Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/01/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Maria Delle Donne Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 5311 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione in data ventisette gennaio
2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Domenico Parrotta che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p.c. – contratto di custodia – interessi commerciali -
1
Con atto di citazione notificato in data trenta dicembre 2014 il Controparte_1 proponeva dinanzi al Tribunale di Roma opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
23938/2014 emesso per l'importo di € 65.528,11 in favore della società Parte_1
– quale cessionaria dei crediti vantati dalla Controparte_2
– a titolo di compenso per il trasporto e la custodia di ventuno veicoli sottoposti
[...]
a sequestro amministrativo dal Comando dei Carabinieri tra il 2006 e il 2009; in particolare
€ 62.600,11 erano richiesti per capitale oltre IVA ed € 2.928,00 per interessi legali, oltre interessi successivi ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese.
Si costituiva contestando nel merito le domande attoree e chiedendone Parte_1 il rigetto.
Il Tribunale di Roma, sulla base dei documenti prodotti, con sentenza n. 24559/2018 revocava il decreto ingiuntivo e condannava il al pagamento della minor somma CP_1 di € 59.428,18 oltre interessi ex d.lgs 231/2002 e spese processuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello il , contestando la debenza Controparte_1 degli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, ritenendo dovessero applicarsi i soli interessi legali e chiedendo la compensazione delle spese di primo grado.
Con sentenza n. 192/2022 la Corte di appello di Roma accoglieva parzialmente l'impugnazione disponendo l'applicazione dei soli interessi legali sulla sorte capitale liquidata in primo grado. Quanto alle spese, in considerazione della reciproca soccombenza, compensava per un terzo quelle di entrambi i gradi e condannava il Controparte_1
a rifondere a i residui due terzi, liquidati in € 3.500,00 per il primo grado e Parte_1
€4.000,00 per il grado di appello.
Proponeva ricorso per cassazione affidando l'impugnazione a due motivi Parte_1 di censura.
Con sentenza n. 17173/2024, pubblicata in data ventuno giugno 2024, la Cassazione annullava la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
2 provvedeva alla riassunzione nei confronti del e Parte_1 Controparte_1 concludeva chiedendo:”alla luce delle eccezioni e difeso sopra svolte, vorrà l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: a) rigettare l'Appello proposto dal della difesa in quanto improponibile, inammissibile e, comunque, infondato;
b) CP_1 condannare il difesa al pagamento delle spese (anche generali) e degli Controparte_1 onorari, comprensivi di oneri di legge, del presente grado di giudizio”; c) in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto enunciati dalla Sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 17173/24, pubblicata il 21 giugno 2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto e, pertanto, confermare la Sentenza n. 24559/2018 resa inter partes dal
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II Civile, in data 20 dicembre 2018, depositata il 24 dicembre 2018, r.g.n. 197/15, condannando il al pagamento degli Controparte_1 interessi al saggio commerciale ex D. Lgs. 231/01 sul capitale di euro 48.711,63 dal 18 maggio 2014 (i.e. dal 31° giorno dalla ricezione delle richieste di pagamento e cioè dal 17 Co aprile 2014, doc. 8 allegato al Ricorso per doc. 1bis cit.) sino all'effettivo pagamento;
d) conseguentemente, condannare l'Amministrazione alle spese ed onorari del doppio grado del giudizio di merito, di quello di legittimità e di quello di rinvio, come da Paragrafo
3.3. che precede.”.
Il non si costituiva. Controparte_1
La Corte all'esito dell'udienza del ventisette gennaio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venticinque novembre 2024, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La riassunzione è tempestiva, considerando la sospensione feriale, in quanto la notifica dell'atto introduttivo è stata effettuata il ventuno ottobre e la pubblicazione della sentenza di Cassazione risale al ventuno giugno 2024.
Deve essere dichiarata la contumacia del in quanto pur ritualmente Controparte_1 citato non si è costituito.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17173/2024, ha così statuito: “Ogni residuo dubbio circa l'applicabilità della disciplina degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, relativa al ritardo nel pagamento dei compensi delle transazioni commerciali anche da parte delle
3 pubbliche amministrazioni, a prescindere dal fatto che abbiano applicato norme di evidenza pubblica, o abbiano agito iure privatorum, è stato poi fugato dalla sentenza della grande sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28.1.2020 n. 122, che proprio in riferimento allo Stato Italiano, ha chiarito che l'espressione amministrazioni aggiudicatrici dell'art. 2 paragrafo 1 lettera a) della direttiva 2004/17/CE non può essere riferita alle sole pubbliche amministrazioni che abbiano fatto ricorso all'evidenza pubblica, o che abbiano esercitato le prerogative dei pubblici poteri, e si deve applicare anche a quelle che abbiano operato iure privatorum, essendo volte le disposizioni delle direttive che si sono susseguite ad evitare ritardi nel pagamento delle imprese, o dei professionisti, anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, che potrebbero discendere dall'esistenza di norme interne di favore della Pubblica Amministrazione, diverse da quelle applicabili nelle operazioni transfrontaliere, distorsive della concorrenza, anche a prescindere dal fatto che la Pubblica
Amministrazione abbia agito su un piano paritario e non sovraordinato. Orbene i
[...]
, nell'affidare in custodia i veicoli, tramite i Carabinieri che avevano operato i CP_1 sequestri amministrativi, al titolare della depositeria giudiziaria, che ha poi ceduto i suoi crediti alla ricorrente, ha operato su un piano di parità contrattuale, agendo iure privatorum, ma questo non lo esime dal rispetto della disciplina dettata dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 sui tassi di interesse moratori applicabili per il ritardo nei pagamenti, valevoli anche per le transazioni commerciali intercorse tra imprenditori (o professionisti)
e pubbliche amministrazioni, anche se operanti iure privatorum”.
Il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità costituisce l'ambito necessario entro cui la Corte di Appello, in sede di rinvio, deve contenere il proprio accertamento.
Ebbene, la Corte di cassazione ha accertato che il rapporto instauratosi tra le parti certamente rientra nella nozione oggettiva di “transazioni commerciali” ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2002, con conseguente applicazione degli interessi previsti dagli articoli
4 e 5 del decreto stesso, non assumendo alcun valore, sul piano soggettivo, la circostanza per cui una delle parti sia una pubblica amministrazione .
In ottemperanza alla pronuncia di legittimità, non può trovare di conseguenza accoglimento la contestazione operata dal , secondo cui nella specie Controparte_1 non sarebbero stati applicabili gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 ma esclusivamente gli interessi legali.
4 Ne consegue, dunque, la conferma della sentenza n. 24559/2018 pronunciata dal Tribunale di Roma in data ventiquattro dicembre 2018.
Le spese di lite per il giudizio di appello, Cassazione e giudizio di rinvio seguono la soccombenza con liquidazione in dispositivo sulla base dello scaglione tra € 26.001,00 e
€50.000,00 in relazione al valore del punto controverso, senza fase istruttoria in quanto non tenuta e in valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- conferma la sentenza del Tribunale di Roma n. 24559/2018, pubblicata in data ventiquattro dicembre 2018;
- condanna il al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che si liquidano: per il grado di appello in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
per il giudizio di Cassazione in € 2.800,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il presente grado in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA
Roma, ventisette gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
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