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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 5148 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto:
“divorzio”. D A
– difeso e rappresentato dall'avv. Galatone Carmela Parte_1
-ricorrente-
E difesa e rappresentata dall'avv. Sebastio Augusto Controparte_1
-resistente-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE.
Con ricorso depositato in data 23 11 2024 il sig. ,conveniva Parte_1 in giudizio la sig.ra deducendo quanto segue: Controparte_1 che aveva contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 28.15.2019, dalla cui unione nascevano i minori nato a [...] il Persona_1
06.04.2021 ed il minore nato a [...] il [...]; Persona_2 che a seguito del venir meno della affectio e di ogni relativo legame relativo al rapporto gli stessi vivevano separati dal 05.05.2023 ed il Tribunale di Taranto con sentenza n 517 /2024 rg 5525/2024 ,omologava la separazione tra i coniugi a seguito di domanda congiunta ex art 473 bis 15 cpc;
che non vi era alcuna volontà da parte dei coniugi di riprendere la convivenza, avendo gli stessi vissuto separati per tutto il tempo intercorso senza possibilità di ristabilire la loro comunione. Alla luce di tali considerazioni il ricorrente instava per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Stabilito il contraddittorio si costituiva in giudizio la sig.ra ,che Controparte_1 concordava circa la assoluta sussistenza dei requisiti di legge ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alle condizioni meglio esposte nella memoria difensiva depositata il 14 01 2025.
All'udienza del 08/04/2025 le parti chiedevano congiuntamente la pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e va, quindi, accolta. Controparte_1
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda ossia la sentenza n. 517/2024 pubblicata il 20/02/2024 con cui questo
Tribunale ha omologato la separazione consensuale fra detti coniugi,nel giudizio di separazione iscritto al n. 5255/2023 rg alle condizioni indicate congiuntamente dalle parti nell'allegato accordo e note difensive depositate per l'udienza del 22/12/2023 tenutasi con le modalità della trattazione scritta.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza da entrambe le parti, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 .
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per le quali si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio va ovviamente riservata alla pronunzia definitiva.
P. Q. M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto da nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...], il [...] uniti in matrimonio in Taranto (Ta) il
[...]
28/05/2019 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto (Ta) dell'anno 2019, parte 2, serie A, numero 34; 2) ORDINA al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) RISERVA alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio
Così deciso in Taranto 09 aprile 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
Ha emesso la seguente:
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 5148 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto:
“divorzio”.
D A
– difeso e rappresentato dall'avv. Galatone Carmela Parte_1
-ricorrente-
E difesa e rappresentata dall'avv. Sebastio Augusto Controparte_1
-resistente-
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO ex lege -rilevato che nel presente giudizio è stata emessa sentenza non definitiva per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-rilevato che la causa deve proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse;
P.Q.M.
rimette la causa innanzi al Giudice relatore delegato per il deposito della relazione degli enti delegati e per una comparizione delle parti per tentare una conciliazione all'udienza già calendarizzata del 19/06/2025, ore 11,10.
Così deciso in Taranto, 09 aprile 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi