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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 820/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 820/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRACALI Parte_1 C.F._1
ALESSIO e dell'avv. BETTARINI PIETRO GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
TOMASELLO STEFANIA
APPELLATO avverso la sentenza n. 261/2021 emessa dal Tribunale di PRATO pubblicata il 02/04/2021
CONCLUSIONI
In data 14/11/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta:
pagina 1 di 13 in via cautelare: sospendere ex art. 283 c.p.c. l'esecuzione dell'impugnata sentenza n. 261/2021 emessa dal Tribunale di Prato, sussistendone gravi e fondati motivi, per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 261/2021 emessa dal Tribunale di Prato, Giudice dott. Sirgiovanni, nell'ambito del giudizio R.G. 3732/2018, revocando e/o annullando e/o ponendo nel nulla la condanna del sig. al pagamento della somma Parte_1 di € 15.000,00 oltre agli interessi ed alle ali, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;
sempre nel merito in accoglimento del terzo motivo di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Prato n. 261/2021, compensare le spese e competenze di lite del Giudizio di primo grado, o, in ipotesi, rideterminare le spese spettanti alla controparte in misura congrua e ragionevole, ma comunque inferiore a quanto stabilito dalla sentenza impugnata. Sempre in ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio o, subordinatamente, con compensazione totale e/o parziale delle competenze legali relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata : Controparte_1
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- Rejectis adversis
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
- Nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. , in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente scritto difensivo;
- Per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Salvis aliis iuribus”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Prato in favore di , con il quale gli era stato Controparte_1 ingiunto il pagamento di 15.436,49 euro, oltre interessi e spese, quale importo portato in quindici effetti cambiari da € 1000 ciascuno, emessi in data 7 aprile
2010, con scadenze mensili tra il 31 maggio 2010 ed il 31 ottobre 2011. Il T_ contestava la pretesa creditoria, disconoscendo l'autenticità delle firme apposte sulle cambiali, negando l'esistenza di rapporti debitori col , ed CP_1 eccependo in ogni caso l'intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria. pagina 2 di 13 Si costituiva il convenuto opposto deducendo:
- di non avere proposto l'azione cambiaria;
- che il credito era sorto in occasione dell'esecuzione di lavori edili, commissionati alla Domus Aedificatio S.r.l., che questa aveva in parte subappaltato all'Impresa edile intestata al Sig. , AT di , il quale agiva Parte_2 Parte_1 quale socio occulto nei confronti dei terzi;
- di aver maturato un diritto di credito nei confronti dei Sig.ri pari ad € T_
25.000,00, ma costoro, nella dichiarata temporanea impossibilità di corrispondere a parte opposta quanto dovuto, avevano emesso una serie di titoli di credito, tra cui un assegno bancario a firma del figlio di , il Pt_2 T_ Persona_1 quale non veniva incassato per scadenza del termine (All. 1);
- che , agendo nell'interesse dell'impresa edile, si era impegnato a Parte_1 pagare quanto dovuto consegnando quindici cambiali da € 1.000,00 ciascuna.
L'opposto deduceva che, in ogni caso, le cambiali mantenevano la propria efficacia di promessa di pagamento, determinando un'inversione dell'onere della prova. A conferma dell'esistenza di un rapporto societario di fatto tra i due fratelli, il convenuto produceva anche visure camerali, dalle quali si evinceva che gli stessi erano stati titolari di imprese individuali aventi la medesima sede.
La causa veniva istruita mediante testimonianze.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 261/2021 pubblicata il 02/04/2021 il Tribunale di PRATO così statuiva:
“Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n 1303/18 emesso il 17.10.2018, nei Parte_3 confronti di , con atto di citazione ritualmente notificato in data Controparte_1
11 dicembre 2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € pagina 3 di 13 15.000,00, oltre interessi di mora nella misura di legge, secondo quanto precisato in parte motiva.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.835, 00, per compenso professionale, oltre I.V.A, C.P.A. e spese generali nella misura di legge, compensandole per un terzo in ragione del parziale accoglimento della domanda”.
Il Tribunale rilevava che l'eccezione di prescrizione dell'azione cartolare non era decisiva, posto che la domanda monitoria implicava anche la proposizione dell'azione causale derivante dal rapporto sottostante, in relazione alla quale i titoli potevano fondare una presunzione di esistenza del rapporto fondamentale.
Tuttavia, l'opponente aveva espressamente disconosciuto la propria firma e l'opposto non aveva formulato tempestiva istanza di verificazione, per cui i titoli avevano perso ogni valenza probatoria, anche quali promesse di pagamento. Per questo motivo il decreto ingiuntivo veniva revocato.
Esaminando il rapporto sottostante, il giudice di prime cure riteneva sufficientemente dimostrati l'an ed il quantum, sia in considerazione della documentazione comprovante i lavori eseguiti dal a beneficio CP_1 dell'impresa del sia tramite le testimonianze di due dipendenti del primo, T_
i quali avevano confermato l'esecuzione dei lavori, aggiungendo che il T_ opponente si era impegnato a corrispondere l'importo di € 15.000,00, consegnando i titoli cambiari, per quanto nessuno dei due avesse assistito alla sottoscrizione degli stessi. In particolare, veniva valorizzata la testimonianza del AT del (nonché collaboratore nella medesima impresa), venendo T_ evidenziato che, nonostante la scarsa attendibilità, nella parte in cui veniva contestata la pretesa del , il teste aveva nella sostanza confermato CP_1
l'esistenza di una società di fatto, avendo egli sempre parlato al plurale.
Conseguentemente il giudice condannava l'opponente al pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione oltre agli interessi di mora.
Nulla, invece, veniva riconosciuto a titolo risarcitorio, per le spese sostenute per il pagina 4 di 13 protesto delle cambiali, non sottoscritte dall'opponente, né per le spese della fase monitoria, essendo stato dedotto il rapporto fondamentale solo a seguito dell'instaurazione del giudizio di opposizione.
Del pari, veniva respinta la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_1
, (di seguito anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la sopra
[...] richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Insussistenza del credito vantato dal Sig. ed inesistenza di CP_1 riconoscimento debitorio, erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie, violazione o comunque falsa applicazione degli artt. 2697 cc e
115 e 116 c.p.c.
2) omessa pronuncia in ordine all'eccezione di prescrizione ex art.2946 c.c., violazione o comunque falsa applicazione dell'artt. 112 c.p.c. e 2946 c.c., in ogni caso riproposizione ex art. 346 c.p.c. dell'eccezione.
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., erroneità della sentenza impugnata laddove lo condanna alla refusione delle spese legali;
in ogni caso, violazione dell'art. 4 del D.M. 55/2014 per irragionevolezza ed incongruità della liquidazione delle stesse e mancata compensazione come in parte motiva della sentenza.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 13 Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
14/11/2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di carenza della procura sollevata da parte appellante nelle note scritte per l'udienza del 25.10.2022.
La procura rilasciata per il primo grado al procuratore costituito era stata, infatti, rilasciata “per tutti i gradi e le fasi del giudizio”; inoltre, la stessa, oltre ad essere allegata al fascicolo di primo grado versato in atti, è stata nuovamente depositata dalla parte appellata unitamente alle note scritte per l'udienza del 06.04.2023.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Col primo motivo, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ritiene sufficientemente dimostrato il rapporto contrattuale con il , deducendo CP_1 la propria estraneità all'impresa che avrebbe commissionato il sub appalto.
Si afferma: «Non vi sono dubbi che il Sig. , con la sua impresa, ha CP_1 lavorato nel cantiere di Capalbio Scalo in quanto vi era un contratto con la Domus
Aedificatio S.r.l., come risulta documentalmente dalla produzione della stessa controparte (doc. all.4 alla comparsa di costituzione di controparte), ma non si può affermare che tali documentazioni possono costituire prova dei “lavori pagina 6 di 13 effettivamente eseguiti presso il cantiere sito in Capalbio” e poi ricondurre tale affermazione al fatto che il avesse un rapporto contrattuale con il sig. CP_1
». Parte_1
L'appellante ritiene poi che le testimonianze di e Testimone_1 [...] non siano significative dal punto di vista probatorio. I due, collaboratori Tes_2 del all'epoca dei fatti, infatti, hanno riferito di essere stati presenti alla CP_1 consegna delle cambiali e di sapere che esse venivano consegnate proprio in pagamento dei lavori eseguiti presso il cantiere di Capalbio, ma non hanno mai affermato che queste vennero sottoscritte dall'appellante, né hanno riferito che questo avesse assunto l'obbligazione di pagamento in proprio.
Il giudice poi avrebbe errato nell'interpretare le dichiarazioni rese da
[...]
il quale non aveva confermato l'esistenza di una società di fatto con il Pt_2 AT, in quanto l'utilizzo del plurale era riferito al fatto che i cantieri erano in parte riferibili alla sua impresa ed in parte a quella del figlio.
Il Tribunale avrebbe quindi ricostruito la vicenda in modo inesatto: il CP_1 avrebbe sì effettuato dei lavori nel cantiere di Capalbio, ma per conto di altra impresa, senza particolari rapporti contrattuali con il e la sua impresa. Più T_ in generale, non avrebbe dimostrato l'esistenza del contratto e del CP_1 rapporto debitorio, né le testimonianze potrebbero giovare in tal senso, visti gli articoli 2722 e 2725 c.c.
Infine, il giudice di prime cure si sarebbe contraddetto, indicando in parte motiva la debenza degli interessi nella misura legale, e nel dispositivo riconoscendo invece gli interessi moratori.
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
Venuta meno l'efficacia, quali promesse di pagamento, delle cambiali a firma apparente di e, di conseguenza, anche l'effetto di inversione Parte_1 dell'onere probatorio, il è tenuto a dimostrare la riferibilità del CP_1 rapporto obbligatorio all'odierno appellante, circostanza debitamente contestata.
pagina 7 di 13 Differentemente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la documentazione prodotta non risulta significativa, visto che, escludendo le cambiali, vi sono in atti solo una fattura ed una nota di credito emesse nei confronti della Domus
Aedificatio SRL dall'impresa del (doc. 4), società con la quale l'odierno CP_1 appellante non aveva rapporti.
Risulta irrilevante anche la produzione dell'assegno a firma di Persona_2
, che era il datore di lavoro dello zio .
[...] T_
Non esiste nessuna documentazione contrattuale che confermi il rapporto di sub appalto tra l'impresa del ZZ ed i fratelli , né a ben vedere il rapporto T_ tra la Domus Aedificatio s.r.l. e l'impresa di , per quanto su tale Parte_2 secondo aspetto le contestazioni appaiano sfumate.
Il fatto che il abbia lavorato per conto della Domus Aedificatio s.r.l. è CP_1 invece pacifico.
Quanto poi alle testimonianze, anche prescindendosi dai dubbi relativi alla violazione del divieto di prova testimoniale sull'esistenza del contratto, di cui all'art. 2721 c.c., non apparendo sussistenti i presupposti per applicare l'eccezione prevista dall'art. 2724 c.c., le stesse non sono comunque idonee a provare né che vi fosse una società di fatto tra i due fratelli , né che T_
l'odierno appellante si fosse comunque assunto l'obbligazione di pagamento del corrispettivo delle lavorazioni pacificamente compiute nel cantiere di Capalbio
Scalo per conto della Domus Aedificatio S.r.l..
In particolare, all'udienza del 5 febbraio 2020 ha riferito di Testimone_1 essersi recato a Bagheria, presso l'ufficio-magazzino del , in quanto CP_1 questo lo aveva invitato a passare per riscuotere quanto gli spettava per i lavori effettuati presso il cantiere di Capalbio, perché a sua volta attendeva alcune persone dalle quali essere pagato. Il teste ha poi aggiunto che in quella circostanza vide ed che già conosceva, che Parte_1 Parte_2 consegnavano al alcune cambiali, precisando che si trattava del CP_1 corrispettivo per alcuni lavori fatti presso il medesimo cantiere. pagina 8 di 13 Anche ha affermato di essersi recato presso quel magazzino Testimone_2 per riscuotere quanto a lui dovuto per i lavori nel medesimo cantiere e che “… mentre ero presso l'ufficio sono sopraggiunti ed Mi pare Parte_1 Pt_2 che vi fosse anche i quali dovevano pagare il . Ho Persona_2 CP_1 notato che si trattava perché le parti parlavano di cambiali. Era presente anche
I hanno espressamente fatto riferimento al Testimone_1 T_ corrispettivo relativo ai lavori effettuai presso il cantiere di Capalbio. Da quanto detto si trattava di una parte del corrispettivo. L'importo di cui si parlava era di circa 100.000,00 € e quello portato dai titoli era di circa 15.000,00 …”.
Va innanzitutto evidenziato che i testi hanno dimostrato di avere un interesse, per quanto solo di fatto ed indiretto, all'esito del giudizio, in quanto il pagamento delle loro spettanze era stato in qualche modo collegato dal all'incasso CP_1 del dovuto dai fratelli . T_
A prescindere da tale aspetto, comunque, non vengono evidenziati elementi che possano suffragare, neppure a livello indiziario, la tesi del . CP_1
Entrambi i testi fanno riferimento alla volontà dei fratelli di corrispondere il T_ pagamento di lavori eseguiti a Capalbio, confermando indirettamente l'esistenza del rapporto di sub appalto cui si fa riferimento nella comparsa di costituzione del
. CP_1
I testi hanno affermato che i titoli che dovevano servire al pagamento vennero consegnati da entrambi i fratelli , ma non hanno confermato che la T_ sottoscrizione sulle stesse cambiali fosse stata apposta da . Parte_1
Il riferimento alla presenza di entrambi fratelli non appare sufficiente per affermare che vi fosse un interesse diretto di nel rapporto Parte_1 contrattuale, visto che, in assenza di una presa di posizione espressa sul motivo del suo intervento, esso potrebbe essere spiegato anche con lo stretto rapporto di parentela con il titolare dell'impresa che aveva commissionato i lavori.
Dalla testimonianza, poi, non si evince che l'odierno appellante si sia dichiarato personalmente tenuto alla prestazione. Né può essere valorizzato a tal fine il fatto pagina 9 di 13 che le cambiali riportino apparentemente la sottoscrizione di , in Parte_1 quanto tali documenti, disconosciuti, non avendo la parte che li ha prodotti dichiarato di volersene avvalere, non possono essere utilizzati ai fini della decisione.
Il contenuto della testimonianza di poi, è il seguente: Parte_2
“Attualmente sono invalido, ma all'epoca dei fatti seguivo la ditta intestata formalmente a mio figlio e gestivo anche i rapporti con le banche. Persona_1
era invece dipendente della ditta individuale intestata a mio figlio. Persona_3
Contesto decisamente il primo capitolo di prova ed escludo che io mi sia mai recato ad incontrare il in via Ludovico Ariosto n 23 nell'anno 2010. In CP_1 quell'anno avevamo due cantieri, uno a Fiumicino ed uno all' . Posso Parte_4 dire che noi abbiamo pagato delle cambiali ad un deposito di materiale edili alla
nel mondo per circa € 600.000,00 intorno al 2008. Controparte_2
Ho sottoscritto le cambiali io stesso in qualità di amministratore di M3 CP_3
[...]
Escludo di avere mai sottoscritto altre cambiali.
ADR Conosco in quanto intorno al 2006 ho accompagnato lo Controparte_1 stesso presso la DOMUS AEDIFICATIO srl per concludere il contratto tra tale società solo per indicare dove fossero gli uffici. L'impresa intestata a mio figlio all'epoca già aveva concluso un contratto di appalto con tale ditta avente ad oggetto le murature esterne e le tramezzature interne. Il avrebbe CP_1 dovuto occuparsi degli impianti di alcune case vacanze ubicate in Capalbio.
Inizialmente si trattava di 18 appartamenti”.
La testimonianza suscita in effetti forti dubbi con riferimento all'attendibilità, come afferma il giudice di primo grado, visto che lo stesso teste dichiara di essere stato il titolare di fatto dell'impresa formalmente intestata al figlio, della quale era dipendente l'odierno appellante.
Certamente il valore probatorio delle dichiarazioni tese a negare che vi sia stato l'incontro e che siano state consegnate le cambiali è nullo, atteso l'evidente pagina 10 di 13 interesse del teste a sfuggire da una propria responsabilità, quanto meno quale titolare di fatto dell'impresa del figlio.
Le circostanze valorizzate dal giudice per fondare la tesi dell'esistenza di una società di fatto tra due fratelli, però, non appaiono convincenti. Il contesto generale delle frasi riportate nel verbale non consente di ritenere che - nel dire
“avevamo due cantieri” e “noi abbiamo pagato” - il si fosse riferito a sé e T_ suo AT , visto che l'esordio della frase era relativo all'esistenza di una T_ società di fatto tra lui ed il figlio, che quindi appare essere ragionevolmente il secondo soggetto che giustificava l'utilizzo del plurale.
In nessun passaggio della testimonianza si fa riferimento, anche solo indiretto, ad una società di fatto che comprendesse anche . Parte_1
Pur potendosi dare per provata l'esistenza del rapporto contrattuale, quindi, nessun elemento induce a sostenere che ne fosse una delle parti, Parte_1 né che in qualche modo si fosse assunto in proprio l'obbligazione di pagamento.
Quanto poi alla questione della contraddittorietà della decisione, dovuta al fatto che nella parte motiva viene fatto cenno agli “interessi legali” e nel dispositivo agli “interessi di mora”, la discrasia appare soltanto il frutto di un errore terminologico, in quanto il giudice chiaramente intendeva riferirsi anche nel dispositivo agli interessi legali ex art. 1282 c.c. Sebbene la dicitura “di mora” contenuta nel dispositivo faccia pensare ad un riferimento agli interessi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/02, i quali decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, nel dispositivo gli interessi vengono fatti decorrere dalla domanda, per cui è verosimile che il giudice intendesse in realtà riferirsi agli interessi legali.
In ogni caso, comunque, la questione risulta assorbita dall'accoglimento del motivo di appello.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta il fatto che il Tribunale non si sia pronunciato sull'intervenuta prescrizione del rapporto sottostante, visto il lasso di pagina 11 di 13 tempo ultradecennale trascorso. Il rapporto infatti si sarebbe originato, per dichiarazione dello stesso , negli anni 2006-2007, mentre il ricorso CP_1 ingiuntivo è stato emesso nell'ottobre 2018.
Sotto tale profilo deve però rilevarsi che il non ha formalmente eccepito la T_ prescrizione del rapporto sottostante, essendosi riferito, nell'atto di opposizione, esclusivamente alla prescrizione dell'azione cambiaria. L'eccezione di prescrizione viene sollevata per la prima volta nel presente giudizio di appello, per cui è inammissibile.
Anche tale motivo, comunque, per quanto infondato, risulta assorbito dall'accoglimento del precedente.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è relativa alle spese legali. In conseguenza della erroneità della sentenza per i motivi suddetti, l'appellante domanda la riforma della sentenza di primo grado anche sul punto delle spese, con condanna alle spese di controparte o, in ipotesi, l'integrale compensazione.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento dell'appello, avendo dovuto le spese di primo grado seguire la soccombenza del , come infra argomentato. CP_1
4. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso le spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di Controparte_1 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 13 261/2021 emessa dal Tribunale di PRATO e pubblicata il 02/04/2021, così provvede:
1. Accoglie il primo motivo di appello e per l'effetto riforma totalmente la sentenza impugnata, revocando la condanna ivi disposta;
2. Condanna l'appellato a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi euro 2.540,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge e per il presente grado in complessivi euro 1.984,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 820/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRACALI Parte_1 C.F._1
ALESSIO e dell'avv. BETTARINI PIETRO GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
TOMASELLO STEFANIA
APPELLATO avverso la sentenza n. 261/2021 emessa dal Tribunale di PRATO pubblicata il 02/04/2021
CONCLUSIONI
In data 14/11/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta:
pagina 1 di 13 in via cautelare: sospendere ex art. 283 c.p.c. l'esecuzione dell'impugnata sentenza n. 261/2021 emessa dal Tribunale di Prato, sussistendone gravi e fondati motivi, per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 261/2021 emessa dal Tribunale di Prato, Giudice dott. Sirgiovanni, nell'ambito del giudizio R.G. 3732/2018, revocando e/o annullando e/o ponendo nel nulla la condanna del sig. al pagamento della somma Parte_1 di € 15.000,00 oltre agli interessi ed alle ali, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;
sempre nel merito in accoglimento del terzo motivo di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Prato n. 261/2021, compensare le spese e competenze di lite del Giudizio di primo grado, o, in ipotesi, rideterminare le spese spettanti alla controparte in misura congrua e ragionevole, ma comunque inferiore a quanto stabilito dalla sentenza impugnata. Sempre in ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio o, subordinatamente, con compensazione totale e/o parziale delle competenze legali relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata : Controparte_1
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- Rejectis adversis
- Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
- Nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. , in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente scritto difensivo;
- Per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Salvis aliis iuribus”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Prato in favore di , con il quale gli era stato Controparte_1 ingiunto il pagamento di 15.436,49 euro, oltre interessi e spese, quale importo portato in quindici effetti cambiari da € 1000 ciascuno, emessi in data 7 aprile
2010, con scadenze mensili tra il 31 maggio 2010 ed il 31 ottobre 2011. Il T_ contestava la pretesa creditoria, disconoscendo l'autenticità delle firme apposte sulle cambiali, negando l'esistenza di rapporti debitori col , ed CP_1 eccependo in ogni caso l'intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria. pagina 2 di 13 Si costituiva il convenuto opposto deducendo:
- di non avere proposto l'azione cambiaria;
- che il credito era sorto in occasione dell'esecuzione di lavori edili, commissionati alla Domus Aedificatio S.r.l., che questa aveva in parte subappaltato all'Impresa edile intestata al Sig. , AT di , il quale agiva Parte_2 Parte_1 quale socio occulto nei confronti dei terzi;
- di aver maturato un diritto di credito nei confronti dei Sig.ri pari ad € T_
25.000,00, ma costoro, nella dichiarata temporanea impossibilità di corrispondere a parte opposta quanto dovuto, avevano emesso una serie di titoli di credito, tra cui un assegno bancario a firma del figlio di , il Pt_2 T_ Persona_1 quale non veniva incassato per scadenza del termine (All. 1);
- che , agendo nell'interesse dell'impresa edile, si era impegnato a Parte_1 pagare quanto dovuto consegnando quindici cambiali da € 1.000,00 ciascuna.
L'opposto deduceva che, in ogni caso, le cambiali mantenevano la propria efficacia di promessa di pagamento, determinando un'inversione dell'onere della prova. A conferma dell'esistenza di un rapporto societario di fatto tra i due fratelli, il convenuto produceva anche visure camerali, dalle quali si evinceva che gli stessi erano stati titolari di imprese individuali aventi la medesima sede.
La causa veniva istruita mediante testimonianze.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 261/2021 pubblicata il 02/04/2021 il Tribunale di PRATO così statuiva:
“Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n 1303/18 emesso il 17.10.2018, nei Parte_3 confronti di , con atto di citazione ritualmente notificato in data Controparte_1
11 dicembre 2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € pagina 3 di 13 15.000,00, oltre interessi di mora nella misura di legge, secondo quanto precisato in parte motiva.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.835, 00, per compenso professionale, oltre I.V.A, C.P.A. e spese generali nella misura di legge, compensandole per un terzo in ragione del parziale accoglimento della domanda”.
Il Tribunale rilevava che l'eccezione di prescrizione dell'azione cartolare non era decisiva, posto che la domanda monitoria implicava anche la proposizione dell'azione causale derivante dal rapporto sottostante, in relazione alla quale i titoli potevano fondare una presunzione di esistenza del rapporto fondamentale.
Tuttavia, l'opponente aveva espressamente disconosciuto la propria firma e l'opposto non aveva formulato tempestiva istanza di verificazione, per cui i titoli avevano perso ogni valenza probatoria, anche quali promesse di pagamento. Per questo motivo il decreto ingiuntivo veniva revocato.
Esaminando il rapporto sottostante, il giudice di prime cure riteneva sufficientemente dimostrati l'an ed il quantum, sia in considerazione della documentazione comprovante i lavori eseguiti dal a beneficio CP_1 dell'impresa del sia tramite le testimonianze di due dipendenti del primo, T_
i quali avevano confermato l'esecuzione dei lavori, aggiungendo che il T_ opponente si era impegnato a corrispondere l'importo di € 15.000,00, consegnando i titoli cambiari, per quanto nessuno dei due avesse assistito alla sottoscrizione degli stessi. In particolare, veniva valorizzata la testimonianza del AT del (nonché collaboratore nella medesima impresa), venendo T_ evidenziato che, nonostante la scarsa attendibilità, nella parte in cui veniva contestata la pretesa del , il teste aveva nella sostanza confermato CP_1
l'esistenza di una società di fatto, avendo egli sempre parlato al plurale.
Conseguentemente il giudice condannava l'opponente al pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione oltre agli interessi di mora.
Nulla, invece, veniva riconosciuto a titolo risarcitorio, per le spese sostenute per il pagina 4 di 13 protesto delle cambiali, non sottoscritte dall'opponente, né per le spese della fase monitoria, essendo stato dedotto il rapporto fondamentale solo a seguito dell'instaurazione del giudizio di opposizione.
Del pari, veniva respinta la richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_1
, (di seguito anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la sopra
[...] richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Insussistenza del credito vantato dal Sig. ed inesistenza di CP_1 riconoscimento debitorio, erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie, violazione o comunque falsa applicazione degli artt. 2697 cc e
115 e 116 c.p.c.
2) omessa pronuncia in ordine all'eccezione di prescrizione ex art.2946 c.c., violazione o comunque falsa applicazione dell'artt. 112 c.p.c. e 2946 c.c., in ogni caso riproposizione ex art. 346 c.p.c. dell'eccezione.
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., erroneità della sentenza impugnata laddove lo condanna alla refusione delle spese legali;
in ogni caso, violazione dell'art. 4 del D.M. 55/2014 per irragionevolezza ed incongruità della liquidazione delle stesse e mancata compensazione come in parte motiva della sentenza.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 13 Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
14/11/2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di carenza della procura sollevata da parte appellante nelle note scritte per l'udienza del 25.10.2022.
La procura rilasciata per il primo grado al procuratore costituito era stata, infatti, rilasciata “per tutti i gradi e le fasi del giudizio”; inoltre, la stessa, oltre ad essere allegata al fascicolo di primo grado versato in atti, è stata nuovamente depositata dalla parte appellata unitamente alle note scritte per l'udienza del 06.04.2023.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Col primo motivo, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ritiene sufficientemente dimostrato il rapporto contrattuale con il , deducendo CP_1 la propria estraneità all'impresa che avrebbe commissionato il sub appalto.
Si afferma: «Non vi sono dubbi che il Sig. , con la sua impresa, ha CP_1 lavorato nel cantiere di Capalbio Scalo in quanto vi era un contratto con la Domus
Aedificatio S.r.l., come risulta documentalmente dalla produzione della stessa controparte (doc. all.4 alla comparsa di costituzione di controparte), ma non si può affermare che tali documentazioni possono costituire prova dei “lavori pagina 6 di 13 effettivamente eseguiti presso il cantiere sito in Capalbio” e poi ricondurre tale affermazione al fatto che il avesse un rapporto contrattuale con il sig. CP_1
». Parte_1
L'appellante ritiene poi che le testimonianze di e Testimone_1 [...] non siano significative dal punto di vista probatorio. I due, collaboratori Tes_2 del all'epoca dei fatti, infatti, hanno riferito di essere stati presenti alla CP_1 consegna delle cambiali e di sapere che esse venivano consegnate proprio in pagamento dei lavori eseguiti presso il cantiere di Capalbio, ma non hanno mai affermato che queste vennero sottoscritte dall'appellante, né hanno riferito che questo avesse assunto l'obbligazione di pagamento in proprio.
Il giudice poi avrebbe errato nell'interpretare le dichiarazioni rese da
[...]
il quale non aveva confermato l'esistenza di una società di fatto con il Pt_2 AT, in quanto l'utilizzo del plurale era riferito al fatto che i cantieri erano in parte riferibili alla sua impresa ed in parte a quella del figlio.
Il Tribunale avrebbe quindi ricostruito la vicenda in modo inesatto: il CP_1 avrebbe sì effettuato dei lavori nel cantiere di Capalbio, ma per conto di altra impresa, senza particolari rapporti contrattuali con il e la sua impresa. Più T_ in generale, non avrebbe dimostrato l'esistenza del contratto e del CP_1 rapporto debitorio, né le testimonianze potrebbero giovare in tal senso, visti gli articoli 2722 e 2725 c.c.
Infine, il giudice di prime cure si sarebbe contraddetto, indicando in parte motiva la debenza degli interessi nella misura legale, e nel dispositivo riconoscendo invece gli interessi moratori.
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
Venuta meno l'efficacia, quali promesse di pagamento, delle cambiali a firma apparente di e, di conseguenza, anche l'effetto di inversione Parte_1 dell'onere probatorio, il è tenuto a dimostrare la riferibilità del CP_1 rapporto obbligatorio all'odierno appellante, circostanza debitamente contestata.
pagina 7 di 13 Differentemente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la documentazione prodotta non risulta significativa, visto che, escludendo le cambiali, vi sono in atti solo una fattura ed una nota di credito emesse nei confronti della Domus
Aedificatio SRL dall'impresa del (doc. 4), società con la quale l'odierno CP_1 appellante non aveva rapporti.
Risulta irrilevante anche la produzione dell'assegno a firma di Persona_2
, che era il datore di lavoro dello zio .
[...] T_
Non esiste nessuna documentazione contrattuale che confermi il rapporto di sub appalto tra l'impresa del ZZ ed i fratelli , né a ben vedere il rapporto T_ tra la Domus Aedificatio s.r.l. e l'impresa di , per quanto su tale Parte_2 secondo aspetto le contestazioni appaiano sfumate.
Il fatto che il abbia lavorato per conto della Domus Aedificatio s.r.l. è CP_1 invece pacifico.
Quanto poi alle testimonianze, anche prescindendosi dai dubbi relativi alla violazione del divieto di prova testimoniale sull'esistenza del contratto, di cui all'art. 2721 c.c., non apparendo sussistenti i presupposti per applicare l'eccezione prevista dall'art. 2724 c.c., le stesse non sono comunque idonee a provare né che vi fosse una società di fatto tra i due fratelli , né che T_
l'odierno appellante si fosse comunque assunto l'obbligazione di pagamento del corrispettivo delle lavorazioni pacificamente compiute nel cantiere di Capalbio
Scalo per conto della Domus Aedificatio S.r.l..
In particolare, all'udienza del 5 febbraio 2020 ha riferito di Testimone_1 essersi recato a Bagheria, presso l'ufficio-magazzino del , in quanto CP_1 questo lo aveva invitato a passare per riscuotere quanto gli spettava per i lavori effettuati presso il cantiere di Capalbio, perché a sua volta attendeva alcune persone dalle quali essere pagato. Il teste ha poi aggiunto che in quella circostanza vide ed che già conosceva, che Parte_1 Parte_2 consegnavano al alcune cambiali, precisando che si trattava del CP_1 corrispettivo per alcuni lavori fatti presso il medesimo cantiere. pagina 8 di 13 Anche ha affermato di essersi recato presso quel magazzino Testimone_2 per riscuotere quanto a lui dovuto per i lavori nel medesimo cantiere e che “… mentre ero presso l'ufficio sono sopraggiunti ed Mi pare Parte_1 Pt_2 che vi fosse anche i quali dovevano pagare il . Ho Persona_2 CP_1 notato che si trattava perché le parti parlavano di cambiali. Era presente anche
I hanno espressamente fatto riferimento al Testimone_1 T_ corrispettivo relativo ai lavori effettuai presso il cantiere di Capalbio. Da quanto detto si trattava di una parte del corrispettivo. L'importo di cui si parlava era di circa 100.000,00 € e quello portato dai titoli era di circa 15.000,00 …”.
Va innanzitutto evidenziato che i testi hanno dimostrato di avere un interesse, per quanto solo di fatto ed indiretto, all'esito del giudizio, in quanto il pagamento delle loro spettanze era stato in qualche modo collegato dal all'incasso CP_1 del dovuto dai fratelli . T_
A prescindere da tale aspetto, comunque, non vengono evidenziati elementi che possano suffragare, neppure a livello indiziario, la tesi del . CP_1
Entrambi i testi fanno riferimento alla volontà dei fratelli di corrispondere il T_ pagamento di lavori eseguiti a Capalbio, confermando indirettamente l'esistenza del rapporto di sub appalto cui si fa riferimento nella comparsa di costituzione del
. CP_1
I testi hanno affermato che i titoli che dovevano servire al pagamento vennero consegnati da entrambi i fratelli , ma non hanno confermato che la T_ sottoscrizione sulle stesse cambiali fosse stata apposta da . Parte_1
Il riferimento alla presenza di entrambi fratelli non appare sufficiente per affermare che vi fosse un interesse diretto di nel rapporto Parte_1 contrattuale, visto che, in assenza di una presa di posizione espressa sul motivo del suo intervento, esso potrebbe essere spiegato anche con lo stretto rapporto di parentela con il titolare dell'impresa che aveva commissionato i lavori.
Dalla testimonianza, poi, non si evince che l'odierno appellante si sia dichiarato personalmente tenuto alla prestazione. Né può essere valorizzato a tal fine il fatto pagina 9 di 13 che le cambiali riportino apparentemente la sottoscrizione di , in Parte_1 quanto tali documenti, disconosciuti, non avendo la parte che li ha prodotti dichiarato di volersene avvalere, non possono essere utilizzati ai fini della decisione.
Il contenuto della testimonianza di poi, è il seguente: Parte_2
“Attualmente sono invalido, ma all'epoca dei fatti seguivo la ditta intestata formalmente a mio figlio e gestivo anche i rapporti con le banche. Persona_1
era invece dipendente della ditta individuale intestata a mio figlio. Persona_3
Contesto decisamente il primo capitolo di prova ed escludo che io mi sia mai recato ad incontrare il in via Ludovico Ariosto n 23 nell'anno 2010. In CP_1 quell'anno avevamo due cantieri, uno a Fiumicino ed uno all' . Posso Parte_4 dire che noi abbiamo pagato delle cambiali ad un deposito di materiale edili alla
nel mondo per circa € 600.000,00 intorno al 2008. Controparte_2
Ho sottoscritto le cambiali io stesso in qualità di amministratore di M3 CP_3
[...]
Escludo di avere mai sottoscritto altre cambiali.
ADR Conosco in quanto intorno al 2006 ho accompagnato lo Controparte_1 stesso presso la DOMUS AEDIFICATIO srl per concludere il contratto tra tale società solo per indicare dove fossero gli uffici. L'impresa intestata a mio figlio all'epoca già aveva concluso un contratto di appalto con tale ditta avente ad oggetto le murature esterne e le tramezzature interne. Il avrebbe CP_1 dovuto occuparsi degli impianti di alcune case vacanze ubicate in Capalbio.
Inizialmente si trattava di 18 appartamenti”.
La testimonianza suscita in effetti forti dubbi con riferimento all'attendibilità, come afferma il giudice di primo grado, visto che lo stesso teste dichiara di essere stato il titolare di fatto dell'impresa formalmente intestata al figlio, della quale era dipendente l'odierno appellante.
Certamente il valore probatorio delle dichiarazioni tese a negare che vi sia stato l'incontro e che siano state consegnate le cambiali è nullo, atteso l'evidente pagina 10 di 13 interesse del teste a sfuggire da una propria responsabilità, quanto meno quale titolare di fatto dell'impresa del figlio.
Le circostanze valorizzate dal giudice per fondare la tesi dell'esistenza di una società di fatto tra due fratelli, però, non appaiono convincenti. Il contesto generale delle frasi riportate nel verbale non consente di ritenere che - nel dire
“avevamo due cantieri” e “noi abbiamo pagato” - il si fosse riferito a sé e T_ suo AT , visto che l'esordio della frase era relativo all'esistenza di una T_ società di fatto tra lui ed il figlio, che quindi appare essere ragionevolmente il secondo soggetto che giustificava l'utilizzo del plurale.
In nessun passaggio della testimonianza si fa riferimento, anche solo indiretto, ad una società di fatto che comprendesse anche . Parte_1
Pur potendosi dare per provata l'esistenza del rapporto contrattuale, quindi, nessun elemento induce a sostenere che ne fosse una delle parti, Parte_1 né che in qualche modo si fosse assunto in proprio l'obbligazione di pagamento.
Quanto poi alla questione della contraddittorietà della decisione, dovuta al fatto che nella parte motiva viene fatto cenno agli “interessi legali” e nel dispositivo agli “interessi di mora”, la discrasia appare soltanto il frutto di un errore terminologico, in quanto il giudice chiaramente intendeva riferirsi anche nel dispositivo agli interessi legali ex art. 1282 c.c. Sebbene la dicitura “di mora” contenuta nel dispositivo faccia pensare ad un riferimento agli interessi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/02, i quali decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, nel dispositivo gli interessi vengono fatti decorrere dalla domanda, per cui è verosimile che il giudice intendesse in realtà riferirsi agli interessi legali.
In ogni caso, comunque, la questione risulta assorbita dall'accoglimento del motivo di appello.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta il fatto che il Tribunale non si sia pronunciato sull'intervenuta prescrizione del rapporto sottostante, visto il lasso di pagina 11 di 13 tempo ultradecennale trascorso. Il rapporto infatti si sarebbe originato, per dichiarazione dello stesso , negli anni 2006-2007, mentre il ricorso CP_1 ingiuntivo è stato emesso nell'ottobre 2018.
Sotto tale profilo deve però rilevarsi che il non ha formalmente eccepito la T_ prescrizione del rapporto sottostante, essendosi riferito, nell'atto di opposizione, esclusivamente alla prescrizione dell'azione cambiaria. L'eccezione di prescrizione viene sollevata per la prima volta nel presente giudizio di appello, per cui è inammissibile.
Anche tale motivo, comunque, per quanto infondato, risulta assorbito dall'accoglimento del precedente.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è relativa alle spese legali. In conseguenza della erroneità della sentenza per i motivi suddetti, l'appellante domanda la riforma della sentenza di primo grado anche sul punto delle spese, con condanna alle spese di controparte o, in ipotesi, l'integrale compensazione.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento dell'appello, avendo dovuto le spese di primo grado seguire la soccombenza del , come infra argomentato. CP_1
4. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittorioso le spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di Controparte_1 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 13 261/2021 emessa dal Tribunale di PRATO e pubblicata il 02/04/2021, così provvede:
1. Accoglie il primo motivo di appello e per l'effetto riforma totalmente la sentenza impugnata, revocando la condanna ivi disposta;
2. Condanna l'appellato a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi euro 2.540,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge e per il presente grado in complessivi euro 1.984,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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