Rigetto
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/05/2025, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04068/2025REG.PROV.COLL.
N. 00960/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2024, proposto da RG SS, GE NG, AN GR, NI AN, RS DO, MA SA MAni, SU LL, SA RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra 18;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio IV personale Scolastico – Ambito Territoriale della Provincia di Rieti, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Reginale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituiti in giudizio;
nei confronti
OI ND, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12941/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno presente per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Viene in esame l’appello collettivo promosso dai ricorrenti meglio indicati in epigrafe contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Stralcio, 1 agosto 2023, n. 12941, con la quale è stato respinto il loro ricorso avverso il D.M. 3 giugno 2015 n. 325 nella parte in cui non consente l’inserimento ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.
2 - Il Ministero intimato si è costituito solo formalmente.
3 - In particolare, i ricorrenti deducevano in primo grado il pieno valore abilitante del titolo di studio in parola secondo il regime giuridico applicabile ratione temporis , che illegittimamente non era stato ritenuto valido titolo di accesso nelle graduatorie ma il TAR, dopo aver respinto la domanda cautelare con decisione riformata in appello dal Consiglio di Stato, respingeva il ricorso motivando per relationem, mediante il rinvio alle decisioni dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 20 dicembre 2017 e nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019.
4 – I ricorrenti in epigrafe propongono appello, evidenziando che le predette pronunce non avevano affrontato la specifica censura, che era stata invece dedotta nel presente in giudizio, attinente al mancato esercizio dei poteri di autotutela nella rivisitazione delle condizioni di accesso al suddetto canale di reclutamento, scaturita da una notevole e massiva diversità di trattamento ingeneratasi tra docenti versanti nelle medesime condizioni.
5 - Inoltre, secondo gli appellanti la tesi prospettata dalle predette decisioni dell’Adunanza Plenaria non sarebbe condivisibile laddove assume che la rivendicazione del diritto all’inserimento nelle graduatorie andava necessariamente prospettata all’epoca del primo aggiornamento successivo alla trasformazione (2007), dal momento che le successive operazioni amministrative costituirebbero un mero aggiornamento dei titoli senza alcuna valutazione discrezionale sulle condizioni di ammissione.
6 – Nel merito, gli appellanti deducono le seguenti censure d’appello:
6.1 – “ ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 74 E 88 COD. PROC. AMM. MANCATO APPROFONDIMENTO ISTRUTTORIO. MOTIVAZIONE INCONGRUA E PERPLESSA ”.
La sentenza impugnata sarebbe illegittima in quanto non offrirebbe un’adeguata e congrua motivazione a fondamento del rigetto dell’eccezione specificatamente sollevata nella memoria depositata in data 6 aprile 2023, nella quale era stato dedotto che, nel corso degli anni, le graduatorie in questione, ove figuravano anche gli odierni appellanti, erano state utilizzate per l’assunzione del personale docente. Pertanto, si sarebbe reso necessario verificare in via istruttoria il comportamento tenuto dal Ministero appellato con riguardo alla posizione degli odierni appellanti, onde appurare se l’immissione in ruolo fosse oggettivamente condizionata all’esito del giudizio;
6.2 – “ ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 74 E 88 COD. PROC. AMM. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 111 COST. OMESSA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA ”.
La sentenza gravata non avrebbe altresì affrontato l’eccezione sollevata dagli odierni appellanti relativa all’irragionevolezza del provvedimento. In particolare, l’accertamento circa l’illegittimità dei criteri generali volti a definire i requisiti soggettivi per l’inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento non poteva che riguardare tutti i soggetti potenzialmente interessati dagli effetti delle sentenze sinora adottate dal giudice amministrativo, ancorché non parti formali dei relativi giudizi. Diversamente opinando, si sarebbe concretizzata una patente violazione dei fondamentali principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., con una ingiusta discriminazione tra soggetti versanti nelle medesime condizioni. Ne deriva, sostengono gli appellanti, che la platea dei soggetti ammessi all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, illegittimamente esclusi dall’Amministrazione resistente, non può che estendersi a tutti i soggetti in possesso del requisito in parola, ossia del conseguimento del diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002. Ogni diversa opzione ermeneutica finirebbe con l’imporre l’onere di proposizione di un’apposita azione processuale sebbene la sussistenza del diritto in questione sia stata definitivamente accertata in via giudiziale, con inutile dispendio di risorse ed aggravio del sistema giurisdizionale.
6.3 – “ SUL CARATTERE NON ESAURITO DEL RAPPORTO GIURIDICO FONDATO SULLA POSIZIONE GIURIDICA AZIONATA. AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO ”.
Al fine di far valere le predette censure, gli appellanti evidenziano altresì che il rapporto giuridico conseguente alla titolarità del diploma in parola non potrebbe ritenersi esaurito e che di conseguenza non vi sarebbe decadenza della pretesa azionata nel giudizio come sostenuto dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, in conformità a quanto sostenuto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 11 del 20 dicembre 2017. In tal senso, la tesi prospettata dalla Adunanza Plenaria non appare condivisibile laddove assume che la rivendicazione del diritto all’inserimento nelle graduatorie andava necessariamente prospettata all’epoca del primo aggiornamento successivo alla trasformazione (2007), in quanto l’esercizio della funzione amministrativa, anche se connotata da elementi di vincolatività, rappresenta comunque l’esplicazione di un potere amministrativo volto alla gestione di un assetto concreto degli interessi in gioco, rispetto al quale va garantita al cittadino ogni possibilità di tutela. La circostanza che l’Amministrazione non avesse spazi di valutazione autonoma (alla stregua dell’art. 1, co. 605, lett. c) della L. 27 dicembre 2006 n. 296), non vanificherebbe la difesa della posizione giuridica ma la sposterebbe sul piano del giudizio di costituzionalità della norma. L’impugnazione dell’atto amministrativo, quindi, costituiva il veicolo necessario e ineludibile per contestare la legittimità della disciplina normativa rispetto ai principi costituzionali e comunitari cui l’ordinamento deve conformarsi.
6.4 – “ SULLA PECULIARE CONDIZIONE DEI DOCENTI MUNITI DI DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L’A.S. 2001/2002. SULL’AMMISSIBILITÀ DELLA PRESENTE IMPUGNATIVA ”.
Gli appellanti deducono inoltre, in merito al mancato riconoscimento del diritto dei docenti muniti di diploma magistrale all’inserimento, in quanto docenti abilitati in GAE, che, dopo il parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013, il suddetto titolo di studio è stato considerato abilitante anche dal MIUR, che non solo ha consentito l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto ma l’ha altresì individuato quale requisito di ammissione alla tornata “eccezionale di reclutamento” riservata a docenti con servizio bandita ai sensi dell’art. 4 del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, conv. con legge 9 agosto 2018 n. 96) cui i ricorrenti non hanno potuto partecipare per mancanza del requisito concorrente dell’anzianità biennale di servizio.
Quindi il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 costituiva una qualifica professionale che consentiva l’esercizio stabile della professione di docente e legittimava l’assunzione nei ruoli del personale statale, mentre i successivi elementi di novità minerebbero la razionalità del sistema di reclutamento, anche poiché all’esito di sentenze passate in giudicato ( in primis , Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015 n. 1923) si è cristallizzata la posizione di oltre 10.000 docenti che, in virtù del medesimo titolo di studio, sono stati ormai immessi in ruolo, ingenerando così una vistosa disparità di trattamento fra categorie omogenee di docenti.
6.5 – “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 197, 401 E 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DEL D.L. 7 APRILE 2004 N. 97 (CONV. IN L. 4 GIUGNO 2004 N. 143) E DELLA TABELLA ALLEGATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 605 E 607 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE, RECEPITA CON D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DEL D.P.R. 23 LUGLIO 1998 N. 323. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.I. 13 MARZO 1998. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, CO. 416 DELLA L. 24 DICEMBRE 2007 N. 244. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9, CO. 20 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011 N. 70 (CONV. IN L. 12 LUGLIO 2011 N. 106). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14, COMMI 2 TER E QUATER DEL D.L. 29 DICEMBRE 2011 N. 216 (CONV. IN L. 24 FEBBRAIO 2012 N. 14). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 SEPTIES E NONIES DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE”.
In ogni caso, le conclusioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato presterebbero il fianco a numerose censure di legittimità, evidenziate dalla pregressa giurisprudenza. In tal senso, si citano ampiamente, fra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2018 n. 217 nonché, con riferimento alla natura abilitante del titolo e conseguentemente al diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, Cons. St., VI, n. 3673/2015. Sarebbe infatti evidente che l’annullamento in via giurisdizionale del D.M. n. 235/2014 e dei successivi decreti di aggiornamento, laddove precludevano illegittimamente l’inserimento dei docenti muniti di Diploma Magistrale, era suscettibile di produrre effetti ultra partes , dando luogo ad un giudicato pienamente applicabile anche a soggetti che non erano parti formali dei relativi giudizi. Il D.M. 235/2014 cit., infatti, costituiva un atto generale ed inscindibile, dal momento che conteneva appunto la disciplina delegata dei procedimenti di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.
Ne deriverebbe la illegittimità del tentativo del Ministero resistente di voler circoscrivere l’inserimento dei docenti muniti di Diploma Magistrale ante a.s. 2001/2002, imponendo un irragionevole onere di proposizione di un’apposita azione processuale sebbene la sussistenza del diritto in questione fosse stata definitivamente accertata in via giudiziale. Vengono pertanto integralmente riproposti anche i motivi sollevati nel ricorso di primo grado.
9. L'appello è infondato.
10. Sulle questioni prospettate con l'odierno appello, il Consiglio di Stato ha da tempo maturato un indirizzo esegetico consolidato, rispetto al quale non sussistono ragioni per discostarsi e al quale anche questo Collegio aderisce.
Occorrendo quindi rifarsi ai tanti precedenti specifici conformi pronunciati in materia, il Collegio richiama, ex multis , ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione VI, nn. 2985 e 3802 del 2020, nn. 5545, 5547, 5548, 5549, 5556, 5559, 5564, 5565 del 2021 e quelle di questa Sezione nn. 10097/2022 e 8856/2023 (v. anche, per il sostanziale recepimento dei principi enunciati dalle pronunce dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2017 e n. 4 e 5 del 2019, la sentenza della Corte di cassazione n. 3830/2021), ed infine la più recente sentenza di questa Sezione n. 8130 del 2024.
11 - I motivi d’appello, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, devono pertanto essere respinti sulla base dell’indirizzo esegetico che, seguendo l’ordine di trattazione dei temi sollevati con le censure dedotte dagli appellanti, ha statuito che:
a) l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare ex artt. 194 e 197 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, non ha mai costituito titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall'art. 401 D.L.vo n. 297 del 1994, essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell'art. 402 D.L.vo n. 297 del 1994). Ciò vale anche per le procedure riservate al personale in possesso del diploma magistrale e di determinati requisiti di servizio, istituite ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. 3 maggio 1999, n. 124, (O.M. n. 153 del 1999) ed ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c- bis ) D.L. n. 97 del 2004 conv. da L. n. 143 del 2004 (O.M. n. 25 del 2005 e O.M. n. 80 del 2005) che richiedevano, ai fini del rilascio del titolo, il superamento di una procedura selettiva di tipo concorsuale;
b) il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, a propria volta può essere riconosciuto solo in via "strumentale", nel senso di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi, pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione istituito con D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471: in tal modo, la richiamata disciplina transitoria ha mostrato di tenere in debito conto la posizione di chi avesse conseguito il titolo del diploma magistrale precedentemente alla riforma operata con la L. 19 novembre 1990, n. 341 e non fosse già immesso in ruolo alla data di entrata in vigore del D.M. 10 marzo 1997, consentendogli la partecipazione a procedure selettive riservate ai fini del conseguimento di un titolo idoneo a consentire l'iscrizione nelle graduatorie;
