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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 163/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(CF. , rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Parte_1 C.F._1
Rosiello, presso il cui studio in S. Croce di Magliano (CB), alla Piazza Marconi n. 6, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ernestina Controparte_1 C.F._2
Piscopo, presso il cui studio in Termoli (CB), al C.so Nazionale n. 75, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025 il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e ha rimesso la causa al collegio per la decisione. In data 20.03.2025 il PM ha espresso il proprio parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.03.2024, premesso: Parte_1
pagina 1 di 8 di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 22.08.1992 in OI (EN) con , Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di OI (EN) al N. 36, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1992; che dalla loro unione sono nati due figli, (31 anni) e (25 anni), entrambi Persona_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che questo Tribunale con Sentenza n. 339/2023 pubblicata il 29.06.2023 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
ha chiesto a questo Tribunale di: “A) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 01 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG.ra CP_1
e il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere
[...] Parte_1 alla annotazione della sentenza;
B) Revocare l'assegno di mantenimento, ad oggi, corrisposto dal
al coniuge e, per l'effetto, accertare e dichiarare che non sussistono le condizioni per Parte_1 disporre l'assegno divorzile in favore della IG.ra ; C) Ordinare alla di lasciare la CP_1 CP_1 casa sita in Rotello nella disponibilità del e trasferirsi presso la casa sita in Campomarino, Parte_1 ove formalmente ha fissato la sua residenza”. Con vittoria di spese e onorari di causa.
Si è costituita in giudizio , chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) Dichiarare, anche con sentenza anche parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla IG.ra con il sig. atto trascritto al Controparte_1 Parte_1 Comune di OI al n. 36, Parte II, S. A, anno 1992; b) conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze;
c) porre in capo al IG. l'obbligo di pagare la somma mensile di Euro Parte_1
600,00 a favore della IG.ra a titolo di assegno divorzile, o la diversa somma ritenuta Controparte_1 di giustizia;
d) non farsi luogo all'assegnazione dell'abitazione familiare in mancanza dei requisiti di legge e per l'effetto rigettare perché totalmente infondata in fatto e in diritto la domanda di assegnazione formulata dal;
e) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente Parte_1 giudizio”.
Il Pannunzio, con memoria ex art 473 bis.17 co 1 cpc, ha chiesto di rimettere la causa al Collegio per la pronuncia parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di rigettare la domanda di assegno divorzile per carenza dei presupposti o, comunque, in via subordinata limitarne la misura;
di condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa.
All'udienza del 12.06.2024, fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice relatore, previa richiesta delle parti di differimento della causa al fine di valutare la possibilità di trasformare il giudizio da contenzioso in congiunto, ha rinviato all'udienza del 09.10.2024.
Con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta in quella sede, non essendo stato raggiunto nelle more alcun accordo tra le parti, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.02.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
In quella sede ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e ha rimesso la causa al collegio per la decisione. In data 20.03.2025 il PM ha espresso il proprio parere favorevole.
La domanda dell'istante di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale peraltro non si è opposta la resistente, è fondata e deve essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti di legge. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla.
pagina 2 di 8 Oggetto di contesa tra le parti resta la questione relativa all'assegnazione della casa coniugale sita in Rotello, in comproprietà dei coniugi perché acquistata in regime di comunione dei beni (atto di compravendita del 30.04.1997), nonché al riconoscimento o meno di un assegno divorzile in favore della , e a carico del . CP_1 Parte_1
In merito alla prima questione, giova evidenziare innanzitutto che, ai sensi dell'art. 337-sexies, comma 1 c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. In caso separazione o di divorzio l'assegnazione della casa familiare è ancillare alla tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in guisa da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 20452/2022).
Nel caso di specie, il figlio (che, come dichiarato dalla resistente, vive con la stessa al piano Per_2 superiore dell'ex casa coniugale in Rotello) è maggiorenne e autosufficiente dal punto di vista economico, cona la conseguenza che i presupposti per l'assegnazione della casa familiare sono venuti meno, dacché il diritto alla conservazione dell'habitat domestico, come detto, è posto a presidio dei figli minori e di quelli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
L'assunto è pacifico in giurisprudenza, ove a plurime riprese si è affermato che “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass., 07/02/2018, n. 3015).
Una interpretazione di tal fatta, oltre a trovare aggancio nel dato normativo di riferimento, è anche l'unica che lo pone al riparo di sospetti di incostituzionalità; invero, ove si patrocinasse l'opzione esegetica per cui il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente mantiene il diritto di permanere nella casa familiare per il solo fatto di averla abitata anche in precedenza, il diritto reale del genitore sarebbe irrazionalmente sacrificato pur a fronte della capacità economica del figlio di procurarsi autonomamente una sistemazione abitativa;
inoltre, essa riconoscerebbe al figlio la potestà di disporre del bene del genitore, sostanzialmente a tempo indeterminato, sulla scorta dei propri desiderata.
Alla luce delle suddette considerazioni, in assenza di prole di minore età o di figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il diritto all'assegnazione della casa coniugale deve ritenersi estinto.
In merito poi all'ulteriore domanda del di revoca dell'assegno di mantenimento ad oggi Parte_1 dallo stesso corrisposto alla resistente, e di accertamento della insussistenza delle condizioni per il versamento dell'assegno divorzile in favore della , vale quanto segue. CP_1
Giova in primo luogo rilevare che, a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di pagina 3 di 8 assistenza morale e materiale (art.143, comma 2 cc), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi.
A seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sent. n.18287/2018), all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale - che comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n.898/1970, art. 5, comma 6 - ed in pari misura, compensativa e perequativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale. Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che vale unicamente come condizione prefattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte L. n. 898/1970. I criteri di cui all'art. 5, comma 6 L. div. costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all' an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur (Cass. civ., n. 7069/2024).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
In definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno
"perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale.
Anche recentemente, il giudice della nomofilachia ha osservato che “In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall'altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera” (Cass. civ., n. 10016/2023). In assenza della prova del suddetto nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, qualora il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass. civ, n.10702/2023).
In definitiva, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi. Detto assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali/reddituali –
pagina 4 di 8 che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale obbligo assistenziale (Cass. civ., n.27948/2022).
Nella fattispecie in esame deve in primo luogo considerarsi la durata ultratrentennale della vita coniugale, avviata nel 1992 (anno del matrimonio) – allorché i coniugi avevano, rispettivamente, 24 anni il ricorrente e 20 anni la resistente - e si è protratta fino al 2023 (anno della separazione).
La giustifica la propria richiesta di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile CP_1 affermando: che il ha sempre preteso che ella si occupasse in maniera esclusiva della Parte_1 famiglia, della casa e dei figli, in modo tale da poter consentire a lui di svolgere il proprio lavoro nell'arma dei carabinieri e fare carriera, oltre che come imprenditore agricolo anche se sotto altro nome;
che qualche anno dopo il matrimonio, mentre la coppia viveva a Brolo (ME), si è presentata alla una possibilità lavorativa presso un centro diagnostico situato a poca distanza dall'abitazione CP_1 dei di lei genitori - che avrebbero potuto prendersi cura dell'allora piccola nipote così da permetterle di lavorare – ma il si è opposto fermamente perché contrario ad un trasferimento della moglie a Parte_1
OI, anche in virtù del fatto che la figlia era molto piccola, e le ha imposto di svolgere a tempo pieno e in maniera esclusiva il ruolo di moglie e madre, anche a fronte dell'ossessiva gelosia che il Parte_1 ha sempre nutrito nei confronti della moglie e che ha connotato l'intero rapporto matrimoniale;
che il si è anche opposto a che la completasse gli studi ma la stessa è riuscita ad ottenere Parte_1 CP_1 il titolo professionale “Operatore su sistemi di elaborazione” (che tuttavia risulta conseguito nell'anno formativo 1990/1991 e dunque anteriormente al matrimonio); che anche la scelta di trasferirsi in
Molise, terra natìa del , e in particolare a Rotello, è stata decisa unilateralmente dallo stesso;
Parte_1
che la resistente ha continuato da sola ad occuparsi della casa e dei figli, affrontando anche e momenti di difficoltà che hanno avuto delle ripercussioni sul suo benessere fisico e vivendo tre lunghi periodi di depressione, anche in considerazione del comportamento denigratorio e indifferente, a tratti offensivo,
che le riservavano i familiari del;
che ella, durante il corso della vita matrimoniale, essendo Parte_1 totalmente dipendente economicamente dal marito, ha subito continui soprusi e vessazioni economiche;
che la stessa non ha mai avuto accesso libero alle risorse economiche, né la disponibilità di carte di credito, né ha mai avuto la libertà di acquistare autonomamente vestiario o scarpe per sé o per i figli;
che anche la decisione, per fini meramente fiscali, di porre la propria residenza nel Comune di
Campomarino (immobile in comproprietà dei coniugi perché acquistato in regime di comunione dei beni con atto del 05.06.2007, come da visura) non è stata concordata con la stessa ma presa unilateralmente dal;
che oggi ella si ritrova incolpevolmente inoccupata per una scelta Parte_1 unilaterale imposta dal marito e inizialmente da lei accettata per il bene della famiglia;
che è affetta da una grave forma di fibromalgia e di artrosi delle mani;
spondilodiscoartrosi lombare con sciatalgia cronica;
emicrania senz'aura ad alta frequenza con crisi di lunga durata e disabilitanti;
nonché spondiloentetesoartrite in terreno genetico oltre che una forte allergia al nichel per la quale il marito si è sempre rifiutato di pagare le cure per la densensibilizzazione;
che recentemente è stata confermata la diagnosi di “artopatia psicoriasica e fibromialgia”; che dette patologie sono note al;
che ella Parte_1 ha frequentato un corso di tanatoesteta, interamente pagato dal figlio (con attestato Per_2 rilasciato nel maggio 2023), ma ad oggi, nonostante l'impegno profuso, non è riuscita a reperire un'occupazione in tale settore;
che dopo la separazione e il trasferimento del marito al piano inferiore della casa coniugale in Rotello, la resistente è rimasta a vivere al piano superiore unitamente al figlio
, il quale provvede a pagare la quota delle utenze e spese (1/3) per la madre che non riesce a Per_2 provvedere personalmente, mentre il ricorrente paga i restanti 2/3 volendo corrispondere anche la quota per il figlio;
che ella effettua la spesa per sé e per il figlio con i ticket restaurant che questi incamera dal proprio datore di lavoro;
che ad oggi vive una situazione di estremo disagio economico, dovendo ricorrere all'aiuto costante del figlio;
che l'incapacità di mantenersi da sola non dipende da inerzia o pigrizia o cattiva volontà; che l'età avanzata (52 anni) le preclude un efficace inserimento nel mondo pagina 5 di 8 del lavoro, considerato anche il contesto in cui vive;
che di contro il percepisce uno Parte_1 stipendio pari ad € 2.100/2.200,00 mensili fino a € 3.000,00 mensili in caso di straordinari per tredici mensilità; che lo stesso incamera interamente i contributi AGEA, che i terreni ereditati dai di lui genitori sono stati concessi formalmente in comodato d'uso gratuito al figlio , al fine di Per_2 beneficiare dei suddetti contributi e di altri benefici, primo fra tutti il gasolio agricolo, non potendo il ricorrente, facendo parte dell'arma dei carabinieri, svolgere attività imprenditoriale agricola e dunque aprire una partita iva;
che il figlio, una volta incassate le somme, le riconsegna interamente al padre, beneficiando soltanto del gasolio agricolo;
che parte ricorrente non ha mai reso edotta la moglie sul patrimonio comune;
che con certificato medico del 23.05.2024 (depositato il 31.05.2024) è stato ribadito che “la IG.ra è affetta da Spondiloentesoartrite geneticamente di natura psoriasica CP_1
(psoriasi familiare di I grado), artrosi primitiva alle mani, spondilodiscoartrosi lombare con scatalgia cronica, atrosi cervicale con segni cervicobriachialgia. Sindrome Fibromialgica e riduzione del tono dell'umore. La paziente presenta una riduzione della capacità funzionale degli arti sup e inf e sensibile riduzione della qualità di vita per la sintomatologia invalidante”; infine che il ha sempre Parte_1 ostacolato la volontà della moglie di avere una piccola rendita, negando ad esempio la possibilità di concedere in locazione l'immobile sito in Campomarino e dividere al 50% i frutti.
Il , dal canto suo, ha invece affermato: che nel corso del matrimonio, egli ha sempre Parte_1 invogliato la moglie a cercarsi un lavoro;
che la scelta di trasferirsi a vivere a Rotello è stata il frutto di un confronto fra i coniugi, è maturata nell'esclusivo interesse dei figli ed è dipesa da questioni economiche, avendo i genitori del sottoscritto un preliminare per l'acquisto della casa al Parte_1 figlio utilizzando parte dei loro risparmi;
che ad ingelosirlo erano le frequentazioni maschili della che, per anni, si è sottratta ai suoi doveri coniugali;
che la ha stabilito la sua CP_1 CP_1 residenza nella casa di Campomarino ai soli fini fiscali e che, contrariamente a quanto asserito dalla stessa, questa casa è stata concessa in locazione per molti anni;
che da sempre l'unica entrata economica della coppia è stata rappresentata dal proprio lavoro come carabiniere e dal reddito prodotto dall'azienda agricola ricevuta in eredità dal proprio padre;
che i coniugi hanno sempre gestito congiuntamente le risorse economiche;
che la non ha dato alcun apporto economico alla CP_1 formazione del patrimonio comune, avendo, per scelta e per cultura, preferito sempre dedicarsi alla casa e ai figli;
che la stessa durante il matrimonio non ha mai lavorato, limitandosi alla raccolta delle olive per pochi giorni all'anno nella proprietà del marito e alla raccolta estiva dei pomodori presso la proprietà di amici, regalando il compenso ai due figli;
che la resistente frequenta una scuola di ballo, segno evidente che le presunte patologie della stessa non sono così gravi da impedirle altresì di lavorare;
che la stessa ha la possibilità di trovare facilmente occupazione nel settore agricolo come bracciante a fronte dell'esperienza lavorativa accumulata nella proprietà del marito e che, ad oggi, non sono incompatibili con la sua età; che, dunque, ella dispone di mezzi adeguati per potersi rendere economicamente indipendente;
che le ragioni della sperequazione economica tra i coniugi vanno ricercate esclusivamente nella volontà e nelle scelte della che si è realizzata nel suo ruolo di CP_1 moglie e di madre.
Dalla documentazione in atti [in particolare Modello 730/21 (reddito da lavoro dipendente € 39.820); 730/22 (reddito da lavoro dipendente € 38.628) e 730/23 (reddito da lavoro dipendente € 40.277), ai quali si aggiungono i redditi dei fabbricati e dei terreni;
estratto conto Unicredit, nonché buste paga
(relativi al periodo agosto 2023/gennaio 2024) depositati dal ricorrente], emerge che il Parte_1 percepisce uno stipendio in media di circa € 2.800/3.000 mensili.
Nel caso in esame, ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile, deve senz'altro essere valorizzata, in primo luogo, la lunga durata del vincolo coniugale, protrattasi per oltre trent'anni - fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge -, durante i quali il ricorrente ha potuto dedicarsi con maggiore impegno, dedizione e serenità al proprio lavoro e alla propria realizzazione pagina 6 di 8 professionale, beneficiando effettivamente dell'attenzione e dell'accudimento prestato dalla coniuge ai figli e all'ambiente domestico. Pertanto, il contributo dato dalla (sposatasi a 20 anni e rimasta CP_1 casalinga) alla formazione del patrimonio del marito (carabiniere) e/o di quello comune è derivato proprio dall'assunzione su di sé del peso prevalente della cura della casa e della prole, così da consentire all'altro coniuge di dedicarsi pienamente alla propria attività.
La prova del contributo offerto da un coniuge nella formazione del patrimonio familiare e/o di quello dell'altro coniuge, frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare e di definizione dei ruoli all'interno della coppia, può essere fornito anche tramite presunzioni (Cass. civ., Sez. Un., n. 18287/2018). Del resto, l'accordo sul ménage familiare e sui ruoli assunti dai coniugi, solitamente, non viene espresso in forma scritta, per questo l'accertamento dello squilibrio che sia il risultato delle scelte comuni della coppia può avvenire anche mediante presunzioni.
Ad avviso del Collegio è possibile dunque presumere che l'apporto della alla conduzione CP_1 della vita familiare e all'allevamento dei figli abbia avuto una valenza decisiva per l'affermazione professionale del marito, ovvero per la formazione del patrimonio di costui.
Così come è possibile presumere che la decisione della resistente, assunta in costanza di matrimonio, di dedicarsi alla vita casalinga, nonché alla cura e all'educazione delle figlie e non svolgere così alcuna attività lavorativa, sia riconducibile ad una scelta comune tra i coniugi.
È pur vero che la resistente non ha fornito in giudizio alcuna prova di aver sacrificato proprie realistiche aspettative professionali in nome della vita familiare. Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza, il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge cd. debole può incidere, riducendola, sulla componente perequativa-riequilibratrice dell'assegno di mantenimento o divorzile, ma non azzerarla, ove risulti che il coniuge – nel nostro caso la - abbia con le CP_1 proprie maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale (ed economico) dell'altro coniuge e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale di tale coniuge (Cass. civ., n. 29195/2021).
In definitiva, se lo squilibrio reddituale tra i coniugi dipende dall'organizzazione familiare che consente a un coniuge di dedicarsi in toto al lavoro, mentre l'altro (richiedente l'assegno) si è dedicato alla gestione della casa e alla cura e all'allevamento dei figli, è dovuto un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa (Cass. civ., n. 26520/2024) quante volte, come nel caso di specie la vita coniugale si sia protratta per un lungo periodo.
Deve certamente evidenziarsi che sussiste in capo all'ex coniuge il dovere di cercare di ottenere il massimo rendimento dalle proprie capacità lavorative, cercando un'occupazione che gli permetta di essere economicamente autonomo. La resistente possiede, per età (52 anni), una modesta ma sicura capacità di impiego in attività lavorative non connotate da specializzazione, pur risultando affetta da alcune patologie.
Inoltre, deve tenersi conto del fatto che i coniugi dispongono di un patrimonio immobiliare comune, costituito dall'immobile sito in Rotello e da quello in Campomarino, entrambi acquistati in regime di comunione dei beni, che potrà essere diviso tra le parti in separata sede.
Conseguentemente, la potrà fare affidamento sulla quota alla stessa spettante e derivante dalla CP_1 divisione del suddetto patrimonio in comproprietà delle parti.
Tutto ciò premesso, avuto riguardo alla situazione economico-patrimoniale delle parti, come documentata in atti;
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considerato che
la capacità lavorativa della resistente deve essere valutata tenendo conto dell'età della medesima (52 anni) e della non indifferente durata della vita matrimoniale (oltre trent'anni), durante la quale la ha comunque apportato il proprio contributo alla conduzione della vita familiare;
CP_1 questo Collegio ritiene di riconoscere a un assegno divorzile in funzione compensativa- Controparte_1 perequativa, ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere alla stessa la somma, Parte_1 ritenuta equa, di € 200,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il
22.08.1992 in OI (EN) tra nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di OI (EN) al N. 36, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1992;
2) nulla si dispone sull'assegnazione della casa familiare;
3) pone a carico di a far data dalla pubblicazione della presente sentenza ed Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'obbligo di corrispondere a , a titolo di assegno di Controparte_1 divorzio, la somma mensile di € 200,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 31.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 163/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(CF. , rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Parte_1 C.F._1
Rosiello, presso il cui studio in S. Croce di Magliano (CB), alla Piazza Marconi n. 6, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ernestina Controparte_1 C.F._2
Piscopo, presso il cui studio in Termoli (CB), al C.so Nazionale n. 75, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025 il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e ha rimesso la causa al collegio per la decisione. In data 20.03.2025 il PM ha espresso il proprio parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.03.2024, premesso: Parte_1
pagina 1 di 8 di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 22.08.1992 in OI (EN) con , Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di OI (EN) al N. 36, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1992; che dalla loro unione sono nati due figli, (31 anni) e (25 anni), entrambi Persona_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che questo Tribunale con Sentenza n. 339/2023 pubblicata il 29.06.2023 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
ha chiesto a questo Tribunale di: “A) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 01 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG.ra CP_1
e il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere
[...] Parte_1 alla annotazione della sentenza;
B) Revocare l'assegno di mantenimento, ad oggi, corrisposto dal
al coniuge e, per l'effetto, accertare e dichiarare che non sussistono le condizioni per Parte_1 disporre l'assegno divorzile in favore della IG.ra ; C) Ordinare alla di lasciare la CP_1 CP_1 casa sita in Rotello nella disponibilità del e trasferirsi presso la casa sita in Campomarino, Parte_1 ove formalmente ha fissato la sua residenza”. Con vittoria di spese e onorari di causa.
Si è costituita in giudizio , chiedendo a questo Tribunale di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) Dichiarare, anche con sentenza anche parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla IG.ra con il sig. atto trascritto al Controparte_1 Parte_1 Comune di OI al n. 36, Parte II, S. A, anno 1992; b) conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze;
c) porre in capo al IG. l'obbligo di pagare la somma mensile di Euro Parte_1
600,00 a favore della IG.ra a titolo di assegno divorzile, o la diversa somma ritenuta Controparte_1 di giustizia;
d) non farsi luogo all'assegnazione dell'abitazione familiare in mancanza dei requisiti di legge e per l'effetto rigettare perché totalmente infondata in fatto e in diritto la domanda di assegnazione formulata dal;
e) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente Parte_1 giudizio”.
Il Pannunzio, con memoria ex art 473 bis.17 co 1 cpc, ha chiesto di rimettere la causa al Collegio per la pronuncia parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di rigettare la domanda di assegno divorzile per carenza dei presupposti o, comunque, in via subordinata limitarne la misura;
di condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa.
All'udienza del 12.06.2024, fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice relatore, previa richiesta delle parti di differimento della causa al fine di valutare la possibilità di trasformare il giudizio da contenzioso in congiunto, ha rinviato all'udienza del 09.10.2024.
Con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta in quella sede, non essendo stato raggiunto nelle more alcun accordo tra le parti, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.02.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
In quella sede ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e ha rimesso la causa al collegio per la decisione. In data 20.03.2025 il PM ha espresso il proprio parere favorevole.
La domanda dell'istante di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale peraltro non si è opposta la resistente, è fondata e deve essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti di legge. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla.
pagina 2 di 8 Oggetto di contesa tra le parti resta la questione relativa all'assegnazione della casa coniugale sita in Rotello, in comproprietà dei coniugi perché acquistata in regime di comunione dei beni (atto di compravendita del 30.04.1997), nonché al riconoscimento o meno di un assegno divorzile in favore della , e a carico del . CP_1 Parte_1
In merito alla prima questione, giova evidenziare innanzitutto che, ai sensi dell'art. 337-sexies, comma 1 c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. In caso separazione o di divorzio l'assegnazione della casa familiare è ancillare alla tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in guisa da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 20452/2022).
Nel caso di specie, il figlio (che, come dichiarato dalla resistente, vive con la stessa al piano Per_2 superiore dell'ex casa coniugale in Rotello) è maggiorenne e autosufficiente dal punto di vista economico, cona la conseguenza che i presupposti per l'assegnazione della casa familiare sono venuti meno, dacché il diritto alla conservazione dell'habitat domestico, come detto, è posto a presidio dei figli minori e di quelli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
L'assunto è pacifico in giurisprudenza, ove a plurime riprese si è affermato che “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass., 07/02/2018, n. 3015).
Una interpretazione di tal fatta, oltre a trovare aggancio nel dato normativo di riferimento, è anche l'unica che lo pone al riparo di sospetti di incostituzionalità; invero, ove si patrocinasse l'opzione esegetica per cui il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente mantiene il diritto di permanere nella casa familiare per il solo fatto di averla abitata anche in precedenza, il diritto reale del genitore sarebbe irrazionalmente sacrificato pur a fronte della capacità economica del figlio di procurarsi autonomamente una sistemazione abitativa;
inoltre, essa riconoscerebbe al figlio la potestà di disporre del bene del genitore, sostanzialmente a tempo indeterminato, sulla scorta dei propri desiderata.
Alla luce delle suddette considerazioni, in assenza di prole di minore età o di figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il diritto all'assegnazione della casa coniugale deve ritenersi estinto.
In merito poi all'ulteriore domanda del di revoca dell'assegno di mantenimento ad oggi Parte_1 dallo stesso corrisposto alla resistente, e di accertamento della insussistenza delle condizioni per il versamento dell'assegno divorzile in favore della , vale quanto segue. CP_1
Giova in primo luogo rilevare che, a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di pagina 3 di 8 assistenza morale e materiale (art.143, comma 2 cc), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi.
A seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sent. n.18287/2018), all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale - che comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n.898/1970, art. 5, comma 6 - ed in pari misura, compensativa e perequativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale. Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che vale unicamente come condizione prefattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte L. n. 898/1970. I criteri di cui all'art. 5, comma 6 L. div. costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all' an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur (Cass. civ., n. 7069/2024).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
In definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno
"perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale.
Anche recentemente, il giudice della nomofilachia ha osservato che “In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall'altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera” (Cass. civ., n. 10016/2023). In assenza della prova del suddetto nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, qualora il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass. civ, n.10702/2023).
In definitiva, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi. Detto assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali/reddituali –
pagina 4 di 8 che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale obbligo assistenziale (Cass. civ., n.27948/2022).
Nella fattispecie in esame deve in primo luogo considerarsi la durata ultratrentennale della vita coniugale, avviata nel 1992 (anno del matrimonio) – allorché i coniugi avevano, rispettivamente, 24 anni il ricorrente e 20 anni la resistente - e si è protratta fino al 2023 (anno della separazione).
La giustifica la propria richiesta di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile CP_1 affermando: che il ha sempre preteso che ella si occupasse in maniera esclusiva della Parte_1 famiglia, della casa e dei figli, in modo tale da poter consentire a lui di svolgere il proprio lavoro nell'arma dei carabinieri e fare carriera, oltre che come imprenditore agricolo anche se sotto altro nome;
che qualche anno dopo il matrimonio, mentre la coppia viveva a Brolo (ME), si è presentata alla una possibilità lavorativa presso un centro diagnostico situato a poca distanza dall'abitazione CP_1 dei di lei genitori - che avrebbero potuto prendersi cura dell'allora piccola nipote così da permetterle di lavorare – ma il si è opposto fermamente perché contrario ad un trasferimento della moglie a Parte_1
OI, anche in virtù del fatto che la figlia era molto piccola, e le ha imposto di svolgere a tempo pieno e in maniera esclusiva il ruolo di moglie e madre, anche a fronte dell'ossessiva gelosia che il Parte_1 ha sempre nutrito nei confronti della moglie e che ha connotato l'intero rapporto matrimoniale;
che il si è anche opposto a che la completasse gli studi ma la stessa è riuscita ad ottenere Parte_1 CP_1 il titolo professionale “Operatore su sistemi di elaborazione” (che tuttavia risulta conseguito nell'anno formativo 1990/1991 e dunque anteriormente al matrimonio); che anche la scelta di trasferirsi in
Molise, terra natìa del , e in particolare a Rotello, è stata decisa unilateralmente dallo stesso;
Parte_1
che la resistente ha continuato da sola ad occuparsi della casa e dei figli, affrontando anche e momenti di difficoltà che hanno avuto delle ripercussioni sul suo benessere fisico e vivendo tre lunghi periodi di depressione, anche in considerazione del comportamento denigratorio e indifferente, a tratti offensivo,
che le riservavano i familiari del;
che ella, durante il corso della vita matrimoniale, essendo Parte_1 totalmente dipendente economicamente dal marito, ha subito continui soprusi e vessazioni economiche;
che la stessa non ha mai avuto accesso libero alle risorse economiche, né la disponibilità di carte di credito, né ha mai avuto la libertà di acquistare autonomamente vestiario o scarpe per sé o per i figli;
che anche la decisione, per fini meramente fiscali, di porre la propria residenza nel Comune di
Campomarino (immobile in comproprietà dei coniugi perché acquistato in regime di comunione dei beni con atto del 05.06.2007, come da visura) non è stata concordata con la stessa ma presa unilateralmente dal;
che oggi ella si ritrova incolpevolmente inoccupata per una scelta Parte_1 unilaterale imposta dal marito e inizialmente da lei accettata per il bene della famiglia;
che è affetta da una grave forma di fibromalgia e di artrosi delle mani;
spondilodiscoartrosi lombare con sciatalgia cronica;
emicrania senz'aura ad alta frequenza con crisi di lunga durata e disabilitanti;
nonché spondiloentetesoartrite in terreno genetico oltre che una forte allergia al nichel per la quale il marito si è sempre rifiutato di pagare le cure per la densensibilizzazione;
che recentemente è stata confermata la diagnosi di “artopatia psicoriasica e fibromialgia”; che dette patologie sono note al;
che ella Parte_1 ha frequentato un corso di tanatoesteta, interamente pagato dal figlio (con attestato Per_2 rilasciato nel maggio 2023), ma ad oggi, nonostante l'impegno profuso, non è riuscita a reperire un'occupazione in tale settore;
che dopo la separazione e il trasferimento del marito al piano inferiore della casa coniugale in Rotello, la resistente è rimasta a vivere al piano superiore unitamente al figlio
, il quale provvede a pagare la quota delle utenze e spese (1/3) per la madre che non riesce a Per_2 provvedere personalmente, mentre il ricorrente paga i restanti 2/3 volendo corrispondere anche la quota per il figlio;
che ella effettua la spesa per sé e per il figlio con i ticket restaurant che questi incamera dal proprio datore di lavoro;
che ad oggi vive una situazione di estremo disagio economico, dovendo ricorrere all'aiuto costante del figlio;
che l'incapacità di mantenersi da sola non dipende da inerzia o pigrizia o cattiva volontà; che l'età avanzata (52 anni) le preclude un efficace inserimento nel mondo pagina 5 di 8 del lavoro, considerato anche il contesto in cui vive;
che di contro il percepisce uno Parte_1 stipendio pari ad € 2.100/2.200,00 mensili fino a € 3.000,00 mensili in caso di straordinari per tredici mensilità; che lo stesso incamera interamente i contributi AGEA, che i terreni ereditati dai di lui genitori sono stati concessi formalmente in comodato d'uso gratuito al figlio , al fine di Per_2 beneficiare dei suddetti contributi e di altri benefici, primo fra tutti il gasolio agricolo, non potendo il ricorrente, facendo parte dell'arma dei carabinieri, svolgere attività imprenditoriale agricola e dunque aprire una partita iva;
che il figlio, una volta incassate le somme, le riconsegna interamente al padre, beneficiando soltanto del gasolio agricolo;
che parte ricorrente non ha mai reso edotta la moglie sul patrimonio comune;
che con certificato medico del 23.05.2024 (depositato il 31.05.2024) è stato ribadito che “la IG.ra è affetta da Spondiloentesoartrite geneticamente di natura psoriasica CP_1
(psoriasi familiare di I grado), artrosi primitiva alle mani, spondilodiscoartrosi lombare con scatalgia cronica, atrosi cervicale con segni cervicobriachialgia. Sindrome Fibromialgica e riduzione del tono dell'umore. La paziente presenta una riduzione della capacità funzionale degli arti sup e inf e sensibile riduzione della qualità di vita per la sintomatologia invalidante”; infine che il ha sempre Parte_1 ostacolato la volontà della moglie di avere una piccola rendita, negando ad esempio la possibilità di concedere in locazione l'immobile sito in Campomarino e dividere al 50% i frutti.
Il , dal canto suo, ha invece affermato: che nel corso del matrimonio, egli ha sempre Parte_1 invogliato la moglie a cercarsi un lavoro;
che la scelta di trasferirsi a vivere a Rotello è stata il frutto di un confronto fra i coniugi, è maturata nell'esclusivo interesse dei figli ed è dipesa da questioni economiche, avendo i genitori del sottoscritto un preliminare per l'acquisto della casa al Parte_1 figlio utilizzando parte dei loro risparmi;
che ad ingelosirlo erano le frequentazioni maschili della che, per anni, si è sottratta ai suoi doveri coniugali;
che la ha stabilito la sua CP_1 CP_1 residenza nella casa di Campomarino ai soli fini fiscali e che, contrariamente a quanto asserito dalla stessa, questa casa è stata concessa in locazione per molti anni;
che da sempre l'unica entrata economica della coppia è stata rappresentata dal proprio lavoro come carabiniere e dal reddito prodotto dall'azienda agricola ricevuta in eredità dal proprio padre;
che i coniugi hanno sempre gestito congiuntamente le risorse economiche;
che la non ha dato alcun apporto economico alla CP_1 formazione del patrimonio comune, avendo, per scelta e per cultura, preferito sempre dedicarsi alla casa e ai figli;
che la stessa durante il matrimonio non ha mai lavorato, limitandosi alla raccolta delle olive per pochi giorni all'anno nella proprietà del marito e alla raccolta estiva dei pomodori presso la proprietà di amici, regalando il compenso ai due figli;
che la resistente frequenta una scuola di ballo, segno evidente che le presunte patologie della stessa non sono così gravi da impedirle altresì di lavorare;
che la stessa ha la possibilità di trovare facilmente occupazione nel settore agricolo come bracciante a fronte dell'esperienza lavorativa accumulata nella proprietà del marito e che, ad oggi, non sono incompatibili con la sua età; che, dunque, ella dispone di mezzi adeguati per potersi rendere economicamente indipendente;
che le ragioni della sperequazione economica tra i coniugi vanno ricercate esclusivamente nella volontà e nelle scelte della che si è realizzata nel suo ruolo di CP_1 moglie e di madre.
Dalla documentazione in atti [in particolare Modello 730/21 (reddito da lavoro dipendente € 39.820); 730/22 (reddito da lavoro dipendente € 38.628) e 730/23 (reddito da lavoro dipendente € 40.277), ai quali si aggiungono i redditi dei fabbricati e dei terreni;
estratto conto Unicredit, nonché buste paga
(relativi al periodo agosto 2023/gennaio 2024) depositati dal ricorrente], emerge che il Parte_1 percepisce uno stipendio in media di circa € 2.800/3.000 mensili.
Nel caso in esame, ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile, deve senz'altro essere valorizzata, in primo luogo, la lunga durata del vincolo coniugale, protrattasi per oltre trent'anni - fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge -, durante i quali il ricorrente ha potuto dedicarsi con maggiore impegno, dedizione e serenità al proprio lavoro e alla propria realizzazione pagina 6 di 8 professionale, beneficiando effettivamente dell'attenzione e dell'accudimento prestato dalla coniuge ai figli e all'ambiente domestico. Pertanto, il contributo dato dalla (sposatasi a 20 anni e rimasta CP_1 casalinga) alla formazione del patrimonio del marito (carabiniere) e/o di quello comune è derivato proprio dall'assunzione su di sé del peso prevalente della cura della casa e della prole, così da consentire all'altro coniuge di dedicarsi pienamente alla propria attività.
La prova del contributo offerto da un coniuge nella formazione del patrimonio familiare e/o di quello dell'altro coniuge, frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare e di definizione dei ruoli all'interno della coppia, può essere fornito anche tramite presunzioni (Cass. civ., Sez. Un., n. 18287/2018). Del resto, l'accordo sul ménage familiare e sui ruoli assunti dai coniugi, solitamente, non viene espresso in forma scritta, per questo l'accertamento dello squilibrio che sia il risultato delle scelte comuni della coppia può avvenire anche mediante presunzioni.
Ad avviso del Collegio è possibile dunque presumere che l'apporto della alla conduzione CP_1 della vita familiare e all'allevamento dei figli abbia avuto una valenza decisiva per l'affermazione professionale del marito, ovvero per la formazione del patrimonio di costui.
Così come è possibile presumere che la decisione della resistente, assunta in costanza di matrimonio, di dedicarsi alla vita casalinga, nonché alla cura e all'educazione delle figlie e non svolgere così alcuna attività lavorativa, sia riconducibile ad una scelta comune tra i coniugi.
È pur vero che la resistente non ha fornito in giudizio alcuna prova di aver sacrificato proprie realistiche aspettative professionali in nome della vita familiare. Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza, il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge cd. debole può incidere, riducendola, sulla componente perequativa-riequilibratrice dell'assegno di mantenimento o divorzile, ma non azzerarla, ove risulti che il coniuge – nel nostro caso la - abbia con le CP_1 proprie maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale (ed economico) dell'altro coniuge e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale di tale coniuge (Cass. civ., n. 29195/2021).
In definitiva, se lo squilibrio reddituale tra i coniugi dipende dall'organizzazione familiare che consente a un coniuge di dedicarsi in toto al lavoro, mentre l'altro (richiedente l'assegno) si è dedicato alla gestione della casa e alla cura e all'allevamento dei figli, è dovuto un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa (Cass. civ., n. 26520/2024) quante volte, come nel caso di specie la vita coniugale si sia protratta per un lungo periodo.
Deve certamente evidenziarsi che sussiste in capo all'ex coniuge il dovere di cercare di ottenere il massimo rendimento dalle proprie capacità lavorative, cercando un'occupazione che gli permetta di essere economicamente autonomo. La resistente possiede, per età (52 anni), una modesta ma sicura capacità di impiego in attività lavorative non connotate da specializzazione, pur risultando affetta da alcune patologie.
Inoltre, deve tenersi conto del fatto che i coniugi dispongono di un patrimonio immobiliare comune, costituito dall'immobile sito in Rotello e da quello in Campomarino, entrambi acquistati in regime di comunione dei beni, che potrà essere diviso tra le parti in separata sede.
Conseguentemente, la potrà fare affidamento sulla quota alla stessa spettante e derivante dalla CP_1 divisione del suddetto patrimonio in comproprietà delle parti.
Tutto ciò premesso, avuto riguardo alla situazione economico-patrimoniale delle parti, come documentata in atti;
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considerato che
la capacità lavorativa della resistente deve essere valutata tenendo conto dell'età della medesima (52 anni) e della non indifferente durata della vita matrimoniale (oltre trent'anni), durante la quale la ha comunque apportato il proprio contributo alla conduzione della vita familiare;
CP_1 questo Collegio ritiene di riconoscere a un assegno divorzile in funzione compensativa- Controparte_1 perequativa, ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere alla stessa la somma, Parte_1 ritenuta equa, di € 200,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il
22.08.1992 in OI (EN) tra nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di OI (EN) al N. 36, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1992;
2) nulla si dispone sull'assegnazione della casa familiare;
3) pone a carico di a far data dalla pubblicazione della presente sentenza ed Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'obbligo di corrispondere a , a titolo di assegno di Controparte_1 divorzio, la somma mensile di € 200,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 31.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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