Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 settembre 2005 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 settembre 2007 |
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- 1. Schema Ponzi: cos’è, come funziona e perchè è illegaleVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 27 ottobre 2024
Lo Schema Ponzi è il meccanismo economico truffaldino più famoso al mondo e si ispira ai modelli piramidali con scopi illeciti. Questo metodo di multilevel marketing sembrerebbe risalire al 1930 dall'omonimo ideatore criminale ed è successivamente passato alla storia per i casi Madoff e Stanford. Lo Schema Ponzi è schema di vendita che promette guadagni elevati in tempi rapidi ai primi investitori che riescano ad attirarne di nuovi. Il sistema si basa quindi sul passaparola e sull'accattivante promessa di un incentivo economico per chi si occupi di reclutare nuovi investitori, semplicemente vendendo una bugia. La frode finanziaria della tecnica piramidale è però destinata a collassare …
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Giurisprudenza • 230
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 30/09/2024, n. 3780Provvedimento: Sentenza n. 3780/2024 Depositato il 30/09/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 24/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CRISAFULLI GIUSEPPA, Presidente e Relatore RAMONDINI ELIO, Giudice RENNA ANGELO, Giudice in data 24/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 3037/2024 depositato il 30/05/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza elettivamente domiciliato presso Email_2 …Leggi di più...
- art. 85 D.P.R. 917/1986·
- regime fiscale agevolato·
- autonoma organizzazione·
- IRPEF·
- agente di commercio·
- sistema piramidale·
- incaricato alle vendite a domicilio·
- art. 25-bis D.P.R. 600/1973·
- IRAP·
- riqualificazione soggettiva
Versioni del testo
- Art. 1. (Definizioni e ambito di applicazione della legge) 1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago; b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio; c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a). 2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari; b) prodotti e servizi assicurativi; c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 », (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O.), e' il seguente:
«Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresi' la disposizione dell'art. 18, comma 7». - Art. 2. (Esercizio dell'attivita' di vendita diretta a domicilio) 1. Alle attivita' di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 , 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , nonche' le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , si veda la nota all'art. 1.
- Il testo degli articoli 20 e 22, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e' il seguente:
«Art. 20 (Propaganda a fini commerciali). - 1.
L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 8».
«Art. 22 (Sanzioni e revoca). - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.». - Art. 3. (Attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio) 1. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, e' soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all' articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e puo' essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 2. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo' essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia. 3. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo' essere altresi' esercitata, senza necessita' di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attivita' in maniera abituale, ancorche' non esclusiva, o in maniera occasionale, purche' incaricati da una o piu' imprese. 4. La natura dell'attivita' di cui al comma 3 e' di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attivita', non superiore a 5.000 euro. 5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 . Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 19, commi 5 e 6 del gia' citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , si veda la nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 5, comma 2 del gia' citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e' il seguente:
«Art. 5 (Requisiti di accesso all'attivita). - 1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale , ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442 , 444 , 513 , 513-bis , 515 , 516 e 517 del codice penale , o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».
- Il testo dell'art. 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), e' il seguente:
«Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale).
- 1. (Omissis).
2. (Omissis).
Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata».