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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 7260/2023 R.G..L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall' avv. CORDOVA SILVIA e Parte_1
dall'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in PIAZZA VIRGILIO, 4 PALERMO
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal 14.01.2022, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CORDOVA SILVIA e dell'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/06/2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(pensione di inabilità civile o in subordine assegno mensile di invalidità civile), richiesta in via amministrativa senza tuttavia essere mai stata convocata o sottoposta al giudizio della Commissione medica.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. di questa fase processuale ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, né di quelli relativi alla pensione di inabilità.
Il C.T.U. della fase di A.T.P., invece, aveva ritenuto che parte ricorrente fosse invalida in misura del 74% sin dalla data della domanda amministrativa.
Detto ultimo giudizio va pienamente condiviso e confermato, atteso che entrambi i consulenti hanno formulato la medesima diagnosi e ritenuto le medesime percentuali di invalidità per le singole patologie, ma il C.T.U. dell'opposizione ha errato nell'applicazione delle tabelle di legge.
Infatti, le patologie valutate devono ritenersi concorrenti – come correttamente evidenziato dal primo consulente – dovendosi quindi applicare il calcolo salomonico, che conduce alla percentuale di invalidità del 74%, sin dalla data della domanda amministrativa.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, in relazione alla domanda proposta in via subordinata.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS – determinata dall'inerzia dell'Istituto, che sin dal gennaio 2022 non ha mai convocato il ricorrente né lo ha mai sottoposto a visita medica;
esse si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione, chiesta in subordine ma con la medesima domanda, sin dalla data della domanda amministrativa. Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 27/05/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/04/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 7260/2023 R.G..L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall' avv. CORDOVA SILVIA e Parte_1
dall'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in PIAZZA VIRGILIO, 4 PALERMO
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal 14.01.2022, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CORDOVA SILVIA e dell'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/06/2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(pensione di inabilità civile o in subordine assegno mensile di invalidità civile), richiesta in via amministrativa senza tuttavia essere mai stata convocata o sottoposta al giudizio della Commissione medica.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. di questa fase processuale ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, né di quelli relativi alla pensione di inabilità.
Il C.T.U. della fase di A.T.P., invece, aveva ritenuto che parte ricorrente fosse invalida in misura del 74% sin dalla data della domanda amministrativa.
Detto ultimo giudizio va pienamente condiviso e confermato, atteso che entrambi i consulenti hanno formulato la medesima diagnosi e ritenuto le medesime percentuali di invalidità per le singole patologie, ma il C.T.U. dell'opposizione ha errato nell'applicazione delle tabelle di legge.
Infatti, le patologie valutate devono ritenersi concorrenti – come correttamente evidenziato dal primo consulente – dovendosi quindi applicare il calcolo salomonico, che conduce alla percentuale di invalidità del 74%, sin dalla data della domanda amministrativa.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, in relazione alla domanda proposta in via subordinata.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS – determinata dall'inerzia dell'Istituto, che sin dal gennaio 2022 non ha mai convocato il ricorrente né lo ha mai sottoposto a visita medica;
esse si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione, chiesta in subordine ma con la medesima domanda, sin dalla data della domanda amministrativa. Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 27/05/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/04/2025
LA GIUDICE
Paola Marino