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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/10/2025, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dr.ssa AN ARAGNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11395/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
c.u.i. , cittadino rumeno, rappresentato e difeso dall'avv. Marco C.F._2
Cavicchioli PARTE ATTRICE Contro
Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
PARTE CONVENUTA
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, Nel merito - Annullare il decreto della Prefettura - Reg. All. Controparte_1
n. 3/2025 emesso il 26.5.2025, notificato il 26.05.2023 con il quale è stato ordinato l'allontanamento del sig. dal territorio italiano ex art. 20 comma 3 D.Lgs. 30/2007; Parte_1
- Accertare il diritto del sig. a soggiornare sul territorio nazionale;
Parte_1
Con vittoria di spese e onorari tutti, oltre IVA e CPA come per legge”
Conclusioni parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto Con ricorso depositato il 5.6.25 il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dalla Prefettura - Reg. All. n. 3/2025 Controparte_1
– in data 26.5.2025, notificato il 26.05.2023 (doc. 1), con il quale è stato ordinato l'allontanamento dal territorio italiano, ex art. 20 comma 3 D.Lgs. 30/2007, del ricorrente, cittadino dell'Unione Europea. Il provvedimento ha disposto l'allontanamento per motivi imperativi afferenti la sicurezza pubblica, così motivando: “VALUTATA la situazione personale del comunitario, il quale risulta aver fatto ingresso sul territorio nazionale ne1'anno 2007, e non ha mai fornito prova di una sua reale ed effettiva integrazione economico-sociale. Non ha mai svolto una stabile e regola re attività lavorativa idonea a garantire il sostentamento, così come accertato dalla consultazione dalla banca dati I.N.P.S. Lo stesso dichiara di avere una compagna di nazionalità rumena, tale Per_1
, la quale risulta essere parte offesa del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso dal
[...] cittadino comunitario, precedentemente alla sua carcerazione. Non risulta avere legami affettivi stabili sul territorio tali da poter ritenere che il rinvio nel Paese di origine non violi il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Lo stesso ha manifestato un'indole incline alla condotta criminosa, è dunque evidente come nel bilanciamento fra l'interesse del cittadino comunitario a permanere sul territorio nazionale e l'interesse pubblico al1'allontanamento, si possa assegnare prevalenza a quest'ultimo”, ed ha evidenziato che “l'interessato rientra in una delle categorie del D. Lgs. 159/2011 di cui all'art. 1, ovvero sulla base di elementi di fatto tra coloro che per il loro comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sicurezza o la tranquillità pubblica” e che “i fatti di cui il predetto si è reso responsabile costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, tanto che, esaminato accuratamente il singolo caso, si è ravvisata l'urgenza del1'a11ontanamento dal Territorio Nazionale perché la sua ulteriore permanenza in Italia è incompatibile con la civile e sicura convivenza”, evidenziando inoltre la mancanza di una fonte lecita di reddito, la condotta anti-giuridica del soggetto e la pluralità e/o gravità dei reati commessi, sintomi della sua incapacità di inserirsi civilmente nel contesto sociale oltre che elementi a sostegno della pericolosità del soggetto, e, quindi, elementi che destano un forte allarme per la collettività.
Allegava, nel ricorso, il ricorrente: di essere cittadino rumeno soggiornante in Italia dal 2006, che lavora regolarmente, a partire dal 2007, nel settore edile quale dipendente (come da estratto contributivo INPS doc. 3); di avere riportato nel 2009 una condanna per il reato di cui all'art. 650 c.p. commesso nel 2006; nel 2011 una condanna per i reati di cui agli artt. 572 e 591 c.p. commessi nel 2009; nonché, ulteriore condanna, in relazione a fatti avvenuti dal 2009 al 2013, per i reati di cui agli articoli 609 quater comma 1 n. 1 e n. 2 e comma 2 c.p.; di avere interamente espiato in regime di detenzione le pene portate dalle condanne sopra indicate;
di essere stato scarcerato in data 26.5.2025. Specificava inoltre di avere stretto, a partire dal mese di marzo 2013, una stabile, e perdurante a tutt'oggi, relazione sentimentale con la sig.ra nata in Persona_1
Romania il 29.01.1964, con la quale convive (doc. 6). Riferiva di avere reperito, dopo la scarcerazione, un'occupazione lavorativa regolare presso la s.r.l. in qualità di operaio addetto alla manutenzione CP_2 di aree verdi. In ultimo specificava, innanzi tutto, di essersi sempre professato innocente e, inoltre, di non avere riportato alcuna condanna dopo i fatti del 2013.
Il ricorrente ha eccepito la violazione del disposto di cui all'art. 20 comma IV D.Lgs. 30/2007 posto che tale norma prevede espressamente che il provvedimento di allontanamento non possa essere motivato esclusivamente in ragione della presenza di condanne penali, mentre la Prefettura di Biella non aveva svolto alcuna osservazione in ordine alla condotta del ricorrente successiva alla commissione dei reati, limitandosi a richiamare, al fine di motivare il provvedimento di allontanamento, la presenza delle sentenze di condanna. Evidenziava che la p.a. aveva errato nell'affermare che il non svolgeva Pt_1 attività lavorativa ed aveva altresì errato nell'affermare che il ricorrente aveva maltrattato la sua attuale convivente, posto che la segnalazione di reato era stata oggetto di richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella. Eccepiva inoltre la non proporzionalità del provvedimento e rilevava che non si era tenuto conto della lunga permanenza del ricorrente in Italia. Rilevava, poi, che, pur nella consapevolezza della presenza di giurisprudenza in senso contrario, la competenza all'adozione del provvedimento di allontanamento è attribuita, nel caso di soggetti soggiornanti sul territorio nazionale da più di 10 anni, dall'art. 20 comma 9 D.Lgs. 30/2007, al e non al Prefetto, con Controparte_3 conseguente nullità del provvedimento impugnato in quanto adottato da soggetto non funzionalmente competente. Rilevava, in ultimo, che il decreto di allontanamento non era stato sottoscritto dal Prefetto di ma dal Vice Prefetto aggiunto e che la delega alla sottoscrizione CP_1 conferita al Vice Prefetto non era stata allegata agli atti.
Si costituiva in giudizio la parte resistente che rilevava che il principio di proporzionalità, previsto dall'art.20 comma 4 D.lgs. 30/2007, era stato rispettato, poiché la p.a., nell'adottare il provvedimento di allontanamento, non aveva valutato soltanto l'esistenza di condanne penali, ma aveva considerato anche la situazione, sia personale, sia familiare del ricorrente, nonché la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, evidenziando che i reati a lui ascritti denotavano una condotta pregiudizievole per la pubblica sicurezza ed erano stati puniti con una pena elevata (cumulativamente anni 4, mesi 3 e 23 giorni di reclusione) oltre che essere di elevata gravità (atti sessuali con minore degli anni quattordici, la figlia minore della convivente, commessi dall'anno 2009 all'anno 2013). Rilevava che il ricorrente aveva svolto attività lavorativa per periodi temporali assai limitati;
richiamava l'arresto della Cassazione a mente del quale il provvedimento emanato dal Prefetto anziché dal è viziato da sola incompetenza relativa, e non CP_3 da nullità, essendo il Prefetto un'articolazione del che ha Controparte_1 competenze in questa materia e che, pertanto, “una volta instaurato il giudizio di impugnazione nei confronti del unico soggetto processualmente legittimato, l'eventuale vizio CP_1 di incompetenza resta privo di rilievo, dovendosi solo valutare la sussistenza o meno del diritto del ricorrente di permanere in Italia” (Cass. 04/01/2022, n. 65). Veniva inoltre prodotto in giudizio il provvedimento di delega al Vice Prefetto.
Ciò premesso, appare opportuno richiamare le previsioni della Direttiva 2004/38/CE laddove all'art. 27 dispone che "I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.” Ai sensi del successivo art. 28, prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante deve valutare "elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e l'importanza dei suoi legami con il paese d'origine. " In ogni caso il cittadino dell'Unione, o il suo familiare, non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo che la decisione sia adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni (art. 28 comma 3 Direttiva 200408\CE).
Le predette indicazioni comunitarie sono state recepite dall'art. 20, commi 4, 5 e 7 del D.Lgs 30/2007, che ne riprende il tessuto prescrittivo. La Corte di Giustizia Europea ha fissato nel tempo tre principi che le autorità dei Paesi membri devono osservare nell'assumere provvedimenti di allontanamento di un cittadino endocomunitario o di un suo familiare:
- il principio di personalità, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e soltanto in relazione al comportamento personale del soggetto nei riguardi del quale sono applicati (sentenza del 4 dicembre 1974, , C-41/74 e sentenza del 19 gennaio 1999, , C-348/96) e non per Per_2 Per_3 ragioni di prevenzione generale (sentenza 26 febbraio 1975, C-67/74 ); Per_4
- il principio di attualità e gravità del pericolo (sentenza 29 aprile 2004, Orfanopous C482/01 e Oliveri C-493/01), di cui costituisce espressione il principio in base al quale la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento (sentenza 27 ottobre 1977,
, C-30/77 ); Per_5
- il principio di proporzionalità, in base al quale deve sempre effettuarsi un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona nello Stato (legami familiari, vincoli sociali - sentenza 29 aprile 2004, Orfanopous C- 482/Ol e Oliveri C-493/01): sotto quest'ultimo profilo, il provvedimento di allontanamento deve attentamente valutare, e pertanto richiamare, sia pure succintamente, in motivazione l'incidenza dell'allontanamento sulla situazione economica, personale e familiare dell'interessato (e dei familiari che avrebbero diritto di restare nello Stato membro ospitante); la gravità delle difficoltà cui rischiano di incorrere il coniuge/partner e i figli nel Paese di origine dell'interessato; l'intensità dei legami (parenti, visite, conoscenze linguistiche), o mancanza di legami con lo Stato membro d'origine e con lo Stato membro ospitante;
la durata del soggiorno nello Stato membro ospitante, l'età e stato di salute.
Ciò premesso si rileva, innanzi tutto, che alla fissata udienza di comparizione parti è comparso il ricorrente che ha dichiarato: “Sono in Italia dal 2007. Sono stato in carcere per 3 anni e mezzo. Vivo in una casa in affitto, vivo con la mia compagna Controparte_4 dal 2013. Sono poi andato in carcere nel 2021 per scontare la pena relativa alla violenza sui minori. Ho lavorato sino al 2018 presso l'immobiliare, mi occupavo di ristrutturare appartamenti e prima a Trento nel campo della edilizia. Nel 2019 sono andato a Grenoble e lavoravo lì sempre per l'immobiliare (datore di lavoro sino al 2020 e poi sono andato in carcere. Sono uscito dal Per_6 carcere il 26 maggio 2025 e sono tornato a vivere con la mia compagna. Sono riuscito a trovare un lavoro nel campo del giardinaggio, è un lavoro regolare. ADR in carcere ho fatto un corso di giardinaggio, non ho mai avuto problemi ed ho anche beneficiato dei 45 gg di libertà anticipata. Ho svolto in carcere vari lavoretti. ADR Quel giorno che la mia compagna è andata al PS avevamo bisticciato perché lei è gelosa, io l'ho trattenuta ai polsi e non le ho fatto niente altro. E' stata lei a darmi 2 schiaffi. Io poi quella sera sono uscito di casa. In Romania è rimasta mia mamma e una sorella e un fratello che sono sposati e vivono per conto loro. Mia mamma sta da sola. Con mia mamma ci sentiamo al telefono all'incirca 1 volta alla settimana. Se dovessi tornare in Romania dovrei reinventarmi una vita.”. E' stata altresì sentita che, ammonita, e prestato il giuramento Testimone_1 di rito, ha dichiarato: “Convivo con il ricorrente dal 2013; lui prima lavorava a Trento sino al 2016 e poi si è definitivamente trasferito qui. Io lavoro come badante. Andavo a Trovare Vasile tutti i mesi quando era in carcere. Da quando è uscito dal carcere ha trovato lavoro quasi subito, so che taglia l'erba. Quel giorno, il 7 agosto 2021, io ero arrabbiata con lui sia perché già sapevamo che sarebbe dovuto andare in carcere e allora mi chiedevo come avrei potuto fare io che in quel momento ero senza lavoro, sia perché gli avevo chiesto dove era stato tutto il giorno e lui non mi rispondeva. Io sono gelosa e quindi mi sono arrabbiata molto e quando è uscito dalla doccia gli ho dato 2 schiaffi. Lui allora mi ha preso i polsi per bloccarmi le mani, preciso che io, per costituzione, divento subito nera come se avessi dei lividi, basta che batta contro qualcosa e divento subito piena di lividi. Sono andata al PS perché lui continuava a rispondere. Escludo di avere detto che non era la prima volta che mi percuoteva perché invece era la prima volta e poi non è mai più successo.” In merito a tale episodio, stante la volontà della persona offesa di non sporgere querela, veniva richiesta dal PM l'archiviazione.
Ciò premesso, si rileva che il provvedimento del Prefetto ha motivato l'allontanamento evidenziando che il ricorrente non aveva mai svolto una stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantire il suo sostentamento;
che la sua convivente, risultava essere parte offesa del reato di Persona_1 maltrattamenti in famiglia e che non risultava avere legami affettivi stabili sul territorio. Il provvedimento ha inoltre sottolineato che i fatti di cui il ricorrente si è reso responsabile costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.
Rileva il giudicante che gli elementi richiamati dal provvedimento impugnato non corrispondono alla realtà dei fatti e non sono pertanto, come tali, idonei a giustificare e sorreggere il prescritto allontanamento. Ed invero, dal certificato INPS prodotto in causa risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa sin dal 2007, percependo, per la maggior parte dei periodi considerati, redditi sufficienti al suo mantenimento;
l'attività lavorativa permane a tutt'oggi ed il contratto di lavoro è stato prorogato sino al 19.12.25. Inoltre risulta dalla documentazione prodotta che il ricorrente non è stato condannato per il reato di maltrattamenti nei confronti di Persona_1 La evidenziata pericolosità sociale del ricorrente si fonda su reati, certamente gravi, commessi 12 anni fa ed il provvedimento non riporta alcun elemento fattuale da cui possa desumersi che il ricorrente si dedichi ancora alla commissione di fatti delittuosi e nel provvedimento prefettizio manca qualsivoglia valutazione del requisito di attualità e gravità della dedotta pericolosità sociale del ricorrente. Inoltre, il provvedimento non compie una corretta applicazione del principio di proporzionalità in quanto non compara l'interesse dello Stato al suo allontanamento dal territorio nazionale e l'interesse di costui a permanervi, affermando che il ricorrente non ha legami affettivi stabili sul territorio, mentre si è accertato che convive stabilmente da circa 12 anni con . Persona_1
Le suesposte considerazioni impongono l'accoglimento del ricorso, con conseguentemente annullamento del provvedimento opposto.
Considerato che i precedenti penali a carico del ricorrente costituiscono motivi atti a rendere giuridicamente prospettabile il provvedimento impugnato, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso presentato da , nato a [...] il [...], definitivamente Parte_1 pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
annulla il decreto della Prefettura - CP_1 Controparte_1
Reg. All. n. 3/2025 emesso il 26.5.2025, notificato il 26.05.2023 con il quale è stato ordinato l'allontanamento del sig. dal territorio italiano ex art. 20 Parte_1 comma 3 D.Lgs. 30/2007;
compensa tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria perché si comunichi.
Così deciso in Torino, 25.9.25
Il Giudice
AN NO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Dr.ssa AN ARAGNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11395/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
c.u.i. , cittadino rumeno, rappresentato e difeso dall'avv. Marco C.F._2
Cavicchioli PARTE ATTRICE Contro
Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
PARTE CONVENUTA
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, Nel merito - Annullare il decreto della Prefettura - Reg. All. Controparte_1
n. 3/2025 emesso il 26.5.2025, notificato il 26.05.2023 con il quale è stato ordinato l'allontanamento del sig. dal territorio italiano ex art. 20 comma 3 D.Lgs. 30/2007; Parte_1
- Accertare il diritto del sig. a soggiornare sul territorio nazionale;
Parte_1
Con vittoria di spese e onorari tutti, oltre IVA e CPA come per legge”
Conclusioni parte resistente:
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto Con ricorso depositato il 5.6.25 il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dalla Prefettura - Reg. All. n. 3/2025 Controparte_1
– in data 26.5.2025, notificato il 26.05.2023 (doc. 1), con il quale è stato ordinato l'allontanamento dal territorio italiano, ex art. 20 comma 3 D.Lgs. 30/2007, del ricorrente, cittadino dell'Unione Europea. Il provvedimento ha disposto l'allontanamento per motivi imperativi afferenti la sicurezza pubblica, così motivando: “VALUTATA la situazione personale del comunitario, il quale risulta aver fatto ingresso sul territorio nazionale ne1'anno 2007, e non ha mai fornito prova di una sua reale ed effettiva integrazione economico-sociale. Non ha mai svolto una stabile e regola re attività lavorativa idonea a garantire il sostentamento, così come accertato dalla consultazione dalla banca dati I.N.P.S. Lo stesso dichiara di avere una compagna di nazionalità rumena, tale Per_1
, la quale risulta essere parte offesa del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso dal
[...] cittadino comunitario, precedentemente alla sua carcerazione. Non risulta avere legami affettivi stabili sul territorio tali da poter ritenere che il rinvio nel Paese di origine non violi il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Lo stesso ha manifestato un'indole incline alla condotta criminosa, è dunque evidente come nel bilanciamento fra l'interesse del cittadino comunitario a permanere sul territorio nazionale e l'interesse pubblico al1'allontanamento, si possa assegnare prevalenza a quest'ultimo”, ed ha evidenziato che “l'interessato rientra in una delle categorie del D. Lgs. 159/2011 di cui all'art. 1, ovvero sulla base di elementi di fatto tra coloro che per il loro comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sicurezza o la tranquillità pubblica” e che “i fatti di cui il predetto si è reso responsabile costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, tanto che, esaminato accuratamente il singolo caso, si è ravvisata l'urgenza del1'a11ontanamento dal Territorio Nazionale perché la sua ulteriore permanenza in Italia è incompatibile con la civile e sicura convivenza”, evidenziando inoltre la mancanza di una fonte lecita di reddito, la condotta anti-giuridica del soggetto e la pluralità e/o gravità dei reati commessi, sintomi della sua incapacità di inserirsi civilmente nel contesto sociale oltre che elementi a sostegno della pericolosità del soggetto, e, quindi, elementi che destano un forte allarme per la collettività.
Allegava, nel ricorso, il ricorrente: di essere cittadino rumeno soggiornante in Italia dal 2006, che lavora regolarmente, a partire dal 2007, nel settore edile quale dipendente (come da estratto contributivo INPS doc. 3); di avere riportato nel 2009 una condanna per il reato di cui all'art. 650 c.p. commesso nel 2006; nel 2011 una condanna per i reati di cui agli artt. 572 e 591 c.p. commessi nel 2009; nonché, ulteriore condanna, in relazione a fatti avvenuti dal 2009 al 2013, per i reati di cui agli articoli 609 quater comma 1 n. 1 e n. 2 e comma 2 c.p.; di avere interamente espiato in regime di detenzione le pene portate dalle condanne sopra indicate;
di essere stato scarcerato in data 26.5.2025. Specificava inoltre di avere stretto, a partire dal mese di marzo 2013, una stabile, e perdurante a tutt'oggi, relazione sentimentale con la sig.ra nata in Persona_1
Romania il 29.01.1964, con la quale convive (doc. 6). Riferiva di avere reperito, dopo la scarcerazione, un'occupazione lavorativa regolare presso la s.r.l. in qualità di operaio addetto alla manutenzione CP_2 di aree verdi. In ultimo specificava, innanzi tutto, di essersi sempre professato innocente e, inoltre, di non avere riportato alcuna condanna dopo i fatti del 2013.
Il ricorrente ha eccepito la violazione del disposto di cui all'art. 20 comma IV D.Lgs. 30/2007 posto che tale norma prevede espressamente che il provvedimento di allontanamento non possa essere motivato esclusivamente in ragione della presenza di condanne penali, mentre la Prefettura di Biella non aveva svolto alcuna osservazione in ordine alla condotta del ricorrente successiva alla commissione dei reati, limitandosi a richiamare, al fine di motivare il provvedimento di allontanamento, la presenza delle sentenze di condanna. Evidenziava che la p.a. aveva errato nell'affermare che il non svolgeva Pt_1 attività lavorativa ed aveva altresì errato nell'affermare che il ricorrente aveva maltrattato la sua attuale convivente, posto che la segnalazione di reato era stata oggetto di richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella. Eccepiva inoltre la non proporzionalità del provvedimento e rilevava che non si era tenuto conto della lunga permanenza del ricorrente in Italia. Rilevava, poi, che, pur nella consapevolezza della presenza di giurisprudenza in senso contrario, la competenza all'adozione del provvedimento di allontanamento è attribuita, nel caso di soggetti soggiornanti sul territorio nazionale da più di 10 anni, dall'art. 20 comma 9 D.Lgs. 30/2007, al e non al Prefetto, con Controparte_3 conseguente nullità del provvedimento impugnato in quanto adottato da soggetto non funzionalmente competente. Rilevava, in ultimo, che il decreto di allontanamento non era stato sottoscritto dal Prefetto di ma dal Vice Prefetto aggiunto e che la delega alla sottoscrizione CP_1 conferita al Vice Prefetto non era stata allegata agli atti.
Si costituiva in giudizio la parte resistente che rilevava che il principio di proporzionalità, previsto dall'art.20 comma 4 D.lgs. 30/2007, era stato rispettato, poiché la p.a., nell'adottare il provvedimento di allontanamento, non aveva valutato soltanto l'esistenza di condanne penali, ma aveva considerato anche la situazione, sia personale, sia familiare del ricorrente, nonché la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, evidenziando che i reati a lui ascritti denotavano una condotta pregiudizievole per la pubblica sicurezza ed erano stati puniti con una pena elevata (cumulativamente anni 4, mesi 3 e 23 giorni di reclusione) oltre che essere di elevata gravità (atti sessuali con minore degli anni quattordici, la figlia minore della convivente, commessi dall'anno 2009 all'anno 2013). Rilevava che il ricorrente aveva svolto attività lavorativa per periodi temporali assai limitati;
richiamava l'arresto della Cassazione a mente del quale il provvedimento emanato dal Prefetto anziché dal è viziato da sola incompetenza relativa, e non CP_3 da nullità, essendo il Prefetto un'articolazione del che ha Controparte_1 competenze in questa materia e che, pertanto, “una volta instaurato il giudizio di impugnazione nei confronti del unico soggetto processualmente legittimato, l'eventuale vizio CP_1 di incompetenza resta privo di rilievo, dovendosi solo valutare la sussistenza o meno del diritto del ricorrente di permanere in Italia” (Cass. 04/01/2022, n. 65). Veniva inoltre prodotto in giudizio il provvedimento di delega al Vice Prefetto.
Ciò premesso, appare opportuno richiamare le previsioni della Direttiva 2004/38/CE laddove all'art. 27 dispone che "I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.” Ai sensi del successivo art. 28, prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante deve valutare "elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e l'importanza dei suoi legami con il paese d'origine. " In ogni caso il cittadino dell'Unione, o il suo familiare, non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo che la decisione sia adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni (art. 28 comma 3 Direttiva 200408\CE).
Le predette indicazioni comunitarie sono state recepite dall'art. 20, commi 4, 5 e 7 del D.Lgs 30/2007, che ne riprende il tessuto prescrittivo. La Corte di Giustizia Europea ha fissato nel tempo tre principi che le autorità dei Paesi membri devono osservare nell'assumere provvedimenti di allontanamento di un cittadino endocomunitario o di un suo familiare:
- il principio di personalità, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e soltanto in relazione al comportamento personale del soggetto nei riguardi del quale sono applicati (sentenza del 4 dicembre 1974, , C-41/74 e sentenza del 19 gennaio 1999, , C-348/96) e non per Per_2 Per_3 ragioni di prevenzione generale (sentenza 26 febbraio 1975, C-67/74 ); Per_4
- il principio di attualità e gravità del pericolo (sentenza 29 aprile 2004, Orfanopous C482/01 e Oliveri C-493/01), di cui costituisce espressione il principio in base al quale la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento (sentenza 27 ottobre 1977,
, C-30/77 ); Per_5
- il principio di proporzionalità, in base al quale deve sempre effettuarsi un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona nello Stato (legami familiari, vincoli sociali - sentenza 29 aprile 2004, Orfanopous C- 482/Ol e Oliveri C-493/01): sotto quest'ultimo profilo, il provvedimento di allontanamento deve attentamente valutare, e pertanto richiamare, sia pure succintamente, in motivazione l'incidenza dell'allontanamento sulla situazione economica, personale e familiare dell'interessato (e dei familiari che avrebbero diritto di restare nello Stato membro ospitante); la gravità delle difficoltà cui rischiano di incorrere il coniuge/partner e i figli nel Paese di origine dell'interessato; l'intensità dei legami (parenti, visite, conoscenze linguistiche), o mancanza di legami con lo Stato membro d'origine e con lo Stato membro ospitante;
la durata del soggiorno nello Stato membro ospitante, l'età e stato di salute.
Ciò premesso si rileva, innanzi tutto, che alla fissata udienza di comparizione parti è comparso il ricorrente che ha dichiarato: “Sono in Italia dal 2007. Sono stato in carcere per 3 anni e mezzo. Vivo in una casa in affitto, vivo con la mia compagna Controparte_4 dal 2013. Sono poi andato in carcere nel 2021 per scontare la pena relativa alla violenza sui minori. Ho lavorato sino al 2018 presso l'immobiliare, mi occupavo di ristrutturare appartamenti e prima a Trento nel campo della edilizia. Nel 2019 sono andato a Grenoble e lavoravo lì sempre per l'immobiliare (datore di lavoro sino al 2020 e poi sono andato in carcere. Sono uscito dal Per_6 carcere il 26 maggio 2025 e sono tornato a vivere con la mia compagna. Sono riuscito a trovare un lavoro nel campo del giardinaggio, è un lavoro regolare. ADR in carcere ho fatto un corso di giardinaggio, non ho mai avuto problemi ed ho anche beneficiato dei 45 gg di libertà anticipata. Ho svolto in carcere vari lavoretti. ADR Quel giorno che la mia compagna è andata al PS avevamo bisticciato perché lei è gelosa, io l'ho trattenuta ai polsi e non le ho fatto niente altro. E' stata lei a darmi 2 schiaffi. Io poi quella sera sono uscito di casa. In Romania è rimasta mia mamma e una sorella e un fratello che sono sposati e vivono per conto loro. Mia mamma sta da sola. Con mia mamma ci sentiamo al telefono all'incirca 1 volta alla settimana. Se dovessi tornare in Romania dovrei reinventarmi una vita.”. E' stata altresì sentita che, ammonita, e prestato il giuramento Testimone_1 di rito, ha dichiarato: “Convivo con il ricorrente dal 2013; lui prima lavorava a Trento sino al 2016 e poi si è definitivamente trasferito qui. Io lavoro come badante. Andavo a Trovare Vasile tutti i mesi quando era in carcere. Da quando è uscito dal carcere ha trovato lavoro quasi subito, so che taglia l'erba. Quel giorno, il 7 agosto 2021, io ero arrabbiata con lui sia perché già sapevamo che sarebbe dovuto andare in carcere e allora mi chiedevo come avrei potuto fare io che in quel momento ero senza lavoro, sia perché gli avevo chiesto dove era stato tutto il giorno e lui non mi rispondeva. Io sono gelosa e quindi mi sono arrabbiata molto e quando è uscito dalla doccia gli ho dato 2 schiaffi. Lui allora mi ha preso i polsi per bloccarmi le mani, preciso che io, per costituzione, divento subito nera come se avessi dei lividi, basta che batta contro qualcosa e divento subito piena di lividi. Sono andata al PS perché lui continuava a rispondere. Escludo di avere detto che non era la prima volta che mi percuoteva perché invece era la prima volta e poi non è mai più successo.” In merito a tale episodio, stante la volontà della persona offesa di non sporgere querela, veniva richiesta dal PM l'archiviazione.
Ciò premesso, si rileva che il provvedimento del Prefetto ha motivato l'allontanamento evidenziando che il ricorrente non aveva mai svolto una stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantire il suo sostentamento;
che la sua convivente, risultava essere parte offesa del reato di Persona_1 maltrattamenti in famiglia e che non risultava avere legami affettivi stabili sul territorio. Il provvedimento ha inoltre sottolineato che i fatti di cui il ricorrente si è reso responsabile costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.
Rileva il giudicante che gli elementi richiamati dal provvedimento impugnato non corrispondono alla realtà dei fatti e non sono pertanto, come tali, idonei a giustificare e sorreggere il prescritto allontanamento. Ed invero, dal certificato INPS prodotto in causa risulta che il ricorrente ha svolto attività lavorativa sin dal 2007, percependo, per la maggior parte dei periodi considerati, redditi sufficienti al suo mantenimento;
l'attività lavorativa permane a tutt'oggi ed il contratto di lavoro è stato prorogato sino al 19.12.25. Inoltre risulta dalla documentazione prodotta che il ricorrente non è stato condannato per il reato di maltrattamenti nei confronti di Persona_1 La evidenziata pericolosità sociale del ricorrente si fonda su reati, certamente gravi, commessi 12 anni fa ed il provvedimento non riporta alcun elemento fattuale da cui possa desumersi che il ricorrente si dedichi ancora alla commissione di fatti delittuosi e nel provvedimento prefettizio manca qualsivoglia valutazione del requisito di attualità e gravità della dedotta pericolosità sociale del ricorrente. Inoltre, il provvedimento non compie una corretta applicazione del principio di proporzionalità in quanto non compara l'interesse dello Stato al suo allontanamento dal territorio nazionale e l'interesse di costui a permanervi, affermando che il ricorrente non ha legami affettivi stabili sul territorio, mentre si è accertato che convive stabilmente da circa 12 anni con . Persona_1
Le suesposte considerazioni impongono l'accoglimento del ricorso, con conseguentemente annullamento del provvedimento opposto.
Considerato che i precedenti penali a carico del ricorrente costituiscono motivi atti a rendere giuridicamente prospettabile il provvedimento impugnato, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso presentato da , nato a [...] il [...], definitivamente Parte_1 pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
annulla il decreto della Prefettura - CP_1 Controparte_1
Reg. All. n. 3/2025 emesso il 26.5.2025, notificato il 26.05.2023 con il quale è stato ordinato l'allontanamento del sig. dal territorio italiano ex art. 20 Parte_1 comma 3 D.Lgs. 30/2007;
compensa tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria perché si comunichi.
Così deciso in Torino, 25.9.25
Il Giudice
AN NO