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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/10/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2974 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Quirino Fiorini giusta procura speciale in C.F._2 atti;
attori
E
Controparte_1
convenuta contumace
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
convenuto contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2025 la parte attrice concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi.
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e premesso di Parte_1 Parte_2 essere proprietari in comunione tra di loro dei lotti di terreno siti nel Comune di Fiumicino (RM), località Aranova Km 23.500 della via Aurelia, oggi via Arturo Pompeati Luchini n. 136, censiti nel
N.C.T. del Comune di Fiumicino al foglio n. 313, particella 470, 471, 472, 473, 475 per atto di compravendita del 09 luglio 1998, hanno convenuto in giudizio e Controparte_1 [...]
onde ottenere l'accertamento della proprietà dei predetti lotti in proprio Controparte_2 favore con conseguente ordine ai convenuti, ai sensi dell'art. 948 c.c., di rilasciare immediatamente gli stessi e sgombrarli da ogni costruzione e/o manufatto su di essi insistenti. A sostegno della propria domanda gli attori deducevano che proprietaria del Controparte_1 lotto di terreno confinante con il loro, su una parte a confine con lo stesso e per un totale di 230 mq derivanti dalle particelle 470 e 471 aveva illegittimamente apposto una recinzione, la quale sconfina ed insiste sulla loro proprietà nonché una porzione di costruzione residenziale e che
, altro proprietario confinante, su un'altra parte di terreno, di circa Controparte_2
200 mq, derivante dalle particelle 472, 473 e 475, sempre al confine tra le due proprietà, aveva edificato abusivamente una costruzione ad uso abitativo oltre ad un'altra costruzione in legno con rimessa/deposito attrezzi, insistente totalmente sulla particella 473 di loro proprietà; che nel corso degli anni le parti avevano cercato di risolvere bonariamente la controversia;
che con sentenza n. 14489/2005 il Tribunale di Roma rigettava la domanda di usucapione formulata da nei confronti di , ma che, ad oggi, gli attori non esercitano Controparte_1 Parte_1 ancora il pieno diritto di proprietà sul terreno per cui è causa e non possono recintare tale zona scoscesa, boschiva e fitta di vegetazione.
Nel corso del giudizio, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/02/2022, gli attori davano atto dell'intervenuta transazione intercorsa tra gli stessi e Controparte_3 chiedendo l'estromissione dello stesso dal giudizio e, al contempo, dichiarando di
[...] proseguire il presente giudizio nei confronti soltanto di Controparte_1
Con ordinanza del 11/02/2022, il Giudice riteneva non sussistenti i presupposti di cui all'art. 108
c.p.c. ai fini della declaratoria della contumacia di e dichiarava Controparte_3 la contumacia della sola sollevando, altresì, d'ufficio la questione relativa Controparte_1 all'esistenza del giudicato in ordine alla domanda proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio attesa la presenza negli atti del giudizio di un titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza n. 14489, emessa dal Tribunale di Roma il 25/03/2005, all'esito del richiamato giudizio di usucapione, per il rilascio del terreno per cui è causa.
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali e CTU tecnica, indi – definitivamente assegnata a questo Giudice - era chiamata, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
25 settembre 2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare, in considerazione della rinuncia agli atti, all'azione e alla domanda del giudizio, datata 13/01/2022 e depositata il 03/02/2022, con la quale gli attori dichiaravano di rinunciare agli atti, all'azione e alla domanda del presente giudizio nei confronti di Controparte_3
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra gli attori e il
[...] sig. ed, in considerazione, altresì, sia della data di deposito dell'atto di rinuncia, sia della CP_1 data del 11/02/2022 fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione ex art. 183 c.p.c.
e della mancata costituzione in giudizio del convenuto nulla deve disporsi in merito alle CP_1 spese di lite.
Pertanto, oggetto di disamina risulta essere soltanto la domanda formulata dagli attori nei confronti della convenuta Controparte_1
La domanda giudiziale volta al rilascio della consistenza per cui è lite è fondata e deve essere accolta, per i motivi di seguito precisati.
Osserva preliminarmente il Tribunale che dalla documentazione in atti, atto di compravendita a rogito notaio dott. del 9 luglio 1998, repertorio n. 51189 (cfr. doc. 1), Persona_1 come anche osservato nella richiamata sentenza del Tribunale di Roma n. 14489 del 25/03/2005, emerge che la particella n. 473 non risulta essere di proprietà degli odierni attori. Invero, il compendio immobiliare oggetto della richiamata compravendita immobiliare e di proprietà degli attori è rappresentato dall'appezzamento di terreno agricolo della superficie di ha. 01.01.54, censito nel N.C.T. del Comune di Fiumicino al foglio 313, allegato 1274, particelle 410, 470, 471,
472 e sito nel comune di Fiumicino, località Aranova km. 23.500 della via Aurelia, oggi via Arturo
Pompeati Luchini n. 136.
La CTU tecnica ha confermato la titolarità di tali particelle in capo agli attori con la precisazione che la particella distinta al foglio 313 n. 470 è stata frazionata con tipo di frazionamento presentato al catasto in data 13/10/2021 al n. RM0367341 e con conseguente generazione delle particelle 2684, 2682 e 2683 e che, a loro volta, gli attori hanno alienato a terzi le particelle 2682 e
2683, rimanendo, quindi, nella loro titolarità soltanto la particella 2684. Inoltre, la CTU ha negato la titolarità della particella 473 in capo agli attori e, al contempo, ha precisato che “le particelle, a confine lato nord della parte attrice, precisamente la n. 845 (fabbricato), la n. 1479 (area) e n. 1530 (area), sono intestate alla signora ”. Controparte_1
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In conclusione, la CTU espletata ha confermato “che i fabbricati e scale rilevati di colore rosso (vedasi planimetria allegato 1) sono stati realizzati in parte e/o completamente sopra le particelle 471 e 2684, quest'ultima come precedentemente indicato proveniente dalla particella 470, entrambi di proprietà della parte attrice. Nei fabbricati sopra indicati vi si accede solo dalle particelle 845 e 1530 di proprietà della signora
. Le due proprietà quella della parte attrice e quella della parte convenuta, sono divise dal Controparte_1 naturale salto di quota del terreno esistente, in quanto scosceso. Non sono state trovate recinzioni esistenti all'interno di altre particelle di proprietà di parte attrice, si può indicare che gli stessi manufatti, sopra citati, come sono stati realizzati definiscono un limite di confine anche se non rispettano la proprietà. Nella documentazione fotografica e precisamente dalle foto 1 e 2 si può vedere le scale in muratura e parte delle opere murarie, che, come da rilievo, fatta eccezione del fabbricato principale, sono state realizzate nella proprietà della parte attrice. Mentre nelle foto dalla 4 alla 7 si possono vedere i manufatti in muratura, i quali anche loro sono stati realizzati nella proprietà della parte attrice fatta eccezione del fabbricato principale realizzato su due piani. L'area occupata risulta di circa mq. 170,00 comprensiva di manufatti e scale. Il lotto distinto al catasto al foglio 313 particella
473 risulta intestata ad altri proprietari e comunque l'area oggetto di occupazione sono le particelle 471 e 2684”.
Ne segue che, in accoglimento della domanda giudiziale, accertato che il terreno per cui è causa, e più precisamente il lotto distinto al catasto al foglio 313, particelle 471 e 2684, quest'ultima derivante dal frazionamento della particella 470, oltre al lotto distinto alle particelle 410 e 472, è di proprietà degli attori e su di esso alcun diritto reale vanta la parte convenuta, tale parte processuale deve essere condannata a rilasciare immediatamente, libera da persone e cose, la porzione immobiliare illecitamente occupata, ossia il tratto di terreno identificato al foglio 313, particella 471, qualità pascolo, classe 2, mq. 72, rd € 0,07 ra € 0,03 e la particella 2684, qualità seminativo, classe 3, mq. 98, rd. € 0,79, ra € 0,38.
Devono essere poste definitivamente a carico della convenuta le spese di Controparte_1
CTU già liquidate nel corso del giudizio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2974/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1) in accoglimento della domanda giudiziale, accertato che la porzione di terreno per cui è causa, ossia la porzione di terreno sita in Fiumicino, località Aranova km. 23.500 della via Aurelia, oggi via Arturo Pompeati Luchini n. 136 individuata all'Agenzia del Territorio al foglio 313, particelle
471 e 2684, quest'ultima derivante dal frazionamento della particella 470, è di proprietà di Pt_1
e e su di esso alcun diritto reale vanta la parte convenuta, condanna
[...] Parte_2 al rilascio della medesima consistenza, libera da persone e cose;
Controparte_1
2) per l'effetto, condanna la convenuta a rimuovere le scale, i manufatti in Controparte_1 muratura e le opere murarie realizzati sulla porzione di terreno indicata al precedente capo del presente dispositivo;
3) dichiara cessata la materia del contendere tra , e Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_3
4) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di Controparte_1
CTU liquidate nel corso del giudizio;
5) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli Controparte_1 attori che liquida in euro 3.809,00 per onorari, oltre spese vive, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Civitavecchia, 2 ottobre 2025.
Il Giudice
Silvia Vitelli
5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2974 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Quirino Fiorini giusta procura speciale in C.F._2 atti;
attori
E
Controparte_1
convenuta contumace
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
convenuto contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2025 la parte attrice concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi.
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e premesso di Parte_1 Parte_2 essere proprietari in comunione tra di loro dei lotti di terreno siti nel Comune di Fiumicino (RM), località Aranova Km 23.500 della via Aurelia, oggi via Arturo Pompeati Luchini n. 136, censiti nel
N.C.T. del Comune di Fiumicino al foglio n. 313, particella 470, 471, 472, 473, 475 per atto di compravendita del 09 luglio 1998, hanno convenuto in giudizio e Controparte_1 [...]
onde ottenere l'accertamento della proprietà dei predetti lotti in proprio Controparte_2 favore con conseguente ordine ai convenuti, ai sensi dell'art. 948 c.c., di rilasciare immediatamente gli stessi e sgombrarli da ogni costruzione e/o manufatto su di essi insistenti. A sostegno della propria domanda gli attori deducevano che proprietaria del Controparte_1 lotto di terreno confinante con il loro, su una parte a confine con lo stesso e per un totale di 230 mq derivanti dalle particelle 470 e 471 aveva illegittimamente apposto una recinzione, la quale sconfina ed insiste sulla loro proprietà nonché una porzione di costruzione residenziale e che
, altro proprietario confinante, su un'altra parte di terreno, di circa Controparte_2
200 mq, derivante dalle particelle 472, 473 e 475, sempre al confine tra le due proprietà, aveva edificato abusivamente una costruzione ad uso abitativo oltre ad un'altra costruzione in legno con rimessa/deposito attrezzi, insistente totalmente sulla particella 473 di loro proprietà; che nel corso degli anni le parti avevano cercato di risolvere bonariamente la controversia;
che con sentenza n. 14489/2005 il Tribunale di Roma rigettava la domanda di usucapione formulata da nei confronti di , ma che, ad oggi, gli attori non esercitano Controparte_1 Parte_1 ancora il pieno diritto di proprietà sul terreno per cui è causa e non possono recintare tale zona scoscesa, boschiva e fitta di vegetazione.
Nel corso del giudizio, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 11/02/2022, gli attori davano atto dell'intervenuta transazione intercorsa tra gli stessi e Controparte_3 chiedendo l'estromissione dello stesso dal giudizio e, al contempo, dichiarando di
[...] proseguire il presente giudizio nei confronti soltanto di Controparte_1
Con ordinanza del 11/02/2022, il Giudice riteneva non sussistenti i presupposti di cui all'art. 108
c.p.c. ai fini della declaratoria della contumacia di e dichiarava Controparte_3 la contumacia della sola sollevando, altresì, d'ufficio la questione relativa Controparte_1 all'esistenza del giudicato in ordine alla domanda proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio attesa la presenza negli atti del giudizio di un titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza n. 14489, emessa dal Tribunale di Roma il 25/03/2005, all'esito del richiamato giudizio di usucapione, per il rilascio del terreno per cui è causa.
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali e CTU tecnica, indi – definitivamente assegnata a questo Giudice - era chiamata, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
25 settembre 2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare, in considerazione della rinuncia agli atti, all'azione e alla domanda del giudizio, datata 13/01/2022 e depositata il 03/02/2022, con la quale gli attori dichiaravano di rinunciare agli atti, all'azione e alla domanda del presente giudizio nei confronti di Controparte_3
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra gli attori e il
[...] sig. ed, in considerazione, altresì, sia della data di deposito dell'atto di rinuncia, sia della CP_1 data del 11/02/2022 fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione ex art. 183 c.p.c.
e della mancata costituzione in giudizio del convenuto nulla deve disporsi in merito alle CP_1 spese di lite.
Pertanto, oggetto di disamina risulta essere soltanto la domanda formulata dagli attori nei confronti della convenuta Controparte_1
La domanda giudiziale volta al rilascio della consistenza per cui è lite è fondata e deve essere accolta, per i motivi di seguito precisati.
Osserva preliminarmente il Tribunale che dalla documentazione in atti, atto di compravendita a rogito notaio dott. del 9 luglio 1998, repertorio n. 51189 (cfr. doc. 1), Persona_1 come anche osservato nella richiamata sentenza del Tribunale di Roma n. 14489 del 25/03/2005, emerge che la particella n. 473 non risulta essere di proprietà degli odierni attori. Invero, il compendio immobiliare oggetto della richiamata compravendita immobiliare e di proprietà degli attori è rappresentato dall'appezzamento di terreno agricolo della superficie di ha. 01.01.54, censito nel N.C.T. del Comune di Fiumicino al foglio 313, allegato 1274, particelle 410, 470, 471,
472 e sito nel comune di Fiumicino, località Aranova km. 23.500 della via Aurelia, oggi via Arturo
Pompeati Luchini n. 136.
