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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1495/2023, introdotta
DA
(c.f.: , in persona del l. r. p. t., e Parte_1 P.IVA_1
(c.f.: , rappresentati e Parte_2 C.F._1 difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianluca Pescolla, presso cui sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t. CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'impugnata ordinanza ingiunzione, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compresi gli atti di accertamento prot.
0800.20/10/2017.0232150 del 24.5.2018 e 0800.20/10/2017.0232151 del CP_1 CP_1
24.05.2018; con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.5.2023, i suindicati ricorrenti esponevano di aver ricevuto, in data 28.4.2023, notificazione dall' dell'ordinanza ingiunzione n. CP_1
OI-001030999, prot. 0800.17/04/2023.0112787 del 17.4.2023, applicativa di CP_1 sanzione pecuniaria ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in relazione ai
1 rispettivi atti d'accertamento, ivi richiamati, prot. 0800.20/10/2017.0232150 CP_1
0800.20/10/2017.0232151, entrambi notificati il 24.5.2018. CP_1
Premettevano la legittimazione attiva della società, che aveva incorporato per fusione l'originario destinatario dell'ordinanza opposta (oltre al dott. , ossia Pt_2 [...]
con atto notarile del 22.11.2016. Controparte_2
Rappresentavano che tale contratto aveva disposto, all'art. 2, l'imputazione al bilancio dell'incorporante dei debiti della società fusa a decorrere dall'1.1.2016, inclusi i debiti contributivi.
Esponevano che, in data 26.10.2017, veniva depositato presso il Tribunale di Avellino, sez. fall., ricorso prenotativo per l'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 161 co. 6
L.F., concessi i quali seguiva, in data 23.2.2018, proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, a cui la società veniva ammessa con successivo decreto del
9.7.2018, poi oggetto di decreto di omologazione del 17.9.2019.
Indicavano che, pertanto, le omissioni contributive oggetto dell'ordinanza ingiunzione impugnata e relative alla società , già puntualmente contabilizzate, CP_2 venivano inserite nel piano di risanamento concordatario, e di esse veniva accordato e disposto il pagamento rateale, da esaurirsi addì 30.11.2024.
Aggiungevano che, sin dal novembre 2016, il dott. non era più l. r. p. t. della Pt_2 società , tanto da non poter fruire del termine legale di sanatoria CP_2 trimestrale ex 2 co. 1 bis D. L. 463/1983.
Evidenziavano che gli atti di accertamento del 24.5.2018 erano successivi agli eventi sopra descritti, sicché, in pendenza di concordato, non era possibile effettuare alcun pagamento.
Tanto premesso, convenivano in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accoglier le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l resistente non si costituiva in CP_3 giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ragione più liquida ai fini del decidere è costituita dall'assenza degli elementi necessari e sufficienti per la rideterminazione della sanzione onde ricondurne l'entità entro i limiti di legge.
2 Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art.6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza opposta, considerando che il 28.5.2023 è giorno festivo, sicché il termine è slittato al giorno successivo ex art. 155 c.p.c.
Ancora in via preliminare, giova osservare che entrambi i ricorrenti devono considerarsi correttamente individuati quali potenziali destinatari della sanzione pecuniaria opposta, e, con ciò, titolari della astratta qualità di debitori, muniti dunque della legitimatio ad causam.
Nel merito, al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in controversia occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L.
463/1983, il quale espressamente prevede che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale disposizione risulta così formulata a seguito della modifica operata dall'intervento legislativo dell'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014.
A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, conv. con mod. da L. 85/2023,
l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Ancora, l'art. 6 del citato D. Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ne deriva l'applicazione del disposto normativo previsto dall'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione e notificazione dell'accertamento (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le
3 disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), così come deve applicarsi la norma di cui al successivo art. 28, statuitiva della prescrizione estintiva quinquennale della sanzione (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”).
L'applicabilità di tali disposizioni normative alle ordinanze ingiunzione, emesse dall'Istituto previdenziale a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto CP_1
“Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014,
n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Difatti, la suddetta circolare, al punto 3, espressamente statuisce quanto segue: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n.
689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr.
l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
2. Così tracciato il quadro normativo di rilievo, va osservato che l'illecito dedotto nelle ordinanze ingiunzione opposte certamente è riconducibile alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza, di cui al D. Lgs. 8/2016, in quanto trattasi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di contributi per un importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00.
Trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta dall' in un illecito amministrativo, CP_1 ne consegue la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981, inclusi i citati
4 artt. 14 e 28.
Occorre, tuttavia, precisare che, nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative ex art. 22 L. 689/1981, la tardività della contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 14, che comporta l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, in quanto trattasi di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta a mezzo di specifico motivo d'opposizione in ricorso (Cass. civ., sez. II, 14.1.2022, n. 1056: “Il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (articolo 99 del codice di procedura civile) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (articolo 112 del codice di procedura civile). Ai sopra elencati principi, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto dell'articolo 14 della legge n. 689 del
1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione della obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice
d'ufficio”).
Ebbene, in assenza di specifica contestazione in ricorso in ordine alla violazione dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981, l'odierno giudicante, prestando adesione a quanto statuito dalla Suprema Corte, ritiene che l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria non possa essere rilevata e dichiarata d'ufficio.
A ciò si aggiunga che, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non viene sollevata alcuna contestazione in ordine alla fondatezza dell'addebito, con specifico riferimento all'effettività dell'omesso versamento dei contributi dell'anno 2016 riferibili alla società incorporata dalla ricorrente, debiti di cui viene anzi ammessa la sussistenza, salvo l'eccepito effetto preclusivo, derivante dalla procedura concordataria.
3. Tuttavia, tale profilo, così come il profilo della legittimazione passiva dell'altro ricorrente, è superato ed assorbito alla luce della già citata novella di cui all'art. 23 D.
L. 48/2023, conv. con mod. da L. 85/2023, per effetto della quale la sanzione amministrativa applicata deve in ogni caso essere rideterminata nella sua complessiva entità, con effetto totalmente sostitutivo, in applicazione dei nuovi parametri edittali.
La sanzione applicata, per € 10.000,00 a carico dei ricorrenti in solido, non risulta infatti conforme al dettato legislativo ed al principio generale di proporzionalità, il che in qualunque caso impone la sua rideterminazione officiosa.
5 Trattasi di potere - dovere del giudice dell'opposizione, da esercitarsi sia allo scopo di dare concreta applicazione al citato criterio di proporzionalità ex art. 11 L. 689/1981, nel vincolante ambito della nuova forbice edittale di legge, sia in ossequio a quanto espressamente previsto dall'art. 6 co. 12 D. Lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie
l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale …”; norma in sostanza riproduttiva del previgente art. 23 co. 11 L. 689/1981).
In particolare, nell'ordinanza opposta, si legge che l'omissione contributiva ha valore inferiore ad € 10.000,00, e tuttavia per essa viene applicata una sanzione pecuniaria appunto di € 10.000,00, secondo la precedente formulazione del succitato art. 2.
Di contro, va dato atto dell'applicabilità doverosa dei nuovi criteri di quantificazione di cui al succitato art. 23 D. L. 48/2023, norma che, invece, stabilisce la misura della sanzione amministrativa in una somma di denaro da una volta e mezzo fino a quattro volte l'importo omesso.
Reputa questo giudice, infatti, che l'evocato art. 23 integri uno ius superveniens retroattivamente applicabile, trattandosi di lex mitior di cui possono beneficiare tutti i rapporti giuridici non ancora esauriti, ossia non investiti da pagamento della sanzione oppure da res iudicata, vieppiù se ancora sub iudice.
In specie, deve ritenersi applicabile il fondamentale criterio della retroattività in bonam partem, tipico della materia penale, non a caso vertendosi, nel presente giudizio, in tema di reato depenalizzato.
Non osta alla rideterminazione della sanzione secondo i criteri legali l'assenza di specifica contestazione in ricorso in ordine al quantum del trattamento sanzionatorio, che, come detto, va individuato d'ufficio, dovendosi ricondurre l'entità pecuniaria della sanzione all'interno della nuova forbice edittale.
Ebbene, dovendo il giudice a tanto procedere, è necessario che vengano forniti in giudizi i parametri di quantificazione adottati dal succitato art. 23, ossia i precisi importi monetari delle dedotte omissioni contributivi, da moltiplicare (almeno per una volta e mezzo) al fine di determinare la sanzione secundum legem.
Tuttavia, la contumacia dell' ha impedito che siffatti elementi, cioè gli importi CP_3 contributivi omessi, emergessero nel presente giudizio.
Di norma, tali importi non sono esposti nelle ordinanze ingiunzione adottate dall' , ma nei presupposti atti di accertamento, i quali, nella fattispecie, non sono CP_3 stati prodotti in giudizio.
6 Né risulta possibile enucleare tali dati pecuniari dalla documentazione offerta dalle parti ricorrenti, in cui non risulta esservi separazione, per ovvio effetto della fusione per incorporazione, tra i debiti contributivi di del 2016 Controparte_2
(oggetto di sanzione) e quelli della società incorporante.
In specie, gli atti della procedura, e, su tutti, il Piano, non indicano separatamente tali poste, né è possibile ricavarle dall'elenco degli avvisi di addebito notificati alla CP_1 società incorporata (cfr. doc. “Prospetto informativo Cobalto”), in assenza di indicazione dei periodi di riferimento dei debiti contributivi ivi indicati.
Tutto ciò impone di riscontrare l'impossibilità di rideterminare l'importo della sanzione.
Trattasi di elemento costitutivo della potestà sanzionatoria e del conseguente diritto di credito dell' sicché l'assenza di prova di esso non può che condurre CP_1 all'annullamento integrale della sanzione inflitta, non potendosene stabilire la misura pecuniaria secondo i criteri legali sopra descritti.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, l'esito della controversia, nonché
l'intervento della succitata novella legislativa, successiva alla notificazione dell'atto opposto, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001030999;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 27.3.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1495/2023, introdotta
DA
(c.f.: , in persona del l. r. p. t., e Parte_1 P.IVA_1
(c.f.: , rappresentati e Parte_2 C.F._1 difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gianluca Pescolla, presso cui sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t. CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'impugnata ordinanza ingiunzione, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, compresi gli atti di accertamento prot.
0800.20/10/2017.0232150 del 24.5.2018 e 0800.20/10/2017.0232151 del CP_1 CP_1
24.05.2018; con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.5.2023, i suindicati ricorrenti esponevano di aver ricevuto, in data 28.4.2023, notificazione dall' dell'ordinanza ingiunzione n. CP_1
OI-001030999, prot. 0800.17/04/2023.0112787 del 17.4.2023, applicativa di CP_1 sanzione pecuniaria ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in relazione ai
1 rispettivi atti d'accertamento, ivi richiamati, prot. 0800.20/10/2017.0232150 CP_1
0800.20/10/2017.0232151, entrambi notificati il 24.5.2018. CP_1
Premettevano la legittimazione attiva della società, che aveva incorporato per fusione l'originario destinatario dell'ordinanza opposta (oltre al dott. , ossia Pt_2 [...]
con atto notarile del 22.11.2016. Controparte_2
Rappresentavano che tale contratto aveva disposto, all'art. 2, l'imputazione al bilancio dell'incorporante dei debiti della società fusa a decorrere dall'1.1.2016, inclusi i debiti contributivi.
Esponevano che, in data 26.10.2017, veniva depositato presso il Tribunale di Avellino, sez. fall., ricorso prenotativo per l'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 161 co. 6
L.F., concessi i quali seguiva, in data 23.2.2018, proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, a cui la società veniva ammessa con successivo decreto del
9.7.2018, poi oggetto di decreto di omologazione del 17.9.2019.
Indicavano che, pertanto, le omissioni contributive oggetto dell'ordinanza ingiunzione impugnata e relative alla società , già puntualmente contabilizzate, CP_2 venivano inserite nel piano di risanamento concordatario, e di esse veniva accordato e disposto il pagamento rateale, da esaurirsi addì 30.11.2024.
