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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1288/2021 R.G. promossa
DA
, già Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giada Ferrara,
Appellante
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1 Parte_3
),
[...] C.F._2 Parte_4
), C.F._3 Parte_5
) e C.F._4 Parte_6
), nella qualità di eredi di C.F._5 Per_1
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Piergiorgio
[...]
Finocchiaro e Rosario Giovanni Pellegrino,
Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale P.IVA_2 mandatario della Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi;
[...]
Controparte_4
), in persona
[...] P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Concetto Origlio,
Appellati
OGGETTO: appello – opposizione a estratto di ruolo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.7.2018, , premesso che soltanto a Persona_1
seguito di richiesta di copia degli estratti di ruolo rivolta all'agente della riscossione era venuto a conoscenza dell'esistenza di somme iscritte a ruolo a proprio carico da parte dell e dell proponeva opposizione avverso CP_2 CP_4
le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito riportati nei ruoli, lamentando l'omessa o comunque invalida notifica degli atti impugnati, nonché l'inesistenza delle pretese contributive per intervenuta prescrizione o decadenza.
Con sentenza n. 2515/2021 del 21.5.2021, il giudice del lavoro di Catania, dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alle cartelle n.
293 2006 0137373019 e n. 293 2008 0002481737, dichiarava prescritti i crediti portati dagli ulteriori atti impugnati.
Riteneva, in particolare, che l non avesse provato la notifica di atti CP_4
interruttivi della prescrizione, che l' avesse provveduto alla notifica di CP_2
uno dei due avvisi di addebito allorquando era già maturato il termine di prescrizione e che non avesse dato prova della notifica dell'altro.
Avverso la citata sentenza proponeva appello Parte_1
, subentrata a titolo universale a con
[...] Parte_1 Parte_2
atto del 10.11.2021. Resisteva al gravame Si Persona_1 costituivano, altresì, in giudizio e In corso di causa decedeva CP_2 CP_4 [...]
. Dichiarata l'interruzione del giudizio, lo stesso veniva Persona_1
riassunto dagli eredi indicati in epigrafe.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto prescritta la pretesa portata dalla cartella n.
29320150054340430, lamentando l'omesso esame dei documenti allegati in primo grado, nonché il travisamento dei fatti.
Deduce che, posto che la suddetta cartella era stata regolarmente notificata, presso la residenza dell'odierno appellato, ai sensi del comma 2 dell'art. 139,
c.p.c. e che dell'avvenuta notifica era stato dato avviso allo stesso con raccomandata, come comprovato dalla documentazione in atti, alcuna prescrizione poteva dirsi maturata al momento del deposito del ricorso introduttivo, avvenuto in data 26.7.2018.
1.2. Con il secondo motivo, lamenta l'errata valutazione degli atti interruttivi della prescrizione ritualmente depositati in giudizio con riferimento alle cartelle n. 29320090050153116 e n. 29320140001342474. Il giudice aveva erroneamente ritenuto che i documenti ritualmente depositati non fossero “idonei a dimostrare l'interruzione della prescrizione … per
l'assenza di specifici riferimenti, nonché di ulteriore documentazione a corredo, non appaiono in grado di dimostrare che gli stessi si riferiscono ai crediti oggetto di causa”. Critica tale decisione richiamando quanto statuito dalla Corte di appello di Catania con la sentenza n. 1273/2019 in merito alla idoneità del documento “Inquiry fascicolo cartelle” ai fini della prova del collegamento tra le cartelle e i successivi atti interruttivi della prescrizione. Deduce che, in ogni caso, il giudice avrebbe potuto esercitare i poteri istruttori ex art. 421, comma 2, c.p.c., ordinando al riscossore l'eventuale integrazione della prova già fornita.
1.3. Ripropone, con riferimento a tutte le cartelle e gli avvisi impugnati le eccezioni già spiegate in primo grado e non esaminate dal Tribunale e, in particolare, l'eccezione di inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dal diritto di opporre le cartelle.
2.1. Deve, preliminarmente, rilevarsi che, contrariamente a quanto indicato nella memoria di costituzione di parte appellata, ha impugnato la CP_5
sentenza appellata in relazione a tutte le cartelle e gli avvisi oggetto del giudizio di primo grado, con esclusione soltanto delle cartelle per le quali è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, con l'ultimo motivo l'appellante ha riproposto l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, già proposta in primo grado, senza alcuna limitazione.
2.2.L'eccezione di inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo deve essere esaminata prioritariamente in quanto, se fondata, comporta l'assorbimento degli altri motivi.
L'eccezione è fondata. Come già affermato da questa Corte (cfr. sentenze n.
14/2024 e n. 211/2024), trovano infatti applicazione nella specie i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26283/2022, secondo cui: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”; e ancora: “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del
2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione” (principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3,
c.p.c.).
