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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1285/2022 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di contratti bancari.
TRA
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Malavasi,
dall'avv. Giuseppe Rotundo e dall'avv. Giustina Ifrigerio, in forza di procura generale a rogito del Notaio Dott. di Conegliano Persona_1
(TV), iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, del 9 aprile
2021, Rep. n. 342.740, Racc. n. 30.380, atto registrato a Treviso il 21
aprile 2021, n. 12977, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
CONTRO (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Nunziata, in virtù di procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, domiciliata come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Nola n. 171/2021, depositata in data 18.01.2022, con cui è stata condannata al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1
della somma di euro 2.369,33, oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda sino al soddisfo e delle spese di lite del giudizio di primo grado, a titolo di rimborso dei costi del credito non maturati, in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n.10052093. chiedeva la riforma della sentenza resa in primo grado, in Parte_1
quanto il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il diritto di parte attrice di ottenere il rimborso delle commissioni non godute, in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento intercorso tra le parti e avrebbe affermato la legittimazione passiva della banca in ordine alla restituzione dei ratei di premio assicurativo non maturati, sulla base di una scorretta impostazione interpretativa.
Parte appellante censurava, in particolare, l'applicazione al caso di specie dei principi delineati in sede sovranazionale dalla Corte di giustizia europea con la sentenza c.d. “Lexitor”.
La sig.ra costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1
l'avversa impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto,
insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In primo luogo, parte appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sostanziale sollevata da in quanto, come Parte_1
sostenuto con la sentenza appellata, “in virtù del collegamento negoziale
esistente tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, qualsiasi vicenda che interessa il primo automaticamente si estende al secondo” (cfr. sentenza del Giudice di pace di Nola – prod. appellante). Parte appellante sostiene, invero, che il pagamento del premio per la polizza assicurativa sarebbe stato effettuato da Parte_1
Inoltre, secondo quanto dedotto da il beneficiario finale del Parte_1
pagamento del suddetto premio è la compagnia assicurativa e da ciò consegue che sarebbe esclusivamente quest'ultima il soggetto legittimato passivamente rispetto alle pretese dell'appellata.
Tali censure non meritano accoglimento, poiché, sulla base degli atti di causa, risulta che al momento della conclusione del contratto di finanziamento in questione, l'odierna appellante abbia trattenuto dall'importo totale liquidato in favore del finanziato, tra gli altri costi, anche l'ammontare della polizza assicurativa stipulata (cfr. contratto di finanziamento - prod. appellante) e a nulla vale la circostanza che la società appellante asserisca di aver versato successivamente tali cifre alla compagnia assicurativa, poiché tale questione attiene, appunto, al rapporto tra la compagnia predetta e Parte_1
In tal senso, anche la giurisprudenza arbitrale ha costantemente riconosciuto la sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (ex multis, ABF Collegio di decisione n. 912 del 18.02.2013).
Va inoltre evidenziato che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, anche a seguito dell'entrata in vigore (il 19.12.2012)
dell'art. 22 del d. l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2012 n. 221), va ribadito che “gli obblighi ivi stabiliti in capo
all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del
dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso” (ex plurimis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1805/2013).
Secondo parte appellante, in ogni caso, i costi relativi al contratto di assicurazione non sarebbero costi non rimborsabili in quanto up front.
Anche tale ultima censura non coglie nel segno, in quanto, come si dirà ampiamente in seguito, alla luce della più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, non rileva la distinzione tra i costi recurring e i costi up front, ai fini del rimborso da riconoscere al consumatore.
Analoghe riflessioni devono essere effettuate con riferimento alle commissioni di distribuzione, in quanto parte appellante asserisce che la sig.ra si sarebbe discrezionalmente rivolta a un Controparte_1
intermediario del credito, il sig. , per avvalersi dei suoi CP_2
servizi di consulenza e intermediazione del prestito e, di conseguenza,
nulla sarebbe dovuto dalla società appellante. Sul punto, va evidenziato che i costi relativi all'attività di intermediazione sono stati trattenuti dal capitale corrisposto, insieme alle altre commissioni, e direttamente incamerati dalla società appellante.
Per questo motivo, è a dover restituire tali costi. Parte_1
Dunque, il Giudice di prime cure ha correttamente dedotto la legittimazione passiva di dal contratto di finanziamento e dal Parte_1
conteggio di estinzione anticipata del finanziamento stesso, ove risulta chiaramente che tali cifre sono state trattenute dall'appellante (cfr. doc. fascicolo di primo grado, con particolare riferimento alla sezione n.3 ove sono individuati chiaramente i costi del credito, tra cui figurano i costi assicurativi e i costi di intermediazione).
Inoltre, si conviene con quanto statuito in giurisprudenza, in merito al fatto che la circostanza che la banca abbia ritenuto di rivolgersi a un terzo intermediario, “non può comportare un danno per il consumatore, così come non può valere ad escludere l'onere di restituzione di tali somme in capo all'istituto
bancario la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto” (Tribunale di Nola, I sez. civile, 07.01.2025
nella causa iscritta al n. R.G. 2688/2023).
A ciò si aggiunga che, secondo l'appellante, si tratterebbe di costi up front
e, quindi, non rimborsabili, in caso di estinzione anticipata del finanziamento ma anche tale censura è priva di fondamento, per tutte le ragioni già ampiamente esposte in precedenza.
Con il secondo e il terzo motivo di appello, che vanno analizzati congiuntamente, censura la decisione resa in primo grado in Parte_1
relazione alla dichiarazione di vessatorietà della clausola relativa all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, “atteso che manca la prova che tale clausola sia stata inserita nel contratto a seguito di specifica trattativa”
(cfr. sentenza del Giudice di pace di Nola - prod. appellante).
Secondo parte appellante, l'art. 13 del contratto di finanziamento,
rubricato “Estinzione anticipata”, conterrebbe già nel titolo una descrizione idonea a rendere comprensibile il significato della clausola approvata,
con conseguente assolvimento della condizione richiesta dagli artt. 1341
e 1342 c.c.
Al riguardo, parte appellante sostiene che nel contratto sarebbero indicati in maniera specifica i costi c.d. recurring (rimborsabili) e i costi c.d. up front
(non rimborsabili), in maniera coerente con la disciplina vigente in materia, di cui all'art. 125 - sexies T.U.B., di conseguenza la clausola in questione non potrebbe essere considerata nulla, in quanto vessatoria, ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del consumo.
sostiene, in definitiva, di aver rimborsato i costi c.d. recurring e Parte_1 di non essere tenuta al rimborso dei costi up front.
Tali censure sono prive di pregio, in considerazione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di rimborsabilità dei costi recurring
e up front, in ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento.
In punto di diritto, vanno effettuate, dunque, le opportune precisazioni preliminari, alla luce dell'interpretazione fornita dalla più recente giurisprudenza.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 125 - sexies del T.U.B.: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in
parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi
compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Tale disposizione è stata introdotta nell'ordinamento in applicazione dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE, a opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 141/2010 di recepimento della menzionata direttiva.
La Corte di giustizia europea, con la nota sentenza c.d. “Lexitor” (Corte di giustizia europea, sentenza 11.09.2019, nella causa C-383/18) ha stabilito che: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito
ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del
credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
In pratica, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, sia con riguardo ai costi che dipendono dalla durata del finanziamento (i c.d. costi
recurring), sia con riguardo a quelli che siano indipendenti dalla tale durata
(i c.d. costi up-front).
A seguito della interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, si
è aperto un dibattito in ordine agli effetti di tale pronuncia in riferimento all'ordinamento nazionale, anche perché con l'adozione delle disposizioni di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, emanate da Banca d'LI nel 2019, era stata prevista la rimborsabilità pro quota dei soli costi
recurring, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, con esclusione dei costi up front.
Con l'art. 11-octies della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, è stato riformulato l'art. 125-sexies
T.U.B., e si è inoltre provveduto a disciplinare le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge, in quanto è stato statuito che: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi
le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di
vigilanza della Banca d'LI vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Tale innovazione normativa, secondo parte della giurisprudenza, sarebbe in contrasto con le coordinate ermeneutiche tracciate con la sentenza c.d.
“Lexitor”, e precluderebbe, di conseguenza, un'interpretazione conforme alle linee guida indicate in materia dalla Corte di giustizia europea.
Parte della giurisprudenza sosteneva, invero, che sulla base delle norme secondarie emanate dalla Banca d'LI, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, sarebbe possibile il rimborso dei soli costi recurring,
con esclusione dei costi up front.
In virtù di tale impostazione, dunque, in ipotesi di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, sarebbe stato possibile rimborsare al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i soli costi recurring, con esclusione dei costi up front.
Per i contratti conclusi dopo la data sopra indicata, invece, sarebbe stata possibile un'interpretazione conforme al dictum della Corte di giustizia europea, con la possibilità di rimborsare “tutti” i costi relativi al finanziamento e non solo quelli c.d. recurring.
Appare evidente come tale impostazione rischiava di porsi in frizione con il sistema, in quanto il nostro ordinamento, ai sensi degli artt. 11 e
117 Cost., deve conformarsi ai principi delineati in sede sovranazionale.
In tal senso, la giurisprudenza ha sottolineato, in diverse occasioni, come una delimitazione dell'efficacia delle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia europea, risulti frutto di un'operazione indebita, salvo nell'ipotesi in cui tali limiti temporali vengano posti dalla stessa Corte.
Ebbene, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza della
Corte costituzionale del 22.12.2022, n. 263, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, nella parte in cui è diretto a limitare, per il solo futuro, un'interpretazione conforme al diritto europeo delle norme nazionali.
Secondo la Consulta: “Fra gli indici ermeneutici che evidenziano l'intento del legislatore e il senso della disposizione censurata, quello maggiormente
rivelatore è costituito dalla scelta di associare, alla disciplina antecedente sui rimborsi anticipati, che continua a operare per i contratti conclusi prima dell'entrata
in vigore della nuova legge, il richiamo alle norme secondarie vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti, richiamo che non è, invece, previsto in relazione alla
nuova formulazione della disposizione, la quale ha inteso rendere esplicita la conformità alla sentenza Lexitor”.
Per la Corte costituzionale, “In sostanza, le norme secondarie della Banca
d'LI richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del
precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi
rimborsabili. E questo, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori,
ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito,
strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri”.
Secondo la Consulta, dunque, il richiamo alle norme secondarie da parte del legislatore costituiva un limite invalicabile a una lettura dell'ordinamento interno conforme ai principi tracciati con la sentenza c.d. “Lexitor”, la cui lettura interpretativa deve valere anche per i contratti stipulati in precedenza al 2019, pena la violazione degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione.
Inoltre, non ha alcun valore il richiamo ai principi di trasparenza,
nell'ipotesi in cui al consumatore sia comunque negato il rimborso dei costi up front, poiché la tutela prospettata in sede europea è fondata sull'esigenza di garantire al consumatore una riduzione di “tutti” i costi del credito.
A nulla vale, in tal senso, il richiamo contenuto nelle condizioni contrattuali alla chiara e trasparente suddivisione dei costi in recurring e up
front, in quanto la tutela riservata al consumatore attiene, nello stesso modo, a entrambe le voci di costo.
Secondo la Corte costituzionale, in tal senso: “Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza
Lexitor, sostenuta dall' e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem
e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.
Quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contra legem, il rispetto dei principi
generali del diritto (di recente, sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20,
Thelen, punto 28, e 7 agosto 2018, in causa C-122/17, Smith, punto Per_2
40, e sentenze ivi richiamate), in pari tempo, chiarisce che il giudice nazionale non può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver
costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile» con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia»
(sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk Industri, punto 34)”.
La Corte ha dunque dichiarato l'illegittimità della norma sopra indicata
“limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'LI», sicché l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente
accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.
In forza dell'interpretazione fornita dalla sentenza “Lexitor”, dunque,
l'art. 125- sexies va letto nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, include tutti i costi posti a suo carico ovvero sia i costi c.d. costi recurring, sia i c.d. costi up-front e, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, i principi della sentenza “Lexitor” vanno applicati anche al contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in data 20.10.2015, per le motivazioni ampiamente esposte.
Inoltre, va evidenziato che, da ultimo, la Corte di cassazione è
intervenuta nuovamente a chiarire che: “In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene ad un'interpretazione
orientata ad una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a
favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del
costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
"equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e
aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 28.05.2024, n.14836).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche esposte in precedenza, dunque, non ha più alcun rilievo la distinzione tra spese recurring e spese up front.
Deve essere considerata ininfluente, dunque, la chiarezza con cui nel contratto sono indicate le commissioni e le spese oggetto di rimborso e quelle che non possono essere rimborsate.
L' appellante asserisce, invero, che nel contratto di finanziamento sarebbero indicati nello specifico i costi up front (non rimborsabili) e i costi recurring (rimborsabili) e che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di tale distinzione. Tali doglianze non colgono nel segno, sulla base di quanto ampiamente esposto in precedenza.
La valutazione della correttezza del contegno informativo assunto dalla società appellante è dunque ininfluente, ai fini della decisione in ordine al rimborso dei costi a favore del consumatore, rimborso che va in ogni caso confermato, nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure.
Il corretto assolvimento dell'onere informativo poteva assumere rilievo,
invero, laddove, prima delle modifiche intervenute, a fronte della distinzione fra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, erano emerse condotte abusive nella qualificazione e nella imputazione dei costi.
In considerazione delle stesse, l'ABF aveva previsto che, in ipotesi di condotte poco trasparenti, in sede di predisposizione delle condizioni contrattuali, si sarebbero dovuti ritenere rimborsabili tutti i costi.
La Banca d'LI era poi intervenuta con il provvedimento del 9 febbraio
2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul
credito ai consumatori» con cui era stato stabilito, tra l'altro, che le procedure interne dell'intermediario devono quantificare “in maniera chiara, dettagliata
e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al
consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.
Successivamente, tuttavia, la Corte di giustizia ha stabilito che: “limitare la
possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre
pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al
minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (sentenza c.d. “Lexitor”, punto 32).
Infine, è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, a completare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia.
Ecco perché le argomentazioni dell'appellante devono essere considerate inconferenti, quanto all'assolvimento dell'obbligo informativo e alla chiarezza delle clausole contenute nel contratto.
Tale valutazione avrebbe avuto rilievo, in sede di rimborso, solo in applicazione della distinzione tra i costi recurring e i costi up front.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra delineate, in definitiva, il
Giudice di prime ha dichiarato correttamente la vessatorietà delle clausole riprodotte nel contratto di finanziamento in tema di estinzione anticipata, con conseguente nullità delle stesse, in quanto contenenti una previsione contrastante con il dato normativo, letto alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale sul punto e idonee a cagionare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo.
Tali clausole, sulla base di quanto previsto ex art. 36 del Codice del consumo, vanno dichiarate nulle anche se oggetto di specifica trattativa.
Per tutti i motivi esposti sono infondate e vanno rigettate le ulteriori censure sollevate da parte appellante in ordine al rimborso delle commissioni di intermediazione e delle spese di distribuzione.
Secondo la società appellante, invero, tali costi non sarebbero rimborsabili, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in quanto nel contratto sarebbe prevista la distinzione netta tra quota ripetibile, ossia quella relativa ad attività non esaurite al momento dell'estinzione anticipata, e la quota non ripetibile, relativa invece ad attività preliminari alla concessione del contratto.
Tale distinzione operata da parte appellante, in ordine ai costi relativi ad attività esaurite e non esaurite risulta indebita, in quanto contrastante con il dato normativo di cui all'art. 125 - sexies T.U.B., alla luce della lettura fornita dalla sentenza c.d. “Lexitor”, nei termini sopra ampiamente esposti.
Come risulta dagli atti di causa, invero, il contratto di finanziamento n.
10052093, per cui è causa, è stato concluso per la cifra complessiva euro
21.600,00 al lordo, da rimborsare in 120 rate da euro 180,00 ciascuna
(cfr. prod. appellante).
All'atto della sottoscrizione, il menzionato contratto prevedeva, a carico del consumatore, a titolo di costi del credito, il pagamento dell'importo complessivo di euro 4.571,17.
Nel mese di gennaio del 2020, il contratto veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49 e le rate restanti risultavano n.71 (cfr.
prod. appellante).
In sede di estinzione anticipata, la società appellante avrebbe dovuto restituire alla sig.ra ai sensi dell'art. 125 - sexies del Controparte_1
Testo Unico Bancario, la quota parte di ogni singolo costo del credito,
dovuto per la restante durata del contratto, quantificabile, secondo il criterio pro rata temporis, nella somma complessiva di euro 2.369,33, come correttamente indicata da parte appellata.
Alla luce di tutto quanto chiarito, risulta infondato e va rigettato anche il quarto motivo di impugnazione, con cui parte appellante sostiene che le coordinate ermeneutiche tracciate con la sentenza “Lexitor” non sarebbero applicabili al caso di specie, poiché le stesse riguarderebbero un caso specifico e non avrebbero effetti in maniera automatica nell'ordinamento italiano.
Tali censure sono infondate alla luce dell'ampio excursus delineato in precedenza sul punto, con particolare riferimento agli obblighi cui è tenuto il Giudice nazionale in relazione all'attività interpretativa dell'ordinamento interno, avuto riguardo alle coordinate tracciate in sede sovranazionale, ex art. 11 e 117 Cost.
Per tutte le argomentazioni delineate, vanno considerate parimenti infondate le riflessioni di parte appellante in relazione all'inapplicabilità
diretta della direttiva 2008/48/CE nell'ordinamento italiano, in quanto, nel caso che ci occupa, viene in rilievo l'applicazione del dato normativo interno, contenuto nell'articolo 125 – sexies T.U.B., alla luce delle coordinate tracciate dalla giurisprudenza interna e sovranazionale.
Di conseguenza, risultano inconferenti le argomentazioni svolte dall'appellante in ordine alla direttiva 2008/48/CE, cui non sarebbe attribuibile la natura di direttiva self- executing. Parte appellante censura, inoltre, l'interpretazione “comunitariamente
orientata” del dato normativo ovvero l'applicazione “ex tunc” dei principi affermati con la sentenza “Lexitor”.
Come ampiamente detto in precedenza, il Giudice nazionale è tenuto, per espressa previsione costituzionale, ad attenersi ai principi affermati in sede sovranazionale, in forza dell'adesione del nostro Stato all'Unione europea (art. 11 e art. 117 Cost.).
Non si tratta affatto di adesione “acritica”, in quanto il limite invalicabile è pur sempre costituito dai principi fondanti il nostro ordinamento, come espressamente statuito in diverse occasioni dalla stessa Corte costituzionale.
Nel caso di specie, i principi affermati in tema di tutela del consumatore con la sentenza “Lexitor” risultano pienamente sovrapponibili a quelli delineati con la normativa interna, volta a garantire una piena protezione della parte contrattuale considerata “debole”.
Per questo motivo, sono inconferenti le riflessioni effettuate da parte appellante in ordine all'inapplicabilità al caso italiano della sentenza
“Lexitor” ed è parimenti inconferente il riferimento alle decisioni che avrebbero affermato tale inapplicabilità. Questo Tribunale ritiene che le recenti coordinate ermeneutiche tracciate dalla Cassazione, a completamento delle linee interpretative delineate dalla Corte costituzionale, siano pienamente condivisibili, in quanto fondate su una lettura evolutiva del sistema interno e sovranazionale, in forza della quale si tende a garantire in misura crescente il consumatore,
in virtù della sua evidente posizione di “debolezza” rispetto al professionista.
In ultimo, va ancora una volta evidenziato che la modifica effettuata dal legislatore che, secondo parte appellante, farebbe salvi gli effetti per il passato della distinzione tra costi recurring e costi up front, è stata censurata dalla Corte costituzionale, con la sentenza del 2022, più volte menzionata.
Quanto alla censura sollevata da parte appellante in ordine all'utilizzo del criterio pro rata temporis, ai fini del calcolo del quantum debeatur, anche in relazione al rimborso del premio assicurativo, il Giudice di prime cure ha effettuato riferimento a tale criterio, cui è fatto ampio ricorso in giurisprudenza in quanto lo stesso “risulta più adeguato a fare fronte alle
esigenze di semplificazione espressamente indicate nel considerando 39 della Direttiva
23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere
trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata
sentenza Lexitor (Tribunale di Torino, 13.02.2023, cfr. Corte d'Appello di
Torino pronunciata nella causa r.g. 336/2021 del 9.2.2023).
Il Giudice di pace di Nola, ritenendo applicabile al caso di specie il criterio pro-rata temporis, ha fornito un'interpretazione in linea con le coordinate tracciate in sede sovranazionale, ove si pensi che un diverso criterio di calcolo, per il consumatore, potrebbe risultare meno intuitivo,
tale da non consentire allo stesso di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata
(cfr. Tribunale di Torino, 13.02.2023).
In ultimo, va rigettata, in quanto infondata, la richiesta di sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa del pronunciamento della CGUE investita di una questione pregiudiziale dal
Giudice di pace di Palermo, formulata da parte appellante, in quanto la definizione della presente controversia non dipende dalla decisione che verrà pronunciata in sede sovranazionale.
Nello stesso senso, nemmeno può dirsi che le coordinate ermeneutiche tracciate in precedenza risultino in contrasto con la più recente sentenza del 09.02.2023 nella causa C-555/21, pronunciata dalla Corte di giustizia europea. Con tale decisione, la Corte di giustizia europea ha tracciato linee interpretative peculiari, che non si prestano a essere estese anche all'ambito del credito al consumo con cessione del quinto.
La stessa Corte di Giustizia ha tenuto a tracciare un preciso discrimen tra le coordinate interpretative tracciate in riferimento alla direttiva 2014/17
sui mutui ipotecari, e quelle delineate con la sentenza “Lexitor” al fine di giustificare il diverso trattamento riservato all'ambito del credito al consumo con cessione del quinto.
Secondo la Corte di giustizia europea, infatti, “i contratti di credito ai
consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni
immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui
importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile,
all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una
costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti
dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese
come costi che dipendono da tale durata” (CGUE, sentenza del 09.02.2023 nella causa C-555/21).
La sentenza richiamata da parte appellante, in sostanza, invece di smentire l'impostazione sin qui delineata, la conferma pienamente.
Come già detto, la stessa Corte di legittimità, con recente ordinanza ha confermato che l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza “Lexitor” è orientata a una elevata tutela del consumatore, che previene il rischio di abusi, “in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore
dei creditori” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 28.05.2024, n.14836) e in un ambito, quello del credito al consumo con cessione del quinto, in cui la tutela del consumatore si pone quale obiettivo primario e ineludibile, considerata la particolare posizione di “debolezza” in cui è posto il consumatore.
I principi suesposti, che trovano ampio riscontro nell'ordinamento nazionale letto in un'ottica evolutiva e orientata al rispetto dei principi espressi in sede sovranazionale, costituiscono, invero, punti fermi, idonei a orientare l'interprete nella sua opera di applicazione del dato normativo al caso concreto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della necessità di integrare la parte motiva della sentenza di primo grado e in virtù del mutato quadro normativo all'esito della declaratoria di incostituzionalità della disciplina di riferimento nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 1285/2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 22.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1285/2022 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di contratti bancari.
TRA
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Malavasi,
dall'avv. Giuseppe Rotundo e dall'avv. Giustina Ifrigerio, in forza di procura generale a rogito del Notaio Dott. di Conegliano Persona_1
(TV), iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, del 9 aprile
2021, Rep. n. 342.740, Racc. n. 30.380, atto registrato a Treviso il 21
aprile 2021, n. 12977, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
CONTRO (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Nunziata, in virtù di procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, domiciliata come in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di pace di Nola n. 171/2021, depositata in data 18.01.2022, con cui è stata condannata al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1
della somma di euro 2.369,33, oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda sino al soddisfo e delle spese di lite del giudizio di primo grado, a titolo di rimborso dei costi del credito non maturati, in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n.10052093. chiedeva la riforma della sentenza resa in primo grado, in Parte_1
quanto il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il diritto di parte attrice di ottenere il rimborso delle commissioni non godute, in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento intercorso tra le parti e avrebbe affermato la legittimazione passiva della banca in ordine alla restituzione dei ratei di premio assicurativo non maturati, sulla base di una scorretta impostazione interpretativa.
Parte appellante censurava, in particolare, l'applicazione al caso di specie dei principi delineati in sede sovranazionale dalla Corte di giustizia europea con la sentenza c.d. “Lexitor”.
La sig.ra costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1
l'avversa impugnazione, in quanto infondata in fatto e in diritto,
insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In primo luogo, parte appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sostanziale sollevata da in quanto, come Parte_1
sostenuto con la sentenza appellata, “in virtù del collegamento negoziale
esistente tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, qualsiasi vicenda che interessa il primo automaticamente si estende al secondo” (cfr. sentenza del Giudice di pace di Nola – prod. appellante). Parte appellante sostiene, invero, che il pagamento del premio per la polizza assicurativa sarebbe stato effettuato da Parte_1
Inoltre, secondo quanto dedotto da il beneficiario finale del Parte_1
pagamento del suddetto premio è la compagnia assicurativa e da ciò consegue che sarebbe esclusivamente quest'ultima il soggetto legittimato passivamente rispetto alle pretese dell'appellata.
Tali censure non meritano accoglimento, poiché, sulla base degli atti di causa, risulta che al momento della conclusione del contratto di finanziamento in questione, l'odierna appellante abbia trattenuto dall'importo totale liquidato in favore del finanziato, tra gli altri costi, anche l'ammontare della polizza assicurativa stipulata (cfr. contratto di finanziamento - prod. appellante) e a nulla vale la circostanza che la società appellante asserisca di aver versato successivamente tali cifre alla compagnia assicurativa, poiché tale questione attiene, appunto, al rapporto tra la compagnia predetta e Parte_1
In tal senso, anche la giurisprudenza arbitrale ha costantemente riconosciuto la sussistenza del diritto del cliente al rimborso, pro quota, dei costi assicurativi in caso di estinzione anticipata del finanziamento (ex multis, ABF Collegio di decisione n. 912 del 18.02.2013).
Va inoltre evidenziato che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, anche a seguito dell'entrata in vigore (il 19.12.2012)
dell'art. 22 del d. l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2012 n. 221), va ribadito che “gli obblighi ivi stabiliti in capo
all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del
dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso” (ex plurimis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1805/2013).
Secondo parte appellante, in ogni caso, i costi relativi al contratto di assicurazione non sarebbero costi non rimborsabili in quanto up front.
Anche tale ultima censura non coglie nel segno, in quanto, come si dirà ampiamente in seguito, alla luce della più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, non rileva la distinzione tra i costi recurring e i costi up front, ai fini del rimborso da riconoscere al consumatore.
Analoghe riflessioni devono essere effettuate con riferimento alle commissioni di distribuzione, in quanto parte appellante asserisce che la sig.ra si sarebbe discrezionalmente rivolta a un Controparte_1
intermediario del credito, il sig. , per avvalersi dei suoi CP_2
servizi di consulenza e intermediazione del prestito e, di conseguenza,
nulla sarebbe dovuto dalla società appellante. Sul punto, va evidenziato che i costi relativi all'attività di intermediazione sono stati trattenuti dal capitale corrisposto, insieme alle altre commissioni, e direttamente incamerati dalla società appellante.
Per questo motivo, è a dover restituire tali costi. Parte_1
Dunque, il Giudice di prime cure ha correttamente dedotto la legittimazione passiva di dal contratto di finanziamento e dal Parte_1
conteggio di estinzione anticipata del finanziamento stesso, ove risulta chiaramente che tali cifre sono state trattenute dall'appellante (cfr. doc. fascicolo di primo grado, con particolare riferimento alla sezione n.3 ove sono individuati chiaramente i costi del credito, tra cui figurano i costi assicurativi e i costi di intermediazione).
Inoltre, si conviene con quanto statuito in giurisprudenza, in merito al fatto che la circostanza che la banca abbia ritenuto di rivolgersi a un terzo intermediario, “non può comportare un danno per il consumatore, così come non può valere ad escludere l'onere di restituzione di tali somme in capo all'istituto
bancario la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto” (Tribunale di Nola, I sez. civile, 07.01.2025
nella causa iscritta al n. R.G. 2688/2023).
A ciò si aggiunga che, secondo l'appellante, si tratterebbe di costi up front
e, quindi, non rimborsabili, in caso di estinzione anticipata del finanziamento ma anche tale censura è priva di fondamento, per tutte le ragioni già ampiamente esposte in precedenza.
Con il secondo e il terzo motivo di appello, che vanno analizzati congiuntamente, censura la decisione resa in primo grado in Parte_1
relazione alla dichiarazione di vessatorietà della clausola relativa all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, “atteso che manca la prova che tale clausola sia stata inserita nel contratto a seguito di specifica trattativa”
(cfr. sentenza del Giudice di pace di Nola - prod. appellante).
Secondo parte appellante, l'art. 13 del contratto di finanziamento,
rubricato “Estinzione anticipata”, conterrebbe già nel titolo una descrizione idonea a rendere comprensibile il significato della clausola approvata,
con conseguente assolvimento della condizione richiesta dagli artt. 1341
e 1342 c.c.
Al riguardo, parte appellante sostiene che nel contratto sarebbero indicati in maniera specifica i costi c.d. recurring (rimborsabili) e i costi c.d. up front
(non rimborsabili), in maniera coerente con la disciplina vigente in materia, di cui all'art. 125 - sexies T.U.B., di conseguenza la clausola in questione non potrebbe essere considerata nulla, in quanto vessatoria, ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del consumo.
sostiene, in definitiva, di aver rimborsato i costi c.d. recurring e Parte_1 di non essere tenuta al rimborso dei costi up front.
Tali censure sono prive di pregio, in considerazione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di rimborsabilità dei costi recurring
e up front, in ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento.
In punto di diritto, vanno effettuate, dunque, le opportune precisazioni preliminari, alla luce dell'interpretazione fornita dalla più recente giurisprudenza.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 125 - sexies del T.U.B.: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in
parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi
compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Tale disposizione è stata introdotta nell'ordinamento in applicazione dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE, a opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 141/2010 di recepimento della menzionata direttiva.
La Corte di giustizia europea, con la nota sentenza c.d. “Lexitor” (Corte di giustizia europea, sentenza 11.09.2019, nella causa C-383/18) ha stabilito che: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito
ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del
credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
In pratica, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, sia con riguardo ai costi che dipendono dalla durata del finanziamento (i c.d. costi
recurring), sia con riguardo a quelli che siano indipendenti dalla tale durata
(i c.d. costi up-front).
A seguito della interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea, si
è aperto un dibattito in ordine agli effetti di tale pronuncia in riferimento all'ordinamento nazionale, anche perché con l'adozione delle disposizioni di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, emanate da Banca d'LI nel 2019, era stata prevista la rimborsabilità pro quota dei soli costi
recurring, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, con esclusione dei costi up front.
Con l'art. 11-octies della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, è stato riformulato l'art. 125-sexies
T.U.B., e si è inoltre provveduto a disciplinare le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge, in quanto è stato statuito che: “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi
le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di
vigilanza della Banca d'LI vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Tale innovazione normativa, secondo parte della giurisprudenza, sarebbe in contrasto con le coordinate ermeneutiche tracciate con la sentenza c.d.
“Lexitor”, e precluderebbe, di conseguenza, un'interpretazione conforme alle linee guida indicate in materia dalla Corte di giustizia europea.
Parte della giurisprudenza sosteneva, invero, che sulla base delle norme secondarie emanate dalla Banca d'LI, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, sarebbe possibile il rimborso dei soli costi recurring,
con esclusione dei costi up front.
In virtù di tale impostazione, dunque, in ipotesi di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, sarebbe stato possibile rimborsare al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, i soli costi recurring, con esclusione dei costi up front.
Per i contratti conclusi dopo la data sopra indicata, invece, sarebbe stata possibile un'interpretazione conforme al dictum della Corte di giustizia europea, con la possibilità di rimborsare “tutti” i costi relativi al finanziamento e non solo quelli c.d. recurring.
Appare evidente come tale impostazione rischiava di porsi in frizione con il sistema, in quanto il nostro ordinamento, ai sensi degli artt. 11 e
117 Cost., deve conformarsi ai principi delineati in sede sovranazionale.
In tal senso, la giurisprudenza ha sottolineato, in diverse occasioni, come una delimitazione dell'efficacia delle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia europea, risulti frutto di un'operazione indebita, salvo nell'ipotesi in cui tali limiti temporali vengano posti dalla stessa Corte.
Ebbene, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza della
Corte costituzionale del 22.12.2022, n. 263, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, nella parte in cui è diretto a limitare, per il solo futuro, un'interpretazione conforme al diritto europeo delle norme nazionali.
Secondo la Consulta: “Fra gli indici ermeneutici che evidenziano l'intento del legislatore e il senso della disposizione censurata, quello maggiormente
rivelatore è costituito dalla scelta di associare, alla disciplina antecedente sui rimborsi anticipati, che continua a operare per i contratti conclusi prima dell'entrata
in vigore della nuova legge, il richiamo alle norme secondarie vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti, richiamo che non è, invece, previsto in relazione alla
nuova formulazione della disposizione, la quale ha inteso rendere esplicita la conformità alla sentenza Lexitor”.
Per la Corte costituzionale, “In sostanza, le norme secondarie della Banca
d'LI richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del
precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi
rimborsabili. E questo, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori,
ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito,
strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri”.
Secondo la Consulta, dunque, il richiamo alle norme secondarie da parte del legislatore costituiva un limite invalicabile a una lettura dell'ordinamento interno conforme ai principi tracciati con la sentenza c.d. “Lexitor”, la cui lettura interpretativa deve valere anche per i contratti stipulati in precedenza al 2019, pena la violazione degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione.
Inoltre, non ha alcun valore il richiamo ai principi di trasparenza,
nell'ipotesi in cui al consumatore sia comunque negato il rimborso dei costi up front, poiché la tutela prospettata in sede europea è fondata sull'esigenza di garantire al consumatore una riduzione di “tutti” i costi del credito.
A nulla vale, in tal senso, il richiamo contenuto nelle condizioni contrattuali alla chiara e trasparente suddivisione dei costi in recurring e up
front, in quanto la tutela riservata al consumatore attiene, nello stesso modo, a entrambe le voci di costo.
Secondo la Corte costituzionale, in tal senso: “Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza
Lexitor, sostenuta dall' e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem
e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.
Quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contra legem, il rispetto dei principi
generali del diritto (di recente, sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20,
Thelen, punto 28, e 7 agosto 2018, in causa C-122/17, Smith, punto Per_2
40, e sentenze ivi richiamate), in pari tempo, chiarisce che il giudice nazionale non può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver
costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile» con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia»
(sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk Industri, punto 34)”.
La Corte ha dunque dichiarato l'illegittimità della norma sopra indicata
“limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'LI», sicché l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente
accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.
In forza dell'interpretazione fornita dalla sentenza “Lexitor”, dunque,
l'art. 125- sexies va letto nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in ipotesi di rimborso anticipato del finanziamento, include tutti i costi posti a suo carico ovvero sia i costi c.d. costi recurring, sia i c.d. costi up-front e, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, i principi della sentenza “Lexitor” vanno applicati anche al contratto di finanziamento per cui è causa, sottoscritto in data 20.10.2015, per le motivazioni ampiamente esposte.
Inoltre, va evidenziato che, da ultimo, la Corte di cassazione è
intervenuta nuovamente a chiarire che: “In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene ad un'interpretazione
orientata ad una elevata tutela del consumatore - che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza -, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a
favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del
costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
"equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e
aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 28.05.2024, n.14836).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche esposte in precedenza, dunque, non ha più alcun rilievo la distinzione tra spese recurring e spese up front.
Deve essere considerata ininfluente, dunque, la chiarezza con cui nel contratto sono indicate le commissioni e le spese oggetto di rimborso e quelle che non possono essere rimborsate.
L' appellante asserisce, invero, che nel contratto di finanziamento sarebbero indicati nello specifico i costi up front (non rimborsabili) e i costi recurring (rimborsabili) e che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di tale distinzione. Tali doglianze non colgono nel segno, sulla base di quanto ampiamente esposto in precedenza.
La valutazione della correttezza del contegno informativo assunto dalla società appellante è dunque ininfluente, ai fini della decisione in ordine al rimborso dei costi a favore del consumatore, rimborso che va in ogni caso confermato, nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure.
Il corretto assolvimento dell'onere informativo poteva assumere rilievo,
invero, laddove, prima delle modifiche intervenute, a fronte della distinzione fra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, erano emerse condotte abusive nella qualificazione e nella imputazione dei costi.
In considerazione delle stesse, l'ABF aveva previsto che, in ipotesi di condotte poco trasparenti, in sede di predisposizione delle condizioni contrattuali, si sarebbero dovuti ritenere rimborsabili tutti i costi.
La Banca d'LI era poi intervenuta con il provvedimento del 9 febbraio
2011, recante «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul
credito ai consumatori» con cui era stato stabilito, tra l'altro, che le procedure interne dell'intermediario devono quantificare “in maniera chiara, dettagliata
e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al
consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.
Successivamente, tuttavia, la Corte di giustizia ha stabilito che: “limitare la
possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre
pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al
minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (sentenza c.d. “Lexitor”, punto 32).
Infine, è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, a completare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia.
Ecco perché le argomentazioni dell'appellante devono essere considerate inconferenti, quanto all'assolvimento dell'obbligo informativo e alla chiarezza delle clausole contenute nel contratto.
Tale valutazione avrebbe avuto rilievo, in sede di rimborso, solo in applicazione della distinzione tra i costi recurring e i costi up front.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra delineate, in definitiva, il
Giudice di prime ha dichiarato correttamente la vessatorietà delle clausole riprodotte nel contratto di finanziamento in tema di estinzione anticipata, con conseguente nullità delle stesse, in quanto contenenti una previsione contrastante con il dato normativo, letto alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale sul punto e idonee a cagionare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo.
Tali clausole, sulla base di quanto previsto ex art. 36 del Codice del consumo, vanno dichiarate nulle anche se oggetto di specifica trattativa.
Per tutti i motivi esposti sono infondate e vanno rigettate le ulteriori censure sollevate da parte appellante in ordine al rimborso delle commissioni di intermediazione e delle spese di distribuzione.
Secondo la società appellante, invero, tali costi non sarebbero rimborsabili, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in quanto nel contratto sarebbe prevista la distinzione netta tra quota ripetibile, ossia quella relativa ad attività non esaurite al momento dell'estinzione anticipata, e la quota non ripetibile, relativa invece ad attività preliminari alla concessione del contratto.
Tale distinzione operata da parte appellante, in ordine ai costi relativi ad attività esaurite e non esaurite risulta indebita, in quanto contrastante con il dato normativo di cui all'art. 125 - sexies T.U.B., alla luce della lettura fornita dalla sentenza c.d. “Lexitor”, nei termini sopra ampiamente esposti.
Come risulta dagli atti di causa, invero, il contratto di finanziamento n.
10052093, per cui è causa, è stato concluso per la cifra complessiva euro
21.600,00 al lordo, da rimborsare in 120 rate da euro 180,00 ciascuna
(cfr. prod. appellante).
All'atto della sottoscrizione, il menzionato contratto prevedeva, a carico del consumatore, a titolo di costi del credito, il pagamento dell'importo complessivo di euro 4.571,17.
Nel mese di gennaio del 2020, il contratto veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 49 e le rate restanti risultavano n.71 (cfr.
prod. appellante).
In sede di estinzione anticipata, la società appellante avrebbe dovuto restituire alla sig.ra ai sensi dell'art. 125 - sexies del Controparte_1
Testo Unico Bancario, la quota parte di ogni singolo costo del credito,
dovuto per la restante durata del contratto, quantificabile, secondo il criterio pro rata temporis, nella somma complessiva di euro 2.369,33, come correttamente indicata da parte appellata.
Alla luce di tutto quanto chiarito, risulta infondato e va rigettato anche il quarto motivo di impugnazione, con cui parte appellante sostiene che le coordinate ermeneutiche tracciate con la sentenza “Lexitor” non sarebbero applicabili al caso di specie, poiché le stesse riguarderebbero un caso specifico e non avrebbero effetti in maniera automatica nell'ordinamento italiano.
Tali censure sono infondate alla luce dell'ampio excursus delineato in precedenza sul punto, con particolare riferimento agli obblighi cui è tenuto il Giudice nazionale in relazione all'attività interpretativa dell'ordinamento interno, avuto riguardo alle coordinate tracciate in sede sovranazionale, ex art. 11 e 117 Cost.
