Articolo 1487 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1483Articolo 1477
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9 ottobre 2010
Art. 1487. Cause di ineleggibilita' a cariche amministrative 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato. 2. La causa di ineleggibilita' non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. 3. Si applica, per quanto non previsto, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , compatibilmente con lo stato di militare.
Note all' art. 1487:
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010