine naturale del contratto e/o il risarcimento del danno;
➢ in virtù della normativa di settore aveva comunque diritto all'indennità di risoluzione del rapporto, all'indennità suppletiva di clientela e all'indennità meritocratica;
pagina 7 di 25 ➢ inoltre, gli spettavano anche i pattuiti bonus per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020, per il complessivo importo di € 2.586,88, oltre accessori.
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, CP_2
[... contestava l'ammissibilità e la fondatezza delle domande di controparte e chiedeva di rigettarle e, in subordine, di ridurre le somme richieste;
con domanda riconvenzionale subordinata, chiedeva, inoltre, di accertare che i recessi del maggio e del luglio 2020 erano a tutti gli effetti validi “quantomeno come recesso ad nutum con conseguente cessazione del rapporto all'11 gennaio 2021”.
CP_ Premesso, fra l'altro, che (i) “è distributrice per l' di Controparte_2 apparecchiature medicali acquisite dalla casa madre estera a Controparte_3 mezzo di una rete di incaricati che utilizzano la tecnica di vendita porta a porta ("door to door") al di fuori dei locali commerciali”; (ii) che “all'epoca dei fatti detta rete era costituita da alcune centinaia di incaricati (ognuno con un contratto con BI (EM
Italia) a capo dei quali vi erano 7-8 referenti ognuno dei quali coordinava un gruppo di incaricati, reperiti dal referente stesso”; (iii) che il “ uno di detti referenti, Pt_1 maturava compensi sia per le vendite dirette alla clientela, sia, in percentuale minore, per le vendite degli incaricati BI da egli coordinati”; (iv) che le odierne parti avevano iniziato a collaborare il 9.11.2012 mediante contratto di incarico alla vendita diretta a domicilio ex legge 17.82005 n. 173 poi sostituito con una "scrittura privata" dd.
11.1.2018; (v) che “la modifica del nomen juris del contratto (apparentemente di agenzia)”, era stata richiesta dal per ragioni fiscali e di contribuzione, tant'è che lo Pt_1 stesso, a inizio 2018, aveva aperto un'impresa individuale, in comparsa di costituzione si rappresentava, per quanto qui rileva, che:
➢ la prima comunicazione di recesso del 21.5.2020 non era nulla, visto che il legale rappresentante di ne aveva esplicitato le CP_2 Persona_2 motivazioni sia verbalmente sia per iscritto, dopo aver appreso di alcune serate informative organizzate, in violazione dei patti contrattuali, da 4 capo struttura
(tra cui il;
Pt_1
➢ in ogni caso le specifiche contestazioni erano state espresse nella comunicazione del 20.7.2020;
➢ l'attività di promozione, divulgazione e conoscenza dei prodotti dovevano essere sempre coordinate dalla , in ragione della necessità di controllare CP_2
l'esattezza delle informazioni offerte dai collaboratori ai clienti o incaricati e di consentirne lo svolgimento nell'interesse dell'intera rete nazionale;
➢ durante il periodo di lockdown dovuto al Covid-19, il con altri 3 Pt_1 collaboratori ( e ), in violazione degli impegni contrattuali, Pt_4 Pt_5 Pt_6 avevano effettuato riunioni “senza richiesta di autorizzazione e senza aprirle ai collaboratori delle altre strutture ma, soprattutto creando un vero e proprio gruppo che pretendeva di divenire un punto di riferimento indipendente da BI per
i collaboratori e clienti”;
pagina 8 di 25 ➢ nel dare vita a un gruppo nuovo, a cui era riferibile il nominativo “Microvasi”, i quattro avevano creato e diffuso una brochure di presentazione di un nuovo metodo operativo (sintomatico della loro intenzione “non solo di rendersi sempre più indipendenti da BI, ma di avvantaggiare solo i propri collaboratori (cioè le relative 4 strutture di rete) a danno anche degli altri colleghi”, per poi proseguire negli incontri non autorizzati, nonostante l'espressa opposizione di;
CP_2
➢ la parallela attività di noleggio, sì come svolta dal nel suo esclusivo Pt_1 interesse, non era mai stata autorizzata;
➢ corrispondendo il gruppo “ a una struttura parallela e autonoma da Parte_3
, le iniziative assunte anche da un solo dei 4 capo struttura, dovevano CP_2 intendersi concordate con gli altri tre, di talché il tentativo di di Parte_8 contattare, in violazione delle norme contrattuali (che attribuivano alla sola la pubblicizzazione dei prodotti) un famoso ex sciatore quale CP_2 testimonial di manifestazioni di un certo rilievo era riferibile anche al Pt_1
➢ nella comunicazione dd. 20.7.2020 erano state elencate tutte le norme contrattuali e di legge violate dal Pt_1
➢ tali plurime violazioni avevano consentito a un recesso immediato, CP_2 senza concedere il periodo di “rimedio”, anche perché la situazione venutasi a creare non era rimediabile, se non con condotte che il aveva omesso di Pt_1 tenere, continuando a organizzare incontri non autorizzati, con ciò rifiutando di porre “rimedio” all'inadempimento;
➢ il recesso del 21.5.2020 e/o quello del 20.7.2020 dovevano comunque valere quale recesso ad nutum per la prima successiva scadenza contrattuale dell'11.1.2021;
➢ con la comparsa in riassunzione il aveva proposto domanda di condanna al Pt_1 pagamento di provvigioni e al risarcimento danni non formulata nell'originario ricorso ex art. 409 c.p.c. depositato al Tribunale di Padova, il che ne comportava l'inammissibilità, ferma restando la loro infondatezza nel merito.
Nelle note scritte depositate per la prima udienza del 17.5.2023 , Parte_1 ritenendo che, come proposto dalla controparte, la raccomandata dd. 20.7.2020 recava la manifestazione di una volontà contraria al tacito ed automatico rinnovo del contratto alla sua scadenza del giorno 11/01/2021, dichiarava “di ridurre nel quantum le domande”, limitandole alla somma di € 28.215,15 e alle indennità di fine rapporto, oltre accessori, nonché alle provvigioni dirette e indirette, con ciò, di fatto, rinunciando alla domanda relativa alla somma di € 98.122,32 menzionata nel punto 3 delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Nella successiva memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c.
(nella sua originaria formulazione applicabile ratine temporis) chiedeva, Parte_1 fra l'altro, di accertare e dichiarare che, per effetto, dell'illegittimità/nullità/inefficacia/annullamento del recesso del maggio 2020, anche come emendato nel successivo mese di luglio, il rapporto era cessato alla sua naturale scadenza dell'11 gennaio 2021, con ciò, di fatto, rinunciando all'originaria domanda con pagina 9 di 25 cui era stato chiesto di accertare che il rapporto era ancora in corso e aderendo alla domanda riconvenzionale subordinata di controparte, il che, quindi, non esime di valutare l'effettiva validità del recesso esercitato da Controparte_2
Sulla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale dedotto in giudizio
Risulta per tabulas che al primo “contratto di incarico alla vendita diretta a domicilio (legge 17 agosto 2005 n. 173)”, stipulato il 9.11.20 (v. doc. n° 1 di parte convenuta), seguì la “scrittura privata” dd. 11.1.2018 (v. doc. n° 2 di parte attrice), con cui la incaricò, per la durata di 12 mesi (tacitamente prorogabile di anno Controparte_2 in anno in difetto di disdetta scritta, da inviarsi con preavviso di 60 giorni), il “di Pt_1 operare quale agente generale senza rappresentanza senza esclusiva, su tutto il territorio nazionale, delle apparecchiatura elettromedicale denominata EM…(“Articolo”)””, conferendogli “il potere di raccogliere ordini e proporre vendite dell'Articolo”, da effettuarsi, previa accettazione del mandante, “nel rispetto dei listini prezzi e delle altre condizioni di vendita” concordate con lo stesso.
Nel contratto de quo si concordava, fra l'altro, che l'odierno attore creato e mantenuto “a sue spese una struttura organizzativa e commerciale idonea per la commercializzazione dell'Articolo del Mandante” e, inoltre, avrebbe svolto “un'adeguata attività promozionale dell'Articolo”, conseguendo, in corrispettivo, “un compenso percentuale (“Provvigione”)”, come da relativa “tabella compensi”, calcolato “sul fatturato dell'Articolo al netto degli sconti, degli abbuoni, dei resi, delle eventuali commissioni bancarie valutarie sull'incasso di assegni esteri, e dell'IVA”.
Tenuto conto che la qualificazione del rapporto va fatta in funzione degli elementi che presentano carattere di prevalenza e che, se tale prevalenza riguarda gli elementi del contratto di agenzia, occorre far capo alla disciplina dettata per tale contratto, non potendosi fare ricorso ad una regolamentazione composita o mista (v. Cass., n°
3574/1987), appare fondato ricondurre l'accordo formalizzato dalle parti con la detta scrittura allo schema negoziale del contratto di agenzia in conformità al nomen juris ivi evocato, ravvisandosene gli elementi distintivi quali l'obbligo dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del proponente, seguendone le istruzioni, il diritto dell'agente a un compenso correlato agli affari conclusi per effetto del suo intervento, la continuità e la stabilità dell'attività (nell'ambito di una determinata sfera territoriale) posta a carico dell'agente, tenuto, quindi, a una collaborazione non episodica, con risultato a proprio rischio.
Del resto, nella clausola finale della scrittura dd. 11.1.2018 le parti ebbero a richiamare, come fonte di disciplina del rapporto, “l'Accordo Economico Collettivo in vigore per gli agenti e rappresentanti di commercio”.
Non appare poi ascrivibile decisivo rilievo in senso contrario all'impegno assunto dal di dotarsi e mantenere “una struttura organizzativa idonea per la Pt_1 commercializzazione” dei prodotti della proponente e, quindi, di svolgere anche un'opera di reclutamento, formazione e coordinamento di altri agenti, che, stando a quanto dedotto pagina 10 di 25 da ambo le parti (le cui prospettazioni sul punto non appaiono sostanzialmente convergenti), è, di fatto, consistita nella creazione e gestione di un gruppo di incaricati alla conclusione di contratti per conto del proponente, dalla cui attività l'odierno attore ricavava anche un vantaggio patrimoniale, per essere compensato con provvigioni indirette sugli affari procacciati dai collaboratori da lui coordinati.
Trattasi, infatti, per quanto consta, di prestazioni accessorie e strumentali rispetto alla principale attività pattuita in contratto (quella diretta alla conclusione degli affari della proponente), come tali inidonee a snaturare lo schema causale del contratto di agenzia, al punto da privarlo dei detti elementi suoi propri (sul punto v. Cass., n°
8142/1992; Cass., n° 687/1994), di talché non vi è ragione di escludere l'applicabilità della disciplina codicistica di tale contratto e di ricorrere a una regolamentazione composita o mista, non deponendo in tal senso neppure la prevalenza dei “fattori di organizzazione del lavoro altrui e di investimento di capitali…sull'attività personale di agente” che il Tribunale di Padova ha posto a fondamento della ritenuta inapplicabilità del rito previsto dall'art. 409 c.p.c. e, per l'effetto, della propria incompetenza per territorio (v. sentenza n° 515 dd.
4.10.2022 prodotta da parte attrice come doc. n° 6), in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, l'esclusione del carattere prevalentemente personale dell'opera prestata dall'agente per il fatto di avvalersi di una struttura organizzativa imprenditoriale rileva al solo fine di escludere la competenza del giudice del lavoro, senza alcuna incidenza sulla qualificazione del rapporto, potendo il contratto di agenzia intercorrere anche con una società, di capitali o di persone (v. Cass.,
n° 6351/2006).
Sul recesso esercitato da Controparte_2
Dalla documentazione agli atti risulta che:
nella lettera dd. 21.5.2020 di a , avente a oggetto Controparte_2 Parte_1
“risoluzione contratto di agente rappresentante”, si legge “come previsto dall'art. 10 del contratto da lei sottoscritto, a seguito delle vicende accadute di cui lei è a conoscenza, siamo a risolvere con decorrenza immediata il Suo 'contratto di agente rappresentante'. Riteniamo infatti che lei non è in linea con le norme comportamentali di ” (v. CP_2 doc. n° 4 di parte attrice); con missiva del successivo 1° giugno, l'attore contestava tale “dichiarazione di risoluzione” per difetto di motivazione e di giusta causa, oltre che per inosservanza del
“periodo di ripensamento di 30 giorni”, richiedendo l'immediato ripristino delle credenziali di accesso al gestionale della società per la prosecuzione dell'attività di agenzia (v. doc. n° 6 di parte attrice);
la rispondeva con lettera dd. 5.6.2020, per rappresentare di non essere Controparte_2 tenuta a fornire “chiarimenti in merito alla fondatezza della giustificazione della…scelta di revocare l'incarico al signor ”, manifestando, nel contempo, la Parte_1 disponibilità “a riattivare il codice del signor fino alla scadenza naturale”, a Pt_1
pagina 11 di 25 condizione che lo stesso si fosse impegnato “a non violare il codice di comportamento dell'azienda” (v. doc. 7 di parte attrice); seguiva missiva dd.
9.6.2020 del legale di e di altri collaboratori della Parte_1 società convenuta, con cui si chiedeva, fra l'altro, “in un'ottica conciliativa”, di
“revocare formalmente tutte le lettere di risoluzione” (v. doc. n° 8 di parte attrice); con la missiva dd. 20.7.020 contestava più specificamente al Controparte_2 Pt_1
“costituzione di associazione (Microvasi) parallela a;
riunioni non CP_2 autorizzate;
contatti con la casa-madre in Liechtenstein/Svizzera; contatti non autorizzati con vari nostri testimonial (per citarne alcuni e;
Testimone_14 Testimone_15 noleggio diretto da parte Sua verso clienti (e non promozione di vendita) delle apparecchiature da noi distribuite in Italia;
utilizzo improprio know-how; utilizzo improprio loghi e materiali non autorizzati”; gli rappresentava che tali condotte integravano violazioni di disposizioni contrattuali (artt. 1, 4, 5 e 6) e delle norme codicistiche disciplinanti il contratto di agenzia (artt. 1742, 1746), nonché dei principi generali di correttezza e buona fede (artt. 11754 1375 c.c.); assumeva che, essendo il recesso sorretto da giusta causa, non era necessario il preavviso di 60 giorni, né doveva essere concesso termine di giorni 30 pattuito in contratto, peraltro comunque decorso, per
“porre rimedio” all'inadempimento (v. doc. n° 9 di parte attrice); precisava, infine, che con le dette contestazioni la precedente dichiarazione di recesso per giusta causa doveva intendersi rinnovata o comunque meglio esplicitata, eventualmente anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9 del contratto per la scadenza naturale dell'8.1.2021.
Come accennato nella narrativa iniziale, l'attore eccepisce l'illegittimità del recesso dd. 21.5.2020 per difetto di motivazione e per tardività e contesta gli addebiti posti a fondamento del recesso dd. 20.7.2020.
Tali deduzioni devono essere disattese per le ragioni di seguito esposte.
Con riguardo all'eccepita genericità della prima comunicazione di recesso del maggio 2020, che è effettivamente sprovvista di un'indicazione, anche solo sommaria, delle condotte del che avevano indotto la preponente a recedere con effetto Pt_1 immediato dal contratto dd. 11.1.2018, giova rammentare che, secondo quanto più volte statuito nella giurisprudenza di legittimità, “ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento - fin dal momento della comunicazione del recesso - a fatti specifici, essendo, al contrario, sufficiente che di essi
l'agente sia a conoscenza anche 'aliunde' o che essi siano - in caso di controversia - dedotti e correlativamente accertati dal giudice” (così Cass., n° 3084/2000; nello stesso senso Cass., n° 13944/2002, Cass., n° 7019/2011 e, più di recente, Cass., n° 10028/2021).
Nel caso di specie le acquisite emergenze probatorie inducono a ritenere che all'atto di ricevere la missiva dd. 21.5.2020 il fosse pienamente edotto del Pt_1 principale addebito - ossia la costituzione di una struttura parallela a quella della preponente, poi espressamente contestatagli con la comunicazione del successivo mese di pagina 12 di 25 luglio - che, nella prospettazione della controparte, giustificava il recesso immediato per giusta causa.
In tal senso depongono in primo luogo le deposizioni, sostanzialmente concordi, rese dai testi e . Testimone_1 Testimone_3
Nel rammentare di aver partecipato, il 27 aprile 2020, unitamente a Per_2
legale rappresentante della a cui era stato inoltrato l'invito
[...] Controparte_2 tramite l'indirizzo di posta elettronica , a un incontro da Email_1 remoto sulla piattaforma Zoom, la prima ha riferito che nella circostanza i quattro capi rete organizzatori dell'evento ( , , e Persona_1 Parte_8 Parte_9 Pt_1
descrissero il progetto presentato nella brochure allegata in atti (v. doc. n° 7 di
[...] parte convenuta), anche riferendosi alle “serate che avevano fatto in precedenza”, per poi far presente che eventuali richieste di informazioni giunte alla avrebbero CP_2 dovuto essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica Email_1
“perché si trattava di clienti da loro reclutati nei detti eventi”.
ha poi ricordato che all'esito dell'incontro il “prese Testimone_1 Per_2 tempo”, per poi rispondere “ai capi rete, dicendo che le loro richieste erano inaccettabili”.
La teste ha, quindi, riconosciuto tali risposte in quelle del documento n° 10 di parte convenuta esibitole in udienza (trattasi della brochure predisposta dai detti quattro capi rete con i rilievi formulati dal in corrispondenza delle slide ivi riprodotte). Per_2
Dopo aver dichiarato che, stando a quanto sostenuto dai quattro capi rete nel corso dell'incontro del 27 aprile, “agli eventi da loro organizzati nel mese di aprile avevano preso parte clienti o comunque soggetti interessati ai prodotti CP_2 CP_2 nonché agenti commerciali di , la teste ha precisato che “gli eventi in CP_2 Tes_1 questione non erano stati autorizzati in precedenza da , visto che quest'ultima ne CP_2 era rimasta all'oscuro, avendone avuto contezza soltanto “il 27 aprile, quindi a cose fatte”, e che “l'autorizzazione va chiesta in via preventiva sul sito EM.net”.
Convergente verso la medesima direzione probatoria appare la deposizione testimoniale di , tra i partecipanti all'evento del 27 aprile menzionato Testimone_3 dalla teste , e poi a una successiva riunione ai primi di maggio. Testimone_1
Il teste ha ricordato che “in questa seconda riunione diede le sue Persona_2 risposte e manifestò la sua contrarietà al progetto e a quello che era stato fatto”, per poi aggiungere che “in seguito tutti e quattro i capi rete sono stati sollevati perché avevano continuato ad operare in modo autonomo”.
Il che lo si desume anche dalla deposizione della teste la Testimone_5 quale, dopo aver ricordato, fra l'altro, che il “sia per telefono che con messaggi Pt_4 sulla chat di whatsapp” l'aveva informata della “possibilità di effettuare incontri sia con collaboratori, sia con clienti per eventi informativi, in attesa che la si svegliasse a CP_2 proporre nuove iniziative in concomitanza con il lockdown” e che comunque “in quel
pagina 13 di 25 periodo l'attività dell'azienda proseguiva regolarmente sia per la vendita che per il noleggio”, ha dichiarato “il mi disse che io avrei potuto partecipare, anche con Pt_4 miei clienti, agli eventi on line organizzati da lui e dagli altri tre. A tale fine avrei dovuto iscrivermi mandando la richiesta all'indirizzo di posta elettronica menzionato nel capitolo di prova n. 12 di parte convenuta. Dopo l'iscrizione arrivava il link via mail con il quale partecipare via zoom all'evento organizzato”, per poi aggiungere che “a questi eventi il non è mai stato presente” e che “gli eventi on line organizzati dal Per_2
e dagli altri tre sono durati fino a fine maggio 2020”. Pt_4
Anche la teste , invitata a partecipare fino agli ultimi giorni di Testimone_7 maggio 2020 “ad eventi on line funzionali alla vendita di prodotti con messaggi CP_2 whatsapp di una chat (tra gli amministratori della quale figurava anche il , ha fatto Pt_1 presente che nessuno di tali eventi era stato pubblicizzato sul sito ufficiale della e CP_2 che, pertanto, ella non vi prese parte.
L'efficienza probatoria di tali deposizioni non appare significativamente inficiata da quelle rese da e , parimenti coinvolti (unitamente a Persona_1 Parte_8
), a seguito del recesso esercitato dalla in contenziosi per Parte_9 Controparte_2 la stessa vicenda oggetto di causa, con l'unica differenza che la posizione di Per_1
è stata definita con un accordo stragiudiziale, come dalla stessa riferito in sede di
[...] deposizione testimoniale
Al riguardo va innanzi tutto rilevato che il recesso esercitato anche nei loro confronti dalla (con seguito giudiziale per il solo non conferisce Controparte_2 Pt_4
a tali testi un concreto e attuale interesse giuridico in grado di legittimarne la partecipazione al presente giudizio, avendo questo a oggetto unicamente le condotte contestate a e il suo rapporto contrattuale con la convenuta, non legato da Parte_1 una relazione di pregiudizialità-dipendenza a quello dei due testi con la stessa, ciò significando che la presente sentenza non può in alcun modo pregiudicare, neppure indirettamente, la loro sfera giuridica (del resto la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che non sia incapace di testimoniare chi sia chiamato a deporre in una causa analoga o identica a quella vertente tra lui e un altro soggetto, anche se quest'ultimo è, a sua volta, parte nel giudizio in cui dovrebbe testimoniare - v., per tutte, Cass., n°
21418/2015; Cass., n° 11034/2006; 10198/2006), di talché vi è ragione di disattendere l'eccezione sollevata da parte convenuta ex art. 246 c.p.c..
Va però, nel contempo, considerato che il diretto coinvolgimento di Per_1
e nella vicenda oggetto di causa, peraltro in una posizione
[...] Parte_8 identica a quella del può averne compromesso la capacità di riferire con la dovuta Pt_1 imparzialità e con la necessaria precisione le circostanze a loro note e, quindi, di offrire un'affidabile rappresentazione degli accadimenti, non viziata dal risentimento e, nel caso del anche dall'interesse di mero fatto a una decisione corrispondente alla Pt_4 prospettazione da lui sostenuta nel contenzioso tuttora in corso con la convenuta.
pagina 14 di 25 Il che induce a ritenere che le deposizioni e siano intrinsecamente Pt_6 Pt_4 inattendibili nella parte relativa alla posizione assunta dal in ordine alle loro Per_2 iniziative della primavera 2020, che risulta, invece, desumibile con sufficiente precisione, oltre che dalle testimonianze sopra esaminate, soprattutto dal documento n° 10 di parte convenuta, corrispondente alla brochure predisposta dal unitamente agli altri tre Pt_1 capi rete, con i rilievi critici dello stesso , di cui i predetti ebbero contezza agli Per_2 inizi di maggio (la circostanza è incontroversa).
Al riguardo mette conto rilevare che, in ordine agli eventi settimanali on line, webconference e webmeeting, progettati dai quattro, il ebbe a rappresentare che Per_2 trattavasi di modalità di comunicazione “largamente condivisa da ”, per poi CP_2 però aggiungere “a condizione che vengano usati i format EM e che i relatori siano autorizzati dalla stessa. E' vietata qualsiasi altra forma di comunicazione Web, Social, ecc.ecc.. Tutti gli eventi devono essere pubblicati su Net. Eventi pubblici (a tutta CP_2 la rete ) a prescindere da chi li organizza. Divieto assoluto di Funnel CP_2
Marketing…”.
Con riferimento alla parte della brochure in cui si dava atto della creazione di
“una mail specifica per permettere ai Partner di comunicarci i Email_1 nominativi dei partecipanti agli eventi in modo da facilitareil reperimento della paternità”, il rilevava “ si è sempre comportata in maniera Per_2 CP_2 trasparente, a qualsiasi richiesta di informazione pervenuta in azienda è stata attribuita
l'eventuale paternità e continuerà a farlo (non siete i soli partner a collaborare con
). La vostra richiesta non può quindi essere accolta”. CP_2
Analogo tono perentorio è ravvisabile in ordine alla parte della brochure ove si legge testualmente “Soluzione: Vogliamo quindi ribadire quanto già concordo con CP_2
che i nominativi che dovessero arrivate direttamente in sede siano inviati, senza
[...] nessun tipo di gestione, direttamente alla mail Sarà poi Email_2 nostra cura relazionarvi in merito alla paternità”, avendo il risposto “Non esiste Per_2 nessun accordo! Sicuramente non sta a voi dettare regole sulla gestione di ”. CP_2
Sostanzialmente dello stesso tenore appaiono il rilievo (“in tutti i casi i format e le comunicazioni degli eventi devono passare tramite EM.Net”) relativo ai prospettati incontri futuri on line e quello (“Le modalità di iscrizione non subiranno cambiamenti!”) riguardante la richiesta di ridurre il costo di iscrizione.
Parimenti inequivocabili risultano le “riflessioni conclusive”, del seguente testuale contenuto “...Il vostro comportamento mi induce a pensare che l'unico obiettivo che manifestate tramite queste richieste è solamente dettato da puro egoismo personale che non ha nulla a che vedere con i valori che da sempre diffondiamo in . CP_2
Pertanto vi invito ad una attenta riflessione e farmi sapere le vostre intenzioni nel proseguire la collaborazione nel pieno rispetto e con le direttive di entro 72 CP_2 ore. Diversamente ognuno andrà per la propria strada”.
pagina 15 di 25 I suindicati elementi di prova, valutati unitariamente e in coordinazione logica tra loro, inducono, dunque, a ritenere che, quando ebbe a ricevere a fine maggio 2020 la prima comunicazione di recesso, fosse pienamente consapevole che tale Parte_1 determinazione della preponente era senz'altro dipesa da quella “costituzione di associazione (Microvasi) parallela a ”, che poi gli venne espressamente CP_2 contestata con la lettera del successivo mese di luglio, recante come oggetto “rinnovo del recesso/recesso per giusta causa”.
Di conseguenza, può essere considerata irrilevante, alla luce della menzionata giurisprudenza di legittimità, la mancanza di una specifica motivazione del recesso nella prima comunicazione del 21.5.2020, fermo restando, peraltro, che, ove pure così non fosse, un motivato esercizio della facoltà di recedere per giusta causa è rinvenibile nella successiva comunicazione del luglio 2020, che, come detto, reca un'analitica indicazione degli addebiti contestati al Pt_1
Ciò detto, ritiene il tribunale che il recesso per giusta causa della convenuta trovi adeguata giustificazione negli acquisiti elementi di prova.
Come già esposto, l'espletata attività istruttoria ha consentito di accertare che, nella primavera del 2020, dunque durante la vigenza delle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale per la nota pandemia da Covid-19, , unitamente ad Parte_1 altri tre capostruttura - , e - effettivamente Parte_8 Parte_9 Persona_1 assunse una serie di iniziative (elaborazione di un nuovo progetto per l'attività in rete, riunioni ed eventi informativi, attivazione di un indirizzo di posta elettronica denominato
“ ”) non preventivamente concordate con la preponente, né Email_1 successivamente ratificate dalla stessa e ragionevolmente dirette a creare un'autonoma struttura operativa, ulteriore e diversa da quella facente capo alla Controparte_2
In tal senso depone in primo luogo l'allegata brochure (v. doc. n° 7 di parte convenuta) recante una presentazione in power point, con cui i quattro capi rete intesero esporre il loro progetto operativo, non soltanto riassumendovi l'attività già svolta (per quanto consta all'insaputa di nel mese di aprile (ossia quattro Controparte_2 webconference, corrispondenti a serate informative aperte a partner e ospiti, e tre webmeeting, rappresentati da eventi formativi e informativi aperti ai soli partner CP_2 con il coinvolgimento di svariate decine di partecipanti, ma anche esponendovi quella futura, da effettuarsi nel periodo post covid (ciò significando che non si trattava di moduli organizzativi meramente funzionali alla prosecuzione delle operazioni in costanza delle restrizioni previste dalla normativa emergenziale), oltretutto con modalità tali da sottrarre, di fatto, gli eventi al controllo della preponente, come può desumersi dalla scelta di non pubblicizzarli con gli usuali strumenti comunicativi della stessa, dalla dichiarata attivazione di “una mail specifica per permettere ai Partner di Email_1 comunicarci i nominativi dei partecipanti agli eventi in modo da facilitare il reperimento della paternità” e dalla correlativa pretesa di farvi confluire le comunicazioni dei nominativi eventualmente arrivate “direttamente in sede”.
pagina 16 di 25 L'organizzazione e lo svolgimento degli eventi informativi on line del mese di aprile senza il preventivo coinvolgimento della è provato, oltre che dalle Controparte_2 menzionate deposizioni dei testi e , anche dall'allegata Tes_1 Tes_3 Tes_7 corrispondenza telematica (v. doc. n° 7 di parte convenuta), da cui si evince che le iniziative dei quattro capi rete vennero portate a conoscenza del legale rappresentante della convenuta nella seconda metà di aprile, allorché fu invitato Persona_2 all'incontro del giorno 27, dopo che si erano già svolti gli eventi del 3, 7, 8, 15, 16, 21 e
23 dello stesso mese (come esposto nella brochure).
L'assoluta successiva contrarietà della convenuta alle dette iniziative, se non attuate con le modalità seguite sino ad allora, è parimenti dimostrata dalle osservazioni apposte dal sui vari passaggi della detta brochure rappresentativa (v. doc. n° 47 di Per_2 parte attrice e n° 10 di parte convenuta), di cui il , , Parte_1 Parte_8 Per_1
e ebbero poi contezza, come si desume, fra l'altro, anche dalla
[...] Parte_9 mail che gli inviarono il 5.5.2020, ove si legge “constatiamo con grande rammarico che la riunione di ieri sera è stata deludente nei contenuti e soprattutto nella forma. Prima di entrare nel merito delle tue imposizioni ti chiediamo cortesemente di prendere in considerazione l'idea di rispondere a questa semplice domanda: Per quale motivo la nostra iniziativa viene vissuta come una sfida personale (egoistica)
contro
CP_2 quando l'obiettivo è esattamente l'opposto ? [al riguardo, è di tutta evidenza che tale domanda non avrebbe avuto ragion d'essere, se in precedenza vi fosse stata un'autorizzazione, anche solo tacita, del;
in caso di pregresso consenso di Per_2 quest'ultimo, nella circostanza verosimilmente gli sarebbe stato chiesto innanzi tutto di spiegare le ragioni della diversa posizione assunta, n.e.] Riguardo alle tue indicazioni, verranno eseguite alla lettera” (v. doc. n° 47 di parte attrice).
Quest'ultimo impegno fu poi disatteso dai quattro, come si desume dalla mail con cui il 22 maggio 2020 (v. doc. n° 45 di parte attrice) vennero comunicati alla CP_2
i nominativi dei partecipanti alle serate informative tenute, fra l'altro, il 7, il 14, il 17, il 19 e il 21 maggio, quindi dopo che il aveva già chiaramente manifestato il suo Per_2 dissenso al riguardo.
È, dunque, accertato che gli eventi on line dei mesi di aprile e maggio 2020 vennero ideati, organizzati e gestiti dal insieme agli tre capi rete, e Pt_1 Pt_5 Pt_6
non soltanto senza la preventiva autorizzazione della preponente (a dire della Pt_4 teste a tal fine occorreva formulare una richiesta al sito www.EM.net, Tes_1 visionabile solo dai collaboratori e poi attendere l'inserimento dell'evento sul sito CP_2 della società accessibile a tutti), ma anche tenendola all'oscuro dell'accaduto.
Premesso poi che in costanza delle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale vigenti nella primavera del 2020 l'operatività della non cessò CP_2 del tutto (al riguardo la teste ha dichiarato “dall'inizio della pandemia e per diversi Tes_1 mesi cessarono gli eventi in presenza. Comunque abbiamo lavorato da casa. Le spedizioni degli apparecchi non sono mai cessate”; lo stesso ha affermato Parte_8
“durante il periodo di lockdown EM evadeva gli ordini già presi in carico e riceveva pagina 17 di 25 nuovi ordini”; del resto con la mail dd. 11.3.2020, prodotta da parte attrice come doc. n°
33, la società convenuta comunicò soltanto la chiusura degli uffici, non la sospensione di ogni attività, tant'è che nel contempo evidenziò la possibilità di “continuare a comunicare con noi tramite e-mail”, come poi avvenne, ciò desumendosi dalla corrispondenza telematica prodotta da parte convenuta come doc. n° da 19 a n° 27) e che nelle intenzioni dei quattro capi rete la progettata attività web avrebbe dovuto proseguire anche nel periodo post Covid, appare fondato addivenire alla conclusione che l'emergenza epidemiologica fu soltanto l'occasione, ma non l'effettiva causa giustificativa dell'ideazione e dell'organizzazione dei detti eventi.
Vi è poi ragione di ritenere che le iniziative in esame, essendo state assunte senza il preventivo interessamento e in difetto di autorizzazione (anche solo postuma) della società convenuta e strutturate con modalità organizzative tali da precludere a quest'ultima un effettivo controllo (stante la prevista centralità di uno strumento comunicativo, la casella di posta elettronica , di cui la stessa Email_1 non aveva la disponibilità), fossero effettivamente dirette a realizzare una struttura operativa ulteriore e diversa da quella gestita da , dunque parallela e CP_2 autonoma rispetto a quest'ultima (come, di fatto, sostenuto da parte convenuta nella seconda comunicazione di recesso) e, in quanto tale, sostanzialmente sottratta al controllo e alle direttive della preponente, con il presumibile intento di renderla con il tempo in grado di relazionarsi direttamente con la casa madre (sintomatico a Controparte_3 tal fine è l'autorizzazione di quest'ultima a ad acquisire la disponibilità Parte_8 come testimonial dell'ex sciatore - v. pag. 6 del ricorso ex art. 409 c.p.c. Testimone_16 di depositato da parte convenuta come doc. A -; il che rileva anche in Parte_8 questa sede, giacché, come statuito in motivazione da Cass., n° 9779/2011, ai fini del legittimo esercizio della facoltà di recesso per giusta causa possono assumere importanza anche condotte di terzi per il loro collegamento, a vario a titolo, con l'agente) ed eventualmente anche di sostituirsi, in tale interlocuzione, all'odierna convenuta, stante il possibile successivo coinvolgimento di altri capi rete e dei relativi collaboratori, con conseguenziale significativo incremento della consistenza quantitativa e, quindi, della capacità operativa della struttura in questione.
Trattasi di condotta che, lungi dall'essere riconducibile ai poteri conferiti al con l'allegato regolamento negoziale, da un lato, appare, per come è stata ideata e Pt_1 attuata - prima all'insaputa della preponente e, dunque, senza la sua preventiva autorizzazione, e poi proseguita nonostante l'inequivocabile dissenso della stessa - contrastante con i principi di lealtà e buona fede, a cui l'agente deve attenersi nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, come previsto dall'art. 1746, 1° co., c.c., che gli impone, fra l'altro, di “adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute”, ciò di per sé significando che il rapporto di agenzia, seppure di natura autonoma, non è incompatibile con la soggezione dell'attività lavorativa dell'agente a direttive e controlli, amministrativi e tecnici, più o meno penetranti, da parte del preponente (così statuito da Cass., n° 11264/2001); dall'altro, è senz'altro censurabile alla luce di quanto previsto nel “Manuale operativo” (v. doc. n° 4 di parte convenuta) ivi pagina 18 di 25 espressamente richiamato quale parte integrante di esso e, dunque, vincolante per il
Pt_1
Al riguardo va disatteso, perché tardivo e, dunque, inammissibile, l'assunto sostenuto dall'attore in comparsa conclusionale, secondo cui l'esemplare del “Manuale operativo” prodotto ex adverso è una versione del 2011/2012 ed è stato da lui sottoscritto in occasione della firma del precedente contratto di vendita a domicilio, di talché difetterebbe la prova di una sua seconda sottoscrizione alla stipulazione del contratto di agenzia oggetto di causa, non risultando neppure se all'epoca vi fosse una diversa versione di tale manuale.
A fronte della condotta processuale della convenuta, che sin dal suo primo scritto difensivo ha fatto riferimento all'allegato documento in questione come sottoscritto dal
(di cui effettivamente reca le firme, mai disconosciute in corso di causa), con ciò Pt_1 evocandone, di fatto, la natura pattizia (che peraltro ha comunque acquisito anche solo in ragione del richiamo ad esso contenuto nel contratto del novembre 2018 (v. art. 14), al dichiarato fine di considerarlo parte integrante del regolamento negoziale), durante il giudizio l'attore non ha formulato alcun specifico rilievo e, in particolare, non ha negato di averlo sottoscritto o di averne firmato una versione diversa da quella prodotta, con ciò tenendo un contegno valorizzabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., il che induce a ritenere che l'esemplare versato in atti con le sue firme sia uguale a quello che egli stesso ha ricevuto all'atto di stipulare il contratto di agenzia, come da dichiarazione che, stando a quanto ivi riportato, venne a tale contratto allegata sub 12.
Ciò detto, mette conto rilevare, da un lato, che nella “Premessa fondamentale” di tale manuale si legge, a dimostrazione della rilevanza delle disposizioni ivi riportate nell'ambito del rapporto contrattuale, “Le agenzie nazionali sono gli unici referenti per i partners nell'attività commerciale su un determinato territorio nazionale e sono altresì gli unici intermediari con la casa madre...Tutti i partners sono tenuti a leggere con attenzione i manuali operativi e ad attenersi scrupolosamente per contratto alle norme ivi indicate. Violazioni alle regole nazionali e internazionali possono dare adito alla risoluzione del contratto di collaborazione con ...”; dall'altro che, nel CP_2 riconoscere la facoltà dei Partner Bremer di organizzare eventi, il manuale in questione la sottopone a varie condizioni, prevedendo, fra l'altro, l'obbligo di segnalarli in tempo utile e di conseguire la preventiva autorizzazione della , obbligo che, come sopra CP_2 esposto, il non ebbe ad adempiere. Pt_1
Tanto precisato, devesi poi stabilire se l'addebito in contestazione sia in grado di legittimare il recesso immediato per giusta causa esercitato dalla convenuta.
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è statuito che “in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” (v. Cass., n° 22246/2021) e che, essendo il contratto di agenzia, come quello di lavoro, fondato “sull'intuitus personae, il cui venir meno,
pagina 19 di 25 incrinando la fiducia nella necessaria collaborazione delle parti tra loro, legittima lo scioglimento del rapporto”, “per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cc., previsto per il lavoro subordinato”, precisandosi al riguardo che “per la valutazione della gravità della condotta, deve considerarsi che nel contratto di agenzia il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, per cui ai fini della legittimità del recesso è sufficiente un fatto di minore consistenza” (così in motivazione
Cass., n° 9779/2011; nello stesso senso Cass., n° 14771/2008, ivi richiamata, nonché
Cass., n° 11728/2014 e, più di recente, Cass., n° 29290/2019).
In adesione a tale impostazione interpretativa la detta condotta contestata al può essere qualificata in termini di giusta causa di recesso immediato. Pt_1
Considerato che il richiamo a tale nozione “enucleabile dall'art. 2119 c.c., analogicamente applicato, pone al centro della risposta l'inadempimento colpevole quale fatto generatore della crisi di fiducia, e non come evento lesivo dell'equilibrio sinallagmatico, non necessariamente apprezzabile in un rapporto di durata che, come quello di agenzia, è connotato da una rete complessa di obbligazioni reciproche, non esaurentesi nella corrispettività a coppie tra prestazione lato sensu lavorativa e remunerazione in denaro” e che, quindi, “ciò che rileva ai fini del legittimo esercizio della facoltà di recesso per giusta causa è il fatto incidente sull'affidamento dell'una parte verso l'altra, indipendentemente dalla ricaduta che esso abbia o non nell'economia del rapporto di scambio”, si può, infatti, fondatamente ritenere che, a fronte dell'organizzazione di plurimi eventi informativi implicanti il coinvolgimento di svariate decine di partecipanti, prima effettuata bypassando gli usuali canali comunicativi, evidentemente al fine di tenerla all'oscuro e, quindi, di evitarne qualsivoglia ingerenza, e poi reiterata senza tenere conto della sua dichiarata e ferma contrarietà, il tutto con modalità tali da porre le basi di una struttura operativa in grado di porsi come nuovo punto di riferimento di potenziali clienti e collaboratori, separato e distinto, come tale sottratto al suo controllo, al maggio 2020 la società convenuta aveva legittimamente maturato il convincimento che l'ulteriore prosecuzione del rapporto, anche solo per un tempo limitato, non sarebbe avvenuto nella doverosa osservanza delle disposizioni normative e pattizie, ma avrebbe, invece, potuto consentire all'odierno attore, anche in ragione dello stretto collegamento del suo operato con quello analogo di altri tre capi rete, di coinvolgere un crescente numero di interlocutori (clienti potenziali o attuali, collaboratori già affiliati - pari ad oltre 100 unità fra e come si Pt_5 Pt_1 Pt_4 desume dalle deduzioni svolte dagli stessi nei rispettivi atti giudiziari - e soggetti interessati ad acquisire la detta veste) e, quindi, di esporla col tempo al rischio di dover fronteggiare una sempre più articolata e complessa struttura operativa, potenzialmente in pagina 20 di 25 grado di acquisire una non trascurabile capacità concorrenziale e finanche di mettere in dubbio il suo rapporto esclusivo con la casa madre (v. sul punto il Manuale operativo).
In sostanza l'inadempimento addebitabile al appare sufficientemente Pt_1 grave da precludere quella fase transitoria tra il recesso e l'estinzione del rapporto rappresentata dal preavviso.
A sostegno della prospettazione svolta nell'atto introduttivo del giudizio non appare ascrivibile decisivo rilievo neppure all'assunto dell'attore secondo cui non gli venne dato modo e tempo (i trenta giorni previsti dall'art. 10 del contratto) per porre
“rimedio” alle condotte contestategli, ove si consideri che (i) nelle riflessioni conclusive apposte alla brochure predisposta dai quattro capi rete, agli inizi di maggio 2020 il Per_2 invitò gli stessi a comunicare le loro intenzioni “nel proseguire la collaborazione nel pieno rispetto e con le direttive di entro 72 ore”, per poi aggiungere CP_2
“diversamente, ognuno andrà per la propria strada!”; (ii) che, di tutta risposta, i predetti,
e quindi anche il ebbero a organizzare e tenere ulteriori eventi per tutto il mese Pt_1 senza osservare le modalità dettate dal Manuale operativo (v. le citate deposizioni
, e v. anche la mail dd. 22.5.2020 prodotta come doc. n° 45 da Tes_7 Tes_3 Tes_5 parte attrice, con cui vennero comunicati a i nominativi dei partecipanti agli CP_2 eventi del mese di maggio, in relazione ai quali non consta la preventiva autorizzazione della convenuta, che, quindi, non era neppure a conoscenza dei soggetti che vi avevano preso parte, per aver evidentemente costoro usato come canale comunicativo la mail infomicrovasi. ), con ciò implicitamente manifestando l'intenzione di non Email_3 fruire del termine indicato nell'art. 10 del contratto;
(iii) che comunque tale termine è stato, di fatto, concesso in relazione al recesso del luglio 2020.
Anche l'avvenuto pagamento delle provvigioni per i contratti stipulati dal Pt_1 nei mesi di giugno e luglio non è significativamente valorizzabile al fine di escludere la legittimità del recesso esercitato dalla convenuta, potendosi ritenere plausibile quanto dedotto dalla stessa in comparsa conclusionale (laddove si è sostenuto che in caso contrario “avrebbe dovuto spiegare ai clienti che non poteva fornire la merce provenendo da un proprio collaboratore ormai receduto”), senza omettere di considerare (i) che, avendo tratto un vantaggio patrimoniale dall'attività del nei due mesi successivi al Pt_1 primo recesso, la era comunque tenuta, anche solo in ragione del disposto CP_2 dell'art. 2041 c.c., a indennizzarlo per la prestazione svolta;
(ii) che peraltro, in applicazione analogica dell'art. 2126 c.c., si potrebbe ritenere che il recesso non abbia prodotto effetto per il periodo in cui, di fatto, il rapporto ha avuto esecuzione;
(iii) che comunque il detto pagamento non appare univocamente interpretabile come tacita rinuncia ad avvalersi degli effetti del recesso già esercitato, tanto più che medio tempore non si erano neppure verificate sopravvenienze in grado di sottrarre alle pregresse condotte del qualsivoglia capacità di incidere sul rapporto di fiducia nei termini Pt_1 sopra esposti;
(iv) che, del resto, con la comunicazione del 20.7.2020 la società convenuta ebbe a ribadire, con una più dettagliata motivazione, la propria volontà di recedere per giusta causa, di talché in ogni caso da allora il rapporto deve intendersi cessato.
pagina 21 di 25 Per tutto quanto esposto le domande con cui ha chiesto di Parte_1
“dichiarare illegittimo, ingiustificato, nullo e/o disporre l'annullamento e/o dichiarare inefficace e comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il recesso unilaterale di attivato con la lettera raccomandata 21-27.05.2020, anche come Controparte_2 emendato con lettera raccomandata 20.07.2020” e, per l'effetto, di accertare che “il rapporto è cessato alla sua annuale scadenza in data 11/01/2021” non appaiono meritevoli di accoglimento e, pertanto, devono essere rigettate, il che consente di ritenere superfluo l'esame degli ulteriori addebiti contestati all'attore.
Sulle domande di pagamento proposte da Parte_1
Sul presupposto che il rapporto contrattuale sia proseguito fino alla naturale scadenza dell'11.1.2021 in ragione dell'illegittimità del recesso intimato ex adverso e, quindi, della consequenziale qualificazione dello stesso come mero diniego di rinnovo alla prima successiva scadenza del pattuito annuale termine di durata del contratto, in sede di conclusioni l'attore ha chiesto di condannare la controparte a versargli:
1. le provvigioni relative alle sei mensilità intercorse tra la comunicazione del recesso e la data dell'11.1.2021 e/o il risarcimento del danno da lucro cessante da lui subito nello stesso periodo;
2. “indennità di risoluzione del rapporto”, nonché “indennità suppletiva di clientela e di bonus”;
3. “le provvigioni dirette e indirette dovute per le trattative concluse dal preponente nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto…per le quali la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento del contratto di agenzia, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa”;
4. “le provvigioni dirette ed indirette dovute per i contratti conclusi e/o procurati…nel periodo post recesso…, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa”.
Al riguardo va innanzi tutto disattesa l'eccezione di inammissibilità di parte convenuta per l'avvenuta formulazione di tali domande soltanto con la comparsa di riassunzione introduttiva del presente giudizio e non anche nel ricorso ex art. 409 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Padova e seguito, nell'ambito di quel procedimento, dall'espressa riserva di agire in separata sede per il conseguimento degli importi ritenuti dovuti.
Sul punto in questione viene in rilievo il principio di diritto, qui condiviso non ravvisandosi valide ragioni per disattenderlo (tanto più che nel caso di specie non è rinvenibile alcuna lesione del diritto di difesa della convenuta, né la disparità di trattamento ipotizzata dalla stessa nella comparsa conclusionale di replica), secondo cui
“l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti
pagina 22 di 25 sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo” (in tal senso Cass., n° 15753/2014 e i precedenti ivi richiamati Cass., n°
223/2011 e Cass., n° 821/2006; v. anche Cass., n° 132/2016).
Nel merito devesi rilevare che la ritenuta legittimità del recesso per giusta causa, sì come esercitato, costituisce ex se condizione ostativa all'accoglimento della domanda sub 1.
Stante il disposto dell'art. 1751, 2° co., c.c. e dell'art. 12, II, dell'Accordo
Economico Collettivo del settore commercio 16.2.2009 (v. doc. 17 di parte convenuta), non può trovare accoglimento neppure la domanda avente a oggetto l'indennità suppletiva di clientela.
Lo stesso dicasi per l'indennità “meritocratica” menzionata da parte attrice negli scritti difensivi, che, unitamente all'indennità di risoluzione del rapporto e all'indennità suppletiva di clientela, compone l'indennità di cessazione del rapporto ai sensi della detta contrattazione collettiva, trattandosi di emolumento parimenti non dovuto, quando, come nel caso di specie per le ragioni sopra esposte, la risoluzione del contratto è dipesa da un inadempimento imputabile all'agente (in tal senso v. Cass. n° 28109/2024, nella cui motivazione si è precisato che le menzionate “indennità previste dalla disposizione collettiva sono dunque da inquadrare nella norma codicistica, di cui sono esplicitazione concreta e, tra esse, lo è anche l'indennità meritocratica, con la conseguenza che pure per quest'ultima vale il disposto dell'art. 1751 c.c. che nega il diritto all'indennità quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”).
Non appare meritevole di accoglimento neppure la domanda sub 4).
Nel costituirsi in giudizio la società convenuta ha dedotto di aver già provveduto al pagamento delle provvigioni dirette spettanti al con riferimento ai contratti Pt_1 procurati dallo stesso dopo il recesso.
Al riguardo vengono in rilievo i 6 contratti (v. doc. n° 10) allegati alla citazione, Tes che risultano stipulati dal con i clienti , Pt_1 Parte_10 Tes_13
Magalini Medica Srl, , nonché le Controparte_4 Persona_3 Persona_4 missive della società convenuta (v. doc. n° 30 di parte attrice) recanti, per quanto qui rileva, la specifica indicazione dei compensi provvigionali versati all'attore in ordine, fra l'altro, ai contratti conclusi con i detti clienti.
L'avvenuto incasso di tali importi è sostanzialmente ammesso dal Pt_1 laddove ha fatto riferimento anche alle citate missive quale fonte di prova della “media delle provvigioni percepite in corso di rapporto”, da assumere come base di calcolo delle pagina 23 di 25 indennità di fine rapporto e del risarcimento dei danni oggetto delle altre pretese pecuniarie azionate in citazione.
In corso di causa l'attore non ha provato, e invero neppure specificamente dedotto, elementi oggettivi da cui desumere l'effettiva sussistenza del diritto di conseguire, in ordine ai detti contratti, provvigioni dirette maggiori di quelle che risultano indicate nell'allegata corrispondenza di controparte e che egli stesso ha, di fatto, ammesso di aver già ricevuto.
Il non ha dimostrato, e neppure ha richiesto di farlo articolando adeguate Pt_1 istanze istruttorie, la spettanza di provvigioni indirette con riguardo ai contratti post recesso, né le modalità della relativa quantificazione.
Analoga carenza probatoria è ravvisabile in relazione alla domanda sub 3.
Appare infondata anche la domanda relativa alla somma di € 2.586,88, oltre IVA
e contributi previdenziali, asseritamente dovuta in forza di specifico accordo con la società preponente a titolo di bonus, corrispondente, in tesi, a una percentuale aggiuntiva pari al 5% sulle vendite da giugno ad agosto 2020, poi prorogata sino a settembre 2020.
Parte attrice non ha dimostrato l'effettiva sussistenza di tale accordo, che non può essere ritenuta incontroversa ex art. 115 c.p.c., e ciò in ragione della specifica contestazione svolta sul punto di questione da parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione.
Per quanto, infine, attiene alla domanda relativa all'indennità di risoluzione del rapporto, premesso che tale indennità, di regola dovuta dalla Controparte_5
(l'ente di previdenza e assistenza degli agenti), può essere richiesta dall'agente al preponente, ove questi non abbia provveduto a effettuare i dovuti versamenti al detto ente (v. Cass., n° 12223/1990), e che tale omissione è stata, di fatto, ammessa dalla società convenuta, avendo questa asserito di aver già corrisposto la somma spettante all'attore per la causale in questione, pari a € 316,62, dallo stesso fatturata (v. doc. n° 15 e n° 16 di parte convenuta), mette conto rilevare, da un lato, che tale versamento non risulta documentato, né lo si può ritenere incontroverso, essendo comunque incompatibile con la prospettazione posta da parte attrice a fondamento della pretesa pecuniaria de qua; e dall'altro, che è provata l'applicabilità dell'accordo collettivo 16.2.2009 al rapporto contrattuale in esame e non è contestata la conformità delle percentuali di calcolo (4%,
2% e 1%) e degli scaglioni riportati dal nel prospetto allegato come doc. n° 31 a Pt_1 quelli indicati nel detto accordo.
Tenuto conto dei compensi provvigionali - pari a € 22.653,60 - liquidati da CP_2
al nei primi sette mesi del 2020 (v. doc. n° 30 di parte attrice) e delle dette
[...] Pt_1 percentuali, l'indennità di fine rapporto è quantificabile nell'importo richiesto di € 443,53.
va, quindi, condannata a pagare all'attore tale importo, oltre interessi CP_2 legali dalla domanda.
pagina 24 di 25 Sulle spese di lite
Considerato che le domande di parte attrice sono state accolte soltanto in minima parte, è ravvisabile una soccombenza reciproca valorizzabile ai fini dell'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di con sede legale in Parte_1 Controparte_2
Trento, via dei Muredei n° 10/A, in persona del legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande proposte in comparsa di riassunzione, condanna la società a pagare a la somma di € Controparte_2 Parte_1
443,53, oltre interessi legali dalla domanda;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 9.4.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° 80/2023 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1
rappresentato e difeso dallo Studio Legale in Controparte_1 persona dei soci avv. Nicola Giuliano, avv. Andrea Merler e avv. Nicola Tomasi
PARTE ATTRICE
C O N T R O
con sede legale in Trento, via Muredei n° 10/A Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Radice
PARTE CONVENUTA
OGGETTO:
pagamento somma
CONCLUSIONI
così conclude: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
1) In via principale: per i fatti, motivi, ragioni e causali di cui in narrativa della comparsa di riassunzione dd. 03/01/2023 e della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. dd. 16/06/2023, dichiarare illegittimo, ingiustificato, nullo e/o disporre l'annullamento
e/o dichiarare inefficace e comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il recesso unilaterale di attivato con la lettera raccomandata 21-27.05.2020, Controparte_2 anche come emendato con lettera raccomandata 20.07.2020, in quanto infondato in fatto
e in diritto;
pagina 1 di 25 2) In via principale: per l'effetto dell'accertamento di cui al punto 1), per i fatti, motivi, ragioni e causali di cui in narrativa della comparsa di riassunzione dd. 03/01/2023 e della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. dd. 16/06/2023, accertarsi e dichiararsi che il rapporto è cessato alla sua annuale scadenza in data 11/01/2021, con ogni conseguente statuizione;
3) In via principale: per i fatti, motivi, ragioni e causali di cui in narrativa della comparsa di riassunzione dd. 03/01/2023 e della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. dd. 16/06/2023, per l'effetto dell'accertamento di cui al punto 1), accertare e dichiarare la sussistenza di un credito del Sig. nei confronti della società Parte_1 [...]
a titolo di provvigioni relative alle mensilità intercorse tra la comunicazione CP_2 di recesso ed il termine naturale del contratto, pari a n. 6 mensilità, e/o di risarcimento del danno da lucro cessante per il medesimo periodo, nonché di indennità di risoluzione del rapporto, di indennità suppletiva di clientela e di bonus, nella misura di Euro
28.215,15 oltre IVA e contributi previdenziali, o nella diversa maggiore o minore misura accertata in giudizio o che il Giudice riterrà di giustizia anche in via equitativa, e per
l'effetto, condannare al pagamento in favore del Sig. Controparte_2 Parte_1 della suddetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
4) In ogni caso: per i fatti, motivi, ragioni e causali di cui in narrativa della comparsa di riassunzione dd. 03/01/2023 e della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. dd. 16/06/2023, accertarsi e dichiararsi che è debitrice del Sig. delle Controparte_2 Parte_1 provvigioni dirette ed indirette dovute per le trattative concluse dal preponente nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, oltre IVA e contributi previdenziali, per le quali la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento del contratto di agenzia, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, e conseguentemente condannarsi al pagamento in favore del Sig. di tali provvigioni, oltre Controparte_2 Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dì del dovuto all'effettivo saldo;
5) In ogni caso: per i fatti, motivi, ragioni e causali di cui in narrativa della comparsa di riassunzione dd. 03/01/2023 e della memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. dd. 16/06/2023, accertarsi e dichiararsi che è altresì debitrice nei confronti del Sig. Controparte_2
delle provvigioni dirette ed indirette dovute per i contratti conclusi e/o Parte_1 procurati dal Sig. nel periodo post recesso, oltre IVA e contributi Parte_1 previdenziali, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
6) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e competenze professionali di giudizio ex
D.M. 55/2014 anche a seguito della riassunzione, oltre al rimborso forfettario spese generali, CNPA ed IVA come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive tutte occorrende;
pagina 2 di 25 7) In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. dd. 17/07/2023 di parte attrice e non ammesse, e nello specifico:
a. ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante
[...]
e per testi, senza inversione dell'onere della prova ove non spettante, sui Parte_2 capitoli nn. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51, formulati in memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. dd. 17/07/2023 di parte attrice, a mezzo dei testi ivi indicati.
b. ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, di esibire gli estratti conto provvigionali, nonché copia del registro IVA, fatture di vendita e ricevute versamento Enasarco, oltre ogni altro documento utile ai fini di determinare le provvigioni e le indennità dovute al Sig. , a partire dal Parte_1
18/01/2018 fino a sei mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro ovvero sino al
18/07/2021 assunto il termine di cessazione del contratto al 18/01/2021, relativi alle operazioni concluse da con i clienti individuati negli estratti conto Controparte_2 provvigionali (docc. 28, 29, 30) e nell'elenco dei contratti intermediati nel periodo post recesso (doc. 10).
c. disporsi CTU volta ad accertare e quantificare le provvigioni e le indennità, ed in particolare l'indennità di risoluzione del rapporto e l'indennità suppletiva di clientela, spettanti al Sig. in forza del rapporto contrattuale intercorso con Parte_1 [...]
e da quest'ultima non corrisposte.” CP_2
così conclude: Controparte_2
“1) in via preliminare: accertato che in sede di riassunzione della presente causa l'attore ha proposto nuove domande rispetto a quelle formulate in sede di ricorso introduttivo del giudizio, in particolare quelle di richiesta di condanna al pagamento di somme, a qualsivoglia titolo indicate, dichiarare inammissibili le nuove domande o, in subordine, infondate. Si dichiara altresì di non accettare il contraddittorio anche su eventuali nuove domande formulate ex adverso in sede di precisazione delle conclusioni;
2) nel merito: rigettare le domande tutte di accertamento e, se ammesse, di condanna al pagamento di somme perché infondate o, in subordine, ridurne l'entità;
3) in via subordinata riconvenzionale: accertarsi che i recessi del maggio e luglio 2020 di sono a tutti gli effetti validi quantomeno come recesso ad nutum con CP_2 conseguente cessazione del rapporto all'11 gennaio 2021;
4) in via istruttoria, ove ritenute rilevanti, ed a modifica delle ordinanze istruttorie, si insiste per l'eventuale ulteriore prova orale sui capitoli non ammessi indicati in memoria istruttoria dd. 14.07.2023 da 1 a 9, 13, 18, 19, 20, 21, 24 e 29 e precisamente: Sulle iniziative del gruppo ( , e ) Parte_3 Pt_1 Pt_4 Pt_5 Pt_6
pagina 3 di 25 1) , all'epoca dei fatti (2020), si avvaleva di circa 200 collaboratori (cd. CP_2
organizzati con distinte reti vendite a cui capo vi erano dei capistruttura, fra Pt_7
i quali , e Parte_1 Parte_8 Persona_1 Parte_9
2) ogni rete vendita è composta da svariati collaboratori reperiti dai componenti della stessa rete e/o da , con la quale i nuovi collaboratori, a prescindere dalla CP_2 rete vendita cui sarebbero stati affidati, stipulavano autonomi contratti;
3) le strutture con a capo , e contribuivano al fatturato Pt_1 Pt_4 Pt_6 Pt_5 della convenuta per più del 50%;
4) , principalmente in persona del legale rappresentante , CP_2 Persona_2 organizzava incontri mensili con i capi delle varie reti a Trento o in città del Nord Italia al fine di discutere le strategie aziendali e proposte operative;
5) in dette riunioni, a far data dal 2019, da una parte e i quattro capirete CP_2 dall'altra ( , e ) si trovavano spesso in contrasto (ad Pt_1 Pt_4 Pt_5 Pt_6 esempio sulla scontistica alla clientela, operazioni di marketing, entità della quota di accesso per i nuovi collaboratori, richieste di maggiore autonomia di azione dei quattro capi area ecc.);
6) oltre a detti incontri interni ne venivano organizzati altri, denominati EVENTI, presso la sede di o altrove, estesi a tutti i partner delle varie reti vendite e/o a potenziali CP_2 clienti e/o collaboratori futuri (Gli EVENTI sono descritti in doc. 4, pagg. 11-12- pp. 1-2-
3-5-6-9 del Manuale operativo);
7) detti eventi, spesso proposti da singole reti vendite, venivano gestiti e diretti personalmente da o propri delegati e dovevano essere "segnalati in Persona_2 tempo utile ed autorizzati dalla sede..." e, ove autorizzati, provvedeva: "ad CP_2 inserire data e tipologia dell'evento nella lista delle manifestazioni ufficiali in modo da renderla visibile a tutti gli altri Partner"." (v. doc. 4 pag.11, p.2 e p.12 punto 9);
8) in particolare dopo la propria approvazione di detti eventi li pubblicava sia sul CP_2 sito EM.net, accessibile dai soli partner di tutte la reti vendita, sia su altro sito ufficiale di (www.italia.bemergroup.com/it) alla voce EVENTI accessibile da CP_2 chiunque ed ove i partner potevano iscriversi e iscrivere eventuali loro interessati;
9) seguiva, a cura di , la realizzazione di una locandina dell'evento (si CP_2 rammostrino le 5 locandine per altrettanti eventi organizzati per il 3-17-19-26 e 27
Febbraio 2020- doc. 18);
13) dette iniziative ed incontri vennero effettuate all'insaputa e senza autorizzazione di
senza pubblicizzazione sul sito ufficiale della convenuta, impedendo così la CP_2 partecipazione alle altre reti vendita e a potenziali clienti o nuovi collaboratori;
Sul noleggio
18) i partner come convenuto, devono contattare il cliente, proporre l'acquisto CP_2 dell'apparecchiatura medica o, in alternativa, l'utilizzo per 30 giorni mediante noleggio
pagina 4 di 25 del costo di € 450 (ed €.
1.050 a titolo di cauzione), somme da versare a e poi CP_2 detratte in caso di successivo acquisto;
19) terminato il noleggio, il cliente, ove decida di non acquistare l'apparecchiatura, la restituisce ricevendo solo la cauzione di € 1.050;
20) in occasione del rinnovo del contratto fra e del 2018, Pt_1 CP_2 Pt_1 richiese a l'acquisto di apparecchiature, nuove a mezzo leasing e usate pagandone CP_2 il prezzo (v. doc.3 , sostenendo di dover soddisfare le richieste di numerosi centri Pt_1 medici e fisioterapici di far provare gratuitamente dette apparecchiature ai propri pazienti, quale alternativa al noleggio diretto alla propria clientela;
21) venne poi a sapere che utilizzava invece le apparecchiature per CP_2 Pt_1 noleggiarle direttamente alla propria clientela incassando il costo di noleggio, senza riferire alla clientela del meccanismo sopra descritto ai capp. 16-17;
24) i clienti cui noleggiava il macchinario in suo possesso, ottenevano l'acquisto Pt_1 di un macchinario nuovo da , sempre tramite senza ottenere la CP_2 Pt_1 detrazione del costo di noleggio ritenendo trattarsi di un acquisto CP_2 immediato, ignara del noleggio.
29) il portale EM.net è sempre stato aperto, anche nel marzo-aprile-maggio 2020
(lockdown per Covid-19).
Testi: , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, ,
[...] Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 dott. di Polpenazze (Bs), , , Testimone_10 Testimone_11 Testimone_12
. Testimone_13
Si chiede ordine di esibizione ex art. 210 C.p.c. al ricorrente nonché ai collaboratori
(anche quale titolare di A.P.M. di Alessandro Penzo) e Testimone_11 Tes_12
titolare dell'omonima impresa individuale, di esibire estratto autentico del
[...] registro fatture e Iva dal gennaio 2018 in poi al fine di quantificare l'esatto volume di noleggi.
Ferma la richiesta da subito verso avendo egli ammesso l'attività di noleggio in Pt_1 proprio (si discute solo se fosse consentita o meno).
Ove ritenuto opportuno si richiede c.t.u. al fine di meglio quantificare l'entità del fenomeno di noleggio in proprio e quindi valutare la gravità dell'asserito inadempimento.
5) Spese di lite rifuse, oltre accessori di legge, sia in relazione al principio di soccombenza, sia ex art. 306 Cpc avendo controparte rinunciato ad alcune domande o ove rinunciasse ad altre in sede di precisazione delle conclusioni.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata a seguito della sentenza n°
515/2022 dd. 4.10.2022, con cui il Tribunale di Padova aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore di quest'ufficio, agiva in giudizio per Parte_1 pagina 5 di 25 chiedere, in via principale, di “dichiarare illegittimo, ingiustificato, nullo e/o disporre l'annullamento e/o dichiarare inefficace e comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il recesso unilaterale di attivato con la lettera attivato con la Controparte_2 lettera raccomandata 21-27.05.2020, anche come emendato con lettera raccomandata
20.07.2020, in quanto infondato in fatto e in diritto”; per l'effetto, sempre in via principale, chiedeva di accertare e dichiarare che, in assenza di disdetta dell'automatico rinnovo, era “ancora validamente in essere il contratto di agenzia di cui alla scrittura privata 11.01.2018, con ogni conseguente statuizione”, nonché di accertare la sussistenza di un proprio credito € 98.122,32 a titolo di provvigioni e/o di risarcimento del danno,
“oltre se dovute alle indennità di fine rapporto e bonus per € 6.410,19, oltre alle indennità di fine rapporto da quantificarsi in corso di causa, oltre IVA e contributi previdenziali, o nella diversa maggiore o minore misura accertata in giudizio”, e di condannare al pagamento delle suddette somme, oltre accessori;
in via Controparte_2 subordinata chiedeva di accertare la cessazione del rapporto con la in data Controparte_2
11.1.2021 e la sussistenza di un proprio credito di € 28.215,15, “oltre alle indennità di fine rapporto da quantificarsi in corso di causa, oltre IVA e contributi previdenziali, o nella diversa maggiore o minore misura accertata in giudizio”, nonché di condannare al pagamento della suddetta somma, oltre accessori;
chiedeva in ogni
Controparte_2 caso di dichiarare che era debitrice nei suoi confronti per “provvigioni
Controparte_2 dirette ed indirette dovute per le trattative concluse dal preponente nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, oltre IVA e contributi previdenziali, per le quali la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento del contratto di agenzia, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa” e, per l'effetto, di condannare al
Controparte_2 pagamento di tali provvigioni, oltre accessori;
chiedeva, infine, di accertare e dichiarare che era debitrice nei suoi confronti “delle provvigioni dirette ed
Controparte_2 indirette dovute per i contratti conclusi e/o procurati” da esso attore nel periodo post recesso, oltre accessori.
Premesso, fra l'altro, (i) che la aveva per oggetto sociale la Controparte_2 vendita di apparecchiature medicali di terapia fisica vascolare “attraverso un sistema di multivel marketing in forza del quale ciascun affiliato al network è remunerato sia attraverso provvigioni dirette, per gli affari da questi direttamente intermediati, sia attraverso e provvigioni indirette, date da una percentuale degli affari intermediati dai partecipanti inseriti su indicazione dell'affiliato già strutturato nell'organizzazione”; (ii) che era entrato a far parte del network con la Parte_1 Controparte_2 sottoscrizione di un contratto di incarico di vendita diretta a domicilio, in forza del quale, aveva sviluppato “una fitta rete di rapporti d'affari sulla piazza di Padova, in particolare con Centri medici e fisioterapici interessati alle apparecchiature medicali ; (iii) CP_2 che il 18.1.2018 le parti avevano sottoscritto un contratto di agenzia;
(iv) che nel corso degli anni aveva conseguito la qualifica di “Business Partner Plus” e nel Parte_1
2018 aveva iniziato a svolgere, su autorizzazione della anche l'attività di Controparte_2
pagina 6 di 25 noleggio delle apparecchiature medicali a sostegno delle domande proposte in CP_2 comparsa di riassunzione si esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ in data 21/27.5.2020 aveva ricevuto lettera raccomandata della Parte_1
recante dichiarazione di recesso dal contratto di agenzia senza Controparte_2 preavviso e “con una motivazione singolare e cioè in conseguenza delle 'vicende accadute di cui Lei è a conoscenza'”;
➢ con lettera del proprio legale del successivo 1° giugno il aveva Pt_1 impugnato detto recesso per genericità della motivazione, per insussistenza della giusta causa e per violazione del periodo di ripensamento previsto in contratto;
➢ con missiva dd.
5.6.2020 la senza offrire alcuna spiegazione Controparte_2 sul recesso, si era resa disponibile a riattivare il codice del fino alla Pt_1 scadenza naturale del rapporto;
➢ ciò nonostante, il 20.7.2020 era pervenuta al nuova lettera della Pt_1 [...]
recante “una larga e analitica motivazione…sul recesso di maggio CP_2
2020”;
➢ nel periodo post recesso il aveva concluso vari contratti;
Pt_1
➢ la aveva comunicato il recesso dal contratto di agenzia anche a Controparte_2 tutti gli affiliati del offrendosi di pagare, con riguardo alle Pt_1 intermediazioni post recesso, le sole provvigioni dirette, con esclusione di quelle indirette o di struttura;
➢ il recesso del 21 maggio 2020 era illegittimo per difetto di preavviso e di motivazione;
➢ le successive contestazioni del 20 luglio 2020 erano tardive e infondate, comunque inidonee a integrare gli estremi della “giusta causa” (tanto più che in seguito era stata autorizzata la prosecuzione dell'attività di intermediazione, con riconoscimento delle relative provvigioni dirette per gli affari intermediati) anche per l'inosservanza dell'obbligo di rispettare il periodo di ripensamento, onde consentire all'agente di porre rimedio agli inadempimenti contestati;
➢ il aveva diritto alle provvigioni relative alle mensilità intercorse tra la Pt_1 comunicazione di recesso e la data della comparsa di riassunzione e/o il risarcimento da lucro cessante per lo stesso periodo, da quantificarsi sulla base della media delle provvigioni percepite in corso di rapporto;
➢ in caso di qualificazione del recesso contenuto nella lettera dd. 20.7.2020 come diniego alla tacita proroga del contratto, con conseguente cessazione del rapporto in data 11.1.2021, il aveva diritto alle provvigioni relative alle Pt_1 mensilità intercorse tra il recesso e la scadenza del detto termine naturale del contratto e/o il risarcimento del danno;
➢ in virtù della normativa di settore aveva comunque diritto all'indennità di risoluzione del rapporto, all'indennità suppletiva di clientela e all'indennità meritocratica;
pagina 7 di 25 ➢ inoltre, gli spettavano anche i pattuiti bonus per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020, per il complessivo importo di € 2.586,88, oltre accessori.
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, CP_2
[... contestava l'ammissibilità e la fondatezza delle domande di controparte e chiedeva di rigettarle e, in subordine, di ridurre le somme richieste;
con domanda riconvenzionale subordinata, chiedeva, inoltre, di accertare che i recessi del maggio e del luglio 2020 erano a tutti gli effetti validi “quantomeno come recesso ad nutum con conseguente cessazione del rapporto all'11 gennaio 2021”.
CP_ Premesso, fra l'altro, che (i) “è distributrice per l' di Controparte_2 apparecchiature medicali acquisite dalla casa madre estera a Controparte_3 mezzo di una rete di incaricati che utilizzano la tecnica di vendita porta a porta ("door to door") al di fuori dei locali commerciali”; (ii) che “all'epoca dei fatti detta rete era costituita da alcune centinaia di incaricati (ognuno con un contratto con BI (EM
Italia) a capo dei quali vi erano 7-8 referenti ognuno dei quali coordinava un gruppo di incaricati, reperiti dal referente stesso”; (iii) che il “ uno di detti referenti, Pt_1 maturava compensi sia per le vendite dirette alla clientela, sia, in percentuale minore, per le vendite degli incaricati BI da egli coordinati”; (iv) che le odierne parti avevano iniziato a collaborare il 9.11.2012 mediante contratto di incarico alla vendita diretta a domicilio ex legge 17.82005 n. 173 poi sostituito con una "scrittura privata" dd.
11.1.2018; (v) che “la modifica del nomen juris del contratto (apparentemente di agenzia)”, era stata richiesta dal per ragioni fiscali e di contribuzione, tant'è che lo Pt_1 stesso, a inizio 2018, aveva aperto un'impresa individuale, in comparsa di costituzione si rappresentava, per quanto qui rileva, che:
➢ la prima comunicazione di recesso del 21.5.2020 non era nulla, visto che il legale rappresentante di ne aveva esplicitato le CP_2 Persona_2 motivazioni sia verbalmente sia per iscritto, dopo aver appreso di alcune serate informative organizzate, in violazione dei patti contrattuali, da 4 capo struttura
(tra cui il;
Pt_1
➢ in ogni caso le specifiche contestazioni erano state espresse nella comunicazione del 20.7.2020;
➢ l'attività di promozione, divulgazione e conoscenza dei prodotti dovevano essere sempre coordinate dalla , in ragione della necessità di controllare CP_2
l'esattezza delle informazioni offerte dai collaboratori ai clienti o incaricati e di consentirne lo svolgimento nell'interesse dell'intera rete nazionale;
➢ durante il periodo di lockdown dovuto al Covid-19, il con altri 3 Pt_1 collaboratori ( e ), in violazione degli impegni contrattuali, Pt_4 Pt_5 Pt_6 avevano effettuato riunioni “senza richiesta di autorizzazione e senza aprirle ai collaboratori delle altre strutture ma, soprattutto creando un vero e proprio gruppo che pretendeva di divenire un punto di riferimento indipendente da BI per
i collaboratori e clienti”;
pagina 8 di 25 ➢ nel dare vita a un gruppo nuovo, a cui era riferibile il nominativo “Microvasi”, i quattro avevano creato e diffuso una brochure di presentazione di un nuovo metodo operativo (sintomatico della loro intenzione “non solo di rendersi sempre più indipendenti da BI, ma di avvantaggiare solo i propri collaboratori (cioè le relative 4 strutture di rete) a danno anche degli altri colleghi”, per poi proseguire negli incontri non autorizzati, nonostante l'espressa opposizione di;
CP_2
➢ la parallela attività di noleggio, sì come svolta dal nel suo esclusivo Pt_1 interesse, non era mai stata autorizzata;
➢ corrispondendo il gruppo “ a una struttura parallela e autonoma da Parte_3
, le iniziative assunte anche da un solo dei 4 capo struttura, dovevano CP_2 intendersi concordate con gli altri tre, di talché il tentativo di di Parte_8 contattare, in violazione delle norme contrattuali (che attribuivano alla sola la pubblicizzazione dei prodotti) un famoso ex sciatore quale CP_2 testimonial di manifestazioni di un certo rilievo era riferibile anche al Pt_1
➢ nella comunicazione dd. 20.7.2020 erano state elencate tutte le norme contrattuali e di legge violate dal Pt_1
➢ tali plurime violazioni avevano consentito a un recesso immediato, CP_2 senza concedere il periodo di “rimedio”, anche perché la situazione venutasi a creare non era rimediabile, se non con condotte che il aveva omesso di Pt_1 tenere, continuando a organizzare incontri non autorizzati, con ciò rifiutando di porre “rimedio” all'inadempimento;
➢ il recesso del 21.5.2020 e/o quello del 20.7.2020 dovevano comunque valere quale recesso ad nutum per la prima successiva scadenza contrattuale dell'11.1.2021;
➢ con la comparsa in riassunzione il aveva proposto domanda di condanna al Pt_1 pagamento di provvigioni e al risarcimento danni non formulata nell'originario ricorso ex art. 409 c.p.c. depositato al Tribunale di Padova, il che ne comportava l'inammissibilità, ferma restando la loro infondatezza nel merito.
Nelle note scritte depositate per la prima udienza del 17.5.2023 , Parte_1 ritenendo che, come proposto dalla controparte, la raccomandata dd. 20.7.2020 recava la manifestazione di una volontà contraria al tacito ed automatico rinnovo del contratto alla sua scadenza del giorno 11/01/2021, dichiarava “di ridurre nel quantum le domande”, limitandole alla somma di € 28.215,15 e alle indennità di fine rapporto, oltre accessori, nonché alle provvigioni dirette e indirette, con ciò, di fatto, rinunciando alla domanda relativa alla somma di € 98.122,32 menzionata nel punto 3 delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Nella successiva memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c.
(nella sua originaria formulazione applicabile ratine temporis) chiedeva, Parte_1 fra l'altro, di accertare e dichiarare che, per effetto, dell'illegittimità/nullità/inefficacia/annullamento del recesso del maggio 2020, anche come emendato nel successivo mese di luglio, il rapporto era cessato alla sua naturale scadenza dell'11 gennaio 2021, con ciò, di fatto, rinunciando all'originaria domanda con pagina 9 di 25 cui era stato chiesto di accertare che il rapporto era ancora in corso e aderendo alla domanda riconvenzionale subordinata di controparte, il che, quindi, non esime di valutare l'effettiva validità del recesso esercitato da Controparte_2
Sulla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale dedotto in giudizio
Risulta per tabulas che al primo “contratto di incarico alla vendita diretta a domicilio (legge 17 agosto 2005 n. 173)”, stipulato il 9.11.20 (v. doc. n° 1 di parte convenuta), seguì la “scrittura privata” dd. 11.1.2018 (v. doc. n° 2 di parte attrice), con cui la incaricò, per la durata di 12 mesi (tacitamente prorogabile di anno Controparte_2 in anno in difetto di disdetta scritta, da inviarsi con preavviso di 60 giorni), il “di Pt_1 operare quale agente generale senza rappresentanza senza esclusiva, su tutto il territorio nazionale, delle apparecchiatura elettromedicale denominata EM…(“Articolo”)””, conferendogli “il potere di raccogliere ordini e proporre vendite dell'Articolo”, da effettuarsi, previa accettazione del mandante, “nel rispetto dei listini prezzi e delle altre condizioni di vendita” concordate con lo stesso.
Nel contratto de quo si concordava, fra l'altro, che l'odierno attore creato e mantenuto “a sue spese una struttura organizzativa e commerciale idonea per la commercializzazione dell'Articolo del Mandante” e, inoltre, avrebbe svolto “un'adeguata attività promozionale dell'Articolo”, conseguendo, in corrispettivo, “un compenso percentuale (“Provvigione”)”, come da relativa “tabella compensi”, calcolato “sul fatturato dell'Articolo al netto degli sconti, degli abbuoni, dei resi, delle eventuali commissioni bancarie valutarie sull'incasso di assegni esteri, e dell'IVA”.
Tenuto conto che la qualificazione del rapporto va fatta in funzione degli elementi che presentano carattere di prevalenza e che, se tale prevalenza riguarda gli elementi del contratto di agenzia, occorre far capo alla disciplina dettata per tale contratto, non potendosi fare ricorso ad una regolamentazione composita o mista (v. Cass., n°
3574/1987), appare fondato ricondurre l'accordo formalizzato dalle parti con la detta scrittura allo schema negoziale del contratto di agenzia in conformità al nomen juris ivi evocato, ravvisandosene gli elementi distintivi quali l'obbligo dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del proponente, seguendone le istruzioni, il diritto dell'agente a un compenso correlato agli affari conclusi per effetto del suo intervento, la continuità e la stabilità dell'attività (nell'ambito di una determinata sfera territoriale) posta a carico dell'agente, tenuto, quindi, a una collaborazione non episodica, con risultato a proprio rischio.
Del resto, nella clausola finale della scrittura dd. 11.1.2018 le parti ebbero a richiamare, come fonte di disciplina del rapporto, “l'Accordo Economico Collettivo in vigore per gli agenti e rappresentanti di commercio”.
Non appare poi ascrivibile decisivo rilievo in senso contrario all'impegno assunto dal di dotarsi e mantenere “una struttura organizzativa idonea per la Pt_1 commercializzazione” dei prodotti della proponente e, quindi, di svolgere anche un'opera di reclutamento, formazione e coordinamento di altri agenti, che, stando a quanto dedotto pagina 10 di 25 da ambo le parti (le cui prospettazioni sul punto non appaiono sostanzialmente convergenti), è, di fatto, consistita nella creazione e gestione di un gruppo di incaricati alla conclusione di contratti per conto del proponente, dalla cui attività l'odierno attore ricavava anche un vantaggio patrimoniale, per essere compensato con provvigioni indirette sugli affari procacciati dai collaboratori da lui coordinati.
Trattasi, infatti, per quanto consta, di prestazioni accessorie e strumentali rispetto alla principale attività pattuita in contratto (quella diretta alla conclusione degli affari della proponente), come tali inidonee a snaturare lo schema causale del contratto di agenzia, al punto da privarlo dei detti elementi suoi propri (sul punto v. Cass., n°
8142/1992; Cass., n° 687/1994), di talché non vi è ragione di escludere l'applicabilità della disciplina codicistica di tale contratto e di ricorrere a una regolamentazione composita o mista, non deponendo in tal senso neppure la prevalenza dei “fattori di organizzazione del lavoro altrui e di investimento di capitali…sull'attività personale di agente” che il Tribunale di Padova ha posto a fondamento della ritenuta inapplicabilità del rito previsto dall'art. 409 c.p.c. e, per l'effetto, della propria incompetenza per territorio (v. sentenza n° 515 dd.
4.10.2022 prodotta da parte attrice come doc. n° 6), in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, l'esclusione del carattere prevalentemente personale dell'opera prestata dall'agente per il fatto di avvalersi di una struttura organizzativa imprenditoriale rileva al solo fine di escludere la competenza del giudice del lavoro, senza alcuna incidenza sulla qualificazione del rapporto, potendo il contratto di agenzia intercorrere anche con una società, di capitali o di persone (v. Cass.,
n° 6351/2006).
Sul recesso esercitato da Controparte_2
Dalla documentazione agli atti risulta che:
nella lettera dd. 21.5.2020 di a , avente a oggetto Controparte_2 Parte_1
“risoluzione contratto di agente rappresentante”, si legge “come previsto dall'art. 10 del contratto da lei sottoscritto, a seguito delle vicende accadute di cui lei è a conoscenza, siamo a risolvere con decorrenza immediata il Suo 'contratto di agente rappresentante'. Riteniamo infatti che lei non è in linea con le norme comportamentali di ” (v. CP_2 doc. n° 4 di parte attrice); con missiva del successivo 1° giugno, l'attore contestava tale “dichiarazione di risoluzione” per difetto di motivazione e di giusta causa, oltre che per inosservanza del
“periodo di ripensamento di 30 giorni”, richiedendo l'immediato ripristino delle credenziali di accesso al gestionale della società per la prosecuzione dell'attività di agenzia (v. doc. n° 6 di parte attrice);
la rispondeva con lettera dd. 5.6.2020, per rappresentare di non essere Controparte_2 tenuta a fornire “chiarimenti in merito alla fondatezza della giustificazione della…scelta di revocare l'incarico al signor ”, manifestando, nel contempo, la Parte_1 disponibilità “a riattivare il codice del signor fino alla scadenza naturale”, a Pt_1
pagina 11 di 25 condizione che lo stesso si fosse impegnato “a non violare il codice di comportamento dell'azienda” (v. doc. 7 di parte attrice); seguiva missiva dd.
9.6.2020 del legale di e di altri collaboratori della Parte_1 società convenuta, con cui si chiedeva, fra l'altro, “in un'ottica conciliativa”, di
“revocare formalmente tutte le lettere di risoluzione” (v. doc. n° 8 di parte attrice); con la missiva dd. 20.7.020 contestava più specificamente al Controparte_2 Pt_1
“costituzione di associazione (Microvasi) parallela a;
riunioni non CP_2 autorizzate;
contatti con la casa-madre in Liechtenstein/Svizzera; contatti non autorizzati con vari nostri testimonial (per citarne alcuni e;
Testimone_14 Testimone_15 noleggio diretto da parte Sua verso clienti (e non promozione di vendita) delle apparecchiature da noi distribuite in Italia;
utilizzo improprio know-how; utilizzo improprio loghi e materiali non autorizzati”; gli rappresentava che tali condotte integravano violazioni di disposizioni contrattuali (artt. 1, 4, 5 e 6) e delle norme codicistiche disciplinanti il contratto di agenzia (artt. 1742, 1746), nonché dei principi generali di correttezza e buona fede (artt. 11754 1375 c.c.); assumeva che, essendo il recesso sorretto da giusta causa, non era necessario il preavviso di 60 giorni, né doveva essere concesso termine di giorni 30 pattuito in contratto, peraltro comunque decorso, per
“porre rimedio” all'inadempimento (v. doc. n° 9 di parte attrice); precisava, infine, che con le dette contestazioni la precedente dichiarazione di recesso per giusta causa doveva intendersi rinnovata o comunque meglio esplicitata, eventualmente anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9 del contratto per la scadenza naturale dell'8.1.2021.
Come accennato nella narrativa iniziale, l'attore eccepisce l'illegittimità del recesso dd. 21.5.2020 per difetto di motivazione e per tardività e contesta gli addebiti posti a fondamento del recesso dd. 20.7.2020.
Tali deduzioni devono essere disattese per le ragioni di seguito esposte.
Con riguardo all'eccepita genericità della prima comunicazione di recesso del maggio 2020, che è effettivamente sprovvista di un'indicazione, anche solo sommaria, delle condotte del che avevano indotto la preponente a recedere con effetto Pt_1 immediato dal contratto dd. 11.1.2018, giova rammentare che, secondo quanto più volte statuito nella giurisprudenza di legittimità, “ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento - fin dal momento della comunicazione del recesso - a fatti specifici, essendo, al contrario, sufficiente che di essi
l'agente sia a conoscenza anche 'aliunde' o che essi siano - in caso di controversia - dedotti e correlativamente accertati dal giudice” (così Cass., n° 3084/2000; nello stesso senso Cass., n° 13944/2002, Cass., n° 7019/2011 e, più di recente, Cass., n° 10028/2021).
Nel caso di specie le acquisite emergenze probatorie inducono a ritenere che all'atto di ricevere la missiva dd. 21.5.2020 il fosse pienamente edotto del Pt_1 principale addebito - ossia la costituzione di una struttura parallela a quella della preponente, poi espressamente contestatagli con la comunicazione del successivo mese di pagina 12 di 25 luglio - che, nella prospettazione della controparte, giustificava il recesso immediato per giusta causa.
In tal senso depongono in primo luogo le deposizioni, sostanzialmente concordi, rese dai testi e . Testimone_1 Testimone_3
Nel rammentare di aver partecipato, il 27 aprile 2020, unitamente a Per_2
legale rappresentante della a cui era stato inoltrato l'invito
[...] Controparte_2 tramite l'indirizzo di posta elettronica , a un incontro da Email_1 remoto sulla piattaforma Zoom, la prima ha riferito che nella circostanza i quattro capi rete organizzatori dell'evento ( , , e Persona_1 Parte_8 Parte_9 Pt_1
descrissero il progetto presentato nella brochure allegata in atti (v. doc. n° 7 di
[...] parte convenuta), anche riferendosi alle “serate che avevano fatto in precedenza”, per poi far presente che eventuali richieste di informazioni giunte alla avrebbero CP_2 dovuto essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica Email_1
“perché si trattava di clienti da loro reclutati nei detti eventi”.
ha poi ricordato che all'esito dell'incontro il “prese Testimone_1 Per_2 tempo”, per poi rispondere “ai capi rete, dicendo che le loro richieste erano inaccettabili”.
La teste ha, quindi, riconosciuto tali risposte in quelle del documento n° 10 di parte convenuta esibitole in udienza (trattasi della brochure predisposta dai detti quattro capi rete con i rilievi formulati dal in corrispondenza delle slide ivi riprodotte). Per_2
Dopo aver dichiarato che, stando a quanto sostenuto dai quattro capi rete nel corso dell'incontro del 27 aprile, “agli eventi da loro organizzati nel mese di aprile avevano preso parte clienti o comunque soggetti interessati ai prodotti CP_2 CP_2 nonché agenti commerciali di , la teste ha precisato che “gli eventi in CP_2 Tes_1 questione non erano stati autorizzati in precedenza da , visto che quest'ultima ne CP_2 era rimasta all'oscuro, avendone avuto contezza soltanto “il 27 aprile, quindi a cose fatte”, e che “l'autorizzazione va chiesta in via preventiva sul sito EM.net”.
Convergente verso la medesima direzione probatoria appare la deposizione testimoniale di , tra i partecipanti all'evento del 27 aprile menzionato Testimone_3 dalla teste , e poi a una successiva riunione ai primi di maggio. Testimone_1
Il teste ha ricordato che “in questa seconda riunione diede le sue Persona_2 risposte e manifestò la sua contrarietà al progetto e a quello che era stato fatto”, per poi aggiungere che “in seguito tutti e quattro i capi rete sono stati sollevati perché avevano continuato ad operare in modo autonomo”.
Il che lo si desume anche dalla deposizione della teste la Testimone_5 quale, dopo aver ricordato, fra l'altro, che il “sia per telefono che con messaggi Pt_4 sulla chat di whatsapp” l'aveva informata della “possibilità di effettuare incontri sia con collaboratori, sia con clienti per eventi informativi, in attesa che la si svegliasse a CP_2 proporre nuove iniziative in concomitanza con il lockdown” e che comunque “in quel
pagina 13 di 25 periodo l'attività dell'azienda proseguiva regolarmente sia per la vendita che per il noleggio”, ha dichiarato “il mi disse che io avrei potuto partecipare, anche con Pt_4 miei clienti, agli eventi on line organizzati da lui e dagli altri tre. A tale fine avrei dovuto iscrivermi mandando la richiesta all'indirizzo di posta elettronica menzionato nel capitolo di prova n. 12 di parte convenuta. Dopo l'iscrizione arrivava il link via mail con il quale partecipare via zoom all'evento organizzato”, per poi aggiungere che “a questi eventi il non è mai stato presente” e che “gli eventi on line organizzati dal Per_2
e dagli altri tre sono durati fino a fine maggio 2020”. Pt_4
Anche la teste , invitata a partecipare fino agli ultimi giorni di Testimone_7 maggio 2020 “ad eventi on line funzionali alla vendita di prodotti con messaggi CP_2 whatsapp di una chat (tra gli amministratori della quale figurava anche il , ha fatto Pt_1 presente che nessuno di tali eventi era stato pubblicizzato sul sito ufficiale della e CP_2 che, pertanto, ella non vi prese parte.
L'efficienza probatoria di tali deposizioni non appare significativamente inficiata da quelle rese da e , parimenti coinvolti (unitamente a Persona_1 Parte_8
), a seguito del recesso esercitato dalla in contenziosi per Parte_9 Controparte_2 la stessa vicenda oggetto di causa, con l'unica differenza che la posizione di Per_1
è stata definita con un accordo stragiudiziale, come dalla stessa riferito in sede di
[...] deposizione testimoniale
Al riguardo va innanzi tutto rilevato che il recesso esercitato anche nei loro confronti dalla (con seguito giudiziale per il solo non conferisce Controparte_2 Pt_4
a tali testi un concreto e attuale interesse giuridico in grado di legittimarne la partecipazione al presente giudizio, avendo questo a oggetto unicamente le condotte contestate a e il suo rapporto contrattuale con la convenuta, non legato da Parte_1 una relazione di pregiudizialità-dipendenza a quello dei due testi con la stessa, ciò significando che la presente sentenza non può in alcun modo pregiudicare, neppure indirettamente, la loro sfera giuridica (del resto la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che non sia incapace di testimoniare chi sia chiamato a deporre in una causa analoga o identica a quella vertente tra lui e un altro soggetto, anche se quest'ultimo è, a sua volta, parte nel giudizio in cui dovrebbe testimoniare - v., per tutte, Cass., n°
21418/2015; Cass., n° 11034/2006; 10198/2006), di talché vi è ragione di disattendere l'eccezione sollevata da parte convenuta ex art. 246 c.p.c..
Va però, nel contempo, considerato che il diretto coinvolgimento di Per_1
e nella vicenda oggetto di causa, peraltro in una posizione
[...] Parte_8 identica a quella del può averne compromesso la capacità di riferire con la dovuta Pt_1 imparzialità e con la necessaria precisione le circostanze a loro note e, quindi, di offrire un'affidabile rappresentazione degli accadimenti, non viziata dal risentimento e, nel caso del anche dall'interesse di mero fatto a una decisione corrispondente alla Pt_4 prospettazione da lui sostenuta nel contenzioso tuttora in corso con la convenuta.
pagina 14 di 25 Il che induce a ritenere che le deposizioni e siano intrinsecamente Pt_6 Pt_4 inattendibili nella parte relativa alla posizione assunta dal in ordine alle loro Per_2 iniziative della primavera 2020, che risulta, invece, desumibile con sufficiente precisione, oltre che dalle testimonianze sopra esaminate, soprattutto dal documento n° 10 di parte convenuta, corrispondente alla brochure predisposta dal unitamente agli altri tre Pt_1 capi rete, con i rilievi critici dello stesso , di cui i predetti ebbero contezza agli Per_2 inizi di maggio (la circostanza è incontroversa).
Al riguardo mette conto rilevare che, in ordine agli eventi settimanali on line, webconference e webmeeting, progettati dai quattro, il ebbe a rappresentare che Per_2 trattavasi di modalità di comunicazione “largamente condivisa da ”, per poi CP_2 però aggiungere “a condizione che vengano usati i format EM e che i relatori siano autorizzati dalla stessa. E' vietata qualsiasi altra forma di comunicazione Web, Social, ecc.ecc.. Tutti gli eventi devono essere pubblicati su Net. Eventi pubblici (a tutta CP_2 la rete ) a prescindere da chi li organizza. Divieto assoluto di Funnel CP_2
Marketing…”.
Con riferimento alla parte della brochure in cui si dava atto della creazione di
“una mail specifica per permettere ai Partner di comunicarci i Email_1 nominativi dei partecipanti agli eventi in modo da facilitareil reperimento della paternità”, il rilevava “ si è sempre comportata in maniera Per_2 CP_2 trasparente, a qualsiasi richiesta di informazione pervenuta in azienda è stata attribuita
l'eventuale paternità e continuerà a farlo (non siete i soli partner a collaborare con
). La vostra richiesta non può quindi essere accolta”. CP_2
Analogo tono perentorio è ravvisabile in ordine alla parte della brochure ove si legge testualmente “Soluzione: Vogliamo quindi ribadire quanto già concordo con CP_2
che i nominativi che dovessero arrivate direttamente in sede siano inviati, senza
[...] nessun tipo di gestione, direttamente alla mail Sarà poi Email_2 nostra cura relazionarvi in merito alla paternità”, avendo il risposto “Non esiste Per_2 nessun accordo! Sicuramente non sta a voi dettare regole sulla gestione di ”. CP_2
Sostanzialmente dello stesso tenore appaiono il rilievo (“in tutti i casi i format e le comunicazioni degli eventi devono passare tramite EM.Net”) relativo ai prospettati incontri futuri on line e quello (“Le modalità di iscrizione non subiranno cambiamenti!”) riguardante la richiesta di ridurre il costo di iscrizione.
Parimenti inequivocabili risultano le “riflessioni conclusive”, del seguente testuale contenuto “...Il vostro comportamento mi induce a pensare che l'unico obiettivo che manifestate tramite queste richieste è solamente dettato da puro egoismo personale che non ha nulla a che vedere con i valori che da sempre diffondiamo in . CP_2
Pertanto vi invito ad una attenta riflessione e farmi sapere le vostre intenzioni nel proseguire la collaborazione nel pieno rispetto e con le direttive di entro 72 CP_2 ore. Diversamente ognuno andrà per la propria strada”.
pagina 15 di 25 I suindicati elementi di prova, valutati unitariamente e in coordinazione logica tra loro, inducono, dunque, a ritenere che, quando ebbe a ricevere a fine maggio 2020 la prima comunicazione di recesso, fosse pienamente consapevole che tale Parte_1 determinazione della preponente era senz'altro dipesa da quella “costituzione di associazione (Microvasi) parallela a ”, che poi gli venne espressamente CP_2 contestata con la lettera del successivo mese di luglio, recante come oggetto “rinnovo del recesso/recesso per giusta causa”.
Di conseguenza, può essere considerata irrilevante, alla luce della menzionata giurisprudenza di legittimità, la mancanza di una specifica motivazione del recesso nella prima comunicazione del 21.5.2020, fermo restando, peraltro, che, ove pure così non fosse, un motivato esercizio della facoltà di recedere per giusta causa è rinvenibile nella successiva comunicazione del luglio 2020, che, come detto, reca un'analitica indicazione degli addebiti contestati al Pt_1
Ciò detto, ritiene il tribunale che il recesso per giusta causa della convenuta trovi adeguata giustificazione negli acquisiti elementi di prova.
Come già esposto, l'espletata attività istruttoria ha consentito di accertare che, nella primavera del 2020, dunque durante la vigenza delle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale per la nota pandemia da Covid-19, , unitamente ad Parte_1 altri tre capostruttura - , e - effettivamente Parte_8 Parte_9 Persona_1 assunse una serie di iniziative (elaborazione di un nuovo progetto per l'attività in rete, riunioni ed eventi informativi, attivazione di un indirizzo di posta elettronica denominato
“ ”) non preventivamente concordate con la preponente, né Email_1 successivamente ratificate dalla stessa e ragionevolmente dirette a creare un'autonoma struttura operativa, ulteriore e diversa da quella facente capo alla Controparte_2
In tal senso depone in primo luogo l'allegata brochure (v. doc. n° 7 di parte convenuta) recante una presentazione in power point, con cui i quattro capi rete intesero esporre il loro progetto operativo, non soltanto riassumendovi l'attività già svolta (per quanto consta all'insaputa di nel mese di aprile (ossia quattro Controparte_2 webconference, corrispondenti a serate informative aperte a partner e ospiti, e tre webmeeting, rappresentati da eventi formativi e informativi aperti ai soli partner CP_2 con il coinvolgimento di svariate decine di partecipanti, ma anche esponendovi quella futura, da effettuarsi nel periodo post covid (ciò significando che non si trattava di moduli organizzativi meramente funzionali alla prosecuzione delle operazioni in costanza delle restrizioni previste dalla normativa emergenziale), oltretutto con modalità tali da sottrarre, di fatto, gli eventi al controllo della preponente, come può desumersi dalla scelta di non pubblicizzarli con gli usuali strumenti comunicativi della stessa, dalla dichiarata attivazione di “una mail specifica per permettere ai Partner di Email_1 comunicarci i nominativi dei partecipanti agli eventi in modo da facilitare il reperimento della paternità” e dalla correlativa pretesa di farvi confluire le comunicazioni dei nominativi eventualmente arrivate “direttamente in sede”.
pagina 16 di 25 L'organizzazione e lo svolgimento degli eventi informativi on line del mese di aprile senza il preventivo coinvolgimento della è provato, oltre che dalle Controparte_2 menzionate deposizioni dei testi e , anche dall'allegata Tes_1 Tes_3 Tes_7 corrispondenza telematica (v. doc. n° 7 di parte convenuta), da cui si evince che le iniziative dei quattro capi rete vennero portate a conoscenza del legale rappresentante della convenuta nella seconda metà di aprile, allorché fu invitato Persona_2 all'incontro del giorno 27, dopo che si erano già svolti gli eventi del 3, 7, 8, 15, 16, 21 e
23 dello stesso mese (come esposto nella brochure).
L'assoluta successiva contrarietà della convenuta alle dette iniziative, se non attuate con le modalità seguite sino ad allora, è parimenti dimostrata dalle osservazioni apposte dal sui vari passaggi della detta brochure rappresentativa (v. doc. n° 47 di Per_2 parte attrice e n° 10 di parte convenuta), di cui il , , Parte_1 Parte_8 Per_1
e ebbero poi contezza, come si desume, fra l'altro, anche dalla
[...] Parte_9 mail che gli inviarono il 5.5.2020, ove si legge “constatiamo con grande rammarico che la riunione di ieri sera è stata deludente nei contenuti e soprattutto nella forma. Prima di entrare nel merito delle tue imposizioni ti chiediamo cortesemente di prendere in considerazione l'idea di rispondere a questa semplice domanda: Per quale motivo la nostra iniziativa viene vissuta come una sfida personale (egoistica)
contro
CP_2 quando l'obiettivo è esattamente l'opposto ? [al riguardo, è di tutta evidenza che tale domanda non avrebbe avuto ragion d'essere, se in precedenza vi fosse stata un'autorizzazione, anche solo tacita, del;
in caso di pregresso consenso di Per_2 quest'ultimo, nella circostanza verosimilmente gli sarebbe stato chiesto innanzi tutto di spiegare le ragioni della diversa posizione assunta, n.e.] Riguardo alle tue indicazioni, verranno eseguite alla lettera” (v. doc. n° 47 di parte attrice).
Quest'ultimo impegno fu poi disatteso dai quattro, come si desume dalla mail con cui il 22 maggio 2020 (v. doc. n° 45 di parte attrice) vennero comunicati alla CP_2
i nominativi dei partecipanti alle serate informative tenute, fra l'altro, il 7, il 14, il 17, il 19 e il 21 maggio, quindi dopo che il aveva già chiaramente manifestato il suo Per_2 dissenso al riguardo.
È, dunque, accertato che gli eventi on line dei mesi di aprile e maggio 2020 vennero ideati, organizzati e gestiti dal insieme agli tre capi rete, e Pt_1 Pt_5 Pt_6
non soltanto senza la preventiva autorizzazione della preponente (a dire della Pt_4 teste a tal fine occorreva formulare una richiesta al sito www.EM.net, Tes_1 visionabile solo dai collaboratori e poi attendere l'inserimento dell'evento sul sito CP_2 della società accessibile a tutti), ma anche tenendola all'oscuro dell'accaduto.
Premesso poi che in costanza delle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale vigenti nella primavera del 2020 l'operatività della non cessò CP_2 del tutto (al riguardo la teste ha dichiarato “dall'inizio della pandemia e per diversi Tes_1 mesi cessarono gli eventi in presenza. Comunque abbiamo lavorato da casa. Le spedizioni degli apparecchi non sono mai cessate”; lo stesso ha affermato Parte_8
“durante il periodo di lockdown EM evadeva gli ordini già presi in carico e riceveva pagina 17 di 25 nuovi ordini”; del resto con la mail dd. 11.3.2020, prodotta da parte attrice come doc. n°
33, la società convenuta comunicò soltanto la chiusura degli uffici, non la sospensione di ogni attività, tant'è che nel contempo evidenziò la possibilità di “continuare a comunicare con noi tramite e-mail”, come poi avvenne, ciò desumendosi dalla corrispondenza telematica prodotta da parte convenuta come doc. n° da 19 a n° 27) e che nelle intenzioni dei quattro capi rete la progettata attività web avrebbe dovuto proseguire anche nel periodo post Covid, appare fondato addivenire alla conclusione che l'emergenza epidemiologica fu soltanto l'occasione, ma non l'effettiva causa giustificativa dell'ideazione e dell'organizzazione dei detti eventi.
Vi è poi ragione di ritenere che le iniziative in esame, essendo state assunte senza il preventivo interessamento e in difetto di autorizzazione (anche solo postuma) della società convenuta e strutturate con modalità organizzative tali da precludere a quest'ultima un effettivo controllo (stante la prevista centralità di uno strumento comunicativo, la casella di posta elettronica , di cui la stessa Email_1 non aveva la disponibilità), fossero effettivamente dirette a realizzare una struttura operativa ulteriore e diversa da quella gestita da , dunque parallela e CP_2 autonoma rispetto a quest'ultima (come, di fatto, sostenuto da parte convenuta nella seconda comunicazione di recesso) e, in quanto tale, sostanzialmente sottratta al controllo e alle direttive della preponente, con il presumibile intento di renderla con il tempo in grado di relazionarsi direttamente con la casa madre (sintomatico a Controparte_3 tal fine è l'autorizzazione di quest'ultima a ad acquisire la disponibilità Parte_8 come testimonial dell'ex sciatore - v. pag. 6 del ricorso ex art. 409 c.p.c. Testimone_16 di depositato da parte convenuta come doc. A -; il che rileva anche in Parte_8 questa sede, giacché, come statuito in motivazione da Cass., n° 9779/2011, ai fini del legittimo esercizio della facoltà di recesso per giusta causa possono assumere importanza anche condotte di terzi per il loro collegamento, a vario a titolo, con l'agente) ed eventualmente anche di sostituirsi, in tale interlocuzione, all'odierna convenuta, stante il possibile successivo coinvolgimento di altri capi rete e dei relativi collaboratori, con conseguenziale significativo incremento della consistenza quantitativa e, quindi, della capacità operativa della struttura in questione.
Trattasi di condotta che, lungi dall'essere riconducibile ai poteri conferiti al con l'allegato regolamento negoziale, da un lato, appare, per come è stata ideata e Pt_1 attuata - prima all'insaputa della preponente e, dunque, senza la sua preventiva autorizzazione, e poi proseguita nonostante l'inequivocabile dissenso della stessa - contrastante con i principi di lealtà e buona fede, a cui l'agente deve attenersi nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, come previsto dall'art. 1746, 1° co., c.c., che gli impone, fra l'altro, di “adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute”, ciò di per sé significando che il rapporto di agenzia, seppure di natura autonoma, non è incompatibile con la soggezione dell'attività lavorativa dell'agente a direttive e controlli, amministrativi e tecnici, più o meno penetranti, da parte del preponente (così statuito da Cass., n° 11264/2001); dall'altro, è senz'altro censurabile alla luce di quanto previsto nel “Manuale operativo” (v. doc. n° 4 di parte convenuta) ivi pagina 18 di 25 espressamente richiamato quale parte integrante di esso e, dunque, vincolante per il
Pt_1
Al riguardo va disatteso, perché tardivo e, dunque, inammissibile, l'assunto sostenuto dall'attore in comparsa conclusionale, secondo cui l'esemplare del “Manuale operativo” prodotto ex adverso è una versione del 2011/2012 ed è stato da lui sottoscritto in occasione della firma del precedente contratto di vendita a domicilio, di talché difetterebbe la prova di una sua seconda sottoscrizione alla stipulazione del contratto di agenzia oggetto di causa, non risultando neppure se all'epoca vi fosse una diversa versione di tale manuale.
A fronte della condotta processuale della convenuta, che sin dal suo primo scritto difensivo ha fatto riferimento all'allegato documento in questione come sottoscritto dal
(di cui effettivamente reca le firme, mai disconosciute in corso di causa), con ciò Pt_1 evocandone, di fatto, la natura pattizia (che peraltro ha comunque acquisito anche solo in ragione del richiamo ad esso contenuto nel contratto del novembre 2018 (v. art. 14), al dichiarato fine di considerarlo parte integrante del regolamento negoziale), durante il giudizio l'attore non ha formulato alcun specifico rilievo e, in particolare, non ha negato di averlo sottoscritto o di averne firmato una versione diversa da quella prodotta, con ciò tenendo un contegno valorizzabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., il che induce a ritenere che l'esemplare versato in atti con le sue firme sia uguale a quello che egli stesso ha ricevuto all'atto di stipulare il contratto di agenzia, come da dichiarazione che, stando a quanto ivi riportato, venne a tale contratto allegata sub 12.
Ciò detto, mette conto rilevare, da un lato, che nella “Premessa fondamentale” di tale manuale si legge, a dimostrazione della rilevanza delle disposizioni ivi riportate nell'ambito del rapporto contrattuale, “Le agenzie nazionali sono gli unici referenti per i partners nell'attività commerciale su un determinato territorio nazionale e sono altresì gli unici intermediari con la casa madre...Tutti i partners sono tenuti a leggere con attenzione i manuali operativi e ad attenersi scrupolosamente per contratto alle norme ivi indicate. Violazioni alle regole nazionali e internazionali possono dare adito alla risoluzione del contratto di collaborazione con ...”; dall'altro che, nel CP_2 riconoscere la facoltà dei Partner Bremer di organizzare eventi, il manuale in questione la sottopone a varie condizioni, prevedendo, fra l'altro, l'obbligo di segnalarli in tempo utile e di conseguire la preventiva autorizzazione della , obbligo che, come sopra CP_2 esposto, il non ebbe ad adempiere. Pt_1
Tanto precisato, devesi poi stabilire se l'addebito in contestazione sia in grado di legittimare il recesso immediato per giusta causa esercitato dalla convenuta.
Nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è statuito che “in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” (v. Cass., n° 22246/2021) e che, essendo il contratto di agenzia, come quello di lavoro, fondato “sull'intuitus personae, il cui venir meno,
pagina 19 di 25 incrinando la fiducia nella necessaria collaborazione delle parti tra loro, legittima lo scioglimento del rapporto”, “per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cc., previsto per il lavoro subordinato”, precisandosi al riguardo che “per la valutazione della gravità della condotta, deve considerarsi che nel contratto di agenzia il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, per cui ai fini della legittimità del recesso è sufficiente un fatto di minore consistenza” (così in motivazione
Cass., n° 9779/2011; nello stesso senso Cass., n° 14771/2008, ivi richiamata, nonché
Cass., n° 11728/2014 e, più di recente, Cass., n° 29290/2019).
In adesione a tale impostazione interpretativa la detta condotta contestata al può essere qualificata in termini di giusta causa di recesso immediato. Pt_1
Considerato che il richiamo a tale nozione “enucleabile dall'art. 2119 c.c., analogicamente applicato, pone al centro della risposta l'inadempimento colpevole quale fatto generatore della crisi di fiducia, e non come evento lesivo dell'equilibrio sinallagmatico, non necessariamente apprezzabile in un rapporto di durata che, come quello di agenzia, è connotato da una rete complessa di obbligazioni reciproche, non esaurentesi nella corrispettività a coppie tra prestazione lato sensu lavorativa e remunerazione in denaro” e che, quindi, “ciò che rileva ai fini del legittimo esercizio della facoltà di recesso per giusta causa è il fatto incidente sull'affidamento dell'una parte verso l'altra, indipendentemente dalla ricaduta che esso abbia o non nell'economia del rapporto di scambio”, si può, infatti, fondatamente ritenere che, a fronte dell'organizzazione di plurimi eventi informativi implicanti il coinvolgimento di svariate decine di partecipanti, prima effettuata bypassando gli usuali canali comunicativi, evidentemente al fine di tenerla all'oscuro e, quindi, di evitarne qualsivoglia ingerenza, e poi reiterata senza tenere conto della sua dichiarata e ferma contrarietà, il tutto con modalità tali da porre le basi di una struttura operativa in grado di porsi come nuovo punto di riferimento di potenziali clienti e collaboratori, separato e distinto, come tale sottratto al suo controllo, al maggio 2020 la società convenuta aveva legittimamente maturato il convincimento che l'ulteriore prosecuzione del rapporto, anche solo per un tempo limitato, non sarebbe avvenuto nella doverosa osservanza delle disposizioni normative e pattizie, ma avrebbe, invece, potuto consentire all'odierno attore, anche in ragione dello stretto collegamento del suo operato con quello analogo di altri tre capi rete, di coinvolgere un crescente numero di interlocutori (clienti potenziali o attuali, collaboratori già affiliati - pari ad oltre 100 unità fra e come si Pt_5 Pt_1 Pt_4 desume dalle deduzioni svolte dagli stessi nei rispettivi atti giudiziari - e soggetti interessati ad acquisire la detta veste) e, quindi, di esporla col tempo al rischio di dover fronteggiare una sempre più articolata e complessa struttura operativa, potenzialmente in pagina 20 di 25 grado di acquisire una non trascurabile capacità concorrenziale e finanche di mettere in dubbio il suo rapporto esclusivo con la casa madre (v. sul punto il Manuale operativo).
In sostanza l'inadempimento addebitabile al appare sufficientemente Pt_1 grave da precludere quella fase transitoria tra il recesso e l'estinzione del rapporto rappresentata dal preavviso.
A sostegno della prospettazione svolta nell'atto introduttivo del giudizio non appare ascrivibile decisivo rilievo neppure all'assunto dell'attore secondo cui non gli venne dato modo e tempo (i trenta giorni previsti dall'art. 10 del contratto) per porre
“rimedio” alle condotte contestategli, ove si consideri che (i) nelle riflessioni conclusive apposte alla brochure predisposta dai quattro capi rete, agli inizi di maggio 2020 il Per_2 invitò gli stessi a comunicare le loro intenzioni “nel proseguire la collaborazione nel pieno rispetto e con le direttive di entro 72 ore”, per poi aggiungere CP_2
“diversamente, ognuno andrà per la propria strada!”; (ii) che, di tutta risposta, i predetti,
e quindi anche il ebbero a organizzare e tenere ulteriori eventi per tutto il mese Pt_1 senza osservare le modalità dettate dal Manuale operativo (v. le citate deposizioni
, e v. anche la mail dd. 22.5.2020 prodotta come doc. n° 45 da Tes_7 Tes_3 Tes_5 parte attrice, con cui vennero comunicati a i nominativi dei partecipanti agli CP_2 eventi del mese di maggio, in relazione ai quali non consta la preventiva autorizzazione della convenuta, che, quindi, non era neppure a conoscenza dei soggetti che vi avevano preso parte, per aver evidentemente costoro usato come canale comunicativo la mail infomicrovasi. ), con ciò implicitamente manifestando l'intenzione di non Email_3 fruire del termine indicato nell'art. 10 del contratto;
(iii) che comunque tale termine è stato, di fatto, concesso in relazione al recesso del luglio 2020.
Anche l'avvenuto pagamento delle provvigioni per i contratti stipulati dal Pt_1 nei mesi di giugno e luglio non è significativamente valorizzabile al fine di escludere la legittimità del recesso esercitato dalla convenuta, potendosi ritenere plausibile quanto dedotto dalla stessa in comparsa conclusionale (laddove si è sostenuto che in caso contrario “avrebbe dovuto spiegare ai clienti che non poteva fornire la merce provenendo da un proprio collaboratore ormai receduto”), senza omettere di considerare (i) che, avendo tratto un vantaggio patrimoniale dall'attività del nei due mesi successivi al Pt_1 primo recesso, la era comunque tenuta, anche solo in ragione del disposto CP_2 dell'art. 2041 c.c., a indennizzarlo per la prestazione svolta;
(ii) che peraltro, in applicazione analogica dell'art. 2126 c.c., si potrebbe ritenere che il recesso non abbia prodotto effetto per il periodo in cui, di fatto, il rapporto ha avuto esecuzione;
(iii) che comunque il detto pagamento non appare univocamente interpretabile come tacita rinuncia ad avvalersi degli effetti del recesso già esercitato, tanto più che medio tempore non si erano neppure verificate sopravvenienze in grado di sottrarre alle pregresse condotte del qualsivoglia capacità di incidere sul rapporto di fiducia nei termini Pt_1 sopra esposti;
(iv) che, del resto, con la comunicazione del 20.7.2020 la società convenuta ebbe a ribadire, con una più dettagliata motivazione, la propria volontà di recedere per giusta causa, di talché in ogni caso da allora il rapporto deve intendersi cessato.
pagina 21 di 25 Per tutto quanto esposto le domande con cui ha chiesto di Parte_1
“dichiarare illegittimo, ingiustificato, nullo e/o disporre l'annullamento e/o dichiarare inefficace e comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il recesso unilaterale di attivato con la lettera raccomandata 21-27.05.2020, anche come Controparte_2 emendato con lettera raccomandata 20.07.2020” e, per l'effetto, di accertare che “il rapporto è cessato alla sua annuale scadenza in data 11/01/2021” non appaiono meritevoli di accoglimento e, pertanto, devono essere rigettate, il che consente di ritenere superfluo l'esame degli ulteriori addebiti contestati all'attore.
Sulle domande di pagamento proposte da Parte_1
Sul presupposto che il rapporto contrattuale sia proseguito fino alla naturale scadenza dell'11.1.2021 in ragione dell'illegittimità del recesso intimato ex adverso e, quindi, della consequenziale qualificazione dello stesso come mero diniego di rinnovo alla prima successiva scadenza del pattuito annuale termine di durata del contratto, in sede di conclusioni l'attore ha chiesto di condannare la controparte a versargli:
1. le provvigioni relative alle sei mensilità intercorse tra la comunicazione del recesso e la data dell'11.1.2021 e/o il risarcimento del danno da lucro cessante da lui subito nello stesso periodo;
2. “indennità di risoluzione del rapporto”, nonché “indennità suppletiva di clientela e di bonus”;
3. “le provvigioni dirette e indirette dovute per le trattative concluse dal preponente nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto…per le quali la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento del contratto di agenzia, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa”;
4. “le provvigioni dirette ed indirette dovute per i contratti conclusi e/o procurati…nel periodo post recesso…, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa”.
Al riguardo va innanzi tutto disattesa l'eccezione di inammissibilità di parte convenuta per l'avvenuta formulazione di tali domande soltanto con la comparsa di riassunzione introduttiva del presente giudizio e non anche nel ricorso ex art. 409 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Padova e seguito, nell'ambito di quel procedimento, dall'espressa riserva di agire in separata sede per il conseguimento degli importi ritenuti dovuti.
Sul punto in questione viene in rilievo il principio di diritto, qui condiviso non ravvisandosi valide ragioni per disattenderlo (tanto più che nel caso di specie non è rinvenibile alcuna lesione del diritto di difesa della convenuta, né la disparità di trattamento ipotizzata dalla stessa nella comparsa conclusionale di replica), secondo cui
“l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti
pagina 22 di 25 sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo” (in tal senso Cass., n° 15753/2014 e i precedenti ivi richiamati Cass., n°
223/2011 e Cass., n° 821/2006; v. anche Cass., n° 132/2016).
Nel merito devesi rilevare che la ritenuta legittimità del recesso per giusta causa, sì come esercitato, costituisce ex se condizione ostativa all'accoglimento della domanda sub 1.
Stante il disposto dell'art. 1751, 2° co., c.c. e dell'art. 12, II, dell'Accordo
Economico Collettivo del settore commercio 16.2.2009 (v. doc. 17 di parte convenuta), non può trovare accoglimento neppure la domanda avente a oggetto l'indennità suppletiva di clientela.
Lo stesso dicasi per l'indennità “meritocratica” menzionata da parte attrice negli scritti difensivi, che, unitamente all'indennità di risoluzione del rapporto e all'indennità suppletiva di clientela, compone l'indennità di cessazione del rapporto ai sensi della detta contrattazione collettiva, trattandosi di emolumento parimenti non dovuto, quando, come nel caso di specie per le ragioni sopra esposte, la risoluzione del contratto è dipesa da un inadempimento imputabile all'agente (in tal senso v. Cass. n° 28109/2024, nella cui motivazione si è precisato che le menzionate “indennità previste dalla disposizione collettiva sono dunque da inquadrare nella norma codicistica, di cui sono esplicitazione concreta e, tra esse, lo è anche l'indennità meritocratica, con la conseguenza che pure per quest'ultima vale il disposto dell'art. 1751 c.c. che nega il diritto all'indennità quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”).
Non appare meritevole di accoglimento neppure la domanda sub 4).
Nel costituirsi in giudizio la società convenuta ha dedotto di aver già provveduto al pagamento delle provvigioni dirette spettanti al con riferimento ai contratti Pt_1 procurati dallo stesso dopo il recesso.
Al riguardo vengono in rilievo i 6 contratti (v. doc. n° 10) allegati alla citazione, Tes che risultano stipulati dal con i clienti , Pt_1 Parte_10 Tes_13
Magalini Medica Srl, , nonché le Controparte_4 Persona_3 Persona_4 missive della società convenuta (v. doc. n° 30 di parte attrice) recanti, per quanto qui rileva, la specifica indicazione dei compensi provvigionali versati all'attore in ordine, fra l'altro, ai contratti conclusi con i detti clienti.
L'avvenuto incasso di tali importi è sostanzialmente ammesso dal Pt_1 laddove ha fatto riferimento anche alle citate missive quale fonte di prova della “media delle provvigioni percepite in corso di rapporto”, da assumere come base di calcolo delle pagina 23 di 25 indennità di fine rapporto e del risarcimento dei danni oggetto delle altre pretese pecuniarie azionate in citazione.
In corso di causa l'attore non ha provato, e invero neppure specificamente dedotto, elementi oggettivi da cui desumere l'effettiva sussistenza del diritto di conseguire, in ordine ai detti contratti, provvigioni dirette maggiori di quelle che risultano indicate nell'allegata corrispondenza di controparte e che egli stesso ha, di fatto, ammesso di aver già ricevuto.
Il non ha dimostrato, e neppure ha richiesto di farlo articolando adeguate Pt_1 istanze istruttorie, la spettanza di provvigioni indirette con riguardo ai contratti post recesso, né le modalità della relativa quantificazione.
Analoga carenza probatoria è ravvisabile in relazione alla domanda sub 3.
Appare infondata anche la domanda relativa alla somma di € 2.586,88, oltre IVA
e contributi previdenziali, asseritamente dovuta in forza di specifico accordo con la società preponente a titolo di bonus, corrispondente, in tesi, a una percentuale aggiuntiva pari al 5% sulle vendite da giugno ad agosto 2020, poi prorogata sino a settembre 2020.
Parte attrice non ha dimostrato l'effettiva sussistenza di tale accordo, che non può essere ritenuta incontroversa ex art. 115 c.p.c., e ciò in ragione della specifica contestazione svolta sul punto di questione da parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione.
Per quanto, infine, attiene alla domanda relativa all'indennità di risoluzione del rapporto, premesso che tale indennità, di regola dovuta dalla Controparte_5
(l'ente di previdenza e assistenza degli agenti), può essere richiesta dall'agente al preponente, ove questi non abbia provveduto a effettuare i dovuti versamenti al detto ente (v. Cass., n° 12223/1990), e che tale omissione è stata, di fatto, ammessa dalla società convenuta, avendo questa asserito di aver già corrisposto la somma spettante all'attore per la causale in questione, pari a € 316,62, dallo stesso fatturata (v. doc. n° 15 e n° 16 di parte convenuta), mette conto rilevare, da un lato, che tale versamento non risulta documentato, né lo si può ritenere incontroverso, essendo comunque incompatibile con la prospettazione posta da parte attrice a fondamento della pretesa pecuniaria de qua; e dall'altro, che è provata l'applicabilità dell'accordo collettivo 16.2.2009 al rapporto contrattuale in esame e non è contestata la conformità delle percentuali di calcolo (4%,
2% e 1%) e degli scaglioni riportati dal nel prospetto allegato come doc. n° 31 a Pt_1 quelli indicati nel detto accordo.
Tenuto conto dei compensi provvigionali - pari a € 22.653,60 - liquidati da CP_2
al nei primi sette mesi del 2020 (v. doc. n° 30 di parte attrice) e delle dette
[...] Pt_1 percentuali, l'indennità di fine rapporto è quantificabile nell'importo richiesto di € 443,53.
va, quindi, condannata a pagare all'attore tale importo, oltre interessi CP_2 legali dalla domanda.
pagina 24 di 25 Sulle spese di lite
Considerato che le domande di parte attrice sono state accolte soltanto in minima parte, è ravvisabile una soccombenza reciproca valorizzabile ai fini dell'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di con sede legale in Parte_1 Controparte_2
Trento, via dei Muredei n° 10/A, in persona del legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande proposte in comparsa di riassunzione, condanna la società a pagare a la somma di € Controparte_2 Parte_1
443,53, oltre interessi legali dalla domanda;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 9.4.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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