Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci conSIliere dr. Mario Montanaro conSIliere riunita in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 52 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 03 marzo 2025 e vertente TRA ( , con Parte_1 CodiceFiscale_1
l'avvocato Alessandro Ciciarelli PARTE APPELLANTE E (GIÀ Controparte_1
(P.I. Controparte_2
), con l'avvocato Federico Mastrolilli P.IVA_1
PARTE APPELLATA OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 2560/2018 emessa dal Tribunale di Velletri, sez. II, pubblicata in data 04.12.2018 in materia di pagamento di somministrazione energia elettrica. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri Roma n. 2194/2014 con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 8.512,45 in favore di
- la quale aveva assunto di vantare suddetto credito nei CP_2 confronti dell'odierna appellante risultante da nn. 3 fatture relativa all'anno 2009 - rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale ordinario di Velletri adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
1
b) in via principale, dichiarare l'inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo n. 219472014 emesso dal Tribunale ordinario di Velletri e notificato in data 22/11/2014, e/o comunque integralmente revocarlo, in quanto emesso su erronei, falsi, illegittimi e non provati presupposti, sia di fatto che di diritto;
c) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza di un diritto di credito in capo alla nei confronti Controparte_3 della SI.ra ridurre il credito ingiunto e Parte_1 quantificarne l'ammontare nella somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
d) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., con ulteriore aggravio ex art. 96
c.p.c. per i motivi già esposti. e) in via istruttoria, si chiede l'ammissione della CTU tecnica al fine di verificare se il consumo fatturato nei documenti contabili posti a fondamento dell'opposto decreto coincide con il consumo effettivo da parte dell'utenza che fa capo alla SI.ra
Parte_1
f) si chiede, inoltre, sin d'ora, l'ammissione della prova per testi con i SIg.ri e Testimone_1 Testimone_2 sui capitoli che verranno articolati in sede di memoria istruttoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto previa chiamata in causa della Enel Distribuzione S.p.A., rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, autorizzare e disporre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 106, 107 e 269 c.p.c., la chiamata in causa di Enel Distribuzione S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ombrone n. 2, con differimento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c.;
- nel merito 1) rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale del decreto
2 ingiuntivo n. 2194/2014 del Tribunale di Velletri, ottenuto da
[...]
nei confronti della SI.ra ; 2) Controparte_3 Parte_1 solo in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui sia accolta, anche in parte, l'opposizione, condannare la SI.ra Parte_1
a pagare all l'importo che risulti Controparte_3 comunque dovuto, per il titolo dedotto in sede monitoria, all'esito del giudizio, oltre interessi.
- in via subordinata e salvo gravame, ove fossero accolte, anche in parte, le domande formulate dall'opponente, si chiede che venga accertato e dichiarato il diritto di CP_3
ad essere dall'Enel Distribuzione manlevata e tenuta
[...] indenne rispetto a tutte le eventuali conseguenze pregiudizievoli, nei rapporti con l'attrice, che dovessero derivare a carico di
[...] dall'emananda sentenza. Controparte_3
- con particolare riferimento all'ipotesi di eventuale rettifica al ribasso o annullamento della fatturazione emessa dalla concludente ed oggetto del presente giudizio, a causa dell'accertamento dell'erroneità dei dati di misura comunicati da Enel Distribuzione S.p.A., si chiede accertare e dichiarare il diritto di a ottenere da Enel Controparte_3
Distribuzione S.p.A. il rimborso delle maggiori somme fatturate rispetto all'energia che risulterà essere stata effettivamente trasportata in favore del punto di consegna dell'energia stessa nella disponibilità dell'attrice, somme da quantificarsi in separato giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si chiede inoltre di concedere, alla prima udienza, la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta, né è di pronta e facile soluzione»;
- con atto di intervento, si è costituita in giudizio la terza chiamata Enel Distribuzione S.p.A., declinando qualsiasi responsabilità per i fatti occorsi e chiedendo di rigettare l'opposizione proposta dalla SInora Pt_1
- il Tribunale, previa concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 27.09.2018 con la concessione del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 10 giorni per il deposito di repliche.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «a) revoca l'ordinanza resa all'udienza del 16 giugno 2015, e per l'effetto, estromette dal presente giudizio Parte_2
[...] compensando in toto le spese processuali tra quest'ultima
[...]
e la parte opposta;
b) dichiara inammissibile l'istanza di autorizzazione alla presentazione della querela di falso formulata da parte opponente;
c) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il d.i. opposto ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; d) condanna l'opponente alla refusione delle spese di causa in favore di parte opposta, che si liquidano in €4835,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. form. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
e) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 69 c.p.c. formulata dall'opponente nei confronti dell'opposta».
§ 4. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 2560/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, dott.ssa Amelia Pellettieri, pubblicata in data 04.12.2018 (relativa al procedimento recante R.G. 9684/2014), ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: b) in via preliminare, autorizzare la proposizione della querela di falso incidentale;
c) nel merito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 351 c.p.c. e riapertura dell'istruttoria ai fini dell'ammissione della CTU tecnica, come richiesto nel corpo del presente atto, accogliere integralmente il presente gravame e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo n. 2194/2014 emesso dal Tribunale di Velletri e notificato in data 22.11.2014, e/o comunque integralmente revocarlo, in quanto emesso su erronei, falsi, illegittimi e non provati presupposti, sia di fatto che di diritto, con integrale rigetto di ogni avversa pretesa, poiché totalmente infondata sia in fatto che in diritto e totalmente priva di qualsiasi riscontro probatorio, il tutto per i motivi già ampiamente esposti nel corso del primo grado di giudizio e ribaditi nel presenta atto di appello:
d) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuto sussistente un qualche diritto di credito in capo alla nei Controparte_1 confronti della SI.ra ridurre il credito ingiunto e Parte_1 quantificare l'ammontare nella minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
4 e) in ogni caso, dichiarare comunque prescritto, a prescindere dall'accertamento della sua esistenza, ogni credito vantato ex adverso in relazione a prestazioni fornite prima della data del 13.02.2004; f) condannare, di conseguenza, la Controparte_1 alla rifusione delle spese del giudizio di primo
[...] grado in favore di come quantificate nella nota Parte_1 spese in atti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore distrattario, anche aggravate ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. per tutti i dedotti motivi;
g) con il favore di spese e compensi anche per il presente secondo grado di giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. ”.
(già denominata Controparte_1 [...]
ha resistito al gravame ed ha così Controparte_2 concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, nel merito e in ogni caso, anche qualora fosse dichiarato ammissibile, respingere l'appello proposto dalla SInora e Pt_1 tutte le domande ivi contenute (comprese l'istanza incidentale di querela di falso e le richieste istruttorie) poiché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Velletri, sez. 2^, n. 2560/2018 pubblicata il 4 dicembre 2018. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, nonché con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. co. 1 e/o co. 3 vista la manifesta infondatezza dell'appello”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 03 marzo 2025, previa concessione dei termini come da ordinanza pubblicata il 03.02.2025.
§ 4. — Rilevato che le parti non hanno presentato conclusioni scritte per l'udienza del 03.02.2025 e che la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 03.03.2025 secondo le modalità della trattazione scritta;
rilevato che le parti non hanno depositato note scritte neanche per l'udienza del 03.03.2025, come disposto con decreto pubblicato il 03.02.2025; rilevato che, stante il mancato deposito di note anche per l'udienza del 03.03.2025, va disposta ex art. 309 c.p.c. la
5 cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio;
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art. 309 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Roma 03 marzo 2025. Il Presidente
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