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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 921/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 921/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Valerio Misiti;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Valerio Misiti;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.03.2025 e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché n matrimonio concordatario da essi contratto in Livorno in data 03.07.1999, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nati i figli in data 15.05.2004 e in data 30.10.2006, oggi maggiorenni ma non Per_1 Per_2 icamente autosufficie e con decreto del 10.12.2012 (Proc. R.G. n. 3464/2012) il Tribunale di Livorno ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Con decreto del 24/03/2025 il Presidente Relatore ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 22.05.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso, depositato in data 18.03.2025, è fondato e va accolto. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno in data 03.07.1999 tra e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1999 Parte 2 Serie A n. 172.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Nessun contributo al mantenimento è dovuto in favore e/o a carico di alcuno dei ricorrenti, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
2) I figli e manterranno la residenza collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 madre: i uale contributo al mantenimento degli stessi la somma complessiva di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre alle spese straordinarie, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
3) L'assegno unico sarà diviso parimenti fra i genitori.
4) L'abitazione coniugale, oggi di proprietà esclusiva del sig. rimarrà nella Parte_1 esclusiva disponibilità di quest'ultimo.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 22.05.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 921/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Valerio Misiti;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Valerio Misiti;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.03.2025 e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché n matrimonio concordatario da essi contratto in Livorno in data 03.07.1999, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nati i figli in data 15.05.2004 e in data 30.10.2006, oggi maggiorenni ma non Per_1 Per_2 icamente autosufficie e con decreto del 10.12.2012 (Proc. R.G. n. 3464/2012) il Tribunale di Livorno ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Con decreto del 24/03/2025 il Presidente Relatore ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 22.05.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso, depositato in data 18.03.2025, è fondato e va accolto. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno in data 03.07.1999 tra e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1999 Parte 2 Serie A n. 172.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Nessun contributo al mantenimento è dovuto in favore e/o a carico di alcuno dei ricorrenti, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
2) I figli e manterranno la residenza collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 madre: i uale contributo al mantenimento degli stessi la somma complessiva di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre alle spese straordinarie, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
3) L'assegno unico sarà diviso parimenti fra i genitori.
4) L'abitazione coniugale, oggi di proprietà esclusiva del sig. rimarrà nella Parte_1 esclusiva disponibilità di quest'ultimo.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 22.05.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra