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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 20/06/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
309/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio all'esito dell'udienza cartolare;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto
da
n. Aosta, 14.3.1973, e residente in [...], Località Maillod n. 21 Parte_1
e
n. Aosta, 6.9.1977, residente ivi in Via Binel n. 31 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federico Barzagli presso cui sono domiciliati in Aosta, piazza Narbonne, 16
Ricorrenti
nell'interesse della figlia
nata ad [...], il [...] Per_1
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i ricorrenti è intercorsa una relazione sentimentale, nell'ambito della quale è nata in [...], il Per_ 31.5.2005, la figlia studentessa universitaria non economicamente autosufficiente. All'udienza di trattazione scritta fissata, le parti hanno confermato le conclusioni congiunte di cui al ricorso, chiedendo quindi di provvedere nei seguenti termini per la disciplina del mantenimento della figlia:
Per_
- il sig. verserà direttamente alla figlia , a titolo di contributo al suo Pt_1
pagina 1 di 2 mantenimento, la somma mensile di Euro 300,00;
- le spese relative all'istruzione universitaria di Gaia ed a tutte quelle connesse alla locazione dell'alloggio reperito per la sua permanenza in Torino durante il periodo universitario saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, richiamando nel resto quanto previsto dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Aosta;
- a parziale deroga di quanto pattuito al punto precedente, di qui al 31.08.2025 il sig. si farà carico per l'intero delle due rate rimanenti per l'iscrizione Pt_1 Per_ al primo anno accademico di , mentre la sig.ra si farà carico Parte_2 Per_ per l'intero delle spese relative all'alloggio universitario di;
- con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale pendente o comunque pregressa, anche connessa al rapporto familiare;
- le spese legali del presente procedimento verranno integralmente compensate tra le parti.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della figlia, Per_ valendo ad assicurare idonea disciplina degli obblighi genitoriali di mantenimento di studentessa universitaria a Torino, non economicamente autosufficiente. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti nell'interesse della figlia ed in conformità ad esso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto delle conclusioni congiunte
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina del mantenimento della figlia Per_1 nata ad [...], il [...]
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 18.06.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio D'Abrusco) (dott. Giuseppe Colazingari)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio all'esito dell'udienza cartolare;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto
da
n. Aosta, 14.3.1973, e residente in [...], Località Maillod n. 21 Parte_1
e
n. Aosta, 6.9.1977, residente ivi in Via Binel n. 31 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federico Barzagli presso cui sono domiciliati in Aosta, piazza Narbonne, 16
Ricorrenti
nell'interesse della figlia
nata ad [...], il [...] Per_1
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra i ricorrenti è intercorsa una relazione sentimentale, nell'ambito della quale è nata in [...], il Per_ 31.5.2005, la figlia studentessa universitaria non economicamente autosufficiente. All'udienza di trattazione scritta fissata, le parti hanno confermato le conclusioni congiunte di cui al ricorso, chiedendo quindi di provvedere nei seguenti termini per la disciplina del mantenimento della figlia:
Per_
- il sig. verserà direttamente alla figlia , a titolo di contributo al suo Pt_1
pagina 1 di 2 mantenimento, la somma mensile di Euro 300,00;
- le spese relative all'istruzione universitaria di Gaia ed a tutte quelle connesse alla locazione dell'alloggio reperito per la sua permanenza in Torino durante il periodo universitario saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, richiamando nel resto quanto previsto dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Aosta;
- a parziale deroga di quanto pattuito al punto precedente, di qui al 31.08.2025 il sig. si farà carico per l'intero delle due rate rimanenti per l'iscrizione Pt_1 Per_ al primo anno accademico di , mentre la sig.ra si farà carico Parte_2 Per_ per l'intero delle spese relative all'alloggio universitario di;
- con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale pendente o comunque pregressa, anche connessa al rapporto familiare;
- le spese legali del presente procedimento verranno integralmente compensate tra le parti.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della figlia, Per_ valendo ad assicurare idonea disciplina degli obblighi genitoriali di mantenimento di studentessa universitaria a Torino, non economicamente autosufficiente. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti nell'interesse della figlia ed in conformità ad esso
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto delle conclusioni congiunte
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina del mantenimento della figlia Per_1 nata ad [...], il [...]
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 18.06.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott. Maurizio D'Abrusco) (dott. Giuseppe Colazingari)
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