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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3374/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3374/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSA Parte_1 P.IVA_1
ANDROMEDA e dell'avv. BOTTICHIO SILVIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONU' ILLARI CP_1 C.F._1
ALBERTO SIRIOLI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANNI C.F._2
MASSIMO
CONVENUTI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (di seguito CI) conveniva in giudizio l'avv. Alberto Serioli, Parte_1 unitamente alla collega e collaboratrice di studio avv. , chiedendo: - in via preliminare, CP_1 che sia dichiarato che l'attrice nulla deve ai convenuti a titolo di compensi per l'attività professionale prestata;
- in via principale e nel merito: a) previo accertamento e declaratoria della risoluzione dei contratti professionali nonché della responsabilità professionale dei convenuti, che questi ultimi siano condannati, in solido o alternativamente tra di loro, al risarcimento di tutti i
1 danni cagionati a nella misura accertata in corso di causa, dichiarando quindi Parte_1 che nulla è loro dovuto;
b) con riferimento alla causa n. 3325/2015 rg, che i convenuti siano condannati, in solido o alternativamente tra loro, a restituire all'attrice la somma di Euro 1.500,00 versata a titolo di acconto o quella diversa somma accertata in corso di giudizio, dichiarando che nulla è loro dovuto a titolo di saldo e condannando gli stessi a pagare in solido o alternativamente tra loro l'importo di Euro 7.000,00 per lite temeraria;
c) con riferimento al procedimento n. 8856/2019 rg, che i convenuti siano condannati in solido o alternativamente tra loro al pagamento dell'importo di Euro 3.073,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, e di Euro 286,00 per anticipazioni;
- in subordine nel merito, che sia accertato che l'attrice ha già provveduto a corrispondere ai convenuti acconti per compensi pari ad Euro 14.477,36, inclusi accessori e al netto della ritenuta d'acconto, dichiarando che null'altro è loro dovuto per le attività espletate;
- in ulteriore subordine, che siano compensati i compensi accertati in favore dei convenuti con i danni cagionati all'attrice; - in estremo subordine, che sia valutata la congruità delle parcelle dei convenuti in rapporto all'attività espletata e/o al risultato utile raggiunto e che l'attrice sia condannata a pagare ai convenuti l'importo ritenuto giusto e provato.
L'avv. Alberto Serioli, ritualmente costituitosi in giudizio, contestava integralmente le domande formulate da CI e ne chiedeva l'integrale rigetto stante l'infondatezza in fatto e in diritto delle allegazioni di parte attrice. Evidenziava come l'atto di citazione avversario fosse strumentale, lacunoso (non ricostruendo come si è svolto effettivamente il lungo rapporto professionale) e del tutto generico (in merito agli addebiti mossi ed ai presunti danni che
CI avrebbe subito). Il convenuto svolgeva domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento dei compensi dovutigli dall'attrice per l'attività professionale svolta in suo favore, con condanna della stessa al relativo pagamento ed avanzava in via preliminare richiesta di emissione di ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di Euro 32.889,61 oltre ritenuta d'acconto.
L'avv. , ritualmente costituitasi in giudizio, depositava la comparsa di costituzione al CP_1 solo fine di evidenziare la violazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., chiedendo, in via principale, il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti in ragione sia della propria carenza di legittimazione passiva sia dell'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande stesse.
In subordine chiedeva di accertare e dichiarare responsabile in via esclusiva di eventuali illeciti professionali l'avv. Alberto Serioli, condannando quest'ultimo a manlevarla e tenerla indenne.
2 A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza e “rilevato che l'attività svolta dall'avv.
Serioli è documentata e le parcelle risultano redatte secondo i parametri ministeriali di riferimento e che le contestazioni sollevate da parte attrice trovano riscontro documentale per quanto attiene alla posizione relativa al procedimento rg 335/15 (per la quale è richiesto compenso di euro 7.000 oltre ritenuta d'acconto) e per la posizione della parcella 8) il convenuto risulta aver redatto una comunicazione mail mentre il ricorso non risulta sottoscritto dalla parte
(cfr. doc.34 parte convenuta), né risulta chiarita la contestata esposizione della medesima parcella (euro 2.820,83) in altra parcella pos. 847 all2 (cfr. pag. 6 atto di citazione doc.1); ritenuto che la somma richiesta dall'avv. Serioli risulta, allo stato, determinata nel suo ammontare per l'importo di euro 23.068,78 e che sussistono, allo stato, ragioni di incertezza nell'individuazione dell'entità del credito limitatamente alle voci predette con riferimento alla parcella 8 e a quella relativa al procedimento rg 335/15; ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà in ragione della situazione finanziaria evidenziata dal convenuto con riscontro documentale e non specificatamente contestata da , Parte_1 veniva accolta “l'istanza ex art. 186 ter e 642 c.p.c. […] per l'importo di euro 23.068,78 provvisoriamente esecutiva”.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testimoni: (parte attrice), avv. Elisa Testimone_1
ED (parte convenuta), avv. Giuliano Amighetti (parte convenuta), LE EL (parte attrice) e avv. Valentina SI (parte convenuta). All'esito, la difesa di parte attrice chiedeva la revoca dell'ordinanza del 7 settembre 2021 nella parte in cui riteneva inammissibile ex art. 246
c.p.c. la testimonianza del sig. avendo quest'ultimo nelle more dismesso la Testimone_2 carica di amministratore unico di CI;
la difesa dell'avv. Serioli si opponeva a tale richiesta.
Con provvedimento del 14 marzo 2022 veniva ammessa la testimonianza del sig.
[...] rilevando che le contestazioni mosse da parte convenuta “non attengano alle ES preclusioni di cui all'art. 246 c.p.c., ma risultino piuttosto rilevanti in tema di attendibilità del testimone”. La prova orale veniva esaurita con l'audizione dei testimoni: avv. Giovanni Tes_3
(parte convenuta) e (parte attrice) e successivamente la causa veniva fissata a Testimone_2 precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
Il rapporto professionale intercorso tra l'avv. Alberto Serioli e la società Parte_1 nell'ambito del quale ha preso parte l'avv. , quale collaboratrice dello studio associato CP_1 di cui è socio l'avv. Serioli ha riguardato:
3 1) procedura monitoria n. 11610/2014 rg Tribunale di Brescia e atto di precetto nei confronti di
Progetti per l'importo capitale di Euro 111.699,00 (pratica saldata da Parte_2 all'avv. Serioli); Parte_1
2) opposizione a decreto ingiuntivo n. 18135/2014 rg Tribunale di Brescia, promossa da
[...]
nei confronti di avverso il suddetto provvedimento monitorio;
Parte_3 Parte_1
c) esecuzione mobiliare presso terzi n. 3845/2014 rge Tribunale di Bergamo, promossa da nei confronti di , in forza del decreto ingiuntivo di cui Parte_1 Parte_3 al punto a);
d) esecuzione mobiliare presso il debitore promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, in forza della sentenza che ha definito il giudizio di opposizione di cui al punto Parte_3
b);
e) causa civile n. 3325/2015 rg Tribunale di Brescia, promossa dai sig.ri Parte_4
e nei confronti di avente ad oggetto Parte_5 Parte_6 Parte_1
l'impugnazione di una delibera societaria di Parte_1
f) causa civile di lavoro n. 67/2016 rg Tribunale di Brescia, promossa dal sig. nei Parte_7 confronti di avente ad oggetto il mancato pagamento da parte della società di Parte_1 crediti di lavoro dipendente;
g) procedimento per la declaratoria di fallimento n. 238/2017 rg Tribunale di Brescia, promossa dal sig. nei confronti di in forza del credito riconosciutogli dal Parte_7 Parte_1
Tribunale di Brescia a definizione del giudizio di cui al punto precedente;
h) procedura ex art. 700 cpc n. 8856/2019 rg Tribunale di Brescia, promossa dai sig.ri e nei confronti di Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_1
i) atto di precetto nei confronti del terzo pignorato società (in forza Controparte_2 dell'ordinanza di assegnazione somme che ha definito l'esecuzione mobiliare presso terzi n.
3845/2014 rge Tribunale di Bergamo) e successivo contratto di cessione del credito alla società
Co.Imm.E. srl;
l) attività finalizzata al recupero del credito capitale di Euro 45.090,02 direttamente rivendicato da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
Il rapporto professionale, durato circa cinque anni, si è interrotto in data 1° luglio 2019, quando l'avv. Alberto Serioli inviava a le parcelle relative ai procedimenti sopra indicati Parte_1 con le lettere b)-c)-d)-e)-f)-g) (la parcella relativa al procedimento sub a) era stata precedentemente saldata), per complessivi Euro 25.000,00, arrotondati per difetto in considerazione degli sconti accordati e già detratti gli acconti ricevuti, comunicando che avrebbe assunto il nuovo incarico soltanto dietro pagamento di almeno Euro 15.000,00, oltre anticipazioni del promuovendo giudizio di appello (cfr. doc. 3). Seguiva uno scambio di corrispondenza con il sig. il quale comunicava l'impossibilità per la suddetta società di corrispondere Testimone_2 quanto richiesto dall'avv. Serioli, con la precisazione che la società avrebbe provveduto al
4 pagamento dei compensi del professionista “con una rateizzazione a partire dal prossimo ottobre” (cfr. doc. 4). Il rapporto si chiudeva in quel momento, con la rinuncia ad ogni mandato da parte dell'avv. Serioli (all'epoca si prospettava la necessità di introdurre il giudizio di appello relativamente all'opposizione a decreto ingiuntivo sub b), definita dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 83/2019 del 12 gennaio 2019). Alle successive richieste dell'avv. Serioli di precisazione della rateizzazione proposta per il pagamento delle sue competenze, il sig.
[...]
in data 14 settembre 2019, comunicava per conto di di aver richiesto ES Parte_1
l'ausilio dell'Ordine degli Avvocati (cfr. doc. 5), che fissava un incontro di conciliazione, al quale aderiva anche il convenuto, ma che non portava ad alcun risultato. In quell'occasione, il sig. unico soggetto presente per conto di dava infatti formalmente ES Parte_1 atto “di non essere in grado di formulare proposte di definizione” (cfr. doc. 6). Durante
l'incontro presso l'Ordine degli Avvocati, l'avv. Serioli anticipava altresì l'invio a Parte_1
[... di ulteriori tre parcelle, sino a quel momento non conteggiate ed esposte, relativamente all'attività svolta nel procedimento sopra indicato con la lettera h) nonché all'attività stragiudiziale di cui alle lettere i) e l), per complessivi Euro 7.889,61, che venivano in quella sede consegnate nelle mani del sig. e successivamente formalmente trasmesse via pec alla ES società il 5 dicembre 2019 (cfr. doc. 7).
Ciò premesso, si rileva che le contestazioni relativamente all'operato dei professionisti convenuti per presunte gravi violazioni deontologiche sono stati discussi nell'apposita sede, con dirimente
(a favore dei convenuti) archiviazione del procedimento disciplinare (cfr. doc. 54).
Per quanto attiene alle accuse di responsabilità professionale si rileva quanto segue in relazione alle singole posizioni contestate.
Quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18135/2014 rg Tribunale di Brescia, promosso da nei confronti di l'attrice si è limitata a Parte_3 Parte_1 riferire che, tramite l'avv. Serioli, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 5409/2014) per un importo di Euro 111.699,00 oltre interessi legali e spese che, con sentenza n. 83/2019 pubblicata il 12 gennaio 2019, il Tribunale di Brescia, a definizione dell'opposizione anzidetta, aveva condannato le controparti a pagare a la minor Parte_1 somma di Euro 13.559,00 per capitale oltre interessi legali ed ulteriori Euro 12.553,33 per compensi, oltre cpa e iva. In merito a tale giudizio, l'attrice ha affermato altresì di aver versato acconti sulle competenze dell'esponente per Euro 3.378,82 (oltre ritenute d'acconto).
In atto di citazione non risultano specificatamente sollevate obiezioni verso l'operato dell'avv.
Serioli in merito all'andamento di tale giudizio, salvo far riferimento, al mancato conseguimento di un risultato utile o di un minor risultato rispetto alle previsioni di senza però Parte_1 specificare quali negligenze e quali omissioni avrebbe commesso l'avv. Serioli nella difesa dell'attrice nel suddetto giudizio. Nella memoria ex art. 183, VI co. n. 1, c.p.c. (cfr. pagg. 10 e ss.) parte attrice ha affermato che la strategia difensiva dei convenuti è quella “già utilizzata per
5 far apparire opera della volontà dell'attrice quelle che erano le scelte processuali in realtà adottate solo ed esclusivamente dai legali”. L'avv. Serioli ha ribadito di non aver espresso previsioni favorevoli a relativamente al giudizio di cui si discute avendo Parte_1 prospettato agli incontri con il sig. ed i sig.ri e LE Testimone_2 Persona_1
TI (entrambi, questi ultimi, soci di , che la scrittura privata dell'8 giugno Parte_1
2013, predisposta dallo stesso sig. e poi sottoposta alla firma dei soci di ES Parte_1
[...
sulla quale era fondato il provvedimento monitorio oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era poco chiara nel suo contenuto, soprattutto, nella determinazione dei crediti che quest'ultima riteneva di vantare verso (doc. 18). Irrilevante in Parte_3 punto di contestata carenza di informazioni per intraprendere consapevolmente il giudizio, il fatto che il sig. , sentito come teste, abbia riferito che l'avv. Serioli “diceva che era una causa Per_1 documentale”. Invero la causa aveva effettivamente carattere documentale e si incentrava sull'interpretazione della scrittura privata dell'8 giugno 2013. In ogni caso la sentenza n. 83/2019 del Tribunale di Brescia riconosceva a un credito, seppure in misura di molto Parte_1 inferiore al valore del decreto ingiunto, ma tale risultato non è imputabile a negligenza dell'avv.
Serioli, atteso che la predetta sentenza (doc. 3 attoreo), laddove respingeva la pretesa creditoria di
CI, era fondata proprio ed esclusivamente sulla ritenuta “indeterminatezza dell'oggetto del contratto”, vale a dire della scrittura privata dell'8 giugno 2013, predisposta personalmente dal sig. L'assenza di responsabilità professionale in capo all'avv. Serioli si evince ES dalla sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia nel giudizio n. 940/2019 r.g. (doc.
55), che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, condannando l'appellata al pagamento in favore di della maggior somma di Euro 111.699,00 oltre interessi Parte_1 ex D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla scadenze delle singole fatture al saldo, nonché oltre spese legali per entrambi i gradi di giudizio. Per le note caratteristiche del giudizio appello (in cui vengono sostanzialmente ripresentate le difese già svolte nel primo grado di giudizio ed è vietata l'introduzione di questioni nuove), è quindi evidente che la prestazione professionale espletata dall'avv. Serioli è stata tutt'altro che negligente, essendo stato riconosciuto in secondo grado ciò che la società attrice richiedeva.
Con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo de quo, la difesa dell'attrice ha lamentato che, l'avv. Serioli – nel luglio 2019 – avrebbe rinunciato al mandato “a soli 9 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione dell'appello”, causando in tal modo disagio a che si sarebbe trovata a reperire un nuovo difensore in poco tempo. Sul punto si Parte_1 osserva che, come riferito dalla testimone Elisa ED, già il 22 marzo 2019, vi era stato un incontro tra l'avv. Serioli e i sig.ri e per discutere dell'opportunità di ES Per_1 promuovere appello e dei compensi in sospeso dell'avv. Serioli che si era limitato a ribadire che in mancanza di un sostanzioso pagamento in acconto sul pregresso non intendeva assumere alcun nuovo incarico. In tale occasione, peraltro Ciberentica si rendeva disponibile a corrispondere
6 esclusivamente le sole anticipazioni del promuovendo giudizio d'appello, come si evince dalla e- mail del sig. del 2 luglio 2019 (cfr. doc. 8). Non risulta, quindi, che l'avv. Serioli ES avesse assunto alcun incarico per il giudizio di appello;
pertanto, nemmeno avrebbe potuto rinunciarvi. Né è stato concretamente dedotto e provato alcun danno cui dovrebbe essere chiamato a rispondere il convenuto, considerato che è stata in grado di conferire Parte_1 mandato per l'appello ad altro difensore, il quale ha tempestivamente promosso il giudizio di impugnazione ed al quale l'avv. Serioli ha immediatamente fornito atti e documenti di causa (cfr. doc. 9), anche in formato word per facilitarne il lavoro. Peraltro, come documentato, il giudizio di appello ha avuto esito favorevole per Parte_1
Sempre in merito alla sentenza di primo grado resa a definizione dell'anzidetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attrice si è lamentata dell'operato dell'avv. Serioli per l'infruttuosa esecuzione mobiliare presso il debitore e per il presunto Parte_3 ritardo nell'introduzione dell'esecuzione mobiliare presso terzi. Sotto il primo profilo (esecuzione mobiliare presso il debitore ) parte attrice non ha delineato in cosa Parte_3 sarebbe consistita la (presunta) negligenza dell'avv. Serioli, non potendosi ritenere l'avvocato responsabile dell'incapienza dei beni del debitore. Per qualche settimana immediatamente successiva al deposito della sentenza, sono state coltivate tra le parti trattative – alla fine non concretizzatesi in un accordo – per il riconoscimento spontaneo (che avrebbe reso non necessaria la riassunzione della procedura esecutiva) da parte della debitrice e dei terzi pignorati degli importi dovuti in forza della sentenza anzidetta, come risulta dalla corrispondenza allegata (doc.
11); - il giorno stesso (19 marzo 2019) in cui è tramontata la possibilità di un accordo bonario circa il pagamento spontaneo, quindi con un “ritardo” davvero imperdonabile, il convenuto avv.
Serioli ha depositato telematicamente il ricorso per riassunzione della procedura esecutiva, rappresentando anche al Giudice le ragioni d'urgenza di CI (doc. 10). Il fatto poi che la procedura esecutiva non sia stata nemmeno iscritta a ruolo non determina certo l'insorgere di alcuna responsabilità in capo all'avvocato, il quale anzi – considerata l'infruttuosità del pignoramento (doc. 22) – ha evitato alla società cliente inutili spese. Quanto all'esecuzione mobiliare presso terzi n. 3845/2014 rge, promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
avanti il Tribunale di Bergamo, la difesa dell'attrice ha accusato l'avv. Serioli di Parte_3 aver aspettato “tre mesi” dalla pubblicazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia
a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo prima di notificare l'atto di precetto
(in data 25 marzo 2019), nonostante i solleciti della cliente, riuscendo ad ottenere l'assegnazione delle somme pignorate solo in data 7 maggio 2019 (“addirittura” ben cinque mesi dopo la sentenza). La (presunta) tardività delle iniziative promosse dall'avv. Serioli avrebbe quindi, a detta di parte attrice, consentito ai sig.ri e (creditori di in Parte_4 Pt_6 Parte_1 forza della sentenza n. 1519/2019 pronunciata dal Tribunale di Brescia a definizione del procedimento n. 335/2015 rg di impugnazione di delibera societaria) di agire esecutivamente nei
7 confronti dell'attrice, pignorando il credito che quest'ultima vantava verso
[...]
In merito al procedimento in oggetto, va innanzitutto chiarito che l'esecuzione n. Controparte_2
3845/2014 rge era stata promossa anni prima (tant'è che risulta rubricata nell'anno 2014), in forza del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo di cui si è detto sopra e, successivamente, sospesa a seguito della revoca dell'esecutorietà del suddetto titolo. In secondo luogo, le lamentele attoree risultano infondate, considerato che, in data 7 maggio 2019, è stata ottenuta l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, a seguito di formale ricorso per riassunzione (doc. 10), depositato dall'avv. Serioli in data 19 marzo 2019, vale a dire due (e non tre) mesi dopo la pubblicazione della sentenza in data 12 gennaio 2019. In terzo luogo, per qualche settimana immediatamente successiva al deposito della sentenza, sono state coltivate tra le parti (con la conoscenza, l'accordo e l'avallo di trattative per il riconoscimento spontaneo Parte_1 da parte della debitrice e dei terzi pignorati degli importi dovuti in forza della sentenza anzidetta, come risulta dalla corrispondenza allegata (doc. 11). In quarto luogo, a dimostrazione della tempestività delle azioni dell'avv. Serioli, si rileva che il giorno stesso (19 marzo 2019) in cui è tramontata la possibilità di un accordo bonario circa il pagamento spontaneo, il convenuto ha depositato telematicamente il ricorso per riassunzione della procedura esecutiva (docc. 10 e 11).
In quinto luogo, l'assegnazione delle somme ottenuta in data 7 maggio 2019 è precedente al deposito della sentenza n. 1519/2019, del cui esito aveva timore, essendo Parte_1 consapevole del possibile esito negativo di tale giudizio. In sesto luogo, il terzo pignorato CP_2 non ottemperava spontaneamente all'ordinanza di assegnazione, obbligando così Parte_1
[... a richiedere l'apposizione della formula esecutiva sul provvedimento, apposta in data 4 giugno
2019, giorno in cui l'avv. Serioli procedeva senza il indugio anche alla notifica del precetto (doc.
38). Concludendo, alcun ritardo nell'espletamento dell'incarico può essere addebitato all'avv.
Serioli, il quale non può in ogni caso essere responsabile del fatto che non aveva Parte_1 pagato debiti nei confronti di propri creditori, che hanno legittimamente agito nei suoi confronti.
Un altro profilo di contestazione sollevato dall'attrice riguarda l'asserita esposizione nella parcella redatta dall'avv. Serioli per la posizione in esame (doc. 21) di voci (quali “copia conforme ordinanza di assegnazione somme” e “redazione atto di precetto”) che sarebbero state esposte anche nella nota del 27.11.2019 (doc. 33), ma è rilevabile documentalmente che tale ultima nota è relativa ad altra e diversa pratica, avente ad oggetto la redazione dell'atto di precetto nei confronti di altro soggetto ( ed il successivo contratto di Controparte_2 cessione del credito alla società Co.Imm.E. srl. Pertanto, non vi è alcuna duplicazione di voci, trattandosi di posizioni diverse, coinvolgenti soggetti diversi e procedure diverse.
Alcun addebito può poi essere mosso all'avv. Serioli per la richiesta avanzata dal legale di
(e quindi dalla controparte e non dall'avv. Serioli) che la somma dovuta a Parte_3 venisse pagata con disposizione di bonifico bancario sul conto dello studio del Parte_1 legale odierno convenuto. In ogni caso, trattandosi di somme di pacifica spettanza della società,
8 era previsto che sarebbe stato indicato quale beneficiario “CI. presso avv. Alberto CP_3
Serioli” (doc. 12). La richiesta di controparte non veniva accettata dal sig. per ES
il quale preferiva che il pagamento avvenisse con assegni intestati alla società, e Parte_1 nulla veniva obiettato sul punto dall'avv. Serioli (cfr. scambio di corrispondenza tra quest'ultimo ed il sig. del 7 marzo 2019, doc. 13). La documentazione agli atti spiega che non si è ES trattata di una richiesta dell'avv. Serioli, ma della controparte1.
Per quanto riguarda l'operato del convenuto relativamente al giudizio n. 3325/2015 rg, avente ad oggetto l'impugnazione promossa dai sig.ri e Parte_4 Parte_5 Pt_6
(soci di avverso la delibera assunta in data 8 maggio 2014 dalla società
[...] Parte_1 con cui i primi venivano considerati “soci senza diritto di voto […] in quanto hanno ritirato le loro quote di capitale” si rileva quanto segue.
Parte attrice ha accusato gli avvocati Serioli e di gravi negligenze, che avrebbero CP_1 comportato la condanna di al pagamento nei confronti delle controparti Parte_1 dell'importo di Euro 7.000,00 per lite temeraria, oltre ad ulteriori Euro 7.000,00 (più spese generali ed accessori di legge) a titolo di spese legali. La negligenza dei professionisti convenuti, stando alla tesi attorea, sarebbe dimostrata dalla stessa sentenza conclusiva dell'anzidetto procedimento, in cui il Tribunale ha ritenuto di non poter prendere in esame l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata nell'interesse di CI, in quanto manifestatamente nuova e fondata su un documento prodotto con la seconda comparsa conclusionale, benché disponibile alla parte già in data antecedente alle preclusioni istruttorie.
Inoltre, la difesa attorea imputa ai legali la scelta di aver proseguito la causa nonostante nel verbale dell'udienza del 21 gennaio 2016 il giudice avesse consigliato a CI di modificare la delibera impugnata (poiché invalida) e di non coltivare il giudizio anche per non aggravare i costi.
La prima censura (“l'esito infausto del noto giudizio è anche dovuto all'incontestabile tardivo deposito della visura camerale da parte dell'avv. Serioli”) risulta sostanzialmente assorbita dalla seconda questione perché nella sentenza il Tribunale ha affermato che “l'accertata nullità della
Delibera rende irrilevante ogni eccezione in punto di legittimazione attiva, spettante a “chiunque vi abbia interesse” ed ha condannato CI per lite temeraria per non aver deciso di annullare spontaneamente la delibera con cui aveva escluso i soci e dal diritto Parte_4 Pt_6 di voto, nonostante l'inequivocabile invito in tal senso espresso dal giudice già nel verbale del
9 21.1.2016. Pertanto, la produzione della visura in termini risulta irrilevante ai fini dell'esito del giudizio, che sarebbe stato comunque negativo. In ogni caso è documentato che la produzione di tale visura soltanto in sede di atti conclusivi era stata condivisa con CI e, per essa con i sig.ri e . La scelta di sollevare l'eccezione di carenza di interesse all'azione dei ES Per_1 ricorrenti solo in sede di atti conclusivi (mediante produzione della visura camerale storica della società) era determinata al fine di non offrire agli avversari l'occasione di impugnare da subito anche le successive delibere (illegittimamente) assunte nelle more dalla società (quale quella con cui è stata disposta l'esclusione dalla compagine sociale dei soci e , che – Parte_4 Pt_6 ancorché sconosciute ai ricorrenti perché non convocati alle relative assemblee – risultavano annotate nella visura camerale, che proprio per tale ragione veniva prodotta solo in sede di atti conclusivi. La circostanza risulta confermata dal tenore della mail del 24.5.2014 laddove l'avv.
Serioli di fronte alla richiesta di commento e di indicazioni sulla sentenza che dichiarava nulla la delibera rispondeva: “abbiamo provato a difenderci come si poteva, per prendere tempo in attesa venisse definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, introducendo da ultimo anche
l'eccezione del difetto d'interesse ad agire, tenuta appositamente alla fine nel cassetto per non dare spunto alle controparti di impugnare altre successive delibere”. Tale posizione non è smentita dal nella risposta alla predetta mail (doc.14 convenuto). ES
Come anticipato, la responsabilità dell'avvocato per un'omissione processuale si fonda sulla prova che l'evento dannoso si sia verificato quale conseguenza diretta e probabile dell'omissione. Tale prova richiede un giudizio prognostico basato sul principio del "più probabile che non", con riferimento agli effetti che l'azione omessa avrebbe potuto generare se correttamente espletata
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11 novembre 2024, n. 28903). Giudizio prognostico che nel caso di specie non può che essere totalmente negativo se è vero, come è vero, che il Tribunale ha statuito che “l'accertata nullità della Delibera rende irrilevante ogni eccezione in punto di legittimazione attiva”. In altre parole, l'esito del giudizio sarebbe stato il medesimo quand'anche l'eccezione in parola fosse stata sollevata sin dall'atto introduttivo.
Nel giudizio Rg 3325/2015 si rileva che nel verbale del 21.1.2016 in cui “rilevando che la delibera qui impugnata, a prescindere dai profili processuali, è in ogni caso palesemente invalida, [il Giudice] invita i soci di ad annullarne gli effetti sostituendola con Parte_1 una delibera che riconosca la sussistenza del diritto di voto in capo ai soci e Parte_5
e e ponga nel nulla eventuali ulteriori delibere assunte senza consentire ai Pt_4 Parte_6 predetti soci di esprimere il diritto di voto. Ciò anche al fine di contenere le spese del giudizio inutilmente proseguito” (cfr. doc. 7 attoreo e doc. 24); con sentenza parziale n.2284/2017 veniva respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda in forza di clausola di arbitrato irrituale prevista nello statuto e con sentenza del 10.5.2019 veniva dichiarata la nullità della delibera, condannata la società ex art. 86 c.p.c. al pagamento di 7.000 euro ed alla rifusione delle spese di lite liquidiate in euro 7.000 oltre accessori. Considerato l'evolversi del giudizio la questione
10 centrale riguarda la decisione di proseguire la causa dopo l'invito del Giudice a provvedere in autotutela sulla delibera annullandola.
Secondo la prospettazione attorea l'avv. Serioli non avrebbe rappresentato compiutamente alla cliente gli effetti sfavorevoli della prosecuzione del giudizio, che di fatto si risolvono nella condanna alle spese di lite alla controparte e nella condanna per lite temeraria, ed avrebbe deciso di proseguire il giudizio anche sulla convinzione erronea della fondatezza dell'eccezione d'improcedibilità. A supporto di tale tesi, parte attrice, si riferisce alle testimonianze del sig.
già amministratore e legale rappresentante di CI, del sig. EL e del ES sig. , soci della società attrice. Per_1
In primo luogo si rileva che la testimonianza del EL non appare confermativa in quanto non solo ha dichiarato di non sapere nulla sui capitoli attorei, ma in risposta al capitolo 42 ha dichiarato di non essere nemmeno certo che nelle riunioni cui aveva partecipato si fosse discusso di quanto descritto nella domanda ovvero del fatto che l'avv. Serioli fosse convinto dell'esito favorevole della causa in ragione del fatto che i soci erano esclusi e quindi carenti di legittimazione attiva. Risulta, invece, inequivoco perché dallo stesso teste confermato che l'avv.
Serioli aveva riferito l'invito del giudice di cambiare la delibera impugnata. Dalla testimonianza si ricava, quindi che la questione sottoposta dal giudice era stata discussa con i soci di CI
e non conferma che il professionista avesse suggerito di proseguire il giudizio. Il teste , Per_1 socio di CI, ha reso una testimonianza incerta e confusa parlando più volte di “varie cause” nei confronti di più soci, peraltro mentre riferiva di rassicurazioni ricevute dall'avvocato in merito all'esito delle cause sui capitoli a prova diretta, su quelli avversari riguardanti gli incontri con il legale dichiarava di non ricordare l'oggetto della discussione.
Quanto alla testimonianza del si ribadisce l'ammissibilità della stessa come da ES ordinanza del 22.4.20223 rimanendo da valutare l'attendibilità delle dichiarazioni alla luce del
11 fatto che il teste è stato certamente il soggetto che, per conto di CI, ha trattenuto i rapporti con l'avvocato Serioli, ha interloquito con il professionista non solo prendendo visione degli atti di volta in volta inviatigli ma anche suggerendo modifiche, integrazioni agli stessi e sostenendo il proprio punto di vista rispetto alle delibere e scritture della società che lui stesso aveva predisposto;
non da ultimo è il destinatario della mail inviatagli dall'avv. Serioli in cui gli chiedeva: “mi conferma che è intenzione di CI non dare seguito al suddetto invito e attendere l'esito del giudizio?”.
La deposizione del teste ricostruisce una realtà che non trova corrispondenza con quella che si evince dalla corrispondenza tra legale e lo stesso risalente all'epoca dei fatti. Da un ES lato il ha dichiarato che la decisione di proseguire il giudizio era stata presa dall'avv. ES
Serioli perché si sentiva “tranquillo perché i soci attori, visto il certificato della CCIAA che già avevo fatto avere, non risultavano più soci”. Tale prospettiva risulta del tutto avulsa dalle perplessità e dai commenti espressi dal legale nel comunicare con il cliente all'epoca dei fatti. In particolare si rileva che lo stesso giorno dell'udienza il 21.1.2026 il legale dava conto del contenuto del verbale che allegava e chiedeva con urgenza di incontrarsi con la cliente. Il giorno successivo il scriveva: “se non ho capito male si dice che la delibera è palesemente ES invalidata. E conclude che tutte le successive delibere sono nulle! Ma allora si deve concludere che quella scrittura privata 8.6.2013 non vale niente? Abbiamo perso anche su questo?” e l'avv.
Serioli replicava: “Succede quello che non poteva non succedere”. La frase è del tutto eloquente ed appare inconciliabile con la fiducia che il legale avrebbe espresso, secondo il nel ES corso di due appuntamenti presso lo studio del primo, in data 28 gennaio 2016 e 22 febbraio
2016. Invero nella medesima mail cit. l'avv. Serioli scriveva in modo da non lasciare fraintendimenti: “in ogni caso, il problema non è la scrittura privata del giugno 2013, sulla quel il Giudice non entra nel merito, ma il fatto che non è possibile privare i soci del diritto di voto
(tale circostanza non è certo una novità) e, quanto alle delibere successive, il fatto che siano assunte senza aver loro consentire di esprimere il voto (in quanto nemmeno convocati).
Sull'anche qui avremo perso non compendo, ma avremo modo di chiarire quando ci incontreremo”. Rispondeva nella medesima giornata il prendendo posizione nel merito ES della causa “confermando la sua impressione” ovvero che i soci impugnanti la delibera avevano
“di fatto” venduto le loro quote con il documento (da lui stesso predisposto) dell'8.6.2013 (tale
testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio” (Cass. n. 167 del 05/01/2018); ribadita la limitazione a due testimoni per capitolo come già disposto nell'ordinanza del 8.9.2021;
ritenuto che
le contestazioni mosse da parte convenuta in merito alla testimonianza del sig. non Testimone_2 attengano alle preclusioni di cui all'art. 246 c.p.c., ma risultino piuttosto rilevanti in tema di attendibilità del testimone”.
12 tesi appare sostenuta e ribadita dal che aveva predisposto il documento e non dal legale ES che si sarebbe limitato a prospettarla negli atti secondo le indicazioni ricevute e ciò, al fine, come si dirà meglio successivamente, di posticipare il più possibile la dichiarazione di nullità della delibera in visita della conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).
Sotto ulteriore profilo si rileva che il verbale del 26.1.2016 era assolutamente preciso nell'indicare quelle che sarebbero state le conseguenze nel non dare seguito all'invito di provvedere in autotutela sulla delibera “palesemente invalida” laddove scrive “ciò anche al fine di contenere le spese del giudizio inutilmente proseguito” sicché certamente la parte era oggettivamente edotta della situazione.
D'altra parte emerge dalla lettura della corrispondenza che CI e per la stessa il che ne aveva la gestione, nutrisse la convinzione che l'esito della “causa madre” ES
(così chiamata nelle mail tra le parti) del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sopra ampiamente descritto, avrebbe avuto ripercussioni sulla decisione dei soci impugnanti la delibera e che, quindi, fosse prioritariamente opportuno “prendere tempo” nel giudizio di impugnazione quindi anche a costo di quanto espressamente preannunciato nel verbale del 21.1.2016. Tali circostanze si evincono esplicitamente dalla corrispondenza agli atti (cfr. doc. 14), in cui si legge che, il 24 maggio 2019, l'avv. Serioli scriveva al sig. in merito alla sentenza, ES precisando: “Lo sappiamo da sempre che la delibera era nulla e il Tribunale ce lo aveva già detto sin da subito, tanto in udienza (invitandoci ad annullarla in autotutela) quanto con la sentenza parziale. Abbiamo provato a difenderci come si poteva, per prendere tempo in attesa venisse definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, introducendo da ultimo anche
l'eccezione del difetto di interesse ad agire, tenuta appositamente sino alla fine nel cassetto per non dare spunto alle controparti di impugnare altre successive delibere” e sintomaticamente nulla replicava sul punto il ES
Tuttavia in sede testimoniale il ha dichiarato che non è vero che l'intenzione di ES
CI fosse quella di posticipare ogni decisione in merito alla delibera societaria impugnata in attesa della definizione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, dal momento che
“all'epoca la CI si doveva ancora costituire nella causa di opposizione”. Ciò non trova corrisponde con il fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18135/2014 rg è precedente (anno 2014) rispetto al giudizio dell'impugnazione della delibera societaria n.
3325/2015 rg (anno 2015); così da rendere la dichiarazione confusa nel ricordo temporale degli eventi4.
13 Per contro la volontà di posticipare ogni decisione in merito alla suddetta delibera societaria in attesa della definizione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui sopra, il cui esito favorevole avrebbe certamente bloccato le iniziative dei sig.ri e (soci di Parte_4 Pt_6
), già evincibile dalle comunicazioni tra l'avv. Serioli e il è Parte_3 ES stata confermata da altri testimoni che collaborando nello studio del convenuto hanno appreso direttamente i fatti. Significativa è la testimonianza resa dall'avv. Elisa ED, che, ha riferito di essere entrata nella sala riunioni nel corso degli appuntamenti dell'avv. Serioli con i sig.ri e TI risalenti alla primavera del 2015 e di “avere avuto l'impressione ES Per_1 che la posizione dell'avv. Serioli fosse chiara, e che avesse manifestato le proprie perplessità, anche relativamente alle spese di causa”, aggiungendo “di essere entrata nello studio dell'avv.
Serioli ancora in occasione dei primi incontri e già allora era stata loro rappresentata
l'illegittimità di tale esclusione”, ovverossia l'illegittimità dell'esclusione dei soci e Parte_4 dalla società La testimone ha riferito: “ricordo tale provvedimento del Pt_6 Parte_1
Giudice , del quale l'avv. Serioli aveva parlato subito con me e con la collega Per_2 CP_1 esprimendosi in modo favorevole alla proposta del Giudice”, precisando di aver personalmente
“chiamato […] in prossimità dell'udienza, per chiedergli conferma della volontà di ES non aderire e lui mi confermò la volontà di procedere e di non aderire”. Stante la contestazione di non potersi dar credito alle dichiarazioni rese dalle testimoni ED e SI, sia perché “il teste dichiara di non aver mai visto durante le riunioni con l'avv. Serioli” l'avv. ES
ED sia perché entrambe sarebbero “portatrici di un interesse nella causa” si rileva che le predette considerazioni attoree appaiono smentite dal fatto che il sig. con riferimento ES all'avv. ED, quando era ancora legale rappresentante di CI, ha presentato un esposto all'Ordine degli Avvocati anche nei confronti dell'avv. ED (doc. 1 attrice); esposto che, come anche per l'avv. Serioli e l'avv. è stato ritenuto infondato ed archiviato (doc. CP_1
54). Sotto altro profilo, il fatto che le due professioniste collaborino nello stesso studio dei convenuti non le pone certo su un piano diverso, in termini di “interesse” rispetto a quello che si potrebbe ritenere per i soci di Cibernetia ed a maggior ragione dello stesso che ES all'epoca ha preso le decisioni inerenti le cause riguardanti atti dallo stesso disposti.
Ulteriormente confermativa della prospettazione di parte convenuta è anche la testimonianza dell'avv. Giovanni Ferrarese, difensore delle controparti sig.ri e nella causa in Parte_4 Pt_6 esame (e quindi non collaboratore di studio dei convenuti), il quale ha ricordato che “in udienza avanti alla dott.ssa l'avv. Serioli ha riferito di aver consigliato al proprio cliente di Per_2 abbandonare il giudizio perché a suo parere la delibera era manifestatamente nulla e che continuando nel giudizio vi era il rischio di soccombenza e di condanna alle spese ed alla lite temeraria, ma il suo cliente voleva proseguire”.
In ogni caso, l'inattendibilità della tesi attorea sostenuta da alcune dichiarazioni rese sull'argomento dai testi , TI e si trae dai documenti, primo fra tutti Per_1 ES
14 proprio il provvedimento del Tribunale del 21 gennaio 2016, il cui contenuto era ed è inequivocabile e perentorio nonché impossibile da fraintendere, come dimostrano le stesse parole scritte dal sig. all'avv. Serioli nella mail del 22 gennaio 2016 (cfr. doc. 14), preso atto ES dell'invito del Giudice. Il sig. scriveva infatti, dopo aver imprecato ed evidentemente ES ben compreso il contenuto di tale invito (perché vedeva severamente censurata dal Tribunale la
“delibera dal medesimo ideata): “Se non ho capito male si dice che la delibera è “palesemente invalida”. E conclude che tutte le successive delibere sono nulle!”. E, in maniera oltremodo inequivoca e perentoria, l'avv. Serioli, lo stesso 22 gennaio 2016 (cfr. doc. 14), rispondeva che tale esito era scontato poiché “non è possibile privare i soci del diritto di voto (tale circostanza non è certo una novità)” né le delibere successive potevano essere assunte senza consentire ai sig.ri e “di esprimere il voto (in quanto nemmeno convocati)”. Il contenuto Parte_4 Pt_6 del provvedimento del 21 gennaio 2016 e la corrispondenza menzionata dimostrano, quindi, come detto incontrovertibilmente che l'attrice era consapevole del contenuto dell'invito del
Giudice ed ha deciso di non seguire l'indicazione proseguendo con la causa. Concludendo, alcuna responsabilità può essere addebitata al convenuto per le conseguenze negative (in termini di condanna per lite temeraria e per spese legali) della sentenza n. 1519/2019, essendo stato dimostrato che l'avv. Serioli ha puntualmente avvertito CI della nullità della delibera impugnata (così come della successiva non oggetto del giudizio) e dei rischi legati al giudizio. È stato altresì dimostrato che l'intera linea difensiva era stata condivisa passo passo con l'attrice, come peraltro documentato anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr. doc. 14), dalla quale si evince che tutti gli atti di causa, nessuno escluso, sono stati preventivamente trasmessi al sig. e con questi condivisi nel contenuto prima del loro deposito, perché lo Testimone_2 stesso potesse formulare eventuali osservazioni, come del resto ha fatto in molteplici occasioni.
Parimenti provato è l'invito dell'avv. Serioli ad accettare la proposta del Giudice del 21 gennaio
2016, che CI per il tramite del ha invece ritenuto di non seguire. L'avv. ES
Serioli si è quindi attenuto all'impostazione della cliente di posticipare il più possibile la dichiarazione di nullità della delibera in visita della conclusione positiva del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo che avrebbe, in tesi, influito sulla decisione dei soci impugnanti la delibera in questione.
La domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. Serioli relativa al diritto di credito per prestazioni professionali verso va accolta. Parte_1
15 La sussistenza del rapporto professionale tra l'attrice ed il convenuto a partire dall'anno 2014, nel corso del quale ha conferito mandato all'avv. Serioli di assisterla in una serie di Parte_1 posizioni, sia giudiziali sia stragiudiziali è pacifica oltre che confermata dai testimoni5.
Quanto al valore delle controversie, che parte attrice ha contestato non si evinca dalle note emesse dall'avv. Serioli si rileva che CI era parte nei vari contenziosi e che, per le posizioni stragiudiziali, esse riguardavo crediti dell'attrice, di cui la stessa non poteva non conoscerne l'ammontare. La contestazione è comunque superata dalla documentazione prodotta in atti come già riconosciuto nell'ordinanza del 4 gennaio 2021 in cui è stato rilevato che
“l'attività svolta dall'avv. Serioli è documentata e le parcelle risultano redatte secondo i parametri ministeriali di riferimento”.
Il credito documentato in atti va così sinteticamente ricostruito.
A. Procedura monitoria n. 11610/2014 rg Tribunale di Brescia e relativo atto di precetto. Si tratta dell'unica posizione saldata dall'attrice (doc.17), peraltro non contestata, avente ad oggetto la procedura monitoria attivata da CI nei confronti di , che ha Parte_3 portato ad ottenere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5409/14 ordine, n.
11610/14 ruolo, n. 15192/14 cron. e n. 6497/14 rep., con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto alla debitrice il pagamento immediato della somma di Euro 111.699,00, oltre interessi e spese della procedura, notificato alla debitrice unitamente all'atto di precetto (doc. 16).
B. Causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18135/2014 rg Tribunale di Brescia. Il decreto monitorio di cui al precedente punto è stato opposto dalla società Parte_3
con atto di citazione notificato in data 14-15 ottobre 2014, con il quale CI veniva
[...] invitata a comparire all'udienza del 29 gennaio 2015. Nelle more, Parte_3 depositava istanza ex art. 649 cpc, per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la cui udienza di discussione veniva fissata al 27 novembre 2014. A tale udienza, si costituiva in giudizio, con il patrocinio dell'avv. Serioli, Parte_1 depositando apposita comparsa di costituzione e risposta (in cui prendeva posizione esclusivamente sulle istanze cautelari avversarie, con riserva di successiva difesa nel merito), con relativo fascicolo dei documenti. Con provvedimento reso fuori udienza veniva sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, in data 9 gennaio 2015, la società si costituiva in giudizio rassegnando le proprie difese nel merito, insistendo Parte_1 anche per l'emissione di una nuova ordinanza sull'esecutività del provvedimento monitorio.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., seguivano, in pendenza
16 degli stessi, una serie di istanze e di udienze interlocutorie al fine di ottenere una revisione della pronuncia. Venivano poi ritualmente depositate le memorie ex art. 183, VI co., nn. 1, 2 e 3, c.p.c..
Ammessa, seppur con alcune limitazioni, la prova orale formulata nelle memorie depositate dalle parti, le testimonianze venivano assunte alle udienze del 23 febbraio 2016 e del 9 giugno 2016.
Fallito il tentativo di definizione bonaria della controversia, a seguito del differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni all'8 novembre 2018, inizialmente fissata al 15 giugno 2017, ed alla successiva istanza di anticipazione d'udienza depositata dalla scrivente difesa, all'udienza del 17 maggio 2018 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica, ritualmente depositate. Con sentenza n. 83/2019 pronunciata in data 3 gennaio 2019 il Tribunale di Brescia definiva la vertenza6. Per l'attività svolta (doc. 18), l'avv. Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 13.430,00 oltre spese esenti ed accessori di legge, redatta secondo le previsioni del Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00), e precisamente Euro 2.430,00 per la Fase di studio, Euro 1.550,00 per la Fase introduttiva, Euro 5.400,00 per la Fase istruttoria
/ trattazione, Euro 4.050,00 per la Fase decisoria. Dedotti gli acconti ricevuti e scontato l'importo di Euro 155,51, residuano, accessori e spese inclusi, Euro 13.000,00 oltre ritenuta d'acconto (doc.
19).
C. Esecuzione mobiliare presso terzi n. 3845/2014 rge Tribunale di Bergamo. In forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 11610/2014 rg, nell'interesse di Ciberentica.it srl è stato promosso il pignoramento presso terzi in oggetto. Congelata a causa del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo intervenuto nelle more, la procedura è stata successivamente riassunta in data 19 marzo 2019, a seguito della pronuncia della sentenza n.
83/2019 che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e definita con ordinanza datata 7 maggio 2019, con cui il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato a Ciberentica.it srl gli importi dovuti alla debitrice dai terzi pignorati Parte_3 [...]
(Euro 31.008,00) e Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (Euro 392,81). Per Controparte_2
l'attività svolta (doc. 20), l'avv. Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 3.760,00 oltre spese esenti ed accessori di legge, redatta secondo le previsioni del Decreto Ministeriale n. 55 del
17 10 marzo 2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 52.000,01 ad
Euro 260.000,00), e precisamente Euro 1.110,00 per la Fase di studio, Euro 1.835,00 per la Fase trattazione e conclusiva, ed Euro 500,00 per la Riassunzione. Dedotti gli acconti ricevuti e scontato l'importo di Euro 52,75, residuano, accessori e spese inclusi, Euro 1.000,00 oltre ritenuta d'acconto (doc. 21).
D. Esecuzione mobiliare presso il debitore. In forza della citata sentenza n. 83/2019 l'avv. Serioli ha altresì promosso nell'interesse e su incarico di la procedura di pignoramento Parte_1 mobiliare presso la sede della debitrice , la quale ha avuto però esito Parte_3 negativo e, pertanto, non è stata iscritta a ruolo. Per l'attività svolta (doc. 22), l'avv. Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 1.315,00 oltre spese esenti ed accessori di legge, redatta secondo le previsioni del Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00), e precisamente Euro
315,00 per la redazione dell'atto di precetto ed Euro 1.000,00 per la Fase di studio. Dedotto lo sconto di favore di Euro 752,25 accordato alla società cliente, residuano, accessori e spese inclusi, Euro 1.000,00 oltre ritenuta d'acconto (doc. 23).
Causa civile n. 3325/2015 rg Tribunale di Brescia. Trattasi del giudizio promosso in data 18 febbraio 2015 dai signori e i quali hanno Parte_4 Parte_5 Parte_6 convenuto in giudizio la società per sentire dichiarare l'invalidità e/o la nullità Parte_1 della delibera assembleare dell'8 maggio 2014 di nella parte in cui prevedeva Parte_1
l'esclusione del diritto di voto dei soci anzidetti ( e Parte_4 Parte_5
. si costituiva con comparsa datata 21 maggio 2015, eccependo Parte_6 Parte_1 pregiudizialmente l'improcedibilità per violazione della clausola compromissoria. A seguito di discussione tra le parti alla prima udienza tenutasi in data 11 giugno 2015, il Giudice concedeva termini per lo scambio di memorie difensive in merito a tale eccezione pregiudiziale, ritualmente depositate. Nel corso dell'udienza del 21 gennaio 2016, il Giudice, ritenendo che la delibera impugnata, a prescindere dai profili processuali, fosse invalida, invitava i soci di Parte_1 ad annullarne gli effetti ponendo nel nulla anche eventuali successive delibere assunte senza consentire ai predetti soci di esprimere il diritto di voto. Preso atto della mancata adesione di al suddetto invito, alla successiva udienza del 26 maggio 2016 la causa Parte_1 proseguiva e, precisate dalle parti in data 23 marzo 2017 le conclusioni sull'eccezione pregiudiziale, veniva definita con sentenza non definitiva n. 2284/2017 con rigetto della suddetta eccezione. Nella prosecuzione del giudizio, depositava le memorie nn. 1 e 2 di Parte_1 cui all'art. 183, VI co., c.p.c. e all'udienza del 13 dicembre 2018 le parti precisavano le conclusioni nel merito. Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi. In data 10 maggio 2019, veniva quindi emessa la sentenza n. 1519/2019, con cui il Giudice dichiarava nulla la delibera assembleare e condannava al pagamento dell'importo di Euro 7.000,00 ai sensi dell'art. 96, Parte_1
18 ultimo comma, c.p.c., nonché alla rifusione delle spese legali. Per l'attività svolta (cfr. doc. 24),
l'avv. Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 7.254,00 oltre spese esenti ed accessori di legge. Il predetto importo si ritiene che vada rideterminato considerando valori minimi considerata l'assenza di attività istruttoria, le argomentazioni in rito e la natura manifesta dell'invalidità della delibera e considerando altresì la diminuzione del 75% ad esito dell'applicazione della responsabilità ex art. 96 c.p.c. riconosciuta dal giudice di merito ex art. 4 comma 9 D.M. 55/2014. Sebbene, come detto, l'operato del legale non sia origine di responsabilità professionale in quanto la scelta consapevole era stata presa dalla cliente, l'attività concretamente prestata si espone alle censure esposte nella sentenza già più volte menzionata e non se ne può non tenere conto in sede di liquidazione delle spese di lite. Pertanto la liquidazione ammonta ad euro 1.561,41 di cui euro 1.357,75 per compenso ed euro 203,66 per spese generali;
dedotto l'acconto di euro 15.000 residuano 61,41 oltre ritenuta d'acconto; importo non compreso nell'ordianzna ex art. 186 ter e 642 c.p.c. del 4.1.2021.
F. Causa civile di lavoro n. 67/2016 rg Tribunale di Brescia. Trattasi del ricorso ex art. 414 e ss.
c.p.c. promosso dal sig. (ex dipendente) nei confronti di al fine Parte_7 Parte_1 di ottenere il pagamento di crediti di lavoro dipendente per Euro 13.655,04. Costituitasi in giudizio la società con rituale memoria, a seguito di rinvio per discussione orale Parte_1 disposto all'udienza di comparizione delle parti, il Giudice, con sentenza n. 1457/2016, accoglieva la domanda del lavoratore, condannando la società al pagamento degli importi richiesti oltre al rimborso delle spese legali. Per l'attività svolta (doc. 26), l'avv Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 3.591,00 oltre accessori di legge, redatta secondo le previsioni del
Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00), e precisamente Euro 1.735,00 per la Fase di studio, Euro 740,00 per la Fase introduttiva, Euro 1.116,00 per la Fase istruttoria / trattazione, nulla esponendo per la Fase decisoria. Applicato uno sconto di cortesia di ben Euro 2.413,77
(oltre la metà del valore della parcella), residuano, accessori inclusi, Euro 2.000,00 oltre ritenuta d'acconto (doc. 27).
G. Procedimento per la declaratoria di fallimento n. 238/2017 rg Tribunale di Brescia. Non avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto al sig. in Parte_1 Parte_7 forza della citata sentenza n. 1457/2016, il creditore presentava istanza di fallimento nei confronti della società. A seguito di trattativa intrapresa con il legale avversario, veniva sottoscritta una
Firmato convenzione transattiva alla quale seguiva la desistenza del ricorrente dalla procedura prefallimentare. Per l'attività svolta (doc. 28), l'avvocato Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 1.360,00 oltre accessori di legge, redatta secondo le previsioni del Decreto
Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da
Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00), e precisamente Euro 860,00 per la Fase pre-fallimentare ed
19 Euro 500,00 per la Conciliazione. Applicato uno sconto di cortesia di Euro 671,60, residuano, accessori inclusi, Euro 1.000,00 oltre ritenuta d'acconto (doc. 29).
H. Procedura ex art. 700 cpc n. 8856/2019 rg Tribunale di Brescia. Trattasi del procedimento cautelare promosso dai sig.ri e nei Parte_4 Parte_5 Parte_6 confronti di (oltre che di Co.Imm.E. srl e , al fine Parte_1 Controparte_2 di inibire a di pagare a Co.Imm.E. srl, in favore della quale era stato Controparte_2 ceduto il credito di l'importo di Euro 18.578,14. L'avv. Serioli si occupava Parte_1 dello studio della controversia e portava avanti con il procuratore dei ricorrenti una trattativa per la definizione bonaria del contenzioso, concordando con il medesimo il rinvio dell'udienza fissata per il giorno 2 luglio 2019, alla quale compariva seppur senza costituirsi avendo appunto precedentemente già concordato il rinvio con i ricorrenti. Il rapporto professionale con la società attrice si interrompeva proprio in prossimità dell'udienza stessa. Per l'attività svolta (cfr. doc.
30), l'avvocato Serioli emetteva nei confronti di una notula di complessivi Euro Parte_1
1.890,00 oltre accessori di legge, redatta secondo le previsioni del Decreto Ministeriale n. 55 del
10 marzo 2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 26.000,01 ad
Euro 52.000,00), e precisamente Euro 1.690,00 per la Fase di studio ed Euro 200,00 per la Fase istruttoria / trattazione. Nulla essendo stato corrisposto dalla società cliente, residuano in favore dell'odierno convenuto, accessori inclusi, Euro 2.323,04 oltre ritenuta d'acconto (doc. 31).
L'avv. Serioli si è occupato altresì dell'assistenza stragiudiziale della società Parte_1 nelle seguenti posizioni: atto di precetto nei confronti della società e Controparte_2 redazione contratto di cessione di credito alla società Co.Imm.E. srl.
come precisato sopra, era creditrice nei confronti del terzo pignorato Parte_1 [...] dell'importo di Euro 31.008,00, in forza dell'ordinanza di assegnazione Controparte_2 somme pronunciata dal Tribunale di Bergamo all'esito dell'esecuzione mobiliare n. 3845/2014 rge. Non avendo la debitrice provveduto al pagamento spontaneo di quanto dovuto, in data 4 giugno 2019 l'avv. Serioli le notificava il relativo atto di precetto. Successivamente, su richiesta del sig. il credito oggetto di precetto veniva ceduto alla società Co.Imm.E. srl, con ES contratto di cessione di credito predisposto dall'odierno convenuto (che veniva modificato e retrodatato dallo stesso all'insaputa dell'avv. Serioli). Per l'attività svolta (doc. 32) ES
l'avvocato Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 2.205,00 oltre spese esenti ed accessori di legge, redatta secondo le previsioni del Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo
2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 26.000,01 ad Euro
52.000,00), e precisamente Euro 315,00 per la Redazione dell'atto di precetto ed Euro 1.890,00 per la Redazione del contratto di cessione del credito. Alcunché essendo stato corrisposto da residuano, accessori e spese inclusi, Euro 2.745,74 oltre ritenuta d'acconto Parte_1
(doc. 33).
20 In merito al contratto di cessione del credito il convenuto ha prodotto i documenti n. 42 al n. 49 con la memoria ex art. 183, VI co., n. 3, c.p.c. in relazione ai quali parte attrice ha eccepito la tardività ed inutilizzabilità. Posto che l'avv. Serioli ha avuto contezza dei documenti solo seguito del suo intervento, in data 10.05.2021 (doc. 42), nella procedura di pignoramento presso terzi n.
2249/2019 rge, promossa dai sig.ri e nei confronti dell'attrice, quindi dopo la Parte_4 Pt_6 scadenza della memoria ex art. 183, VI co. n. 2, c.p.c., è tempestiva la produzione degli stessi.
Sotto altro profilo i documenti sono rilevanti poiché dimostrano che il contratto di cessione di credito di cui si è avvalsa non è quello che l'avv. Serioli aveva predisposto su Parte_1 incarico dell'attrice e trasmesso a quest'ultima (doc. 43). Invero, il contratto di cessione prodotto dall'avv. Bottichio nella procedura esecutiva anzidetta (doc. 44) è datato (rectius retrodatato)
1.4.2019 nonché ha ad oggetto una cessione da a Co.Imm.E srl di un credito di Parte_1
Euro 32.500,00 che la prima avrebbe vantato verso Il contratto che era Parte_3 stato predisposto dall'avv. Serioli riporta invece la data del 5.6.2019 (doc. 43) ed ha ad oggetto il credito di Euro 31.503,15 che vantava nei confronti della società Parte_1 [...] in forza dell'ordinanza di assegnazione somme n. 1912/2019 rep., pronunciata in Controparte_2 data 07.05.2019 dal Tribunale di Bergamo (cfr. doc. 32), e del conseguente atto di precetto notificato in data 04.06.2019 (cfr. doc. 38). Il che spiega il motivo per cui il Giudice dott.
Franchioni, nell'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dai sig.ri e contro abbia rilevato la palese contraddizione della Parte_4 Pt_6 Parte_1 cessione di credito (notificata da a in data 6 giugno Parte_1 Controparte_2
2019, cfr. doc. 45), con l'atto di precetto notificato in data 4.6.2019 dall'avv. Serioli per conto di a stessa, inottemperante all'ordinanza di Parte_1 Controparte_2 assegnazione somme. Addirittura l'avv. Serioli, nel corso della già citata procedura di pignoramento presso terzi n. 2249/2019 rge, promossa dai sig.ri e nei Parte_4 Pt_6 confronti dell'attrice, ha appreso dalle difese di che Co.Imm.E. srl avrebbe Parte_1 deliberato di acquisire il credito che vantava nei confronti di Parte_1 [...] ancora in data 30.03.2019 (doc. 48), nonostante all'epoca, il credito in questione Controparte_2
(vantato da nei confronti di nemmeno esisteva, Parte_1 Controparte_2 essendo sorto solo con l'ordinanza di assegnazione somme pronunciata il successivo 07.05.2019 dal Tribunale di Bergamo a definizione della procedura esecutiva n. 3845/2014 rge (doc. 32). I documenti in questione sono quindi rilevanti poiché confermano che il convenuto non ha alcuna responsabilità per la decisione assunta dal Giudice dott. Franchioni, con l'ordinanza del 27 settembre 2019 (doc. 12 , con cui è stata invalidata la cessione di credito dal Parte_1 medesimo predisposta anche perché nel precetto notificato da a Parte_1 [...] del 4 giugno 2019, la prima società “si dichiarava ancora creditrice nei confronti Controparte_2 di quest'ultima società”.
21 L. Attività finalizzata al recupero del credito capitale di Euro 45.090,02 rivendicato nei confronti di aveva emesso nei confronti di Controparte_2 Parte_1 [...]
per le prestazioni ed il rimborso delle spese sostenute dalle dott.sse Controparte_2 Parte_6
e nei mesi di gennaio – maggio 2014, le fatture nn. 34 del 31 gennaio 2014 Parte_4 di Euro 7.200,00, 52 del 28 febbraio 2014 di Euro 6.750,00, 68 del 1 aprile 2014 di Euro
5.750,00, 83 del 30 aprile 2014 di Euro 10.750,01 e 99 del 31 maggio 2014 di Euro 14.640,00, per complessivi Euro 45.090,02. Non avendo la debitrice provveduto spontaneamente al pagamento di quanto dovuto, l'avv. Serioli veniva dapprima incaricato da di Parte_1 sollecitare il pagamento del dovuto e successivamente di predisporre ricorso per decreto ingiuntivo, che non veniva però depositato in considerazione della mutata volontà della società cliente e odierna attrice. Per l'attività svolta (doc. 34), l'avvocato Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 2.295,00 oltre accessori di legge, redatta secondo le previsioni del Decreto
Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da
Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00), e precisamente Euro 2.295,00 per l'intera Fase stragiudiziale, nulla esponendo per la redazione del ricorso monitorio. Nulla avendo corrisposto residuano, accessori e spese inclusi, Euro 2.820,83 oltre ritenuta d'acconto Parte_1
(doc. 35). Tale importo, non considerato nell'ordinanza del 4.1.2021, va pertanto riconosciuta in aggiunta a quanto già disposto con l'ordinanza d'ingiunzione già esecutiva.
Conclusivamente posto che con l'ordinanza ex art. 186 ter e 642 c.p.c. del 4.1.2021 l'attrice è già stata condannata al pagamento in favore dell'avv. Serioli di euro 23.068,78, residuano ulteriori
2.882,23 oltre ritenuta d'acconto ed interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte attrice alla rifusione in favore dell'avv. Serioli delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.838,55 di cui euro 5.077,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 761,55 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo. La posizione della convenuta avv. è assorbita da quella predetta CP_1 dell'avv. Serioni in relazione alla quale non sono stati accertati profili di responsabilità professionale, valutabili per la convenuta solo in relazione al solo procedimento r.g. n. 3325/2015 nel quale formalmente l'avv. risultava nella procura alle liti e nell'epigrafe degli atti di CP_1 causa. Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte attrice in favore dell'avv. si liquidano in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale CP_1
(considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione delle difese e delle argomentazioni volte) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
22
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge le domande di parte attrice,
Conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. già dichiarata esecutiva per il pagamento di euro
23.068,79 oltre ritenuta d'acconto ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte attrice al pagamento in favore dell'avv. Serioli - ulteriore rispetto a quello dell'ordinanza predetta - di euro 2.882,23 oltre ritenuta d'acconto ed interessi dal dovuto al saldo.
Condanna parte attrice a rifondere all'avv. Serioli e all'avv. le spese di lite, liquidate come CP_1 in parte motiva.
Brescia, 9 giugno 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel doc. 12 è appunto riprodotta la mail dell'avv. Amighetti (legale di , che, il 19 febbraio Parte_3 2019, scriveva: “la somma a suo tempo pignorata […] verrà bonificata direttamente da Controparte_4CP_ alle seguenti coordinate IBAN […] indicando come beneficiario “CI. presso avv. Alberto Serioli”. Non solo, ma nel doc. 13, si trova la mail del sig. in cui si dichiara la non accettazione della “richiesta di ES VEGA di intestare i pagamenti allo studio”. 2 Seconda memoria di parte attrice capitolo 4) Vero che l'Avv. Serioli, nel corso degli appuntamenti del 28.1.2016 e del 22.2.2016, ribadiva l'esito favorevole del giudizio RG n. 3325/2015 in quanto la visura camerale di Parte_1 dell'08.1.2015 dava conto del fatto che i signori e e erano esclusi
[...] Parte_5 Pt_4 Parte_6 dalla stessa e quindi carenti di legittimazione attiva nei suoi confronti? 3 Ordinanza del 22.4.2022: “Richiamati i seguenti principi: “tale divieto di testimonianza, non sussiste, invece, per il venir meno di detta inconciliabilità, qualora l'amministratore sia chiamato a deporre in un processo in cui non rappresenti la società (a maggior ragione, se al momento in cui sia stato indotto come testimone non era più rappresentante della società) poiché in tal caso, non essendo parte, viene a mancare quella situazione d'inconciliabilità da cui deriva l'incapacità a deporre. In tale ultima ipotesi, la detta incapacità può verificarsi, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., solo se l'amministratore abbia nella causa un interesse attuale e concreto che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio” Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1996, n. 9826); “in tema di prova per testimoni, l'amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società” (Cass. n. 14987 del 07/09/2012); ed infine: “l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua 4 Si ricorda per esempio che il sig. ha riferito che gli incontri del 28 gennaio 2016 e del 22 febbraio 2016 ES CP_ nello studio dell'avv. Serioli, “erano stati preceduti da due mail dell'Avv. inviate per conoscenza anche all'avv. Serioli, con le quali mi si chiedeva di far firmare il mandato all'amministratore di cibernetica”, ma tali mail risalgono ad un anno prima e nulla hanno a che vedere con gli incontri in oggetto. 5 La circostanza dedotta al cap. 3 della memoria ex art. 183, VI co. n. 2, c.p.c. del convenuto è stata confermata da tutti indistintamente i testi escussi sulla circostanza stessa, vale a dire dai testi , socio di Per_1 Parte_1 che ha riferito: “ricordo tutte le cause nei confronti delle persone e società che mi vengono elencate”), già ES amministratore e legale di che ha confermato il cap. 3, avv. ED (la quale ha dichiarato di aver Parte_1 collaborato con l'avv. Serioli “per seguire tutte le vertenze che mi vengono elencate, riconosco i documenti che mi vengono rammostrati, n. 16, 18, 10, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38”) e avv. SI. 6 “Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezioni ed istanza disattesa: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5409/2014 emesso in data 10 luglio 2014 dal Tribunale di Brescia nei confronti di - condanna Parte_3 al pagamento in favore di della somma di Euro 13.559,00, Parte_3 Parte_1 oltre interessi legali con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate dall'opponente; - compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo (1/3); - pone a carico di le spese di lite sostenute da liquidate nella Parte_3 Parte_1 misura – che tiene già conto della disposta compensazione parziale – di Euro 12.553,33 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3374/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSA Parte_1 P.IVA_1
ANDROMEDA e dell'avv. BOTTICHIO SILVIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONU' ILLARI CP_1 C.F._1
ALBERTO SIRIOLI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANNI C.F._2
MASSIMO
CONVENUTI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (di seguito CI) conveniva in giudizio l'avv. Alberto Serioli, Parte_1 unitamente alla collega e collaboratrice di studio avv. , chiedendo: - in via preliminare, CP_1 che sia dichiarato che l'attrice nulla deve ai convenuti a titolo di compensi per l'attività professionale prestata;
- in via principale e nel merito: a) previo accertamento e declaratoria della risoluzione dei contratti professionali nonché della responsabilità professionale dei convenuti, che questi ultimi siano condannati, in solido o alternativamente tra di loro, al risarcimento di tutti i
1 danni cagionati a nella misura accertata in corso di causa, dichiarando quindi Parte_1 che nulla è loro dovuto;
b) con riferimento alla causa n. 3325/2015 rg, che i convenuti siano condannati, in solido o alternativamente tra loro, a restituire all'attrice la somma di Euro 1.500,00 versata a titolo di acconto o quella diversa somma accertata in corso di giudizio, dichiarando che nulla è loro dovuto a titolo di saldo e condannando gli stessi a pagare in solido o alternativamente tra loro l'importo di Euro 7.000,00 per lite temeraria;
c) con riferimento al procedimento n. 8856/2019 rg, che i convenuti siano condannati in solido o alternativamente tra loro al pagamento dell'importo di Euro 3.073,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, e di Euro 286,00 per anticipazioni;
- in subordine nel merito, che sia accertato che l'attrice ha già provveduto a corrispondere ai convenuti acconti per compensi pari ad Euro 14.477,36, inclusi accessori e al netto della ritenuta d'acconto, dichiarando che null'altro è loro dovuto per le attività espletate;
- in ulteriore subordine, che siano compensati i compensi accertati in favore dei convenuti con i danni cagionati all'attrice; - in estremo subordine, che sia valutata la congruità delle parcelle dei convenuti in rapporto all'attività espletata e/o al risultato utile raggiunto e che l'attrice sia condannata a pagare ai convenuti l'importo ritenuto giusto e provato.
L'avv. Alberto Serioli, ritualmente costituitosi in giudizio, contestava integralmente le domande formulate da CI e ne chiedeva l'integrale rigetto stante l'infondatezza in fatto e in diritto delle allegazioni di parte attrice. Evidenziava come l'atto di citazione avversario fosse strumentale, lacunoso (non ricostruendo come si è svolto effettivamente il lungo rapporto professionale) e del tutto generico (in merito agli addebiti mossi ed ai presunti danni che
CI avrebbe subito). Il convenuto svolgeva domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento dei compensi dovutigli dall'attrice per l'attività professionale svolta in suo favore, con condanna della stessa al relativo pagamento ed avanzava in via preliminare richiesta di emissione di ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di Euro 32.889,61 oltre ritenuta d'acconto.
L'avv. , ritualmente costituitasi in giudizio, depositava la comparsa di costituzione al CP_1 solo fine di evidenziare la violazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., chiedendo, in via principale, il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti in ragione sia della propria carenza di legittimazione passiva sia dell'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande stesse.
In subordine chiedeva di accertare e dichiarare responsabile in via esclusiva di eventuali illeciti professionali l'avv. Alberto Serioli, condannando quest'ultimo a manlevarla e tenerla indenne.
2 A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza e “rilevato che l'attività svolta dall'avv.
Serioli è documentata e le parcelle risultano redatte secondo i parametri ministeriali di riferimento e che le contestazioni sollevate da parte attrice trovano riscontro documentale per quanto attiene alla posizione relativa al procedimento rg 335/15 (per la quale è richiesto compenso di euro 7.000 oltre ritenuta d'acconto) e per la posizione della parcella 8) il convenuto risulta aver redatto una comunicazione mail mentre il ricorso non risulta sottoscritto dalla parte
(cfr. doc.34 parte convenuta), né risulta chiarita la contestata esposizione della medesima parcella (euro 2.820,83) in altra parcella pos. 847 all2 (cfr. pag. 6 atto di citazione doc.1); ritenuto che la somma richiesta dall'avv. Serioli risulta, allo stato, determinata nel suo ammontare per l'importo di euro 23.068,78 e che sussistono, allo stato, ragioni di incertezza nell'individuazione dell'entità del credito limitatamente alle voci predette con riferimento alla parcella 8 e a quella relativa al procedimento rg 335/15; ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà in ragione della situazione finanziaria evidenziata dal convenuto con riscontro documentale e non specificatamente contestata da , Parte_1 veniva accolta “l'istanza ex art. 186 ter e 642 c.p.c. […] per l'importo di euro 23.068,78 provvisoriamente esecutiva”.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testimoni: (parte attrice), avv. Elisa Testimone_1
ED (parte convenuta), avv. Giuliano Amighetti (parte convenuta), LE EL (parte attrice) e avv. Valentina SI (parte convenuta). All'esito, la difesa di parte attrice chiedeva la revoca dell'ordinanza del 7 settembre 2021 nella parte in cui riteneva inammissibile ex art. 246
c.p.c. la testimonianza del sig. avendo quest'ultimo nelle more dismesso la Testimone_2 carica di amministratore unico di CI;
la difesa dell'avv. Serioli si opponeva a tale richiesta.
Con provvedimento del 14 marzo 2022 veniva ammessa la testimonianza del sig.
[...] rilevando che le contestazioni mosse da parte convenuta “non attengano alle ES preclusioni di cui all'art. 246 c.p.c., ma risultino piuttosto rilevanti in tema di attendibilità del testimone”. La prova orale veniva esaurita con l'audizione dei testimoni: avv. Giovanni Tes_3
(parte convenuta) e (parte attrice) e successivamente la causa veniva fissata a Testimone_2 precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
Il rapporto professionale intercorso tra l'avv. Alberto Serioli e la società Parte_1 nell'ambito del quale ha preso parte l'avv. , quale collaboratrice dello studio associato CP_1 di cui è socio l'avv. Serioli ha riguardato:
3 1) procedura monitoria n. 11610/2014 rg Tribunale di Brescia e atto di precetto nei confronti di
Progetti per l'importo capitale di Euro 111.699,00 (pratica saldata da Parte_2 all'avv. Serioli); Parte_1
2) opposizione a decreto ingiuntivo n. 18135/2014 rg Tribunale di Brescia, promossa da
[...]
nei confronti di avverso il suddetto provvedimento monitorio;
Parte_3 Parte_1
c) esecuzione mobiliare presso terzi n. 3845/2014 rge Tribunale di Bergamo, promossa da nei confronti di , in forza del decreto ingiuntivo di cui Parte_1 Parte_3 al punto a);
d) esecuzione mobiliare presso il debitore promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, in forza della sentenza che ha definito il giudizio di opposizione di cui al punto Parte_3
b);
e) causa civile n. 3325/2015 rg Tribunale di Brescia, promossa dai sig.ri Parte_4
e nei confronti di avente ad oggetto Parte_5 Parte_6 Parte_1
l'impugnazione di una delibera societaria di Parte_1
f) causa civile di lavoro n. 67/2016 rg Tribunale di Brescia, promossa dal sig. nei Parte_7 confronti di avente ad oggetto il mancato pagamento da parte della società di Parte_1 crediti di lavoro dipendente;
g) procedimento per la declaratoria di fallimento n. 238/2017 rg Tribunale di Brescia, promossa dal sig. nei confronti di in forza del credito riconosciutogli dal Parte_7 Parte_1
Tribunale di Brescia a definizione del giudizio di cui al punto precedente;
h) procedura ex art. 700 cpc n. 8856/2019 rg Tribunale di Brescia, promossa dai sig.ri e nei confronti di Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_1
i) atto di precetto nei confronti del terzo pignorato società (in forza Controparte_2 dell'ordinanza di assegnazione somme che ha definito l'esecuzione mobiliare presso terzi n.
3845/2014 rge Tribunale di Bergamo) e successivo contratto di cessione del credito alla società
Co.Imm.E. srl;
l) attività finalizzata al recupero del credito capitale di Euro 45.090,02 direttamente rivendicato da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
Il rapporto professionale, durato circa cinque anni, si è interrotto in data 1° luglio 2019, quando l'avv. Alberto Serioli inviava a le parcelle relative ai procedimenti sopra indicati Parte_1 con le lettere b)-c)-d)-e)-f)-g) (la parcella relativa al procedimento sub a) era stata precedentemente saldata), per complessivi Euro 25.000,00, arrotondati per difetto in considerazione degli sconti accordati e già detratti gli acconti ricevuti, comunicando che avrebbe assunto il nuovo incarico soltanto dietro pagamento di almeno Euro 15.000,00, oltre anticipazioni del promuovendo giudizio di appello (cfr. doc. 3). Seguiva uno scambio di corrispondenza con il sig. il quale comunicava l'impossibilità per la suddetta società di corrispondere Testimone_2 quanto richiesto dall'avv. Serioli, con la precisazione che la società avrebbe provveduto al
4 pagamento dei compensi del professionista “con una rateizzazione a partire dal prossimo ottobre” (cfr. doc. 4). Il rapporto si chiudeva in quel momento, con la rinuncia ad ogni mandato da parte dell'avv. Serioli (all'epoca si prospettava la necessità di introdurre il giudizio di appello relativamente all'opposizione a decreto ingiuntivo sub b), definita dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 83/2019 del 12 gennaio 2019). Alle successive richieste dell'avv. Serioli di precisazione della rateizzazione proposta per il pagamento delle sue competenze, il sig.
[...]
in data 14 settembre 2019, comunicava per conto di di aver richiesto ES Parte_1
l'ausilio dell'Ordine degli Avvocati (cfr. doc. 5), che fissava un incontro di conciliazione, al quale aderiva anche il convenuto, ma che non portava ad alcun risultato. In quell'occasione, il sig. unico soggetto presente per conto di dava infatti formalmente ES Parte_1 atto “di non essere in grado di formulare proposte di definizione” (cfr. doc. 6). Durante
l'incontro presso l'Ordine degli Avvocati, l'avv. Serioli anticipava altresì l'invio a Parte_1
[... di ulteriori tre parcelle, sino a quel momento non conteggiate ed esposte, relativamente all'attività svolta nel procedimento sopra indicato con la lettera h) nonché all'attività stragiudiziale di cui alle lettere i) e l), per complessivi Euro 7.889,61, che venivano in quella sede consegnate nelle mani del sig. e successivamente formalmente trasmesse via pec alla ES società il 5 dicembre 2019 (cfr. doc. 7).
Ciò premesso, si rileva che le contestazioni relativamente all'operato dei professionisti convenuti per presunte gravi violazioni deontologiche sono stati discussi nell'apposita sede, con dirimente
(a favore dei convenuti) archiviazione del procedimento disciplinare (cfr. doc. 54).
Per quanto attiene alle accuse di responsabilità professionale si rileva quanto segue in relazione alle singole posizioni contestate.
Quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18135/2014 rg Tribunale di Brescia, promosso da nei confronti di l'attrice si è limitata a Parte_3 Parte_1 riferire che, tramite l'avv. Serioli, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 5409/2014) per un importo di Euro 111.699,00 oltre interessi legali e spese che, con sentenza n. 83/2019 pubblicata il 12 gennaio 2019, il Tribunale di Brescia, a definizione dell'opposizione anzidetta, aveva condannato le controparti a pagare a la minor Parte_1 somma di Euro 13.559,00 per capitale oltre interessi legali ed ulteriori Euro 12.553,33 per compensi, oltre cpa e iva. In merito a tale giudizio, l'attrice ha affermato altresì di aver versato acconti sulle competenze dell'esponente per Euro 3.378,82 (oltre ritenute d'acconto).
In atto di citazione non risultano specificatamente sollevate obiezioni verso l'operato dell'avv.
Serioli in merito all'andamento di tale giudizio, salvo far riferimento, al mancato conseguimento di un risultato utile o di un minor risultato rispetto alle previsioni di senza però Parte_1 specificare quali negligenze e quali omissioni avrebbe commesso l'avv. Serioli nella difesa dell'attrice nel suddetto giudizio. Nella memoria ex art. 183, VI co. n. 1, c.p.c. (cfr. pagg. 10 e ss.) parte attrice ha affermato che la strategia difensiva dei convenuti è quella “già utilizzata per
5 far apparire opera della volontà dell'attrice quelle che erano le scelte processuali in realtà adottate solo ed esclusivamente dai legali”. L'avv. Serioli ha ribadito di non aver espresso previsioni favorevoli a relativamente al giudizio di cui si discute avendo Parte_1 prospettato agli incontri con il sig. ed i sig.ri e LE Testimone_2 Persona_1
TI (entrambi, questi ultimi, soci di , che la scrittura privata dell'8 giugno Parte_1
2013, predisposta dallo stesso sig. e poi sottoposta alla firma dei soci di ES Parte_1
[...
sulla quale era fondato il provvedimento monitorio oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, era poco chiara nel suo contenuto, soprattutto, nella determinazione dei crediti che quest'ultima riteneva di vantare verso (doc. 18). Irrilevante in Parte_3 punto di contestata carenza di informazioni per intraprendere consapevolmente il giudizio, il fatto che il sig. , sentito come teste, abbia riferito che l'avv. Serioli “diceva che era una causa Per_1 documentale”. Invero la causa aveva effettivamente carattere documentale e si incentrava sull'interpretazione della scrittura privata dell'8 giugno 2013. In ogni caso la sentenza n. 83/2019 del Tribunale di Brescia riconosceva a un credito, seppure in misura di molto Parte_1 inferiore al valore del decreto ingiunto, ma tale risultato non è imputabile a negligenza dell'avv.
Serioli, atteso che la predetta sentenza (doc. 3 attoreo), laddove respingeva la pretesa creditoria di
CI, era fondata proprio ed esclusivamente sulla ritenuta “indeterminatezza dell'oggetto del contratto”, vale a dire della scrittura privata dell'8 giugno 2013, predisposta personalmente dal sig. L'assenza di responsabilità professionale in capo all'avv. Serioli si evince ES dalla sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia nel giudizio n. 940/2019 r.g. (doc.
55), che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, condannando l'appellata al pagamento in favore di della maggior somma di Euro 111.699,00 oltre interessi Parte_1 ex D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla scadenze delle singole fatture al saldo, nonché oltre spese legali per entrambi i gradi di giudizio. Per le note caratteristiche del giudizio appello (in cui vengono sostanzialmente ripresentate le difese già svolte nel primo grado di giudizio ed è vietata l'introduzione di questioni nuove), è quindi evidente che la prestazione professionale espletata dall'avv. Serioli è stata tutt'altro che negligente, essendo stato riconosciuto in secondo grado ciò che la società attrice richiedeva.
Con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo de quo, la difesa dell'attrice ha lamentato che, l'avv. Serioli – nel luglio 2019 – avrebbe rinunciato al mandato “a soli 9 giorni dalla scadenza del termine per la proposizione dell'appello”, causando in tal modo disagio a che si sarebbe trovata a reperire un nuovo difensore in poco tempo. Sul punto si Parte_1 osserva che, come riferito dalla testimone Elisa ED, già il 22 marzo 2019, vi era stato un incontro tra l'avv. Serioli e i sig.ri e per discutere dell'opportunità di ES Per_1 promuovere appello e dei compensi in sospeso dell'avv. Serioli che si era limitato a ribadire che in mancanza di un sostanzioso pagamento in acconto sul pregresso non intendeva assumere alcun nuovo incarico. In tale occasione, peraltro Ciberentica si rendeva disponibile a corrispondere
6 esclusivamente le sole anticipazioni del promuovendo giudizio d'appello, come si evince dalla e- mail del sig. del 2 luglio 2019 (cfr. doc. 8). Non risulta, quindi, che l'avv. Serioli ES avesse assunto alcun incarico per il giudizio di appello;
pertanto, nemmeno avrebbe potuto rinunciarvi. Né è stato concretamente dedotto e provato alcun danno cui dovrebbe essere chiamato a rispondere il convenuto, considerato che è stata in grado di conferire Parte_1 mandato per l'appello ad altro difensore, il quale ha tempestivamente promosso il giudizio di impugnazione ed al quale l'avv. Serioli ha immediatamente fornito atti e documenti di causa (cfr. doc. 9), anche in formato word per facilitarne il lavoro. Peraltro, come documentato, il giudizio di appello ha avuto esito favorevole per Parte_1
Sempre in merito alla sentenza di primo grado resa a definizione dell'anzidetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attrice si è lamentata dell'operato dell'avv. Serioli per l'infruttuosa esecuzione mobiliare presso il debitore e per il presunto Parte_3 ritardo nell'introduzione dell'esecuzione mobiliare presso terzi. Sotto il primo profilo (esecuzione mobiliare presso il debitore ) parte attrice non ha delineato in cosa Parte_3 sarebbe consistita la (presunta) negligenza dell'avv. Serioli, non potendosi ritenere l'avvocato responsabile dell'incapienza dei beni del debitore. Per qualche settimana immediatamente successiva al deposito della sentenza, sono state coltivate tra le parti trattative – alla fine non concretizzatesi in un accordo – per il riconoscimento spontaneo (che avrebbe reso non necessaria la riassunzione della procedura esecutiva) da parte della debitrice e dei terzi pignorati degli importi dovuti in forza della sentenza anzidetta, come risulta dalla corrispondenza allegata (doc.
11); - il giorno stesso (19 marzo 2019) in cui è tramontata la possibilità di un accordo bonario circa il pagamento spontaneo, quindi con un “ritardo” davvero imperdonabile, il convenuto avv.
Serioli ha depositato telematicamente il ricorso per riassunzione della procedura esecutiva, rappresentando anche al Giudice le ragioni d'urgenza di CI (doc. 10). Il fatto poi che la procedura esecutiva non sia stata nemmeno iscritta a ruolo non determina certo l'insorgere di alcuna responsabilità in capo all'avvocato, il quale anzi – considerata l'infruttuosità del pignoramento (doc. 22) – ha evitato alla società cliente inutili spese. Quanto all'esecuzione mobiliare presso terzi n. 3845/2014 rge, promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
avanti il Tribunale di Bergamo, la difesa dell'attrice ha accusato l'avv. Serioli di Parte_3 aver aspettato “tre mesi” dalla pubblicazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia
a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo prima di notificare l'atto di precetto
(in data 25 marzo 2019), nonostante i solleciti della cliente, riuscendo ad ottenere l'assegnazione delle somme pignorate solo in data 7 maggio 2019 (“addirittura” ben cinque mesi dopo la sentenza). La (presunta) tardività delle iniziative promosse dall'avv. Serioli avrebbe quindi, a detta di parte attrice, consentito ai sig.ri e (creditori di in Parte_4 Pt_6 Parte_1 forza della sentenza n. 1519/2019 pronunciata dal Tribunale di Brescia a definizione del procedimento n. 335/2015 rg di impugnazione di delibera societaria) di agire esecutivamente nei
7 confronti dell'attrice, pignorando il credito che quest'ultima vantava verso
[...]
In merito al procedimento in oggetto, va innanzitutto chiarito che l'esecuzione n. Controparte_2
3845/2014 rge era stata promossa anni prima (tant'è che risulta rubricata nell'anno 2014), in forza del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo di cui si è detto sopra e, successivamente, sospesa a seguito della revoca dell'esecutorietà del suddetto titolo. In secondo luogo, le lamentele attoree risultano infondate, considerato che, in data 7 maggio 2019, è stata ottenuta l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, a seguito di formale ricorso per riassunzione (doc. 10), depositato dall'avv. Serioli in data 19 marzo 2019, vale a dire due (e non tre) mesi dopo la pubblicazione della sentenza in data 12 gennaio 2019. In terzo luogo, per qualche settimana immediatamente successiva al deposito della sentenza, sono state coltivate tra le parti (con la conoscenza, l'accordo e l'avallo di trattative per il riconoscimento spontaneo Parte_1 da parte della debitrice e dei terzi pignorati degli importi dovuti in forza della sentenza anzidetta, come risulta dalla corrispondenza allegata (doc. 11). In quarto luogo, a dimostrazione della tempestività delle azioni dell'avv. Serioli, si rileva che il giorno stesso (19 marzo 2019) in cui è tramontata la possibilità di un accordo bonario circa il pagamento spontaneo, il convenuto ha depositato telematicamente il ricorso per riassunzione della procedura esecutiva (docc. 10 e 11).
In quinto luogo, l'assegnazione delle somme ottenuta in data 7 maggio 2019 è precedente al deposito della sentenza n. 1519/2019, del cui esito aveva timore, essendo Parte_1 consapevole del possibile esito negativo di tale giudizio. In sesto luogo, il terzo pignorato CP_2 non ottemperava spontaneamente all'ordinanza di assegnazione, obbligando così Parte_1
[... a richiedere l'apposizione della formula esecutiva sul provvedimento, apposta in data 4 giugno
2019, giorno in cui l'avv. Serioli procedeva senza il indugio anche alla notifica del precetto (doc.
38). Concludendo, alcun ritardo nell'espletamento dell'incarico può essere addebitato all'avv.
Serioli, il quale non può in ogni caso essere responsabile del fatto che non aveva Parte_1 pagato debiti nei confronti di propri creditori, che hanno legittimamente agito nei suoi confronti.
Un altro profilo di contestazione sollevato dall'attrice riguarda l'asserita esposizione nella parcella redatta dall'avv. Serioli per la posizione in esame (doc. 21) di voci (quali “copia conforme ordinanza di assegnazione somme” e “redazione atto di precetto”) che sarebbero state esposte anche nella nota del 27.11.2019 (doc. 33), ma è rilevabile documentalmente che tale ultima nota è relativa ad altra e diversa pratica, avente ad oggetto la redazione dell'atto di precetto nei confronti di altro soggetto ( ed il successivo contratto di Controparte_2 cessione del credito alla società Co.Imm.E. srl. Pertanto, non vi è alcuna duplicazione di voci, trattandosi di posizioni diverse, coinvolgenti soggetti diversi e procedure diverse.
Alcun addebito può poi essere mosso all'avv. Serioli per la richiesta avanzata dal legale di
(e quindi dalla controparte e non dall'avv. Serioli) che la somma dovuta a Parte_3 venisse pagata con disposizione di bonifico bancario sul conto dello studio del Parte_1 legale odierno convenuto. In ogni caso, trattandosi di somme di pacifica spettanza della società,
8 era previsto che sarebbe stato indicato quale beneficiario “CI. presso avv. Alberto CP_3
Serioli” (doc. 12). La richiesta di controparte non veniva accettata dal sig. per ES
il quale preferiva che il pagamento avvenisse con assegni intestati alla società, e Parte_1 nulla veniva obiettato sul punto dall'avv. Serioli (cfr. scambio di corrispondenza tra quest'ultimo ed il sig. del 7 marzo 2019, doc. 13). La documentazione agli atti spiega che non si è ES trattata di una richiesta dell'avv. Serioli, ma della controparte1.
Per quanto riguarda l'operato del convenuto relativamente al giudizio n. 3325/2015 rg, avente ad oggetto l'impugnazione promossa dai sig.ri e Parte_4 Parte_5 Pt_6
(soci di avverso la delibera assunta in data 8 maggio 2014 dalla società
[...] Parte_1 con cui i primi venivano considerati “soci senza diritto di voto […] in quanto hanno ritirato le loro quote di capitale” si rileva quanto segue.
Parte attrice ha accusato gli avvocati Serioli e di gravi negligenze, che avrebbero CP_1 comportato la condanna di al pagamento nei confronti delle controparti Parte_1 dell'importo di Euro 7.000,00 per lite temeraria, oltre ad ulteriori Euro 7.000,00 (più spese generali ed accessori di legge) a titolo di spese legali. La negligenza dei professionisti convenuti, stando alla tesi attorea, sarebbe dimostrata dalla stessa sentenza conclusiva dell'anzidetto procedimento, in cui il Tribunale ha ritenuto di non poter prendere in esame l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata nell'interesse di CI, in quanto manifestatamente nuova e fondata su un documento prodotto con la seconda comparsa conclusionale, benché disponibile alla parte già in data antecedente alle preclusioni istruttorie.
Inoltre, la difesa attorea imputa ai legali la scelta di aver proseguito la causa nonostante nel verbale dell'udienza del 21 gennaio 2016 il giudice avesse consigliato a CI di modificare la delibera impugnata (poiché invalida) e di non coltivare il giudizio anche per non aggravare i costi.
La prima censura (“l'esito infausto del noto giudizio è anche dovuto all'incontestabile tardivo deposito della visura camerale da parte dell'avv. Serioli”) risulta sostanzialmente assorbita dalla seconda questione perché nella sentenza il Tribunale ha affermato che “l'accertata nullità della
Delibera rende irrilevante ogni eccezione in punto di legittimazione attiva, spettante a “chiunque vi abbia interesse” ed ha condannato CI per lite temeraria per non aver deciso di annullare spontaneamente la delibera con cui aveva escluso i soci e dal diritto Parte_4 Pt_6 di voto, nonostante l'inequivocabile invito in tal senso espresso dal giudice già nel verbale del
9 21.1.2016. Pertanto, la produzione della visura in termini risulta irrilevante ai fini dell'esito del giudizio, che sarebbe stato comunque negativo. In ogni caso è documentato che la produzione di tale visura soltanto in sede di atti conclusivi era stata condivisa con CI e, per essa con i sig.ri e . La scelta di sollevare l'eccezione di carenza di interesse all'azione dei ES Per_1 ricorrenti solo in sede di atti conclusivi (mediante produzione della visura camerale storica della società) era determinata al fine di non offrire agli avversari l'occasione di impugnare da subito anche le successive delibere (illegittimamente) assunte nelle more dalla società (quale quella con cui è stata disposta l'esclusione dalla compagine sociale dei soci e , che – Parte_4 Pt_6 ancorché sconosciute ai ricorrenti perché non convocati alle relative assemblee – risultavano annotate nella visura camerale, che proprio per tale ragione veniva prodotta solo in sede di atti conclusivi. La circostanza risulta confermata dal tenore della mail del 24.5.2014 laddove l'avv.
Serioli di fronte alla richiesta di commento e di indicazioni sulla sentenza che dichiarava nulla la delibera rispondeva: “abbiamo provato a difenderci come si poteva, per prendere tempo in attesa venisse definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, introducendo da ultimo anche
l'eccezione del difetto d'interesse ad agire, tenuta appositamente alla fine nel cassetto per non dare spunto alle controparti di impugnare altre successive delibere”. Tale posizione non è smentita dal nella risposta alla predetta mail (doc.14 convenuto). ES
Come anticipato, la responsabilità dell'avvocato per un'omissione processuale si fonda sulla prova che l'evento dannoso si sia verificato quale conseguenza diretta e probabile dell'omissione. Tale prova richiede un giudizio prognostico basato sul principio del "più probabile che non", con riferimento agli effetti che l'azione omessa avrebbe potuto generare se correttamente espletata
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11 novembre 2024, n. 28903). Giudizio prognostico che nel caso di specie non può che essere totalmente negativo se è vero, come è vero, che il Tribunale ha statuito che “l'accertata nullità della Delibera rende irrilevante ogni eccezione in punto di legittimazione attiva”. In altre parole, l'esito del giudizio sarebbe stato il medesimo quand'anche l'eccezione in parola fosse stata sollevata sin dall'atto introduttivo.
Nel giudizio Rg 3325/2015 si rileva che nel verbale del 21.1.2016 in cui “rilevando che la delibera qui impugnata, a prescindere dai profili processuali, è in ogni caso palesemente invalida, [il Giudice] invita i soci di ad annullarne gli effetti sostituendola con Parte_1 una delibera che riconosca la sussistenza del diritto di voto in capo ai soci e Parte_5
e e ponga nel nulla eventuali ulteriori delibere assunte senza consentire ai Pt_4 Parte_6 predetti soci di esprimere il diritto di voto. Ciò anche al fine di contenere le spese del giudizio inutilmente proseguito” (cfr. doc. 7 attoreo e doc. 24); con sentenza parziale n.2284/2017 veniva respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda in forza di clausola di arbitrato irrituale prevista nello statuto e con sentenza del 10.5.2019 veniva dichiarata la nullità della delibera, condannata la società ex art. 86 c.p.c. al pagamento di 7.000 euro ed alla rifusione delle spese di lite liquidiate in euro 7.000 oltre accessori. Considerato l'evolversi del giudizio la questione
10 centrale riguarda la decisione di proseguire la causa dopo l'invito del Giudice a provvedere in autotutela sulla delibera annullandola.
Secondo la prospettazione attorea l'avv. Serioli non avrebbe rappresentato compiutamente alla cliente gli effetti sfavorevoli della prosecuzione del giudizio, che di fatto si risolvono nella condanna alle spese di lite alla controparte e nella condanna per lite temeraria, ed avrebbe deciso di proseguire il giudizio anche sulla convinzione erronea della fondatezza dell'eccezione d'improcedibilità. A supporto di tale tesi, parte attrice, si riferisce alle testimonianze del sig.
già amministratore e legale rappresentante di CI, del sig. EL e del ES sig. , soci della società attrice. Per_1
In primo luogo si rileva che la testimonianza del EL non appare confermativa in quanto non solo ha dichiarato di non sapere nulla sui capitoli attorei, ma in risposta al capitolo 42 ha dichiarato di non essere nemmeno certo che nelle riunioni cui aveva partecipato si fosse discusso di quanto descritto nella domanda ovvero del fatto che l'avv. Serioli fosse convinto dell'esito favorevole della causa in ragione del fatto che i soci erano esclusi e quindi carenti di legittimazione attiva. Risulta, invece, inequivoco perché dallo stesso teste confermato che l'avv.
Serioli aveva riferito l'invito del giudice di cambiare la delibera impugnata. Dalla testimonianza si ricava, quindi che la questione sottoposta dal giudice era stata discussa con i soci di CI
e non conferma che il professionista avesse suggerito di proseguire il giudizio. Il teste , Per_1 socio di CI, ha reso una testimonianza incerta e confusa parlando più volte di “varie cause” nei confronti di più soci, peraltro mentre riferiva di rassicurazioni ricevute dall'avvocato in merito all'esito delle cause sui capitoli a prova diretta, su quelli avversari riguardanti gli incontri con il legale dichiarava di non ricordare l'oggetto della discussione.
Quanto alla testimonianza del si ribadisce l'ammissibilità della stessa come da ES ordinanza del 22.4.20223 rimanendo da valutare l'attendibilità delle dichiarazioni alla luce del
11 fatto che il teste è stato certamente il soggetto che, per conto di CI, ha trattenuto i rapporti con l'avvocato Serioli, ha interloquito con il professionista non solo prendendo visione degli atti di volta in volta inviatigli ma anche suggerendo modifiche, integrazioni agli stessi e sostenendo il proprio punto di vista rispetto alle delibere e scritture della società che lui stesso aveva predisposto;
non da ultimo è il destinatario della mail inviatagli dall'avv. Serioli in cui gli chiedeva: “mi conferma che è intenzione di CI non dare seguito al suddetto invito e attendere l'esito del giudizio?”.
La deposizione del teste ricostruisce una realtà che non trova corrispondenza con quella che si evince dalla corrispondenza tra legale e lo stesso risalente all'epoca dei fatti. Da un ES lato il ha dichiarato che la decisione di proseguire il giudizio era stata presa dall'avv. ES
Serioli perché si sentiva “tranquillo perché i soci attori, visto il certificato della CCIAA che già avevo fatto avere, non risultavano più soci”. Tale prospettiva risulta del tutto avulsa dalle perplessità e dai commenti espressi dal legale nel comunicare con il cliente all'epoca dei fatti. In particolare si rileva che lo stesso giorno dell'udienza il 21.1.2026 il legale dava conto del contenuto del verbale che allegava e chiedeva con urgenza di incontrarsi con la cliente. Il giorno successivo il scriveva: “se non ho capito male si dice che la delibera è palesemente ES invalidata. E conclude che tutte le successive delibere sono nulle! Ma allora si deve concludere che quella scrittura privata 8.6.2013 non vale niente? Abbiamo perso anche su questo?” e l'avv.
Serioli replicava: “Succede quello che non poteva non succedere”. La frase è del tutto eloquente ed appare inconciliabile con la fiducia che il legale avrebbe espresso, secondo il nel ES corso di due appuntamenti presso lo studio del primo, in data 28 gennaio 2016 e 22 febbraio
2016. Invero nella medesima mail cit. l'avv. Serioli scriveva in modo da non lasciare fraintendimenti: “in ogni caso, il problema non è la scrittura privata del giugno 2013, sulla quel il Giudice non entra nel merito, ma il fatto che non è possibile privare i soci del diritto di voto
(tale circostanza non è certo una novità) e, quanto alle delibere successive, il fatto che siano assunte senza aver loro consentire di esprimere il voto (in quanto nemmeno convocati).
Sull'anche qui avremo perso non compendo, ma avremo modo di chiarire quando ci incontreremo”. Rispondeva nella medesima giornata il prendendo posizione nel merito ES della causa “confermando la sua impressione” ovvero che i soci impugnanti la delibera avevano
“di fatto” venduto le loro quote con il documento (da lui stesso predisposto) dell'8.6.2013 (tale
testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio” (Cass. n. 167 del 05/01/2018); ribadita la limitazione a due testimoni per capitolo come già disposto nell'ordinanza del 8.9.2021;
ritenuto che
le contestazioni mosse da parte convenuta in merito alla testimonianza del sig. non Testimone_2 attengano alle preclusioni di cui all'art. 246 c.p.c., ma risultino piuttosto rilevanti in tema di attendibilità del testimone”.
12 tesi appare sostenuta e ribadita dal che aveva predisposto il documento e non dal legale ES che si sarebbe limitato a prospettarla negli atti secondo le indicazioni ricevute e ciò, al fine, come si dirà meglio successivamente, di posticipare il più possibile la dichiarazione di nullità della delibera in visita della conclusione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).
Sotto ulteriore profilo si rileva che il verbale del 26.1.2016 era assolutamente preciso nell'indicare quelle che sarebbero state le conseguenze nel non dare seguito all'invito di provvedere in autotutela sulla delibera “palesemente invalida” laddove scrive “ciò anche al fine di contenere le spese del giudizio inutilmente proseguito” sicché certamente la parte era oggettivamente edotta della situazione.
D'altra parte emerge dalla lettura della corrispondenza che CI e per la stessa il che ne aveva la gestione, nutrisse la convinzione che l'esito della “causa madre” ES
(così chiamata nelle mail tra le parti) del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sopra ampiamente descritto, avrebbe avuto ripercussioni sulla decisione dei soci impugnanti la delibera e che, quindi, fosse prioritariamente opportuno “prendere tempo” nel giudizio di impugnazione quindi anche a costo di quanto espressamente preannunciato nel verbale del 21.1.2016. Tali circostanze si evincono esplicitamente dalla corrispondenza agli atti (cfr. doc. 14), in cui si legge che, il 24 maggio 2019, l'avv. Serioli scriveva al sig. in merito alla sentenza, ES precisando: “Lo sappiamo da sempre che la delibera era nulla e il Tribunale ce lo aveva già detto sin da subito, tanto in udienza (invitandoci ad annullarla in autotutela) quanto con la sentenza parziale. Abbiamo provato a difenderci come si poteva, per prendere tempo in attesa venisse definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, introducendo da ultimo anche
l'eccezione del difetto di interesse ad agire, tenuta appositamente sino alla fine nel cassetto per non dare spunto alle controparti di impugnare altre successive delibere” e sintomaticamente nulla replicava sul punto il ES
Tuttavia in sede testimoniale il ha dichiarato che non è vero che l'intenzione di ES
CI fosse quella di posticipare ogni decisione in merito alla delibera societaria impugnata in attesa della definizione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, dal momento che
“all'epoca la CI si doveva ancora costituire nella causa di opposizione”. Ciò non trova corrisponde con il fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18135/2014 rg è precedente (anno 2014) rispetto al giudizio dell'impugnazione della delibera societaria n.
3325/2015 rg (anno 2015); così da rendere la dichiarazione confusa nel ricordo temporale degli eventi4.
13 Per contro la volontà di posticipare ogni decisione in merito alla suddetta delibera societaria in attesa della definizione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui sopra, il cui esito favorevole avrebbe certamente bloccato le iniziative dei sig.ri e (soci di Parte_4 Pt_6
), già evincibile dalle comunicazioni tra l'avv. Serioli e il è Parte_3 ES stata confermata da altri testimoni che collaborando nello studio del convenuto hanno appreso direttamente i fatti. Significativa è la testimonianza resa dall'avv. Elisa ED, che, ha riferito di essere entrata nella sala riunioni nel corso degli appuntamenti dell'avv. Serioli con i sig.ri e TI risalenti alla primavera del 2015 e di “avere avuto l'impressione ES Per_1 che la posizione dell'avv. Serioli fosse chiara, e che avesse manifestato le proprie perplessità, anche relativamente alle spese di causa”, aggiungendo “di essere entrata nello studio dell'avv.
Serioli ancora in occasione dei primi incontri e già allora era stata loro rappresentata
l'illegittimità di tale esclusione”, ovverossia l'illegittimità dell'esclusione dei soci e Parte_4 dalla società La testimone ha riferito: “ricordo tale provvedimento del Pt_6 Parte_1
Giudice , del quale l'avv. Serioli aveva parlato subito con me e con la collega Per_2 CP_1 esprimendosi in modo favorevole alla proposta del Giudice”, precisando di aver personalmente
“chiamato […] in prossimità dell'udienza, per chiedergli conferma della volontà di ES non aderire e lui mi confermò la volontà di procedere e di non aderire”. Stante la contestazione di non potersi dar credito alle dichiarazioni rese dalle testimoni ED e SI, sia perché “il teste dichiara di non aver mai visto durante le riunioni con l'avv. Serioli” l'avv. ES
ED sia perché entrambe sarebbero “portatrici di un interesse nella causa” si rileva che le predette considerazioni attoree appaiono smentite dal fatto che il sig. con riferimento ES all'avv. ED, quando era ancora legale rappresentante di CI, ha presentato un esposto all'Ordine degli Avvocati anche nei confronti dell'avv. ED (doc. 1 attrice); esposto che, come anche per l'avv. Serioli e l'avv. è stato ritenuto infondato ed archiviato (doc. CP_1
54). Sotto altro profilo, il fatto che le due professioniste collaborino nello stesso studio dei convenuti non le pone certo su un piano diverso, in termini di “interesse” rispetto a quello che si potrebbe ritenere per i soci di Cibernetia ed a maggior ragione dello stesso che ES all'epoca ha preso le decisioni inerenti le cause riguardanti atti dallo stesso disposti.
Ulteriormente confermativa della prospettazione di parte convenuta è anche la testimonianza dell'avv. Giovanni Ferrarese, difensore delle controparti sig.ri e nella causa in Parte_4 Pt_6 esame (e quindi non collaboratore di studio dei convenuti), il quale ha ricordato che “in udienza avanti alla dott.ssa l'avv. Serioli ha riferito di aver consigliato al proprio cliente di Per_2 abbandonare il giudizio perché a suo parere la delibera era manifestatamente nulla e che continuando nel giudizio vi era il rischio di soccombenza e di condanna alle spese ed alla lite temeraria, ma il suo cliente voleva proseguire”.
In ogni caso, l'inattendibilità della tesi attorea sostenuta da alcune dichiarazioni rese sull'argomento dai testi , TI e si trae dai documenti, primo fra tutti Per_1 ES
14 proprio il provvedimento del Tribunale del 21 gennaio 2016, il cui contenuto era ed è inequivocabile e perentorio nonché impossibile da fraintendere, come dimostrano le stesse parole scritte dal sig. all'avv. Serioli nella mail del 22 gennaio 2016 (cfr. doc. 14), preso atto ES dell'invito del Giudice. Il sig. scriveva infatti, dopo aver imprecato ed evidentemente ES ben compreso il contenuto di tale invito (perché vedeva severamente censurata dal Tribunale la
“delibera dal medesimo ideata): “Se non ho capito male si dice che la delibera è “palesemente invalida”. E conclude che tutte le successive delibere sono nulle!”. E, in maniera oltremodo inequivoca e perentoria, l'avv. Serioli, lo stesso 22 gennaio 2016 (cfr. doc. 14), rispondeva che tale esito era scontato poiché “non è possibile privare i soci del diritto di voto (tale circostanza non è certo una novità)” né le delibere successive potevano essere assunte senza consentire ai sig.ri e “di esprimere il voto (in quanto nemmeno convocati)”. Il contenuto Parte_4 Pt_6 del provvedimento del 21 gennaio 2016 e la corrispondenza menzionata dimostrano, quindi, come detto incontrovertibilmente che l'attrice era consapevole del contenuto dell'invito del
Giudice ed ha deciso di non seguire l'indicazione proseguendo con la causa. Concludendo, alcuna responsabilità può essere addebitata al convenuto per le conseguenze negative (in termini di condanna per lite temeraria e per spese legali) della sentenza n. 1519/2019, essendo stato dimostrato che l'avv. Serioli ha puntualmente avvertito CI della nullità della delibera impugnata (così come della successiva non oggetto del giudizio) e dei rischi legati al giudizio. È stato altresì dimostrato che l'intera linea difensiva era stata condivisa passo passo con l'attrice, come peraltro documentato anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr. doc. 14), dalla quale si evince che tutti gli atti di causa, nessuno escluso, sono stati preventivamente trasmessi al sig. e con questi condivisi nel contenuto prima del loro deposito, perché lo Testimone_2 stesso potesse formulare eventuali osservazioni, come del resto ha fatto in molteplici occasioni.
Parimenti provato è l'invito dell'avv. Serioli ad accettare la proposta del Giudice del 21 gennaio
2016, che CI per il tramite del ha invece ritenuto di non seguire. L'avv. ES
Serioli si è quindi attenuto all'impostazione della cliente di posticipare il più possibile la dichiarazione di nullità della delibera in visita della conclusione positiva del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo che avrebbe, in tesi, influito sulla decisione dei soci impugnanti la delibera in questione.
La domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. Serioli relativa al diritto di credito per prestazioni professionali verso va accolta. Parte_1
15 La sussistenza del rapporto professionale tra l'attrice ed il convenuto a partire dall'anno 2014, nel corso del quale ha conferito mandato all'avv. Serioli di assisterla in una serie di Parte_1 posizioni, sia giudiziali sia stragiudiziali è pacifica oltre che confermata dai testimoni5.
Quanto al valore delle controversie, che parte attrice ha contestato non si evinca dalle note emesse dall'avv. Serioli si rileva che CI era parte nei vari contenziosi e che, per le posizioni stragiudiziali, esse riguardavo crediti dell'attrice, di cui la stessa non poteva non conoscerne l'ammontare. La contestazione è comunque superata dalla documentazione prodotta in atti come già riconosciuto nell'ordinanza del 4 gennaio 2021 in cui è stato rilevato che
“l'attività svolta dall'avv. Serioli è documentata e le parcelle risultano redatte secondo i parametri ministeriali di riferimento”.
Il credito documentato in atti va così sinteticamente ricostruito.
A. Procedura monitoria n. 11610/2014 rg Tribunale di Brescia e relativo atto di precetto. Si tratta dell'unica posizione saldata dall'attrice (doc.17), peraltro non contestata, avente ad oggetto la procedura monitoria attivata da CI nei confronti di , che ha Parte_3 portato ad ottenere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5409/14 ordine, n.
11610/14 ruolo, n. 15192/14 cron. e n. 6497/14 rep., con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto alla debitrice il pagamento immediato della somma di Euro 111.699,00, oltre interessi e spese della procedura, notificato alla debitrice unitamente all'atto di precetto (doc. 16).
B. Causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18135/2014 rg Tribunale di Brescia. Il decreto monitorio di cui al precedente punto è stato opposto dalla società Parte_3
con atto di citazione notificato in data 14-15 ottobre 2014, con il quale CI veniva
[...] invitata a comparire all'udienza del 29 gennaio 2015. Nelle more, Parte_3 depositava istanza ex art. 649 cpc, per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la cui udienza di discussione veniva fissata al 27 novembre 2014. A tale udienza, si costituiva in giudizio, con il patrocinio dell'avv. Serioli, Parte_1 depositando apposita comparsa di costituzione e risposta (in cui prendeva posizione esclusivamente sulle istanze cautelari avversarie, con riserva di successiva difesa nel merito), con relativo fascicolo dei documenti. Con provvedimento reso fuori udienza veniva sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, in data 9 gennaio 2015, la società si costituiva in giudizio rassegnando le proprie difese nel merito, insistendo Parte_1 anche per l'emissione di una nuova ordinanza sull'esecutività del provvedimento monitorio.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., seguivano, in pendenza
16 degli stessi, una serie di istanze e di udienze interlocutorie al fine di ottenere una revisione della pronuncia. Venivano poi ritualmente depositate le memorie ex art. 183, VI co., nn. 1, 2 e 3, c.p.c..
Ammessa, seppur con alcune limitazioni, la prova orale formulata nelle memorie depositate dalle parti, le testimonianze venivano assunte alle udienze del 23 febbraio 2016 e del 9 giugno 2016.
Fallito il tentativo di definizione bonaria della controversia, a seguito del differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni all'8 novembre 2018, inizialmente fissata al 15 giugno 2017, ed alla successiva istanza di anticipazione d'udienza depositata dalla scrivente difesa, all'udienza del 17 maggio 2018 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica, ritualmente depositate. Con sentenza n. 83/2019 pronunciata in data 3 gennaio 2019 il Tribunale di Brescia definiva la vertenza6. Per l'attività svolta (doc. 18), l'avv. Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 13.430,00 oltre spese esenti ed accessori di legge, redatta secondo le previsioni del Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00), e precisamente Euro 2.430,00 per la Fase di studio, Euro 1.550,00 per la Fase introduttiva, Euro 5.400,00 per la Fase istruttoria
/ trattazione, Euro 4.050,00 per la Fase decisoria. Dedotti gli acconti ricevuti e scontato l'importo di Euro 155,51, residuano, accessori e spese inclusi, Euro 13.000,00 oltre ritenuta d'acconto (doc.
19).
C. Esecuzione mobiliare presso terzi n. 3845/2014 rge Tribunale di Bergamo. In forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 11610/2014 rg, nell'interesse di Ciberentica.it srl è stato promosso il pignoramento presso terzi in oggetto. Congelata a causa del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo intervenuto nelle more, la procedura è stata successivamente riassunta in data 19 marzo 2019, a seguito della pronuncia della sentenza n.
83/2019 che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e definita con ordinanza datata 7 maggio 2019, con cui il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato a Ciberentica.it srl gli importi dovuti alla debitrice dai terzi pignorati Parte_3 [...]
(Euro 31.008,00) e Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (Euro 392,81). Per Controparte_2
l'attività svolta (doc. 20), l'avv. Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 3.760,00 oltre spese esenti ed accessori di legge, redatta secondo le previsioni del Decreto Ministeriale n. 55 del
17 10 marzo 2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 52.000,01 ad
Euro 260.000,00), e precisamente Euro 1.110,00 per la Fase di studio, Euro 1.835,00 per la Fase trattazione e conclusiva, ed Euro 500,00 per la Riassunzione. Dedotti gli acconti ricevuti e scontato l'importo di Euro 52,75, residuano, accessori e spese inclusi, Euro 1.000,00 oltre ritenuta d'acconto (doc. 21).
D. Esecuzione mobiliare presso il debitore. In forza della citata sentenza n. 83/2019 l'avv. Serioli ha altresì promosso nell'interesse e su incarico di la procedura di pignoramento Parte_1 mobiliare presso la sede della debitrice , la quale ha avuto però esito Parte_3 negativo e, pertanto, non è stata iscritta a ruolo. Per l'attività svolta (doc. 22), l'avv. Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 1.315,00 oltre spese esenti ed accessori di legge, redatta secondo le previsioni del Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00), e precisamente Euro
315,00 per la redazione dell'atto di precetto ed Euro 1.000,00 per la Fase di studio. Dedotto lo sconto di favore di Euro 752,25 accordato alla società cliente, residuano, accessori e spese inclusi, Euro 1.000,00 oltre ritenuta d'acconto (doc. 23).
Causa civile n. 3325/2015 rg Tribunale di Brescia. Trattasi del giudizio promosso in data 18 febbraio 2015 dai signori e i quali hanno Parte_4 Parte_5 Parte_6 convenuto in giudizio la società per sentire dichiarare l'invalidità e/o la nullità Parte_1 della delibera assembleare dell'8 maggio 2014 di nella parte in cui prevedeva Parte_1
l'esclusione del diritto di voto dei soci anzidetti ( e Parte_4 Parte_5
. si costituiva con comparsa datata 21 maggio 2015, eccependo Parte_6 Parte_1 pregiudizialmente l'improcedibilità per violazione della clausola compromissoria. A seguito di discussione tra le parti alla prima udienza tenutasi in data 11 giugno 2015, il Giudice concedeva termini per lo scambio di memorie difensive in merito a tale eccezione pregiudiziale, ritualmente depositate. Nel corso dell'udienza del 21 gennaio 2016, il Giudice, ritenendo che la delibera impugnata, a prescindere dai profili processuali, fosse invalida, invitava i soci di Parte_1 ad annullarne gli effetti ponendo nel nulla anche eventuali successive delibere assunte senza consentire ai predetti soci di esprimere il diritto di voto. Preso atto della mancata adesione di al suddetto invito, alla successiva udienza del 26 maggio 2016 la causa Parte_1 proseguiva e, precisate dalle parti in data 23 marzo 2017 le conclusioni sull'eccezione pregiudiziale, veniva definita con sentenza non definitiva n. 2284/2017 con rigetto della suddetta eccezione. Nella prosecuzione del giudizio, depositava le memorie nn. 1 e 2 di Parte_1 cui all'art. 183, VI co., c.p.c. e all'udienza del 13 dicembre 2018 le parti precisavano le conclusioni nel merito. Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi. In data 10 maggio 2019, veniva quindi emessa la sentenza n. 1519/2019, con cui il Giudice dichiarava nulla la delibera assembleare e condannava al pagamento dell'importo di Euro 7.000,00 ai sensi dell'art. 96, Parte_1
18 ultimo comma, c.p.c., nonché alla rifusione delle spese legali. Per l'attività svolta (cfr. doc. 24),
l'avv. Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 7.254,00 oltre spese esenti ed accessori di legge. Il predetto importo si ritiene che vada rideterminato considerando valori minimi considerata l'assenza di attività istruttoria, le argomentazioni in rito e la natura manifesta dell'invalidità della delibera e considerando altresì la diminuzione del 75% ad esito dell'applicazione della responsabilità ex art. 96 c.p.c. riconosciuta dal giudice di merito ex art. 4 comma 9 D.M. 55/2014. Sebbene, come detto, l'operato del legale non sia origine di responsabilità professionale in quanto la scelta consapevole era stata presa dalla cliente, l'attività concretamente prestata si espone alle censure esposte nella sentenza già più volte menzionata e non se ne può non tenere conto in sede di liquidazione delle spese di lite. Pertanto la liquidazione ammonta ad euro 1.561,41 di cui euro 1.357,75 per compenso ed euro 203,66 per spese generali;
dedotto l'acconto di euro 15.000 residuano 61,41 oltre ritenuta d'acconto; importo non compreso nell'ordianzna ex art. 186 ter e 642 c.p.c. del 4.1.2021.
F. Causa civile di lavoro n. 67/2016 rg Tribunale di Brescia. Trattasi del ricorso ex art. 414 e ss.
c.p.c. promosso dal sig. (ex dipendente) nei confronti di al fine Parte_7 Parte_1 di ottenere il pagamento di crediti di lavoro dipendente per Euro 13.655,04. Costituitasi in giudizio la società con rituale memoria, a seguito di rinvio per discussione orale Parte_1 disposto all'udienza di comparizione delle parti, il Giudice, con sentenza n. 1457/2016, accoglieva la domanda del lavoratore, condannando la società al pagamento degli importi richiesti oltre al rimborso delle spese legali. Per l'attività svolta (doc. 26), l'avv Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 3.591,00 oltre accessori di legge, redatta secondo le previsioni del
Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00), e precisamente Euro 1.735,00 per la Fase di studio, Euro 740,00 per la Fase introduttiva, Euro 1.116,00 per la Fase istruttoria / trattazione, nulla esponendo per la Fase decisoria. Applicato uno sconto di cortesia di ben Euro 2.413,77
(oltre la metà del valore della parcella), residuano, accessori inclusi, Euro 2.000,00 oltre ritenuta d'acconto (doc. 27).
G. Procedimento per la declaratoria di fallimento n. 238/2017 rg Tribunale di Brescia. Non avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto al sig. in Parte_1 Parte_7 forza della citata sentenza n. 1457/2016, il creditore presentava istanza di fallimento nei confronti della società. A seguito di trattativa intrapresa con il legale avversario, veniva sottoscritta una
Firmato convenzione transattiva alla quale seguiva la desistenza del ricorrente dalla procedura prefallimentare. Per l'attività svolta (doc. 28), l'avvocato Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 1.360,00 oltre accessori di legge, redatta secondo le previsioni del Decreto
Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da
Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00), e precisamente Euro 860,00 per la Fase pre-fallimentare ed
19 Euro 500,00 per la Conciliazione. Applicato uno sconto di cortesia di Euro 671,60, residuano, accessori inclusi, Euro 1.000,00 oltre ritenuta d'acconto (doc. 29).
H. Procedura ex art. 700 cpc n. 8856/2019 rg Tribunale di Brescia. Trattasi del procedimento cautelare promosso dai sig.ri e nei Parte_4 Parte_5 Parte_6 confronti di (oltre che di Co.Imm.E. srl e , al fine Parte_1 Controparte_2 di inibire a di pagare a Co.Imm.E. srl, in favore della quale era stato Controparte_2 ceduto il credito di l'importo di Euro 18.578,14. L'avv. Serioli si occupava Parte_1 dello studio della controversia e portava avanti con il procuratore dei ricorrenti una trattativa per la definizione bonaria del contenzioso, concordando con il medesimo il rinvio dell'udienza fissata per il giorno 2 luglio 2019, alla quale compariva seppur senza costituirsi avendo appunto precedentemente già concordato il rinvio con i ricorrenti. Il rapporto professionale con la società attrice si interrompeva proprio in prossimità dell'udienza stessa. Per l'attività svolta (cfr. doc.
30), l'avvocato Serioli emetteva nei confronti di una notula di complessivi Euro Parte_1
1.890,00 oltre accessori di legge, redatta secondo le previsioni del Decreto Ministeriale n. 55 del
10 marzo 2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 26.000,01 ad
Euro 52.000,00), e precisamente Euro 1.690,00 per la Fase di studio ed Euro 200,00 per la Fase istruttoria / trattazione. Nulla essendo stato corrisposto dalla società cliente, residuano in favore dell'odierno convenuto, accessori inclusi, Euro 2.323,04 oltre ritenuta d'acconto (doc. 31).
L'avv. Serioli si è occupato altresì dell'assistenza stragiudiziale della società Parte_1 nelle seguenti posizioni: atto di precetto nei confronti della società e Controparte_2 redazione contratto di cessione di credito alla società Co.Imm.E. srl.
come precisato sopra, era creditrice nei confronti del terzo pignorato Parte_1 [...] dell'importo di Euro 31.008,00, in forza dell'ordinanza di assegnazione Controparte_2 somme pronunciata dal Tribunale di Bergamo all'esito dell'esecuzione mobiliare n. 3845/2014 rge. Non avendo la debitrice provveduto al pagamento spontaneo di quanto dovuto, in data 4 giugno 2019 l'avv. Serioli le notificava il relativo atto di precetto. Successivamente, su richiesta del sig. il credito oggetto di precetto veniva ceduto alla società Co.Imm.E. srl, con ES contratto di cessione di credito predisposto dall'odierno convenuto (che veniva modificato e retrodatato dallo stesso all'insaputa dell'avv. Serioli). Per l'attività svolta (doc. 32) ES
l'avvocato Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 2.205,00 oltre spese esenti ed accessori di legge, redatta secondo le previsioni del Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo
2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 26.000,01 ad Euro
52.000,00), e precisamente Euro 315,00 per la Redazione dell'atto di precetto ed Euro 1.890,00 per la Redazione del contratto di cessione del credito. Alcunché essendo stato corrisposto da residuano, accessori e spese inclusi, Euro 2.745,74 oltre ritenuta d'acconto Parte_1
(doc. 33).
20 In merito al contratto di cessione del credito il convenuto ha prodotto i documenti n. 42 al n. 49 con la memoria ex art. 183, VI co., n. 3, c.p.c. in relazione ai quali parte attrice ha eccepito la tardività ed inutilizzabilità. Posto che l'avv. Serioli ha avuto contezza dei documenti solo seguito del suo intervento, in data 10.05.2021 (doc. 42), nella procedura di pignoramento presso terzi n.
2249/2019 rge, promossa dai sig.ri e nei confronti dell'attrice, quindi dopo la Parte_4 Pt_6 scadenza della memoria ex art. 183, VI co. n. 2, c.p.c., è tempestiva la produzione degli stessi.
Sotto altro profilo i documenti sono rilevanti poiché dimostrano che il contratto di cessione di credito di cui si è avvalsa non è quello che l'avv. Serioli aveva predisposto su Parte_1 incarico dell'attrice e trasmesso a quest'ultima (doc. 43). Invero, il contratto di cessione prodotto dall'avv. Bottichio nella procedura esecutiva anzidetta (doc. 44) è datato (rectius retrodatato)
1.4.2019 nonché ha ad oggetto una cessione da a Co.Imm.E srl di un credito di Parte_1
Euro 32.500,00 che la prima avrebbe vantato verso Il contratto che era Parte_3 stato predisposto dall'avv. Serioli riporta invece la data del 5.6.2019 (doc. 43) ed ha ad oggetto il credito di Euro 31.503,15 che vantava nei confronti della società Parte_1 [...] in forza dell'ordinanza di assegnazione somme n. 1912/2019 rep., pronunciata in Controparte_2 data 07.05.2019 dal Tribunale di Bergamo (cfr. doc. 32), e del conseguente atto di precetto notificato in data 04.06.2019 (cfr. doc. 38). Il che spiega il motivo per cui il Giudice dott.
Franchioni, nell'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dai sig.ri e contro abbia rilevato la palese contraddizione della Parte_4 Pt_6 Parte_1 cessione di credito (notificata da a in data 6 giugno Parte_1 Controparte_2
2019, cfr. doc. 45), con l'atto di precetto notificato in data 4.6.2019 dall'avv. Serioli per conto di a stessa, inottemperante all'ordinanza di Parte_1 Controparte_2 assegnazione somme. Addirittura l'avv. Serioli, nel corso della già citata procedura di pignoramento presso terzi n. 2249/2019 rge, promossa dai sig.ri e nei Parte_4 Pt_6 confronti dell'attrice, ha appreso dalle difese di che Co.Imm.E. srl avrebbe Parte_1 deliberato di acquisire il credito che vantava nei confronti di Parte_1 [...] ancora in data 30.03.2019 (doc. 48), nonostante all'epoca, il credito in questione Controparte_2
(vantato da nei confronti di nemmeno esisteva, Parte_1 Controparte_2 essendo sorto solo con l'ordinanza di assegnazione somme pronunciata il successivo 07.05.2019 dal Tribunale di Bergamo a definizione della procedura esecutiva n. 3845/2014 rge (doc. 32). I documenti in questione sono quindi rilevanti poiché confermano che il convenuto non ha alcuna responsabilità per la decisione assunta dal Giudice dott. Franchioni, con l'ordinanza del 27 settembre 2019 (doc. 12 , con cui è stata invalidata la cessione di credito dal Parte_1 medesimo predisposta anche perché nel precetto notificato da a Parte_1 [...] del 4 giugno 2019, la prima società “si dichiarava ancora creditrice nei confronti Controparte_2 di quest'ultima società”.
21 L. Attività finalizzata al recupero del credito capitale di Euro 45.090,02 rivendicato nei confronti di aveva emesso nei confronti di Controparte_2 Parte_1 [...]
per le prestazioni ed il rimborso delle spese sostenute dalle dott.sse Controparte_2 Parte_6
e nei mesi di gennaio – maggio 2014, le fatture nn. 34 del 31 gennaio 2014 Parte_4 di Euro 7.200,00, 52 del 28 febbraio 2014 di Euro 6.750,00, 68 del 1 aprile 2014 di Euro
5.750,00, 83 del 30 aprile 2014 di Euro 10.750,01 e 99 del 31 maggio 2014 di Euro 14.640,00, per complessivi Euro 45.090,02. Non avendo la debitrice provveduto spontaneamente al pagamento di quanto dovuto, l'avv. Serioli veniva dapprima incaricato da di Parte_1 sollecitare il pagamento del dovuto e successivamente di predisporre ricorso per decreto ingiuntivo, che non veniva però depositato in considerazione della mutata volontà della società cliente e odierna attrice. Per l'attività svolta (doc. 34), l'avvocato Serioli emetteva una notula di complessivi Euro 2.295,00 oltre accessori di legge, redatta secondo le previsioni del Decreto
Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da
Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00), e precisamente Euro 2.295,00 per l'intera Fase stragiudiziale, nulla esponendo per la redazione del ricorso monitorio. Nulla avendo corrisposto residuano, accessori e spese inclusi, Euro 2.820,83 oltre ritenuta d'acconto Parte_1
(doc. 35). Tale importo, non considerato nell'ordinanza del 4.1.2021, va pertanto riconosciuta in aggiunta a quanto già disposto con l'ordinanza d'ingiunzione già esecutiva.
Conclusivamente posto che con l'ordinanza ex art. 186 ter e 642 c.p.c. del 4.1.2021 l'attrice è già stata condannata al pagamento in favore dell'avv. Serioli di euro 23.068,78, residuano ulteriori
2.882,23 oltre ritenuta d'acconto ed interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte attrice alla rifusione in favore dell'avv. Serioli delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.838,55 di cui euro 5.077,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 761,55 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo. La posizione della convenuta avv. è assorbita da quella predetta CP_1 dell'avv. Serioni in relazione alla quale non sono stati accertati profili di responsabilità professionale, valutabili per la convenuta solo in relazione al solo procedimento r.g. n. 3325/2015 nel quale formalmente l'avv. risultava nella procura alle liti e nell'epigrafe degli atti di CP_1 causa. Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte attrice in favore dell'avv. si liquidano in complessivi euro 3.895,05 di cui euro 3.387,00 per compenso professionale CP_1
(considerati valori medi per fase studio, introduttiva e minimi per istruttoria e decisionale in ragione delle difese e delle argomentazioni volte) ed euro 508,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
22
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge le domande di parte attrice,
Conferma l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. già dichiarata esecutiva per il pagamento di euro
23.068,79 oltre ritenuta d'acconto ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte attrice al pagamento in favore dell'avv. Serioli - ulteriore rispetto a quello dell'ordinanza predetta - di euro 2.882,23 oltre ritenuta d'acconto ed interessi dal dovuto al saldo.
Condanna parte attrice a rifondere all'avv. Serioli e all'avv. le spese di lite, liquidate come CP_1 in parte motiva.
Brescia, 9 giugno 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel doc. 12 è appunto riprodotta la mail dell'avv. Amighetti (legale di , che, il 19 febbraio Parte_3 2019, scriveva: “la somma a suo tempo pignorata […] verrà bonificata direttamente da Controparte_4CP_ alle seguenti coordinate IBAN […] indicando come beneficiario “CI. presso avv. Alberto Serioli”. Non solo, ma nel doc. 13, si trova la mail del sig. in cui si dichiara la non accettazione della “richiesta di ES VEGA di intestare i pagamenti allo studio”. 2 Seconda memoria di parte attrice capitolo 4) Vero che l'Avv. Serioli, nel corso degli appuntamenti del 28.1.2016 e del 22.2.2016, ribadiva l'esito favorevole del giudizio RG n. 3325/2015 in quanto la visura camerale di Parte_1 dell'08.1.2015 dava conto del fatto che i signori e e erano esclusi
[...] Parte_5 Pt_4 Parte_6 dalla stessa e quindi carenti di legittimazione attiva nei suoi confronti? 3 Ordinanza del 22.4.2022: “Richiamati i seguenti principi: “tale divieto di testimonianza, non sussiste, invece, per il venir meno di detta inconciliabilità, qualora l'amministratore sia chiamato a deporre in un processo in cui non rappresenti la società (a maggior ragione, se al momento in cui sia stato indotto come testimone non era più rappresentante della società) poiché in tal caso, non essendo parte, viene a mancare quella situazione d'inconciliabilità da cui deriva l'incapacità a deporre. In tale ultima ipotesi, la detta incapacità può verificarsi, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., solo se l'amministratore abbia nella causa un interesse attuale e concreto che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio” Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1996, n. 9826); “in tema di prova per testimoni, l'amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società” (Cass. n. 14987 del 07/09/2012); ed infine: “l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua 4 Si ricorda per esempio che il sig. ha riferito che gli incontri del 28 gennaio 2016 e del 22 febbraio 2016 ES CP_ nello studio dell'avv. Serioli, “erano stati preceduti da due mail dell'Avv. inviate per conoscenza anche all'avv. Serioli, con le quali mi si chiedeva di far firmare il mandato all'amministratore di cibernetica”, ma tali mail risalgono ad un anno prima e nulla hanno a che vedere con gli incontri in oggetto. 5 La circostanza dedotta al cap. 3 della memoria ex art. 183, VI co. n. 2, c.p.c. del convenuto è stata confermata da tutti indistintamente i testi escussi sulla circostanza stessa, vale a dire dai testi , socio di Per_1 Parte_1 che ha riferito: “ricordo tutte le cause nei confronti delle persone e società che mi vengono elencate”), già ES amministratore e legale di che ha confermato il cap. 3, avv. ED (la quale ha dichiarato di aver Parte_1 collaborato con l'avv. Serioli “per seguire tutte le vertenze che mi vengono elencate, riconosco i documenti che mi vengono rammostrati, n. 16, 18, 10, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38”) e avv. SI. 6 “Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezioni ed istanza disattesa: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5409/2014 emesso in data 10 luglio 2014 dal Tribunale di Brescia nei confronti di - condanna Parte_3 al pagamento in favore di della somma di Euro 13.559,00, Parte_3 Parte_1 oltre interessi legali con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate dall'opponente; - compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo (1/3); - pone a carico di le spese di lite sostenute da liquidate nella Parte_3 Parte_1 misura – che tiene già conto della disposta compensazione parziale – di Euro 12.553,33 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%”.