Articolo 16 della Legge 21 maggio 1981, n. 240
Articolo 15Articolo 17
Versione
11 giugno 1981
>
Versione
24 ottobre 1982
>
Versione
30 aprile 1983
>
Versione
29 dicembre 1983
>
Versione
1 gennaio 1985
Art. 16.

Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero. (1)(2)(3) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 21 ottobre 1982, n. 769 convertito senza modificazioni dalla L. 3 dicembre 1982, n.902 ha stabilito (con l'art. 2) che "lo stanziamento di lire 4 miliardi previsto per l'esercizio finanziario 1982 dall' articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240 , recante provvidenze a favore dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese nonche' delle societa' consortili miste, e' aumentato di lire 2 miliardi". -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 26 aprile 1983, n. 130 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240 , recante provvidenze a favore dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese nonche' delle societa' consortili miste, l'autorizzazione di spesa per gli anni 1983 e 1984, di cui all'articolo 16 della medesima legge, e' elevata, rispettivamente, di lire 4.000 milioni e di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per gli stessi anni finanziari". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240 , e' elevata per l'anno 1984 di lire 4.000 milioni. Per lo stesso anno finanziario sono ridotte di lire 500 milioni ciascuna le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 della menzionata legge 21 maggio 1981, n. 240 ". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che " L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240 , e' elevata, per l'anno finanziario 1985, di lire 8.500 milioni, cui si provvede, quanto a lire 2.500 milioni, con riduzione di lire 1.250 milioni per ciascuno dei capitoli 8022 e 8801 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985