E invero il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L.n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato
“Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma
4-bis, ha stabilito, non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie,
e segnatamente anche i crediti contributivi e previdenziali.
In particolare, come affermato dalle S.U., con la norma in questione “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando
l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire … È quindi coerente che
l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato … … La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti … … La disciplina in questione non è … irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto
l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n.
155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che,
«a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.
- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente … nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21. - Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite”.
Né - hanno ancora osservato i giudici di legittimità - può ritenersi che sussista un vuoto di tutela. Ed invero “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n.
18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere
l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21;
n. 40763/21, cit.)”.
Nel caso di specie, ha impugnato l'estratto del ruolo e i relativi Per_1
avvisi di addebito e cartelle di pagamento, affermando, nel ricorso introduttivo, che
“il signor richiedeva alla – Agente Persona_1 Parte_2
della riscossione per la provincia di Catania, copia degli estratti di ruolo apprendendo dell'esistenza di somme iscritte a ruolo a proprio carico da parte dell e dell per la complessiva somma di € 29.248,23”. CP_2 CP_4
Come già rilevato da questa Corte nei propri precedenti conformi - cfr. ex multis Corte appello Catania, sentenze nn. 1101/2022, 277/2023, 396/2023, che richiamano tutte Cass. S.U. n. 26283/2022 -, non è sufficiente la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, “non prospettandosi l'azione di accertamento negativo del credito, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione
(ente impositore) alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (cfr.
Cass. 6723/2019, Cass. 22946/2016; cfr. anche Cass. Sezioni Unite n. 26283/2022 cit., in motivazione)”.
E invero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26283/2022 cit., l'interesse ad agire (opposizione all'esecuzione) sorge soltanto “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
2. In definitiva, fermo il giudicato formatosi sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle n. 293 2006 0137373019 e n.
293 2008 0002481737, in parziale riforma della sentenza impugnata l'originaria opposizione proposta da va dichiarata inammissibile per difetto Persona_1
di interesse ad agire.
2.1. L'esito complessivo del giudizio, l'entrata in vigore della legge n.
215/2021 e l'epoca della pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata giustificano l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese processuali di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata, che conferma in ordine alla pronuncia di parziale cessazione della materia del contendere, dichiara inammissibile l'opposizione originariamente proposta da , Persona_1
compensa tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1288/2021 R.G. promossa
DA
, già Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giada Ferrara,
Appellante
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1 Parte_3
),
[...] C.F._2 Parte_4
), C.F._3 Parte_5
) e C.F._4 Parte_6
), nella qualità di eredi di C.F._5 Per_1
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Piergiorgio
[...]
Finocchiaro e Rosario Giovanni Pellegrino,
Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale P.IVA_2 mandatario della Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi;
[...]
Controparte_4
), in persona
[...] P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Concetto Origlio,
Appellati
OGGETTO: appello – opposizione a estratto di ruolo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.7.2018, , premesso che soltanto a Persona_1
seguito di richiesta di copia degli estratti di ruolo rivolta all'agente della riscossione era venuto a conoscenza dell'esistenza di somme iscritte a ruolo a proprio carico da parte dell e dell proponeva opposizione avverso CP_2 CP_4
le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito riportati nei ruoli, lamentando l'omessa o comunque invalida notifica degli atti impugnati, nonché l'inesistenza delle pretese contributive per intervenuta prescrizione o decadenza.
Con sentenza n. 2515/2021 del 21.5.2021, il giudice del lavoro di Catania, dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento alle cartelle n.
293 2006 0137373019 e n. 293 2008 0002481737, dichiarava prescritti i crediti portati dagli ulteriori atti impugnati.
Riteneva, in particolare, che l non avesse provato la notifica di atti CP_4
interruttivi della prescrizione, che l' avesse provveduto alla notifica di CP_2
uno dei due avvisi di addebito allorquando era già maturato il termine di prescrizione e che non avesse dato prova della notifica dell'altro.
Avverso la citata sentenza proponeva appello Parte_1
, subentrata a titolo universale a con
[...] Parte_1 Parte_2
atto del 10.11.2021. Resisteva al gravame Si Persona_1 costituivano, altresì, in giudizio e In corso di causa decedeva CP_2 CP_4 [...]
. Dichiarata l'interruzione del giudizio, lo stesso veniva Persona_1
riassunto dagli eredi indicati in epigrafe.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto prescritta la pretesa portata dalla cartella n.
29320150054340430, lamentando l'omesso esame dei documenti allegati in primo grado, nonché il travisamento dei fatti.
Deduce che, posto che la suddetta cartella era stata regolarmente notificata, presso la residenza dell'odierno appellato, ai sensi del comma 2 dell'art. 139,
c.p.c. e che dell'avvenuta notifica era stato dato avviso allo stesso con raccomandata, come comprovato dalla documentazione in atti, alcuna prescrizione poteva dirsi maturata al momento del deposito del ricorso introduttivo, avvenuto in data 26.7.2018.
1.2. Con il secondo motivo, lamenta l'errata valutazione degli atti interruttivi della prescrizione ritualmente depositati in giudizio con riferimento alle cartelle n. 29320090050153116 e n. 29320140001342474. Il giudice aveva erroneamente ritenuto che i documenti ritualmente depositati non fossero “idonei a dimostrare l'interruzione della prescrizione … per
l'assenza di specifici riferimenti, nonché di ulteriore documentazione a corredo, non appaiono in grado di dimostrare che gli stessi si riferiscono ai crediti oggetto di causa”. Critica tale decisione richiamando quanto statuito dalla Corte di appello di Catania con la sentenza n. 1273/2019 in merito alla idoneità del documento “Inquiry fascicolo cartelle” ai fini della prova del collegamento tra le cartelle e i successivi atti interruttivi della prescrizione. Deduce che, in ogni caso, il giudice avrebbe potuto esercitare i poteri istruttori ex art. 421, comma 2, c.p.c., ordinando al riscossore l'eventuale integrazione della prova già fornita.
1.3. Ripropone, con riferimento a tutte le cartelle e gli avvisi impugnati le eccezioni già spiegate in primo grado e non esaminate dal Tribunale e, in particolare, l'eccezione di inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dal diritto di opporre le cartelle.
2.1. Deve, preliminarmente, rilevarsi che, contrariamente a quanto indicato nella memoria di costituzione di parte appellata, ha impugnato la CP_5
sentenza appellata in relazione a tutte le cartelle e gli avvisi oggetto del giudizio di primo grado, con esclusione soltanto delle cartelle per le quali è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, con l'ultimo motivo l'appellante ha riproposto l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, già proposta in primo grado, senza alcuna limitazione.
2.2.L'eccezione di inammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo deve essere esaminata prioritariamente in quanto, se fondata, comporta l'assorbimento degli altri motivi.
L'eccezione è fondata. Come già affermato da questa Corte (cfr. sentenze n.
14/2024 e n. 211/2024), trovano infatti applicazione nella specie i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26283/2022, secondo cui: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”; e ancora: “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del
2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione” (principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3,
c.p.c.).
E invero il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L.n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato
“Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma
4-bis, ha stabilito, non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie,
e segnatamente anche i crediti contributivi e previdenziali.
In particolare, come affermato dalle S.U., con la norma in questione “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando
l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire … È quindi coerente che
l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato … … La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti … … La disciplina in questione non è … irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto
l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n.
155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che,
«a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.
- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente … nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21. - Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite”.
Né - hanno ancora osservato i giudici di legittimità - può ritenersi che sussista un vuoto di tutela. Ed invero “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n.
18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere
l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21;
n. 40763/21, cit.)”.
Nel caso di specie, ha impugnato l'estratto del ruolo e i relativi Per_1
avvisi di addebito e cartelle di pagamento, affermando, nel ricorso introduttivo, che
“il signor richiedeva alla – Agente Persona_1 Parte_2
della riscossione per la provincia di Catania, copia degli estratti di ruolo apprendendo dell'esistenza di somme iscritte a ruolo a proprio carico da parte dell e dell per la complessiva somma di € 29.248,23”. CP_2 CP_4
Come già rilevato da questa Corte nei propri precedenti conformi - cfr. ex multis Corte appello Catania, sentenze nn. 1101/2022, 277/2023, 396/2023, che richiamano tutte Cass. S.U. n. 26283/2022 -, non è sufficiente la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, “non prospettandosi l'azione di accertamento negativo del credito, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione
(ente impositore) alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (cfr.
Cass. 6723/2019, Cass. 22946/2016; cfr. anche Cass. Sezioni Unite n. 26283/2022 cit., in motivazione)”.
E invero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26283/2022 cit., l'interesse ad agire (opposizione all'esecuzione) sorge soltanto “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
2. In definitiva, fermo il giudicato formatosi sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle n. 293 2006 0137373019 e n.
293 2008 0002481737, in parziale riforma della sentenza impugnata l'originaria opposizione proposta da va dichiarata inammissibile per difetto Persona_1
di interesse ad agire.
2.1. L'esito complessivo del giudizio, l'entrata in vigore della legge n.
215/2021 e l'epoca della pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata giustificano l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese processuali di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata, che conferma in ordine alla pronuncia di parziale cessazione della materia del contendere, dichiara inammissibile l'opposizione originariamente proposta da , Persona_1
compensa tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Marcella Celesti