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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 5607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5607 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8795/2025
Il Giudice AN M.C. EL, all'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
NE FR e FU IM ZI
ricorrente contro
), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti ROVELLI STEFANO/SERAFINO FRANCESCO, VIA
SODERINI, 24 20146 MILANO;
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di docente alle dipendenze del , ha convenuto in giudizio Controparte_2 quest'ultimo per il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, co. 121, l. 107/2015, ai sensi del d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di CP_3 formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente” in relazione all'a.s. 2024/2025 nel quale ha prestato servizio come docente precario.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato alla discussione, all'esito della quale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso la causa come da dispositivo e contestuali motivazioni depositati telematicamente.
*** Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Giova ricostruire il dettato normativo inerente al beneficio denominato “Carta del Docente”: tale somma di danaro consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di
€ 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_4
L'art. 1, co. 121., l. 107/2015, difatti, dispone che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che ““Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_5
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Viene precisato, al comma 124, come “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
Da ultimo, il D.L. 22/2020, all'art. 2, co.3, ha previsto che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della L. n. 107/2015”, ampliando le categorie merceologiche acquistabili con tale strumento, anche in ottica di garantire la didattica in modalità a distanza.
Alla luce di tale excursus normativo, risulta che i docenti assunti con contratti a tempo determinato siano stati esclusi dalla possibilità di usufruire delle somme di denaro concesse tramite “Carta del Docente”, non potendo perciò accedere ai benefici connessi, a titolo esemplificativo come l'acquisto di materiale didattico o come la possibilità di effettuare l'aggiornamento e la formazione continua.
Da ultimo, con l'ampliamento delle categorie di beni acquistabili con tale carta, come previsto dal D.L. 22/2020, sono stati anche esclusi anche dal poter acquistare hardware deputati allo svolgimento della didattica a distanza, nonostante però siano adibiti all'espletamento delle medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato.
Alla luce di tali considerazioni, tale assetto giuridico crea una diretta discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato.
Come già affermato dal Consiglio di Stato nella nota sentenza 1842/2022, a cui si aderisce,
“un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso(…)”.
Inoltre, ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL “Contratto Scuola”, viene previsto che
“L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, senza menzionare distinzioni basate sulla natura giuridica del contratto di lavoro: tale normativa va letta “in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo (…) sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 1842/2022).
Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea per saggiare la conformità delle norme nazionali al diritto comunitario, rilevando come “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività̀ di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Da ultimo sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte con la Sentenza Numero: 29961, del 27/10/2023 chiarendo i seguenti principi di diritto
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce dei principi sopra enunciati, atteso che risulta documentalmente che la parte ricorrente negli anni indicati, ha prestato servizio come docente a tempo determinato e rilevato che risulta essere iscritta nelle graduatorie GPS, deve essere accolta la domanda di accertamento del diritto della ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per l'a.s. 2024/25, di percepire per la suddetta annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 pari ad € 500,00 annui.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata ad erogare il suddetto importo aggiuntivo sulla carta attribuita al docente per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 500,00.
Non può difatti realizzarsi una disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato.
Deve essere accolta anche la domanda volta al riconoscimento dell'indennità sostitutiva ferie non godute.
Secondo la prospettazione in ricorso, se nel 2013 la normativa all'epoca vigente prevedeva la liquidazione delle ferie, successivamente alla c.d. spending review sono stati considerati ex officio come fruiti sei giorni di ferie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica. Secondo la tesi di parte ricorrente, nei restanti giorni di sospensione dell'attività didattica il docente sarebbe comunque disponibile e avrebbe diritto alla relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Va premesso che sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto
2012 n. 135, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche diqualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, legge 24 dicembre 2012 n. 228 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma
8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La norma ha, dunque, autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) “sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013”.
In proposito la Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715 ha chiarito che : «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n.
228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giu stizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno». Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715-
Anche la Corte di Appello di Milano è di recente intervenuta sul punto mutando il precedente orientamento e chiarendo quanto segue
Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover mutare orientamento ed aderire all'indirizzo interpretativo recentemente tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna -
e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così
Cass., 17 giugno 2024 n. 16715; in termini cfr. Cass., 3 giugno 2024 n.
15415; Cass. 15 maggio 2024 n.13440).
Il docente a termine, in altre parole, non può perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Il diritto riguarda anche le ex festività (o festività soppresse) di cui alla legge 23 dicembre 1977 n. 937.
Gli artt. 1 e 2 di detta legge prevedono che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e devono essere fruite nel corso dell'anno solare.
Le disposizioni prevedono, inoltre, la monetizzazione di tali giornate con specifici presupposti e modalità: la monetizzazione può avvenire solo in presenza di “motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi”, che il responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso (art. 2) e con un compenso forfettario. A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della richiamata legge 23 dicembre 1977 n. 937, si ritiene che debba procedersi alla monetizzazione delle festività soppresse alla cessazione del rapporto, laddove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, evidenziando che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr.
Cass., 4 aprile 2024 n. 8926). C.d.A Milano Sentenza n. 1012/2024 pubbl. il 09/01/2025 RG n. 627/2024
Applicando i principi sopra detti, mutando il precedente orientamento questo giudice ritiene che nel caso di specie, la domanda in esame va accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte che, quindi, non può essere considerata in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
Devono tuttavia considerarsi le obiezione del anche in CP_3 relazione ai nuovi conteggi depositati in data 5.12.2025
Correttamente il ha eccepito che per l'a.s. 21 /22 CP_1
nulla e dovuto per a.s. 22/23 sono 6 giorni pari ad euro 410,4
E per anno a.s. 23/24 sono 8,66 giorni pari ad euro 590,95, tenuto conto che i giorni di ferie maturati si contano in relazione ai mesi di servizio prestato.
Le spese di lite attesi i diversi orientamenti giurisprudenziali come risulta anche dai precedenti di segno contrario depositati dal e considerato che CP_1 solo di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione debbono essere integralmente compensate.
Le spese di lite vengono liquidate così come in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi, data la serialità del contenzioso per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal D.M. 13.08.2022 n. 147, e seguono la soccombenza,per la carta docente venendo poste a carico della parte convenuta ed in favore della parte ricorrente.mentre sono integralmente compensate in relazione alla domanda sulle ferie attesi i diversi orintamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi assegnata in relazione alla annualità 2024/2025, la carta docente e di percepire per l'anno suddetto dell'importo per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00);
- condanna il ad accreditare il suddetto importo di euro 500,00 sulla carta CP_1 elettronica già assegnata alla ricorrente;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. indicati per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente di €1.1001,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida CP_1 in euro 500,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
16/12/2025 Il Giudice
AN RI IA EL
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8795/2025
Il Giudice AN M.C. EL, all'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
NE FR e FU IM ZI
ricorrente contro
), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti ROVELLI STEFANO/SERAFINO FRANCESCO, VIA
SODERINI, 24 20146 MILANO;
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di docente alle dipendenze del , ha convenuto in giudizio Controparte_2 quest'ultimo per il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, co. 121, l. 107/2015, ai sensi del d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di CP_3 formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente” in relazione all'a.s. 2024/2025 nel quale ha prestato servizio come docente precario.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato alla discussione, all'esito della quale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso la causa come da dispositivo e contestuali motivazioni depositati telematicamente.
*** Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Giova ricostruire il dettato normativo inerente al beneficio denominato “Carta del Docente”: tale somma di danaro consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di
€ 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_4
L'art. 1, co. 121., l. 107/2015, difatti, dispone che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che ““Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_5
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Viene precisato, al comma 124, come “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”.
Da ultimo, il D.L. 22/2020, all'art. 2, co.3, ha previsto che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della L. n. 107/2015”, ampliando le categorie merceologiche acquistabili con tale strumento, anche in ottica di garantire la didattica in modalità a distanza.
Alla luce di tale excursus normativo, risulta che i docenti assunti con contratti a tempo determinato siano stati esclusi dalla possibilità di usufruire delle somme di denaro concesse tramite “Carta del Docente”, non potendo perciò accedere ai benefici connessi, a titolo esemplificativo come l'acquisto di materiale didattico o come la possibilità di effettuare l'aggiornamento e la formazione continua.
Da ultimo, con l'ampliamento delle categorie di beni acquistabili con tale carta, come previsto dal D.L. 22/2020, sono stati anche esclusi anche dal poter acquistare hardware deputati allo svolgimento della didattica a distanza, nonostante però siano adibiti all'espletamento delle medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato.
Alla luce di tali considerazioni, tale assetto giuridico crea una diretta discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato.
Come già affermato dal Consiglio di Stato nella nota sentenza 1842/2022, a cui si aderisce,
“un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso(…)”.
Inoltre, ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL “Contratto Scuola”, viene previsto che
“L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, senza menzionare distinzioni basate sulla natura giuridica del contratto di lavoro: tale normativa va letta “in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo (…) sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 1842/2022).
Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea per saggiare la conformità delle norme nazionali al diritto comunitario, rilevando come “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività̀ di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Da ultimo sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte con la Sentenza Numero: 29961, del 27/10/2023 chiarendo i seguenti principi di diritto
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce dei principi sopra enunciati, atteso che risulta documentalmente che la parte ricorrente negli anni indicati, ha prestato servizio come docente a tempo determinato e rilevato che risulta essere iscritta nelle graduatorie GPS, deve essere accolta la domanda di accertamento del diritto della ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per l'a.s. 2024/25, di percepire per la suddetta annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 pari ad € 500,00 annui.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata ad erogare il suddetto importo aggiuntivo sulla carta attribuita al docente per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 500,00.
Non può difatti realizzarsi una disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato.
Deve essere accolta anche la domanda volta al riconoscimento dell'indennità sostitutiva ferie non godute.
Secondo la prospettazione in ricorso, se nel 2013 la normativa all'epoca vigente prevedeva la liquidazione delle ferie, successivamente alla c.d. spending review sono stati considerati ex officio come fruiti sei giorni di ferie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica. Secondo la tesi di parte ricorrente, nei restanti giorni di sospensione dell'attività didattica il docente sarebbe comunque disponibile e avrebbe diritto alla relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Va premesso che sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto
2012 n. 135, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche diqualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, legge 24 dicembre 2012 n. 228 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma
8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La norma ha, dunque, autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) “sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013”.
In proposito la Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715 ha chiarito che : «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n.
228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giu stizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno». Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715-
Anche la Corte di Appello di Milano è di recente intervenuta sul punto mutando il precedente orientamento e chiarendo quanto segue
Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover mutare orientamento ed aderire all'indirizzo interpretativo recentemente tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna -
e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così
Cass., 17 giugno 2024 n. 16715; in termini cfr. Cass., 3 giugno 2024 n.
15415; Cass. 15 maggio 2024 n.13440).
Il docente a termine, in altre parole, non può perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Il diritto riguarda anche le ex festività (o festività soppresse) di cui alla legge 23 dicembre 1977 n. 937.
Gli artt. 1 e 2 di detta legge prevedono che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e devono essere fruite nel corso dell'anno solare.
Le disposizioni prevedono, inoltre, la monetizzazione di tali giornate con specifici presupposti e modalità: la monetizzazione può avvenire solo in presenza di “motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi”, che il responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso (art. 2) e con un compenso forfettario. A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della richiamata legge 23 dicembre 1977 n. 937, si ritiene che debba procedersi alla monetizzazione delle festività soppresse alla cessazione del rapporto, laddove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, evidenziando che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr.
Cass., 4 aprile 2024 n. 8926). C.d.A Milano Sentenza n. 1012/2024 pubbl. il 09/01/2025 RG n. 627/2024
Applicando i principi sopra detti, mutando il precedente orientamento questo giudice ritiene che nel caso di specie, la domanda in esame va accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte che, quindi, non può essere considerata in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
Devono tuttavia considerarsi le obiezione del anche in CP_3 relazione ai nuovi conteggi depositati in data 5.12.2025
Correttamente il ha eccepito che per l'a.s. 21 /22 CP_1
nulla e dovuto per a.s. 22/23 sono 6 giorni pari ad euro 410,4
E per anno a.s. 23/24 sono 8,66 giorni pari ad euro 590,95, tenuto conto che i giorni di ferie maturati si contano in relazione ai mesi di servizio prestato.
Le spese di lite attesi i diversi orientamenti giurisprudenziali come risulta anche dai precedenti di segno contrario depositati dal e considerato che CP_1 solo di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione debbono essere integralmente compensate.
Le spese di lite vengono liquidate così come in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi, data la serialità del contenzioso per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal D.M. 13.08.2022 n. 147, e seguono la soccombenza,per la carta docente venendo poste a carico della parte convenuta ed in favore della parte ricorrente.mentre sono integralmente compensate in relazione alla domanda sulle ferie attesi i diversi orintamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi assegnata in relazione alla annualità 2024/2025, la carta docente e di percepire per l'anno suddetto dell'importo per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00);
- condanna il ad accreditare il suddetto importo di euro 500,00 sulla carta CP_1 elettronica già assegnata alla ricorrente;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. indicati per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente di €1.1001,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida CP_1 in euro 500,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
16/12/2025 Il Giudice
AN RI IA EL