Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2024, n. 26520
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Sentenza 5 luglio 2024

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Nelle definizioni contenuto nell'art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/2000, per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi e, di conseguenza, gli acquisti effettuati in riferimento a beni utilizzati per l'attività di impresa non possono ritenersi costituire operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte solo perché i prezzi corrisposti sono superiori a quelli di mercato. In particolare, è oggetto della sanzione di cui al Decreto Legislativo citato ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all'utilizzazione della falsa fattura, ma tale ipotesi risulta diversa da quella in cui si contesti la congruità dell'operazione che è stata realmente effettuata e pagata. Pertanto, le fatture relative ad operazioni nelle quali i beni o i servizi indicati corrispondono a quelli ceduti o forniti e il prezzo è sì incongruo, ma effettivamente versato, invece, descrivono in modo corrispondente alla realtà l'operazione eseguita, e quindi, non implicano alcuna divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2024, n. 26520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26520
    Data del deposito : 5 luglio 2024
    Fonte ufficiale :

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