Per tutte le argomentazioni delineate, vanno considerate parimenti infondate le riflessioni di parte appellante in relazione all'inapplicabilità
diretta della direttiva 2008/48/CE nell'ordinamento italiano, in quanto, nel caso che ci occupa, viene in rilievo l'applicazione del dato normativo interno, contenuto nell'articolo 125 – sexies T.U.B., alla luce delle coordinate tracciate dalla giurisprudenza interna e sovranazionale.
Di conseguenza, risultano inconferenti le argomentazioni svolte dall'appellante in ordine alla direttiva 2008/48/CE, cui non sarebbe attribuibile la natura di direttiva self- executing. Parte appellante censura, inoltre, l'interpretazione “comunitariamente
orientata” del dato normativo ovvero l'applicazione “ex tunc” dei principi affermati con la sentenza “Lexitor”.
Come ampiamente detto in precedenza, il Giudice nazionale è tenuto, per espressa previsione costituzionale, ad attenersi ai principi affermati in sede sovranazionale, in forza dell'adesione del nostro Stato all'Unione europea (art. 11 e art. 117 Cost.).
Non si tratta affatto di adesione “acritica”, in quanto il limite invalicabile è pur sempre costituito dai principi fondanti il nostro ordinamento, come espressamente statuito in diverse occasioni dalla stessa Corte costituzionale.
Nel caso di specie, i principi affermati in tema di tutela del consumatore con la sentenza “Lexitor” risultano pienamente sovrapponibili a quelli delineati con la normativa interna, volta a garantire una piena protezione della parte contrattuale considerata “debole”.
Per questo motivo, sono inconferenti le riflessioni effettuate da parte appellante in ordine all'inapplicabilità al caso italiano della sentenza
“Lexitor” ed è parimenti inconferente il riferimento alle decisioni che avrebbero affermato tale inapplicabilità. Questo Tribunale ritiene che le recenti coordinate ermeneutiche tracciate dalla Cassazione, a completamento delle linee interpretative delineate dalla Corte costituzionale, siano pienamente condivisibili, in quanto fondate su una lettura evolutiva del sistema interno e sovranazionale, in forza della quale si tende a garantire in misura crescente il consumatore,
in virtù della sua evidente posizione di “debolezza” rispetto al professionista.
In ultimo, va ancora una volta evidenziato che la modifica effettuata dal legislatore che, secondo parte appellante, farebbe salvi gli effetti per il passato della distinzione tra costi recurring e costi up front, è stata censurata dalla Corte costituzionale, con la sentenza del 2022, più volte menzionata.
Quanto alla censura sollevata da parte appellante in ordine all'utilizzo del criterio pro rata temporis, ai fini del calcolo del quantum debeatur, anche in relazione al rimborso del premio assicurativo, il Giudice di prime cure ha effettuato riferimento a tale criterio, cui è fatto ampio ricorso in giurisprudenza in quanto lo stesso “risulta più adeguato a fare fronte alle
esigenze di semplificazione espressamente indicate nel considerando 39 della Direttiva
23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere
trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata
sentenza Lexitor (Tribunale di Torino, 13.02.2023, cfr. Corte d'Appello di
Torino pronunciata nella causa r.g. 336/2021 del 9.2.2023).
Il Giudice di pace di Nola, ritenendo applicabile al caso di specie il criterio pro-rata temporis, ha fornito un'interpretazione in linea con le coordinate tracciate in sede sovranazionale, ove si pensi che un diverso criterio di calcolo, per il consumatore, potrebbe risultare meno intuitivo,
tale da non consentire allo stesso di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata
(cfr. Tribunale di Torino, 13.02.2023).
In ultimo, va rigettata, in quanto infondata, la richiesta di sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa del pronunciamento della CGUE investita di una questione pregiudiziale dal
Giudice di pace di Palermo, formulata da parte appellante, in quanto la definizione della presente controversia non dipende dalla decisione che verrà pronunciata in sede sovranazionale.
Nello stesso senso, nemmeno può dirsi che le coordinate ermeneutiche tracciate in precedenza risultino in contrasto con la più recente sentenza del 09.02.2023 nella causa C-555/21, pronunciata dalla Corte di giustizia europea. Con tale decisione, la Corte di giustizia europea ha tracciato linee interpretative peculiari, che non si prestano a essere estese anche all'ambito del credito al consumo con cessione del quinto.
La stessa Corte di Giustizia ha tenuto a tracciare un preciso discrimen tra le coordinate interpretative tracciate in riferimento alla direttiva 2014/17
sui mutui ipotecari, e quelle delineate con la sentenza “Lexitor” al fine di giustificare il diverso trattamento riservato all'ambito del credito al consumo con cessione del quinto.
Secondo la Corte di giustizia europea, infatti, “i contratti di credito ai
consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni
immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui
importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile,
all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una
costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti
dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese
come costi che dipendono da tale durata” (CGUE, sentenza del 09.02.2023 nella causa C-555/21).
La sentenza richiamata da parte appellante, in sostanza, invece di smentire l'impostazione sin qui delineata, la conferma pienamente.
Come già detto, la stessa Corte di legittimità, con recente ordinanza ha confermato che l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza “Lexitor” è orientata a una elevata tutela del consumatore, che previene il rischio di abusi, “in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore
dei creditori” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 28.05.2024, n.14836) e in un ambito, quello del credito al consumo con cessione del quinto, in cui la tutela del consumatore si pone quale obiettivo primario e ineludibile, considerata la particolare posizione di “debolezza” in cui è posto il consumatore.
I principi suesposti, che trovano ampio riscontro nell'ordinamento nazionale letto in un'ottica evolutiva e orientata al rispetto dei principi espressi in sede sovranazionale, costituiscono, invero, punti fermi, idonei a orientare l'interprete nella sua opera di applicazione del dato normativo al caso concreto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della necessità di integrare la parte motiva della sentenza di primo grado e in virtù del mutato quadro normativo all'esito della declaratoria di incostituzionalità della disciplina di riferimento nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 1285/2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 22.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura