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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 150 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
18/07/1963, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe FRIGOTTO
e
RE EO IO, C.F. , nato ad [...] C.F._2
(VI) il 19/07/1963,
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca FASOLI e Massimiliano
MIOTTI;
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in
data 14.09.1996 in San Bonifacio (VR), trascritto nei registri degli atti di
matrimonio del medesimo comune, Anno 1996, Parte II, Serie A, n. 65;
2) Ordinarsi, conseguentemente, le formalità di rito al competente Ufficio di
Stato Civile;
3) Disporsi a carico del Sig. TT EO IO l'obbligo di contribuire al
mantenimento di con un assegno mensile di euro 230,00, CP_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare in favore della
stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
4) Darsi atto che le parti hanno già regolato ogni diverso pregresso aspetto
economico patrimoniale;
5) Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra
le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli
2 effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San Bonifacio
(VR) in data 14/09/1996.
All'esito dell'udienza del 3/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 2425/2017, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 - quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di RE EO IO l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile, la somma di 230,00 euro mensili,
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da RE EO IO in San Bonifacio (VR) il 14/09/1996 CP_1
alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN IF (VR) al n.
65, parte II, serie A, anno 1996;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 150 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
18/07/1963, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe FRIGOTTO
e
RE EO IO, C.F. , nato ad [...] C.F._2
(VI) il 19/07/1963,
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca FASOLI e Massimiliano
MIOTTI;
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in
data 14.09.1996 in San Bonifacio (VR), trascritto nei registri degli atti di
matrimonio del medesimo comune, Anno 1996, Parte II, Serie A, n. 65;
2) Ordinarsi, conseguentemente, le formalità di rito al competente Ufficio di
Stato Civile;
3) Disporsi a carico del Sig. TT EO IO l'obbligo di contribuire al
mantenimento di con un assegno mensile di euro 230,00, CP_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare in favore della
stessa entro il giorno 5 di ogni mese;
4) Darsi atto che le parti hanno già regolato ogni diverso pregresso aspetto
economico patrimoniale;
5) Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra
le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli
2 effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San Bonifacio
(VR) in data 14/09/1996.
All'esito dell'udienza del 3/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 2425/2017, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 - quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di RE EO IO l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile, la somma di 230,00 euro mensili,
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da RE EO IO in San Bonifacio (VR) il 14/09/1996 CP_1
alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN IF (VR) al n.
65, parte II, serie A, anno 1996;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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