Aggiungevano che, sin dal novembre 2016, il dott. non era più l. r. p. t. della Pt_2 società , tanto da non poter fruire del termine legale di sanatoria CP_2 trimestrale ex 2 co. 1 bis D. L. 463/1983.
Evidenziavano che gli atti di accertamento del 24.5.2018 erano successivi agli eventi sopra descritti, sicché, in pendenza di concordato, non era possibile effettuare alcun pagamento.
Tanto premesso, convenivano in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accoglier le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l resistente non si costituiva in CP_3 giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ragione più liquida ai fini del decidere è costituita dall'assenza degli elementi necessari e sufficienti per la rideterminazione della sanzione onde ricondurne l'entità entro i limiti di legge.
2 Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art.6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza opposta, considerando che il 28.5.2023 è giorno festivo, sicché il termine è slittato al giorno successivo ex art. 155 c.p.c.
Ancora in via preliminare, giova osservare che entrambi i ricorrenti devono considerarsi correttamente individuati quali potenziali destinatari della sanzione pecuniaria opposta, e, con ciò, titolari della astratta qualità di debitori, muniti dunque della legitimatio ad causam.
Nel merito, al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in controversia occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L.
463/1983, il quale espressamente prevede che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale disposizione risulta così formulata a seguito della modifica operata dall'intervento legislativo dell'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014.
A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, conv. con mod. da L. 85/2023,
l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Ancora, l'art. 6 del citato D. Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ne deriva l'applicazione del disposto normativo previsto dall'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione e notificazione dell'accertamento (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le
3 disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), così come deve applicarsi la norma di cui al successivo art. 28, statuitiva della prescrizione estintiva quinquennale della sanzione (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”).
L'applicabilità di tali disposizioni normative alle ordinanze ingiunzione, emesse dall'Istituto previdenziale a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto CP_1
“Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014,
n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Difatti, la suddetta circolare, al punto 3, espressamente statuisce quanto segue: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n.
689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr.
l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
2. Così tracciato il quadro normativo di rilievo, va osservato che l'illecito dedotto nelle ordinanze ingiunzione opposte certamente è riconducibile alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza, di cui al D. Lgs. 8/2016, in quanto trattasi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di contributi per un importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00.
Trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta dall' in un illecito amministrativo, CP_1 ne consegue la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981, inclusi i citati
4 artt. 14 e 28.
Occorre, tuttavia, precisare che, nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative ex art. 22 L. 689/1981, la tardività della contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 14, che comporta l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, in quanto trattasi di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta a mezzo di specifico motivo d'opposizione in ricorso (Cass. civ., sez. II, 14.1.2022, n. 1056: “Il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (articolo 99 del codice di procedura civile) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (articolo 112 del codice di procedura civile). Ai sopra elencati principi, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto dell'articolo 14 della legge n. 689 del
1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione della obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice
d'ufficio”).
Ebbene, in assenza di specifica contestazione in ricorso in ordine alla violazione dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981, l'odierno giudicante, prestando adesione a quanto statuito dalla Suprema Corte, ritiene che l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria non possa essere rilevata e dichiarata d'ufficio.
A ciò si aggiunga che, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non viene sollevata alcuna contestazione in ordine alla fondatezza dell'addebito, con specifico riferimento all'effettività dell'omesso versamento dei contributi dell'anno 2016 riferibili alla società incorporata dalla ricorrente, debiti di cui viene anzi ammessa la sussistenza, salvo l'eccepito effetto preclusivo, derivante dalla procedura concordataria.
3. Tuttavia, tale profilo, così come il profilo della legittimazione passiva dell'altro ricorrente, è superato ed assorbito alla luce della già citata novella di cui all'art. 23 D.
L. 48/2023, conv. con mod. da L. 85/2023, per effetto della quale la sanzione amministrativa applicata deve in ogni caso essere rideterminata nella sua complessiva entità, con effetto totalmente sostitutivo, in applicazione dei nuovi parametri edittali.
La sanzione applicata, per € 10.000,00 a carico dei ricorrenti in solido, non risulta infatti conforme al dettato legislativo ed al principio generale di proporzionalità, il che in qualunque caso impone la sua rideterminazione officiosa.
5 Trattasi di potere - dovere del giudice dell'opposizione, da esercitarsi sia allo scopo di dare concreta applicazione al citato criterio di proporzionalità ex art. 11 L. 689/1981, nel vincolante ambito della nuova forbice edittale di legge, sia in ossequio a quanto espressamente previsto dall'art. 6 co. 12 D. Lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie
l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale …”; norma in sostanza riproduttiva del previgente art. 23 co. 11 L. 689/1981).
In particolare, nell'ordinanza opposta, si legge che l'omissione contributiva ha valore inferiore ad € 10.000,00, e tuttavia per essa viene applicata una sanzione pecuniaria appunto di € 10.000,00, secondo la precedente formulazione del succitato art. 2.
Di contro, va dato atto dell'applicabilità doverosa dei nuovi criteri di quantificazione di cui al succitato art. 23 D. L. 48/2023, norma che, invece, stabilisce la misura della sanzione amministrativa in una somma di denaro da una volta e mezzo fino a quattro volte l'importo omesso.
Reputa questo giudice, infatti, che l'evocato art. 23 integri uno ius superveniens retroattivamente applicabile, trattandosi di lex mitior di cui possono beneficiare tutti i rapporti giuridici non ancora esauriti, ossia non investiti da pagamento della sanzione oppure da res iudicata, vieppiù se ancora sub iudice.
In specie, deve ritenersi applicabile il fondamentale criterio della retroattività in bonam partem, tipico della materia penale, non a caso vertendosi, nel presente giudizio, in tema di reato depenalizzato.
Non osta alla rideterminazione della sanzione secondo i criteri legali l'assenza di specifica contestazione in ricorso in ordine al quantum del trattamento sanzionatorio, che, come detto, va individuato d'ufficio, dovendosi ricondurre l'entità pecuniaria della sanzione all'interno della nuova forbice edittale.
Ebbene, dovendo il giudice a tanto procedere, è necessario che vengano forniti in giudizi i parametri di quantificazione adottati dal succitato art. 23, ossia i precisi importi monetari delle dedotte omissioni contributivi, da moltiplicare (almeno per una volta e mezzo) al fine di determinare la sanzione secundum legem.
Tuttavia, la contumacia dell' ha impedito che siffatti elementi, cioè gli importi CP_3 contributivi omessi, emergessero nel presente giudizio.
Di norma, tali importi non sono esposti nelle ordinanze ingiunzione adottate dall' , ma nei presupposti atti di accertamento, i quali, nella fattispecie, non sono CP_3 stati prodotti in giudizio.
6 Né risulta possibile enucleare tali dati pecuniari dalla documentazione offerta dalle parti ricorrenti, in cui non risulta esservi separazione, per ovvio effetto della fusione per incorporazione, tra i debiti contributivi di del 2016 Controparte_2
(oggetto di sanzione) e quelli della società incorporante.
In specie, gli atti della procedura, e, su tutti, il Piano, non indicano separatamente tali poste, né è possibile ricavarle dall'elenco degli avvisi di addebito notificati alla CP_1 società incorporata (cfr. doc. “Prospetto informativo Cobalto”), in assenza di indicazione dei periodi di riferimento dei debiti contributivi ivi indicati.
Tutto ciò impone di riscontrare l'impossibilità di rideterminare l'importo della sanzione.
Trattasi di elemento costitutivo della potestà sanzionatoria e del conseguente diritto di credito dell' sicché l'assenza di prova di esso non può che condurre CP_1 all'annullamento integrale della sanzione inflitta, non potendosene stabilire la misura pecuniaria secondo i criteri legali sopra descritti.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, l'esito della controversia, nonché
l'intervento della succitata novella legislativa, successiva alla notificazione dell'atto opposto, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001030999;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 27.3.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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