TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 975 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.03.2025, tenuta con trattazione scritta e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in allegato all'atto introduttivo, dall'avv. Parte_1
Francesca Scotti ed elett.te dom.to presso il suo studio in Itri, alla Via Don Virgilio Mancini n° 1,
OPPONENTE
E in persona del l.rp.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Raniero Trinchieri e elett.te domiciliata in Roma, Via dei Monti Parioli n. 46,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.
SUCCINTE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato dalla parte opposta 21.02.2024 Parte_1 chiedendo “Voglia l'Il.mo Tribunale di Latina, disattesa ogni contraria istanza, previa sospensione dell'atto di precetto e della sentenza n° 2487/2023 Giudice di Pace di Roma in accoglimento della presente opposizione per tutti i motivi esposti in premessa, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto e di tutti gli atti prodromici non notificati dalla presso la residenza Parte_2
del sig. come provato per tabulas, provocando una concreta lesione dei diritti del Parte_1 destinatario . Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Parte_1
A fondamento della domanda deduceva l'omessa notifica dell'atto di citazione presso il GDP e dell'avvenuta notifica della sentenza munita di formula esecutiva presumibilmente in data
14.04.2023, assumendo di non essere residente in [...]. Assumeva che da una ricerca eseguita era venuto a conoscenza anche di una notifica di atto di pignoramento mobiliare presso terzi, notificata al terzo banca BCC, Findomestic, Blu Banca e Poste
Italiane S.p.a. ma mai iscritta a ruolo dal creditore procedente, in quanto la notifica al debitore non aveva avuto esito positivo.
Ancora, esponeva che la cancelleria esecuzione mobiliare del Tribunale di Cassino rilasciava a richiesta del debitore il 28.12.2023 certificato di mancata iscrizione della procedura mobiliare in danno del sig. nonostante lo stesso non potesse accedere ai conti correnti per mancata Parte_1
comunicazione ai terzi pignorati, da parte del creditore, di non avvenuta iscrizione a ruolo, provocandogli grave ed ulteriore pregiudizio.
Si costituiva parte opposta rilevando che il pignoramento notificato a Novembre non era mai stato iscritto a ruolo e di aver inviato ai terzi pignorati in data 04.03.2024 la dichiarazione ai sensi dell'art. 164 ter disp. att. c.p.c., concludendo in tali termini: “In via preliminare 1. Rigettare la richiesta di sospensione della procedura esecutiva in quanto non sussistono i gravi motivi di cui all'art.lo 624
c.p.c.; Nel merito 2. Rigettare l'opposizione svolta dal Sig. in quanto inammissibile, Parte_1
improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto alla luce delle deduzioni svolte nel presente atto che debbono qui intendersi richiamate e trascritte;
In ogni caso 3. Accertare e dichiarare la piena validità di tutte le notifiche effettuate dalla opposta meglio precisate nel primo paragrafo del presente atto con ogni conseguenziale statuizione di legge;
4. Condannare il Sig. al pagamento Pt_1
delle spese relative al presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Raniero
Trinchieri”.
Tanto detto, va in primo luogo rilevato il difetto di interesse ad agire della parte opponente a coltivare la presente opposizione, visto che il precetto opposto è perento e che la parte creditrice ha rinunciato all'esecuzione basata sul precetto in oggetto.
Deve, quindi, valutarsi la fondatezza dell'opposizione solo in ordine alla soccombenza virtuale.
Ciò premesso l'istante lamenta l'illegittimità del precetto per mancata notifica dello stesso e della sentenza del GDP posta a suo fondamento, nonché dell'atto di citazione presso il medesimo Ufficio del GDP.
Preliminarmente deve confermarsi il provvedimento reso nella fase cautelare, visto c che controparte, quale creditrice, ha depositato istanza ex art. 164 ter cpc disp att cpc e inoltro di comunicazione di rinuncia all'esecuzione mobiliare, come dallo stesso opponente allegato in sede di citazione, per cui non sussisteva alcun interesse ad ottenere l'invocata sospensione, non essendovi alcun pregiudizio a carico della parte, vista l'inefficacia del precetto opposto.
Né può rilevare il mancato svincolo delle somme presso i terzi pignorati, visto che parte opposta ha dato prova della comunicazione agli stessi della rinuncia predetta e considerato che la questione in oggetto non rileva ai fini del presente giudizio di opposizione a precetto, attendendo ad un profilo relativo all'inefficacia del pignoramento.
Va, poi, nuovamente osservato che non poteva essere concessa in tale sede la sospensione della esecutività della sentenza n° 2487/2023 Giudice di Pace di Roma, visto che l'istanza ex art. 283 cpc deve essere rivolta al Giudice dell'appello.
Quanto, poi, all'istanza ex art. 295 cpc in ordine alla pendenza del giudizio di querela di falso, va osservato che non sussiste alcuna pregiudizialità necessaria tra il presente giudizio e quello pendente dinanzi al Tribunale di Roma.
In ordine al motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità della notifica del precetto, va detto che esso è infondato.
