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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/07/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1546/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa EL Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1546/2025 R.G. promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. Federica Baratoni, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), vicolo San Nicandro n.4, in virtù di procura allegata al ricorso e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Ottavia Parte_2 C.F._2
Amadei, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), vicolo San Nicandro, n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) Con decorrenza dal mese di aprile 2025 il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie con Pt_1
l'importo mensile di euro € 460.00 (quattrocentosessanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione dall'aprile 2026, da corrispondersi alla sig.ra entro Parte_2 il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa alle coordinate già note al sig.
Pt_1
pagina 1 di 4 2) Le spese di carattere straordinario come da protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna che di seguito si trascrive, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro;
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili o idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci omeopatici, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico-fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
-spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
-spese parascolastiche (dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori o di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
-spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico-fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate senza ritardo al genitore che le ha anticipate dietro mera esibizione e consegna in copia di ricevuta o altro documento attestante il pagamento effettuato.
I genitori, ad integrazione di quanto previsto dal Protocollo, convengono di prevedere fra le spese straordinarie da non concordarsi previamente – così come attualmente già sta avvenendo- altresì quelle per l'abbigliamento, le spese di carburante, nonché le spese per la ricarica dei telefoni cellulari delle pagina 2 di 4 figlie ovvero per l'abbonamento mensile con l'operatore telefonico prescelto. I genitori precisano altresì che rientrano fra le spese da concordare anche quelle inerenti le spese di manutenzione e di assicurazione relativa all'autovettura Ford Ka tg. DV271WA intestata alla sig.ra Parte_2 ma in uso esclusivo alle figlie EL ed (doc. 5 cit.). Per_1
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta da parte di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare entro 7 giorni, sempre per iscritto, anche via e-mail e con esplicita motivazione il proprio dissenso;
in difetto, decorso tale termine il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
9) L'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sarà percepito dalla sig.ra Parte_2
10) La sig.ra rinuncia irrevocabilmente agli arretrati maturati a titolo di rivalutazione Parte_2
ISTAT sino a tutto il marzo 2025 compreso e ad avanzare quindi ogni e qualsivoglia richiesta a tale titolo nei confronti del sig. Pt_1
11) Le parti dichiarano che con la corretta esecuzione dei presenti accordi null'altro avranno a richiedere e a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo o ragione e di aver dunque definito ogni questione di natura economico-patrimoniale fra gli stessi in essere.
12) Le spese e i compensi legali sono compensati fra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/4/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie maggiorenni, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 22/5/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi delle figlie e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di mantenimento delle figlie e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1546/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di mantenimento delle figlie;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 1/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa EL Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1546/2025 R.G. promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. Federica Baratoni, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), vicolo San Nicandro n.4, in virtù di procura allegata al ricorso e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Ottavia Parte_2 C.F._2
Amadei, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), vicolo San Nicandro, n. 4, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) Con decorrenza dal mese di aprile 2025 il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie con Pt_1
l'importo mensile di euro € 460.00 (quattrocentosessanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione dall'aprile 2026, da corrispondersi alla sig.ra entro Parte_2 il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla stessa alle coordinate già note al sig.
Pt_1
pagina 1 di 4 2) Le spese di carattere straordinario come da protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna che di seguito si trascrive, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro;
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili o idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci omeopatici, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico-fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
-spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
-spese parascolastiche (dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori o di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
-spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico-fisiche diagnosticate);
-spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate senza ritardo al genitore che le ha anticipate dietro mera esibizione e consegna in copia di ricevuta o altro documento attestante il pagamento effettuato.
I genitori, ad integrazione di quanto previsto dal Protocollo, convengono di prevedere fra le spese straordinarie da non concordarsi previamente – così come attualmente già sta avvenendo- altresì quelle per l'abbigliamento, le spese di carburante, nonché le spese per la ricarica dei telefoni cellulari delle pagina 2 di 4 figlie ovvero per l'abbonamento mensile con l'operatore telefonico prescelto. I genitori precisano altresì che rientrano fra le spese da concordare anche quelle inerenti le spese di manutenzione e di assicurazione relativa all'autovettura Ford Ka tg. DV271WA intestata alla sig.ra Parte_2 ma in uso esclusivo alle figlie EL ed (doc. 5 cit.). Per_1
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta da parte di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare entro 7 giorni, sempre per iscritto, anche via e-mail e con esplicita motivazione il proprio dissenso;
in difetto, decorso tale termine il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
9) L'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sarà percepito dalla sig.ra Parte_2
10) La sig.ra rinuncia irrevocabilmente agli arretrati maturati a titolo di rivalutazione Parte_2
ISTAT sino a tutto il marzo 2025 compreso e ad avanzare quindi ogni e qualsivoglia richiesta a tale titolo nei confronti del sig. Pt_1
11) Le parti dichiarano che con la corretta esecuzione dei presenti accordi null'altro avranno a richiedere e a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo o ragione e di aver dunque definito ogni questione di natura economico-patrimoniale fra gli stessi in essere.
12) Le spese e i compensi legali sono compensati fra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/4/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie maggiorenni, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 22/5/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi delle figlie e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di mantenimento delle figlie e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1546/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di mantenimento delle figlie;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 1/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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