La CTU tecnica ha confermato la titolarità di tali particelle in capo agli attori con la precisazione che la particella distinta al foglio 313 n. 470 è stata frazionata con tipo di frazionamento presentato al catasto in data 13/10/2021 al n. RM0367341 e con conseguente generazione delle particelle 2684, 2682 e 2683 e che, a loro volta, gli attori hanno alienato a terzi le particelle 2682 e
2683, rimanendo, quindi, nella loro titolarità soltanto la particella 2684. Inoltre, la CTU ha negato la titolarità della particella 473 in capo agli attori e, al contempo, ha precisato che “le particelle, a confine lato nord della parte attrice, precisamente la n. 845 (fabbricato), la n. 1479 (area) e n. 1530 (area), sono intestate alla signora ”. Controparte_1
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In conclusione, la CTU espletata ha confermato “che i fabbricati e scale rilevati di colore rosso (vedasi planimetria allegato 1) sono stati realizzati in parte e/o completamente sopra le particelle 471 e 2684, quest'ultima come precedentemente indicato proveniente dalla particella 470, entrambi di proprietà della parte attrice. Nei fabbricati sopra indicati vi si accede solo dalle particelle 845 e 1530 di proprietà della signora
. Le due proprietà quella della parte attrice e quella della parte convenuta, sono divise dal Controparte_1 naturale salto di quota del terreno esistente, in quanto scosceso. Non sono state trovate recinzioni esistenti all'interno di altre particelle di proprietà di parte attrice, si può indicare che gli stessi manufatti, sopra citati, come sono stati realizzati definiscono un limite di confine anche se non rispettano la proprietà. Nella documentazione fotografica e precisamente dalle foto 1 e 2 si può vedere le scale in muratura e parte delle opere murarie, che, come da rilievo, fatta eccezione del fabbricato principale, sono state realizzate nella proprietà della parte attrice. Mentre nelle foto dalla 4 alla 7 si possono vedere i manufatti in muratura, i quali anche loro sono stati realizzati nella proprietà della parte attrice fatta eccezione del fabbricato principale realizzato su due piani. L'area occupata risulta di circa mq. 170,00 comprensiva di manufatti e scale. Il lotto distinto al catasto al foglio 313 particella
473 risulta intestata ad altri proprietari e comunque l'area oggetto di occupazione sono le particelle 471 e 2684”.
Ne segue che, in accoglimento della domanda giudiziale, accertato che il terreno per cui è causa, e più precisamente il lotto distinto al catasto al foglio 313, particelle 471 e 2684, quest'ultima derivante dal frazionamento della particella 470, oltre al lotto distinto alle particelle 410 e 472, è di proprietà degli attori e su di esso alcun diritto reale vanta la parte convenuta, tale parte processuale deve essere condannata a rilasciare immediatamente, libera da persone e cose, la porzione immobiliare illecitamente occupata, ossia il tratto di terreno identificato al foglio 313, particella 471, qualità pascolo, classe 2, mq. 72, rd € 0,07 ra € 0,03 e la particella 2684, qualità seminativo, classe 3, mq. 98, rd. € 0,79, ra € 0,38.
Devono essere poste definitivamente a carico della convenuta le spese di Controparte_1
CTU già liquidate nel corso del giudizio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2974/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1) in accoglimento della domanda giudiziale, accertato che la porzione di terreno per cui è causa, ossia la porzione di terreno sita in Fiumicino, località Aranova km. 23.500 della via Aurelia, oggi via Arturo Pompeati Luchini n. 136 individuata all'Agenzia del Territorio al foglio 313, particelle
471 e 2684, quest'ultima derivante dal frazionamento della particella 470, è di proprietà di Pt_1
e e su di esso alcun diritto reale vanta la parte convenuta, condanna
[...] Parte_2 al rilascio della medesima consistenza, libera da persone e cose;
Controparte_1
2) per l'effetto, condanna la convenuta a rimuovere le scale, i manufatti in Controparte_1 muratura e le opere murarie realizzati sulla porzione di terreno indicata al precedente capo del presente dispositivo;
3) dichiara cessata la materia del contendere tra , e Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_3
4) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di Controparte_1
CTU liquidate nel corso del giudizio;
5) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli Controparte_1 attori che liquida in euro 3.809,00 per onorari, oltre spese vive, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Civitavecchia, 2 ottobre 2025.
Il Giudice
Silvia Vitelli
5 di 5