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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 13/05/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 48/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 48 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cagliari nello studio dell'avv. Alberto Cocco Ortu, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attore contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Modugno (BA), via Sottomuro n. 73/B, e sede operativa in Nocera Inferiore
(SA), via Fiano n. 265; convenuta contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. del 21.01.2025, regolarmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
con cui il 05.05.2021, in qualità di venditore, aveva concluso, per scrittura privata, un
[...]
contratto di compravendita (doc. 4 allegato al ricorso), avente ad oggetto il trasferimento di “legna in piedi”, ovverosia di alberi destinati al taglio e all'asporto.
Il dopo avere esposto che il prezzo della vendita, previa emissione di regolare fattura (doc. Pt_1
6 allegato al ricorso), era stato integralmente pagato a mezzo di bonifici bancari eseguiti nel maggio
2021 (doc. 5 allegato al ricorso), ha lamentato l'inadempimento, da parte della convenuta, degli obblighi di “taglio, cippatura e asporto della legna (…) secondo le prescrizioni imposte dal CFVA
(…) a cura e spese della società contreaente”, e ha, pertanto, chiesto che la fosse Controparte_1
condannata a eseguire, entro il termine di giorni quindici, le obbligazioni rimaste inadempiute e, in difetto di adempimento, di essere autorizzato a eseguire personalmente la prestazione, con condanna della controparte al pagamento delle spese necessarie.
~ 1 ~ 2. La che non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica, è Controparte_1
stata dichiarata contumace all'udienza del 12.05.2025.
3. La causa, istruita mediante documenti, è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
§§§
4. Le domande proposte dall'attore sono fondate e devono essere accolte.
4.1. ha, invero, dimostrato l'esistenza dell'obbligazione (doc. 4 allegato Parte_1 al ricorso), gravante sulla convenuta, di provvedere a propria cura e spese, “(…) secondo le prescrizioni imposte dal CFVA (…)”, al “taglio, cippatura e asporto della legna” ritraibile dal bosco di conifere insistente nei terreni – di proprietà dell'attore (doc. 2 allegato al ricorso) – individuati nel Catasto del Comune di Palmas Arborea al foglio 24, mappali 12, 132, 133, 134, 145,
152, 153, 155, 156, 157, 158, 169, 1816, 1817, 1818, 1822, 1825, 1826, 1834, 1836, 228, 266, 286.
Gli oneri di allegazione e prova gravanti sull'attore devono, pertanto, ritenersi soddisfatti, mentre non è dimostrato l'adempimento dell'obbligazione che si assume violata, che, secondo gli ordinari criteri, sarebbe stato onere della convenuta provare.
Ricorrono, dunque, le condizioni per condannare la ad adempiere, con Controparte_1
assegnazione all'obbligata – per l'esecuzione dei vincoli negoziali rimasti fino a questo momento inadempiuti – di un termine, che, tenuto conto dei tempi presumibilmente necessari per attivarsi avuto riguardo alle specifiche prestazioni da eseguire, è ragionevole stabilire in giorni quaranta dalla notifica della sentenza.
4.2. In difetto di adempimento, versandosi in materia di obblighi di facere fungibile, l'attore potrà provvedere a proprie spese a eseguire la prestazione, senza necessità di specifica autorizzazione e nel rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni amministrative indicate nel documento 3 allegato al ricorso.
4.3. La richiesta di porre tutte le spese di taglio, cippatura e asporto della legna ritraibile a carico della convenuta, parimenti meritevole di accoglimento, deve essere interpretata come domanda di condanna generica al risarcimento del danno, nella misura dei costi generati dalla necessità di adempiere in luogo dell'obbligata, inclusi quelli dell'eventuale offerta reale (art. 1209 cod. civ.).
L'efficacia della statuizione di condanna al risarcimento del danno è, ovviamente, subordinata alla violazione, da parte della convenuta, del comando giudiziale e all'effettiva esecuzione della prestazione, da parte dell'attore, in luogo dell'obbligata.
5. Infine, in ragione della soccombenza, la deve essere condannata a rifondere a Controparte_1
le spese processuali, che è congruo quantificare in misura minima per Parte_1
tutte le fasi tenuto conto dell'esigua complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, della minima consistenza dell'attività difensiva svolta nell'interesse della parte vittoriosa, dell'istruzione
~ 2 ~ documentale del giudizio e della modalità della decisione (che non prevede il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica); il valore della domanda deve stimarsi in quello, presumibile, dei costi di esecuzione della prestazione inadempiuta, sicché, ai fini della liquidazione delle spese, devono essere applicati i parametri del D.M. n. 55/2014 per i giudizi, innanzi al Tribunale, di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
a) condanna la secondo quando concordato nella scrittura privata del Controparte_1
05.05.2021, a provvedere, a propria cura e spese, entro quaranta giorni dalla notifica della presente sentenza, all'adempimento degli obblighi di “taglio, cippatura e asporto della legna (…) secondo le prescrizioni imposte dal CFVA” dai terreni di proprietà dell'attore;
b) in difetto di adempimento, condanna la al risarcimento del danno, in Controparte_1
favore dell'attore, nella misura dei costi che dovrà sostenere Parte_1
per provvedere personalmente all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali indicate nel superiore punto a), inclusi quelli dell'eventuale offerta reale;
2) condanna la a rifondere a le spese processuali, che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 545,00 per spese e in euro 2.540,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 13.05.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 3 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 48 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cagliari nello studio dell'avv. Alberto Cocco Ortu, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attore contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Modugno (BA), via Sottomuro n. 73/B, e sede operativa in Nocera Inferiore
(SA), via Fiano n. 265; convenuta contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. del 21.01.2025, regolarmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
con cui il 05.05.2021, in qualità di venditore, aveva concluso, per scrittura privata, un
[...]
contratto di compravendita (doc. 4 allegato al ricorso), avente ad oggetto il trasferimento di “legna in piedi”, ovverosia di alberi destinati al taglio e all'asporto.
Il dopo avere esposto che il prezzo della vendita, previa emissione di regolare fattura (doc. Pt_1
6 allegato al ricorso), era stato integralmente pagato a mezzo di bonifici bancari eseguiti nel maggio
2021 (doc. 5 allegato al ricorso), ha lamentato l'inadempimento, da parte della convenuta, degli obblighi di “taglio, cippatura e asporto della legna (…) secondo le prescrizioni imposte dal CFVA
(…) a cura e spese della società contreaente”, e ha, pertanto, chiesto che la fosse Controparte_1
condannata a eseguire, entro il termine di giorni quindici, le obbligazioni rimaste inadempiute e, in difetto di adempimento, di essere autorizzato a eseguire personalmente la prestazione, con condanna della controparte al pagamento delle spese necessarie.
~ 1 ~ 2. La che non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica, è Controparte_1
stata dichiarata contumace all'udienza del 12.05.2025.
3. La causa, istruita mediante documenti, è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
§§§
4. Le domande proposte dall'attore sono fondate e devono essere accolte.
4.1. ha, invero, dimostrato l'esistenza dell'obbligazione (doc. 4 allegato Parte_1 al ricorso), gravante sulla convenuta, di provvedere a propria cura e spese, “(…) secondo le prescrizioni imposte dal CFVA (…)”, al “taglio, cippatura e asporto della legna” ritraibile dal bosco di conifere insistente nei terreni – di proprietà dell'attore (doc. 2 allegato al ricorso) – individuati nel Catasto del Comune di Palmas Arborea al foglio 24, mappali 12, 132, 133, 134, 145,
152, 153, 155, 156, 157, 158, 169, 1816, 1817, 1818, 1822, 1825, 1826, 1834, 1836, 228, 266, 286.
Gli oneri di allegazione e prova gravanti sull'attore devono, pertanto, ritenersi soddisfatti, mentre non è dimostrato l'adempimento dell'obbligazione che si assume violata, che, secondo gli ordinari criteri, sarebbe stato onere della convenuta provare.
Ricorrono, dunque, le condizioni per condannare la ad adempiere, con Controparte_1
assegnazione all'obbligata – per l'esecuzione dei vincoli negoziali rimasti fino a questo momento inadempiuti – di un termine, che, tenuto conto dei tempi presumibilmente necessari per attivarsi avuto riguardo alle specifiche prestazioni da eseguire, è ragionevole stabilire in giorni quaranta dalla notifica della sentenza.
4.2. In difetto di adempimento, versandosi in materia di obblighi di facere fungibile, l'attore potrà provvedere a proprie spese a eseguire la prestazione, senza necessità di specifica autorizzazione e nel rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni amministrative indicate nel documento 3 allegato al ricorso.
4.3. La richiesta di porre tutte le spese di taglio, cippatura e asporto della legna ritraibile a carico della convenuta, parimenti meritevole di accoglimento, deve essere interpretata come domanda di condanna generica al risarcimento del danno, nella misura dei costi generati dalla necessità di adempiere in luogo dell'obbligata, inclusi quelli dell'eventuale offerta reale (art. 1209 cod. civ.).
L'efficacia della statuizione di condanna al risarcimento del danno è, ovviamente, subordinata alla violazione, da parte della convenuta, del comando giudiziale e all'effettiva esecuzione della prestazione, da parte dell'attore, in luogo dell'obbligata.
5. Infine, in ragione della soccombenza, la deve essere condannata a rifondere a Controparte_1
le spese processuali, che è congruo quantificare in misura minima per Parte_1
tutte le fasi tenuto conto dell'esigua complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, della minima consistenza dell'attività difensiva svolta nell'interesse della parte vittoriosa, dell'istruzione
~ 2 ~ documentale del giudizio e della modalità della decisione (che non prevede il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica); il valore della domanda deve stimarsi in quello, presumibile, dei costi di esecuzione della prestazione inadempiuta, sicché, ai fini della liquidazione delle spese, devono essere applicati i parametri del D.M. n. 55/2014 per i giudizi, innanzi al Tribunale, di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
a) condanna la secondo quando concordato nella scrittura privata del Controparte_1
05.05.2021, a provvedere, a propria cura e spese, entro quaranta giorni dalla notifica della presente sentenza, all'adempimento degli obblighi di “taglio, cippatura e asporto della legna (…) secondo le prescrizioni imposte dal CFVA” dai terreni di proprietà dell'attore;
b) in difetto di adempimento, condanna la al risarcimento del danno, in Controparte_1
favore dell'attore, nella misura dei costi che dovrà sostenere Parte_1
per provvedere personalmente all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali indicate nel superiore punto a), inclusi quelli dell'eventuale offerta reale;
2) condanna la a rifondere a le spese processuali, che Controparte_1 Parte_1
liquida in euro 545,00 per spese e in euro 2.540,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Oristano, 13.05.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
~ 3 ~