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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 535/2025
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROVERE ROSANNA, con elezione di domicilio in VIA CESARE BATTISTI n.
8, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ROVERE ROSANNA, con elezione di domicilio in VIA CESARE BATTISTI n.
8, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pramaggiore (VE), in data
20/01/1996, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con il seguente figlio: nato a [...] il Persona_1
27/03/1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “
1. Dichiararsi la separazione personale tra i signori Pt_1
e
[...] CP_1
2. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti per cui nessun assegno
divorzile sarà dovuto.
3. La signora si trasferirà a vivere altrove prelevando dalla casa Parte_1
coniugale gli effetti personali ed i beni di sua proprietà entro il 28.02.2025.
4. Il signor corrisponderà alla signora , con le seguenti modalità e CP_1 Pt_1
tramite bonifico bancario, la somma di € 80.000,00= (entro il 28.02.2025 € 40.000,00=
ed entro il 31.03.2025 € 40.000,00=), a tacitazione di qualsivoglia pretesa vantata
dalla stessa sulla casa coniugale nonché a titolo di liquidazione una tantum
dell'assegno divorzile.
5. Con la ricezione della somma di cui al punto precedente le parti dichiarano di non
aver più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
6. Le spese del procedimento di separazione saranno integralmente compensate
CHIEDE ALTRESI' Che, decorsi i termini di legge dalla separazione, la causa venga
rimessa in istruttoria per la fissazione di udienza per la pronuncia della sentenza di
scioglimento del matrimonio contratto a Pramaggiore (VE) il 20.01.1996 tra i signori
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di quel Comune di Parte_1 CP_1
provvedere alle necessarie trascrizioni alle seguenti condizioni 1. Dichiararsi lo
scioglimento del matrimonio contratto a Pramaggiore il 20.01.1996 tra i signori
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di quel Comune di Parte_1 CP_1
provvedere alle necessarie trascrizioni;
2. Le parti dichiarano di essere economicamente
autosufficienti per cui nessun assegno di mantenimento sarà dovuto;
3. La signora
da atto di aver ricevuto a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno Pt_1
divorzile e a tacitazione di qualsivoglia pretesa sulla casa coniugale la somma di €
80.000,00=;
4. Le parti dichiarano di aver risolto tutte le questioni patrimoniali tra le
2 stesse pendenti e di non avere più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra. 5.
Le spese del presente procedimento di divorzio saranno integralmente compensate”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 26/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio
3 pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Pramaggiore (VE), in data 20/01/1996;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PRAMAGGIORE (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n. 1, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 10/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 535/2025
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROVERE ROSANNA, con elezione di domicilio in VIA CESARE BATTISTI n.
8, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ROVERE ROSANNA, con elezione di domicilio in VIA CESARE BATTISTI n.
8, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pramaggiore (VE), in data
20/01/1996, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con il seguente figlio: nato a [...] il Persona_1
27/03/1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “
1. Dichiararsi la separazione personale tra i signori Pt_1
e
[...] CP_1
2. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti per cui nessun assegno
divorzile sarà dovuto.
3. La signora si trasferirà a vivere altrove prelevando dalla casa Parte_1
coniugale gli effetti personali ed i beni di sua proprietà entro il 28.02.2025.
4. Il signor corrisponderà alla signora , con le seguenti modalità e CP_1 Pt_1
tramite bonifico bancario, la somma di € 80.000,00= (entro il 28.02.2025 € 40.000,00=
ed entro il 31.03.2025 € 40.000,00=), a tacitazione di qualsivoglia pretesa vantata
dalla stessa sulla casa coniugale nonché a titolo di liquidazione una tantum
dell'assegno divorzile.
5. Con la ricezione della somma di cui al punto precedente le parti dichiarano di non
aver più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
6. Le spese del procedimento di separazione saranno integralmente compensate
CHIEDE ALTRESI' Che, decorsi i termini di legge dalla separazione, la causa venga
rimessa in istruttoria per la fissazione di udienza per la pronuncia della sentenza di
scioglimento del matrimonio contratto a Pramaggiore (VE) il 20.01.1996 tra i signori
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di quel Comune di Parte_1 CP_1
provvedere alle necessarie trascrizioni alle seguenti condizioni 1. Dichiararsi lo
scioglimento del matrimonio contratto a Pramaggiore il 20.01.1996 tra i signori
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di quel Comune di Parte_1 CP_1
provvedere alle necessarie trascrizioni;
2. Le parti dichiarano di essere economicamente
autosufficienti per cui nessun assegno di mantenimento sarà dovuto;
3. La signora
da atto di aver ricevuto a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno Pt_1
divorzile e a tacitazione di qualsivoglia pretesa sulla casa coniugale la somma di €
80.000,00=;
4. Le parti dichiarano di aver risolto tutte le questioni patrimoniali tra le
2 stesse pendenti e di non avere più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra. 5.
Le spese del presente procedimento di divorzio saranno integralmente compensate”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 26/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio
3 pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Pramaggiore (VE), in data 20/01/1996;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PRAMAGGIORE (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n. 1, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 10/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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