L'atto di precetto oggetto della opposizione è, infatti, stato ritualmente notificato in Terracina via
Antonelli n. 45 in quella che lo stesso opponente dichiara essere il suo effettivo recapito.
Inoltre, va rilevato che qualificato il vizio della notificazione in termini di "nullità" e non di
"inesistenza", vertendo il motivo sulla nullità della notificazione del pignoramento, esso non appare in grado di giustificare la sospensione dell'intrapresa esecuzione presso terzi, atteso il principio secondo il quale alla stessa proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi consegue la sanatoria del dedotto vizio di notificazione applicandosi anche alla detta ipotesi l'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c.
(Cass., n. 9185/2000).
Va all'uopo osservato che la Corte di Cassazione, dopo aver ribadito il principio secondo il quale la notificazione di un atto processuale è inesistente solo quando avvenga in luogo "non avente alcun collegamento con il destinatario della notificazione stessa essendo a costui del tutto estraneo" e ha affermato che nel caso in cui l'atto venga notificato in un domicilio dal quale il destinatario assuma di essersi trasferito, la notificazione deve ritenersi nulla (e non inesistente) tutte le volte che l'ufficiale giudiziario attesti, nella relazione di notificazione, la permanenza d'una relazione tra il luogo della notificazione ed il destinatario di essa (Corte di Cassazione, III sez. civile, sentenza 17 luglio 2014,
n. 16402).
Ne deriva che, essendo il precetto stato conosciuto dall'opponente e stato opposto e non profilandosi alcuna inesistenza della notifica, esso ha raggiunto il suo scopo, per cui ogni nullità deve ritenersi sanata per effetto della proposizione della presente opposizione.
Quanto, invece, alla domanda di nullità della sentenza di condanna emessa dal GdP di Roma al n.2487/23 per nullità della notifica dell'atto introduttivo, il vizio avrebbe dovuto essere fatto valere dall'opponente attraverso l'impugnazione dinanzi al giudice di secondo grado.
Quanto, invece, al motivo di opposizione circa la nullità della notifica dell'atto prodromico, rappresentato dalla sentenza posta alla base del precetto e dell'esecuzione, si osserva quanto segue. La Suprema Corte (Cass. n. 8463/2023) ha chiarito che “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass. n. 19387/2015; Cass. n. 11550/2013).
Pertanto, onde dimostrare la nullità della notifica della citazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la sola produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica
(Cass. n. 19132/2004), essendosi anzi affermato che (Cass. n. 10107/2014) nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario”.
Ebbene, dall'esame di tutte le notifiche dettagliatamente indicate e allegate da parte opposta, gli ufficiali postali hanno tutti sempre accertato che il debitore era effettivamente reperibile all'indirizzo di Gaeta, Via dei Frassini ed in difetto di presenza dello stesso al momento della notifica.
La prova del trasferimento della residenza, quindi, non dimostra ex se che l'opponente non aveva più alcun legame con l'indirizzo precedente, ove nel corso degli anni risultava già residente, visto che l'ufficiale giudiziario, nel redigere la relazione di notificazione, attestava che il destinatario risultava assente e non trasferito.
All'uopo va detto che l'attestazione circa l'assenza temporanea del destinatario della notifica da parte dell'agente risulta coperta da fede privilegiata, per cui non può contrastarsi con la mera certificazione anagrafica, visto che la prova del trasferimento della residenza non dimostra ex se che l'opponente non aveva più alcun legame con l'indirizzo precedente, ove nel corso degli anni risultava già residente.
Il certificato anagrafico prodotto, poi, è posteriore rispetto all'ultimo degli atti notificati, ma non indica la data precisa a decorrere dalla quale sarebbe mutata la residenza dell'opponente.
Il contratto di locazione prodotto dimostra, poi, esclusivamente, che nel 2015 l'attore-opponente ha preso in locazione un immobile a Terracina ma dalla lettura dello stesso si evince il contratto in questione è scaduto nel 2019 e, quindi, in epoca anteriore alle relate di cui si discute, per cui anche questo documento non prova la residenza.
Lo stesso quanto alla tessera elettorale prodotta afferente all'anno 2022, ovvero successiva al dedotto cambio di residenza e di data non coeva alle assunte notifiche nulle.
Quanto al certificato di avvio del cambio di residenza datato 2015, esso non prova se non il fatto che il procedimento sia stato avviato.
Ne deriva che l'opposizione non avrebbe trovato accoglimento Ogni altra questione risulta assorbita dalla presente decisione.
Le spese, quindi, vanno poste a carico di parte opponente, considerato il difetto di interesse ad agire della parte, nonchè l'esito della fase cautelare e la totale infondatezza delle domande relative al giudizio dinanzi al GDP.
P.Q.M.
Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- dichiara improcedibile per difetto di interesse ad agire l'opposizione,
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in €
400,00 per la fase di studio, in € 400,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria e €
900,00 per la fase decisoria oltre iva, spese generali e c.p.a.
Latina, 25.03.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)