c) gli atti a suo tempo impugnati ed annullati, e in particolare il D.M. 235/2014, non avevano efficacia erga omnes, rivolgendosi a soggetti determinati o, comunque, facilmente determinabili, di modo che i destinatari del D.M. sono esclusivamente i docenti già inseriti nelle graduatorie, i quali, evidentemente, sono gli unici soggetti che possono ottenere l'aggiornamento della posizione o la conferma della stessa. Ne consegue che i destinatari dei D.M. sono determinati sin dal momento della sua adozione e rappresentano una categoria chiusa, atteso che i criteri di aggiornamento hanno efficacia limitata nel tempo. I decreti in parola difettano quindi degli elementi essenziali della norma giuridica, ovvero: l'astrattezza (intesa come capacità della norma di applicarsi infinite volte a tutti i casi concreti rientranti nella fattispecie descritta in astratto), la generalità (intesa come indeterminabilità, sia ex ante che ex post , dei destinatari della norma) e l'innovatività (ovvero la capacità di modificare stabilmente l'ordinamento giuridico);
d) neppure è condivisibile la possibile tesi per cui il termine per proporre ricorso giurisdizionale (e, ancora prima, per presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie) decorra non dalla piena conoscenza del provvedimento e dei suoi effetti lesivi (o, con riferimento alla presentazione della domanda di inserimento, dal possesso effettivo del titolo abilitante), ma dal momento in cui, in sede giurisdizionale, viene accertata l'illegittimità dell'atto lesivo: fatta infatti eccezione per l'ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili (che qui non vengono in considerazione). In conclusione deve pertanto escludersi che l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente "esaurimento" del relativo rapporto giuridico (il dies a quo per proporre impugnazione va quindi individuato (anche a voler prescindere dalla preclusione derivante dalla mancata tempestiva presentazione della domanda di inserimento), nella pubblicazione del D.M. 16 marzo 2007, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 605, L. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), è stato disposto il primo aggiornamento delle graduatorie permanenti, che la stessa legge finanziaria per il 2007 aveva "chiuso" con il dichiarato fine di portarle ad esaurimento. In ogni caso, in materia di condizioni di ammissibilità dell'azione, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha riconosciuto la compatibilità con il principio di effettività della fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto a tutela sia dell'interessato sia dell'amministrazione coinvolta, anche se, per definizione, lo spirare di detti termini comporta il rigetto, totale o parziale, dell'azione intentata (in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, C.F.S., C500/16, EU:C:2017:996, punto 42). In particolare, la Corte non considera una difficoltà eccessiva l'imposizione di termini di ricorso che iniziano a decorrere soltanto a partire dalla data alla quale l'interessato sia venuto a conoscenza dell'annuncio o, quantomeno, sarebbe dovuto venirne a conoscenza (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2003, Santex, C327/00, EU:C:2003:109, punti 55 e 57; del 6 ottobre 2009, A.T., C40/08, EU:C:2009:615, punto 45, nonché dell'8 settembre 2011, SAdo Santana, C177/10, EU:C:2011:557, punto 96)" (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in causa C-280/18, 7 novembre 2019, punti 54 e 55); e pure la Corte costituzionale (sentenza n. 94 del 2017) ha valorizzato la rilevanza, nell'ambito del processo amministrativo, della sottoposizione del diritto di azione a termini perentori, a pena di decadenza, in quanto funzionale alla garanzia della stabilità degli effetti giuridici, in conformità con l'interesse pubblico di pervenire in tempi brevi alla definitiva certezza del rapporto giuridico amministrativo.
e) Il superamento del periodo di formazione e prova, la stipula dei contratti e l'immissione in ruolo con cancellazione dalla GAE non possono condurre all'accoglimento delle censure degli appellanti, trattandosi del risultato di atti meramente privatistici che non costituiscono in alcun modo il frutto di una rinnovata valutazione degli interessi coinvolti rispetto a quella posta a base dei provvedimenti impugnati giurisdizionalmente.
f) La circostanza per cui gli appellanti, nelle more del giudizio, siano stati assunti, ammessi al periodo di formazione e prova e, infine, immessi in ruolo (con conseguente cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e di istituto in cui erano inseriti), da un lato, non potrebbe comunque ovviare all'assenza di un titolo idoneo all'inserimento nelle medesime graduatorie, e cioè alla mancanza di un requisito necessario per l'immissione in servizio in base alla fattispecie che viene in considerazione; dall'altro, tale attività è dipesa esclusivamente da pronunciamenti cautelari del Consiglio di Stato, e non già dalla manifestazione di una rinnovata volontà dispositiva, promanante dall'organo ministeriale competente, volta a riconoscere la valenza abilitante del diploma posseduto dagli appellanti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per cui è causa.
g) Il principio dell'assorbimento configura, infatti, un istituto eccezionale, da interpretare in senso restrittivo e inapplicabile a fattispecie diverse da quelle per cui è espressamente tipizzato: il consolidamento della posizione di vantaggio conseguita in esecuzione di un ordine cautelare deroga i principi di strumentalità e interinalità della tutela cautelare, avente la tipica funzione di proteggere la sfera giuridica della parte processuale nelle more della definizione del giudizio, senza pregiudicare la soluzione nel merito della controversia: al caso all'esame non può quindi trovare applicazione il principio dell'assorbimento positivizzato dall'art. 4, comma 2- bis , del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, secondo cui conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela (in tal senso, Corte costituzionale, sentenza n. 108 del 2009, che ha già chiaramente evidenziato che tale normativa non si applica ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione, e in senso conforme anche Adunanza plenaria n. 1 del 2015, secondo cui " non è possibile ritenere che il favorevole esito di alcuni esami del corso di studi, cui s'è avuto accesso in relazione al favorevole esito del giudizio di primo grado instaurato contro il diniego di iscrizione motivato con il mancato superamento del test di accesso previsto per i corsi di laurea ad accesso limitato, possa ritenersi assorbente del mancato possesso di quel requisito di ammissione ").
h) Inconferente è anche il richiamo alla disciplina della autotutela di cui all'art. 21- nonies , L. n. 241 del 1990: non si fa infatti questione del riesame di un precedente atto favorevole ai ricorrenti spontaneamente assunto dall'Amministrazione, ma dell'adozione di atti meramente esecutivi, aventi la propria giustificazione in un ordine cautelare emesso in costanza di giudizio; con la conseguenza che, venuto meno l'atto giurisdizionale presupposto (per effetto del rigetto della domanda attorea), non potrebbe sostenersi l'autonoma persistenza (altresì, invocando una disciplina non conferente, quale quella dell'autotutela decisoria) di atti meramente dipendenti, per propria natura destinati a produrre un effetto provvisorio (al pari dell'ordine cautelare in cui trovano la propria giustificazione) nelle more della definizione del merito della controversia.
i) La disciplina nazionale in parola non si espone neppure alle critiche di incostituzionalità e incompatibilità unionale svolte dalle parti, incentrate su censure generiche o non rilevanti ai fini della decisione, con conseguente non conferenza delle possibili questioni di legittimità costituzionale e dei possibili quesiti interpretativi di compatibilità unionale, e ciò rende non decisive le censure degli appellanti circa la carenza di tutela giurisdizionale che sarebbe loro derivata, a causa delle avversate decisioni, con riferimento alla loro impossibilità di adire il giudice a quo per far valere i sopraindicati profili.
j) Difettando un diritto vivente favorevole ai ricorrenti, idoneo ad ingenerare un ragionevole affidamento sulla ricevibilità e fondatezza dei ricorsi proposti, non può neppure essere contestata la violazione dell'art. 1 della L. n. 241 del 1990, degli artt. 2 e 97 Cost., nonché dei principi di buona fede, affidamento, correttezza e di leale collaborazione.
k) Neppure risulta violato il principio di uguaglianza tra lavoratori assunti a tempo determinato dalle P.A. per effetto della preclusione, per i soli diplomati magistrali dell'inserimento in GAE, della partecipazione al piano straordinario di reclutamento previsto dall'art. 1 della L. n. 107 del 2015 e alla così detta "fase transitoria di reclutamento" di cui al D.L.vo n. 59 del 2017 trattandosi, per l’appunto, di una disciplina transitoria necessariamente correlata al decorso del tempo.
11. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto.
12. Le spese del presente grado di giudizio, considerata la particolarità delle questioni trattate, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
SAria MA Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO