Sentenza breve 9 giugno 2025
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Decreto collegiale 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 09/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00520/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Deiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo LA, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento di diniego di iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 6 ottobre 2009, adottato dalla Prefettura di LA, con numero protocollo -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 21 febbraio 2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
- nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata a iscrivere il ricorrente nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 6 ottobre 2009 e/o comunque all'adozione di ogni misura idonea a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ex art. 34, comma 1 lett. c), c.p.a.;
- previa condanna, in via cautelare e urgente, all’iscrizione con riserva nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 6 ottobre 2009.
- con espressa riserva di esperire azione risarcitoria ex art. 30, co. 5, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo LA e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Emanuela Traina e trattenuto il ricorso in decisione sugli scritti, come chiesto da parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso all’esame, notificato il 22 aprile 2025 e depositato il 15 maggio successivo, l’esponente premette che:
- in data 18 giugno 2024 l’Istituto di Vigilanza “-OMISSIS-” S.r.l., del quale è dipendente, chiedeva alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di LA la propria iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al D.M. 6 ottobre 2009, al fine di consentirgli di svolgere attività nel settore della sicurezza e controllo degli spettacoli;
- con nota del 4 settembre 2024 l’Amministrazione comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, individuati nel parere negativo espresso dalla Questura di LA in ragione di taluni precedenti di polizia riportati dal ricorrente nel periodo intercorrente fra il 2008 e il 2015 (per inadempimento dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale, violazioni in materia edilizia e minaccia);
- trasmetteva le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10- bis della legge 241/1990 nelle quali precisava di non avere alcun precedente penale, né alcun carico pendente, e di non avere riportato alcuna denuncia nei cinque anni precedenti l’istanza di iscrizione;
- ciononostante il procedimento si concludeva con l’adozione dell’impugnato provvedimento, il quale negava l’iscrizione, ritenendo le segnalazioni di polizia citate non compatibili con il requisito della buona condotta di cui all’art. 11 TULPS.
2. Di tale provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, altresì formulando le ulteriori domande riportate in epigrafe.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) « difetto di motivazione », in ragione dell’omessa valutazione delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 10- bis l. 241/1990;
II) « violazione di legge o eccesso di potere », in quanto la valutazione della sussistenza del requisito di cui all’art. 11 TULPS sarebbe stata condotta al di fuori delle ipotesi normativamente previste.
4. Nel giudizio così introdotto si sono costituiti in resistenza l’Ufficio Territoriale del Governo di LA ed il Ministero dell’Interno, depositando documentazione e relazione esplicativa.
5. Con decreto del 14 maggio 2025 il ricorrente è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
6. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare, il Collegio, dato avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a. della definizione del giudizio con decisione in forma semplificata, sussistendone i presupposti, ha trattenuto il ricorso in decisione.
7. Il ricorso deve essere accolto in ragione della evidente fondatezza del primo dei motivi con esso veicolati.
7.1. A seguito della presentazione delle osservazioni ex art. 10- bis L. 241/1990 insorge a carico dell’amministrazione procedente uno specifico onere valutativo e motivazionale; la norma citata dispone, infatti, al comma 1, che «(…) del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni ».
7.2. È pur vero che, secondo costante affermazione della giurisprudenza, l’onere in argomento non richiede una puntuale ed analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente a giustificare il provvedimento conclusivo adottato che dalla motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite, si evinca che l’Amministrazione abbia tenuto conto, nel complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà e siano nella sostanza percepibili le ragioni del loro mancato recepimento (in termini, tra le tante, da ultimo TAR Lazio, sez. V- ter , 21 maggio 2025, n. 9806, e i precedenti ivi richiamati); tuttavia nel caso di specie il provvedimento conclusivo del procedimento, pur dando atto dell’avvenuta presentazione delle osservazioni ai sensi della norma più volte citata da parte del difensore dell’istante, non spende neppure una parola in merito alle ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere quanto nelle stesse rappresentato, ciò che sarebbe stato, ad avviso del Collegio, tanto più necessario in ragione della particolare risalenza dei precedenti di polizia ritenuti ostativi dalla Questura di LA e della documentata insussistenza, in capo al ricorrente, di alcun precedente penale e/o carico pendente.
7.3. Quanto sopra - ferma restando la discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione del requisito della buona condotta di cui all’art. 11 del TULPS, espressamente richiamato dal comma 4 dell’art. 1 del DM 6 ottobre 2009 (recante la disciplina dell’iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi) - inficia di per sé il provvedimento impugnato, che, in ragione di tale rilevante omissione, si manifesta privo di motivazione nonché in contrasto con la richiamata disposizione di cui all’art. 10- bis l. 241/1990.
8. Il diniego oggetto del presente giudizio deve, pertanto, essere annullato, assorbita ogni altra censura non esaminata, con conseguente regressione del procedimento alla fase della valutazione delle osservazioni presentate dal ricorrente, dei cui esiti l’amministrazione dovrà dare conto nel provvedimento finale, nei termini precisati al punto 7.2) che precede.
9. Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna al rilascio del provvedimento richiesto, a ciò ostando il disposto degli artt. 34, comma 1 lett. c), e 31, comma 3, c.p.a., residuando per quanto detto, all’esito della presente decisione, un ulteriore margine di discrezionalità nell’attività che l’Amministrazione dovrà porre in essere al fine di conformarsi alla stessa.
10. Le spese del giudizio devono, infine, essere regolate secondo la soccombenza; a tale proposito deve considerarsi che: a) parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato; b) in relazione a tale evenienza l’articolo 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dispone che « il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato » e che, nel caso di specie, tale pagamento deve essere effettuato in favore della Giustizia Amministrativa; deve, invece, essere rinviata alla presentazione di apposita istanza da parte del ricorrente la liquidazione del compenso al proprio difensore, previa dimostrazione dei presupposti di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con pagamento in favore della Giustizia Amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.