Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1039 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 11/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nato a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPISCIANO ANTONIO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste in tutto quanto dedotto, Parte_1
eccepito e richiesto nel ricorso introduttivo, con distrazione delle spese legali, e contesta tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto da parte resistente nei propri scritti difensivi.
Il sottoscritto difensore chiede, altresì, il rinnovo del CTU stante le evidenti lacune ed incongruenze presenti nella CTU depositata in data 30.04.2025 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1
oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
07/08/2024 , il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap art.3 comma 3 della Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“Miocardiopatia dilatativa con insufficienza mitro- aortica e tricuspidale, ipertensione arteriosa, aneurisma aorta sottorenale DT 3,7 cm,IRC III stadio.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Dall'analisi della documentazione sanitaria allegata al fascicolo, dalla raccolta dell'anamnesi e dall'esame obiettivo si evince che il Sig. di aa.78 è affetto da miocardiopatia dilatativa Parte_2
con insufficienza mitro- aortica e tricuspidale, ipertensione arteriosa, aneurisma aorta sottorenale
DT 3,7 cm,IRC III stadio.
Dalla stessa documentazione si evince che il Sig. sottoposto a visita dalla Commissione Parte_2 medica per l'accertamento dell'invalidità civile il 16/6/23 con la diagnosi di miocardiopatia dilatativa aggravata da insufficienza mitro-aorto tricuspidale.Cardiopatia ipertensiva.Ats carotideo. Aneurisma dell'aorta sottorenale,I.R.C.III stadio è stato riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età medio grave 67-99%.
La Commissione medica per l'accertamento dell'handicap nella stessa seduta del 16/6/23 e con la stessa diagnosi, riteneva il ricorrente portatore di handicap (Comma 1;art.3).
La miocardiopatia dilatativa è una condizione che si verifica quando la cavità cardiaca si dilata in seguito a una perdita di forza di contrazione del muscolo cardiaco, riducendo così in maniera sensibile la capacità che ha il cuore di pompare il sangue portando spesso ad insufficienza cardiaca.
Se non trattata adeguatamente, questa condizione nel tempo può progredire verso lo scompenso cardiaco, che comporta accumulo di liquidi nei polmoni, nell'addome, nelle gambe e nei piedi, oltre ad una diminuzione della quantità di sangue fornita ai vari organi.
L'origine della dilatazione del ventricolo (di solito il sinistro) del cuore, è dovuta a cause molteplici: ischemiche (pregresso infarto o aterosclerosi),valvolari (generalmente insufficienza mitro-aortica), virali (ad esempio miocardite acuta),o all'assunzione di farmaci (chemioterapici) all'abuso di alcolici o droghe.
Tra i sintomi della miocardiopatia dilatativa vi possono essere: debolezza, dispnea o respiro affannoso, tosse secca persistente.
La diagnosi richiede oltre la raccolta dell'esame anamnestico ed obiettivo l'elettrocardiogramma che può evidenziare alterazioni elettriche del cuore legate alla sua dilatazione, eventuali aritmie;
la radiografia del torace che può evidenziare il ristagno di liquidi nei polmoni;
l'ecocardiogramma che permette di valutare le dimensioni e la capacità di pompare del cuore oltre ad evidenziare malattie valvolari.
L'insufficienza renale è una condizione che si verifica quando i reni non funzionano più come dovrebbero.
Il compito principale dei reni è filtrare il sangue affinché i prodotti di scarto del metabolismo e i liquidi in eccesso possano essere eliminati con l'urina. I reni, quindi, svolgono una importante funzione di depurazione e di regolazione della quantità di acqua e di sali presenti nell'organismo.
Contribuiscono anche ad altre importanti funzioni quali il controllo della pressione arteriosa, la formazione del sangue e il metabolismo osseo.
L'insufficienza renale cronica (IRC), progredisce lentamente e causa danni permanenti. Se la diagnosi avviene nelle fasi iniziali, le cure possono rallentare e anche prevenire il peggioramento della malattia.
Nelle fasi iniziali dell'insufficienza renale cronica, di solito, non compaiono disturbi evidenti.
Quando la malattia raggiunge uno stadio avanzato, invece, possono manifestarsi disturbi come stanchezza, crampi muscolari, edemi alle caviglie, ai piedi o alle mani, affanno.
L'insufficienza renale cronica è solitamente causata da altre malattie che con il tempo danneggiano i reni e ne alterano il funzionamento. Le più comuni cause di IRC sono: il diabete, l'ipertensione, infezioni renali, ostruzioni prolungate delle vie urinarie, malattie cardiovascolari .
I primi esami da eseguire per diagnosticare l'insufficienza renale sono il dosaggio della creatininemia, da cui deriva la velocità di filtrazione glomerulare(GFR), dell'azotemia e della uricemia, l'esame delle urine per verificare la presenza di sangue o di proteine.
Gli aneurismi sono dilatazioni patologiche delle arterie provocate dallo indebolimento della parete arteriosa. Cause frequenti sono l'ipertensione, l'aterosclerosi, le infezioni, i traumi, le malattie reumatiche sistemiche e i disturbi del tessuto connettivo. Gli aneurismi sono in genere asintomatici ma possono causare dolore e determinare eventi ischemici, tromboembolismo, dissezione spontanea e rottura del vaso, che possono essere letali. La diagnosi si basa su tecniche di imaging
(ecografia,angio-tac,angio-RM,aortografia). Gli aneurismi intatti possono essere trattati con la gestione medica o mediante riparazione a seconda dei sintomi e delle dimensioni e della posizione dell'aneurisma. La gestione medica comprende la modifica del fattore di rischio(esempio rigoroso controllo della pressione arteriosa) più l'imaging di sorveglianza programmata. La riparazione può essere effettuata con un approccio chirurgico. Il trattamento degli aneurismi rotti consiste nella riparazione immediata.
Il diametro dell'aorta addominale ≥ 3 cm in genere costituisce un aneurisma dell'aorta addominale.
La causa è multifattoriale, ma l'aterosclerosi è coinvolta. La maggior parte degli aneurismi cresce lentamente senza causare sintomi e la maggior parte si riscontra incidentalmente. Il rischio di rottura
è proporzionale alla dimensione dell'aneurisma.
Dall'esame obiettivo si evidenzia che Il Sig. accede in sala visita in autonomia. Parte_2
Procede a piccoli passi, lentamente, appoggiandosi ad un bastone. È in apparenti discrete condizioni generali. Facies composita. Orientato e collaborante. I movimenti e la digitopressione delle apofisi del rachide evocano dolenzia. I toni cardiaci sono ritmici, soffio sistolico alla punta, la PA è di 140/85
Co mm di Hg,la FC 77b.p.;la O2 è del 98%.L'addome trattabile, lievemente dolente su tutti i quadranti alla palpazione profonda. .Al torace si ascolta una riduzione del m.v. alle basi. CP_4
Dalla consulenza medica eseguita possiamo affermare che il ricorrente non si trova nella impossibiltà di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ed essendo in grado di compiere da solo gli atti ordinari della vita non abbisogna di un'assistenza continua. Inoltre possiamo confermare che il Sig. non necessita di un intervento assistenziale Parte_2
permanente, continuativo e globale e non può essere definito portatore di handicap grave.
CONCLUSIONI
Il Sig. .78 è affetto da miocardiopatia dilatativa con insufficenza Parte_3
mitro- aortica e tricuspidale,ipertensione arteriosa, aneurisma aorta sottorenale DT 3,7 cm,IRC III stadio non ha diritto a poter usufriure dell'indennità di accompagnamento nè dell'art.3 comma 3
L.104/92. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_5
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 12/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini